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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 20/05/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. iscritto al n. 2586 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente:
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...], rappresentata Parte_1
e difesa dall'Avv. Rossella Pietroforte, giusta procura speciale in atti;
-ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in [...], rappresentato CP_1
e difeso dall'avv. Edoardo Nesci, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.11.2024, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza premesso che dalla Parte_1
Per_ relazione more uxorio con erano nati (14.05.2011) e CP_1 Per_1
1 (01.09.2013), riconosciuti da entrambi i genitori, ha chiesto al Tribunale di volere disciplinare l'affidamento, collocamento e mantenimento dei figli, disponendo l'affidamento congiunto dei minore con collocamento presso la madre, disciplina del diritto di visita paterno, un assegno di mantenimento mensile per i figli a carico del padre di € 600,00 con decorrenza dall'anno 2017, oltre al 50% delle spese straordinarie afferenti alla prole.
A sostegno delle richieste, la ricorrente ha dedotto:
- di aver intrattenuto una relazione more uxorio con dal 2008 al CP_1
2017;
- che la relazione era terminata nel 2017 e che da allora i figli vivevano stabilmente con la madre;
- che inizialmente le parti avevano convenuto che il padre avrebbe corrisposto il canone di locazione della casa familiare, ma tre mesi dopo interveniva uno sfratto per morosità e così la madre e i bambini tornavano a vivere presso l'abitazione della nonna materna fino al reperimento di un lavoro stabile;
- che dal 2019 era impiegata presso un supermercato di Santa Marinella con contratto a tempo indeterminato e percepiva euro 1.300,00 mensili e versava euro 500,00 mensili per il canone di locazione della casa di abitazione;
- di essere aiutata economicamente dalla madre per fare fronte alle spese ordinarie e straordinarie per i figli;
- che dal mese di novembre 2023 aveva dovuto accendere un prestito di euro
8.000,00 per le spese straordinarie dei figli e della casa, per il quale versava euro 165,00 mensili;
- che il padre non vedeva i figli, sentiva saltuariamente al telefono il figlio Per_1
e non provvedeva al loro mantenimento;
- che il viveva con la nuova compagna e svolgeva diverse attività lavorative CP_1 quali elettricista, operaio presso la ditta di infissi del fratello, nonchè prevalentemente come influencer sui siti social.
Letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, il
Giudice ha fissato udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. onorando parte ricorrente alla notifica alla controparte.
Con memoria difensiva del 07.04.2025 si è costituito in giudizio il resistente che, contestata la ricostruzione dei fatti indicati nel ricorso, ha dedotto:
2 - di non aver frequentato i figli immediatamente dopo la separazione per motivi personali e di salute, salvo poi riprendere i rapporti con loro successivamente;
- che la ricorrente aveva ostacolato la frequentazione padre-figli ogni volta il padre ritardava il versamento concordato dell'importo di euro 300,00 mensili, quale contributo al mantenimento dei figli;
- che le parti avevano convenuto che la ricorrente percepisse l'assegno unico per i figli nella misura del 100% per euro 500,00 mensili;
- di essere stato assunto nel mese di gennaio 2025 alle dipendenze della
[...] con contratto di lavoro a tempo determinato e scadenza al 31.07.2025 e CP_2 percepiva euro 1.266,00 mensili.
Tanto dedotto, il ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso dei figli con CP_1 collocamento presso la madre e disciplina del diritto di visita paterno, un assegno di mantenimento a carico del padre per i figli di euro 300,00 mensili (euro 150,00 ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie e corresponsione dell'assegno unico per i figli nella misura del 100% alla madre.
All'udienza del 07.05.2025 comparivano le parti personalmente ed il Giudice delegato proponeva alle parti un accordo. Le parti aderivano all'accordo proposto dal
Giudice e il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio.
Ritiene il Tribunale che nulla osti all'accoglimento delle condizioni concordate in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del presente procedimento nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. iscritto al n.
2586/2024 R.G.A.C., così dispone: Per_ 1) affida i figli e ad entrambi i genitori che eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente;
2) dispone il collocamento dei figli presso l'abitazione materna sita in Cerveteri;
3 3) dispone, in difetto di diversi accordi tra le parti, che il padre possa tenere con sé
i figli, nel rispetto della loro volontà e del loro benessere psicofisico: a settimane alterne il sabato dalle ore 15.00 dalla casa materna ed ivi riconducendoli alle ore 21.00 della domenica successiva, nonché due pomeriggi dall'uscita di scuola alle ore 21,00 e in mancanza di accordo comunque il mercoledì pomeriggio dall'uscita di scuola alle ore
21,00; ad anni alterni durante le vacanze Natalizie dal 23 al 30 dicembre un anno e dal
31 dicembre al 6 gennaio l'anno seguente e per le vacanze di Pasqua la domenica di
Pasqua e l'anno seguente il lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive quindici giorni anche non consecutivi da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 maggio;
sempre ad anni alterni i figli trascorreranno inoltre in modo alternato o con la mamma oppure con il papà ogni altra singola festività, quali a mero titolo di esempio i ponti primaverili, il 2 giugno, i compleanni e onomastici e le altre ricorrenze, invertendo l'anno successivo tale frequentazione per ogni singola festività;
4) attribuisce mensilmente alla un assegno di euro 300,00 per il Pt_1 mantenimento dei figli (considerati i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le presumibili esigenze della prole, la condizione sociale della famiglia, le rispettive condizioni economiche dei genitori e la valenza economica delle incombenze domestiche) da corrispondersi da parte del dal mese di giugno 2025 al domicilio CP_1 dell'avente diritto, entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei pressi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
5) dispone che l'assegno unico familiare per i figli di euro 400,00 mensili circa venga percepito integralmente dalla quale ulteriore contributo per il mantenimento Pt_1 dei figli e che, laddove venga meno tale sussidio, il si impegni a corrispondere CP_1 ulteriori 200,00 euro di mantenimento che si aggiungono ai 300,00 euro disposti dal
Tribunale;
6) dispone che ciascuno dei coniugi contribuisca alla metà delle spese mediche,
d'istruzione e sportive relative ai figli secondo le disposizioni del Protocollo in vigore presso il Tribunale di Civitavecchia, e che le spese straordinarie mediche sostenute per i figli nell'anno 2025 saranno oggetto di rimborso del 50% da parte del Parte_2 nche in maniera rateizzata;
Pt_1
7) dispone un monitoraggio da parte degli assistenti sociali del comune di Cerveteri al fine di verificare le condizioni di vita dei figli e per un eventuale sostegno psicologico dei medesimi, segnalando all'Autorità giudiziaria eventuali situazioni di pregiudizio per
4 i minori.
