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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 09/02/2026, n. 1898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1898 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1898/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANETTI MASSIMO, Presidente
CAVALLUZZO GIUSEPPE, Relatore
TRISCARI GIANCARLO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16591/2024 depositato il 08/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fiumicino - . 00054 Fiumicino RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 149/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, ha proposto ricorso contro il Comune di Fiumicino, avverso il silenzio rifiuto dell'istanza di rimborso presentata in data 22/05/2024.
Più specificamente, la ricorrente, ritenendo di avere versato l'IMU per gli anni dal 2017 al 2021 in misura doppia o comunque eccessiva rispetto a quella dovuta, in data 28/02/2023 presentava istanza di rimborso al Comune di Fiumicino che però la respingeva con provvedimento notificato alla stessa il 28.05.2023.
L'interessata non impugnava entro il termine di legge il provvedimento di rigetto dell'istanza di rimborso ma presentava altra istanza, in data 21.05.2024, alla quale il Comune non rispondeva. Avverso questa seconda istanza l'interessata ha presentato ricorso a questa Corte per vari motivi.
Il Comune di Fiumicino si è costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso in quanto non avendo l'interessata proposto impugnazione avverso il provvedimento di rigetto della prima istanza di rimborso (60 gg. dalla notifica), non poteva presentare ulteriore istanza.
Conclude per il rigetto del ricorso, con il favore delle spese del giudizio.
Con memoria scritta parte ricorrente ha insistito sui motivi di ricorso, negando che la mancata impugnazione del diniego sulla prima istanza precluda la presentazione di una seconda istanza di rimborso e quindi la possibilità di presentare ricorso avverso il silenzio rifiuto del Comune formatosi sulla seconda istanza.
Conclude, quindi, nel ribadire la richiesta di accoglimento del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione sollevata dal Comune resistente circa l'inammissibilità del ricorso è fondata.
Ed invero, secondo consolidata giurisprudenza della suprema Corte, il contribuente ha l'onere di impugnare entro il termine di legge il provvedimento di rigetto di una istanza di rimborso altrimenti la posizione diventa definitiva, non potendo presentare poi ricorso avverso una seconda istanza, anche se maggiormente corredata.
(Cass. Sez. 5, Ord. n. 15754 del 6.6.2023 (Rv. 668231 – 01; sent. n. 23157 del 2020; sent. n. 8195 del 2015).
“ In tema di contenzioso tributario, la mancata impugnazione tempestiva del provvedimento di diniego del rimborso consolida e rende definitivo l'accertamento, operato dall'Amministrazione finanziaria, della pretesa del contribuente contenuta nell'istanza, precludendo il riesame della sua fondatezza, salvi i casi riconducibili all'esercizio del potere di autotutela.”
Ancora, “ In tema di contenzioso tributario, qualora, a fronte di un'istanza di rimborso d'imposta,
l'Amministrazione finanziaria si limiti ad emettere un provvedimento di rimborso parziale, senza evidenziare alcuna riserva o indicazione nel senso di una sua eventuale natura interlocutoria, il provvedimento, per la parte relativa all'importo non rimborsato, ha valore di rigetto - sia pure implicito - della richiesta originariamente presentata dal contribuente. Ne consegue che detto provvedimento costituisce atto impugnabile quale rifiuto espresso, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, ai sensi degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del
1992, ed è improponibile una seconda istanza di rimborso per il mancato accoglimento integrale della prima, con conseguente inidoneità della stessa alla formazione di un silenzio-rifiuto impugnabile.”
Per quanto sopra considerato, il ricorso va dichiarato inammissibile. Riguardo alle spese si ritiene equa la totale compensazione delle spese processuali tra le parti, per la complessità della questione trattata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 22 Dichiara inammissibile il ricorso;
spese compensate.
Roma 13.1.2026
Il Presidente
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANETTI MASSIMO, Presidente
CAVALLUZZO GIUSEPPE, Relatore
TRISCARI GIANCARLO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16591/2024 depositato il 08/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fiumicino - . 00054 Fiumicino RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 149/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, ha proposto ricorso contro il Comune di Fiumicino, avverso il silenzio rifiuto dell'istanza di rimborso presentata in data 22/05/2024.
Più specificamente, la ricorrente, ritenendo di avere versato l'IMU per gli anni dal 2017 al 2021 in misura doppia o comunque eccessiva rispetto a quella dovuta, in data 28/02/2023 presentava istanza di rimborso al Comune di Fiumicino che però la respingeva con provvedimento notificato alla stessa il 28.05.2023.
L'interessata non impugnava entro il termine di legge il provvedimento di rigetto dell'istanza di rimborso ma presentava altra istanza, in data 21.05.2024, alla quale il Comune non rispondeva. Avverso questa seconda istanza l'interessata ha presentato ricorso a questa Corte per vari motivi.
Il Comune di Fiumicino si è costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso in quanto non avendo l'interessata proposto impugnazione avverso il provvedimento di rigetto della prima istanza di rimborso (60 gg. dalla notifica), non poteva presentare ulteriore istanza.
Conclude per il rigetto del ricorso, con il favore delle spese del giudizio.
Con memoria scritta parte ricorrente ha insistito sui motivi di ricorso, negando che la mancata impugnazione del diniego sulla prima istanza precluda la presentazione di una seconda istanza di rimborso e quindi la possibilità di presentare ricorso avverso il silenzio rifiuto del Comune formatosi sulla seconda istanza.
Conclude, quindi, nel ribadire la richiesta di accoglimento del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione sollevata dal Comune resistente circa l'inammissibilità del ricorso è fondata.
Ed invero, secondo consolidata giurisprudenza della suprema Corte, il contribuente ha l'onere di impugnare entro il termine di legge il provvedimento di rigetto di una istanza di rimborso altrimenti la posizione diventa definitiva, non potendo presentare poi ricorso avverso una seconda istanza, anche se maggiormente corredata.
(Cass. Sez. 5, Ord. n. 15754 del 6.6.2023 (Rv. 668231 – 01; sent. n. 23157 del 2020; sent. n. 8195 del 2015).
“ In tema di contenzioso tributario, la mancata impugnazione tempestiva del provvedimento di diniego del rimborso consolida e rende definitivo l'accertamento, operato dall'Amministrazione finanziaria, della pretesa del contribuente contenuta nell'istanza, precludendo il riesame della sua fondatezza, salvi i casi riconducibili all'esercizio del potere di autotutela.”
Ancora, “ In tema di contenzioso tributario, qualora, a fronte di un'istanza di rimborso d'imposta,
l'Amministrazione finanziaria si limiti ad emettere un provvedimento di rimborso parziale, senza evidenziare alcuna riserva o indicazione nel senso di una sua eventuale natura interlocutoria, il provvedimento, per la parte relativa all'importo non rimborsato, ha valore di rigetto - sia pure implicito - della richiesta originariamente presentata dal contribuente. Ne consegue che detto provvedimento costituisce atto impugnabile quale rifiuto espresso, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, ai sensi degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del
1992, ed è improponibile una seconda istanza di rimborso per il mancato accoglimento integrale della prima, con conseguente inidoneità della stessa alla formazione di un silenzio-rifiuto impugnabile.”
Per quanto sopra considerato, il ricorso va dichiarato inammissibile. Riguardo alle spese si ritiene equa la totale compensazione delle spese processuali tra le parti, per la complessità della questione trattata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 22 Dichiara inammissibile il ricorso;
spese compensate.
Roma 13.1.2026
Il Presidente