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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/07/2025, n. 2713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2713 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11342/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice unico dott. Sergio Cassano ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 11342/2018 R.G., avente ad oggetto “prestazione d'opera intellettuale”, promossa da:
, in persona dell'amministratore p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Gravante Renato, come da mandato in atti;
-debitore opponente –
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Carbone Alessandro, come da Controparte_2
mandato in atti;
-creditore opposto-
Conclusioni: come da verbale del 9.7.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato l'11.4.2018, il geom. chiedeva al Controparte_2
Tribunale di Bari di ingiungere al il pagamento Parte_1
della complessiva somma di € 7.162,86 a titolo di compenso di amministratore condominiale per gli anni dal 2012 al 2017. A tal fine il ricorrente aveva prodotto: (a) la fattura n. 47 dell'8.11.2017 per l'importo di € 6.405,00 per competenze maturate per il periodo dall'1.1.2012 al 31.12.2016; (b) la fattura n. 52 del 20.12.2017 per l'importo di € 704,55 a fronte di un credito maturato per il periodo dall'1.1.2017 al 18.7.2017; (c) i bilanci – consuntivi e preventivi -approvati relativi agli anni
2012,2013,2014,2015 e 2016.
Il Tribunale, all'esito della richiesta di integrazione documentale cui si accompagnava la formulazione di domanda monitoria subordinata per l'importo inferiore di euro 5.124,00 (v. memoria integrativa del
29.5.2018), con decreto n. 2308/2018 del 6.6.2018 ingiungeva al il pagamento in favore CP_1
pagina 1 di 8 del geom. della somma di € 5.124,00, oltre interessi e competenze legali per compensi di CP_2
amministratore condominiale maturati per gli anni 2012-2013-2014 e 2015.
Notificato il d.i al in data 12.6.2018, con atto di citazione l'ingiunto ha proposto CP_1 opposizione domandando al Tribunale di “revocare e dichiarare inefficace il D.I. n. 2308/18 emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Bari in data 31.05.2018 e notificato in data 12.06.2018 per manifesta improponibilità, inammissibilità, improcedibilità, pretestuosità ed infondatezza in fatto ed in diritto per le argomentazioni suesposte” con vittoria di spese e competenze di giudizio.
A fondamento dell'opposizione ha dedotto che:
- Le fatture poste alla base del d.i. opposto non hanno alcuna valenza probatoria in ordine all'esistenza del credito, rivestendo valore solo “nella fase monitoria del procedimento” mentre, in tutti gli altri giudizi, “essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale non integrano, di per sé, la piena prova del credito in essi indicato e non comportano neppure
l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an e sul quantum del credito vantato in giudizio”;
- Agli atti del procedimento monitorio non risultano le emissioni di bollette relative alla richiesta di pagamento del compenso dell'amministratore , “né il presunto credito Controparte_2 vantato dall'amministratore è stato riportato nei vari bilanci”;
- Gli unici dati “che si possono desumere dai verbali assembleari prodotti riguardano la sua nomina ad amministratore del prefato Condominio con l'ammontare del compenso”;
- Il credito vantato dall'opposto è “ampiamente prescritto essendo decorso il termine quinquennale decorrente dal 15.6.2011, data di nomina dell'amministratore del Condominio” ciò in quanto “la durata dell'attività di amministratore condominiale [è] di un anno, ex art.
1129 c.c. [e] la prestazione riguardante il suo compenso, trattandosi di obbligazione periodica,
è soggetta alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4, secondo cui si prescriv[e] in cinque anni tutto ciò che deve pagarsi periodicamente di anno in anno”;
- Manca del tutto “una deliberazione assembleare che preveda all'o.d.g. il pagamento del compenso scaduto dell'amministratore p.t.”;
- Le fatture poste a base della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo non risultano portate nel consenso assembleare, essendosi l'amministratore limitato a richiederne il pagamento soltanto dopo la revoca del suo incarico (18.7.2017) anziché richiederne periodicamente alla fine di ciascuna gestione annuale il relativo pagamento.
