TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 10/06/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 151 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 18.02.2025 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. NASO DOMENICO, giusta Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. AVVOCATURA Controparte_1
SO, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: ricostruzione carriera
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 23.03.2021, la sig.ra premettendo di Parte_1 appartenere al personale ATA, quali assistente e coll , e di essere stata immessa in ruolo, dopo aver stipulato plurimi contratti a tempo determinato che prevedevano l'espletamento di mansioni di identiche a quelle svolte una volta assunte a tempo indeterminato, ha adito il Tribunale di Isernia, in funzione di Giudice del lavoro deducendo di non aver mai goduto di alcuni scatto stipendiale o di anzianità e di avere richiesto una volta assunta in ruolo la ricostruzione della carriera, ma di essere stata penalizzata da una valutazione parziale del servizio pre ruolo, inferiore rispetto all'anzianità effettiva. Ha chiesto dunque il riconoscimento del diritto alla progressione stipendiale durante il periodo di precariato e alla ricostruzione della carriera con riconoscimento integrale del periodo di servizio pre ruolo ai fini giuridici ed economici e conseguentemente la condanna del resistente all'esatto inquadramento dei ricorrenti a decorrere CP_1 dall'immission nella fascia stipendiale maturata nonché al pagamento delle differenze retributive maturate, oltre i ratei di tredicesima mensilità, oltre accessori di legge. Il resistente, ritualmente evocato in giudizio, si costituiva eccependo la CP_1 pr dei diritti economici azionati, e contestando la fondatezza delle domande. La causa è stata decisa all'udienza del 18.02.2025 a mezzo di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine per note conclusive, tenuto conto delle note di trattazione ritualmente depositate.
*** 2. La ricorrente, appartenente al personale ATA, ha dedotto di avere subito una discriminazione nel periodo pre ruolo, non avendo ricevuto alcun tipo di progressione economica: invoca quindi la disapplicazione dell'art. 79 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009 che, in riferimento alla progressione professionale del personale scolastico (Ata e docente), ha previsto posizioni stipendiali progressive di fatto applicate solo per il personale a tempo indeterminato. Ha chiesto, dunque, di disapplicare la normativa interna in quanto ingiustamente discriminatoria – non essendovi alcuna ragione obiettiva che giustifichi la diversità di trattamento del personale a tempo determinato e quello di ruolo, a parità di mansioni, orario di lavoro e altre condizioni di impiego, come nei casi di specie – facendo diretta applicazione della clausola 4 della direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato in quanto autoesecutiva perché sufficientemente dettagliata, precisa e incondizionata e dunque efficace nei rapporti verticali (tra cittadino e datore di lavoro pubblico) e immediatamente applicabile dal giudice nazionale, in forza del sindacato diffuso che a questi compete per il primato del diritto europeo su quello interno difforme che – come nella specie – non sia suscettibile di interpretazione conforme alla direttiva;
con conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive maturate per effetto della progressione economica.
2.a. La domanda è senz'altro fondata. Va innanzitutto brevemente richiamata la normativa di fonte legale e convenzionale che disciplina la progressione economica nel comparto scolastico. L'art. 79 del CCNL comparto scuola del 29 novembre del 2007 per il quadriennio 2006/2009 biennio economico 2006/2007 prevede, senza specifica distinzione tra il personale di ruolo e non di ruolo quanto segue “Al personale scolastico è attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti dall'allegata Tabella 2, sulla base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione. Il servizio si intende reso utilmente qualora il dipendente, nel periodo di maturazione della posizione stipendiale, non sia incorso in sanzioni disciplinari definitive implicanti la sospensione dal servizio”. Il CCNL 4.8.2011 rimodula le fasce stipendiali, accorpando il primo e secondo gradone in una unica fascia da zero a otto anni e all'art. 2 stabilisce la norma di diritto transitorio per cui "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva 'ad personam' il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni" ed il comma 3, che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0-2 anni conserva il diritto a percepire, 'ad personam', al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni". Il discrimine temporale è stato, dunque, per espressa volontà delle parti contrattuali, fissato all'1/9/2010 e si fa riferimento solo agli assunti a tempo indeterminato. Questo essendo, in sintesi, il quadro delle norme che disciplinano la progressione retributiva del personale della scuola, deve ritenersi fondata la richiesta di