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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 08/07/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. 175/2025 R.G.
Tribunale Ordinario di NA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 175/2025 promossa da Parte_1 con Avv. DE GENNARO MARIAGRAZIA verso
Controparte_1 con Avv. FAZZI DAVIDE **1970**MO Oggi, 08/07/2025, ore 11.20, davanti al G.I. dr. G. Pagliani, sono comparsi per parte attrice l'Avv. M. De Gennaro e per parte convenuta l'Avv. D. Fazzi. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da ricorso introduttivo e da comparsa di costituzione e risposta, anche in via istruttoria. Dopo breve discussione orale, il Giudice provvede ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
(Dr. Giuseppe Pagliani)
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di NA SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella causa iscritta al n° 175/2025 R. G. promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentato e difeso dall'Avv. M. De Gennaro
CONTRO
Controparte_1
- Convenuto -
rappresentata e difesa dagli Avv. D. Fazzi ed E. Gollini
in punto a: annullamento, incapacità naturale, vendita.
All'udienza dell'8/7/2025, dopo discussione orale la causa è stata decisa con lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 281 sexies C.p.c., sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale e di seguito trascritte.
Per parte attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: In via principale:
- accertata l'incapacità a contrarre del sig. disporre con sentenza costitutiva l'eliminazione retroattiva Parte_1 degli effetti dei contratti di compravendita posti in essere dalla parte istante in violazione del dettato codicistico ed il conseguente annullamento degli stessi;
- ordinare il ripristino dello status quo ante la suddetta viziata stipulazione, quindi la ripetizione dell'indebita eseguita prestazione del prezzo di compravendita;
- condannare parte convenuta a corrispondere al sig. la somma di € 15.570,00 a titolo di risarcimento dei danni Pt_1 subiti, per i motivi sopra esposti e/o, in subordine, compensare parzialmente quanto dovuto dal in restituzione con le Pt_1 somme dovute dalla convenuta a titolo di risarcimento del danno, come da valore di mercato degli immobili e valutazione medico-legale. In via subordinata:
-nella denegata e non creduta ipotesi in cui S.V. non disponesse l'annullamento dei contratti di compravendita per i motivi esposti, condannare la convenuta al pagamento in favore del della somma di € 158.421,00 portata dalla differenza Pt_1 tra il reale valore di mercato degli immobili e la somma già pagata dalla convenuta (203.721,00 – 17.500,00 – 3.000,00 – 24.800,00), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come da dichiarazione di successione del 02/07/2016 allegata
pagina 2 di 6 riportante la valutazione di mercato (all.14), oltre € 15.570,00 per i danni morali subiti, come da perizia medico-legale allegata (all.16). In ogni caso:
-Con vittoria di spese legali e compensi legali, oltre oneri fiscali come per legge.”;
per parte convenuta:
“Voglia l'Ecc.mo Giudice del Tribunale adito Ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta In via principale:
- rigettare le domande tutte avanzate dall'avv. Alessandro Giatti, quale nei confronti della Controparte_2 signora , in quanto prescritte, illecite, non fondate, carenti dei presupposti di legge, nonché non provate;
Controparte_1
- condannare parte ricorrente alla rifusione dei danni ex art. 96 c.p.c. per tutti i motivi indicati in premessa;
- con rifusione delle spese e compensi di lite. In via istruttoria: La parte resistente chiede l'ammissione di prova per testi sul seguente capitolato:
1) vero che il signor partecipava alla mediazione n. 532/2018 radicata dal fratello , avanti Parte_1 Controparte_3 l'organismo di mediazione di NA;
2) vero che il Notaio e l'avv. Marzia Manfredi, in data 15/7/2019, accertavano l'identità e capacità di Persona_1
e concludevano la mediazione redigendo il verbale che si rammostra (doc. n. 1), alla presenza delle parti Parte_1 e dei rispettivi avvocati;
3) vero che il Notaio , in data 12/9/2019, accertava l'identità e capacità di contrarre di e Persona_1 Parte_1 stipulava l'atto pubblico di compravendita che si rammostra (doc. n. 8 controparte), alla presenza delle signore
[...]
