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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/06/2025, n. 2219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2219 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza divorzio con figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti udienza sostituita
N. 8622/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23/07/2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Barbara Corbella presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2
pagina 1 di 5 residente in [...] con l'Avv. Luisa Francioli presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Castellabate (SA) il 04/07/2011
(anno 2011 atto n. 44 reg. - parte II serie C)
□ separati consensualmente con verbale in data omologato con decreto del x separati con sentenza n. 1814/2024 dell'11/11/2024
(passata in giudicato, v. documenti in atti)
□ separati con accordo di negoziazione assistita in data e provvedimento del PM del con i seguenti figli: nata a [...] il [...], cittadina italiana. Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23/07/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_1
prevalente presso il domicilio della madre in Milano, via Chiarelli 2/b.
2. La casa familiare sita in Milano, via Chiarelli 2/b viene assegnata alla IG.ra Parte_1
che continuerà ad abitarvi con la figlia. Il IG. si impegna a trasferire
[...] Pt_2 tempestivamente altrove la sua residenza.
3. starà con il padre secondo le seguenti previsioni: Persona_1
• DA starà con il padre 2 fine settimana alternati ogni mese, dal sabato mattina alla domenica sera, venendo riaccompagnata alla casa materna entro le ore 21:00; quando possibile, il padre potrà tenere con sé anche in altri giorni durante la Per_1
settimana, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi e quelli scolastici ed pagina 2 di 5 extrascolastici di , dandone comunicazione alla madre con un preavviso di Per_1
almeno 2 giorni;
• Durante le vacanze estive, trascorrerà con il padre 15 giorni consecutivi nel Per_1
mese di agosto;
i genitori si danno reciprocamente atto che per il restante tempo di chiusura scolastica frequenterà i centri estivi disponibili;
Per_1
• Durante le festività natalizie, starà con un genitore, ad anni alterni, dalla Per_1 chiusura della scuola e fino al 30 dicembre e con l'altro genitore dal 30 dicembre al
6 gennaio. Le altre festività seguiranno il criterio dell'alternanza.
Resta inteso che ogni volta che il IG. preleverà o riporterà dalla/alla casa Pt_2 Per_1 materna, non entrerà nell'appartamento fermandosi al portone di ingresso dell'edificio.
4. verserà a , a titolo di contributo al mantenimento della Parte_2 Parte_1 figlia la somma di €. 200,00 (duecento/00) al mese, somma che sarà Persona_1
versata sul conto corrente intestato alla IG.ra anticipatamente entro il giorno Parte_1
10 di ogni mese, che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
5. Ciascun genitore terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative alla figlia secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano
e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche
prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività
pagina 3 di 5 sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
6. La IG.ra e il IG. continueranno a versare, ognuno per il 50%, il rateo di Parte_1 Pt_2
mutuo gravante sulla casa familiare.
7. L'Assegno Unico e le eventuali detrazioni fiscali saranno interamente a vantaggio della IG.ra
. Parte_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Se una tantum
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico (Se previste)
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1 Dichiara lo scioglimento/la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a
Castellabate (SA) il 04/07/2011 tra e Parte_1 Parte_2
1 Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
2 Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
3 Compensa tra le parti le spese di procedura.
4 Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Castellabate (SA) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di
Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 4.06.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato
pagina 5 di 5
N. 8622/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23/07/2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Barbara Corbella presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2
pagina 1 di 5 residente in [...] con l'Avv. Luisa Francioli presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Castellabate (SA) il 04/07/2011
(anno 2011 atto n. 44 reg. - parte II serie C)
□ separati consensualmente con verbale in data omologato con decreto del x separati con sentenza n. 1814/2024 dell'11/11/2024
(passata in giudicato, v. documenti in atti)
□ separati con accordo di negoziazione assistita in data e provvedimento del PM del con i seguenti figli: nata a [...] il [...], cittadina italiana. Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23/07/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_1
prevalente presso il domicilio della madre in Milano, via Chiarelli 2/b.
2. La casa familiare sita in Milano, via Chiarelli 2/b viene assegnata alla IG.ra Parte_1
che continuerà ad abitarvi con la figlia. Il IG. si impegna a trasferire
[...] Pt_2 tempestivamente altrove la sua residenza.
3. starà con il padre secondo le seguenti previsioni: Persona_1
• DA starà con il padre 2 fine settimana alternati ogni mese, dal sabato mattina alla domenica sera, venendo riaccompagnata alla casa materna entro le ore 21:00; quando possibile, il padre potrà tenere con sé anche in altri giorni durante la Per_1
settimana, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi e quelli scolastici ed pagina 2 di 5 extrascolastici di , dandone comunicazione alla madre con un preavviso di Per_1
almeno 2 giorni;
• Durante le vacanze estive, trascorrerà con il padre 15 giorni consecutivi nel Per_1
mese di agosto;
i genitori si danno reciprocamente atto che per il restante tempo di chiusura scolastica frequenterà i centri estivi disponibili;
Per_1
• Durante le festività natalizie, starà con un genitore, ad anni alterni, dalla Per_1 chiusura della scuola e fino al 30 dicembre e con l'altro genitore dal 30 dicembre al
6 gennaio. Le altre festività seguiranno il criterio dell'alternanza.
Resta inteso che ogni volta che il IG. preleverà o riporterà dalla/alla casa Pt_2 Per_1 materna, non entrerà nell'appartamento fermandosi al portone di ingresso dell'edificio.
4. verserà a , a titolo di contributo al mantenimento della Parte_2 Parte_1 figlia la somma di €. 200,00 (duecento/00) al mese, somma che sarà Persona_1
versata sul conto corrente intestato alla IG.ra anticipatamente entro il giorno Parte_1
10 di ogni mese, che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
5. Ciascun genitore terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative alla figlia secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano
e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche
prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività
pagina 3 di 5 sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
6. La IG.ra e il IG. continueranno a versare, ognuno per il 50%, il rateo di Parte_1 Pt_2
mutuo gravante sulla casa familiare.
7. L'Assegno Unico e le eventuali detrazioni fiscali saranno interamente a vantaggio della IG.ra
. Parte_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Se una tantum
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico (Se previste)
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1 Dichiara lo scioglimento/la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a
Castellabate (SA) il 04/07/2011 tra e Parte_1 Parte_2
1 Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
2 Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
3 Compensa tra le parti le spese di procedura.
4 Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Castellabate (SA) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di
Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 4.06.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato
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