applicazione di tale progressione anche al personale non di ruolo che sia stato assunto in virtù di contratti a tempo determinato. Invero la normativa interna stabilisce per il personale precario che a questo spetti, per ogni contratto a termine stipulato con il , sempre il livello retributivo iniziale, CP_1 senza possibilità di valorizzare in alcun modo l'anzianità di servizio pregressa. Ma tale norma si pone in contrasto con la clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70 che dispone quanto segue: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Ciò premesso va evidenziato che, come ha rimarcato la stessa Corte di Giustizia nelle pronunce più recenti (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C- 72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C- 29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C- 619/17, De Diego Porras;
5.6.2018, causa C - 677/16, Montero Mateos), la clausola 4 dell'Accordo Quadro è stata più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice europeo, che anche in dette pronunce ha ribadito i principi già in precedenza affermati, sulla base dei quali la Suprema Corte di Cassazione ha poi risolto la questione del riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA). Nei precedenti citati si è evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo de-terminato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposi-zione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, cau-sa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 Persona_1
Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi art. 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può esse-re giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi); e) la clausola 4 «osta ad una normativa nazionale, ... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavorato-re stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa mede-sima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive .... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere» (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C-305/11, e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa Per_2
C-152/14 . Per_3
I fautori tamento favorevole all'amministrazione, sulla base della normativa vigente in materia che non attribuisce ai dipendenti non di ruolo la progressione retributiva collegata all'anzianità di servizio, contestano la dedotta equiparabilità dei lavoratori a tempo determinato con quelli a tempo indeterminato, in quanto nel pubblico impiego la ragione oggettiva della differenza tra le due categorie sarebbe fondata sul superamento delle procedure concorsuali quale requisito di accesso per l'immissione in ruolo. Osserva il Tribunale che, al contrario, ricorrono i presupposti per l'applicazione del principio di non discriminazione nel trattamento retributivo tra lavoratori di cui all'art. 4 dell'Accordo Quadro attuato con direttiva 1999/70/CE. Infatti, la modalità di selezione del personale non incide sulla qualità del lavoro prestato, sicché nessuna ragionevole giustificazione di una disparità di trattamento economico può trarsi da tale argomento. Pertanto alla luce delle chiare indicazioni che emergono dall'interpretazione già fornita dalla Corte di Giustizia della portata della clausola n. 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70, il tribunale ritiene che la progressione economica fondata sulla maturazione dell'anzianità di servizio e disciplinata dall'art. 79 del CCNL e dalle relative tabelle allegate al contratto, costituisca una delle condizioni dell'impiego per le quali opera il principio del divieto di trattamenti differenziati tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato stabilito dalla clausola n.
4.1 dell'Accordo. Tenuto conto che il predetto contratto collettivo non esclude, all'art. 79, espressamente il personale ATA non di ruolo impiegato in virtù di contratti a tempo determinato dalla maturazione degli scatti retributivi di anzianità, esso va interpretato in modo conforme alla clausola n. 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70, nel senso che gli aumenti retributivi correlati alla maturazione dell'anzianità di servizio competono anche ai lavoratori della scuola assunti in virtù di contratti a tempo determinato. 3. La ricorrente, inoltre, ha dedotto di avere subito una discriminazione anche al momento dell'immissione in ruolo, avendo l'amministrazione con i rispettivi decreti di ricostruzione della carriera, fatto applicazione degli artt. 569, 570 d.lgs. 297/1994 che prevedono un calcolo non integrale, ai fini economici e giuridici, dell'anzianità di servizio del periodo pre ruolo. Ha dunque affermato che, anche in questo caso, non essendovi ragioni obiettive che giustificassero tale disparità di trattamento, a parità di condizioni di impiego, fosse necessario disapplicare la normativa interna confliggente con la cit. clausola 4, riconoscendo l'intero servizio pre ruolo a fini giuridici ed economici. Conseguentemente ha domandato di accertare e dichiarare il corretto inquadramento iniziale e le conseguenti differenze retributive maturate.
