Trib. Bari, sentenza 09/07/2025, n. 2713
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Sentenza 9 luglio 2025

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Il Tribunale di Bari, Sezione Terza Civile, in persona del Giudice unico, ha pronunciato sentenza nella causa promossa dal Condominio opponente, in persona dell'amministratore pro tempore, contro il geometra creditore opposto, avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 2308/2018, con cui era stato ingiunto il pagamento della somma di € 5.124,00 per compensi di amministratore condominiale relativi agli anni 2012-2015. Il Condominio opponente ha dedotto l'improponibilità, inammissibilità, improcedibilità, pretestuosità ed infondatezza in fatto ed in diritto del credito, sostenendo che le fatture prodotte non avessero valenza probatoria in sede di opposizione, che il credito non fosse riportato nei bilanci condominiali, che fosse ampiamente prescritto in quanto obbligazione periodica soggetta a prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. decorrente dalla nomina, e che mancasse una delibera assembleare specifica per il pagamento del compenso scaduto. Il geometra opposto, costituitosi, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di rappresentanza processuale del Condominio, non essendo stata provata la delibera autorizzativa all'azione legale, e nel merito ha affermato la regolarità del credito nei bilanci approvati, sostenendo che la prescrizione non fosse quinquennale ma decennale, decorrente dalla cessazione dell'incarico o dall'approvazione del bilancio annuale.

Il Tribunale di Bari ha preliminarmente ratificato la procura alle liti del Condominio opponente, ritenendo valida la ratifica della procura originaria. Nel merito, ha rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, confermando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il credito dell'amministratore per il compenso è soggetto a prescrizione ordinaria decennale ex art. 1720 c.c., non potendo applicarsi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. in quanto l'obbligazione non è periodica nel senso richiesto dalla norma, e individuando il dies a quo della prescrizione nel giorno di approvazione del bilancio relativo a ciascuna annualità. Nel rigettare l'opposizione nel merito, il Tribunale ha chiarito che, sebbene le fatture abbiano valore limitato alla fase monitoria, nel giudizio di opposizione il creditore opposto ha fornito piena prova del credito attraverso la produzione dei bilanci consuntivi regolarmente approvati dall'assemblea condominiale per gli anni 2012-2015, nei quali erano chiaramente inserite le voci relative al compenso dell'amministratore. Ha altresì precisato che l'approvazione dei bilanci consuntivi, se non impugnata nei termini di legge, costituisce idoneo titolo per il riconoscimento dei compensi e che non è necessaria una delibera assembleare specifica per l'approvazione del pagamento del compenso o delle fatture emesse dall'amministratore. Pertanto, ha dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, condannando il Condominio opponente al pagamento delle spese legali e ad una sanzione pecuniaria ex art. 96, comma 3, c.p.c. per lite temeraria, quantificata in € 500,00, ritenendo palese l'inconsistenza giuridica dei motivi di opposizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Bari, sentenza 09/07/2025, n. 2713
    Giurisdizione : Trib. Bari
    Numero : 2713
    Data del deposito : 9 luglio 2025

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