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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/06/2025, n. 2355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2355 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 4665/2025
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 09/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
Vita genitori esercenti la Parte_1 Controparte_1 responsabilità genitoriale su rappresentati e Persona_1 difesi dall'Avv.to NAPOLETANO PIER PAOLO ricorrente contro
-, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA resistente
OGGETTO: Assegno - pensione
PREMESSO CHE:
1) le parti agivano in giudizio per l'esecuzione dell'omologa positiva intervenuta;
2) la parte resistente dava atto dell'intervenuta erogazione, nelle more del giudizio, della prestazione contesa;
3) deve essere dichiarata cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, a proseguire ed a resistere delle parti;
4) deve darsi atto, ai fini della soccombenza virtuale, della fondatezza delle domande promosse in ricorso alla luce dell'intervenuta erogazione nelle more del processo della prestazione contesa1;
5) le spese processuali andranno liquidate facendo applicazione dei valori minimi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 per le controversie previdenziali previsto nella tabella allegata al D.M.
n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della pretesa azionata in giudizio e di quanto effettivamente ottenuto dalle parti ricorrenti in via amministrativa,
P.Q.M.
- accerta e dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 884,50 per compenso professionale, oltre al 15% del compenso integrale per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge, da distrarsi.
Pag. 2 di 3 Bari,09/06/2025
Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 3 di 3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. anche Cass. n.17256/2023 così massimata: “Nella specie, va - per vero - osservato che la cessazione della materia del contendere, che sopravviene nel corso del processo, non esonera il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, anche in mancanza di istanza di parte, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, sui quali il giudicante deve adeguatamente motivare, ovvero addossando dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale. Orbene, in tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente, per derogare il principio della soccombenza, il mero riferimento alla peculiarità della materia del contendere.”.
Sezione Lavoro
N.R.G. 4665/2025
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 09/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
Vita genitori esercenti la Parte_1 Controparte_1 responsabilità genitoriale su rappresentati e Persona_1 difesi dall'Avv.to NAPOLETANO PIER PAOLO ricorrente contro
-, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA resistente
OGGETTO: Assegno - pensione
PREMESSO CHE:
1) le parti agivano in giudizio per l'esecuzione dell'omologa positiva intervenuta;
2) la parte resistente dava atto dell'intervenuta erogazione, nelle more del giudizio, della prestazione contesa;
3) deve essere dichiarata cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, a proseguire ed a resistere delle parti;
4) deve darsi atto, ai fini della soccombenza virtuale, della fondatezza delle domande promosse in ricorso alla luce dell'intervenuta erogazione nelle more del processo della prestazione contesa1;
5) le spese processuali andranno liquidate facendo applicazione dei valori minimi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 per le controversie previdenziali previsto nella tabella allegata al D.M.
n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della pretesa azionata in giudizio e di quanto effettivamente ottenuto dalle parti ricorrenti in via amministrativa,
P.Q.M.
- accerta e dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 884,50 per compenso professionale, oltre al 15% del compenso integrale per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge, da distrarsi.
Pag. 2 di 3 Bari,09/06/2025
Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 3 di 3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. anche Cass. n.17256/2023 così massimata: “Nella specie, va - per vero - osservato che la cessazione della materia del contendere, che sopravviene nel corso del processo, non esonera il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, anche in mancanza di istanza di parte, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, sui quali il giudicante deve adeguatamente motivare, ovvero addossando dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale. Orbene, in tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente, per derogare il principio della soccombenza, il mero riferimento alla peculiarità della materia del contendere.”.