TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 25/03/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE II CIVILE
VERBALE DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA
N. 5265/2023 R.G.A.C.C.
- UDIENZA DEL 25.3.25 -
Oggi 25.3.25 innanzi al dott. Francesca Perlini, sono comparsi: per l'Avv. Galvagno, CP_1 Parte_1
Per l'avv. Roberto Regni, CP_2
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi alle rispettive note conclusive depositate il 14.3.25 e discutono la causa insistendo sulle proprie richieste e domande dichiarando di rinunciare alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Verbale chiuso alle ore 11.40
All'esito della camera di consiglio, il giudice decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale, assente la parte.
Il Giudice dott. Francesca Perlini
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 1 di 17 Successivamente alle ore 12.50 il Giudice pronuncia la sentenza che segue, a costituire parte integrante del presente verbale, ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Francesca Perlini, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5265/2023 R.G., promossa
DA
, Cod. Fisc. P.Iva , rappresentata e difesa giusta Parte_2 P.IVA_1 delega apposta in calce all'atto di opposizione dall'Avv. Guido Andrea Galvagno e domiciliata presso il suo studio in Via Clementina n. 46,Chiaravalle, opponente
CONTRO
C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Regni del Foro di Controparte_2 P.IVA_2
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio ad Corso Stamira n. 49 in forza di CP_1 CP_1
procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, opposta oggetto: contratto di appalto conclusioni come precisate all' udienza del 25.3.25.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'odierno procedimento, per effetto di riunione determinata da continenza di cause ex art. 39 cpc, racchiude quello avente rg. 3783/2023 pendente tra le medesime parti ma a posizioni processuali invertite.
Nell'ambito del presente giudizio (5265/23) introdotto da con deposito di ricorso per CP_2
decreto ingiuntivo – cui è seguita emissione di D.I. n. 1063/2023 del 08/08/2023 del Tribunale di
Ancona, opposto da , di seguito -, la in qualità di sub- Parte_2 CP_3 CP_2
pagina 2 di 17 appaltatrice pretende il pagamento della cifra di € 376.927,32 portata dal decreto ingiuntivo n.
1063/2023 per effetto di lavorazioni edili svolte per conto della (sub) committente , mentre CP_3
l'opponente ne domanda la revoca ed, in via riconvenzionale, chiede pronuncia di CP_3
risoluzione del contratto di sub-appalto per inadempimento della e la sua condanna al CP_2 pagamento della cifra di € 1.150.000 a titolo di penale e risarcimento danni.
Nell'ambito del procedimento riunito (3783/23), come detto a posizione invertite e promosso da CP_3
l'attrice domanda pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento della
[...] CP_2 nonchè condanna al pagamento della cifra di € 1.150.000 a titolo di penale e risarcimento danni, mentre la convenuta chiede il rigetto della domanda ed, in via riconvenzionale, pronuncia CP_2 risolutiva per inadempimento della con condanna dell'attrice al pagamento del credito per le CP_3
prestazioni effettuate (credito portato dal decreto ingiuntivo) nonché al risarcimento di danni quantificati in € 1.821.911,79.
Con le note autorizzate del 14.3.25 ha confermato le proprie conclusioni, richiedendo in via CP_3
istruttoria disporsi nuova ctu ed ammissione della prova orale articolata con memorie ex art. 171 ter cpc, condanna alle spese della lite e del procedimento cautelare per sequestro conservativo introdotto in corso di causa e rigettato, nonché condanna ex art. 96 cpc.
La ha precisato le conclusioni confermando quelle già illustrate nell'ambito di entrambi i CP_2 procedimenti riuniti con unica specificazione di ridurre l'importo richiesto con il decreto ingiuntivo ad
€ 369.890,19 a fronte del maggior importo di € 376.927,32, con vittoria di spese di lite anche del procedimento cautelare e condanna ex art. 96 cpc.
Il rapporto negoziale tra le parti trae origine dal contratto di subappalto siglato in data 29.5.2021 ed avente ad oggetto la “realizzazione delle fondazioni e palificate mediante tura perimetrali con pali trivellati e/o diaframmi al di fuori del fabbricato esistente per sostegno e mantenimento delle opere stradali adiacenti, dei tre livelli di autorimesse e di tutte le opere in cemento armato in genere previo sbancamento in 2 fasi come da cronoprogramma per poi realizzare la struttura in c.a. relativamente ai soli piani interrati e seminterrati, sempre in 2 fasi come da cronoprogramma” (art. 1), opere da svolgersi in Via Montebello, Via Curtatone. CP_1
In base all'art.2 del contratto il prezzo stabilito a misura per eseguire tutte le lavorazioni era stato previsto “orientativamente” in € 2.438.134,24 ed era stato determinato assumendo come riferimento i prezzi del prezzario della Regione Marche 2019 applicando agli stessi uno sconto del 22%.
Il pagamento concordato per “SAL mensili a 90 giorni nella misura e relativamente al 50% dell'importo con il saldo del singolo SAL che verrà corrisposto a fine lavori e comunque entro il
28.02.23” (art. 2.2.).
pagina 3 di 17 Le prestazioni del subappaltatore dovevano avvenire nel rispetto del cronoprogramma allegato al contratto e comunque terminare entro il 04.2.22 con dieci giorni di tolleranza (art.3), con previsione di
“penale per ritardato completamento delle prestazioni, rispetto al termine fissato nella precedente clausola (ndr. 4.2.22 + dieci giorni) (od al maggior termine concordato successivamente dalle parti), il subappaltatore dovrà corrispondere all'appaltatore la somma di € 10.000 per ogni giorno di ritardo, fatti salvi gli eventuali maggiori danni e le maggiori penali applicate dal Committente all'appaltatore che verranno poste anch'esse a carico del subappaltatore nella misura da egli provocata”.
L'esecuzione, suddivisa in diverse fasi e riguardante non soltanto la ma anche altra CP_2
impresa, per quanto interessava la opposta avrebbe dovuto iniziare, da cronoprogramma, nella data del
19.7.21 e così terminare il 14.2.22 (periodo di tolleranza incluso).
Lamenta la di non aver potuto iniziare i lavori previsti nel cronoprogramma per fatto della CP_2
appaltatrice, avendo ricevuto i primi elaborati grafici esecutivi, peraltro parziali (PSO PS02, doc.3), dopo più di un anno dall'inizio programmato, e cioè in data 18.11.22, ragione per cui alcun ritardo poteva esserle addebitato.
Lamenta altresì che gli elaborati consegnati il 18.11.22 prevedevano delle modifiche rispetto alle previsioni esecutive originarie, modifiche che avrebbero comportato la revisione dei costi pattuiti e dei tempi di lavorazione e che, ciononostante, in data 23.11.22 dava comunque avvio ai lavori relativi alla prima fase, quella di realizzazione della palifica.
Lamenta ancora che in corso d'opera riceveva ulteriore comunicazione del 30.11.22 con CP_2
la quale comunicava varianti ancora in corso di definizione e che non era dato conoscere i CP_3
dettagli esecutivi per la realizzazione delle fondazioni.
Precisava poi che nel corso dell'esecuzione della paratia di pali si erano presentate problematiche di vario genere che avevano fatto sospendere i lavori, tutte segnalate alla con mail dell'8.3.23 CP_3
(doc.6) con la quale pure si sollecitava la committenza alla trasmissione dei necessari elaborati tecnici esecutivi non ancora in possesso della CP_2
Terminata la lavorazione dei pali, nessuna altra attività sarebbe stata possibile alla in CP_2
assenza degli elaborati tecnici richiesti.
La subappaltatrice sollecitava sin dal 3.3.23 (doc. 7) una modifica contrattuale per le varianti richieste,
Contr cui rispondeva soltanto il 11.4.23 (doc.9) con altra proposta, che però non era ritenuta adeguata.
Da ultimo, a seguito della conoscenza di ulteriori varianti da apportare al progetto (conoscenza avuta nella riunione del 15.5.23, doc.12), con pec del 31.5.23 (doc.13) comunicava proposte di CP_2 modifica dei costi di appalti per +€ 32.882,60, applicando il prezziario Regione Marche 2022 con ribasso del 29%.
pagina 4 di 17 Nell'attesa dei pagamenti per i SAL già emessi e della risposta alla proposta di modifica contrattuale per le varianti intervenute in corso d'opera, riceveva da contestazione per assenza CP_2 CP_3
da cantiere (pec del 24.5.23 e del 26.5.23, doc. 12 e 13, fasc. opponente) e comunicazione di risoluzione del contratto in data 29.5.23 con diffida a liberare il cantiere (pec 16.6.23, doc. 15 opponente).
Contestando il proprio inadempimento nonché il ritardo imputatole e prendendo tuttavia atto della comunicazione della risoluzione del contratto del 29.5.23, diffidava al CP_2 CP_3 pagamento dell'importo di € 376.927,32 per i SAL emessi con pec del 17.6.23 e del 26.6.23 (docc. 16 e
17 fasc. opposto), cui faceva seguito richiesta di decreto ingiuntivo nell'assenza di risposta.
Pure contestava l'opposta la richiesta di danno per noleggio di gru in quanto, la fase delle lavorazioni in Contr cui ne era previsto l'utilizzo, non era stata raggiunta, causa il ritardo della nella elaborazione e trasmissione dei progetti per la successiva fase di scavo.
In sintesi sosteneva di aver completato le uniche opere che era nella possibilità di fare CP_2
(paratia pali) in assenza degli elaborati tecnici per procedere con le ulteriori fasi di lavorazione e che, in tale situazione di stallo dovuta alla che non trasmetteva gli elaborati tecnici per proseguire, CP_3
non soltanto ometteva il pagamento del dovuto pur non avendo contestato i lavori, né nella CP_3
loro qualità né nella loro quantità, ma comunicava la risoluzione del contratto ed intimava la liberazione del cantiere così impedendole di proseguire la prestazione.
Denunciava altresì il comportamento della da valutarsi in termini di grave inadempimento, CP_3 avendo essa omesso la predisposizione e l'invio della documentazione necessaria per l'esecuzione delle opere, avendo intimato l'allontanamento dal cantiere della in modo ingiustificato ed CP_2 arbitrario impedendole così di proseguire nella prestazione, nell'aver evitato di sottoscrivere le modifiche contrattuali necessitate dalle varianti apportate al progetto come previsto dall'art. 1661 c.2
c.c. per le variazioni comportanti notevoli modificazioni della natura dell'opera, nell'aver omesso il pagamento del corrispettivo. Formulava eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
Allegava che gli indicati motivi fossero validi per addebitare la risoluzione del contratto per inadempimento, giudizialmente richiesta, alla e richiedeva comunque l'importo delle CP_3 prestazioni eseguite, poi parzialmente ridotto con le note conclusive ad € 369.890,19.