e;
CP_4 Testimone_1
4) vero che il Notaio , in data 31/12/2019, accertava l'identità e capacità di contrarre di e Persona_2 Parte_1 stipulava l'atto pubblico di compravendita che si rammostra (doc. n. 8 controparte);
5) vero che il compendio immobiliare sito a Massa Finalese, via Bologna n. 9 era privo di impianti elettrici ed idraulici a norma;
dica il teste quale fosse lo stato di manutenzione dell'immobile alla fine del 2019;
6) vero che ho realizzato gli impianti idraulici relativi all'immobile sito a Massa Finalese via Bologna n. 9;
7) vero che ho eseguito gli impianti elettrici relativi all'immobile sito a Massa Finalese via Bologna n. 9;
8) vero che ho eseguito opere edili di rifacimento dei pavimenti e dei servizi relativi all'immobile sito a Massa Finalese via Bologna n.
9. Si indicano a testi:
- il Notaio con studio in NA, sui capi 2-3 Persona_1
- l'avv. Marzia Manfredi con studio in NA, sui capi 1-2
- il Notaio con studio in Vignola, sul capo 4 Persona_2
- il signor residente a [...]E., sul capo 5 – Testimone_2
il signor residente a [...], sul capo 5 e 7 Testimone_3
- il signor residente in [...], sul capo 5 ed 8 Controparte_5
- il signor residente in [...], sul capo 5 e 6”. Persona_3
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene dopo le modifiche apportate agli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle nuove previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. Parte attrice ora beneficiario di amministrazione di sostegno dall'anno 2020, chiede l'annullamento, ai sensi degli artt. 412, 428 e 1425 C.c., per incapacità naturale, di due contratti di compravendita posti pagina 3 di 6 in essere nel 2019, aventi ad oggetto immobili appena ereditati, allegando la malafede della controparte.
Allega parte ricorrente che: o stipulante era incapace naturale al momento della stipula degli atti pubblici di compravendita;
l'acquirente era a conoscenza di tale stato e, anzi, ne ha approfittato;
l'acquirente, inoltre, non avrebbe pagato il corrispettivo delle compravendite, contraddicendo il contenuto di atti pubblici.
4. Parte convenuta eccepisce, in via preliminare di merito, la prescrizione dell'azione di azione di annullamento ai sensi degli artt. 428 e 1425 C.c. e, nel merito, l'assenza di prova di uno stato di incapacità (naturale) di intendere e di volere, anche transitoria, l'assenza di prova di un pregiudizio derivato dai contratti stipulati, l'assenza di prova della malafede dell'acquirente, come consapevolezza dello stato di incapacità naturale e del pregiudizio arrecato al venditore.
Allega parte convenuta che da documenti e atti pubblici parte attrice risultava pienamente capace di intendere e di volere, che le compravendite sono avvenute con due rogiti notarili nei quali è stata accertata la capacità di contrarre, alla presenza di testimoni, che i pagamenti sono avvenuti con assegni circolari e bonifici bancari, e che i valori di mercato differenti dal prezzo versato non sono provati dalla denuncia di successione, basata su valori determinati dalle rendite catastali.
5. L'eccezione preliminare di parte convenuta è fondata. Alla fattispecie si applica il termine prescrizionale quinquennale prevista dal terzo comma dell'art. 428 C.c., secondo il quale: “L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto o il contratto è stato compiuto”, con espresso richiamo all'art. 1442 C.c.: non si applica, invece, il termine previsto dall'art. 412 C.c., che riguarda -quanto alla decorrenza e al termine iniziale- l'annullabilità degli atti compiuti dall'amministratore di sostegno.
