Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 07/01/2026, n. 20
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che l'impugnazione dell'intimazione di pagamento non è ammissibile per vizi inerenti alle cartelle di pagamento sottese, qualora queste ultime siano state regolarmente notificate e non opposte nei termini. Ha altresì evidenziato che l'intimazione di pagamento è stata preceduta dalla notifica di atti interruttivi della prescrizione, regolarmente notificati.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa impositiva

    La Corte ha rigettato l'eccezione di prescrizione, ritenendo che alla data di notifica dell'atto impugnato non fossero maturati i termini prescrizionali, considerato anche l'avvenuta notifica di atti interruttivi e la sospensione dei termini dovuta all'emergenza sanitaria Covid-19.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 07/01/2026, n. 20
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 20
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo