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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 08/06/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
n.r.g. 367/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro DI GIACOMO, Presidente;
Dott. Claudio COZZELLA, Giudice;
Dott.ssa Micol MENCONI, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.r.g. 367/2025 del Ruolo Generale Degli Affari di Volontaria Giurisdizione, avente ad oggetto “RICORSO CONGIUNTO PER LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIO”, promosso da:
, nata Torino il 26.11.1973, residente in [...] (C.F.: Parte_1
); C.F._1
pagina 1 di 5 , nato ad [...] il [...], ivi residente in [...] Parte_2
(C.F.: ; C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Filippo Orecchioni, del Foro di Tempio Pausania (C.F.:
), elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, in Tempio Pausania, C.F._3
Via Nino di Gallura nr. 27;
ricorrenti in via congiunta
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come in atti, e note di trattazione scritta depositate in corso di causa;
il PM nulla ha opposto rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con il ricorso congiunto indicato in epigrafe, i coniugi chiedevano, all'intestato Tribunale, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra gli stessi, trascritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di Samassi, Atto nr. 3, Parte II, serie A, alle seguenti condizioni:
“I. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
II. La casa coniugale, che già da prima del matrimonio era di proprietà del Sig. resterà di proprietà e nella disponibilità di Pt_2
quest'ultimo; III. I ricorrenti, per il resto dichiarano di non aver null'altro da pretendere sotto il profilo
Patrimoniale”.
Nel ricorso, i coniugi rilevavano di essersi uniti in matrimonio l'8 dicembre 2016, in Samassi, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Samassi, Atto nr. 3, Parte II, serie A, optando per il regime della separazione dei beni e che, dalla loro unione, non nascevano figli.
Davano atto che, nel corso del tempo, l'unione materiale e spirituale tra gli stessi veniva meno, per cui addivenivano ad una separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Tempio Pausania con decreto nr. 2089 del 16 marzo 2023, alle seguenti condizioni: “
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale, che già da prima del matrimonio era di proprietà del Sig. resterà di proprietà e nella disponibilità di quest'ultimo;
3. La signora fisserà la propria Pt_2 Pt_1 pagina 2 di 5 dimora in Arzachena, Loc Porto Cervo;
4. I coniugi dichiarano di aver regolato tra loro ogni aspetto di carattere economico e patrimoniale, e di non aver più nient'atro da pretendere l'uno dall'altra;
5. I coniugi si concedono reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti”.
Sostenevano che, dalla separazione, tra i coniugi non interveniva alcuna riconciliazione, né volontà di ricostituire la comunione materiale e spirituale tipica del rapporto coniugale, con conseguente sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, L. 898/70.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 4 giugno 2025, le parti si richiamavano a quanto dedotto nel ricorso, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la riferiva al Collegio nella camera di consiglio telematica del 6 giugno 2025.
*****
La domanda è fondata, e merita accoglimento, per quanto segue.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, nr. 2, lett. b), L.
1.12.70 nr. 898, e successive modificazioni, ai sensi del quale “Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi (…) 2) nei casi in cui: (…) b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta”.
Nella specie, dunque, è decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge, e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lungo lasso di tempo trascorso dalla separazione, senza che vi pagina 3 di 5 sia intervenuta riconciliazione, ritiene il Collegio doversi dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i ricorrenti.
Le condizioni rassegnate in via congiunta dalle parti nel ricorso introduttivo possono essere omologate,
e recepite nel dispositivo della presente sentenza, non essendovi contrarietà a norme imperative, o di ordine pubblico.
Occorre altresì disporre, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è stato celebrato il matrimonio (Legge
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni;
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 - ordinamento dello stato civile).
Non occorre pronunciarsi sulle spese, stante la natura congiunta del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato l'8 dicembre 2016 in Samassi, tra:
nato ad [...] il [...]; Parte_2
e nata a [...] il [...]; Parte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Samassi, Anno 2016, Nr. 3, Parte II, Serie
A, Ufficio 1;
alle seguenti condizioni:
pagina 4 di 5 “I. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
II. La casa coniugale, che già da prima del matrimonio era di proprietà del Sig. resterà di Pt_2
proprietà e nella disponibilità di quest'ultimo;
III. I ricorrenti, per il resto dichiarano di non aver null'altro da pretendere sotto il profilo Patrimoniale”;
NULLA per le spese di lite;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.39
n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, modificata dalla L.
