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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/02/2025, n. 1654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1654 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione specializzata in materia di imprese
Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di imprese, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Salvatore Di Lonardo Presidente dott. Caterina di Martino Giudice dott. Ilaria Grimaldi Giudice Relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 27578 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: altri istituti di diritto societario, vertente
T R A
(C.F. ), in persona del Commissario Straordinario p.t., dott.ssa Parte_1 P.IVA_1
, rappresentato e difeso – giusta procura allegata al presente atto – dall'avv. Giuseppe Parte_2
Lanocita, con cui elettivamente domicilia in Napoli, Corso Vittorio Emanuele, 743, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Vivis;
ATTORE - OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., sig. Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
assistita e difesa dall'avv. Antonio Melucci, con cui elettivamente domicilia in Eboli (SA),
[...]
alla Via Matteotti, 6;
CONVENUTO - OPPOSTO
Conclusioni: come in atti.
1 Rimessa in decisione con ordinanza del 22.7.2024, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'attore ha presentato opposizione con istanza di sospensione, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., avverso il decreto ingiuntivo n. 16305/2021 emesso nei suoi confronti, in data 04/08/2021 in forma provvisoriamente esecutiva, ai sensi dell'art. 642, co. 2, c.p.c., su istanza della società CP_1
con cui è stato ingiunto il pagamento di € 469.263,80, a titolo di corrispettivo per la
[...] realizzazione delle opere di cui al contratto di appalto pubblico avente ad oggetto “Lavori di potenziamento ed adeguamento della rete idrica del territorio comunale – Serbatoio Camerine –
Palificate zona 10, zona 6, zona 5” (concluso nel luglio del 2015), nonché al contratto pubblico del
27 maggio 2019, avente ad oggetto “Lavori di potenziamento ed adeguamento della rete idrica del territorio comunale, adeguamento prezzo 1° Lotto – Atto aggiuntivo”. A fondamento dell'opposizione, il ha contestato l'assoluta infondatezza della pretesa azionata con il Pt_1 monitorio stante l'assenza del relativo diritto in pendenza delle operazioni di collaudo. Invero, la pretesa della società opposta trova la sua ragione giuridica nel mancato pagamento del corrispettivo dovuto per le lavorazioni ed opere svolte dalla – Parte_3 [...]
in favore del di , in esecuzione di due distinti contratti pubblici, Parte_4 Pt_1 Parte_1 su riportati, stipulati nel 2015 e nel 2019; entrambi si fondano sul presupposto per cui “le parti espressamente riconoscono che la provvista finanziaria necessaria al pagamento dei lavori di cui al presente contratto non è nella immediata disponibilità della Stazione Appaltante ma verrà progressivamente versata dalla Amministrazione Erogatrice, previa Controparte_3
rendicontazione da parte del e in conformità alle pattuizioni di cui al Decreto Dirigenziale Pt_1
n. 1092 del 21.07.2014 e successiva Convenzione sottoscritta dalla e il Sindaco Controparte_3 del Comune di in data 17.09.2014”. In ragione di ciò, in esplicita deroga all'art. 4, co. 4, Parte_1
D.Lgs. 231/2002, le parti espressamente hanno convenuto che “il pagamento dei ratei di acconto dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni dalla emissione del corrispondente certificato di pagamento”, così come quello degli importi a saldo (o di qualunque altro credito), subordinato però
“all'emissione del certificato di collaudo provvisorio” ed alla presentazione di una fideiussione;
inoltre, per il medesimo motivo, le parti hanno concordato modalità particolari e derogatorie anche in ordine agli interessi per il ritardato pagamento, oggetto invece di ingiunzione. Ha sostenuto, dunque, di aver sempre tempestivamente trasmesso la domanda di erogazione delle somme all'Ente
Finanziatore, sulla scorta della rendicontazione presentata anche dalla società ricorrente, con
2 conseguente impossibilità di imputare al alcun ritardo utile alla maturazione degli interessi Pt_1
e che, sebbene abbia tempestivamente inviato domanda di liquidazione per le fatture trasmesse da controparte, queste sono ancora oggetto di istruttoria presso l'Ente finanziatore, il quale con nota n. prot. 20200371472 del 5 agosto 2020 ha espresso perplessità sulla sussumibilità delle opere realizzate in variante in quelle di cui al progetto finanziato ed alle voci riportate in contabilità, per cui l'Amministrazione Comunale si trova privata della possibilità di ottenere la provvista necessaria al pagamento, non essendovi peraltro tenuta in ragione della precisazione contrattuale in virtù della quale le opere saranno oggetto di pagamento unicamente ove riconosciute come pertinenti al progetto finanziato. In secondo luogo, ha aggiunto che, contrariamente a quanto rappresentato dall'opposta, le opere non sono state giammai oggetto di collaudo da parte del Parte_1
; invero, al fine di agevolare l'istruttoria della (e così ottenere la
[...] Controparte_3
provvista per le imprese), il ha indirizzato alle imprese ed al collaudatore Parte_1
(oltreché al precedente R.U.P.) una richiesta di chiarimenti, all'esito della quale, con nota del 21 dicembre 2020, il collaudatore stesso (ing. ha rappresentato l'incompletezza formale della Per_1
relazione di collaudo e la necessità di integrarla con ulteriore documentazione, con ciò riconoscendone l'inidoneità e determinando il venir meno dell'efficacia della stessa e della conseguente relazione del R.U.P. 3262 del 12 marzo 2020, posta a base delle pretese di controparte.
Ha, poi, eccepito che da una prima lettura dei contratti richiamati, le parti intesero condizionare il loro rapporto alla disciplina della convenzione tra e e, nel Controparte_3 Parte_1 contempo, subordinare quindi i loro rapporti economici a quelli tra l'Amministrazione e l'Ente
Finanziatore, prevedendo in maniera inequivocabile che ridonda sull'appaltatore il rischio del diniego del versamento degli importi di cui al Finanziamento (cfr. artt. 13 e 14 del contratto).
