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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/07/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 322/22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 22 aprile 2022 da
(c.f.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall' Avv. Gianluca Perdichizzi, giusto mandato depositato in data
18.03.2025, con domicilio digitale PEC:
Email_1
-appellante-
Contro
Controparte_1
(c.f.: ), con sede centrale in Roma, in persona del
[...] P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Rovigo – P.zza F.lli Cervi, 5 – rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Sica, in virtù di mandato generale alle liti del 22.3.2024 n. 37875 di Rep. Notaio Per_1
di Roma, PEC: t;
[...] Email_2
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 192/21 del Tribunale di Rovigo – sezione Lavoro
In punto: riliquidazione della pensione.
Causa trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. all'udienza del 15 maggio
2025.
Conclusioni delle parti con nota congiunta del 18 marzo 2025: “Il difensore della parte appellante , Perdichizzi avv. Gianluca, Parte_1
recentemente costituitosi in sostituzione del collega […] Controparte_2
DICHIARA DI RINUNCIARE agli atti dell'intestato giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese legali del doppio grado di lite.
Il procuratore della parte appellata Sica avv. Sergio, CP_1
contestualmente:
DICHIARA DI ACCETTARE la rinuncia avversaria alle condizioni supra espressamente indicate e senza riserva alcuna. Il tutto ai fini dell'abbandono della causa e della sua cancellazione dal ruolo.”
pag. 2/4 Svolgimento del processo
Con appello depositato in data 22 aprile 2022, il ricorrente in epigrafe ha impugnato la sentenza n. 103/21 del Giudice del lavoro del Tribunale di
Rovigo, con la quale rigettava la domanda tesa all'accertamento del proprio diritto alla riliquidazione della pensione in godimento a far data dall'1.09.1998 secondo i criteri disposti dall'art. 3 D.lgs. 546/92, in ragione dell'intervenuto decorso del termine decadenza triennale di proposizione della suddetta richiesta, così come disposto dall'art. 47, terzo comma, del
D.P.R. 639/70, introdotto dall'art. 38, comma 1, lett. d) del D.L. 98/2011, conv. in L. 111/11.
Con memoria depositata in data 1 ottobre 2024 si costituiva l' , CP_1
chiedendo di respingere l'interposto gravame.
Con nota datata 18 marzo 2025 il procuratore di parte appellante dava atto dell'intervenuto componimento del giudizio in sede stragiudiziale, anche sotto il profilo delle spese di lite, con conseguente venir meno della materia del contendere.
Motivi della decisione
Considerate le conclusioni nei suddetti termini rassegnate dalle parti, con le quali dichiarano di rinunciare ai rispettivi atti con compensazione integrale delle spese del doppio grado di lite, il Collegio dà atto della sopravenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio e, in riforma integrale della sentenza di primo grado, ritiene che sussistano i presupposti per la declaratoria di cessata materia del contendere.
Alla luce dell'accordo fra le parti in punto spese processuali, le medesime vengono compensate per entrambi i gradi.
p.q.m.
pag. 3/4 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione o domanda, così provvede:
- in riforma della sentenza impugnata dichiara cessata la materia del contendere;
- spese del doppio grado compensate.
Venezia, 15 maggio 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 4/4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 22 aprile 2022 da
(c.f.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall' Avv. Gianluca Perdichizzi, giusto mandato depositato in data
18.03.2025, con domicilio digitale PEC:
Email_1
-appellante-
Contro
Controparte_1
(c.f.: ), con sede centrale in Roma, in persona del
[...] P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Rovigo – P.zza F.lli Cervi, 5 – rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Sica, in virtù di mandato generale alle liti del 22.3.2024 n. 37875 di Rep. Notaio Per_1
di Roma, PEC: t;
[...] Email_2
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 192/21 del Tribunale di Rovigo – sezione Lavoro
In punto: riliquidazione della pensione.
Causa trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. all'udienza del 15 maggio
2025.
Conclusioni delle parti con nota congiunta del 18 marzo 2025: “Il difensore della parte appellante , Perdichizzi avv. Gianluca, Parte_1
recentemente costituitosi in sostituzione del collega […] Controparte_2
DICHIARA DI RINUNCIARE agli atti dell'intestato giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese legali del doppio grado di lite.
Il procuratore della parte appellata Sica avv. Sergio, CP_1
contestualmente:
DICHIARA DI ACCETTARE la rinuncia avversaria alle condizioni supra espressamente indicate e senza riserva alcuna. Il tutto ai fini dell'abbandono della causa e della sua cancellazione dal ruolo.”
pag. 2/4 Svolgimento del processo
Con appello depositato in data 22 aprile 2022, il ricorrente in epigrafe ha impugnato la sentenza n. 103/21 del Giudice del lavoro del Tribunale di
Rovigo, con la quale rigettava la domanda tesa all'accertamento del proprio diritto alla riliquidazione della pensione in godimento a far data dall'1.09.1998 secondo i criteri disposti dall'art. 3 D.lgs. 546/92, in ragione dell'intervenuto decorso del termine decadenza triennale di proposizione della suddetta richiesta, così come disposto dall'art. 47, terzo comma, del
D.P.R. 639/70, introdotto dall'art. 38, comma 1, lett. d) del D.L. 98/2011, conv. in L. 111/11.
Con memoria depositata in data 1 ottobre 2024 si costituiva l' , CP_1
chiedendo di respingere l'interposto gravame.
Con nota datata 18 marzo 2025 il procuratore di parte appellante dava atto dell'intervenuto componimento del giudizio in sede stragiudiziale, anche sotto il profilo delle spese di lite, con conseguente venir meno della materia del contendere.
Motivi della decisione
Considerate le conclusioni nei suddetti termini rassegnate dalle parti, con le quali dichiarano di rinunciare ai rispettivi atti con compensazione integrale delle spese del doppio grado di lite, il Collegio dà atto della sopravenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio e, in riforma integrale della sentenza di primo grado, ritiene che sussistano i presupposti per la declaratoria di cessata materia del contendere.
Alla luce dell'accordo fra le parti in punto spese processuali, le medesime vengono compensate per entrambi i gradi.
p.q.m.
pag. 3/4 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione o domanda, così provvede:
- in riforma della sentenza impugnata dichiara cessata la materia del contendere;
- spese del doppio grado compensate.
Venezia, 15 maggio 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 4/4