Ha dunque concluso come sopra riportato.
pagina 2 di 8 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in giudizio il 23.11.2018, si è costituito il creditore opposto deducendo, in primo luogo, la inammissibilità della domanda per difetto di CP_2 rappresentanza processuale del Condominio opponente poiché “né nel mandato speciale, steso in calce all'opposizione, conferito al legale, né dal contesto dell'atto di opposizione è data ravvisare la preesistenza di una delibera condominiale che autorizzi l'amministratore ad agire in giudizio [per conto del Condominio, ndr], per cui la mancata autorizzazione rende nulla la procura rilasciata dallo stesso, contenente la nomina di un legale”.
Nel merito, ha chiarito che “contrariamente a quanto affermato da controparte, poi, il credito vantato dal geom. è regolarmente riportato nei bilanci annuali del , regolarmente CP_2 CP_1 approvati e tutti agli atti della procedura monitoria”.
Inoltre, a parere del , il credito non sarebbe prescritto in quanto “la cessazione legale CP_2 dell'incarico di amministratore determina la necessità di corrispondere a quest'ultimo la retribuzione, cosicché il relativo obbligo deve essere adempiuto non già periodicamente ma al compimento della prestazione posta a carico dell'amministratore, ovvero al decorso annuale dell'incarico”.
Inoltre, l'opposto ha chiarito che “agli atti della procedura monitoria sono stati depositati i bilanci consuntivi di gestione condominiale relativi agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015” dal cui esame si evincerebbe “la prova del credito professionale vantato dal geom. , a titolo di competenze CP_2 per l'amministrazione del per detti anni di gestione, con le poste debitorie a tale titolo CP_1 esposte per ciascun condomino nella Tabella A di ripartizione spese”.
Ha concluso domandando, preliminarmente, di dichiarare inammissibile l'opposizione per invalidità della procura alle liti e, nel merito, l'integrale rigetto dell'opposizione con condanna al pagamento delle spese e competenze di lite.
La causa è stata istruita con prove documentali.
Alla udienza del 12.3.2024 il difensore dello nel precisare le conclusioni si è dichiarato CP_2
antistatario.
Il giudizio è stato definito all'odierna udienza nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c.
****
In via preliminare deve darsi atto che in corso di lite, a seguito dell'ordinanza emessa il 16.1.2025, il condominio opponente il 15.4.2025 ha depositato il verbale di assemblea del 18.03.2025 di ratifica della procura alle liti già rilasciata al proprio difensore, Avv. Renato Gravante. I rilievi di invalidità in relazione alla nuova procura alle liti, depositata dall'opponente all' udienza del 6.6.2025, mossi dall'opposto in ragione dell'omessa indicazione del luogo e della data di rilascio non hanno fondamento.
pagina 3 di 8 Infatti, con relativa delibera l'assemblea condominiale ha proceduto, così come consentito, a ratificare il rilascio della procura già avvenuto al momento della costituzione in giudizio del 24.7.2018, senza che fosse necessario il rilascio di una nuova procura, in tal senso dovendosi correggere quanto indicato nell'ordinanza emessa in corso di causa il 16.1.2025.
Infondata è altresì l'eccezione sollevata dall'opponente relativa alla intervenuta prescrizione del diritto di credito.
A parere del Condominio il credito vantato dallo si sarebbe prescritto “essendo decorso il CP_2 termine quinquennale decorrente dal 15.6.2011, data di nomina dell'amministratore del Condominio” ciò in quanto “la durata dell'attività di amministratore condominiale [è] di un anno, ex art. 1129 c.c.
[e] la prestazione riguardante il suo compenso, trattandosi di obbligazione periodica, è soggetta alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4, secondo cui si prescriv[e] in cinque anni tutto ciò che deve pagarsi periodicamente di anno in anno”.
Orbene, come già rilevato con ordinanza del 24.5.2021, che va qui confermata, “il credito dell'amministratore per il pagamento del compenso per l'attività prestata e per il recupero delle somme anticipate in esecuzione del contratto di mandato è regolato dall'art. 1720 c.c. ed è soggetto a prescrizione ordinaria decennale, non potendo neppure applicarsi la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n.4 c.c.” invocata dall'opponente.
Non può applicarsi la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n.4 c.c. in quanto non può considerarsi obbligazione periodica quella relativa “al compenso dovuto all' amministratore, atteso che la durata annuale dell'incarico, comportando la cessazione “ex lege” del rapporto, determina
l'obbligo dell'amministratore di rendere il conto alla fine di ciascun anno” (v. sul punto Cass. n.
19348/2005).
