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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/10/2025, n. 3042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3042 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6862 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente per oggetto: attribuzione di quota di pensione di reversibilità, vertente tra
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
VERDICCHIO MAURO presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. LETIZIA GIUSEPPE CP_1 presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
e
- sede di Caserta ( , in Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Ida Verrengia, Itala
De CT, UC OL, LA MO e DE LA ( , tutti C.F._1 giusta procura generale alle liti a rogito Notaio di Roma REP n. 37875 del Per_1
22/03/2024 con domicilio eletto in Caserta presso l'Ufficio legale della Sede di Via Arena
Località San Benedetto indirizzo PEC t Email_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI: all'udienza cartolare del 03/10/2025 le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal giudice.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso introduttivo, depositato in data 16/11/2024, la ricorrente Parte_1
esponeva di aver contratto matrimonio con in data 27/06/1970,
[...] Controparte_3
Per_ che dall'unione erano nate due figlie (l'11/04/1971) e (il 03/10/1972), e che con Per_2 sentenza del Tribunale di S. Maria C.V., pubblicata in data 19/04/2005, era stato pronunciato il divorzio con riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile di € 620,00 al mese, con rivalutazione ex lege. Riferiva che, a partire dal mese di gennaio 2019, l'assegno era stato adeguato a € 700,00 tramite gli indici Istat, e che l'ex coniuge nell'anno 2007 aveva contratto nuovo matrimonio con la resistente, dalla cui unione era nato un figlio CP_1
(il 17/09/2002). Rilevava che in data 15/05/2021 l'ex coniuge, in pensione, era Per_4 deceduto. Aggiungeva di essere percettrice dell'assegno sociale e di non essere convolata a nuove nozze. Tanto premesso, la ricorrente chiedeva accertarsi il proprio diritto all'attribuzione della quota di pensione di reversibilità rapportata alla pensione del defunto ex coniuge (deceduto in data 15/03/2024) con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato dante causa, ovvero dalla domanda presentata in sede ammnistrativa o da quella diversa ritenuta come legittima.
In data 27/03/2025 si costituiva la resistente , la quale chiedeva accertarsi il CP_1 proprio diritto all'attribuzione di una quota non inferiore al 50% della pensione di reversibilità in relazione alla pensione del defunto coniuge . Riferiva di Controparte_3 essere casalinga, di non godere di alcun trattamento pensionistico e di dover attendere altri anni per maturare i requisiti necessari per l'ottenimento della pensione sociale. Precisava, inoltre, che il matrimonio era durato 16 anni e 9 mesi ma la convivenza era iniziata nel 2002, di fatti, dall'unione era nato il figlio il 17/09/2002. Per_4
In data 16/04/2025 si costituiva l' il quale chiedeva l'accertamento del diritto CP_2 dell'istante a ricevere una quota della pensione di reversibilità e, conseguentemente, la quota ad essa spettante con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della notifica del provvedimento del Tribunale.
All'udienza del 02/05/2025 il giudice formulava la seguente proposta conciliativa: la pensione di riversibilità del sig. sarà divisa al 50% tra le parti, e all'udienza del 03/10/2025, CP_3 preso atto dell'accettazione della proposta conciliativa delle parti, rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
Nel caso di specie, occorre evidenziare che la durata del matrimonio tra il de cuius e la ricorrente è pari a circa 35 anni (giugno 1970 - aprile 2005, data di cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza), mentre quella tra la resistente e il de cuius è pari a 17 anni (maggio 2007 - marzo 2024). Invece, la durata della convivenza prematrimoniale tra la 2 resistente e il de cuius è pari a circa 22 anni così come dichiarato dalla resistente, tenendo altresì conto della nascita del figlio della coppia in data 17/09/2002. Per_4
In ordine alle condizioni economiche delle parti, la ricorrente (ex coniuge) percepisce l'assegno sociale, mentre la resistente (coniuge superstite) all'udienza del 02/05/2025 ha dichiarato di percepire € 1.200,00 quale quota della pensione di reversibilità del CP_3
e di non avere altre fonti di reddito.
[...]
Ciò posto, considerato che le parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata dal
Tribunale all'udienza del 02/05/2025, la pensione di reversibilità di deve Controparte_3 essere ripartita nella misura del 50% in favore della ricorrente e del Parte_1
50% in favore della resistente Va quindi disposta l'attribuzione della CP_1 pensione di reversibilità in favore delle aventi diritto a carico dell' con effetto dal 1° CP_2 aprile 2024 (mese successivo al decesso di , cfr. Cass., Sez. I, 31/01/2007, n. Controparte_3
2092).
