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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 07/01/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 20/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
CAMPAGNA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
FINOCCHIARO SEBASTIANO, Giudice
INDELLICATI CARLO ALBERTO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4602/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Calabria - Viale Europa Indirizzo_1 CA CZ
elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di Cittanova - Via Aldo Moro, 1 89022 Cittanova RC
elettivamente domiciliato presso Email_5
Camera Di Commercio Reggio Calabria - Via Tommaso Campanella N, 22 89127 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500000142000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500000142000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500000142000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500000142000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500000142000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500000142000 TARI 2009
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500000142000 TARI 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500000142000 TARI 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500000142000 BOLLO 2005
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500000142000 BOLLO 2007
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500000142000 BOLLO 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500000142000 BOLLO 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il
05/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, inviato l'08.07.2025, Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.094 762025 00000142000 notificatagli il 28.04.2025, relativa a dodici cartelle di pagamento per crediti di natura tributaria, eccependo in particolare la mancata notifica degli atti presupposti nonché l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione la quale deduceva l'infondatezza del ricorso, poiché tutte le cartelle sottese erano state ritualmente notificate e successivamente erano stati notificati atti interruttivi della prescrizione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate la quale deduceva che l'atto impugnato era stato preceduto dalla notifica in data 27.01.2025 dell'intimazione di pagamento n.094 2024 9004707214 già impugnata dal ricorrente innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria;
eccepiva per il resto la propria carenza di legittimazione passiva con riguardo alle doglienze concernenti l'attività di riscossione;
evidenziava che in ogni caso non era maturato il termine prescrizionale.
Si costituiva, altresì la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio Calabria la quale assumeva l'infondatezza del ricorso, poiché il diritto camerale si prescriveva in dieci anni.
Si costituiva, infine, la Regione Calabria che a sua volta assumeva di avere notificato gli avvisi di accertamento presupposti. Il Comune di Cittanova, benchè ritualmente citato, rimaneva contumace.
All'udienza di trattazione del 19.12.2025, udita la relazione, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento per le ragioni qui appresso specificate.
Va detto, innanzitutto, che in tema di contenzioso tributario, posto che ai sensi dell'art.19 comma 3 d.lg. 31 dicembre 1992 n.546 ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione dell'intimazione di pagamento riguardante sanzioni tributarie per dolersi di vizi inerenti alle cartelle di pagamento ad essa sottese, e già regolarmente notificate e non opposte nei termini.
E' stato costantemente affermato che qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass. n.16641/2011; Cass.
n.8704/2013; Cass. n.3005/2020; Cass. n.37259/2021; Cass. n.13260/2022; Cass. n.34902/2023); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art.19 comma 3 ultimo periodo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultimo, Cass. n.10736/2024; Cass.
n.22108/2024).
Orbene, è stato riscontrato, sulla scorta della copiosa produzione documentale versata in atti, che l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha ritualmente notificato non soltanto tutte le cartelle sottese, bensì anche una serie di atti tributari precedenti l'atto qui impugnato, tra i quali in particolare l'intimazione di pagamento n.094
2022 9002929130000 la cui notifica avvenuta ai sensi dell'art.140 c.p.c. si è perfezionata il 14.03.2023.
