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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/09/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8905/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni RAVENNA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Bologna, via Belfiore, n. 1;
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 16 settembre 2025.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso proposto il 25 giugno 2025 le parti hanno congiuntamente chiesto la separazione personale. I ricorrenti, sentiti all'udienza del 16 settembre 2025, hanno confermato le condizioni rassegnate in ricorso. I coniugi hanno contratto matrimonio a Bologna il 26 gennaio 2003. Dall'unione è nato il [...]. Per_1
La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole. Il P.M. non è intervenuto. pagina 1 di 4 Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica l'11 luglio 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Come da concorde richiesta delle parti le spese di lite debbono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
18 marzo 1974 e nato a [...] il [...], unitisi in Parte_2 matrimonio a Bologna il 26 gennaio 2003, atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune N. 22 parte 1 anno 2003; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2) prende atto che come da accordi il marito ha trasferito la propria residenza altrove, portando con sé i beni e gli effetti personali;
2) affida a entrambi i genitori, i quali coopereranno per la sua equilibrata Per_1 crescita psicofisica in ogni ambito della vita, favoriranno in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le parti e prenderanno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui il minore si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
3) colloca il minore prevalentemente presso la madre, alla quale fino a quando non avrà raggiunto l'autosufficienza economica assegna la casa coniugale, Per_1 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze in esse contenuti, sita a Castel San Pietro Terme (BO), via Molino Scarselli n. 167/A;
4) dispone che durante la settimana i giorni di visita siano concordati dalle parti di volta in considerazione delle esigenze di ciascuno e nei periodi festivi ciascun genitore possa vedere il figlio secondo il seguente calendario:
- nelle vacanze natalizie ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- nelle festività pasquali ad anni alterni per sette giorni;
- in estate due settimane ciascuno, preferibilmente consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 aprile di ogni anno;
pagina 2 di 4 - in occasione delle ulteriori festività e nel giorno del compleanno del minore seguiranno il criterio dell'alternanza annuale;
5) prende atto che i genitori hanno concordato:
- di poter modificare concordemente le anzidette modalità di visita, tenendo conto delle esigenze del caso concreto e della volontà di fermo restante l'impegno Per_1 di assicurare la loro costante presenza in modo alternato;
- di comunicarsi sempre il proprio recapito anche telefonico e di informarsi reciprocamente sugli spostamenti in altre località che coinvolgono anche il minore;
6) con decorrenza dal 1° luglio 2025 pone a carico del signor l'obbligo di Pt_2 corrispondere alla SI la somma di 300,00 euro mensili per il Pt_1 mantenimento ordinario del minore, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dello stesso, a mezzo bonifico bancario da versarsi entro il 1° di ogni mese successivo, somma annualmente rivalutabile al 100% sulla base degli indici ISTAT, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del bambino (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona);
7) con decorrenza dal 1° luglio 2025, dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse di da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale Per_1 nell'interesse del figlio: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (es. nonni) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
pagina 3 di 4 Tutte le altre spese straordinarie non espressamente ricomprese tra quelle che precedono vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (anche con gli attuali sistemi di messaggistica), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (anche con gli attuali sistemi di messaggistica) motivandolo adeguatamente. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio minore ai fini della Per_1 corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
8) prende atto che, qualora le rispettive condizioni economiche e patrimoniali subissero rilevanti cambiamenti, i genitori si impegnano a rivedere le pattuizioni qui convenute riguardo al mantenimento del minore, tenendo presente comunque l'obbligo di entrambi a contribuirvi;
9) prende atto che i ricorrenti si dichiarano economicamente autosufficienti e si danno atto di nulla dover pretendere reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento loro personale;
10) prende atto che le parti, in adempimento alle obbligazioni da loro assunte con la sottoscrizione del contratto di mutuo fondiario stipulato in data in data 5 dicembre 2003 (rep. 35.559 – racc. 8.020) a ministero Notaio Dott. di Bologna, Persona_2 registrato presso Agenzia delle Entrate – Bologna 2 in data 29 dicembre 2003 al n. 7391, concorreranno al pagamento delle rate del detto mutuo, pari ad euro 1.525,00 mensili, dalla data di deposito del ricorso e fino alla sua completa estinzione, nella misura del 70% quanto al signor (quindi per euro 1.067,50) e nella misura del Parte_2
30% quanto alla SI (quindi per euro 457,50); Parte_1