Inoltre, la pretesa di controparte appare infondata anche con riferimento alle somme richieste a titolo di interessi di mora sulle fatture, attesa la sospensione pattiziamente concordata in contratto, alla cui stregua la domanda di pagamento all'Ente finanziatore sospende il decorso del termine degli interessi in ragione dell'indisponibilità del procedimento da parte dell'Amministrazione appaltante. Co Si è costituita (da ora solo , chiedendo il rigetto dell'opposizione, Controparte_1 CP_1
deducendo che, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, sono stati effettuati ben n. 3 collaudi: - in data 16.01.2019 il collaudo statico delle opere;
- in data 29.08.2019 il collaudo tecnico funzionale;
- in data 15.11.2019 il collaudo tecnico amministrativo. Ha aggiunto che, stante il mancato pagamento da parte della stazione appaltante, la mandante Parte_4
nonostante il mandato collettivo con rappresentanza, ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 982/2020 dal Tribunale di Salerno per il pagamento della propria quota di credito vantato anche relativamente alla rata di saldo, e non fondato sui S.A.L. come il presente procedimento, decreto avverso il quale,
3 contraddittoriamente rispetto alla fattispecie in esame, il non ha proposto Parte_1 impugnazione e al termine della procedura esecutiva mobiliare, il G.E. ha respinto l'opposizione e, poi, ha proceduto all'assegnazione delle somme. Ha contestato, dunque, la fondatezza dell'opposizione per l'asserita pendenza delle operazioni di collaudo e della mancata produzione della polizza a garanzia della rata di saldo, in quanto i crediti dedotti con l'ingiunzione opposta attengono ai SAL e non alla rata di saldo e, pertanto, non è in alcun modo necessario l'adozione del collaudo e la costituzione della polizza fideiussoria, come comprovato dall'art. 141, co. 9, D.lgs
163/2006; ha dedotto, altresì, che i collaudi provvisori sono oramai divenuti definitivi, ai sensi dell'art. 141, co. 3, D.lgs 163/2006 vigente ratione temporis, secondo cui “Per tutti i lavori oggetto del codice è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo”, così come previsto, altresì, dal comma 3 dell'art. 15 del contratto di appalto e dall'art. 32 del C.S.A.. In tali condizioni, tutti i collaudi effettuati sono divenuti definitivi nel corso del 2021 senza che la stazione appaltante abbia mai revocato/annullato/rettificato i precedenti atti. Ha, ancora, dedotto l'infondatezza dell'opposizione per l'asserita mancata corrispondenza tra quanto realizzato e quanto finanziato, in quanto l'ingiunzione di pagamento è stata chiesta e resa sulla scorta di atti predisposti dal di e mai Pt_1 Parte_1
revocati/annullati/rettificati, atteso che, a parte i collaudi di cui sopra, in data 9.01.2019 il Direttore dei Lavori ha dichiarato che “l'opera è stata realizzata in piena conformità agli elaborati progettuali allegati all'autorizzazione sismica”. Inoltre, i rilievi a firma dell'Ing. del 10.12.2020 sono Per_2
stati superati dalla recente comunicazione del 19.09.2022 indirizzata dal alla Parte_1
in controdeduzione alle ragioni ostative alla finanziabilità del costo Controparte_3
complessivo del progetto, con cui si spiegano le ragioni della piena coerenza degli interventi realizzati con quelli finanziati. Ha sostenuto, altresì, l'infondatezza dell'opposizione in merito all'esigibilità del credito solo a seguito del trasferimento del finanziamento da parte della CP_3
deducendo che non vi è alcuna prova dell'esatto adempimento da parte del del
[...] Pt_1
tempestivo invio alla dei diversi titoli di pagamento necessari al trasferimento Controparte_3
dei fondi regionali e, dunque, di aver assunto tutte le iniziative procedimentali e giudiziali nei confronti dell'ente finanziatore anche nell'interesse dell'appaltatore, circostanza che rileva sotto il profilo della correttezza e buona fede. Inoltre, la ricostruzione di parte opposta si pone in contrasto con il dato testuale della Convenzione sottoscritta tra il e la che, in particolare, Pt_1 CP_3 all'art. 4 prevede che l'ente può richiedere una prima quota di finanziamento anche in forma di anticipazione, pari al 30% dell'importo finanziato, sulla scorta di documentazione che dimostri l'avvio dei lavori, mentre le erogazioni successive saranno concesse al raggiungimento di stati di
4 avanzamento pari o superiori al 20% del finanziamento concesso, in forma di rimborso di spese effettivamente sostenute dal beneficiario e comprovate da stati di avanzamento e certificati di pagamento oltre che da fatture quietanzate o documentazione avente il medesimo valore probatorio.
Ha, poi, eccepito la nullità della clausola contrattuale, qualora volesse legittimare il pagamento oltre il paradigma temporale scandito dalla normativa di settore, attesa la netta distinzione tra il contratto di finanziamento e quello di appalto, per cui il mancato pagamento in alcun modo può trovare
“giustificazione” da ritardi imputabili all'ente finanziatore nell'accreditamento della rata di finanziamento. Ha sostenuto, dunque, che la disciplina in materia dei termini di pagamento nei contratti di appalto, riportata nella memoria di costituzione, cui si rinvia, ha natura imperativa ed e' idonea, pertanto, ad eterointegrare gli atti che non l'avessero prevista ovvero che si atteggino in modo difforme, nulli ai sensi dell'art. 1418 c.c.
Nel corso del giudizio, considerato che dalle emergenze processuali non risultavano sussistere i presupposti per sospendere l'esecuzione provvisoria del DI oggetto di opposizione, il g.i ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecutorietà del DI opposto.
2. L'opposizione è solo in parte fondata e, pertanto, deve essere accolta nei limiti di cui in prosieguo, con conseguente revoca del DI opposto.
E' noto che l'opposizione al decreto ingiuntivo costituisce un giudizio a cognizione piena meramente eventuale, successivo ad una precedente fase sommaria, in cui l'opposto, sia pur rivestendo la posizione formale di convenuto, in realtà assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, attore in senso formale, assume la posizione sostanziale di convenuto. Ne consegue che grava sul primo l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi a fondamento del ricorso monitorio;
viceversa, è a carico del secondo dimostrare i fatti impeditivi, modificativi od estintivi del credito richiesto da controparte. In tale sede, l'esistenza del credito - che nella fase sommaria può essere dimostrato ai sensi dell'art. 634 c.p.c. da qualsiasi documento anche privo di efficacia probatoria assoluta o non proveniente dal debitore - deve essere provato con gli ordinari mezzi di prova, secondo le regole civilistiche.
Alla luce dei suesposti principi, dunque, grava sulla creditore l'onere di dare la CP_1 prova del credito posto a fondamento dell'ingiunzione opposta.
Ebbene, dall'esame complessivo della documentazione prodotta in atti, detta prova può dirsi solo parzialmente raggiunta.