3.a. Anche tale domanda è fondata. La questione giuridica oggetto di domanda riguarda la conformità o meno al diritto dell'Unione europea della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine.
3.b. Necessariamente, anche qui, occorre procedere alla ricognizione delle fonti. L'art. 569 del T.U. del d.lgs. n. 297/1994 dispone: “
1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili”. L'art. 570 stabilisce:
“
1. Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento.
2. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo”. La normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso decreto legislativo dedica al personale docente, perché, oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello “effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito”. Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica l'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999 che, intervenendo sul testo dell'art. 489, ma non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento “se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
2.c. La Suprema Corte, di recente, ha affermato i seguenti principi di diritto con la sentenza del 22.11.2019, n. 31150: “l'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola ... nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi ... si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE”. La Cassazione, nella pronuncia richiamata, ha altresì chiarito che: a) “l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio ( cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Rosado Santana punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, ed altri, punto 36); Per_2
b) la claus ll'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 Persona_1
Rosado Santana); c) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); d) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); e) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi); f) i richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C- 466/17, con la quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, la Per_4
Corte di ia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che « ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi»; g) le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo, perché il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata «discriminazione alla rovescia»; h) quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, deve ribadirsi che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è ferma nel ritenere che la giustificazione deve Per_4 essere fondata su «elementi pre ncreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi» e che «possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro»; i) nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle «funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche» ( art. 49 CCNL 1995); l) la comparabilità non può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche (v. Cass., n. 31150/2019). Tanto premesso, deve prendersi atto del fatto che il abbia operato una CP_2 ricostruzione della carriera della ricorrente solo parziale, i ione al servizio pre- ruolo, riconoscendo ai fini giuridici ed economici il solo servizio effettivamente prestato e conteggiando i primi 3 anni per intero e il periodo ulteriore solo per i 2/3 in conformità alla previsione di cui agli artt. 569 e 570 D. Lgs. 297/94. Per quanto sin qui osservato, deve ritenersi che la ricorrente abbia subito una discriminazione vietata dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE; clausola alla stregua della quale deve affermarsi il diritto della medesima al riconoscimento ad ogni effetto dell'intero servizio effettivo pre- ruolo prestato. Ed infatti, in linea astratta, non sussistono specifiche “ragioni oggettive” idonee a giustificare la disparità di trattamento, poiché la stessa ha operato in ragione di più contratti a termine susseguitisi senza soluzione di continuità: nel caso in esame quindi la natura, la durata e la frequenza delle prestazioni lavorative (nonché la maturazione dell'esperienza professionale) non differiscono, in fatto, da quelle del personale assunto a tempo indeterminato, con conseguente sostanziale identità di situazioni. E' inoltre pacifico che la ricorrente abbia svolto per tutto il periodo del cd pre-ruolo mansioni identiche a quelle del personale di ruolo del medesimo profilo professionale, per cui non vi sono ragioni ostative per riconoscerle lo stesso livello di professionalità e il bagaglio di esperienza acquisito dal personale assunto a tempo indeterminato. Da tutto quanto sin qui osservato consegue che il va condannato a procedere alla CP_2 ricostruzione della carriera dei ricorrenti, in c azione dei contratti a tempo determinato ed in applicazione degli scaglioni stipendiali così come previsti dalla contrattazione collettiva ratione temporis applicabile per il personale di ruolo. 