Da tanto deriva che il credito vantato dall'opposto non può considerarsi prescritto perché riguarda prestazioni rese negli anni dal 2012 al 2017 il cui compenso è maturato di anno in anno, a fronte di un ricorso monitorio promosso nell'aprile 2018 e, dunque, a meno di dieci anni dalla maturazione del credito.
Peraltro il dies a quo della prescrizione non va fatto coincidere con la data di nomina (15.6.2011), come ritenuto dal opponente, ma va individuato nel giorno in cui il diritto al compenso avrebbe CP_1
potuto essere fatto valere dal creditore e, dunque, dal giorno di approvazione del bilancio relativo a ciascuna annualità oggetto di causa (Cass.
9.6.2010 n. 13878; n. 28.4.1990 n. 3596). Sicché, stante l'applicazione del termine decennale di prescrizione, per le ragioni testé enunciate e in considerazione del fatto che il dies a quo è da individuarsi nei termini anzidetti, il credito vantato dallo nei CP_2 confronti del opponente non si è prescritto né per i compensi relativi all'anno 2012 né per CP_1
pagina 4 di 8 quelli relativi agli anni successivi, essendo stato il ricorso monitorio proposto l'11.4.2018, a meno di dieci anni dalla data di approvazione del primo bilancio consuntivo, avvenuta il 5.2.2013.
Nel merito, l'opposizione è infondata e va respinta per le ragioni che seguono.
Innanzitutto, occorre chiarire che la fase di opposizione a decreto ingiuntivo non si configura come un giudizio autonomo, bensì come ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, per cui spetta comunque alla parte opposta, attore sostanziale, secondo i principi generali in tema di onere probatorio, il compito di fornire piena prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della propria pretesa.
Pertanto, nel caso di opposizione avente ad oggetto il pagamento di somme di denaro chieste a fronte dell'esecuzione di prestazioni, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo.
Nella specie il decreto ingiuntivo opposto era stato pronunciato sulla base della fattura emessa dall'ex amministratore nei confronti del condominio n. 47 dell'8.11.2017 per l'importo di € CP_2
6.405,00 relativa a competenze maturate dall'1.1.2012 al 31.12.2016 (anno 2016 per cui il ricorrente ha poi, nella memoria integrativa depositata in sede monitoria, rinunciato alla domanda).
L'opponente, in sostanza, si duole della valenza probatoria della fattura prodotta in sede monitoria dall'opposto in ordine all'esistenza del credito, affermando come la stessa rivesta valore solo “nella fase monitoria del procedimento”.
L'assunto merita sicuramente condivisione poiché è vero che le fatture commerciali sono senza dubbio
'prove scritte' ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, ma il loro valore è limitato alla fase sommaria monitoria, mentre alcun valore può essere loro riconosciuto nel successivo giudizio di opposizione, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale e non potendo neppure comportare l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull' "an" o sul "quantum" del credito vantato in giudizio.
Tuttavia, non si può trascurare che, nel presente giudizio, l'ingiungente opposto non si sia limitato a produrre la fattura de quo ma abbia altresì prodotto i bilanci consuntivi regolarmente approvati dall'organo assembleare relativi agli anni 2012,2013,2014 e 2015.
, cioè, a dimostrazione del credito vantato, ha allegato documentazione comprovante: (a) la CP_2
nomina assembleare ad amministratore avvenuta in data 15.6.2011, con la pattuizione del relativo compenso ammontante ad € 1.000,00 oltre IVA, (b) la rinnovata nomina assembleare ad amministratore per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 con la pattuizione del medesimo compenso previsto per l'anno 2011 (cfr. verbali assembleari allegati) e (c) l'approvazione da parte dell'assemblea condominiale dei bilanci consuntivi per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 ove, tra le voci relative alle spese, si legge anche quella relativa al “compenso amministratore”.
pagina 5 di 8 Ora, stante la inoppugnabilità allo stato delle delibere di approvazione dei bilanci consuntivi relativi agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, i compensi maturati per tutte le dette annualità, già oggetto della richiesta monitoria, devono senza dubbio essere riconosciuti e corrisposti al creditore opposto.
Invero, in materia condominiale, l'approvazione da parte dell'assemblea dei bilanci consuntivi, nei quali risultino chiaramente essere stati inseriti i compensi richiesti dall'amministratore, comporta non solo una ratifica dell'operato dell'amministratore ma anche il riconoscimento dei compensi richiesti (v. in tal senso Trib. Roma sez. V, n. 2987/2020).
