Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 09/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N.3219/2024
VERBALE DI UDIENZA del 09/01/2025
Sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. CAMBREA GAETANO Francesco che impugna e contesta le difese di parte resistente rilevandone l'assoluta infondatezza che, aldilà della corposità del dedotto, conseguenza della ripetizione dei medesimi principi, vale a dire dell'indiscriminata applicazione dell'indebito civilistico di cui all'art. 2033 anche nell'ipotesi di specie di indebito assistenziale, richiamando a sostegno giurisprudenza di legittimità datata e superata da un consolidato orientamento della suprema corte che, in conformità dei principi cardine dettati dall'art. 2 e 38 della costituzione, nonché all'art. 42 del D.L. 269 del 2003 che, in ragione degli indebiti successivi al 2003, richiede la prova del dolo dell'accipiens che, nel caso di specie, l' non ha dimostrato. Insista, pertanto, per l'accoglimento delle conclusioni già CP_1 rassegnate, con vittoria di spese da distrarsi.
Per l'avv. Marilena Abramo per delega dell'avv. ADORNATO DARIO, che si CP_1 riporta alla propria memoria di costituzione e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP dott.ssa Fatima F. Mallamaci, nella causa iscritta al N 3219 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 vertente:
1
, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Francesco Cambrea, giusta Parte_1
procura in atti;
ricorrente
E in persona del suo Controparte_2
presidente pro-tempore, rappresentato e difeso rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo
Labrini, Angela Fazio, Dario Cosimo Adornato ( ), Ettore Triolo, CodiceFiscale_1
Valeria Grandizio, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Persona_1
Notaio in Fiumicino;
resistente
All'udienza del 9 gennaio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 C.P.C., dando lettura dei motivi alle ore 17,00, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.11.2024, il ricorrente in epigrafe esponeva di essere titolare di titolare d'assegno Cat. IO 002-670015051772 con decorrenza dall'1.4.2021 e che, con nota del
15.2.2024, l aveva comunicato di avere proceduto al ricalcolo fino al 31.3.2024, CP_1 evidenziando di avere erogato, per l'anno 2021, un pagamento superiore rispetto a quanto dovuto pari ad € 2964,00, per rideterminazione dell'integrazione al minimo erogata nell'anno 2021, non dovuta per il superamento del limite di reddito coniugale previsto dalla legge.
Avverso il provvedimento in data 21 maggio 2024, proponeva ricorso amministrativo rigettato con delibera n° 2422220 del 12.09.2024, dal Comitato Provinciale.
Eccepiva l'irripetibilità della prestazione pensionistica indebitamente erogata per difetto di dolo da parte del ricorrente e per il superamento del termine di decadenza di cui all'art. 13 co 2 della
L. 412/1991.
Adiva pertanto il Tribunale di Palmi in funzione di giudice del Lavoro al fine di sentire dichiarare che il ricorrente non è tenuto alla restituzione delle somme richieste dall' e, per CP_1
l'effetto, condannare l' alla restituzione delle somme indebitamente trattenute. CP_1
2 CP_ L' costituendosi in giudizio, rilevava che l'indebito di causa era emerso in seguito al controllo d'ufficio dei redditi dichiarati dai coniugi, esitato nell' eliminazione dell'integrazione al trattamento minimo sulla pensione per superamento dei limiti reddituali, possedendo i coniugi redditi superiori ai limiti di legge negli anni interessati dall'accertamento. Ribadita la legittimità della richiesta di restituzione, evidenziava che non era stata operata alcuna trattenuta e concludeva per il rigetto del ricorso.
Così riassunte le posizioni delle parti, la causa viene decisa all'odierna udienza.
È necessario preliminarmente accertare la natura dell'indebito per cui è causa, al fine di individuare la disciplina normativa applicabile. Dalla documentazione in atti risulta che la somma indebita di € € 2964,00, è stata erogata sulla pensione cat. IO in godimento alla pensionata nell'anno 2021, ed è imputata a integrazione a trattamento minimo, non spettante a causa del reddito coniugale percepito negli anni in questione.
Deve allora ritenersi che l'indebito abbia natura di indebito previdenziale e non assistenziale, in quanto la integrazione al trattamento minimo partecipa della stessa natura del trattamento - assistenziale o previdenziale- cui accede. In proposito va detto che la Suprema Corte ha ritenuto la natura d'indebito previdenziale in casi di integrazione al minimo della pensione di reversibilità
e di vecchiaia, entrambe prestazioni previdenziali (cfr. Cass. n. 16615/2024 e n. 13918/21), e in casi di maggiorazione sociale applicata a trattamenti pensionistici previdenziali (Cass. n.
9734/99, Cass. n. 8609/99, e da ultimo Cass. n. 847/2024); di contro, ha applicato il regime dell'indebito assistenziale ove la maggiorazione sociale integri un trattamento assistenziale, come quello della pensione sociale (Cass.13915/21).
Come noto, la disciplina dell'indebito in materia assistenziale e previdenziale deroga rispetto alla disciplina di diritto comune di cui all'art. 2033 c.c., stante la funzione, di rilievo costituzionale che quei trattamenti sono diretti a soddisfare, vale a dire la liberazione dallo stato di bisogno in presenza di determinati eventi e situazioni che colpiscono il cittadino e il lavoratore (art. 38
Cost.). In particolare, il sottosistema dell'indebito previdenziale, che viene qui in rilievo, si connota per caratteri del tutto eccentrici rispetto al diritto comune e - al contrario di quello assistenziale – ha una propria disciplina positiva specifica.