4. Applicando i principi anzidetti al caso di specie, rileva il Tribunale quanto segue. La ricorrente risulta avere svolto i servizi pre ruolo specificamente Parte_1 indicati nel ric r. doc. certificati di servizio). Tenuto conto del numero effettivo di giorni lavorati, dell'orario effettivamente osservato, delle posizioni stipendiali di cui alla tabella 2 del CCNL di comparto 2006- 2009, e poi del CCNL 4.8.2011 applicabile ratione temporis, ha maturato il diritto agli incrementi retributivi economici, a decorrere dall'a.s. 1 settembre 2017 nella misura di euro 6.615,34 oltre i ratei di 13^ mensilità, fino alla data del 23.03.2021, come da analitici e corretti conteggi effettuati nel ricorso. Tuttavia, il costituitosi tempestivamente in giudizio, ha eccepito la prescrizione del CP_2 credito. L'eccezione è fondata. Come ha chiarito la S.C. “Nel caso di successione di due o più contratti di lavoro a termine legittimi, il termine di prescrizione dei crediti retributivi di cui agli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, c.c., inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo considerarsi autonomamente e distintamente i crediti scaturenti da ciascun contratto da quelli derivanti dagli altri, senza che possano produrre alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo tra i rapporti lavorativi, stante la tassatività delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 c.c., o possa ravvisarsi, in tali casi, il "metus" del lavoratore verso il datore che presuppone un rapporto a tempo indeterminato non assistito da alcuna garanzia di continuità” (Cass. 2019 n. 20918). Deve inoltre rammentarsi che secondo il consolidato e persuasivo orientamento della Corte di legittimità ai fini della ritualità dell'eccezione di prescrizione è necessario e sufficiente che il debitore manifesti in modo non equivocabile la volontà di avvalersene: resta pertanto irrilevante l'eventuale genericità della sua formulazione finanche che vi sia un richiamo errato alle fonti di diritto o all'entità del periodo prescrizionale, posto che – una volta che l'eccezione è stata tempestivamente sollevata – compete al giudice, in omaggio al principio iura novit curia individuare la norma applicabile al caso concreto. Pertanto il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale relativo alle spettanze retributive rivendicate per la progressione economica pre ruolo ha iniziato a decorrere, al più tardi, alla fine di ogni singolo rapporto a tempo determinato, l'ultimo dei quali è cessato il 30.6.2016; con la conseguenza che – non essendovi allegazione e prova del compimento di atti interruttivi prima della notifica del presente ricorso avvenuta nel marzo 2021 e non potendosi ritenere avere valenza interruttiva la domanda di ricostruzione della carriera, con la quale la lavoratrice non ha manifestato la volontà di mettere in mora l'amministrazione rispetto al pagamento di propri crediti - devono ritenersi prescritti i crediti maturati dalla lavoratrice fino al 30.03.2016. La ricorrente risulta essersi attivata con l'iscrizione a ruolo e notificazione del presente ricorso e quindi, in assenza di atti interruttivi, devono ritenersi prescritti i crediti maturati nel periodo anteriore al quinquennio dalla notificazione del presente ricorso (marzo 2021) mentre non sono invece certamente prescritti i crediti maturati relativi al periodo 30-03-2016-30.06.2017 e quelli sorti posteriormente all'immissione in ruolo. Quindi il dovuto ammonta ad euro 5.205,33, come risulta dai conteggi esposti in ricorso espunte le somme prescritte, i quali non sono stati specificamente contestati dal . CP_1
D'altra parte, come chiarito dalla Suprema Corte, l'anzianità di servizio effettiva è sempre accertabile e con essa la corretta applicazione delle norme sulla ricostruzione della carriera, né si estingue il diritto ad una diversa fascia retributiva, ma in assenza di atti interruttivi si prescrive nel quinquennio il credito per le differenze retributive maturate, fatto salvo il diritto del lavoratore di agire per gli aumenti successivi (Cass. 2020 n. 2232). Alla ricorrente, quindi, applicando il criterio del calcolo effettivo, va riconosciuta un'anzianità di servizio preruolo, sia ai fini giuridici sia ai fini economici, e cioè per l'immediata collocazione negli scaglioni stipendiali di 7 anni, 5 mesi e 25 giorni 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza della fase istruttoria e del carattere seriale della vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- parzialmente accogliendo il ricorso, dichiara il diritto di al Parte_1 riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini economici sia g on di ruolo effettivamente prestato prima dell'assunzione a tempo indeterminato pari ad anni 7, mesi 5 e giorni 25 con conseguente condanna del ad inquadrare la CP_2 ricorrente nella corretta fascia stipendiale;
- condanna il a corrispondere alla ricorrente, a titolo di differenze retributive, CP_1 la somma di e 33, oltre oltre i ratei di 13^ mensilità;
- condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte CP_1 ricorrente, ch no in complessivi euro 2.227,50 di cui euro 118,50 per spese vive ed euro 2.109 per compenso, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Isernia, il 10.06.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il giudice del lavoro Dott.ssa Elvira Puleio