Da ciò deriva che, per contestare tale debito sarebbe stato necessario impugnare le singole delibere di approvazione da cui ha tratto origine il credito dell'amministratore.
La delibera condominiale di approvazione del bilancio consuntivo, qualora non impugnata nel termine di 30 giorni previsto dall'art. 1137 c.c., costituisce idoneo titolo esecutivo anche al fine di ottenere un decreto ingiuntivo.
Nel caso di specie, non essendo state impugnate le delibere di approvazione dei consuntivi per gli anni
2012,2013,2014 e 2015, recanti il riconoscimento del debito relativo al compenso spettante allo
, il relativo credito deve considerarsi provato. Tanto sconfessa la circostanza addotta dal CP_2
secondo cui il presunto credito vantato dall'amministratore non sarebbe stato riportato nei CP_1
vari bilanci.
Né meritano condivisione gli assunti di parte opponente secondo cui nulla sarebbe dovuto a titolo di compensi allo perché mancherebbero (i) “una deliberazione assembleare che preveda CP_2 all'o.d.g. il pagamento del compenso scaduto dell'amministratore p.t.” e (ii) una approvazione assembleare delle fatture poste a base della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo.
Difatti, non vi è la necessità né di una apposita delibera assembleare di approvazione del pagamento del compenso all'amministratore né delle fatture da lui emesse per il relativo pagamento in quanto, come visto, tale obbligazione discende dalla decisione assembleare di nomina nell'incarico e dalla successiva approvazione dei bilanci consuntivi nei quali sono state inserite specificamente le voci del compenso dell'amministratore, documenti entrambi, come visto, allegati in atti da parte opposta.
Deve, altresì, rilevarsi che il non ha neppure, in questa sede, eccepito l'inadempimento CP_1 dell'amministratore con riguardo alle obbligazioni derivanti dal rapporto di mandato né ha provato di aver adempiuto all'obbligazione pecuniaria oggetto di causa, allegando, per esempio, la ricevuta di pagamento del compenso pattuito.
Dunque, se ne deduce che: (a) l'attività di gestione è stata prestata dall'amministratore senza che fossero mossi rilievi dal mandante e (b) nonostante la debenza del compenso per le annualità 2012,
2013, 2014 e 2015, ammontanti a complessivi € 5.124,00, di cui € 4.000,00 per competenze, € 200,00
pagina 6 di 8 per CNG ed € 924,00 per Iva 22%, al lordo della ritenuta d'acconto, il non ha mai CP_1
provveduto a pagare tale somma.
Dal che discende il rigetto della spiegata opposizione con dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 653 cpc.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ex DM 55 del 2014 e ss.mm.ii. facendo applicazione degli onorari medi previsti per lo scaglione di competenza
Deve inoltre essere nel caso di specie applicata la sanziona ex art. 96 co. 3 cpc.
La Corte di cassazione ha chiarito che “la condanna ex art. 96 co. 3 cpc è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché gli interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 cpc, realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave
(per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. ss.uu.
n. 22405 del 13.09.2018).
La assolutamente palese inconsistenza giuridica dei motivi di opposizione sopra esaminati configura ampiamente i presupposti, sopra descritti, per l'applicazione della sanzione ex art. 96 co. 3 cpc. Sono noti a tutti i guasti che vengono alla amministrazione della giustizia dalla proposizione di azioni palesemente del tutto infondate se non pretestuose, che impediscono invece la celere trattazioni dei procedimenti che tali caratteri non hanno. Appare congruo determinarla nella misura di euro 500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari – terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.A.C. al n. 11342/2018, tra Controparte_1
e ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione
[...] Controparte_2
disattese, così provvede:
pagina 7 di 8 - Rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2308/18 emesso dal Tribunale di Bari in data 31.05.2018;
- Condanna il in a rifondere nei confronti del Parte_1 Controparte_1
difensore di , avv. Alessandro Carbone antistatario, le spese di lite che Controparte_2
liquida in € 145,00 per esborsi e in € 2.552,00 oltre accessori, se dovuti, come per legge, per compenso di avvocato;
- Condanna il altresì ex art. 96 co. 3 cpc al Parte_1
pagamento in favore di della somma di euro 500,00. Controparte_2
Così deciso in Bari il 9.7.2025 Il Giudice
Sergio Cassano
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice unico dott. Sergio Cassano ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 11342/2018 R.G., avente ad oggetto “prestazione d'opera intellettuale”, promossa da:
, in persona dell'amministratore p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Gravante Renato, come da mandato in atti;
-debitore opponente –
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Carbone Alessandro, come da Controparte_2
mandato in atti;
-creditore opposto-
Conclusioni: come da verbale del 9.7.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato l'11.4.2018, il geom. chiedeva al Controparte_2
Tribunale di Bari di ingiungere al il pagamento Parte_1
della complessiva somma di € 7.162,86 a titolo di compenso di amministratore condominiale per gli anni dal 2012 al 2017. A tal fine il ricorrente aveva prodotto: (a) la fattura n. 47 dell'8.11.2017 per l'importo di € 6.405,00 per competenze maturate per il periodo dall'1.1.2012 al 31.12.2016; (b) la fattura n. 52 del 20.12.2017 per l'importo di € 704,55 a fronte di un credito maturato per il periodo dall'1.1.2017 al 18.7.2017; (c) i bilanci – consuntivi e preventivi -approvati relativi agli anni
2012,2013,2014,2015 e 2016.