6.3.87 n. 74;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 6 giugno 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro DI GIACOMO, Presidente;
Dott. Claudio COZZELLA, Giudice;
Dott.ssa Micol MENCONI, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.r.g. 367/2025 del Ruolo Generale Degli Affari di Volontaria Giurisdizione, avente ad oggetto “RICORSO CONGIUNTO PER LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIO”, promosso da:
, nata Torino il 26.11.1973, residente in [...] (C.F.: Parte_1
); C.F._1
pagina 1 di 5 , nato ad [...] il [...], ivi residente in [...] Parte_2
(C.F.: ; C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Filippo Orecchioni, del Foro di Tempio Pausania (C.F.:
), elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, in Tempio Pausania, C.F._3
Via Nino di Gallura nr. 27;
ricorrenti in via congiunta
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come in atti, e note di trattazione scritta depositate in corso di causa;
il PM nulla ha opposto rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con il ricorso congiunto indicato in epigrafe, i coniugi chiedevano, all'intestato Tribunale, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra gli stessi, trascritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di Samassi, Atto nr. 3, Parte II, serie A, alle seguenti condizioni:
“I. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
II. La casa coniugale, che già da prima del matrimonio era di proprietà del Sig. resterà di proprietà e nella disponibilità di Pt_2
quest'ultimo; III. I ricorrenti, per il resto dichiarano di non aver null'altro da pretendere sotto il profilo
Patrimoniale”.
Nel ricorso, i coniugi rilevavano di essersi uniti in matrimonio l'8 dicembre 2016, in Samassi, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Samassi, Atto nr. 3, Parte II, serie A, optando per il regime della separazione dei beni e che, dalla loro unione, non nascevano figli.
Davano atto che, nel corso del tempo, l'unione materiale e spirituale tra gli stessi veniva meno, per cui addivenivano ad una separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Tempio Pausania con decreto nr. 2089 del 16 marzo 2023, alle seguenti condizioni: “
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale, che già da prima del matrimonio era di proprietà del Sig. resterà di proprietà e nella disponibilità di quest'ultimo;
3. La signora fisserà la propria Pt_2 Pt_1 pagina 2 di 5 dimora in Arzachena, Loc Porto Cervo;
4. I coniugi dichiarano di aver regolato tra loro ogni aspetto di carattere economico e patrimoniale, e di non aver più nient'atro da pretendere l'uno dall'altra;
5. I coniugi si concedono reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti”.
Sostenevano che, dalla separazione, tra i coniugi non interveniva alcuna riconciliazione, né volontà di ricostituire la comunione materiale e spirituale tipica del rapporto coniugale, con conseguente sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, L. 898/70.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 4 giugno 2025, le parti si richiamavano a quanto dedotto nel ricorso, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la riferiva al Collegio nella camera di consiglio telematica del 6 giugno 2025.
*****
La domanda è fondata, e merita accoglimento, per quanto segue.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, nr. 2, lett. b), L.
1.12.70 nr. 898, e successive modificazioni, ai sensi del quale “Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi (…) 2) nei casi in cui: (…) b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta”.
Nella specie, dunque, è decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge, e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lungo lasso di tempo trascorso dalla separazione, senza che vi pagina 3 di 5 sia intervenuta riconciliazione, ritiene il Collegio doversi dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i ricorrenti.
Le condizioni rassegnate in via congiunta dalle parti nel ricorso introduttivo possono essere omologate,
e recepite nel dispositivo della presente sentenza, non essendovi contrarietà a norme imperative, o di ordine pubblico.
Occorre altresì disporre, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è stato celebrato il matrimonio (Legge
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni;
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 - ordinamento dello stato civile).
Non occorre pronunciarsi sulle spese, stante la natura congiunta del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato l'8 dicembre 2016 in Samassi, tra:
nato ad [...] il [...]; Parte_2
e nata a [...] il [...]; Parte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Samassi, Anno 2016, Nr. 3, Parte II, Serie
A, Ufficio 1;
alle seguenti condizioni:
pagina 4 di 5 “I. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
II. La casa coniugale, che già da prima del matrimonio era di proprietà del Sig. resterà di Pt_2
proprietà e nella disponibilità di quest'ultimo;
III. I ricorrenti, per il resto dichiarano di non aver null'altro da pretendere sotto il profilo Patrimoniale”;
NULLA per le spese di lite;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.39
n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, modificata dalla L.
6.3.87 n. 74;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 6 giugno 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
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