In aggiunta domandava il risarcimento di danni asseritamente dovuti a maggiori oneri sostenuti e danni subiti nel periodo di fermo forzato (dal 19.7.21 al 23.11.22) per € 952.551,00, nel corso dei lavori per la ridotta produzione conseguita per € 301.534,61, e per il10% di lavori non eseguiti e spese generali non recuperate per € 567.825,55.
pagina 5 di 17 Di contro, contestava l'esigibilità del credito vantato da e riferito ai due SAL del CP_3 CP_2
31.12.22 e 30.4.23, e denunciava l'inadempimento della opposta rispetto alle tempistiche del cronoprogramma allegato al contratto di subappalto del 29.5.21, sostenendo che la avesse CP_2
cumulato un ritardo (scontato) di 110 giorni - alla data del 5.5.23 (termine lavori palificata) 78 giorni cui aggiungere un ulteriore ritardo di 63 giorni-, corrispondente ad una penale di €1.100.000,00.
Asseriva che alla data del 5.5.23 ben avrebbe potuto proseguire i lavori di sbancamento e CP_2 che a tal fine venne inutilmente sollecitata sia il 24.5.23 sia il 26.5.23 a riprendere l'attività.
Quale conseguenza della pronuncia di risoluzione contrattuale per inadempimento di CP_2
richiedeva, oltre il pagamento della penale, anche il danno di 50.000,00 per noleggio di gru che sarebbe stato contrattualmente a carico della opposta.
Nel corso del giudizio si conferiva incarico di consulenza tecnica d'ufficio onde stabilire se vi fosse stato il rispetto da parte del subappaltatore delle tempistiche previste, avuto riguardo ai tempi di ricezione dei progetti esecutivi consegnati dalla committenza, alla loro completezza ed effettiva realizzabilità, alle variazioni apportate in corso d'opera dalla committenza – anche specificando se tali variazioni comportassero notevoli modificazioni della natura dell'opera o dei quantitativi nelle singole categorie di lavori previste nel contratto per l'esecuzione dell'opera medesima ex art. 1661 c. 2 c.c., così da evidenziare eventuale ritardo;
altresì si chiedeva al ctu la congruità dell'importo richiesto dalla con le fatture n. 46/01 del 22.02.23 per €. 238.059,64 e n. 219/01 del 18.05.23 per €. CP_2
257.897,50 emesse a fronte dei due SAL e dei lavori in essi indicati.
Osserva l'ausiliare che le fasi di esecuzione dell'opera subappaltata alla rispetto a Controparte_4
quella prevista nel contratto di appalto ha subito tre ulteriori modifiche, la prima con elaborati firmati dal direttore di cantiere della ditta il 18.11.2022 (allegato 36), la seconda Parte_2
con elaborati trasmessi dal direttore di cantiere della ditta il 21.03.2023 Parte_2
(allegato 40), la terza e definitiva con gli elaborati a firma del Direttore dei Lavori strutturali, depositati alla Regione Marche P.F. Tutela del Territorio di – ex Genio Civile con istanza del 02.05.2023 CP_1
(allegato 16) inoltrati preliminarmente all'impresa subappaltatrice il 21.04.2023. CP_2
Difatti espone: “il cronoprogramma allegato al contratto di subappalto (allegato 5) prevedeva l'inizio dei lavori il 28.06.2021, la presenza in cantiere di due ditte e l'esecuzione delle lavorazioni in due fasi.
Le lavorazioni subappaltate alla dovevano iniziare dopo tre settimane dall'inizio Controparte_4
dei lavori dopo il completamento dei lavori di demolizione affidati ad altra ditta e precisamente il
18.07.2021 e consistevano nella realizzazione della tura dei pali con il sovrastante cordolo di collegamento (prima fase delle lavorazioni) e dovevano terminare dopo quattro settimane (28 giorni) e precisamente il 14.08.2021. Nella seconda fase delle lavorazioni in base al cronoprogramma allegato
pagina 6 di 17 al contratto di subappalto (allegato 5) l'impresa avrebbe dovuto eseguire lo scavo in Controparte_2 due fasi. La prima fase di scavo da eseguire l'undicesima e la dodicesima settimana dall'inizio dei lavori dopo il completamento della tura di pali ed il completamento delle demolizioni del fabbricato da parte di altra ditta. La seconda fase di scavo da eseguire la diciassettesima, la diciottesima e la diciannovesima settimana dall'inizio dei lavori dopo la realizzazione di parte del primo solaio interrato.
Durante l'esecuzione dell'opera subappaltata alla , la seconda fase delle Controparte_4
lavorazioni, riguardante in particolare le modalità di esecuzione dello scavo, ha subito tre ulteriori modifiche rispetto a quella prevista nel contratto di subappalto:
1- la prima modifica con elaborati firmati dal direttore di cantiere della ditta Parte_2
il 18.11.2022 (allegato 36), in base ai quali lo scavo di sbancamento doveva avvenire in tre fasi,
[...]
2- la seconda modifica con elaborati trasmessi dal direttore esecutivo di cantiere della ditta
[...]
il 21.03.2023 (allegato 40), in base ai quali lo scavo di sbancamento doveva Parte_2
avvenire in quattro fasi,
3- la terza e definitiva modifica con gli elaborati a firma del Direttore dei Lavori strutturali, depositati alla Regione Marche P.F. Tutela del Territorio di Ancona – ex Genio Civile con istanza del 02.05.2023
(allegato 16) inoltrati preliminarmente all'impresa subappaltatrice il 21.04.2023 in CP_2
base ai quali lo scavo di sbancamento doveva avvenire in cinque fasi.
Solo quindi con il progetto esecutivo depositato presso la Regione Marche P.F. Tutela del Territorio di – ex Genio Civile con istanza del 02.05.2023, inoltrato preliminarmente all'impresa CP_1
subappaltatrice il 21.04.2023 si è avuta completezza ed effettiva realizzabilità dell'intervento. In tale progetto infatti è ricompresa la tavola PS-00 “Fasi cantierizzazione” (allegato 19) dove il Direttore
Dei Lavori ha stabilito i tempi di scavo per le varie fasi di lavoro che dopo la realizzazione della tura di pali avrebbero comportato un tempo minimo di 10 mesi (43 settimane circa) rispetto alle 22 settimane previste nel cronoprogramma allegato al contratto di subappalto del 29.05.2021”.
In risposta al quesito sul rispetto delle tempistiche espone l'ausiliare che, rispetto al cronoprogramma allegato al contratto di subappalto che prevedeva l'inizio dei lavori il 28.06.2021, la è CP_2
stata autorizzata ad entrare in cantiere solo in data 21.11.2022 come risulta dalla trasmissione della notifica preliminare (art. 99 e allegato XII del D.Lgs. 09.04.2008, n.81) n. 224749 di aggiornamento alla notifica preliminare n. 200055.
Il ctu individua alla data del 23.11.22 l'inizio lavori: si conviene sul punto con quanto indicato dal ctu, poiché, in assenza di un verbale di consegna lavori, deve ritenersi valida tale data, posto che è indicata pagina 7 di 17 in entrambe le scritture contenenti proposte modificative al contratto originario, inviate per mail dalle parti litigiose e da esse predisposte (doc. 13 e 9 fasc. opposta).
Individua altresì l'ausiliare che i lavori relativi alla tura di pali sono stati eseguiti dalla Controparte_4 dal 23.11.2022 al 30.04.2023 e che dopo la loro realizzazione l'impresa avrebbe
[...] CP_2
dovuto procedere con le operazioni di scavo ma soltanto il 21.04.2023 sono stati consegnati i disegni esecutivi alla con e-mail del direttore di cantiere della Controparte_4 Controparte_5
che sono stati depositati alla Regione Marche P.F. Tutela del Territorio di (ex
[...] CP_1
Genio Civile) il 02.05.2023 dal Direttore dei Lavori.
Conclude che soltanto con il progetto esecutivo depositato presso la Regione Marche P.F. Tutela del
Territorio di Ancona – ex Genio Civile con istanza del 02.05.2023, inoltrato preliminarmente all'impresa subappaltatrice il 21.04.2023, si è avuta completezza ed effettiva realizzabilità dell'intervento. “Dal progetto il Direttore Dei Lavori ha stabilito i tempi di scavo per le varie fasi di lavoro che, dopo la realizzazione della tura di pali, avrebbero comportato un tempo minimo di 10 mesi
(43 settimane circa) rispetto alle 22 settimane previste nel cronoprogramma allegato al contratto di subappalto del 29.05.2021.
Pertanto dopo la presentazione del progetto depositato il 02.05.2023 alla Regione Marche P.F. Tutela del Territorio di Ancona – ex Genio Civile sarebbe stato necessario redigere un nuovo cronoprogramma dei lavori che tra l'altro è un allegato obbligatorio ai sensi del D.lgs. 81/2008 e
s.m.i. per garantire la sicurezza dei lavoratori nelle interferenze di lavorazioni, definito all'interno dell'allegato XV. 1.1.1., lett. g, come: “il programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessità dell'opera le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata.”.
In merito poi alle varianti apportate al contratto il ctu conclude: “il progetto esecutivo depositato presso la Regione Marche P.F. Tutela del Territorio di (ex Genio Civile) con istanza del 02.05.2023, CP_1 inoltrato preliminarmente all'impresa subappaltatrice il 21.04.2023 ha comportato notevoli modificazioni della natura dell'opera ed ha modificato il quantitativo della categoria pali trivellati di diametro 100 cm e le caratteristiche di resistenza del calcestruzzo e di resistenza al fuoco del solaio”.
In merito alle singole fasi esecutive il ctu non rilevava ritardi posto che non sussisteva un diario di cantiere da cui poter desumere i giorni di presenza ed i giorni non lavorati ed erano state allegate da parte opposta delle sospensioni per eventi ostativi. Inoltre aggiungeva che “il completamento della tura di pali entro il 30.04.2024 non ha comportato ritardi sulle ulteriori fasi lavorative che sono state definite con il progetto depositato alla Regione Marche – ex Genio Civile in data 02.05.2023 ed i cui disegni sono stati inviati preliminarmente alla in data 21.04.2023. Inoltre solo in Controparte_4
pagina 8 di 17 data 10.05.2023 il Direttore dei Lavori comunicava con e-mail alla ditta alcune CP_2
specifiche del solaio relativamente alla resistenza al fuoco ed ai carichi con i quali il fornitore avrebbe dovuto eseguire le verifiche. Dopo il completamento della tura di pali l'impresa non ha CP_2
eseguito altri lavori che dovevano proseguire con la realizzazione dello scavo fino al secondo sottocantiere e con la realizzazione del primo impalcato ricadente nel secondo sottocantiere per intervenute divergenze con l'appaltatore per la sottoscrizione di un addendum al contratto che nonostante una riunione presso lo studio del progettista delle opere strutturali del 15.05.2023 non si sono appianate e che hanno portato alla comunicazione da parte di di Parte_2
risoluzione del contratto con decorrenza dal 29.05.2023 (allegato 35).