Nel caso di specie gli atti sono stati compiuti dal soggetto precedentemente all'apertura della procedura di sostegno. Il primo contratto impugnato è stato concluso per atto pubblico notarile 1in data
12/9/2019, con la conseguenza che il termine di prescrizione dell'azione di annullamento è spirato in data 12/09/2024; il secondo contratto impugnato è stato concluso per atto pubblico notarile in data
31/12/2019, con la conseguenza che il termine di prescrizione dell'azione di annullamento è spirato in data 31/12/2024.
Nelle more, non risulta alcun atto interruttivo prima del 25 febbraio 2025, quando è stato notificato a parte convenuta il ricorso introduttivo del presente giudizio.
pagina 4 di 6 6. Nessuna diversa data di ricevimento è stata provata da parte attrice, la quale, peraltro, non ha debitamente confutato l'eccezione di prescrizione avanzata dalla convenuta.
D'altronde, l'atto di citazione è stato esso stesso redatto dopo lo scadere del termine prescrizionale ultimo, relativo al secondo contratto.
L'azione di annullamento deve ritenersi, quindi, prescritta per decorso del termine quinquennale.
7. L'intervenuta prescrizione rende superfluo l'esame di ogni ulteriore aspetto della controversia. Le domande attoree sono pertanto infondate e da respingersi.
Non è, altresì, fondata, la domanda riconvenzionale di parte convenuta di liquidazione di una somma a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 I° e/o III° co. C.p.c., atteso che per la condanna per lite temeraria non basta la semplice prospettazione di tesi giuridiche infondate (Trib.
NA (Pagliani), 1/9/2017, n. 1463; Trib. NA (Pagliani), 11/9/2017, n. 1538; Trib. NA
(Rovatti), 15/1/2018, n. 23; Trib. NA (Pagliani), 23/5/2018, n. 920; Trib. NA (Pagliani),
7/6/2018, n. 1047; Trib. NA (Pagliani), 7/6/2018, n. 1049; Trib. NA (Pagliani), 20/6/2018, n.
1131; Trib. NA (Rovatti), 28/6/2018, n. 1201; Trib. NA (Pagliani), 29/3/2019, n. 516; Trib.
NA (Pagliani), 16/5/2019, n. 769; Trib NA (Pagliani), 13/12/2019, n. 1901; Trib NA
(Grandi), 21/12/2019, n. 1975; Trib NA (Rovatti), 23/12/2019, n. 1999; Trib NA (Pagliani),
3/1/2020, n. 1; Trib NA (Grandi), 4/5/2020, n. 498; Trib NA (Pagliani), 30/6/2020, n. 739;
Trib NA (Grandi), 8/7/2020, n. 768; Trib NA (Grandi), 15/7/2020, n. 841; Trib NA
(Grandi), 21/7/2020, n. 871; Trib NA (Grandi), 23/9/2020, n. 995; Trib NA (Pagliani),
3/11/2020, n. 1315; Trib NA (Grandi), 5/11/2020, n. 1334; Trib NA (Grandi), 24/11/2020, n.