L'art. 52, co. 2, L. 88/1989 stabilisce che le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale non sono ripetibili, se non in presenza di dolo dell'interessato. L'art. 13, co. 1, L. 412/1991, formulato come norma di interpretazione autentica, ma in realtà innovativo (Corte Cost. 10 febbraio 1993, n. 39), integra tale regola, stabilendo che le disposizioni di cui all'art. 52 si interpretano nel senso che la sanatoria opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale e definitivo provvedimento espressamente comunicato all'interessato, che risulti viziato
3 da errore imputabile all'ente erogatore;
che la ripetibilità sussiste non solo in caso di comprovato dolo nella percezione, ma anche se l'errore sia dovuto ad «omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato» di fatti che egli fosse tenuto a comunicare, salvo risulti che l'ente fosse già
a conoscenza di essi.
La norma complessiva che deriva dalla combinazione delle predette disposizioni è dunque quella per cui l'indebito è ripetibile senza limiti se il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all' . CP_1
A tale norma si aggiunge quanto stabilito dall'art. 13, co. 2, L. 412/1991, secondo cui l' CP_1
“procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
In proposito si è affermato il principio per cui “l'obbligo dell'ENTE di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991, quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo” (Cass. 24 gennaio 2012, n. 953, ma v. anche Cass. 20 gennaio 2011, n. 1228 e Cass. 26 luglio 2017, n.
18551). Da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e quindi alla sfera della non ripetibilità, ma soggiace, invece, alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dall'art. 13, comma 2. Tale disciplina si fonda sulla considerazione per cui tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una “fisiologica sfasatura temporale” (Corte Costituzionale 24 maggio 1996 n. 166), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all' siano “immessi nei circuiti delle verifiche contabili” (così ancora Corte Cost. cit.). La Suprema Corte ha altresì chiarito, con giurisprudenza da ritenere pienamente condivisibile, che la norma citata fa riferimento ad una verifica da effettuare “annualmente”, ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre), e ad un “anno successivo” entro cui deve procedersi al recupero (Cass. 3802/19 conforme Cass. 13918/21). La norma fissa un punto di riferimento temporale (dies a quo) del successivo termine (“entro l'anno successivo”) il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto.
4 Pertanto, escluso qualsiasi dolo dell'interessato, si versa nella specie proprio nell'ipotesi in cui l'indebito pensionistico si è formato a causa di variazioni reddituali sopravvenute, in presenza di puntuali e complete dichiarazioni del pensionato, ipotesi nella quale il recupero è possibile nei limiti del sopra menzionato termine decadenziale di cui all'art. 13 comma 2 L. 412/1991.
Nell'interpretazione della norma, la Suprema Corte (Cass. n. 3802/19, Cass. n. 13915/21) ha precisato che l' ha un anno civile per procedere alle verifiche reddituali e dalla scadenza CP_1
dell'anno civile decorre il dies a quo dell'ulteriore anno entro cui procedere al recupero, precisandosi che entro tale anno non deve provvedersi all'incasso, ma solo deve essere avviato il procedimento di recupero (Cass. n.13915/21).
Il significato dell'avverbio annualmente è plurimo e fondante dell'intera disciplina: non contiene un termine decadenziale, ma solo la fissazione del referente temporale (a quo) del successivo termine (entro l'anno successivo) il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto.
Pertanto, per un verso, la decadenza di cui all'art. 13, comma 2, riguarda il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo.
Per altro verso, sulla scia della giurisprudenza di legittimità secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi, il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza
(o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare.
D'altra parte, proseguendo nell'esegesi della norma, essa non afferma che il recupero debba intervenire entro un anno dalla verifica, ma entro l'anno successivo, ove l'aggiunta dell'aggettivo
"successivo" risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi.
Pertanto, l'art. 13, comma 2, si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla verifica e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero.
Tanto chiarito, nella specie, come già detto, l'indebito è maturato per redditi percepiti nell'anno
2021 ed è stato chiesto in restituzione dall' con nota pervenuta al ricorrente in data CP_1
9.3.2024.
Avendo il ricorrente regolarmente presentato il modello 730, i dati reddituali relativi all'anno
2021, sono divenuti conoscibili nel 2022 con l'effetto che l'azione di recupero doveva essere
5 intrapresa entro il 31 dicembre 2023, per cui il provvedimento notificato in data 9 marzo 2024, risulta tardivo.
Il ricorso del ricorrente va, pertanto accolto, quanto alla richiesta di accertamento negativo dell'obbligo di restituzione.
Quanto alla richiesta relativa alla condanna dell alla restituzione delle somme trattenute CP_1 non vi è luogo a provvedere, atteso che l' ha dichiarato, senza contestazioni di sorta e senza CP_1
alcuna prova contraria, che nessuna somma è stata trattenuta a tale titolo.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe,
in accoglimento della domanda dichiara che il sig. non è tenuto alla restituzione Parte_1 delle somme per come richieste dall con la comunicazione datata 19.2.2024 ricevuta in CP_1 data 9.3.2024, percepite a titolo di integrazione al minimo dell'assegno Cat. IO 002-
670015051772, imputabili all'integrazione al trattamento minimo erogato nell'anno 2021;
condanna l' resistente al pagamento delle spese processuali che liquida, secondo le tabelle CP_1 vigenti, esclusa la fase istruttoria, in € 886,00 oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA se dovuta, da distrarsi in favore dell'avv. Gaetano Francesco Cambrea, che ne ha fatto richiesta.
Palmi, 9 gennaio 2025
IL GOP
Dott.ssa Fatima F. Mallamaci
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