In conclusione, tenuto conto che il contratto di subappalto è stato sottoscritto il 29.05.2021 si ritiene che a seguito delle variazioni apportate con il progetto depositato presso la Regione Marche P.F.
Tutela del Territorio di (ex Genio Civile) in data 02.05.2023 sono cambiate le modalità di CP_1
esecuzione dei lavori che in base alle prescrizioni del Direttore dei Lavori riportate nella tavola PS-00
“Fasi cantierizzazione” (allegato 19) hanno comportato una modificazione dei tempi di esecuzione.
Pertanto sarebbe stato opportuno, prima di proseguire con le lavorazioni, concordare un nuovo cronoprogramma. Per cui si ritiene che all'impresa non sono addebitabili ritardi CP_2
ingiustificati sia rispetto alle singole fasi di avanzamento concordate ed eseguite (realizzazione tura di
Pali) sia rispetto al termine finale dei lavori (scavi e realizzazione impalcati)”.
Sul quesito n. 2. il ctu ha reputato congruo l'importo nella misura di € 369.890,19 così calcolato: “€
369.890,19 = € 495.957,14 (importo Globale secondo SAL) - € 119.029,52 (Importo già liquidato) - €
1.353,81 (differenza lunghezza pali f60) - € 5.683,62 (differenza lunghezza pali f80)”.
Considerato che quanto rilevato e accertato dall'ausiliare è del tutto condivisibile da questo giudice, in quanto l'analisi è stata compiuta in modo aderente alle risultanze documentali e nel contraddittorio delle parti, addivenendo in modo logico e motivato a conclusioni argomentate, deve opinarsi che alcun inadempimento sia imputabile alla né tantomeno in punto di ritardo. CP_2
Appare chiaro infatti dalla consulenza come il dipanarsi del rapporto negoziale in fase esecutiva sia stato alterato dal comportamento della che ha omesso di provvedere prontamente alla CP_3
prestazione di consegna degli elaborati tecnici su di lei gravante, elaborati necessari allo svolgimento delle lavorazioni della determinando in tal modo un considerevole slittamento dei lavori CP_2 preventivati rispetto all'originario termine di fine lavori indicato nel 14.2.22, siccome risultante dalla ctu, nonché dalle prescrizioni del Direttore dei Lavori riportate nella tavola PS-00 “Fasi cantierizzazione” trasmessa il 23.4.23, che indicavano in ulteriori 10 mesi (43 settimane, a decorrere dal 23.4.23) i tempi di realizzazione, con netto allungamento rispetto a quelli originari.
pagina 9 di 17 Pertanto la non può dolersi che non siano stati rispettati i tempi contrattuali né, per altro CP_3
verso, può avere titolo a chiedere la penale che è prevista per il solo ritardato completamento dell'opera, chiaramente ancorato alla data prevista per la ultimazione lavori grazie al richiamo alla clausola precedente: “A titolo di penale per il ritardato completamento delle prestazioni, rispetto al termine fissato nella precedente clausola (ndr. 4.2.22 + dieci giorni) (od al maggior termine concordato successivamente dalle parti), il subappaltatore dovrà corrispondere all'appaltatore la somma di € 10.000 per ogni giorno di ritardo, fatti salvi gli eventuali maggiori danni e le maggiori penali applicate dal Committente all'appaltatore che verranno poste anch'esse a carico del subappaltatore nella misura da egli provocata”.
Errato è pertanto pretendere di applicare la penale da ritardo alla singola fase esecutiva, come richiede parte opponente anche in sede di osservazioni alla ctu, data la inequivocabile lettera contrattuale che la prevede esclusivamente per lo sforamento del termine di fine lavori, non delle singole fasi.
La ritardata immissione in cantiere della dovuta come detto alla e la apposizione CP_2 CP_3 di varianti al contratto di appalto in grado di incidere significativamente sulla natura dell'opera appaltata (come chiaramente evincibile dalla ctu) avrebbero dovuto comportare una nuova regolamentazione del programma negoziale ai sensi dell'art. 1661 c.2 c.c., sia rivisitando il cronoprogramma originario, oramai superato, sia apponendo un nuovo termine finale dei lavori cui ancorare la penale da ritardato adempimento dell'opera.
Tale conclusione non soltanto appare doverosa in diritto ma è in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità: “costituisce, infatti, principio consolidato quello per cui, nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale in essere e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9152 del 02/04/2019, Rv. 653307 – 01; Cass. n.
10201 del 2012; Cass. n. 19099 del 2011; Cass. n. 9796 del 2011). L'efficacia della penale è, tuttavia, conservata soltanto se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine mentre, in mancanza, grava sul committente, che intenda conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore (Cass. n. 20484 del 2011; conf.
Cass. n. 7242 del 2001; Cass. n. 2290 del 1995; Cass. n. 2394 del 1986)” (Cass. sez. 2 Ord.
N.12396/2024).
Tra le parti nessun nuovo accordo è intervenuto a modifica delle condizioni contrattuali, ciononostante le ripetute richieste in tal senso avanzate dalla subappaltatrice opposta, e la richiesta di notevoli ed importanti variazioni delle opere in corso di esecuzione ha comportato il superamento dell'originario pagina 10 di 17 regolamento contrattuale e così il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti. Né risulta in alcun modo provata la colpa del subappaltatore. Nessuna penale è pertanto dovuta alla CP_3
Sotto tale angolo visuale va altresì letto il comportamento della che ha, dapprima, contestato CP_3 alla l'assenza dal cantiere (pec del 24.5.23 e del 26.5.23, doc. 12 e 13, fasc. opponente) CP_2
mentre erano in corso trattative per la revisione contrattuale e, poi, comunicato la risoluzione del contratto alla data del 29.5.23 con diffida a liberare il cantiere (pec 16.6.23, doc. 15 opponente), laddove non sussisteva alcun inadempimento della ma soltanto una giusta richiesta di CP_2 addivenire a nuova pattuizione che prevedesse l'incremento dei costi dell'appalto dovuto alle due varianti già apportate ed a quella definitiva appresa in occasione della riunione del 15.5.23, al fine di regolamentare correttamente i rapporti prima di proseguire con le successive fasi di lavorazione.
Né la diffida del 26.5.23 era idonea a determinare una risoluzione stragiudiziale del contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. non avendone i requisiti richiesti ed anche perché neutralizzata dalla successiva Contr corrispondenza del 31.5.23 con cui prospettava alla una risoluzione consensuale del CP_2
contratto, così palesando e confermando che alcun contratto si era per lei risolto alla data del 29.5.23
(all.14 fasc. opponente).
Si riporta sul punto il seguente principio di diritto: «Ai sensi dell'art. 1454 c.c., il contraente che si avvale dello strumento dalla diffida deve essere già vittima dell'altrui inadempimento. Pertanto, deve escludersi che detta diffida possa essere intimata prima della scadenza del termine di esecuzione del contratto, trattandosi di uno strumento offerto ad un contraente nei confronti dell'altro che sia inadempiente per ottenere una celere risoluzione del contratto senza dovere attendere la pronuncia del giudice (Sez. 2, Sent. n. 15052 del 2018, Rv. 649073 - 01). In altri termini il contraente che si avvale dello strumento dalla diffida ex art. 1454 c.c. deve essere già vittima dell'altrui inadempimento. In quanto la legge prevede che la diffida sia fatta «alla parte inadempiente. La diffida ad adempiere, nella sua struttura logica e sistematica, è uno strumento offerto ad un contraente nei confronti dell'altro inadempiente per una celere risoluzione del contratto, affinché il contraente adempiente non resti vincolato all'altro fino alla pronuncia del giudice e possa provvedere con altri alla realizzazione del suo interesse negoziale» (Cass. n. 3851/1978). La ratio dell'art. 1454 c.c. è quella di fissare con chiarezza la posizione delle parti rispetto all'esecuzione del contratto, mercé formale avvertimento alla parte diffidata che l'intimante non è disposto a tollerare «un ulteriore ritardo nell'adempimento». Se ne deduce che l'infruttuosa scadenza del termine di diffida aggiunge un nuovo inadempimento all'inadempimento pregresso” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 361 del 08/01/2025).
pagina 11 di 17 Ciò posto, né il contratto poteva dirsi risolto alla data del 29.5.23 come indicato dalla con pec CP_3
Contr del 16.6.23, né la aveva titolo ad intimare alla la liberazione del cantiere, né a rifiutare CP_2
o comunque omettere di dare seguito alla richiesta modifica negoziale.
Esaminando ora le rispettive domande di risoluzione del contratto per inadempimento, reciprocamente imputatosi dalle parti litigiose, occorre ribadire che alcun inadempimento è attribuibile alla CP_2
nè in termini di inesatto adempimento -posto che mai ha contestato la congruità e
[...] CP_3
correttezza delle opere eseguite, né la quantificazione pecuniaria delle stesse indicata con i due SAL emessi né tantomeno un danno patito -, né in termini di ritardato adempimento come ampiamente argomentato supra, di conseguenza non è accoglibile la domanda di risoluzione giudiziale per inadempimento formulata da CP_3
Venendo invece alle censure addebitate alla ed indicate nell'aver omesso la predisposizione e CP_3
l'invio della documentazione necessaria per l'esecuzione delle opere in tempi lunghissimi (un anno e quattro mesi), nell'aver intimato l'allontanamento dal cantiere della in modo ingiustificato ed CP_2
arbitrario impedendole così di portare avanti la propria prestazione, nell'aver evitato di sottoscrivere le modifiche contrattuali necessitate dalle varianti apportate al progetto come previsto dall'art. 1661 c.2
c.c. per le notevoli modificazioni della natura dell'opera, si reputa che tali comportamenti valgano a costituire grave inadempimento.
Reputa il Tribunale l'idoneità dell'inadempimento suddetto a giustificare la sospensione della ulteriore esecuzione dei lavori da parte della alla stregua del principio 'inadimplenti non est CP_2 adimpendum' ai sensi dell'art. 1460 c.c. una volta appresa dell'ennesima variante al contratto cui non conseguiva né la sottoscrizione di nuove pattuizioni ex art. 1661 c.c. né il saldo dei lavori già eseguiti nonostante la annunciata risoluzione.