La ha posto a fondamento del proprio credito il contratto di appalto del 23.07.2015, CP_1
rep. n. 10 del 2015 (cfr. all. 3 fascicolo monitorio), concluso con il ed avente Parte_1
ad oggetto Lavori di potenziamento e adeguamento della rete idrica del territorio comunale –
Serbatoio Camerine – Palificate zona 10, zona 6, zona 5 e zona 4, ed il contratto di appalto del
5 27.05.2019, rep. n. 12/2019 (cfr. all. 4), concluso con il medesimo avente ad oggetto Pt_1
Lavori di potenziamento e adeguamento della rete idrica del territorio comunale. Adeguamento prezzo 1° Lotto – Atto Aggiuntivo;
ha dedotto, dunque, che, in esecuzione dei suindicati contratti, ha maturato il credito oggetto di ricorso monitorio in virtù di: - Certificato di pagamento n. 9 ed ultimo per il pagamento della rata n. 9 (cfr. all. 5 e all. 6); - Certificato di pagamento n. 1 per il pagamento della rata n. 1 ed ultimo (cfr. all. 7); - Verbale di ultimazione lavori dell'16.11.2018
(cfr. all. 8) e verbale di ultimazione definitiva dei lavori del 15.01.2019 (cfr. all. 9).
Tutti i certificati di pagamento sono indicati nella Relazione sul conto finale a firma del
Direttore dei Lavori, ing. acquisita al protocollo del Comune di , il Persona_3 Parte_1
07.05.2019, prot. n. 3981 (cfr. all. 13).
Inoltre, con prot. n. 582 del 18.01.2019 è stato registrato il certificato di collaudo statico (cfr. all. 14), in data 29.08.2019 è stato emesso il collaudo tecnico funzionale (cfr. all. 15) e in data
15.11.2019 è stato emesso il collaudo tecnico amministrativo (cfr. all. 16).
Ebbene, l'art. 13, co. 4, del contratto di appalto sottoscritto tra le parti in causa il 23.7.2015 prevede che il pagamento di acconti, ai sensi dell'art. 4, co. 6, D. Lgs. 231/2002, dovrà essere preceduto dall'emissione del certificato di pagamento “diretto ad accertare la conformità delle prestazioni rese rispetto alla contabilità da eseguita”, da emanare da parte della Stazione appaltante entro 45 giorni dalla redazione dello stato di avanzamento dei lavori.
E' vero, come dedotto dal opponente, l'espresso riferimento, nel contratto di appalto, al Pt_1 finanziamento dei lavori da parte della per cui l'appalto medesimo prevede (art. Controparte_3
13, co. 5) che, in deroga all'art. 4, co. 4, D. Lgs. 231/2002, il pagamento degli acconti debba avvenire entro 60 giorni dall'emissione del certificato di pagamento mentre il pagamento del saldo debba avvenire dopo la redazione del conto finale ed entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio, subordinatamente alla prestazione di garanzia fideiussoria (art. 13, co. 8).
Inoltre, l'art. 14, co. 4 del contratto prevede, in virtù dell'espresso riconoscimento della provenienza della provvista dell'appalto dalla che in caso di ritardi di Controparte_3
pagamento nelle rate di acconto o del saldo, nel calcolo del tempo per la decorrenza degli interessi, non si terrà conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di erogazione della corrispondente provvista finanziaria da parte della Stazione Appaltante e la ricezione del conseguente mandato di pagamento presso la Tesoreria Comunale, in quanto tale intervallo è nella esclusiva disponibilità dell'Amministrazione Erogatrice dell'intervento e costituisce un valido motivo oggettivo per la deroga alla normativa ordinaria degli interessi.
Nel caso di specie, la ha chiesto il corrispettivo dei lavori risultanti dai certificati di CP_1
pagamento n. 9 e n. 1, che si riferiscono a rate di acconto, come risulta dalla lettura degli stessi.
6 Pertanto, alla luce delle previsioni contrattuali su riportate, tali importi sono dovuti, atteso che sono accertati da detti certificati di pagamento, che secondo il contratto, accertano “la conformità delle prestazioni rese rispetto alla contabilità da eseguita” e sono predisposti dal Responsabile del procedimento.
Di conseguenza infondato è il primo motivo di opposizione, con cui il lamenta il Pt_1
mancato collaudo definitivo delle opere appaltate e la mancata prestazione di fideiussione a garanzia, rilevanti invece per il pagamento del saldo.
Del resto, è dimostrato per tabulas che i lavori sono stati oggetto di ben tre collaudi, ossia: - in data 16.01.2019 il collaudo statico delle opere;
- in data 29.08.2019 il collaudo tecnico funzionale;
- in data 15.11.2019 il collaudo tecnico amministrativo.
In particolare, quest'ultimo, in esito alla verifica della documentazione contrattuale e di quella relativa alla Perizia di variante intervenuta, si conclude con il collaudo tecnico-amministrativo delle opere realizzate nei limiti degli importi contrattualizzati di € 5.426.597,67, mentre per le opere oggetto della Perizia di Variante approvata con delibera della Giunta Comunale n. 78 del 16.7.2018, avendo riscontrato delle incongruenze sugli importi autorizzati, maggiori - sia pur di poco – di quelli invece della Perizia, nonché la mancata redazione dell'Atto Aggiuntivo nelle forme previste per i contratti pubblici, conclude per il collaudo dal punto di vista tecnico, chiedendo invece delle integrazioni per procedere anche al collaudo amministrativo.
Tale circostanza, in realtà, è irrilevante ai fini di causa, in cui si discorre di importi dovuti in base a certificati di pagamento regolarmente emessi, oltre che per lavori puntuali, che invece verranno meglio analizzati in prosieguo.
Pertanto, stando ai crediti recati e provati dai certificati di pagamento su richiamati, va precisato che, quanto al certificato di pagamento n. 1 dell'importo complessivo, al netto delle ritenute e detrazioni, di € 840.130,49, risulta dagli atti l'avvenuto integrale pagamento dello stesso in data
16.6.2016 per la quota del 60% dei lavori di pertinenza della nell'ambito dell'ATI costituita CP_1 per l'esecuzione dell'appalto, per cui non residua alcun credito ulteriore della stessa, come confermato dalla fattura quietanzata e dalla distinta di pagamento di € 504.078,29 prodotte in atti, nonché da quanto dedotto dalla medesima nel ricorso monitorio proposto successivamente CP_1
per il saldo dei lavori, allegato alla comparsa conclusionale. La stessa, inoltre, ha precisato che l'altra impresa mandante partecipate all'ATI si è attivata autonomamente per il recupero giudiziale del 40% di propria spettanza, ottenendone il pagamento all'esito dell'esecuzione forzata dalla stessa intentata nei confronti del sulla scorta di DI distintamente ottenuto. Pt_1
Fondata è, invece, la domanda per il credito di cui al certificato di pagamento n. 9, dell'importo, al netto di ritenute e detrazioni, di € 397.669,60 che spetta, dunque, alla creditrice opposta
7 limitatamente alla quota del 60% di propria pertinenza nell'ambito dell'ATI, pari ad € 238.601,76, oltre IVA se dovuta.