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 151 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 18.02.2025 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. NASO DOMENICO, giusta Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. AVVOCATURA Controparte_1
SO, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: ricostruzione carriera
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 23.03.2021, la sig.ra premettendo di Parte_1 appartenere al personale ATA, quali assistente e coll , e di essere stata immessa in ruolo, dopo aver stipulato plurimi contratti a tempo determinato che prevedevano l'espletamento di mansioni di identiche a quelle svolte una volta assunte a tempo indeterminato, ha adito il Tribunale di Isernia, in funzione di Giudice del lavoro deducendo di non aver mai goduto di alcuni scatto stipendiale o di anzianità e di avere richiesto una volta assunta in ruolo la ricostruzione della carriera, ma di essere stata penalizzata da una valutazione parziale del servizio pre ruolo, inferiore rispetto all'anzianità effettiva. Ha chiesto dunque il riconoscimento del diritto alla progressione stipendiale durante il periodo di precariato e alla ricostruzione della carriera con riconoscimento integrale del periodo di servizio pre ruolo ai fini giuridici ed economici e conseguentemente la condanna del resistente all'esatto inquadramento dei ricorrenti a decorrere CP_1 dall'immission nella fascia stipendiale maturata nonché al pagamento delle differenze retributive maturate, oltre i ratei di tredicesima mensilità, oltre accessori di legge. Il resistente, ritualmente evocato in giudizio, si costituiva eccependo la CP_1 pr dei diritti economici azionati, e contestando la fondatezza delle domande. La causa è stata decisa all'udienza del 18.02.2025 a mezzo di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine per note conclusive, tenuto conto delle note di trattazione ritualmente depositate.
*** 2. La ricorrente, appartenente al personale ATA, ha dedotto di avere subito una discriminazione nel periodo pre ruolo, non avendo ricevuto alcun tipo di progressione economica: invoca quindi la disapplicazione dell'art. 79 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009 che, in riferimento alla progressione professionale del personale scolastico (Ata e docente), ha previsto posizioni stipendiali progressive di fatto applicate solo per il personale a tempo indeterminato. Ha chiesto, dunque, di disapplicare la normativa interna in quanto ingiustamente discriminatoria – non essendovi alcuna ragione obiettiva che giustifichi la diversità di trattamento del personale a tempo determinato e quello di ruolo, a parità di mansioni, orario di lavoro e altre condizioni di impiego, come nei casi di specie – facendo diretta applicazione della clausola 4 della direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato in quanto autoesecutiva perché sufficientemente dettagliata, precisa e incondizionata e dunque efficace nei rapporti verticali (tra cittadino e datore di lavoro pubblico) e immediatamente applicabile dal giudice nazionale, in forza del sindacato diffuso che a questi compete per il primato del diritto europeo su quello interno difforme che – come nella specie – non sia suscettibile di interpretazione conforme alla direttiva;
con conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive maturate per effetto della progressione economica.
2.a. La domanda è senz'altro fondata. Va innanzitutto brevemente richiamata la normativa di fonte legale e convenzionale che disciplina la progressione economica nel comparto scolastico. L'art. 79 del CCNL comparto scuola del 29 novembre del 2007 per il quadriennio 2006/2009 biennio economico 2006/2007 prevede, senza specifica distinzione tra il personale di ruolo e non di ruolo quanto segue “Al personale scolastico è attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti dall'allegata Tabella 2, sulla base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione. Il servizio si intende reso utilmente qualora il dipendente, nel periodo di maturazione della posizione stipendiale, non sia incorso in sanzioni disciplinari definitive implicanti la sospensione dal servizio”. Il CCNL 4.8.2011 rimodula le fasce stipendiali, accorpando il primo e secondo gradone in una unica fascia da zero a otto anni e all'art. 2 stabilisce la norma di diritto transitorio per cui "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva 'ad personam' il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni" ed il comma 3, che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0-2 anni conserva il diritto a percepire, 'ad personam', al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni". Il discrimine temporale è stato, dunque, per espressa volontà delle parti contrattuali, fissato all'1/9/2010 e si fa riferimento solo agli assunti a tempo indeterminato. Questo essendo, in sintesi, il quadro delle norme che disciplinano la progressione retributiva del personale della scuola, deve ritenersi fondata la richiesta di applicazione