Reputa altresì questo giudice che nell'ambito della dialettica contrattuale instauratasi tra le parti il comportamento della ha inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto, CP_3
sì da dar luogo a quello squilibrio del sinallagma contrattuale idoneo a determinare una pronuncia di scioglimento del contratto.
Risulta principio consolidato che: “In tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità, e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo a uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva
pagina 12 di 17 riparazione, a opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità”. (Cassazione civile sez. II,
05/03/2019, n.6364, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7083 del 28/03/2006, Rv. 588671; conf. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 22346 del 22/10/2014, Rv. 633068; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1773 del
07/02/2001, Rv. 543714 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1298 del 29/01/2003, Rv. 560103).
Si reputa che la implicita accettazione dell'opera compiuta sino al 30.4.23 -a conclusione della prima fase di esecuzione lavori- deducibile dalla mancata contestazione dei lavori svolti e quantificati nei due
SAL, la mancata risposta e così il susseguente mancato adeguamento alle richieste della di CP_2 addivenire a modifiche contrattuali che compensassero l'impresa delle opere aggiuntive determinate dalle varianti ai sensi dell'art. 1661 c.c., il lungo tempo fatto attendere all'impresa subappaltatrice per poter eseguire le opere e quindi poterne richiedere il pagamento, l'indebito ordine di allontanamento dal cantiere cui è conseguita l'impossibilità di dar seguito alla esecuzione delle opere contrattualmente previste, sono indici oggettivi che depongono per una valutazione negativa del comportamento tenuto da senza dubbio riconducibile ad un inadempimento di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c. CP_3
e tale da determinante un importante squilibrio del sinallagma contrattuale in pregiudizio della subappaltatrice adempiente.
A ciò si aggiunga anche un comportamento inadeguato e non certo improntato a buona fede oggettiva tenuto da nell'intimare la liberazione del cantiere paventando una irrituale risoluzione del CP_3
contratto a fronte di un comportamento della immune da censure e rispettoso del CP_2
Contr programma contrattuale nonostante la prolungata inerzia della nel fornire la documentazione necessaria per la realizzazione dei lavori e le reiterate modifiche progettuali apportate in corso di esecuzione lavori.
La gravità dell'inadempimento della vale ad emettere pronuncia costitutiva di risoluzione CP_3 contrattuale ai sensi dell'art. 1455 e 1458 c.c.
L'opposta ha altresì domandato il pagamento del corrispettivo delle opere già eseguite da CP_2
parte della (sub)committente in conseguenza della pronuncia risolutiva.
In linea con la giurisprudenza di legittimità deve osservarsi che, nonostante l'impropria formulazione della domanda in termini di versamento del corrispettivo, spetti al giudice qualificarla nei corretti termini, ovverosia in quelli propri di una richiesta di pronuncia di 'restitutio in integrum', tipici provvedimenti rimediali in caso di risoluzione. (Cass. 17710/2023).
Il contratto di appalto infatti, pur non potendosi considerare ad esecuzione continuata o periodica, non si sottrae tuttavia alla piena retroattività di tutti gli effetti secondo il precetto impartito dall'art. 1458 c.1 cc anche per le prestazioni già eseguite (cfr. Cass. 9/02/2022, n. 4225; conf.: Cass. nn.
pagina 13 di 17 3455/2015, 6181/2011, 8247/2009): “come evidenzia Cass. 9/02/2023, n. 3962, "(per la) giurisprudenza di questa Corte, "in tema di risoluzione del contratto di appalto, trova applicazione la regola generale, dettata dall'art. 1458 c.c., circa l'efficacia retroattiva della relativa statuizione, sicché, pronunciata la risoluzione, i crediti e i debiti derivanti da quel contratto si considerano come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti, per ciascuno dei quali si verifica, a prescindere dall'imputabilità dell'inadempimento, rilevante ad altri fini, una totale restitutio in integrum" (da ultimo v. Cass. 22065/2022 e Cass. 4225/2022; cfr. anche Cass. 6181/2011, per cui la risoluzione del contratto di appalto per colpa dell'appaltatore non osta a che questi "abbia diritto al riconoscimento di compenso per le opere già effettuate e delle quali, comunque, il committente stesso si sia giovato")" (in senso conforme, Cass. 21/06/2013, n. 15705; Cass. 20/02/2015, n. 3455; Cass. 30/06/2015, n.
13405; Cass. 30/10/2018, n. 27640). Con specifico riferimento al criterio di liquidazione delle opere realizzate prima della risoluzione del rapporto negoziale, è orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n.
22065/2022, in connessione con Cass. nn. 15705/2013, 3455/2015) che, nell'operatività del congegno restitutorio dell'art. 1458, c.c., il controvalore delle prestazioni già eseguite da riconoscere all'appaltatore sia rappresentato dal "prezzo" delle opere realizzate, quale equivalente pecuniario della dovuta restitutio in integrum. Nella vicenda, la Corte d'appello, sulla scia della giurisprudenza di legittimità, al fine di reintegrare la situazione patrimoniale dell'appaltatore al momento della risoluzione del contratto, non potendosi restituire l'opus parzialmente eseguito, ha ritenuto il committente obbligato a rifondere alla controparte il corrispettivo pattuito, al netto dei costi per
l'eliminazione dei vizi, quali accertati dalla c.t.u.” (Cassazione civile sez. II, 21/06/2023, n.17710).
La retroattività della risoluzione che azzera i reciproci crediti/debiti determinando una restituzione in integrum, nell'impossibilità di restituire l'opera realizzata di cui si è comunque giovato il committente
(che pure nulla ha obiettato o contestato circa la correttezza del lavoro eseguito) comporta conseguentemente il diritto ad un compenso, pacificamente individuato nel prezzo pattuito quale equivalente pecuniario.
Ragione per la quale deve riconoscersi alla il compenso per le opere eseguite prima della CP_2 risoluzione e pari ad € 369.890,19 -somma richiesta dalla stessa opposta in sede di note conclusive in consonanza con quella ricalcolata dal ctu-.
Considerato poi che dalla ctu si ricava che le opere erano state ultimate in data 30.4.23, deve reputarsi che a quella data la potesse giovarsi delle stesse, e pertanto corretto è farne decorrere gli CP_3
interessi legali commerciali ai sensi del D.Lgs. 231/2002.
In conclusione deve essere accolta la domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento di CP_3 avanzata da e per l'effetto condannata la al pagamento della somma di €
[...] CP_2 CP_3
pagina 14 di 17 369.890,19 cui debbono aggiungersi gli interessi legali ai sensi del D.Lgs 231/2002 dal 30.4.23 al saldo.
Per quanto concerne i danni patiti da ed indicati nella misura di € 1.821.911,79 deve CP_2
rilevarsi che gli stessi sono stati meramente indicati e riepilogati nella comparsa di costituzione e risposta senza che la convenuta opposta abbia offerto alcuna documentazione a riscontro delle richieste e pertanto non trovano supporto probatorio alcuno, con conseguente rigetto della domanda corrispondente.
Altresì anche la domanda riconvenzionale della deve essere respinta, non soltanto con riguardo CP_3
alla richiesta della penale da ritardo ma anche con riguardo al risarcimento danni individuati nel costo di noleggio di gru, posto che come specificato in comparsa di costituzione e risposta da e CP_2
non contestato da e pure emerso dalla ctu, l'utilizzo della gru era previsto per una fase di CP_3
lavorazione mai raggiunta nel cantiere e mai raggiunta per colpa della come ampiamente detto, CP_3
sicchè tale voce di danno non può essere riconosciuta derivando da comportamento colpevole dell' CP_3
[...]
In ragione di tutto quanto sopra si ribadisce l'irrilevanza oltrechè l'inammissibilità della richiesta prova orale (in quanto vertente su questioni provate per documenti); neppure sussistono ragioni per disporre nuova ctu a fronte della piena esaustività di quella svolta.
Per quanto attiene al regolamento delle spese di lite occorre procedere con i dovuti distinguo in considerazione della presenza di due procedimenti di merito riuniti e di un sub-procedimento cautelare attivato in corso di causa.
Per quanto attiene al procedimento riunente avente RG 5265/2023, in considerazione della soccombenza della parte opponente, la stessa deve essere condannata alle spese che si liquidano ex DM
55/2014 (aggiornato al Dm 147/2022) come da dispositivo, tenendo conto dei valori medi, dello scaglione di valore della controversia (260.001 a 520.000) e dell'attività processuale effettivamente svolta con dimidiamento della fase decisionale per discussione orale.
Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico di parte opponente soccombente.
Le spese relative al procedimento cautelare attivato in corso di causa, che ha visto soccombente il ricorrente vengono poste a carico del medesimo per la fase tenutasi avanti questo giudice CP_2
(precisando di non avere il potere di decidere in termini di soccombenza virtuale sulle spese del reclamo proposto dianzi a diverso giudice, collegiale), e vengono liquidate come da dispositivo tenendo conto dei valori medi dello scaglione indicato e delle fasi effettivamente svolte, con esclusione di quella istruttoria e decisionale.
pagina 15 di 17 Per quanto attiene al procedimento riunito avente RG. 3783/2023, in considerazione della soccombenza reciproca delle parti, le spese vengono compensate per l'intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.R.G. 5265/2023, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) Rigetta l'opposizione, nonché le domande tutte proposte da Parte_2
Cod. Fisc. P.Iva ;
[...] P.IVA_1
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 1063/2023 emesso dal Tribunale di Ancona in data 08.08.23;
3) dichiara la risoluzione del contratto di subappalto del 29.5.2021 per inadempimento della
, Cod. Fisc. P.Iva e per l'effetto la condanna Parte_2 P.IVA_1 al pagamento in favore di (C.F. ) della somma di € Controparte_2 P.IVA_2
369.890,19 oltre interessi ai sensi del D.lgs 231/2002 dal 30.4.23 al saldo;
4) rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da C.F. ); Controparte_2 P.IVA_2
5) pone definitivamente a carico di Cod. Fisc. P.Iva Parte_2
le spese del ctu liquidate con decreto del 21.3.25; P.IVA_1
6) condanna , Cod. Fisc. P.Iva al pagamento in Parte_2 P.IVA_1 favore della C.F. delle spese di lite che si liquidano in €. Controparte_2 P.IVA_2
19.375,00, a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e
Cpa come per legge;
7) condanna (C.F. ) al pagamento in favore della Controparte_2 P.IVA_2 [...]