Per tale titolo, l'istante ha chiesto il pagamento dell'importo residuo della fattura n. 2 del
30.01.2019 (cfr. all. 10), pari ad € 88.601,76, deducendo che il ha già pagato Parte_1
un acconto di Euro 150.000,00.
Su tale importo sono dovuti gli interessi a partire dal sessantunesimo giorno dall'emissione del certificato di pagamento (art. 13, co. 5 del contratto), nella misura prevista dalla normativa di settore all'epoca vigente (art. 14, co. 1 del contratto); non può, invero, applicarsi la sospensione del decorso degli interessi dalla data di spedizione della domanda di erogazione della corrispondente provvista finanziaria da parte della Stazione Appaltante e la ricezione del conseguente mandato di pagamento presso la Tesoreria Comunale, prevista dall'art. art. 14, co. 4 del contratto su richiamato, in quanto il opponente non ha in alcun modo dato la prova dell'inoltro della Pt_1 domanda di erogazione della corrispondente rata di finanziamento, rilevante ai fini dell'operatività della invocata sospensione,
3. Manca, invece, la prova del credito di cui alla fattura n. 23 del 28.8.2019 relativa a “lavori di interventi puntuali” nell'ambito del contratto di appalto sottoscritto il 23.7.2015, come recita la causale della stessa.
A fondamento del ricorso monitorio la ha richiamato, oltre la fattura, il verbale di CP_1
ultimazione dei lavori del 16.11.2018.
Ebbene, tale verbale accerta il completamento dei lavori di cui all'appalto del 23.7.2015 e all'Atto aggiuntivo assunto al Protocollo il 25.5.2017, del nuovo importo complessivo di €
5.556.661,12, facendo salvi ulteriori lavori marginali e non incidenti sulla funzionalità dell'opera, per i quali si assegnava all'ATI termine di sessanta giorni per l'esecuzione, senza però contenere alcuna indicazione specifica di tali lavori né della relativa quantificazione.
La fattura, invece, richiama per detti interventi puntuali l'Approvazione prot. 8399 del
5.10.2017 e la Determina n. 160 del 19.7.2019, che non risultano prodotti nel giudizio monitorio né nel presente.
Ebbene, è noto che se la fattura è titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo a favore di chi l'ha emessa, tuttavia, in caso di giudizio di opposizione, non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrata con gli ordinari mezzi di prova da parte dell'opposto (cfr. Cass. civ., sez. III, 12/07/2023, n. 19944).
Pertanto, alla luce della documentazione prodotta, manca la prova dell'esecuzione e, dunque, della quantificazione di detti lavori, non essendo stati prodotti l'Approvazione e la Determina su richiamate, in base alle quali detti lavori sono stati disposti, né vi è in atti ulteriore documentazione
8 idonea a specificare gli stessi e dare la prova della relativa esecuzione e quantificazione.
4. I crediti della nei limiti di quanto su accertato, sono pienamente esigibili. CP_1
Invero, il motivo di opposizione formulato dal in relazione al condizionamento dei Pt_1
crediti di cui al contratto di appalto rispetto alla Convenzione sottoscritta tra il e la Pt_1 CP_3
per il finanziamento delle relative opere, non può essere condiviso.
[...]
L'art. 4 della Convenzione sottoscritta tra e il opponente prevede Controparte_3 Pt_1 che “la prima quota di finanziamento (anche in forma di anticipazione), pari al 30% dell'importo finanziato, può essere richiesta in seguito all'avvio dei lavori o del servizio/fornitura: Tale richiesta deve essere corredata della documentazione che dimostri l'avvio dei lavori o del servizio fornitura […] Le erogazioni successive all'anticipo saranno concesse al raggiungimento di avanzamenti non inferiori al 20% del finanziamento concesso, in forma di rimborso di spese effettivamente sostenute dal beneficiario […]. Di norma il beneficiario trasmette al Dirigente
Ratione Materiae la documentazione concernente le spese sostenute entro 60 giorni dalla relativa quietanza”.
Il successivo art. 6, che disciplina le verifiche e i controlli rimessi a detto Dirigente, prevede, in particolare, il vaglio della “regolarità finanziaria della spesa sui documenti giustificativi presentati, ovvero l'ammissibilità delle spese mediante verifica dei seguenti principali aspetti: la completezza
e la coerenza della documentazione giustificativa di spesa (comprendente almeno fatture quietanzate o documentazione contabile equivalente)”.
Tali previsioni comprovano la circostanza che, quand'anche la avesse tardato CP_3 nell'erogazione del finanziamento, per l'anticipo o per le rate successive, il Comune avrebbe dovuto, comunque, provvedere da sé ai pagamenti, atteso che il finanziamento in commento è stato concepito prevalentemente sotto forma di rimborso spese, imponendo al Comune finanziato, per ottenere il trasferimento dei fondi dall'ente erogatore, la prova di aver effettivamente sostenuto le spese che il finanziamento era volto a rimborsargli.
Occorre rammentare, inoltre, come nell'appalto d'opera pubblica, il credito al pagamento di acconti sul corrispettivo divenga certo, liquido ed esigibile solo al momento del completamento della procedura amministrativa con l'approvazione degli stati di avanzamento lavori e l'emissione dei certificati di pagamento, circostanza questa che è stata ancora di recente ribadita dalla Suprema Corte, che ha ribadito il principio per cui, in tema di appalto di opere pubbliche, tutte le rate comportanti pagamenti in acconto devono essere versate per il solo fatto che l'ammontare dei lavori abbia raggiunto l'importo contrattualmente previsto e che la direzione dei lavori abbia certificato il relativo stato di avanzamento (cfr. Cass. civ., sez. I,
22 marzo 2023, n. 8255).
9 5. Alla soccombenza segue la condanna del al pagamento delle spese del presente Pt_1
giudizio, liquidate come in dispositivo tenendo conto dei parametri relativi alle cause di valore pari alla condanna;
attesa la revoca del DI opposto, le spese dello stesso rimangono a carico della creditrice opposta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di imprese, definitivamente pronunciando sulla controversia come sopra proposta tra le parti, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 16305/2021 e condanna il al pagamento in favore della di Parte_1 Controparte_1 complessivi € 88.601,76, oltre interessi come in parte motiva;
- Condanna parte attrice al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in €
10.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Antonio Melucci, dichiaratosi antistatario;
pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese del giudizio monitorio.