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 22 settembre 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni RAVENNA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Bologna, via Belfiore, n. 1;
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 16 settembre 2025.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso proposto il 25 giugno 2025 le parti hanno congiuntamente chiesto la separazione personale. I ricorrenti, sentiti all'udienza del 16 settembre 2025, hanno confermato le condizioni rassegnate in ricorso. I coniugi hanno contratto matrimonio a Bologna il 26 gennaio 2003. Dall'unione è nato il [...]. Per_1
La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole. Il P.M. non è intervenuto. pagina 1 di 4 Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica l'11 luglio 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Come da concorde richiesta delle parti le spese di lite debbono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
18 marzo 1974 e nato a [...] il [...], unitisi in Parte_2 matrimonio a Bologna il 26 gennaio 2003, atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune N. 22 parte 1 anno 2003; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2) prende atto che come da accordi il marito ha trasferito la propria residenza altrove, portando con sé i beni e gli effetti personali;
2) affida a entrambi i genitori, i quali coopereranno per la sua equilibrata Per_1 crescita psicofisica in ogni ambito della vita, favoriranno in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le parti e prenderanno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui il minore si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
3) colloca il minore prevalentemente presso la madre, alla quale fino a quando non avrà raggiunto l'autosufficienza economica assegna la casa coniugale, Per_1 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze in esse contenuti, sita a Castel San Pietro Terme (BO), via Molino Scarselli n. 167/A;
4) dispone che durante la settimana i giorni di visita siano concordati dalle parti di volta in considerazione delle esigenze di ciascuno e nei periodi festivi ciascun genitore possa vedere il figlio secondo il seguente calendario:
- nelle vacanze natalizie ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- nelle festività pasquali ad anni alterni per sette giorni;
- in estate due settimane ciascuno, preferibilmente consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 aprile di ogni anno;
pagina 2 di 4 - in occasione delle ulteriori festività e nel giorno del compleanno del minore seguiranno il criterio dell'alternanza annuale;
5) prende atto che i genitori hanno concordato:
- di poter modificare concordemente le anzidette modalità di visita, tenendo conto delle esigenze del caso concreto e della volontà di fermo restante l'impegno Per_1 di assicurare la loro costante presenza in modo alternato;
- di comunicarsi sempre il proprio recapito anche telefonico e di informarsi reciprocamente sugli spostamenti in altre località che coinvolgono anche il minore;
6) con decorrenza dal 1° luglio 2025 pone a carico del signor l'obbligo di Pt_2 corrispondere alla SI la somma di 300,00 euro mensili per il Pt_1 mantenimento ordinario del minore, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dello stesso, a mezzo bonifico bancario da versarsi entro il 1° di ogni mese successivo, somma annualmente rivalutabile al 100% sulla base degli indici ISTAT, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del bambino (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona);
7) con decorrenza dal 1° luglio 2025, dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse di da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale Per_1 nell'interesse del figlio: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (es. nonni) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
pagina 3 di 4 Tutte le altre spese straordinarie non espressamente ricomprese tra quelle che precedono vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (anche con gli attuali sistemi di messaggistica), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (anche con gli attuali sistemi di messaggistica) motivandolo adeguatamente. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio minore ai fini della Per_1 corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
8) prende atto che, qualora le rispettive condizioni economiche e patrimoniali subissero rilevanti cambiamenti, i genitori si impegnano a rivedere le pattuizioni qui convenute riguardo al mantenimento del minore, tenendo presente comunque l'obbligo di entrambi a contribuirvi;
9) prende atto che i ricorrenti si dichiarano economicamente autosufficienti e si danno atto di nulla dover pretendere reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento loro personale;
10) prende atto che le parti, in adempimento alle obbligazioni da loro assunte con la sottoscrizione del contratto di mutuo fondiario stipulato in data in data 5 dicembre 2003 (rep. 35.559 – racc. 8.020) a ministero Notaio Dott. di Bologna, Persona_2 registrato presso Agenzia delle Entrate – Bologna 2 in data 29 dicembre 2003 al n. 7391, concorreranno al pagamento delle rate del detto mutuo, pari ad euro 1.525,00 mensili, dalla data di deposito del ricorso e fino alla sua completa estinzione, nella misura del 70% quanto al signor (quindi per euro 1.067,50) e nella misura del Parte_2
30% quanto alla SI (quindi per euro 457,50); Parte_1
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 22 settembre 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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