Sentenza 4 gennaio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/01/2018, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2018 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 9971-2012 proposto da: CI SQ C.F. [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ALBALONGA
7, presso lo studio dell'avvocato CLEMENTINO PALMIERO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
2017
contro
ASREM DI CAMPOBASSO, in 3947 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA BARBERINI
52, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO IACOVINO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 280/2011 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 14/10/2011 R.G.N. 101/2010; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/2017 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per la rimessione alle SS.UU.; udito l'Avvocato GIOVANNI DE RUTARIIS per delega verbale Avvocato CLEMENTINO PALMIERO. / // N. R.G. 9971 2012 Fatto e motivi 1. QU AN aveva convenuto in giudizio la ASREM di Campobasso innanzi al Tribunale di Campobasso per ottenere il riconoscimento del diritto alla decorrenza retroattiva dell'inquadramento nella qualifica di operatore professionale di prima categoria, riconosciuto come spettante dalla Regione ma attribuito dalla Azienda con decorrenza dal 25.5.1989 anziché dalla data della sua immissione in ruolo, avvenuta, ai sensi dell'art.1 della L. 20.5.1985 del 2007, in data 29.8.1986. Il AN aveva anche domandato la condanna della ASREM al risarcimento del danno per l'omesso versamento dei contributi previdenziali (pari alla perdita del trattamento pensionistico cui avrebbe avuto diritto;
in subordine, in forma specifica mediante costituzione di una rendita vitalizia sostitutiva di pari valore), correlati a detto inquadramento ed alle successive progressioni stipendiali, in relazione al periodo compreso tra il 29.8.1986 ed il 25.5.1989. Aveva dedotto che l'omissione contributiva non era cessata al momento della proposizione del ricorso.
2. Il Tribunale dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la Corte di Appello di Campobasso, con la sentenza n. 280 in data 14.10.2011, ha confermato tale sentenza.
3. La Corte territoriale, richiamando i principi affermati dalle sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte n. 14846 e n. 9154 del 2006, ha ritenuto decisivo, al fine del riparto della giurisdizione ai sensi dell'art. 69 c. 7 del D. Lgs. n. 165 del 2001, il fatto che la delibera del Comitato di gestione della USL n. 1458 del 29.8.1986, dalla quale il AN aveva fatto derivare gli effetti pregiudizievoli della omissione contributiva, fosse stata adottata prima del 30.6.1998 e che non fosse configurabile alcun illecito permanente nella condotta addebitata alla datrice di lavoro.
4. Avverso tale sentenza QU AN ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria, al quale ha resistito con controricorso la ASREM. Sintesi dei motivi 5. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 69 c. 7 del D. Lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 5 Legge sul Contezioso amministrativo 20.3.1865 All. E.N. R.G. 9971 2012 6. Sostiene che la controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario in quanto il "petitum" immediato è costituito dal risarcimento dei danni subendi al momento del pensionamento a causa della omessa regolarizzazione contributiva, "petitum" fondato sulla retroattività della decorrenza dell'inquadramento disposto dalla USL ai sensi dell'art. 1 della L. n. 207 del 1985. Deduce che non aveva domandato l'annullamento della delibera n. 1827 del 1989 ma la sua mera disapplicazione in punto di limitazione della decorrenza del più favorevole inquadramento nella categoria di operatore professionale di prima categoria dal 29.8.1986. 7. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 2116 c.c. e motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria per avere la Corte territoriale escluso la natura di illecito permanente sia dell'inadempimento che della omissione contributiva. Deduce che la condotta inadempiente della USL non si era consumata nè con il provvedimento di immissione in ruolo del 1986 nè con il provvedimento di riesame del 1989 ma si era protratto (e si protraeva ancora alla data del ricorso di primo grado) a causa del permanere della condotta omissiva della USL. In via preliminare 8. Va rilevato che con provvedimento presidenziale ex art. 374 c.p.c., comma 1, in data 15.1.2013, il ricorso è stato assegnato a questa Sezione per la decisione della questione di giurisdizione, sul rilievo che, in relazione a vicende che attenevano al periodo di tempo sia anteriore che posteriore al 30.6.1998 , la questione relativa alla interpretazione dell'art. 69 e. 7 di D. Igs. n. 165 del 2001, ha ricevuto una innovativa ma ormai consolidata definizione da parte della giurisprudenza delle Sezioni Unite. Il provvedimento presidenziale fa riferimento alle sentenze n. 3183, n. 20726, 22782, del 2012 e n. 143 del 2013. 9. Va respinta l'eccezione di inammissibibilità del ricorso formulata dalla controricorrente per pretesa violazione dell'art. 360-bis c.p.c. 10. Va al riguardo osservato che, anche dopo il mutamento di indirizzo, ad opera della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 7155 del 2017, secondo cui lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., da svolgere relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone la declaratoria d'inammissibilità e non il rigetto per manifesta infondatezza (come era stato affermato da Cass. SU 16 settembre 2010, n. 19051), l'art. 360 bis c.p.c. si applica soltanto laddove la giurisprudenza della Corte di cassazione già abbia giudicato nello stesso modo della N. R.G. 9971 2012 sentenza di merito la specifica fattispecie proposta dal ricorrente oppure quando il caso concreto non sia stato ancora deciso ma, tuttavia, si presti palesemente ad essere facilmente ricondotto, secondo i principi applicati da detta giurisprudenza, a casi assolutamente consimili, e comunque in base alla logica pacificamente affermata con riguardo all'esegesi di un istituto nell'ambito del quale la vicenda particolare pacificamente si iscriva. Evenienze, queste, che non ricorrono nella fattispecie in esame perchè, con riguardo alla questione del criterio di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo nella materia relativa all'impego pubblico privatizzato, l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte applicato dalla sentenza impugnata è stato superato dai principi affermati nelle decisioni delle Sezioni Unite di richiamate nel citato provvedimento presidenziale. Esame dei motivi 3)(1 11. Il primo ed il secondo motivo, da trattarsi congiuntamente, sono fondati. 12. Come è stato ripetutamente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, tema di pubblico impiego contrattualizzato, la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo, regolata dall'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, costituisce, nelle intenzioni del legislatore, ipotesi assolutamente eccezionale, sicché, per evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale, quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell'amministrazione, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia" (Cass. SSUU nn 3183/2012, 8520/2012, 22782/2012, 20726/2012, 142/2013, 142/2013, 10918/2014, 23459/2015, 225074/2016; 761/2017). 13. La Corte territoriale non ha fatto applicazione del più recente orientamento giurisprudenziale espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte nelle decisioni innanzi richiamate, perchè ha ritenuto decisivo il fatto che la delibera di inquadramento del ricorrente fosse stata adottata prima del 30.6.1998 e che l'inadempimento agli obblighi previdenziali si fosse consumato con l'adozione di detta delibera. Nella fattispecie in esame la domanda introdotta dal ricorrente si fonda, infatti, sull'inadempimento della P.A. datrice di lavoro iniziato al momento del collocamento in ruolo (29.8.1986) e protrattosi durante tutto il corso di svolgimento del rapporto di lavoro, ancora in essere N. R.G. 9971 2012 alla data di presentazione del ricorso di primo grado. L'intera vicenda deve, pertanto, essere esaminata unitariamente ed appartiene alla giurisdizione di questo giudice ordinario. 14. Sulla scorta delle considerazioni svolte, il ricorso va accolto con dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario anche per il periodo anteriore al 30 giugno 1998. 15. La sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Campobasso, che farà applicazione del principio di cui al p.12 di questa sentenza e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte Accoglie il ricorso. Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Campobasso che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'A