Così deciso in Napoli, lì 7.1.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dr. Ilaria Grimaldi dr. Salvatore Di Lonardo
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione specializzata in materia di imprese
Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di imprese, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Salvatore Di Lonardo Presidente dott. Caterina di Martino Giudice dott. Ilaria Grimaldi Giudice Relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 27578 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: altri istituti di diritto societario, vertente
T R A
(C.F. ), in persona del Commissario Straordinario p.t., dott.ssa Parte_1 P.IVA_1
, rappresentato e difeso – giusta procura allegata al presente atto – dall'avv. Giuseppe Parte_2
Lanocita, con cui elettivamente domicilia in Napoli, Corso Vittorio Emanuele, 743, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Vivis;
ATTORE - OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., sig. Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
assistita e difesa dall'avv. Antonio Melucci, con cui elettivamente domicilia in Eboli (SA),
[...]
alla Via Matteotti, 6;
CONVENUTO - OPPOSTO
Conclusioni: come in atti.
1 Rimessa in decisione con ordinanza del 22.7.2024, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'attore ha presentato opposizione con istanza di sospensione, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., avverso il decreto ingiuntivo n. 16305/2021 emesso nei suoi confronti, in data 04/08/2021 in forma provvisoriamente esecutiva, ai sensi dell'art. 642, co. 2, c.p.c., su istanza della società CP_1
con cui è stato ingiunto il pagamento di € 469.263,80, a titolo di corrispettivo per la
[...] realizzazione delle opere di cui al contratto di appalto pubblico avente ad oggetto “Lavori di potenziamento ed adeguamento della rete idrica del territorio comunale – Serbatoio Camerine –
Palificate zona 10, zona 6, zona 5” (concluso nel luglio del 2015), nonché al contratto pubblico del
27 maggio 2019, avente ad oggetto “Lavori di potenziamento ed adeguamento della rete idrica del territorio comunale, adeguamento prezzo 1° Lotto – Atto aggiuntivo”. A fondamento dell'opposizione, il ha contestato l'assoluta infondatezza della pretesa azionata con il Pt_1 monitorio stante l'assenza del relativo diritto in pendenza delle operazioni di collaudo. Invero, la pretesa della società opposta trova la sua ragione giuridica nel mancato pagamento del corrispettivo dovuto per le lavorazioni ed opere svolte dalla – Parte_3 [...]
in favore del di , in esecuzione di due distinti contratti pubblici, Parte_4 Pt_1 Parte_1 su riportati, stipulati nel 2015 e nel 2019; entrambi si fondano sul presupposto per cui “le parti espressamente riconoscono che la provvista finanziaria necessaria al pagamento dei lavori di cui al presente contratto non è nella immediata disponibilità della Stazione Appaltante ma verrà progressivamente versata dalla Amministrazione Erogatrice, previa Controparte_3
rendicontazione da parte del e in conformità alle pattuizioni di cui al Decreto Dirigenziale Pt_1
n. 1092 del 21.07.2014 e successiva Convenzione sottoscritta dalla e il Sindaco Controparte_3 del Comune di in data 17.09.2014”. In ragione di ciò, in esplicita deroga all'art. 4, co. 4, Parte_1
D.Lgs. 231/2002, le parti espressamente hanno convenuto che “il pagamento dei ratei di acconto dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni dalla emissione del corrispondente certificato di pagamento”, così come quello degli importi a saldo (o di qualunque altro credito), subordinato però
“all'emissione del certificato di collaudo provvisorio” ed alla presentazione di una fideiussione;
inoltre, per il medesimo motivo, le parti hanno concordato modalità particolari e derogatorie anche in ordine agli interessi per il ritardato pagamento, oggetto invece di ingiunzione. Ha sostenuto, dunque, di aver sempre tempestivamente trasmesso la domanda di erogazione delle somme all'Ente
Finanziatore, sulla scorta della rendicontazione presentata anche dalla società ricorrente, con
2 conseguente impossibilità di imputare al alcun ritardo utile alla maturazione degli interessi Pt_1
e che, sebbene abbia tempestivamente inviato domanda di liquidazione per le fatture trasmesse da controparte, queste sono ancora oggetto di istruttoria presso l'Ente finanziatore, il quale con nota n. prot. 20200371472 del 5 agosto 2020 ha espresso perplessità sulla sussumibilità delle opere realizzate in variante in quelle di cui al progetto finanziato ed alle voci riportate in contabilità, per cui l'Amministrazione Comunale si trova privata della possibilità di ottenere la provvista necessaria al pagamento, non essendovi peraltro tenuta in ragione della precisazione contrattuale in virtù della quale le opere saranno oggetto di pagamento unicamente ove riconosciute come pertinenti al progetto finanziato. In secondo luogo, ha aggiunto che, contrariamente a quanto rappresentato dall'opposta, le opere non sono state giammai oggetto di collaudo da parte del Parte_1
; invero, al fine di agevolare l'istruttoria della (e così ottenere la
[...] Controparte_3
provvista per le imprese), il ha indirizzato alle imprese ed al collaudatore Parte_1
(oltreché al precedente R.U.P.) una richiesta di chiarimenti, all'esito della quale, con nota del 21 dicembre 2020, il collaudatore stesso (ing. ha rappresentato l'incompletezza formale della Per_1
relazione di collaudo e la necessità di integrarla con ulteriore documentazione, con ciò riconoscendone l'inidoneità e determinando il venir meno dell'efficacia della stessa e della conseguente relazione del R.U.P. 3262 del 12 marzo 2020, posta a base delle pretese di controparte.
Ha, poi, eccepito che da una prima lettura dei contratti richiamati, le parti intesero condizionare il loro rapporto alla disciplina della convenzione tra e e, nel Controparte_3 Parte_1 contempo, subordinare quindi i loro rapporti economici a quelli tra l'Amministrazione e l'Ente
Finanziatore, prevedendo in maniera inequivocabile che ridonda sull'appaltatore il rischio del diniego del versamento degli importi di cui al Finanziamento (cfr. artt. 13 e 14 del contratto).