1465; Trib NA (Pagliani), 26/11/2020, n. 1480; Trib NA (Pagliani), 1/12/2020, n. 1512; Trib
NA (Grandi), 3/12/2020, n. 1518; Trib NA (Pagliani), 9/12/2020, n. 1551; Trib NA
(Grandi), 17/3/2021, n. 448; Trib NA (Grandi), 6/5/2021, n. 751; Trib. NA (Grandi),
16/11/2021, n.1525; Trib NA (Grandi), 23/11/2021, n. 1592; Trib. NA (Grandi), 14/12/2021,
n. 1684; Trib NA (Grandi), 19/1/2022, n. 44), ed atteso altresì che, nel caso di specie: in primo luogo, parte attrice non ha resistito, fermamente e pervicacemente, ad una domanda o eccezione avversaria evidentemente fondata (Trib. NA -Lucchi- 12/12/2023, n. 2124); in secondo luogo, colui che intende ottenere il risarcimento dei danni non ha dato alcuna prova della sussistenza di un danno distinto dal semplice coinvolgimento in una causa infondata (interamente risarcito con la rifusione delle spese legali), né in particolare dell'ammontare di detto danno ulteriore, che il giudice non può liquidare, neppure equitativamente, se dagli atti non risultano elementi idonei a identificarne pagina 5 di 6 concretamente l'esistenza, la domanda riconvenzionale del convenuto risulta infondata (“in presenza di un danno incerto nella sua stessa esistenza storica, nessuna valutazione equitativa del giudice può avvenire ai sensi dell'art. 1226 cc.”: Trib. NA (Cortelloni), 16/9/2017, n. 1601; Trib. NA
(Cortelloni), 18/9/2017, n. 1602; Trib NA (Grandi), 16/3/2022, n. 321; Trib NA (Grandi),
25/3/2022, n. 372).
Quanto sopra non incide tuttavia (cfr. C. App. Bologna II (Fiore-Bellotti), 19/9/18, n. 2327;
Trib NA (Pagliani), 12/2/2023, n. 34; Trib NA (Pagliani), 2/3/2023, n. 362; Trib NA
(Pagliani), 19/10/2023, n. 1730) sulla soccombenza sostanziale, che resta totale in capo a parte attrice, con conseguente condanna alle spese processuali -per valore dichiarato e bassa complessità, istruttoria esclusa- che si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda respinta, rigetta le domande svolte da con ricorso per rito semplificato depositato in data Parte_1
14/1/2025 nei confronti di;
Controparte_1 dichiara tenuto e condanna a rifondere a le spese processuali, che Parte_1 Controparte_1 liquida in complessivi € 3.341,90, di cui € 435.90 di spese, oltre ad accessori dovuti come per legge. Così deciso in NA, il giorno 8/7/2025, al termine della discussione, con pubblica lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
pagina 6 di 6
Tribunale Ordinario di NA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 175/2025 promossa da Parte_1 con Avv. DE GENNARO MARIAGRAZIA verso
Controparte_1 con Avv. FAZZI DAVIDE **1970**MO Oggi, 08/07/2025, ore 11.20, davanti al G.I. dr. G. Pagliani, sono comparsi per parte attrice l'Avv. M. De Gennaro e per parte convenuta l'Avv. D. Fazzi. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da ricorso introduttivo e da comparsa di costituzione e risposta, anche in via istruttoria. Dopo breve discussione orale, il Giudice provvede ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
(Dr. Giuseppe Pagliani)
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di NA SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella causa iscritta al n° 175/2025 R. G. promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentato e difeso dall'Avv. M. De Gennaro
CONTRO
Controparte_1
- Convenuto -
rappresentata e difesa dagli Avv. D. Fazzi ed E. Gollini
in punto a: annullamento, incapacità naturale, vendita.
All'udienza dell'8/7/2025, dopo discussione orale la causa è stata decisa con lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 281 sexies C.p.c., sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale e di seguito trascritte.
