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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/06/2025, n. 9316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9316 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2219 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2219 /2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv.to FORTUNA ALESSANDRA;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv.to BARLETTA LUCIO;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da conclusioni congiunte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20.12.2021 ha chiesto la pronuncia della Parte_1
separazione dal coniuge con domanda di addebito, , con il quale aveva CP_1
contratto matrimonio in Palmi (RC), in data 2.07.2012, da cui nascevano le figlie (il Per_1
4.06.2016) e (il 25.07.2018); deducendo che il rapporto matrimoniale si era Per_2 progressivamente deteriorato ed era divenuto intollerabile e chiedendo l'affidamento condiviso delle minori con collocamento presso la madre, l'assegnazione della casa familiare alla stessa, un
1 regime di frequentazione paterna così come indicato in ricorso e di stabilire un assegno di mantenimento in favore delle figlie, pari ad euro € 2.400,00 (€1.200,00 ciascuna), oltre il 70% delle spese straordinarie, nonché di prevedere un contributo al mantenimento della medesima pari ad euro
600,00 mensili.
, nel costituirsi in giudizio, contestava quanto dedotto da controparte CP_1
chiedendo il rigetto della domanda di addebito, non si è opposto alla pronuncia di separazione, alle diverse condizioni indicate in atti e contestando peraltro la domanda della ricorrente in ordine alle condizioni economiche richieste dalla medesima in proprio favore e delle figlie. Chiedeva pertanto l'affidamento condiviso delle figlie minori con collocazione presso la madre, con un regime di frequentazione come indicato in comparsa, di stabilire nella misura pari ad euro 800,00 mensili
(400,00 per ciascuna) il contributo del padre al mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In sede presidenziale il Presidente f.f. adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti: disponeva l'affidamento condiviso delle figlie, con collocamento presso la madre e assegnazione della casa familiare alla medesima, determinava carico del marito un assegno di mantenimento per la moglie pari ad euro 500,00 mensili e per le figlie pari ad euro 1.000,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie per le stesse, meglio indicate nella ordinanza citata.
In questo giudizio è già stata emessa sentenza non definitiva di separazione in data 28.03.2023.
La causa è stata istruita e all'udienza del 25.11.2024 davanti al Gop delegato, i difensori delle parti rappresentavano di aver depositato istanza congiunta di definizione bonaria del presente giudizio;
pertanto, veniva rimessa dinnanzi al Giudice relatore che rinviava la causa all'udienza del
27.02.2025, in modalità cartolare.
Alla predetta udienza, il Giudice riservava la decisione al Collegio.
Le parti hanno precisato le conclusioni congiunte come di seguito riportate:
“1) I coniugi vivranno separati con obbligo del reciproco rispetto.
2) Le figlie minori e sono affidate ad entrambi i genitori, che eserciteranno la Per_1 Per_2
responsabilità genitoriale congiuntamente, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione, alla salute delle stesse, tenendo conto delle loro inclinazioni naturali, delle loro capacità e delle loro aspirazioni mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità sarà esercitata separatamente.
3) Le figlie minori e rimarranno collocate in via prevalente presso la madre;
Per_1 Per_2
4) il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori quando vorrà previo accordo con la madre e comunque in difetto di accordo: a) nel corso di ciascuna settimana il martedì dall'uscita della scuola o dalle ore 16.00, in caso di sospensione dell'attività scolastica, sino alle ore 20 ed il
2 giovedì, nel corso della settimana in cui le minori trascorrono il fine settimana con lo stesso, dall'uscita della scuola o dalle ore 16.00, in caso di sospensione dell'attività scolastica, sino alle ore 20.30, mentre nel corso della settimana in cui le minori trascorrono il fine settimana con la madre dall'uscita della scuola o dalle ore 16.00, in caso di sospensione dell'attività scolastica, con pernottamento e con obbligo di accompagnarle la mattina successiva a scuola o in caso di sospensione dell'attività scolastica presso l'abitazione della madre, alle ore 8; b) i fine settimana alternati e precisamente: il primo fine settimana del mese allo stesso spettante, dal sabato mattina alle ore 10.00 sino alle ore 19.00 della domenica sera, con obbligo di riaccompagnarle presso l'abitazione della madre;
il secondo fine settimana del mese allo stesso spettante, dal venerdì all'uscita della scuola o in caso di sospensione dall'attività scolastica dalle ore 16 sino alle ore
19.00 della domenica sera, con obbligo di riaccompagnarle presso l'abitazione della madre;
c) durante il periodo di vacanze natalizie, ad anni alterni con la madre, dal 23 dicembre sino al 31 dicembre o dal 31 dicembre sino alle ore 18 del 6 gennaio;
d) durante le vacanze pasquali, ad anni alterni con la madre, un periodo di tre giorni che ricomprenda il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; e) durante le vacanze scolastiche estive trenta giorni, anche non consecutivi, la cui cadenza dovrà concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno;
f) il giorno del suo compleanno ed il giorno della festa del papà.
5) Il sig. corrisponderà mensilmente alla Signora un importo di € CP_1 Parte_1
1500,00, (euro millecinquecento), quale contributo per il mantenimento di entrambe le figlie Per_1
e ; detto importo dovrà essere corrisposto alla Signora al suo domicilio o Per_2 Parte_1
a mezzo di bonifico bancario o postale entro i primi cinque giorni di ciascun mese, e dovrà essere rivalutato annualmente sulla base degli indici dell'Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati con riferimento al mese di maggio 2024; il signor contribuirà, altresì, nella misura del 70%, alle spese straordinarie mediche, di CP_1 istruzione, ricreative e sportive, previamente concordate, come da Protocollo d'Intesa del
Tribunale di Roma di cui le parti dichiarano di aver preso visione.
6) La casa coniugale sita in Roma, via Giangiorgio Trissino n.8, rimane assegnata alla Signora con quanto in essa contenuto ed il marito si è già allontanato, portando via tutti i Parte_1
propri effetti personali.
7) Il sig. acconsente a che la sig.ra percepisca interamente CP_1 Parte_1
l'assegno Unico INPS per le minori e;
Per_1 Per_2
8) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
3 9) il sig. si impegna a corrispondere alla Signora il 50% delle spese CP_1 Pt_1
arretrate del condominio e del super condominio della casa coniugale maturate sino al mese di luglio 2022.
9) I coniugi si rilasciano sin d'ora l'autorizzazione al rinnovo dei loro passaporti e documenti validi per l'espatrio e di quelli delle figlie.
10) le spese di lite si intendono compensate.”
Ebbene, nulla osta alla conferma di questo accordo con riferimento alle questioni inerenti alla casa coniugale ed il mantenimento delle figlie, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario del giudizio matrimoniale, di cui il Tribunale prende atto.
In ragione dell'accordo raggiunto tra le parti le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g. 2219 /2022 , nonché dato atto dell'accordo raggiunto tra le parti:
- dispone in ordine alle condizioni di separazione in conformità a quanto indicato dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in motivazione;
- compensa le spese di lite.
Roma, 09.06.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Paola Larosa Dott.ssa Marta Ienzi
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