Inoltre, la pretesa di controparte appare infondata anche con riferimento alle somme richieste a titolo di interessi di mora sulle fatture, attesa la sospensione pattiziamente concordata in contratto, alla cui stregua la domanda di pagamento all'Ente finanziatore sospende il decorso del termine degli interessi in ragione dell'indisponibilità del procedimento da parte dell'Amministrazione appaltante. Co Si è costituita (da ora solo , chiedendo il rigetto dell'opposizione, Controparte_1 CP_1
deducendo che, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, sono stati effettuati ben n. 3 collaudi: - in data 16.01.2019 il collaudo statico delle opere;
- in data 29.08.2019 il collaudo tecnico funzionale;
- in data 15.11.2019 il collaudo tecnico amministrativo. Ha aggiunto che, stante il mancato pagamento da parte della stazione appaltante, la mandante Parte_4
nonostante il mandato collettivo con rappresentanza, ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 982/2020 dal Tribunale di Salerno per il pagamento della propria quota di credito vantato anche relativamente alla rata di saldo, e non fondato sui S.A.L. come il presente procedimento, decreto avverso il quale,
3 contraddittoriamente rispetto alla fattispecie in esame, il non ha proposto Parte_1 impugnazione e al termine della procedura esecutiva mobiliare, il G.E. ha respinto l'opposizione e, poi, ha proceduto all'assegnazione delle somme. Ha contestato, dunque, la fondatezza dell'opposizione per l'asserita pendenza delle operazioni di collaudo e della mancata produzione della polizza a garanzia della rata di saldo, in quanto i crediti dedotti con l'ingiunzione opposta attengono ai SAL e non alla rata di saldo e, pertanto, non è in alcun modo necessario l'adozione del collaudo e la costituzione della polizza fideiussoria, come comprovato dall'art. 141, co. 9, D.lgs
163/2006; ha dedotto, altresì, che i collaudi provvisori sono oramai divenuti definitivi, ai sensi dell'art. 141, co. 3, D.lgs 163/2006 vigente ratione temporis, secondo cui “Per tutti i lavori oggetto del codice è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo”, così come previsto, altresì, dal comma 3 dell'art. 15 del contratto di appalto e dall'art. 32 del C.S.A.. In tali condizioni, tutti i collaudi effettuati sono divenuti definitivi nel corso del 2021 senza che la stazione appaltante abbia mai revocato/annullato/rettificato i precedenti atti. Ha, ancora, dedotto l'infondatezza dell'opposizione per l'asserita mancata corrispondenza tra quanto realizzato e quanto finanziato, in quanto l'ingiunzione di pagamento è stata chiesta e resa sulla scorta di atti predisposti dal di e mai Pt_1 Parte_1
revocati/annullati/rettificati, atteso che, a parte i collaudi di cui sopra, in data 9.01.2019 il Direttore dei Lavori ha dichiarato che “l'opera è stata realizzata in piena conformità agli elaborati progettuali allegati all'autorizzazione sismica”. Inoltre, i rilievi a firma dell'Ing. del 10.12.2020 sono Per_2
stati superati dalla recente comunicazione del 19.09.2022 indirizzata dal alla Parte_1
in controdeduzione alle ragioni ostative alla finanziabilità del costo Controparte_3
complessivo del progetto, con cui si spiegano le ragioni della piena coerenza degli interventi realizzati con quelli finanziati. Ha sostenuto, altresì, l'infondatezza dell'opposizione in merito all'esigibilità del credito solo a seguito del trasferimento del finanziamento da parte della CP_3
deducendo che non vi è alcuna prova dell'esatto adempimento da parte del del
[...] Pt_1
tempestivo invio alla dei diversi titoli di pagamento necessari al trasferimento Controparte_3
dei fondi regionali e, dunque, di aver assunto tutte le iniziative procedimentali e giudiziali nei confronti dell'ente finanziatore anche nell'interesse dell'appaltatore, circostanza che rileva sotto il profilo della correttezza e buona fede. Inoltre, la ricostruzione di parte opposta si pone in contrasto con il dato testuale della Convenzione sottoscritta tra il e la che, in particolare, Pt_1 CP_3 all'art. 4 prevede che l'ente può richiedere una prima quota di finanziamento anche in forma di anticipazione, pari al 30% dell'importo finanziato, sulla scorta di documentazione che dimostri l'avvio dei lavori, mentre le erogazioni successive saranno concesse al raggiungimento di stati di
4 avanzamento pari o superiori al 20% del finanziamento concesso, in forma di rimborso di spese effettivamente sostenute dal beneficiario e comprovate da stati di avanzamento e certificati di pagamento oltre che da fatture quietanzate o documentazione avente il medesimo valore probatorio.
Ha, poi, eccepito la nullità della clausola contrattuale, qualora volesse legittimare il pagamento oltre il paradigma temporale scandito dalla normativa di settore, attesa la netta distinzione tra il contratto di finanziamento e quello di appalto, per cui il mancato pagamento in alcun modo può trovare
“giustificazione” da ritardi imputabili all'ente finanziatore nell'accreditamento della rata di finanziamento. Ha sostenuto, dunque, che la disciplina in materia dei termini di pagamento nei contratti di appalto, riportata nella memoria di costituzione, cui si rinvia, ha natura imperativa ed e' idonea, pertanto, ad eterointegrare gli atti che non l'avessero prevista ovvero che si atteggino in modo difforme, nulli ai sensi dell'art. 1418 c.c.
Nel corso del giudizio, considerato che dalle emergenze processuali non risultavano sussistere i presupposti per sospendere l'esecuzione provvisoria del DI oggetto di opposizione, il g.i ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecutorietà del DI opposto.
2. L'opposizione è solo in parte fondata e, pertanto, deve essere accolta nei limiti di cui in prosieguo, con conseguente revoca del DI opposto.
E' noto che l'opposizione al decreto ingiuntivo costituisce un giudizio a cognizione piena meramente eventuale, successivo ad una precedente fase sommaria, in cui l'opposto, sia pur rivestendo la posizione formale di convenuto, in realtà assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, attore in senso formale, assume la posizione sostanziale di convenuto. Ne consegue che grava sul primo l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi a fondamento del ricorso monitorio;
viceversa, è a carico del secondo dimostrare i fatti impeditivi, modificativi od estintivi del credito richiesto da controparte. In tale sede, l'esistenza del credito - che nella fase sommaria può essere dimostrato ai sensi dell'art. 634 c.p.c. da qualsiasi documento anche privo di efficacia probatoria assoluta o non proveniente dal debitore - deve essere provato con gli ordinari mezzi di prova, secondo le regole civilistiche.
Alla luce dei suesposti principi, dunque, grava sulla creditore l'onere di dare la CP_1 prova del credito posto a fondamento dell'ingiunzione opposta.
Ebbene, dall'esame complessivo della documentazione prodotta in atti, detta prova può dirsi solo parzialmente raggiunta.