, Cod. Fisc. P.Iva delle spese di lite che si liquidano in €. Parte_2 P.IVA_1
7.230,00, a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e
Cpa come per legge
Ancona, 25.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Perlini
pagina 16 di 17 pagina 17 di 17
SEZIONE II CIVILE
VERBALE DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA
N. 5265/2023 R.G.A.C.C.
- UDIENZA DEL 25.3.25 -
Oggi 25.3.25 innanzi al dott. Francesca Perlini, sono comparsi: per l'Avv. Galvagno, CP_1 Parte_1
Per l'avv. Roberto Regni, CP_2
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi alle rispettive note conclusive depositate il 14.3.25 e discutono la causa insistendo sulle proprie richieste e domande dichiarando di rinunciare alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Verbale chiuso alle ore 11.40
All'esito della camera di consiglio, il giudice decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale, assente la parte.
Il Giudice dott. Francesca Perlini
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 1 di 17 Successivamente alle ore 12.50 il Giudice pronuncia la sentenza che segue, a costituire parte integrante del presente verbale, ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Francesca Perlini, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5265/2023 R.G., promossa
DA
, Cod. Fisc. P.Iva , rappresentata e difesa giusta Parte_2 P.IVA_1 delega apposta in calce all'atto di opposizione dall'Avv. Guido Andrea Galvagno e domiciliata presso il suo studio in Via Clementina n. 46,Chiaravalle, opponente
CONTRO
C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Regni del Foro di Controparte_2 P.IVA_2
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio ad Corso Stamira n. 49 in forza di CP_1 CP_1
procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, opposta oggetto: contratto di appalto conclusioni come precisate all' udienza del 25.3.25.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'odierno procedimento, per effetto di riunione determinata da continenza di cause ex art. 39 cpc, racchiude quello avente rg. 3783/2023 pendente tra le medesime parti ma a posizioni processuali invertite.
Nell'ambito del presente giudizio (5265/23) introdotto da con deposito di ricorso per CP_2
decreto ingiuntivo – cui è seguita emissione di D.I. n. 1063/2023 del 08/08/2023 del Tribunale di
Ancona, opposto da , di seguito -, la in qualità di sub- Parte_2 CP_3 CP_2
pagina 2 di 17 appaltatrice pretende il pagamento della cifra di € 376.927,32 portata dal decreto ingiuntivo n.
1063/2023 per effetto di lavorazioni edili svolte per conto della (sub) committente , mentre CP_3
l'opponente ne domanda la revoca ed, in via riconvenzionale, chiede pronuncia di CP_3
risoluzione del contratto di sub-appalto per inadempimento della e la sua condanna al CP_2 pagamento della cifra di € 1.150.000 a titolo di penale e risarcimento danni.
Nell'ambito del procedimento riunito (3783/23), come detto a posizione invertite e promosso da CP_3
l'attrice domanda pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento della
[...] CP_2 nonchè condanna al pagamento della cifra di € 1.150.000 a titolo di penale e risarcimento danni, mentre la convenuta chiede il rigetto della domanda ed, in via riconvenzionale, pronuncia CP_2 risolutiva per inadempimento della con condanna dell'attrice al pagamento del credito per le CP_3
prestazioni effettuate (credito portato dal decreto ingiuntivo) nonché al risarcimento di danni quantificati in € 1.821.911,79.
Con le note autorizzate del 14.3.25 ha confermato le proprie conclusioni, richiedendo in via CP_3
istruttoria disporsi nuova ctu ed ammissione della prova orale articolata con memorie ex art. 171 ter cpc, condanna alle spese della lite e del procedimento cautelare per sequestro conservativo introdotto in corso di causa e rigettato, nonché condanna ex art. 96 cpc.
La ha precisato le conclusioni confermando quelle già illustrate nell'ambito di entrambi i CP_2 procedimenti riuniti con unica specificazione di ridurre l'importo richiesto con il decreto ingiuntivo ad
€ 369.890,19 a fronte del maggior importo di € 376.927,32, con vittoria di spese di lite anche del procedimento cautelare e condanna ex art. 96 cpc.
Il rapporto negoziale tra le parti trae origine dal contratto di subappalto siglato in data 29.5.2021 ed avente ad oggetto la “realizzazione delle fondazioni e palificate mediante tura perimetrali con pali trivellati e/o diaframmi al di fuori del fabbricato esistente per sostegno e mantenimento delle opere stradali adiacenti, dei tre livelli di autorimesse e di tutte le opere in cemento armato in genere previo sbancamento in 2 fasi come da cronoprogramma per poi realizzare la struttura in c.a. relativamente ai soli piani interrati e seminterrati, sempre in 2 fasi come da cronoprogramma” (art. 1), opere da svolgersi in Via Montebello, Via Curtatone. CP_1
In base all'art.2 del contratto il prezzo stabilito a misura per eseguire tutte le lavorazioni era stato previsto “orientativamente” in € 2.438.134,24 ed era stato determinato assumendo come riferimento i prezzi del prezzario della Regione Marche 2019 applicando agli stessi uno sconto del 22%.
Il pagamento concordato per “SAL mensili a 90 giorni nella misura e relativamente al 50% dell'importo con il saldo del singolo SAL che verrà corrisposto a fine lavori e comunque entro il
28.02.23” (art. 2.2.).
pagina 3 di 17 Le prestazioni del subappaltatore dovevano avvenire nel rispetto del cronoprogramma allegato al contratto e comunque terminare entro il 04.2.22 con dieci giorni di tolleranza (art.3), con previsione di
“penale per ritardato completamento delle prestazioni, rispetto al termine fissato nella precedente clausola (ndr. 4.2.22 + dieci giorni) (od al maggior termine concordato successivamente dalle parti), il subappaltatore dovrà corrispondere all'appaltatore la somma di € 10.000 per ogni giorno di ritardo, fatti salvi gli eventuali maggiori danni e le maggiori penali applicate dal Committente all'appaltatore che verranno poste anch'esse a carico del subappaltatore nella misura da egli provocata”.
L'esecuzione, suddivisa in diverse fasi e riguardante non soltanto la ma anche altra CP_2
impresa, per quanto interessava la opposta avrebbe dovuto iniziare, da cronoprogramma, nella data del
19.7.21 e così terminare il 14.2.22 (periodo di tolleranza incluso).
Lamenta la di non aver potuto iniziare i lavori previsti nel cronoprogramma per fatto della CP_2
appaltatrice, avendo ricevuto i primi elaborati grafici esecutivi, peraltro parziali (PSO PS02, doc.3), dopo più di un anno dall'inizio programmato, e cioè in data 18.11.22, ragione per cui alcun ritardo poteva esserle addebitato.
Lamenta altresì che gli elaborati consegnati il 18.11.22 prevedevano delle modifiche rispetto alle previsioni esecutive originarie, modifiche che avrebbero comportato la revisione dei costi pattuiti e dei tempi di lavorazione e che, ciononostante, in data 23.11.22 dava comunque avvio ai lavori relativi alla prima fase, quella di realizzazione della palifica.
Lamenta ancora che in corso d'opera riceveva ulteriore comunicazione del 30.11.22 con CP_2
la quale comunicava varianti ancora in corso di definizione e che non era dato conoscere i CP_3
dettagli esecutivi per la realizzazione delle fondazioni.
Precisava poi che nel corso dell'esecuzione della paratia di pali si erano presentate problematiche di vario genere che avevano fatto sospendere i lavori, tutte segnalate alla con mail dell'8.3.23 CP_3
(doc.6) con la quale pure si sollecitava la committenza alla trasmissione dei necessari elaborati tecnici esecutivi non ancora in possesso della CP_2
Terminata la lavorazione dei pali, nessuna altra attività sarebbe stata possibile alla in CP_2
assenza degli elaborati tecnici richiesti.
La subappaltatrice sollecitava sin dal 3.3.23 (doc. 7) una modifica contrattuale per le varianti richieste,
Contr cui rispondeva soltanto il 11.4.23 (doc.9) con altra proposta, che però non era ritenuta adeguata.
Da ultimo, a seguito della conoscenza di ulteriori varianti da apportare al progetto (conoscenza avuta nella riunione del 15.5.23, doc.12), con pec del 31.5.23 (doc.13) comunicava proposte di CP_2 modifica dei costi di appalti per +€ 32.882,60, applicando il prezziario Regione Marche 2022 con ribasso del 29%.
pagina 4 di 17 Nell'attesa dei pagamenti per i SAL già emessi e della risposta alla proposta di modifica contrattuale per le varianti intervenute in corso d'opera, riceveva da contestazione per assenza CP_2 CP_3
da cantiere (pec del 24.5.23 e del 26.5.23, doc. 12 e 13, fasc. opponente) e comunicazione di risoluzione del contratto in data 29.5.23 con diffida a liberare il cantiere (pec 16.6.23, doc. 15 opponente).
Contestando il proprio inadempimento nonché il ritardo imputatole e prendendo tuttavia atto della comunicazione della risoluzione del contratto del 29.5.23, diffidava al CP_2 CP_3 pagamento dell'importo di € 376.927,32 per i SAL emessi con pec del 17.6.23 e del 26.6.23 (docc. 16 e
17 fasc. opposto), cui faceva seguito richiesta di decreto ingiuntivo nell'assenza di risposta.
Pure contestava l'opposta la richiesta di danno per noleggio di gru in quanto, la fase delle lavorazioni in Contr cui ne era previsto l'utilizzo, non era stata raggiunta, causa il ritardo della nella elaborazione e trasmissione dei progetti per la successiva fase di scavo.
In sintesi sosteneva di aver completato le uniche opere che era nella possibilità di fare CP_2
(paratia pali) in assenza degli elaborati tecnici per procedere con le ulteriori fasi di lavorazione e che, in tale situazione di stallo dovuta alla che non trasmetteva gli elaborati tecnici per proseguire, CP_3
non soltanto ometteva il pagamento del dovuto pur non avendo contestato i lavori, né nella CP_3
loro qualità né nella loro quantità, ma comunicava la risoluzione del contratto ed intimava la liberazione del cantiere così impedendole di proseguire la prestazione.
Denunciava altresì il comportamento della da valutarsi in termini di grave inadempimento, CP_3 avendo essa omesso la predisposizione e l'invio della documentazione necessaria per l'esecuzione delle opere, avendo intimato l'allontanamento dal cantiere della in modo ingiustificato ed CP_2 arbitrario impedendole così di proseguire nella prestazione, nell'aver evitato di sottoscrivere le modifiche contrattuali necessitate dalle varianti apportate al progetto come previsto dall'art. 1661 c.2
c.c. per le variazioni comportanti notevoli modificazioni della natura dell'opera, nell'aver omesso il pagamento del corrispettivo. Formulava eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
Allegava che gli indicati motivi fossero validi per addebitare la risoluzione del contratto per inadempimento, giudizialmente richiesta, alla e richiedeva comunque l'importo delle CP_3 prestazioni eseguite, poi parzialmente ridotto con le note conclusive ad € 369.890,19.