Il Tribunale, all'esito della richiesta di integrazione documentale cui si accompagnava la formulazione di domanda monitoria subordinata per l'importo inferiore di euro 5.124,00 (v. memoria integrativa del
29.5.2018), con decreto n. 2308/2018 del 6.6.2018 ingiungeva al il pagamento in favore CP_1
pagina 1 di 8 del geom. della somma di € 5.124,00, oltre interessi e competenze legali per compensi di CP_2
amministratore condominiale maturati per gli anni 2012-2013-2014 e 2015.
Notificato il d.i al in data 12.6.2018, con atto di citazione l'ingiunto ha proposto CP_1 opposizione domandando al Tribunale di “revocare e dichiarare inefficace il D.I. n. 2308/18 emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Bari in data 31.05.2018 e notificato in data 12.06.2018 per manifesta improponibilità, inammissibilità, improcedibilità, pretestuosità ed infondatezza in fatto ed in diritto per le argomentazioni suesposte” con vittoria di spese e competenze di giudizio.
A fondamento dell'opposizione ha dedotto che:
- Le fatture poste alla base del d.i. opposto non hanno alcuna valenza probatoria in ordine all'esistenza del credito, rivestendo valore solo “nella fase monitoria del procedimento” mentre, in tutti gli altri giudizi, “essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale non integrano, di per sé, la piena prova del credito in essi indicato e non comportano neppure
l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an e sul quantum del credito vantato in giudizio”;
- Agli atti del procedimento monitorio non risultano le emissioni di bollette relative alla richiesta di pagamento del compenso dell'amministratore , “né il presunto credito Controparte_2 vantato dall'amministratore è stato riportato nei vari bilanci”;
- Gli unici dati “che si possono desumere dai verbali assembleari prodotti riguardano la sua nomina ad amministratore del prefato Condominio con l'ammontare del compenso”;
- Il credito vantato dall'opposto è “ampiamente prescritto essendo decorso il termine quinquennale decorrente dal 15.6.2011, data di nomina dell'amministratore del Condominio” ciò in quanto “la durata dell'attività di amministratore condominiale [è] di un anno, ex art.
1129 c.c. [e] la prestazione riguardante il suo compenso, trattandosi di obbligazione periodica,
è soggetta alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4, secondo cui si prescriv[e] in cinque anni tutto ciò che deve pagarsi periodicamente di anno in anno”;
- Manca del tutto “una deliberazione assembleare che preveda all'o.d.g. il pagamento del compenso scaduto dell'amministratore p.t.”;
- Le fatture poste a base della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo non risultano portate nel consenso assembleare, essendosi l'amministratore limitato a richiederne il pagamento soltanto dopo la revoca del suo incarico (18.7.2017) anziché richiederne periodicamente alla fine di ciascuna gestione annuale il relativo pagamento.
Ha dunque concluso come sopra riportato.
pagina 2 di 8 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in giudizio il 23.11.2018, si è costituito il creditore opposto deducendo, in primo luogo, la inammissibilità della domanda per difetto di CP_2 rappresentanza processuale del Condominio opponente poiché “né nel mandato speciale, steso in calce all'opposizione, conferito al legale, né dal contesto dell'atto di opposizione è data ravvisare la preesistenza di una delibera condominiale che autorizzi l'amministratore ad agire in giudizio [per conto del Condominio, ndr], per cui la mancata autorizzazione rende nulla la procura rilasciata dallo stesso, contenente la nomina di un legale”.