La ha posto a fondamento del proprio credito il contratto di appalto del 23.07.2015, CP_1
rep. n. 10 del 2015 (cfr. all. 3 fascicolo monitorio), concluso con il ed avente Parte_1
ad oggetto Lavori di potenziamento e adeguamento della rete idrica del territorio comunale –
Serbatoio Camerine – Palificate zona 10, zona 6, zona 5 e zona 4, ed il contratto di appalto del
5 27.05.2019, rep. n. 12/2019 (cfr. all. 4), concluso con il medesimo avente ad oggetto Pt_1
Lavori di potenziamento e adeguamento della rete idrica del territorio comunale. Adeguamento prezzo 1° Lotto – Atto Aggiuntivo;
ha dedotto, dunque, che, in esecuzione dei suindicati contratti, ha maturato il credito oggetto di ricorso monitorio in virtù di: - Certificato di pagamento n. 9 ed ultimo per il pagamento della rata n. 9 (cfr. all. 5 e all. 6); - Certificato di pagamento n. 1 per il pagamento della rata n. 1 ed ultimo (cfr. all. 7); - Verbale di ultimazione lavori dell'16.11.2018
(cfr. all. 8) e verbale di ultimazione definitiva dei lavori del 15.01.2019 (cfr. all. 9).
Tutti i certificati di pagamento sono indicati nella Relazione sul conto finale a firma del
Direttore dei Lavori, ing. acquisita al protocollo del Comune di , il Persona_3 Parte_1
07.05.2019, prot. n. 3981 (cfr. all. 13).
Inoltre, con prot. n. 582 del 18.01.2019 è stato registrato il certificato di collaudo statico (cfr. all. 14), in data 29.08.2019 è stato emesso il collaudo tecnico funzionale (cfr. all. 15) e in data
15.11.2019 è stato emesso il collaudo tecnico amministrativo (cfr. all. 16).
Ebbene, l'art. 13, co. 4, del contratto di appalto sottoscritto tra le parti in causa il 23.7.2015 prevede che il pagamento di acconti, ai sensi dell'art. 4, co. 6, D. Lgs. 231/2002, dovrà essere preceduto dall'emissione del certificato di pagamento “diretto ad accertare la conformità delle prestazioni rese rispetto alla contabilità da eseguita”, da emanare da parte della Stazione appaltante entro 45 giorni dalla redazione dello stato di avanzamento dei lavori.
E' vero, come dedotto dal opponente, l'espresso riferimento, nel contratto di appalto, al Pt_1 finanziamento dei lavori da parte della per cui l'appalto medesimo prevede (art. Controparte_3
13, co. 5) che, in deroga all'art. 4, co. 4, D. Lgs. 231/2002, il pagamento degli acconti debba avvenire entro 60 giorni dall'emissione del certificato di pagamento mentre il pagamento del saldo debba avvenire dopo la redazione del conto finale ed entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio, subordinatamente alla prestazione di garanzia fideiussoria (art. 13, co. 8).
Inoltre, l'art. 14, co. 4 del contratto prevede, in virtù dell'espresso riconoscimento della provenienza della provvista dell'appalto dalla che in caso di ritardi di Controparte_3
pagamento nelle rate di acconto o del saldo, nel calcolo del tempo per la decorrenza degli interessi, non si terrà conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di erogazione della corrispondente provvista finanziaria da parte della Stazione Appaltante e la ricezione del conseguente mandato di pagamento presso la Tesoreria Comunale, in quanto tale intervallo è nella esclusiva disponibilità dell'Amministrazione Erogatrice dell'intervento e costituisce un valido motivo oggettivo per la deroga alla normativa ordinaria degli interessi.
Nel caso di specie, la ha chiesto il corrispettivo dei lavori risultanti dai certificati di CP_1
pagamento n. 9 e n. 1, che si riferiscono a rate di acconto, come risulta dalla lettura degli stessi.
6 Pertanto, alla luce delle previsioni contrattuali su riportate, tali importi sono dovuti, atteso che sono accertati da detti certificati di pagamento, che secondo il contratto, accertano “la conformità delle prestazioni rese rispetto alla contabilità da eseguita” e sono predisposti dal Responsabile del procedimento.
Di conseguenza infondato è il primo motivo di opposizione, con cui il lamenta il Pt_1
mancato collaudo definitivo delle opere appaltate e la mancata prestazione di fideiussione a garanzia, rilevanti invece per il pagamento del saldo.
Del resto, è dimostrato per tabulas che i lavori sono stati oggetto di ben tre collaudi, ossia: - in data 16.01.2019 il collaudo statico delle opere;
- in data 29.08.2019 il collaudo tecnico funzionale;
- in data 15.11.2019 il collaudo tecnico amministrativo.
In particolare, quest'ultimo, in esito alla verifica della documentazione contrattuale e di quella relativa alla Perizia di variante intervenuta, si conclude con il collaudo tecnico-amministrativo delle opere realizzate nei limiti degli importi contrattualizzati di € 5.426.597,67, mentre per le opere oggetto della Perizia di Variante approvata con delibera della Giunta Comunale n. 78 del 16.7.2018, avendo riscontrato delle incongruenze sugli importi autorizzati, maggiori - sia pur di poco – di quelli invece della Perizia, nonché la mancata redazione dell'Atto Aggiuntivo nelle forme previste per i contratti pubblici, conclude per il collaudo dal punto di vista tecnico, chiedendo invece delle integrazioni per procedere anche al collaudo amministrativo.
Tale circostanza, in realtà, è irrilevante ai fini di causa, in cui si discorre di importi dovuti in base a certificati di pagamento regolarmente emessi, oltre che per lavori puntuali, che invece verranno meglio analizzati in prosieguo.
Pertanto, stando ai crediti recati e provati dai certificati di pagamento su richiamati, va precisato che, quanto al certificato di pagamento n. 1 dell'importo complessivo, al netto delle ritenute e detrazioni, di € 840.130,49, risulta dagli atti l'avvenuto integrale pagamento dello stesso in data
16.6.2016 per la quota del 60% dei lavori di pertinenza della nell'ambito dell'ATI costituita CP_1 per l'esecuzione dell'appalto, per cui non residua alcun credito ulteriore della stessa, come confermato dalla fattura quietanzata e dalla distinta di pagamento di € 504.078,29 prodotte in atti, nonché da quanto dedotto dalla medesima nel ricorso monitorio proposto successivamente CP_1
per il saldo dei lavori, allegato alla comparsa conclusionale. La stessa, inoltre, ha precisato che l'altra impresa mandante partecipate all'ATI si è attivata autonomamente per il recupero giudiziale del 40% di propria spettanza, ottenendone il pagamento all'esito dell'esecuzione forzata dalla stessa intentata nei confronti del sulla scorta di DI distintamente ottenuto. Pt_1
Fondata è, invece, la domanda per il credito di cui al certificato di pagamento n. 9, dell'importo, al netto di ritenute e detrazioni, di € 397.669,60 che spetta, dunque, alla creditrice opposta
7 limitatamente alla quota del 60% di propria pertinenza nell'ambito dell'ATI, pari ad € 238.601,76, oltre IVA se dovuta.