In aggiunta domandava il risarcimento di danni asseritamente dovuti a maggiori oneri sostenuti e danni subiti nel periodo di fermo forzato (dal 19.7.21 al 23.11.22) per € 952.551,00, nel corso dei lavori per la ridotta produzione conseguita per € 301.534,61, e per il10% di lavori non eseguiti e spese generali non recuperate per € 567.825,55.
pagina 5 di 17 Di contro, contestava l'esigibilità del credito vantato da e riferito ai due SAL del CP_3 CP_2
31.12.22 e 30.4.23, e denunciava l'inadempimento della opposta rispetto alle tempistiche del cronoprogramma allegato al contratto di subappalto del 29.5.21, sostenendo che la avesse CP_2
cumulato un ritardo (scontato) di 110 giorni - alla data del 5.5.23 (termine lavori palificata) 78 giorni cui aggiungere un ulteriore ritardo di 63 giorni-, corrispondente ad una penale di €1.100.000,00.
Asseriva che alla data del 5.5.23 ben avrebbe potuto proseguire i lavori di sbancamento e CP_2 che a tal fine venne inutilmente sollecitata sia il 24.5.23 sia il 26.5.23 a riprendere l'attività.
Quale conseguenza della pronuncia di risoluzione contrattuale per inadempimento di CP_2
richiedeva, oltre il pagamento della penale, anche il danno di 50.000,00 per noleggio di gru che sarebbe stato contrattualmente a carico della opposta.
Nel corso del giudizio si conferiva incarico di consulenza tecnica d'ufficio onde stabilire se vi fosse stato il rispetto da parte del subappaltatore delle tempistiche previste, avuto riguardo ai tempi di ricezione dei progetti esecutivi consegnati dalla committenza, alla loro completezza ed effettiva realizzabilità, alle variazioni apportate in corso d'opera dalla committenza – anche specificando se tali variazioni comportassero notevoli modificazioni della natura dell'opera o dei quantitativi nelle singole categorie di lavori previste nel contratto per l'esecuzione dell'opera medesima ex art. 1661 c. 2 c.c., così da evidenziare eventuale ritardo;
altresì si chiedeva al ctu la congruità dell'importo richiesto dalla con le fatture n. 46/01 del 22.02.23 per €. 238.059,64 e n. 219/01 del 18.05.23 per €. CP_2
257.897,50 emesse a fronte dei due SAL e dei lavori in essi indicati.
Osserva l'ausiliare che le fasi di esecuzione dell'opera subappaltata alla rispetto a Controparte_4
quella prevista nel contratto di appalto ha subito tre ulteriori modifiche, la prima con elaborati firmati dal direttore di cantiere della ditta il 18.11.2022 (allegato 36), la seconda Parte_2
con elaborati trasmessi dal direttore di cantiere della ditta il 21.03.2023 Parte_2
(allegato 40), la terza e definitiva con gli elaborati a firma del Direttore dei Lavori strutturali, depositati alla Regione Marche P.F. Tutela del Territorio di – ex Genio Civile con istanza del 02.05.2023 CP_1
(allegato 16) inoltrati preliminarmente all'impresa subappaltatrice il 21.04.2023. CP_2
Difatti espone: “il cronoprogramma allegato al contratto di subappalto (allegato 5) prevedeva l'inizio dei lavori il 28.06.2021, la presenza in cantiere di due ditte e l'esecuzione delle lavorazioni in due fasi.
Le lavorazioni subappaltate alla dovevano iniziare dopo tre settimane dall'inizio Controparte_4
dei lavori dopo il completamento dei lavori di demolizione affidati ad altra ditta e precisamente il
18.07.2021 e consistevano nella realizzazione della tura dei pali con il sovrastante cordolo di collegamento (prima fase delle lavorazioni) e dovevano terminare dopo quattro settimane (28 giorni) e precisamente il 14.08.2021. Nella seconda fase delle lavorazioni in base al cronoprogramma allegato
pagina 6 di 17 al contratto di subappalto (allegato 5) l'impresa avrebbe dovuto eseguire lo scavo in Controparte_2 due fasi. La prima fase di scavo da eseguire l'undicesima e la dodicesima settimana dall'inizio dei lavori dopo il completamento della tura di pali ed il completamento delle demolizioni del fabbricato da parte di altra ditta. La seconda fase di scavo da eseguire la diciassettesima, la diciottesima e la diciannovesima settimana dall'inizio dei lavori dopo la realizzazione di parte del primo solaio interrato.
Durante l'esecuzione dell'opera subappaltata alla , la seconda fase delle Controparte_4
lavorazioni, riguardante in particolare le modalità di esecuzione dello scavo, ha subito tre ulteriori modifiche rispetto a quella prevista nel contratto di subappalto:
1- la prima modifica con elaborati firmati dal direttore di cantiere della ditta Parte_2
il 18.11.2022 (allegato 36), in base ai quali lo scavo di sbancamento doveva avvenire in tre fasi,
[...]
2- la seconda modifica con elaborati trasmessi dal direttore esecutivo di cantiere della ditta
[...]
il 21.03.2023 (allegato 40), in base ai quali lo scavo di sbancamento doveva Parte_2
avvenire in quattro fasi,
3- la terza e definitiva modifica con gli elaborati a firma del Direttore dei Lavori strutturali, depositati alla Regione Marche P.F. Tutela del Territorio di Ancona – ex Genio Civile con istanza del 02.05.2023
(allegato 16) inoltrati preliminarmente all'impresa subappaltatrice il 21.04.2023 in CP_2
base ai quali lo scavo di sbancamento doveva avvenire in cinque fasi.
Solo quindi con il progetto esecutivo depositato presso la Regione Marche P.F. Tutela del Territorio di – ex Genio Civile con istanza del 02.05.2023, inoltrato preliminarmente all'impresa CP_1
subappaltatrice il 21.04.2023 si è avuta completezza ed effettiva realizzabilità dell'intervento. In tale progetto infatti è ricompresa la tavola PS-00 “Fasi cantierizzazione” (allegato 19) dove il Direttore
Dei Lavori ha stabilito i tempi di scavo per le varie fasi di lavoro che dopo la realizzazione della tura di pali avrebbero comportato un tempo minimo di 10 mesi (43 settimane circa) rispetto alle 22 settimane previste nel cronoprogramma allegato al contratto di subappalto del 29.05.2021”.
In risposta al quesito sul rispetto delle tempistiche espone l'ausiliare che, rispetto al cronoprogramma allegato al contratto di subappalto che prevedeva l'inizio dei lavori il 28.06.2021, la è CP_2
stata autorizzata ad entrare in cantiere solo in data 21.11.2022 come risulta dalla trasmissione della notifica preliminare (art. 99 e allegato XII del D.Lgs. 09.04.2008, n.81) n. 224749 di aggiornamento alla notifica preliminare n. 200055.
Il ctu individua alla data del 23.11.22 l'inizio lavori: si conviene sul punto con quanto indicato dal ctu, poiché, in assenza di un verbale di consegna lavori, deve ritenersi valida tale data, posto che è indicata pagina 7 di 17 in entrambe le scritture contenenti proposte modificative al contratto originario, inviate per mail dalle parti litigiose e da esse predisposte (doc. 13 e 9 fasc. opposta).
Individua altresì l'ausiliare che i lavori relativi alla tura di pali sono stati eseguiti dalla Controparte_4 dal 23.11.2022 al 30.04.2023 e che dopo la loro realizzazione l'impresa avrebbe
[...] CP_2
dovuto procedere con le operazioni di scavo ma soltanto il 21.04.2023 sono stati consegnati i disegni esecutivi alla con e-mail del direttore di cantiere della Controparte_4 Controparte_5
che sono stati depositati alla Regione Marche P.F. Tutela del Territorio di (ex
[...] CP_1
Genio Civile) il 02.05.2023 dal Direttore dei Lavori.
Conclude che soltanto con il progetto esecutivo depositato presso la Regione Marche P.F. Tutela del
Territorio di Ancona – ex Genio Civile con istanza del 02.05.2023, inoltrato preliminarmente all'impresa subappaltatrice il 21.04.2023, si è avuta completezza ed effettiva realizzabilità dell'intervento. “Dal progetto il Direttore Dei Lavori ha stabilito i tempi di scavo per le varie fasi di lavoro che, dopo la realizzazione della tura di pali, avrebbero comportato un tempo minimo di 10 mesi
(43 settimane circa) rispetto alle 22 settimane previste nel cronoprogramma allegato al contratto di subappalto del 29.05.2021.
Pertanto dopo la presentazione del progetto depositato il 02.05.2023 alla Regione Marche P.F. Tutela del Territorio di Ancona – ex Genio Civile sarebbe stato necessario redigere un nuovo cronoprogramma dei lavori che tra l'altro è un allegato obbligatorio ai sensi del D.lgs. 81/2008 e
s.m.i. per garantire la sicurezza dei lavoratori nelle interferenze di lavorazioni, definito all'interno dell'allegato XV. 1.1.1., lett. g, come: “il programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessità dell'opera le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata.”.
In merito poi alle varianti apportate al contratto il ctu conclude: “il progetto esecutivo depositato presso la Regione Marche P.F. Tutela del Territorio di (ex Genio Civile) con istanza del 02.05.2023, CP_1 inoltrato preliminarmente all'impresa subappaltatrice il 21.04.2023 ha comportato notevoli modificazioni della natura dell'opera ed ha modificato il quantitativo della categoria pali trivellati di diametro 100 cm e le caratteristiche di resistenza del calcestruzzo e di resistenza al fuoco del solaio”.
In merito alle singole fasi esecutive il ctu non rilevava ritardi posto che non sussisteva un diario di cantiere da cui poter desumere i giorni di presenza ed i giorni non lavorati ed erano state allegate da parte opposta delle sospensioni per eventi ostativi. Inoltre aggiungeva che “il completamento della tura di pali entro il 30.04.2024 non ha comportato ritardi sulle ulteriori fasi lavorative che sono state definite con il progetto depositato alla Regione Marche – ex Genio Civile in data 02.05.2023 ed i cui disegni sono stati inviati preliminarmente alla in data 21.04.2023. Inoltre solo in Controparte_4
pagina 8 di 17 data 10.05.2023 il Direttore dei Lavori comunicava con e-mail alla ditta alcune CP_2
specifiche del solaio relativamente alla resistenza al fuoco ed ai carichi con i quali il fornitore avrebbe dovuto eseguire le verifiche. Dopo il completamento della tura di pali l'impresa non ha CP_2
eseguito altri lavori che dovevano proseguire con la realizzazione dello scavo fino al secondo sottocantiere e con la realizzazione del primo impalcato ricadente nel secondo sottocantiere per intervenute divergenze con l'appaltatore per la sottoscrizione di un addendum al contratto che nonostante una riunione presso lo studio del progettista delle opere strutturali del 15.05.2023 non si sono appianate e che hanno portato alla comunicazione da parte di di Parte_2
risoluzione del contratto con decorrenza dal 29.05.2023 (allegato 35).