Tenuto conto della natura necessaria della controversia e dell'esito del giudizio, ricorrono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) ordina all' di corrispondere a , in qualità di ex coniuge CP_2 Parte_1 divorziato del defunto , la quota del 50% della pensione di reversibilità Controparte_3 derivante dalla prestazione pensionistica del coniuge deceduto con decorrenza dal mese di aprile 2024, e a , in qualità di coniuge superstite, la restante quota del 50%; CP_1
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 07/10/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6862 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente per oggetto: attribuzione di quota di pensione di reversibilità, vertente tra
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
VERDICCHIO MAURO presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. LETIZIA GIUSEPPE CP_1 presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
e
- sede di Caserta ( , in Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Ida Verrengia, Itala
De CT, UC OL, LA MO e DE LA ( , tutti C.F._1 giusta procura generale alle liti a rogito Notaio di Roma REP n. 37875 del Per_1
22/03/2024 con domicilio eletto in Caserta presso l'Ufficio legale della Sede di Via Arena
Località San Benedetto indirizzo PEC t Email_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI: all'udienza cartolare del 03/10/2025 le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal giudice.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso introduttivo, depositato in data 16/11/2024, la ricorrente Parte_1
esponeva di aver contratto matrimonio con in data 27/06/1970,
[...] Controparte_3
Per_ che dall'unione erano nate due figlie (l'11/04/1971) e (il 03/10/1972), e che con Per_2 sentenza del Tribunale di S. Maria C.V., pubblicata in data 19/04/2005, era stato pronunciato il divorzio con riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile di € 620,00 al mese, con rivalutazione ex lege. Riferiva che, a partire dal mese di gennaio 2019, l'assegno era stato adeguato a € 700,00 tramite gli indici Istat, e che l'ex coniuge nell'anno 2007 aveva contratto nuovo matrimonio con la resistente, dalla cui unione era nato un figlio CP_1
(il 17/09/2002). Rilevava che in data 15/05/2021 l'ex coniuge, in pensione, era Per_4 deceduto. Aggiungeva di essere percettrice dell'assegno sociale e di non essere convolata a nuove nozze. Tanto premesso, la ricorrente chiedeva accertarsi il proprio diritto all'attribuzione della quota di pensione di reversibilità rapportata alla pensione del defunto ex coniuge (deceduto in data 15/03/2024) con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato dante causa, ovvero dalla domanda presentata in sede ammnistrativa o da quella diversa ritenuta come legittima.
In data 27/03/2025 si costituiva la resistente , la quale chiedeva accertarsi il CP_1 proprio diritto all'attribuzione di una quota non inferiore al 50% della pensione di reversibilità in relazione alla pensione del defunto coniuge . Riferiva di Controparte_3 essere casalinga, di non godere di alcun trattamento pensionistico e di dover attendere altri anni per maturare i requisiti necessari per l'ottenimento della pensione sociale. Precisava, inoltre, che il matrimonio era durato 16 anni e 9 mesi ma la convivenza era iniziata nel 2002, di fatti, dall'unione era nato il figlio il 17/09/2002. Per_4
In data 16/04/2025 si costituiva l' il quale chiedeva l'accertamento del diritto CP_2 dell'istante a ricevere una quota della pensione di reversibilità e, conseguentemente, la quota ad essa spettante con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della notifica del provvedimento del Tribunale.
All'udienza del 02/05/2025 il giudice formulava la seguente proposta conciliativa: la pensione di riversibilità del sig. sarà divisa al 50% tra le parti, e all'udienza del 03/10/2025, CP_3 preso atto dell'accettazione della proposta conciliativa delle parti, rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
Nel caso di specie, occorre evidenziare che la durata del matrimonio tra il de cuius e la ricorrente è pari a circa 35 anni (giugno 1970 - aprile 2005, data di cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza), mentre quella tra la resistente e il de cuius è pari a 17 anni (maggio 2007 - marzo 2024). Invece, la durata della convivenza prematrimoniale tra la 2 resistente e il de cuius è pari a circa 22 anni così come dichiarato dalla resistente, tenendo altresì conto della nascita del figlio della coppia in data 17/09/2002. Per_4
In ordine alle condizioni economiche delle parti, la ricorrente (ex coniuge) percepisce l'assegno sociale, mentre la resistente (coniuge superstite) all'udienza del 02/05/2025 ha dichiarato di percepire € 1.200,00 quale quota della pensione di reversibilità del CP_3
e di non avere altre fonti di reddito.
[...]
Ciò posto, considerato che le parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata dal
Tribunale all'udienza del 02/05/2025, la pensione di reversibilità di deve Controparte_3 essere ripartita nella misura del 50% in favore della ricorrente e del Parte_1
50% in favore della resistente Va quindi disposta l'attribuzione della CP_1 pensione di reversibilità in favore delle aventi diritto a carico dell' con effetto dal 1° CP_2 aprile 2024 (mese successivo al decesso di , cfr. Cass., Sez. I, 31/01/2007, n. Controparte_3
2092).
Tenuto conto della natura necessaria della controversia e dell'esito del giudizio, ricorrono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) ordina all' di corrispondere a , in qualità di ex coniuge CP_2 Parte_1 divorziato del defunto , la quota del 50% della pensione di reversibilità Controparte_3 derivante dalla prestazione pensionistica del coniuge deceduto con decorrenza dal mese di aprile 2024, e a , in qualità di coniuge superstite, la restante quota del 50%; CP_1
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 07/10/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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