Per parte attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: In via principale:
- accertata l'incapacità a contrarre del sig. disporre con sentenza costitutiva l'eliminazione retroattiva Parte_1 degli effetti dei contratti di compravendita posti in essere dalla parte istante in violazione del dettato codicistico ed il conseguente annullamento degli stessi;
- ordinare il ripristino dello status quo ante la suddetta viziata stipulazione, quindi la ripetizione dell'indebita eseguita prestazione del prezzo di compravendita;
- condannare parte convenuta a corrispondere al sig. la somma di € 15.570,00 a titolo di risarcimento dei danni Pt_1 subiti, per i motivi sopra esposti e/o, in subordine, compensare parzialmente quanto dovuto dal in restituzione con le Pt_1 somme dovute dalla convenuta a titolo di risarcimento del danno, come da valore di mercato degli immobili e valutazione medico-legale. In via subordinata:
-nella denegata e non creduta ipotesi in cui S.V. non disponesse l'annullamento dei contratti di compravendita per i motivi esposti, condannare la convenuta al pagamento in favore del della somma di € 158.421,00 portata dalla differenza Pt_1 tra il reale valore di mercato degli immobili e la somma già pagata dalla convenuta (203.721,00 – 17.500,00 – 3.000,00 – 24.800,00), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come da dichiarazione di successione del 02/07/2016 allegata
pagina 2 di 6 riportante la valutazione di mercato (all.14), oltre € 15.570,00 per i danni morali subiti, come da perizia medico-legale allegata (all.16). In ogni caso:
-Con vittoria di spese legali e compensi legali, oltre oneri fiscali come per legge.”;
per parte convenuta:
“Voglia l'Ecc.mo Giudice del Tribunale adito Ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta In via principale:
- rigettare le domande tutte avanzate dall'avv. Alessandro Giatti, quale nei confronti della Controparte_2 signora , in quanto prescritte, illecite, non fondate, carenti dei presupposti di legge, nonché non provate;
Controparte_1
- condannare parte ricorrente alla rifusione dei danni ex art. 96 c.p.c. per tutti i motivi indicati in premessa;
- con rifusione delle spese e compensi di lite. In via istruttoria: La parte resistente chiede l'ammissione di prova per testi sul seguente capitolato:
1) vero che il signor partecipava alla mediazione n. 532/2018 radicata dal fratello , avanti Parte_1 Controparte_3 l'organismo di mediazione di NA;
2) vero che il Notaio e l'avv. Marzia Manfredi, in data 15/7/2019, accertavano l'identità e capacità di Persona_1
e concludevano la mediazione redigendo il verbale che si rammostra (doc. n. 1), alla presenza delle parti Parte_1 e dei rispettivi avvocati;
3) vero che il Notaio , in data 12/9/2019, accertava l'identità e capacità di contrarre di e Persona_1 Parte_1 stipulava l'atto pubblico di compravendita che si rammostra (doc. n. 8 controparte), alla presenza delle signore
[...]
e;
CP_4 Testimone_1
4) vero che il Notaio , in data 31/12/2019, accertava l'identità e capacità di contrarre di e Persona_2 Parte_1 stipulava l'atto pubblico di compravendita che si rammostra (doc. n. 8 controparte);
5) vero che il compendio immobiliare sito a Massa Finalese, via Bologna n. 9 era privo di impianti elettrici ed idraulici a norma;
dica il teste quale fosse lo stato di manutenzione dell'immobile alla fine del 2019;
6) vero che ho realizzato gli impianti idraulici relativi all'immobile sito a Massa Finalese via Bologna n. 9;
7) vero che ho eseguito gli impianti elettrici relativi all'immobile sito a Massa Finalese via Bologna n. 9;
8) vero che ho eseguito opere edili di rifacimento dei pavimenti e dei servizi relativi all'immobile sito a Massa Finalese via Bologna n.
9. Si indicano a testi:
- il Notaio con studio in NA, sui capi 2-3 Persona_1
- l'avv. Marzia Manfredi con studio in NA, sui capi 1-2
- il Notaio con studio in Vignola, sul capo 4 Persona_2
- il signor residente a [...]E., sul capo 5 – Testimone_2
il signor residente a [...], sul capo 5 e 7 Testimone_3
- il signor residente in [...], sul capo 5 ed 8 Controparte_5
- il signor residente in [...], sul capo 5 e 6”. Persona_3
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene dopo le modifiche apportate agli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle nuove previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. Parte attrice ora beneficiario di amministrazione di sostegno dall'anno 2020, chiede l'annullamento, ai sensi degli artt. 412, 428 e 1425 C.c., per incapacità naturale, di due contratti di compravendita posti pagina 3 di 6 in essere nel 2019, aventi ad oggetto immobili appena ereditati, allegando la malafede della controparte.