di tale progressione anche al personale non di ruolo che sia stato assunto in virtù di contratti a tempo determinato. Invero la normativa interna stabilisce per il personale precario che a questo spetti, per ogni contratto a termine stipulato con il , sempre il livello retributivo iniziale, CP_1 senza possibilità di valorizzare in alcun modo l'anzianità di servizio pregressa. Ma tale norma si pone in contrasto con la clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70 che dispone quanto segue: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Ciò premesso va evidenziato che, come ha rimarcato la stessa Corte di Giustizia nelle pronunce più recenti (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C- 72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C- 29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C- 619/17, De Diego Porras;
5.6.2018, causa C - 677/16, Montero Mateos), la clausola 4 dell'Accordo Quadro è stata più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice europeo, che anche in dette pronunce ha ribadito i principi già in precedenza affermati, sulla base dei quali la Suprema Corte di Cassazione ha poi risolto la questione del riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA). Nei precedenti citati si è evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo de-terminato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposi-zione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, cau-sa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 Persona_1
Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi art. 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può esse-re giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi); e) la clausola 4 «osta ad una normativa nazionale, ... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavorato-re stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa mede-sima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive .... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere» (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C-305/11, e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa Per_2
C-152/14 . Per_3
I fautori tamento favorevole all'amministrazione, sulla base della normativa vigente in materia che non attribuisce ai dipendenti non di ruolo la progressione retributiva collegata all'anzianità di servizio, contestano la dedotta equiparabilità dei lavoratori a tempo determinato con quelli a tempo indeterminato, in quanto nel pubblico impiego la ragione oggettiva della differenza tra le due categorie sarebbe fondata sul superamento delle procedure concorsuali quale requisito di accesso per l'immissione in ruolo. Osserva il Tribunale che, al contrario, ricorrono i presupposti per l'applicazione del principio di non discriminazione nel trattamento retributivo tra lavoratori di cui all'art. 4 dell'Accordo Quadro attuato con direttiva 1999/70/CE. Infatti, la modalità di selezione del personale non incide sulla qualità del lavoro prestato, sicché nessuna ragionevole giustificazione di una disparità di trattamento economico può trarsi da tale argomento. Pertanto alla luce delle chiare indicazioni che emergono dall'interpretazione già fornita dalla Corte di Giustizia della portata della clausola n. 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70, il tribunale ritiene che la progressione economica fondata sulla maturazione dell'anzianità di servizio e disciplinata dall'art. 79 del CCNL e dalle relative tabelle allegate al contratto, costituisca una delle condizioni dell'impiego per le quali opera il principio del divieto di trattamenti differenziati tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato stabilito dalla clausola n.
4.1 dell'Accordo. Tenuto conto che il predetto contratto collettivo non esclude, all'art. 79, espressamente il personale ATA non di ruolo impiegato in virtù di contratti a tempo determinato dalla maturazione degli scatti retributivi di anzianità, esso va interpretato in modo conforme alla clausola n. 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70, nel senso che gli aumenti retributivi correlati alla maturazione dell'anzianità di servizio competono anche ai lavoratori della scuola assunti in virtù di contratti a tempo determinato. 3. La ricorrente, inoltre, ha dedotto di avere subito una discriminazione anche al momento dell'immissione in ruolo, avendo l'amministrazione con i rispettivi decreti di ricostruzione della carriera, fatto applicazione degli artt. 569, 570 d.lgs. 297/1994 che prevedono un calcolo non integrale, ai fini economici e giuridici, dell'anzianità di servizio del periodo pre ruolo. Ha dunque affermato che, anche in questo caso, non essendovi ragioni obiettive che giustificassero tale disparità di trattamento, a parità di condizioni di impiego, fosse necessario disapplicare la normativa interna confliggente con la cit. clausola 4, riconoscendo l'intero servizio pre ruolo a fini giuridici ed economici. Conseguentemente ha domandato di accertare e dichiarare il corretto inquadramento iniziale e le conseguenti differenze retributive maturate.