In conclusione, tenuto conto che il contratto di subappalto è stato sottoscritto il 29.05.2021 si ritiene che a seguito delle variazioni apportate con il progetto depositato presso la Regione Marche P.F.
Tutela del Territorio di (ex Genio Civile) in data 02.05.2023 sono cambiate le modalità di CP_1
esecuzione dei lavori che in base alle prescrizioni del Direttore dei Lavori riportate nella tavola PS-00
“Fasi cantierizzazione” (allegato 19) hanno comportato una modificazione dei tempi di esecuzione.
Pertanto sarebbe stato opportuno, prima di proseguire con le lavorazioni, concordare un nuovo cronoprogramma. Per cui si ritiene che all'impresa non sono addebitabili ritardi CP_2
ingiustificati sia rispetto alle singole fasi di avanzamento concordate ed eseguite (realizzazione tura di
Pali) sia rispetto al termine finale dei lavori (scavi e realizzazione impalcati)”.
Sul quesito n. 2. il ctu ha reputato congruo l'importo nella misura di € 369.890,19 così calcolato: “€
369.890,19 = € 495.957,14 (importo Globale secondo SAL) - € 119.029,52 (Importo già liquidato) - €
1.353,81 (differenza lunghezza pali f60) - € 5.683,62 (differenza lunghezza pali f80)”.
Considerato che quanto rilevato e accertato dall'ausiliare è del tutto condivisibile da questo giudice, in quanto l'analisi è stata compiuta in modo aderente alle risultanze documentali e nel contraddittorio delle parti, addivenendo in modo logico e motivato a conclusioni argomentate, deve opinarsi che alcun inadempimento sia imputabile alla né tantomeno in punto di ritardo. CP_2
Appare chiaro infatti dalla consulenza come il dipanarsi del rapporto negoziale in fase esecutiva sia stato alterato dal comportamento della che ha omesso di provvedere prontamente alla CP_3
prestazione di consegna degli elaborati tecnici su di lei gravante, elaborati necessari allo svolgimento delle lavorazioni della determinando in tal modo un considerevole slittamento dei lavori CP_2 preventivati rispetto all'originario termine di fine lavori indicato nel 14.2.22, siccome risultante dalla ctu, nonché dalle prescrizioni del Direttore dei Lavori riportate nella tavola PS-00 “Fasi cantierizzazione” trasmessa il 23.4.23, che indicavano in ulteriori 10 mesi (43 settimane, a decorrere dal 23.4.23) i tempi di realizzazione, con netto allungamento rispetto a quelli originari.
pagina 9 di 17 Pertanto la non può dolersi che non siano stati rispettati i tempi contrattuali né, per altro CP_3
verso, può avere titolo a chiedere la penale che è prevista per il solo ritardato completamento dell'opera, chiaramente ancorato alla data prevista per la ultimazione lavori grazie al richiamo alla clausola precedente: “A titolo di penale per il ritardato completamento delle prestazioni, rispetto al termine fissato nella precedente clausola (ndr. 4.2.22 + dieci giorni) (od al maggior termine concordato successivamente dalle parti), il subappaltatore dovrà corrispondere all'appaltatore la somma di € 10.000 per ogni giorno di ritardo, fatti salvi gli eventuali maggiori danni e le maggiori penali applicate dal Committente all'appaltatore che verranno poste anch'esse a carico del subappaltatore nella misura da egli provocata”.
Errato è pertanto pretendere di applicare la penale da ritardo alla singola fase esecutiva, come richiede parte opponente anche in sede di osservazioni alla ctu, data la inequivocabile lettera contrattuale che la prevede esclusivamente per lo sforamento del termine di fine lavori, non delle singole fasi.
La ritardata immissione in cantiere della dovuta come detto alla e la apposizione CP_2 CP_3 di varianti al contratto di appalto in grado di incidere significativamente sulla natura dell'opera appaltata (come chiaramente evincibile dalla ctu) avrebbero dovuto comportare una nuova regolamentazione del programma negoziale ai sensi dell'art. 1661 c.2 c.c., sia rivisitando il cronoprogramma originario, oramai superato, sia apponendo un nuovo termine finale dei lavori cui ancorare la penale da ritardato adempimento dell'opera.
Tale conclusione non soltanto appare doverosa in diritto ma è in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità: “costituisce, infatti, principio consolidato quello per cui, nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale in essere e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9152 del 02/04/2019, Rv. 653307 – 01; Cass. n.
10201 del 2012; Cass. n. 19099 del 2011; Cass. n. 9796 del 2011). L'efficacia della penale è, tuttavia, conservata soltanto se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine mentre, in mancanza, grava sul committente, che intenda conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore (Cass. n. 20484 del 2011; conf.
Cass. n. 7242 del 2001; Cass. n. 2290 del 1995; Cass. n. 2394 del 1986)” (Cass. sez. 2 Ord.
N.12396/2024).
Tra le parti nessun nuovo accordo è intervenuto a modifica delle condizioni contrattuali, ciononostante le ripetute richieste in tal senso avanzate dalla subappaltatrice opposta, e la richiesta di notevoli ed importanti variazioni delle opere in corso di esecuzione ha comportato il superamento dell'originario pagina 10 di 17 regolamento contrattuale e così il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti. Né risulta in alcun modo provata la colpa del subappaltatore. Nessuna penale è pertanto dovuta alla CP_3
Sotto tale angolo visuale va altresì letto il comportamento della che ha, dapprima, contestato CP_3 alla l'assenza dal cantiere (pec del 24.5.23 e del 26.5.23, doc. 12 e 13, fasc. opponente) CP_2
mentre erano in corso trattative per la revisione contrattuale e, poi, comunicato la risoluzione del contratto alla data del 29.5.23 con diffida a liberare il cantiere (pec 16.6.23, doc. 15 opponente), laddove non sussisteva alcun inadempimento della ma soltanto una giusta richiesta di CP_2 addivenire a nuova pattuizione che prevedesse l'incremento dei costi dell'appalto dovuto alle due varianti già apportate ed a quella definitiva appresa in occasione della riunione del 15.5.23, al fine di regolamentare correttamente i rapporti prima di proseguire con le successive fasi di lavorazione.
Né la diffida del 26.5.23 era idonea a determinare una risoluzione stragiudiziale del contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. non avendone i requisiti richiesti ed anche perché neutralizzata dalla successiva Contr corrispondenza del 31.5.23 con cui prospettava alla una risoluzione consensuale del CP_2
contratto, così palesando e confermando che alcun contratto si era per lei risolto alla data del 29.5.23
(all.14 fasc. opponente).
Si riporta sul punto il seguente principio di diritto: «Ai sensi dell'art. 1454 c.c., il contraente che si avvale dello strumento dalla diffida deve essere già vittima dell'altrui inadempimento. Pertanto, deve escludersi che detta diffida possa essere intimata prima della scadenza del termine di esecuzione del contratto, trattandosi di uno strumento offerto ad un contraente nei confronti dell'altro che sia inadempiente per ottenere una celere risoluzione del contratto senza dovere attendere la pronuncia del giudice (Sez. 2, Sent. n. 15052 del 2018, Rv. 649073 - 01). In altri termini il contraente che si avvale dello strumento dalla diffida ex art. 1454 c.c. deve essere già vittima dell'altrui inadempimento. In quanto la legge prevede che la diffida sia fatta «alla parte inadempiente. La diffida ad adempiere, nella sua struttura logica e sistematica, è uno strumento offerto ad un contraente nei confronti dell'altro inadempiente per una celere risoluzione del contratto, affinché il contraente adempiente non resti vincolato all'altro fino alla pronuncia del giudice e possa provvedere con altri alla realizzazione del suo interesse negoziale» (Cass. n. 3851/1978). La ratio dell'art. 1454 c.c. è quella di fissare con chiarezza la posizione delle parti rispetto all'esecuzione del contratto, mercé formale avvertimento alla parte diffidata che l'intimante non è disposto a tollerare «un ulteriore ritardo nell'adempimento». Se ne deduce che l'infruttuosa scadenza del termine di diffida aggiunge un nuovo inadempimento all'inadempimento pregresso” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 361 del 08/01/2025).
pagina 11 di 17 Ciò posto, né il contratto poteva dirsi risolto alla data del 29.5.23 come indicato dalla con pec CP_3
Contr del 16.6.23, né la aveva titolo ad intimare alla la liberazione del cantiere, né a rifiutare CP_2
o comunque omettere di dare seguito alla richiesta modifica negoziale.
Esaminando ora le rispettive domande di risoluzione del contratto per inadempimento, reciprocamente imputatosi dalle parti litigiose, occorre ribadire che alcun inadempimento è attribuibile alla CP_2
nè in termini di inesatto adempimento -posto che mai ha contestato la congruità e
[...] CP_3
correttezza delle opere eseguite, né la quantificazione pecuniaria delle stesse indicata con i due SAL emessi né tantomeno un danno patito -, né in termini di ritardato adempimento come ampiamente argomentato supra, di conseguenza non è accoglibile la domanda di risoluzione giudiziale per inadempimento formulata da CP_3
Venendo invece alle censure addebitate alla ed indicate nell'aver omesso la predisposizione e CP_3
l'invio della documentazione necessaria per l'esecuzione delle opere in tempi lunghissimi (un anno e quattro mesi), nell'aver intimato l'allontanamento dal cantiere della in modo ingiustificato ed CP_2
arbitrario impedendole così di portare avanti la propria prestazione, nell'aver evitato di sottoscrivere le modifiche contrattuali necessitate dalle varianti apportate al progetto come previsto dall'art. 1661 c.2
c.c. per le notevoli modificazioni della natura dell'opera, si reputa che tali comportamenti valgano a costituire grave inadempimento.
Reputa il Tribunale l'idoneità dell'inadempimento suddetto a giustificare la sospensione della ulteriore esecuzione dei lavori da parte della alla stregua del principio 'inadimplenti non est CP_2 adimpendum' ai sensi dell'art. 1460 c.c. una volta appresa dell'ennesima variante al contratto cui non conseguiva né la sottoscrizione di nuove pattuizioni ex art. 1661 c.c. né il saldo dei lavori già eseguiti nonostante la annunciata risoluzione.