Nel merito, ha chiarito che “contrariamente a quanto affermato da controparte, poi, il credito vantato dal geom. è regolarmente riportato nei bilanci annuali del , regolarmente CP_2 CP_1 approvati e tutti agli atti della procedura monitoria”.
Inoltre, a parere del , il credito non sarebbe prescritto in quanto “la cessazione legale CP_2 dell'incarico di amministratore determina la necessità di corrispondere a quest'ultimo la retribuzione, cosicché il relativo obbligo deve essere adempiuto non già periodicamente ma al compimento della prestazione posta a carico dell'amministratore, ovvero al decorso annuale dell'incarico”.
Inoltre, l'opposto ha chiarito che “agli atti della procedura monitoria sono stati depositati i bilanci consuntivi di gestione condominiale relativi agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015” dal cui esame si evincerebbe “la prova del credito professionale vantato dal geom. , a titolo di competenze CP_2 per l'amministrazione del per detti anni di gestione, con le poste debitorie a tale titolo CP_1 esposte per ciascun condomino nella Tabella A di ripartizione spese”.
Ha concluso domandando, preliminarmente, di dichiarare inammissibile l'opposizione per invalidità della procura alle liti e, nel merito, l'integrale rigetto dell'opposizione con condanna al pagamento delle spese e competenze di lite.
La causa è stata istruita con prove documentali.
Alla udienza del 12.3.2024 il difensore dello nel precisare le conclusioni si è dichiarato CP_2
antistatario.
Il giudizio è stato definito all'odierna udienza nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c.
****
In via preliminare deve darsi atto che in corso di lite, a seguito dell'ordinanza emessa il 16.1.2025, il condominio opponente il 15.4.2025 ha depositato il verbale di assemblea del 18.03.2025 di ratifica della procura alle liti già rilasciata al proprio difensore, Avv. Renato Gravante. I rilievi di invalidità in relazione alla nuova procura alle liti, depositata dall'opponente all' udienza del 6.6.2025, mossi dall'opposto in ragione dell'omessa indicazione del luogo e della data di rilascio non hanno fondamento.
pagina 3 di 8 Infatti, con relativa delibera l'assemblea condominiale ha proceduto, così come consentito, a ratificare il rilascio della procura già avvenuto al momento della costituzione in giudizio del 24.7.2018, senza che fosse necessario il rilascio di una nuova procura, in tal senso dovendosi correggere quanto indicato nell'ordinanza emessa in corso di causa il 16.1.2025.
Infondata è altresì l'eccezione sollevata dall'opponente relativa alla intervenuta prescrizione del diritto di credito.
A parere del Condominio il credito vantato dallo si sarebbe prescritto “essendo decorso il CP_2 termine quinquennale decorrente dal 15.6.2011, data di nomina dell'amministratore del Condominio” ciò in quanto “la durata dell'attività di amministratore condominiale [è] di un anno, ex art. 1129 c.c.
[e] la prestazione riguardante il suo compenso, trattandosi di obbligazione periodica, è soggetta alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4, secondo cui si prescriv[e] in cinque anni tutto ciò che deve pagarsi periodicamente di anno in anno”.
Orbene, come già rilevato con ordinanza del 24.5.2021, che va qui confermata, “il credito dell'amministratore per il pagamento del compenso per l'attività prestata e per il recupero delle somme anticipate in esecuzione del contratto di mandato è regolato dall'art. 1720 c.c. ed è soggetto a prescrizione ordinaria decennale, non potendo neppure applicarsi la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n.4 c.c.” invocata dall'opponente.
Non può applicarsi la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n.4 c.c. in quanto non può considerarsi obbligazione periodica quella relativa “al compenso dovuto all' amministratore, atteso che la durata annuale dell'incarico, comportando la cessazione “ex lege” del rapporto, determina
l'obbligo dell'amministratore di rendere il conto alla fine di ciascun anno” (v. sul punto Cass. n.
19348/2005).