3.a. Anche tale domanda è fondata. La questione giuridica oggetto di domanda riguarda la conformità o meno al diritto dell'Unione europea della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine.
3.b. Necessariamente, anche qui, occorre procedere alla ricognizione delle fonti. L'art. 569 del T.U. del d.lgs. n. 297/1994 dispone: “
1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili”. L'art. 570 stabilisce:
“
1. Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento.
2. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo”. La normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso decreto legislativo dedica al personale docente, perché, oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello “effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito”. Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica l'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999 che, intervenendo sul testo dell'art. 489, ma non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento “se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
2.c. La Suprema Corte, di recente, ha affermato i seguenti principi di diritto con la sentenza del 22.11.2019, n. 31150: “l'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola ... nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi ... si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE”. La Cassazione, nella pronuncia richiamata, ha altresì chiarito che: a) “l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio ( cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Rosado Santana punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, ed altri, punto 36); Per_2
b) la claus ll'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 Persona_1
Rosado Santana); c) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); d) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); e) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi); f) i richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C- 466/17, con la quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, la Per_4
Corte di ia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che « ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi»; g) le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo, perché il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata «discriminazione alla rovescia»; h) quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, deve ribadirsi che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è ferma nel ritenere che la giustificazione deve Per_4 essere fondata su «elementi pre ncreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi» e che «possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro»; i) nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle «funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche» ( art. 49 CCNL 1995); l) la comparabilità non può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche (v. Cass., n. 31150/2019). Tanto premesso, deve prendersi atto del fatto che il abbia operato una CP_2 ricostruzione della carriera della ricorrente solo parziale, i ione al servizio pre- ruolo, riconoscendo ai fini giuridici ed economici il solo servizio effettivamente prestato e conteggiando i primi 3 anni per intero e il periodo ulteriore solo per i 2/3 in conformità alla previsione di cui agli artt. 569 e 570 D. Lgs. 297/94. Per quanto sin qui osservato, deve ritenersi che la ricorrente abbia subito una discriminazione vietata dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE; clausola alla stregua della quale deve affermarsi il diritto della medesima al riconoscimento ad ogni effetto dell'intero servizio effettivo pre- ruolo prestato. Ed infatti, in linea astratta, non sussistono specifiche “ragioni oggettive” idonee a giustificare la disparità di trattamento, poiché la stessa ha operato in ragione di più contratti a termine susseguitisi senza soluzione di continuità: nel caso in esame quindi la natura, la durata e la frequenza delle prestazioni lavorative (nonché la maturazione dell'esperienza professionale) non differiscono, in fatto, da quelle del personale assunto a tempo indeterminato, con conseguente sostanziale identità di situazioni. E' inoltre pacifico che la ricorrente abbia svolto per tutto il periodo del cd pre-ruolo mansioni identiche a quelle del personale di ruolo del medesimo profilo professionale, per cui non vi sono ragioni ostative per riconoscerle lo stesso livello di professionalità e il bagaglio di esperienza acquisito dal personale assunto a tempo indeterminato. Da tutto quanto sin qui osservato consegue che il va condannato a procedere alla CP_2 ricostruzione della carriera dei ricorrenti, in c azione dei contratti a tempo determinato ed in applicazione degli scaglioni stipendiali così come previsti dalla contrattazione collettiva ratione temporis applicabile per il personale di ruolo. 