Articolo 307 del Codice delle assicurazioni private
Articolo 306Articolo 308
Versione
1 gennaio 2006
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Versione
30 giugno 2015
Art. 307. Collaborazione con la Guardia di finanza 1. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, l' ((IVASS)) puo' avvalersi della Guardia di finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.
2. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 1 sono comunicati all' ((IVASS)) .
Entrata in vigore il 30 giugno 2015
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