Da tanto deriva che il credito vantato dall'opposto non può considerarsi prescritto perché riguarda prestazioni rese negli anni dal 2012 al 2017 il cui compenso è maturato di anno in anno, a fronte di un ricorso monitorio promosso nell'aprile 2018 e, dunque, a meno di dieci anni dalla maturazione del credito.
Peraltro il dies a quo della prescrizione non va fatto coincidere con la data di nomina (15.6.2011), come ritenuto dal opponente, ma va individuato nel giorno in cui il diritto al compenso avrebbe CP_1
potuto essere fatto valere dal creditore e, dunque, dal giorno di approvazione del bilancio relativo a ciascuna annualità oggetto di causa (Cass.
9.6.2010 n. 13878; n. 28.4.1990 n. 3596). Sicché, stante l'applicazione del termine decennale di prescrizione, per le ragioni testé enunciate e in considerazione del fatto che il dies a quo è da individuarsi nei termini anzidetti, il credito vantato dallo nei CP_2 confronti del opponente non si è prescritto né per i compensi relativi all'anno 2012 né per CP_1
pagina 4 di 8 quelli relativi agli anni successivi, essendo stato il ricorso monitorio proposto l'11.4.2018, a meno di dieci anni dalla data di approvazione del primo bilancio consuntivo, avvenuta il 5.2.2013.
Nel merito, l'opposizione è infondata e va respinta per le ragioni che seguono.
Innanzitutto, occorre chiarire che la fase di opposizione a decreto ingiuntivo non si configura come un giudizio autonomo, bensì come ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, per cui spetta comunque alla parte opposta, attore sostanziale, secondo i principi generali in tema di onere probatorio, il compito di fornire piena prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della propria pretesa.
Pertanto, nel caso di opposizione avente ad oggetto il pagamento di somme di denaro chieste a fronte dell'esecuzione di prestazioni, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo.
Nella specie il decreto ingiuntivo opposto era stato pronunciato sulla base della fattura emessa dall'ex amministratore nei confronti del condominio n. 47 dell'8.11.2017 per l'importo di € CP_2
6.405,00 relativa a competenze maturate dall'1.1.2012 al 31.12.2016 (anno 2016 per cui il ricorrente ha poi, nella memoria integrativa depositata in sede monitoria, rinunciato alla domanda).
L'opponente, in sostanza, si duole della valenza probatoria della fattura prodotta in sede monitoria dall'opposto in ordine all'esistenza del credito, affermando come la stessa rivesta valore solo “nella fase monitoria del procedimento”.
L'assunto merita sicuramente condivisione poiché è vero che le fatture commerciali sono senza dubbio
'prove scritte' ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, ma il loro valore è limitato alla fase sommaria monitoria, mentre alcun valore può essere loro riconosciuto nel successivo giudizio di opposizione, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale e non potendo neppure comportare l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull' "an" o sul "quantum" del credito vantato in giudizio.
Tuttavia, non si può trascurare che, nel presente giudizio, l'ingiungente opposto non si sia limitato a produrre la fattura de quo ma abbia altresì prodotto i bilanci consuntivi regolarmente approvati dall'organo assembleare relativi agli anni 2012,2013,2014 e 2015.
, cioè, a dimostrazione del credito vantato, ha allegato documentazione comprovante: (a) la CP_2
nomina assembleare ad amministratore avvenuta in data 15.6.2011, con la pattuizione del relativo compenso ammontante ad € 1.000,00 oltre IVA, (b) la rinnovata nomina assembleare ad amministratore per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 con la pattuizione del medesimo compenso previsto per l'anno 2011 (cfr. verbali assembleari allegati) e (c) l'approvazione da parte dell'assemblea condominiale dei bilanci consuntivi per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 ove, tra le voci relative alle spese, si legge anche quella relativa al “compenso amministratore”.
pagina 5 di 8 Ora, stante la inoppugnabilità allo stato delle delibere di approvazione dei bilanci consuntivi relativi agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, i compensi maturati per tutte le dette annualità, già oggetto della richiesta monitoria, devono senza dubbio essere riconosciuti e corrisposti al creditore opposto.
Invero, in materia condominiale, l'approvazione da parte dell'assemblea dei bilanci consuntivi, nei quali risultino chiaramente essere stati inseriti i compensi richiesti dall'amministratore, comporta non solo una ratifica dell'operato dell'amministratore ma anche il riconoscimento dei compensi richiesti (v. in tal senso Trib. Roma sez. V, n. 2987/2020).