4. Applicando i principi anzidetti al caso di specie, rileva il Tribunale quanto segue. La ricorrente risulta avere svolto i servizi pre ruolo specificamente Parte_1 indicati nel ric r. doc. certificati di servizio). Tenuto conto del numero effettivo di giorni lavorati, dell'orario effettivamente osservato, delle posizioni stipendiali di cui alla tabella 2 del CCNL di comparto 2006- 2009, e poi del CCNL 4.8.2011 applicabile ratione temporis, ha maturato il diritto agli incrementi retributivi economici, a decorrere dall'a.s. 1 settembre 2017 nella misura di euro 6.615,34 oltre i ratei di 13^ mensilità, fino alla data del 23.03.2021, come da analitici e corretti conteggi effettuati nel ricorso. Tuttavia, il costituitosi tempestivamente in giudizio, ha eccepito la prescrizione del CP_2 credito. L'eccezione è fondata. Come ha chiarito la S.C. “Nel caso di successione di due o più contratti di lavoro a termine legittimi, il termine di prescrizione dei crediti retributivi di cui agli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, c.c., inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo considerarsi autonomamente e distintamente i crediti scaturenti da ciascun contratto da quelli derivanti dagli altri, senza che possano produrre alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo tra i rapporti lavorativi, stante la tassatività delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 c.c., o possa ravvisarsi, in tali casi, il "metus" del lavoratore verso il datore che presuppone un rapporto a tempo indeterminato non assistito da alcuna garanzia di continuità” (Cass. 2019 n. 20918). Deve inoltre rammentarsi che secondo il consolidato e persuasivo orientamento della Corte di legittimità ai fini della ritualità dell'eccezione di prescrizione è necessario e sufficiente che il debitore manifesti in modo non equivocabile la volontà di avvalersene: resta pertanto irrilevante l'eventuale genericità della sua formulazione finanche che vi sia un richiamo errato alle fonti di diritto o all'entità del periodo prescrizionale, posto che – una volta che l'eccezione è stata tempestivamente sollevata – compete al giudice, in omaggio al principio iura novit curia individuare la norma applicabile al caso concreto. Pertanto il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale relativo alle spettanze retributive rivendicate per la progressione economica pre ruolo ha iniziato a decorrere, al più tardi, alla fine di ogni singolo rapporto a tempo determinato, l'ultimo dei quali è cessato il 30.6.2016; con la conseguenza che – non essendovi allegazione e prova del compimento di atti interruttivi prima della notifica del presente ricorso avvenuta nel marzo 2021 e non potendosi ritenere avere valenza interruttiva la domanda di ricostruzione della carriera, con la quale la lavoratrice non ha manifestato la volontà di mettere in mora l'amministrazione rispetto al pagamento di propri crediti - devono ritenersi prescritti i crediti maturati dalla lavoratrice fino al 30.03.2016. La ricorrente risulta essersi attivata con l'iscrizione a ruolo e notificazione del presente ricorso e quindi, in assenza di atti interruttivi, devono ritenersi prescritti i crediti maturati nel periodo anteriore al quinquennio dalla notificazione del presente ricorso (marzo 2021) mentre non sono invece certamente prescritti i crediti maturati relativi al periodo 30-03-2016-30.06.2017 e quelli sorti posteriormente all'immissione in ruolo. Quindi il dovuto ammonta ad euro 5.205,33, come risulta dai conteggi esposti in ricorso espunte le somme prescritte, i quali non sono stati specificamente contestati dal . CP_1
D'altra parte, come chiarito dalla Suprema Corte, l'anzianità di servizio effettiva è sempre accertabile e con essa la corretta applicazione delle norme sulla ricostruzione della carriera, né si estingue il diritto ad una diversa fascia retributiva, ma in assenza di atti interruttivi si prescrive nel quinquennio il credito per le differenze retributive maturate, fatto salvo il diritto del lavoratore di agire per gli aumenti successivi (Cass. 2020 n. 2232). Alla ricorrente, quindi, applicando il criterio del calcolo effettivo, va riconosciuta un'anzianità di servizio preruolo, sia ai fini giuridici sia ai fini economici, e cioè per l'immediata collocazione negli scaglioni stipendiali di 7 anni, 5 mesi e 25 giorni 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza della fase istruttoria e del carattere seriale della vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- parzialmente accogliendo il ricorso, dichiara il diritto di al Parte_1 riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini economici sia g on di ruolo effettivamente prestato prima dell'assunzione a tempo indeterminato pari ad anni 7, mesi 5 e giorni 25 con conseguente condanna del ad inquadrare la CP_2 ricorrente nella corretta fascia stipendiale;
- condanna il a corrispondere alla ricorrente, a titolo di differenze retributive, CP_1 la somma di e 33, oltre oltre i ratei di 13^ mensilità;
- condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte CP_1 ricorrente, ch no in complessivi euro 2.227,50 di cui euro 118,50 per spese vive ed euro 2.109 per compenso, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Isernia, il 10.06.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il giudice del lavoro Dott.ssa Elvira Puleio