Reputa altresì questo giudice che nell'ambito della dialettica contrattuale instauratasi tra le parti il comportamento della ha inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto, CP_3
sì da dar luogo a quello squilibrio del sinallagma contrattuale idoneo a determinare una pronuncia di scioglimento del contratto.
Risulta principio consolidato che: “In tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità, e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo a uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva
pagina 12 di 17 riparazione, a opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità”. (Cassazione civile sez. II,
05/03/2019, n.6364, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7083 del 28/03/2006, Rv. 588671; conf. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 22346 del 22/10/2014, Rv. 633068; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1773 del
07/02/2001, Rv. 543714 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1298 del 29/01/2003, Rv. 560103).
Si reputa che la implicita accettazione dell'opera compiuta sino al 30.4.23 -a conclusione della prima fase di esecuzione lavori- deducibile dalla mancata contestazione dei lavori svolti e quantificati nei due
SAL, la mancata risposta e così il susseguente mancato adeguamento alle richieste della di CP_2 addivenire a modifiche contrattuali che compensassero l'impresa delle opere aggiuntive determinate dalle varianti ai sensi dell'art. 1661 c.c., il lungo tempo fatto attendere all'impresa subappaltatrice per poter eseguire le opere e quindi poterne richiedere il pagamento, l'indebito ordine di allontanamento dal cantiere cui è conseguita l'impossibilità di dar seguito alla esecuzione delle opere contrattualmente previste, sono indici oggettivi che depongono per una valutazione negativa del comportamento tenuto da senza dubbio riconducibile ad un inadempimento di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c. CP_3
e tale da determinante un importante squilibrio del sinallagma contrattuale in pregiudizio della subappaltatrice adempiente.
A ciò si aggiunga anche un comportamento inadeguato e non certo improntato a buona fede oggettiva tenuto da nell'intimare la liberazione del cantiere paventando una irrituale risoluzione del CP_3
contratto a fronte di un comportamento della immune da censure e rispettoso del CP_2
Contr programma contrattuale nonostante la prolungata inerzia della nel fornire la documentazione necessaria per la realizzazione dei lavori e le reiterate modifiche progettuali apportate in corso di esecuzione lavori.
La gravità dell'inadempimento della vale ad emettere pronuncia costitutiva di risoluzione CP_3 contrattuale ai sensi dell'art. 1455 e 1458 c.c.
L'opposta ha altresì domandato il pagamento del corrispettivo delle opere già eseguite da CP_2
parte della (sub)committente in conseguenza della pronuncia risolutiva.
In linea con la giurisprudenza di legittimità deve osservarsi che, nonostante l'impropria formulazione della domanda in termini di versamento del corrispettivo, spetti al giudice qualificarla nei corretti termini, ovverosia in quelli propri di una richiesta di pronuncia di 'restitutio in integrum', tipici provvedimenti rimediali in caso di risoluzione. (Cass. 17710/2023).
Il contratto di appalto infatti, pur non potendosi considerare ad esecuzione continuata o periodica, non si sottrae tuttavia alla piena retroattività di tutti gli effetti secondo il precetto impartito dall'art. 1458 c.1 cc anche per le prestazioni già eseguite (cfr. Cass. 9/02/2022, n. 4225; conf.: Cass. nn.
pagina 13 di 17 3455/2015, 6181/2011, 8247/2009): “come evidenzia Cass. 9/02/2023, n. 3962, "(per la) giurisprudenza di questa Corte, "in tema di risoluzione del contratto di appalto, trova applicazione la regola generale, dettata dall'art. 1458 c.c., circa l'efficacia retroattiva della relativa statuizione, sicché, pronunciata la risoluzione, i crediti e i debiti derivanti da quel contratto si considerano come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti, per ciascuno dei quali si verifica, a prescindere dall'imputabilità dell'inadempimento, rilevante ad altri fini, una totale restitutio in integrum" (da ultimo v. Cass. 22065/2022 e Cass. 4225/2022; cfr. anche Cass. 6181/2011, per cui la risoluzione del contratto di appalto per colpa dell'appaltatore non osta a che questi "abbia diritto al riconoscimento di compenso per le opere già effettuate e delle quali, comunque, il committente stesso si sia giovato")" (in senso conforme, Cass. 21/06/2013, n. 15705; Cass. 20/02/2015, n. 3455; Cass. 30/06/2015, n.
13405; Cass. 30/10/2018, n. 27640). Con specifico riferimento al criterio di liquidazione delle opere realizzate prima della risoluzione del rapporto negoziale, è orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n.
22065/2022, in connessione con Cass. nn. 15705/2013, 3455/2015) che, nell'operatività del congegno restitutorio dell'art. 1458, c.c., il controvalore delle prestazioni già eseguite da riconoscere all'appaltatore sia rappresentato dal "prezzo" delle opere realizzate, quale equivalente pecuniario della dovuta restitutio in integrum. Nella vicenda, la Corte d'appello, sulla scia della giurisprudenza di legittimità, al fine di reintegrare la situazione patrimoniale dell'appaltatore al momento della risoluzione del contratto, non potendosi restituire l'opus parzialmente eseguito, ha ritenuto il committente obbligato a rifondere alla controparte il corrispettivo pattuito, al netto dei costi per
l'eliminazione dei vizi, quali accertati dalla c.t.u.” (Cassazione civile sez. II, 21/06/2023, n.17710).
La retroattività della risoluzione che azzera i reciproci crediti/debiti determinando una restituzione in integrum, nell'impossibilità di restituire l'opera realizzata di cui si è comunque giovato il committente
(che pure nulla ha obiettato o contestato circa la correttezza del lavoro eseguito) comporta conseguentemente il diritto ad un compenso, pacificamente individuato nel prezzo pattuito quale equivalente pecuniario.
Ragione per la quale deve riconoscersi alla il compenso per le opere eseguite prima della CP_2 risoluzione e pari ad € 369.890,19 -somma richiesta dalla stessa opposta in sede di note conclusive in consonanza con quella ricalcolata dal ctu-.
Considerato poi che dalla ctu si ricava che le opere erano state ultimate in data 30.4.23, deve reputarsi che a quella data la potesse giovarsi delle stesse, e pertanto corretto è farne decorrere gli CP_3
interessi legali commerciali ai sensi del D.Lgs. 231/2002.
In conclusione deve essere accolta la domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento di CP_3 avanzata da e per l'effetto condannata la al pagamento della somma di €
[...] CP_2 CP_3
pagina 14 di 17 369.890,19 cui debbono aggiungersi gli interessi legali ai sensi del D.Lgs 231/2002 dal 30.4.23 al saldo.
Per quanto concerne i danni patiti da ed indicati nella misura di € 1.821.911,79 deve CP_2
rilevarsi che gli stessi sono stati meramente indicati e riepilogati nella comparsa di costituzione e risposta senza che la convenuta opposta abbia offerto alcuna documentazione a riscontro delle richieste e pertanto non trovano supporto probatorio alcuno, con conseguente rigetto della domanda corrispondente.
Altresì anche la domanda riconvenzionale della deve essere respinta, non soltanto con riguardo CP_3
alla richiesta della penale da ritardo ma anche con riguardo al risarcimento danni individuati nel costo di noleggio di gru, posto che come specificato in comparsa di costituzione e risposta da e CP_2
non contestato da e pure emerso dalla ctu, l'utilizzo della gru era previsto per una fase di CP_3
lavorazione mai raggiunta nel cantiere e mai raggiunta per colpa della come ampiamente detto, CP_3
sicchè tale voce di danno non può essere riconosciuta derivando da comportamento colpevole dell' CP_3
[...]
In ragione di tutto quanto sopra si ribadisce l'irrilevanza oltrechè l'inammissibilità della richiesta prova orale (in quanto vertente su questioni provate per documenti); neppure sussistono ragioni per disporre nuova ctu a fronte della piena esaustività di quella svolta.
Per quanto attiene al regolamento delle spese di lite occorre procedere con i dovuti distinguo in considerazione della presenza di due procedimenti di merito riuniti e di un sub-procedimento cautelare attivato in corso di causa.
Per quanto attiene al procedimento riunente avente RG 5265/2023, in considerazione della soccombenza della parte opponente, la stessa deve essere condannata alle spese che si liquidano ex DM
55/2014 (aggiornato al Dm 147/2022) come da dispositivo, tenendo conto dei valori medi, dello scaglione di valore della controversia (260.001 a 520.000) e dell'attività processuale effettivamente svolta con dimidiamento della fase decisionale per discussione orale.
Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico di parte opponente soccombente.
Le spese relative al procedimento cautelare attivato in corso di causa, che ha visto soccombente il ricorrente vengono poste a carico del medesimo per la fase tenutasi avanti questo giudice CP_2
(precisando di non avere il potere di decidere in termini di soccombenza virtuale sulle spese del reclamo proposto dianzi a diverso giudice, collegiale), e vengono liquidate come da dispositivo tenendo conto dei valori medi dello scaglione indicato e delle fasi effettivamente svolte, con esclusione di quella istruttoria e decisionale.
pagina 15 di 17 Per quanto attiene al procedimento riunito avente RG. 3783/2023, in considerazione della soccombenza reciproca delle parti, le spese vengono compensate per l'intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.R.G. 5265/2023, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) Rigetta l'opposizione, nonché le domande tutte proposte da Parte_2
Cod. Fisc. P.Iva ;
[...] P.IVA_1
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 1063/2023 emesso dal Tribunale di Ancona in data 08.08.23;
3) dichiara la risoluzione del contratto di subappalto del 29.5.2021 per inadempimento della
, Cod. Fisc. P.Iva e per l'effetto la condanna Parte_2 P.IVA_1 al pagamento in favore di (C.F. ) della somma di € Controparte_2 P.IVA_2
369.890,19 oltre interessi ai sensi del D.lgs 231/2002 dal 30.4.23 al saldo;
4) rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da C.F. ); Controparte_2 P.IVA_2
5) pone definitivamente a carico di Cod. Fisc. P.Iva Parte_2
le spese del ctu liquidate con decreto del 21.3.25; P.IVA_1
6) condanna , Cod. Fisc. P.Iva al pagamento in Parte_2 P.IVA_1 favore della C.F. delle spese di lite che si liquidano in €. Controparte_2 P.IVA_2
19.375,00, a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e
Cpa come per legge;
7) condanna (C.F. ) al pagamento in favore della Controparte_2 P.IVA_2 [...]
, Cod. Fisc. P.Iva delle spese di lite che si liquidano in €. Parte_2 P.IVA_1
7.230,00, a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e
Cpa come per legge
Ancona, 25.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Perlini
pagina 16 di 17 pagina 17 di 17