Allega parte ricorrente che: o stipulante era incapace naturale al momento della stipula degli atti pubblici di compravendita;
l'acquirente era a conoscenza di tale stato e, anzi, ne ha approfittato;
l'acquirente, inoltre, non avrebbe pagato il corrispettivo delle compravendite, contraddicendo il contenuto di atti pubblici.
4. Parte convenuta eccepisce, in via preliminare di merito, la prescrizione dell'azione di azione di annullamento ai sensi degli artt. 428 e 1425 C.c. e, nel merito, l'assenza di prova di uno stato di incapacità (naturale) di intendere e di volere, anche transitoria, l'assenza di prova di un pregiudizio derivato dai contratti stipulati, l'assenza di prova della malafede dell'acquirente, come consapevolezza dello stato di incapacità naturale e del pregiudizio arrecato al venditore.
Allega parte convenuta che da documenti e atti pubblici parte attrice risultava pienamente capace di intendere e di volere, che le compravendite sono avvenute con due rogiti notarili nei quali è stata accertata la capacità di contrarre, alla presenza di testimoni, che i pagamenti sono avvenuti con assegni circolari e bonifici bancari, e che i valori di mercato differenti dal prezzo versato non sono provati dalla denuncia di successione, basata su valori determinati dalle rendite catastali.
5. L'eccezione preliminare di parte convenuta è fondata. Alla fattispecie si applica il termine prescrizionale quinquennale prevista dal terzo comma dell'art. 428 C.c., secondo il quale: “L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto o il contratto è stato compiuto”, con espresso richiamo all'art. 1442 C.c.: non si applica, invece, il termine previsto dall'art. 412 C.c., che riguarda -quanto alla decorrenza e al termine iniziale- l'annullabilità degli atti compiuti dall'amministratore di sostegno.
Nel caso di specie gli atti sono stati compiuti dal soggetto precedentemente all'apertura della procedura di sostegno. Il primo contratto impugnato è stato concluso per atto pubblico notarile 1in data
12/9/2019, con la conseguenza che il termine di prescrizione dell'azione di annullamento è spirato in data 12/09/2024; il secondo contratto impugnato è stato concluso per atto pubblico notarile in data
31/12/2019, con la conseguenza che il termine di prescrizione dell'azione di annullamento è spirato in data 31/12/2024.
Nelle more, non risulta alcun atto interruttivo prima del 25 febbraio 2025, quando è stato notificato a parte convenuta il ricorso introduttivo del presente giudizio.
pagina 4 di 6 6. Nessuna diversa data di ricevimento è stata provata da parte attrice, la quale, peraltro, non ha debitamente confutato l'eccezione di prescrizione avanzata dalla convenuta.
D'altronde, l'atto di citazione è stato esso stesso redatto dopo lo scadere del termine prescrizionale ultimo, relativo al secondo contratto.
L'azione di annullamento deve ritenersi, quindi, prescritta per decorso del termine quinquennale.
7. L'intervenuta prescrizione rende superfluo l'esame di ogni ulteriore aspetto della controversia. Le domande attoree sono pertanto infondate e da respingersi.
Non è, altresì, fondata, la domanda riconvenzionale di parte convenuta di liquidazione di una somma a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 I° e/o III° co. C.p.c., atteso che per la condanna per lite temeraria non basta la semplice prospettazione di tesi giuridiche infondate (Trib.
NA (Pagliani), 1/9/2017, n. 1463; Trib. NA (Pagliani), 11/9/2017, n. 1538; Trib. NA
(Rovatti), 15/1/2018, n. 23; Trib. NA (Pagliani), 23/5/2018, n. 920; Trib. NA (Pagliani),
7/6/2018, n. 1047; Trib. NA (Pagliani), 7/6/2018, n. 1049; Trib. NA (Pagliani), 20/6/2018, n.