Per tale titolo, l'istante ha chiesto il pagamento dell'importo residuo della fattura n. 2 del
30.01.2019 (cfr. all. 10), pari ad € 88.601,76, deducendo che il ha già pagato Parte_1
un acconto di Euro 150.000,00.
Su tale importo sono dovuti gli interessi a partire dal sessantunesimo giorno dall'emissione del certificato di pagamento (art. 13, co. 5 del contratto), nella misura prevista dalla normativa di settore all'epoca vigente (art. 14, co. 1 del contratto); non può, invero, applicarsi la sospensione del decorso degli interessi dalla data di spedizione della domanda di erogazione della corrispondente provvista finanziaria da parte della Stazione Appaltante e la ricezione del conseguente mandato di pagamento presso la Tesoreria Comunale, prevista dall'art. art. 14, co. 4 del contratto su richiamato, in quanto il opponente non ha in alcun modo dato la prova dell'inoltro della Pt_1 domanda di erogazione della corrispondente rata di finanziamento, rilevante ai fini dell'operatività della invocata sospensione,
3. Manca, invece, la prova del credito di cui alla fattura n. 23 del 28.8.2019 relativa a “lavori di interventi puntuali” nell'ambito del contratto di appalto sottoscritto il 23.7.2015, come recita la causale della stessa.
A fondamento del ricorso monitorio la ha richiamato, oltre la fattura, il verbale di CP_1
ultimazione dei lavori del 16.11.2018.
Ebbene, tale verbale accerta il completamento dei lavori di cui all'appalto del 23.7.2015 e all'Atto aggiuntivo assunto al Protocollo il 25.5.2017, del nuovo importo complessivo di €
5.556.661,12, facendo salvi ulteriori lavori marginali e non incidenti sulla funzionalità dell'opera, per i quali si assegnava all'ATI termine di sessanta giorni per l'esecuzione, senza però contenere alcuna indicazione specifica di tali lavori né della relativa quantificazione.
La fattura, invece, richiama per detti interventi puntuali l'Approvazione prot. 8399 del
5.10.2017 e la Determina n. 160 del 19.7.2019, che non risultano prodotti nel giudizio monitorio né nel presente.
Ebbene, è noto che se la fattura è titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo a favore di chi l'ha emessa, tuttavia, in caso di giudizio di opposizione, non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrata con gli ordinari mezzi di prova da parte dell'opposto (cfr. Cass. civ., sez. III, 12/07/2023, n. 19944).
Pertanto, alla luce della documentazione prodotta, manca la prova dell'esecuzione e, dunque, della quantificazione di detti lavori, non essendo stati prodotti l'Approvazione e la Determina su richiamate, in base alle quali detti lavori sono stati disposti, né vi è in atti ulteriore documentazione
8 idonea a specificare gli stessi e dare la prova della relativa esecuzione e quantificazione.
4. I crediti della nei limiti di quanto su accertato, sono pienamente esigibili. CP_1
Invero, il motivo di opposizione formulato dal in relazione al condizionamento dei Pt_1
crediti di cui al contratto di appalto rispetto alla Convenzione sottoscritta tra il e la Pt_1 CP_3
per il finanziamento delle relative opere, non può essere condiviso.
[...]
L'art. 4 della Convenzione sottoscritta tra e il opponente prevede Controparte_3 Pt_1 che “la prima quota di finanziamento (anche in forma di anticipazione), pari al 30% dell'importo finanziato, può essere richiesta in seguito all'avvio dei lavori o del servizio/fornitura: Tale richiesta deve essere corredata della documentazione che dimostri l'avvio dei lavori o del servizio fornitura […] Le erogazioni successive all'anticipo saranno concesse al raggiungimento di avanzamenti non inferiori al 20% del finanziamento concesso, in forma di rimborso di spese effettivamente sostenute dal beneficiario […]. Di norma il beneficiario trasmette al Dirigente
Ratione Materiae la documentazione concernente le spese sostenute entro 60 giorni dalla relativa quietanza”.
Il successivo art. 6, che disciplina le verifiche e i controlli rimessi a detto Dirigente, prevede, in particolare, il vaglio della “regolarità finanziaria della spesa sui documenti giustificativi presentati, ovvero l'ammissibilità delle spese mediante verifica dei seguenti principali aspetti: la completezza
e la coerenza della documentazione giustificativa di spesa (comprendente almeno fatture quietanzate o documentazione contabile equivalente)”.
Tali previsioni comprovano la circostanza che, quand'anche la avesse tardato CP_3 nell'erogazione del finanziamento, per l'anticipo o per le rate successive, il Comune avrebbe dovuto, comunque, provvedere da sé ai pagamenti, atteso che il finanziamento in commento è stato concepito prevalentemente sotto forma di rimborso spese, imponendo al Comune finanziato, per ottenere il trasferimento dei fondi dall'ente erogatore, la prova di aver effettivamente sostenuto le spese che il finanziamento era volto a rimborsargli.
Occorre rammentare, inoltre, come nell'appalto d'opera pubblica, il credito al pagamento di acconti sul corrispettivo divenga certo, liquido ed esigibile solo al momento del completamento della procedura amministrativa con l'approvazione degli stati di avanzamento lavori e l'emissione dei certificati di pagamento, circostanza questa che è stata ancora di recente ribadita dalla Suprema Corte, che ha ribadito il principio per cui, in tema di appalto di opere pubbliche, tutte le rate comportanti pagamenti in acconto devono essere versate per il solo fatto che l'ammontare dei lavori abbia raggiunto l'importo contrattualmente previsto e che la direzione dei lavori abbia certificato il relativo stato di avanzamento (cfr. Cass. civ., sez. I,
22 marzo 2023, n. 8255).
9 5. Alla soccombenza segue la condanna del al pagamento delle spese del presente Pt_1
giudizio, liquidate come in dispositivo tenendo conto dei parametri relativi alle cause di valore pari alla condanna;
attesa la revoca del DI opposto, le spese dello stesso rimangono a carico della creditrice opposta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di imprese, definitivamente pronunciando sulla controversia come sopra proposta tra le parti, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 16305/2021 e condanna il al pagamento in favore della di Parte_1 Controparte_1 complessivi € 88.601,76, oltre interessi come in parte motiva;
- Condanna parte attrice al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in €
10.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Antonio Melucci, dichiaratosi antistatario;
pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese del giudizio monitorio.
Così deciso in Napoli, lì 7.1.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dr. Ilaria Grimaldi dr. Salvatore Di Lonardo
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