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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 71/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATZENI MANFREDO, Presidente e Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
MURINO ANTONELLA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 321/2021 depositato il 15/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Quartu Sant'Elena - Quartu 09045 Quartu Sant'Elena CA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 508/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 2 e pubblicata il 19/11/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 109365 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante: in riforma della sentenza appellata accoglimento del ricorso di primo grado.
Appellato: rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, rubricato al n. 138/2020, la signora
Ricorrente_1 impugnava il provvedimento, indicato in epigrafe, con il quale il Comune di Quartu Sant'Elena aveva accertato quanto da lei dovuto per IMU 2017, chiedendo il suo annullamento.
Con la sentenza in epigrafe la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, Sezione Seconda, respingeva il ricorso.
Avverso la predetta sentenza la signora Ricorrente_1 propone il ricorso in appello in epigrafe, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e l'accoglimento del ricorso di primo grado.
Si è costituito in giudizio il Comune di Quartu Sant'Elena chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 5 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Invero l'Amministrazione, i cui ragionamenti sono stati condivisa dal primo giudice, ha dedotto concreti elementi a sostegno della sua impostazione.
La contribuente ha sostenuto l'insufficienza dei suddetti elementi, ma non ha dimostrato che la situazione dei luoghi corrisponde alle sue affermazioni.
Giova osservare che la prova circa le concrete situazioni dei luoghi rientra certamente nella disponibilità della contribuente, che degli stessi è propietaria.
In tale situazione la contribuente non può quindi limitarsi a criticare l'operato del Comune;
ha invece l'onere di dimostrare l'esistenza di una situazione di fatto - e di diritto - diversa da quella affermata dal Comune.
L'appello deve, in conclusione, essere respinto.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
definitivamente pronunciando respinge l'appello in epigrafe.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore della controparte costituia, di spese e onorari del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 1.200,00 (milleduecento/00) oltre agli accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 5 dicembre 2025, dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sardegna, Sezione Prima, con la partecipazione di: Manfredo Atzeni, presidente, estensore, Franco Latti, giudice, Antonella Murino, giudice.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATZENI MANFREDO, Presidente e Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
MURINO ANTONELLA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 321/2021 depositato il 15/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Quartu Sant'Elena - Quartu 09045 Quartu Sant'Elena CA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 508/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 2 e pubblicata il 19/11/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 109365 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante: in riforma della sentenza appellata accoglimento del ricorso di primo grado.
Appellato: rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, rubricato al n. 138/2020, la signora
Ricorrente_1 impugnava il provvedimento, indicato in epigrafe, con il quale il Comune di Quartu Sant'Elena aveva accertato quanto da lei dovuto per IMU 2017, chiedendo il suo annullamento.
Con la sentenza in epigrafe la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, Sezione Seconda, respingeva il ricorso.
Avverso la predetta sentenza la signora Ricorrente_1 propone il ricorso in appello in epigrafe, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e l'accoglimento del ricorso di primo grado.
Si è costituito in giudizio il Comune di Quartu Sant'Elena chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 5 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Invero l'Amministrazione, i cui ragionamenti sono stati condivisa dal primo giudice, ha dedotto concreti elementi a sostegno della sua impostazione.
La contribuente ha sostenuto l'insufficienza dei suddetti elementi, ma non ha dimostrato che la situazione dei luoghi corrisponde alle sue affermazioni.
Giova osservare che la prova circa le concrete situazioni dei luoghi rientra certamente nella disponibilità della contribuente, che degli stessi è propietaria.
In tale situazione la contribuente non può quindi limitarsi a criticare l'operato del Comune;
ha invece l'onere di dimostrare l'esistenza di una situazione di fatto - e di diritto - diversa da quella affermata dal Comune.
L'appello deve, in conclusione, essere respinto.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
definitivamente pronunciando respinge l'appello in epigrafe.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore della controparte costituia, di spese e onorari del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 1.200,00 (milleduecento/00) oltre agli accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 5 dicembre 2025, dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sardegna, Sezione Prima, con la partecipazione di: Manfredo Atzeni, presidente, estensore, Franco Latti, giudice, Antonella Murino, giudice.