1131; Trib. NA (Rovatti), 28/6/2018, n. 1201; Trib. NA (Pagliani), 29/3/2019, n. 516; Trib.
NA (Pagliani), 16/5/2019, n. 769; Trib NA (Pagliani), 13/12/2019, n. 1901; Trib NA
(Grandi), 21/12/2019, n. 1975; Trib NA (Rovatti), 23/12/2019, n. 1999; Trib NA (Pagliani),
3/1/2020, n. 1; Trib NA (Grandi), 4/5/2020, n. 498; Trib NA (Pagliani), 30/6/2020, n. 739;
Trib NA (Grandi), 8/7/2020, n. 768; Trib NA (Grandi), 15/7/2020, n. 841; Trib NA
(Grandi), 21/7/2020, n. 871; Trib NA (Grandi), 23/9/2020, n. 995; Trib NA (Pagliani),
3/11/2020, n. 1315; Trib NA (Grandi), 5/11/2020, n. 1334; Trib NA (Grandi), 24/11/2020, n.
1465; Trib NA (Pagliani), 26/11/2020, n. 1480; Trib NA (Pagliani), 1/12/2020, n. 1512; Trib
NA (Grandi), 3/12/2020, n. 1518; Trib NA (Pagliani), 9/12/2020, n. 1551; Trib NA
(Grandi), 17/3/2021, n. 448; Trib NA (Grandi), 6/5/2021, n. 751; Trib. NA (Grandi),
16/11/2021, n.1525; Trib NA (Grandi), 23/11/2021, n. 1592; Trib. NA (Grandi), 14/12/2021,
n. 1684; Trib NA (Grandi), 19/1/2022, n. 44), ed atteso altresì che, nel caso di specie: in primo luogo, parte attrice non ha resistito, fermamente e pervicacemente, ad una domanda o eccezione avversaria evidentemente fondata (Trib. NA -Lucchi- 12/12/2023, n. 2124); in secondo luogo, colui che intende ottenere il risarcimento dei danni non ha dato alcuna prova della sussistenza di un danno distinto dal semplice coinvolgimento in una causa infondata (interamente risarcito con la rifusione delle spese legali), né in particolare dell'ammontare di detto danno ulteriore, che il giudice non può liquidare, neppure equitativamente, se dagli atti non risultano elementi idonei a identificarne pagina 5 di 6 concretamente l'esistenza, la domanda riconvenzionale del convenuto risulta infondata (“in presenza di un danno incerto nella sua stessa esistenza storica, nessuna valutazione equitativa del giudice può avvenire ai sensi dell'art. 1226 cc.”: Trib. NA (Cortelloni), 16/9/2017, n. 1601; Trib. NA
(Cortelloni), 18/9/2017, n. 1602; Trib NA (Grandi), 16/3/2022, n. 321; Trib NA (Grandi),
25/3/2022, n. 372).
Quanto sopra non incide tuttavia (cfr. C. App. Bologna II (Fiore-Bellotti), 19/9/18, n. 2327;
Trib NA (Pagliani), 12/2/2023, n. 34; Trib NA (Pagliani), 2/3/2023, n. 362; Trib NA
(Pagliani), 19/10/2023, n. 1730) sulla soccombenza sostanziale, che resta totale in capo a parte attrice, con conseguente condanna alle spese processuali -per valore dichiarato e bassa complessità, istruttoria esclusa- che si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda respinta, rigetta le domande svolte da con ricorso per rito semplificato depositato in data Parte_1
14/1/2025 nei confronti di;
Controparte_1 dichiara tenuto e condanna a rifondere a le spese processuali, che Parte_1 Controparte_1 liquida in complessivi € 3.341,90, di cui € 435.90 di spese, oltre ad accessori dovuti come per legge. Così deciso in NA, il giorno 8/7/2025, al termine della discussione, con pubblica lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
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