Ciò posto, a proposito dell'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria sollevata dal ricorrente, osservato che per i crediti per i quali si procede la prescrizione è pacificamente decennale (tributi erariali e diritto camerale), quinquennale (tributi locali) e triennale (tassa automobilistica), non può che pervenirsi alla reiezione della relativa eccezione, atteso che alla data di notifica dell'atto qui impugnato risalente al
28.04.2025 non erano maturati i relativi termini utili ai fini prescrizionali, tenuto conto dell'avvenuta regolare notifica del summenzionato atto interruttivo e pur prescindendo dalla sospensione dei termini conseguente all'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 dall'08.03.2020 al 31.08.2021.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio che liquida in favore di ciascuna parte resistente, in complessivi € 3.500,00 oltre accessori di legge, se dovuti, e con distrazione ex art.93 c.p.c., per l'Agenzia delle Entrate Riscossione, in favore dell'avv. C. Difensore_2. Reggio Calabria, 19.12.2025 Il Presidente rel. dott. Giuseppe Campagna
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
CAMPAGNA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
FINOCCHIARO SEBASTIANO, Giudice
INDELLICATI CARLO ALBERTO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4602/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Calabria - Viale Europa Indirizzo_1 CA CZ
elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di Cittanova - Via Aldo Moro, 1 89022 Cittanova RC
elettivamente domiciliato presso Email_5
Camera Di Commercio Reggio Calabria - Via Tommaso Campanella N, 22 89127 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500000142000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500000142000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500000142000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500000142000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500000142000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500000142000 TARI 2009
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500000142000 TARI 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500000142000 TARI 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500000142000 BOLLO 2005
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500000142000 BOLLO 2007
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500000142000 BOLLO 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500000142000 BOLLO 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il
05/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, inviato l'08.07.2025, Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.094 762025 00000142000 notificatagli il 28.04.2025, relativa a dodici cartelle di pagamento per crediti di natura tributaria, eccependo in particolare la mancata notifica degli atti presupposti nonché l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione la quale deduceva l'infondatezza del ricorso, poiché tutte le cartelle sottese erano state ritualmente notificate e successivamente erano stati notificati atti interruttivi della prescrizione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate la quale deduceva che l'atto impugnato era stato preceduto dalla notifica in data 27.01.2025 dell'intimazione di pagamento n.094 2024 9004707214 già impugnata dal ricorrente innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria;
eccepiva per il resto la propria carenza di legittimazione passiva con riguardo alle doglienze concernenti l'attività di riscossione;
evidenziava che in ogni caso non era maturato il termine prescrizionale.
Si costituiva, altresì la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio Calabria la quale assumeva l'infondatezza del ricorso, poiché il diritto camerale si prescriveva in dieci anni.
Si costituiva, infine, la Regione Calabria che a sua volta assumeva di avere notificato gli avvisi di accertamento presupposti. Il Comune di Cittanova, benchè ritualmente citato, rimaneva contumace.
All'udienza di trattazione del 19.12.2025, udita la relazione, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento per le ragioni qui appresso specificate.
Va detto, innanzitutto, che in tema di contenzioso tributario, posto che ai sensi dell'art.19 comma 3 d.lg. 31 dicembre 1992 n.546 ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione dell'intimazione di pagamento riguardante sanzioni tributarie per dolersi di vizi inerenti alle cartelle di pagamento ad essa sottese, e già regolarmente notificate e non opposte nei termini.
E' stato costantemente affermato che qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass. n.16641/2011; Cass.
n.8704/2013; Cass. n.3005/2020; Cass. n.37259/2021; Cass. n.13260/2022; Cass. n.34902/2023); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art.19 comma 3 ultimo periodo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultimo, Cass. n.10736/2024; Cass.
n.22108/2024).
Orbene, è stato riscontrato, sulla scorta della copiosa produzione documentale versata in atti, che l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha ritualmente notificato non soltanto tutte le cartelle sottese, bensì anche una serie di atti tributari precedenti l'atto qui impugnato, tra i quali in particolare l'intimazione di pagamento n.094
2022 9002929130000 la cui notifica avvenuta ai sensi dell'art.140 c.p.c. si è perfezionata il 14.03.2023.
Ciò posto, a proposito dell'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria sollevata dal ricorrente, osservato che per i crediti per i quali si procede la prescrizione è pacificamente decennale (tributi erariali e diritto camerale), quinquennale (tributi locali) e triennale (tassa automobilistica), non può che pervenirsi alla reiezione della relativa eccezione, atteso che alla data di notifica dell'atto qui impugnato risalente al
28.04.2025 non erano maturati i relativi termini utili ai fini prescrizionali, tenuto conto dell'avvenuta regolare notifica del summenzionato atto interruttivo e pur prescindendo dalla sospensione dei termini conseguente all'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 dall'08.03.2020 al 31.08.2021.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio che liquida in favore di ciascuna parte resistente, in complessivi € 3.500,00 oltre accessori di legge, se dovuti, e con distrazione ex art.93 c.p.c., per l'Agenzia delle Entrate Riscossione, in favore dell'avv. C. Difensore_2. Reggio Calabria, 19.12.2025 Il Presidente rel. dott. Giuseppe Campagna