TAR Bari, sez. U, sentenza 05/02/2026, n. 164
TAR
Sentenza 5 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Motivazione apparente del provvedimento di diniego

    Il Tribunale ha ritenuto che il provvedimento fosse caratterizzato da una motivazione generica, non specificando le criticità riscontrate nell'impianto pubblicitario. Ha inoltre rilevato che il Comune, nella memoria difensiva, ha integrato inammissibilmente la motivazione, introducendo nuove ragioni ostative non presenti nell'atto impugnato.

  • Accolto
    Mancata partecipazione al procedimento amministrativo

    Il Tribunale ha confermato la violazione dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990, ritenendo che la mancata comunicazione del preavviso di diniego abbia impedito alla ricorrente di partecipare efficacemente al procedimento e di fornire osservazioni in extremis. Ha altresì richiamato precedenti giurisprudenziali che confermano l'annullabilità dei provvedimenti adottati in violazione di tale garanzia partecipativa.

  • Accolto
    Diritto ad un provvedimento partecipato e motivato

    L'accoglimento del ricorso, con l'annullamento del diniego, implica implicitamente il riconoscimento del diritto della ricorrente a ottenere un provvedimento finale che sia partecipato e adeguatamente motivato, come richiesto dalla normativa generale sull'azione amministrativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. U, sentenza 05/02/2026, n. 164
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 164
    Data del deposito : 5 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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