Da ciò deriva che, per contestare tale debito sarebbe stato necessario impugnare le singole delibere di approvazione da cui ha tratto origine il credito dell'amministratore.
La delibera condominiale di approvazione del bilancio consuntivo, qualora non impugnata nel termine di 30 giorni previsto dall'art. 1137 c.c., costituisce idoneo titolo esecutivo anche al fine di ottenere un decreto ingiuntivo.
Nel caso di specie, non essendo state impugnate le delibere di approvazione dei consuntivi per gli anni
2012,2013,2014 e 2015, recanti il riconoscimento del debito relativo al compenso spettante allo
, il relativo credito deve considerarsi provato. Tanto sconfessa la circostanza addotta dal CP_2
secondo cui il presunto credito vantato dall'amministratore non sarebbe stato riportato nei CP_1
vari bilanci.
Né meritano condivisione gli assunti di parte opponente secondo cui nulla sarebbe dovuto a titolo di compensi allo perché mancherebbero (i) “una deliberazione assembleare che preveda CP_2 all'o.d.g. il pagamento del compenso scaduto dell'amministratore p.t.” e (ii) una approvazione assembleare delle fatture poste a base della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo.
Difatti, non vi è la necessità né di una apposita delibera assembleare di approvazione del pagamento del compenso all'amministratore né delle fatture da lui emesse per il relativo pagamento in quanto, come visto, tale obbligazione discende dalla decisione assembleare di nomina nell'incarico e dalla successiva approvazione dei bilanci consuntivi nei quali sono state inserite specificamente le voci del compenso dell'amministratore, documenti entrambi, come visto, allegati in atti da parte opposta.
Deve, altresì, rilevarsi che il non ha neppure, in questa sede, eccepito l'inadempimento CP_1 dell'amministratore con riguardo alle obbligazioni derivanti dal rapporto di mandato né ha provato di aver adempiuto all'obbligazione pecuniaria oggetto di causa, allegando, per esempio, la ricevuta di pagamento del compenso pattuito.
Dunque, se ne deduce che: (a) l'attività di gestione è stata prestata dall'amministratore senza che fossero mossi rilievi dal mandante e (b) nonostante la debenza del compenso per le annualità 2012,
2013, 2014 e 2015, ammontanti a complessivi € 5.124,00, di cui € 4.000,00 per competenze, € 200,00
pagina 6 di 8 per CNG ed € 924,00 per Iva 22%, al lordo della ritenuta d'acconto, il non ha mai CP_1
provveduto a pagare tale somma.
Dal che discende il rigetto della spiegata opposizione con dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 653 cpc.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ex DM 55 del 2014 e ss.mm.ii. facendo applicazione degli onorari medi previsti per lo scaglione di competenza
Deve inoltre essere nel caso di specie applicata la sanziona ex art. 96 co. 3 cpc.
La Corte di cassazione ha chiarito che “la condanna ex art. 96 co. 3 cpc è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché gli interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 cpc, realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave
(per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. ss.uu.
n. 22405 del 13.09.2018).
La assolutamente palese inconsistenza giuridica dei motivi di opposizione sopra esaminati configura ampiamente i presupposti, sopra descritti, per l'applicazione della sanzione ex art. 96 co. 3 cpc. Sono noti a tutti i guasti che vengono alla amministrazione della giustizia dalla proposizione di azioni palesemente del tutto infondate se non pretestuose, che impediscono invece la celere trattazioni dei procedimenti che tali caratteri non hanno. Appare congruo determinarla nella misura di euro 500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari – terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.A.C. al n. 11342/2018, tra Controparte_1
e ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione
[...] Controparte_2
disattese, così provvede:
pagina 7 di 8 - Rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2308/18 emesso dal Tribunale di Bari in data 31.05.2018;
- Condanna il in a rifondere nei confronti del Parte_1 Controparte_1
difensore di , avv. Alessandro Carbone antistatario, le spese di lite che Controparte_2
liquida in € 145,00 per esborsi e in € 2.552,00 oltre accessori, se dovuti, come per legge, per compenso di avvocato;
- Condanna il altresì ex art. 96 co. 3 cpc al Parte_1
pagamento in favore di della somma di euro 500,00. Controparte_2
Così deciso in Bari il 9.7.2025 Il Giudice
Sergio Cassano
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