8) compensate integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi ai Servizi Sociali del comune di Cerveteri.
Così deciso in Civitavecchia, il 15 maggio 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. iscritto al n. 2586 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente:
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...], rappresentata Parte_1
e difesa dall'Avv. Rossella Pietroforte, giusta procura speciale in atti;
-ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in [...], rappresentato CP_1
e difeso dall'avv. Edoardo Nesci, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.11.2024, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza premesso che dalla Parte_1
Per_ relazione more uxorio con erano nati (14.05.2011) e CP_1 Per_1
1 (01.09.2013), riconosciuti da entrambi i genitori, ha chiesto al Tribunale di volere disciplinare l'affidamento, collocamento e mantenimento dei figli, disponendo l'affidamento congiunto dei minore con collocamento presso la madre, disciplina del diritto di visita paterno, un assegno di mantenimento mensile per i figli a carico del padre di € 600,00 con decorrenza dall'anno 2017, oltre al 50% delle spese straordinarie afferenti alla prole.
A sostegno delle richieste, la ricorrente ha dedotto:
- di aver intrattenuto una relazione more uxorio con dal 2008 al CP_1
2017;
- che la relazione era terminata nel 2017 e che da allora i figli vivevano stabilmente con la madre;
- che inizialmente le parti avevano convenuto che il padre avrebbe corrisposto il canone di locazione della casa familiare, ma tre mesi dopo interveniva uno sfratto per morosità e così la madre e i bambini tornavano a vivere presso l'abitazione della nonna materna fino al reperimento di un lavoro stabile;
- che dal 2019 era impiegata presso un supermercato di Santa Marinella con contratto a tempo indeterminato e percepiva euro 1.300,00 mensili e versava euro 500,00 mensili per il canone di locazione della casa di abitazione;
- di essere aiutata economicamente dalla madre per fare fronte alle spese ordinarie e straordinarie per i figli;
- che dal mese di novembre 2023 aveva dovuto accendere un prestito di euro
8.000,00 per le spese straordinarie dei figli e della casa, per il quale versava euro 165,00 mensili;
- che il padre non vedeva i figli, sentiva saltuariamente al telefono il figlio Per_1
e non provvedeva al loro mantenimento;
- che il viveva con la nuova compagna e svolgeva diverse attività lavorative CP_1 quali elettricista, operaio presso la ditta di infissi del fratello, nonchè prevalentemente come influencer sui siti social.
Letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, il
Giudice ha fissato udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. onorando parte ricorrente alla notifica alla controparte.
Con memoria difensiva del 07.04.2025 si è costituito in giudizio il resistente che, contestata la ricostruzione dei fatti indicati nel ricorso, ha dedotto:
2 - di non aver frequentato i figli immediatamente dopo la separazione per motivi personali e di salute, salvo poi riprendere i rapporti con loro successivamente;
- che la ricorrente aveva ostacolato la frequentazione padre-figli ogni volta il padre ritardava il versamento concordato dell'importo di euro 300,00 mensili, quale contributo al mantenimento dei figli;
- che le parti avevano convenuto che la ricorrente percepisse l'assegno unico per i figli nella misura del 100% per euro 500,00 mensili;
- di essere stato assunto nel mese di gennaio 2025 alle dipendenze della
[...] con contratto di lavoro a tempo determinato e scadenza al 31.07.2025 e CP_2 percepiva euro 1.266,00 mensili.
Tanto dedotto, il ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso dei figli con CP_1 collocamento presso la madre e disciplina del diritto di visita paterno, un assegno di mantenimento a carico del padre per i figli di euro 300,00 mensili (euro 150,00 ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie e corresponsione dell'assegno unico per i figli nella misura del 100% alla madre.
All'udienza del 07.05.2025 comparivano le parti personalmente ed il Giudice delegato proponeva alle parti un accordo. Le parti aderivano all'accordo proposto dal
Giudice e il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio.
Ritiene il Tribunale che nulla osti all'accoglimento delle condizioni concordate in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del presente procedimento nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. iscritto al n.
2586/2024 R.G.A.C., così dispone: Per_ 1) affida i figli e ad entrambi i genitori che eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente;
2) dispone il collocamento dei figli presso l'abitazione materna sita in Cerveteri;
3 3) dispone, in difetto di diversi accordi tra le parti, che il padre possa tenere con sé
i figli, nel rispetto della loro volontà e del loro benessere psicofisico: a settimane alterne il sabato dalle ore 15.00 dalla casa materna ed ivi riconducendoli alle ore 21.00 della domenica successiva, nonché due pomeriggi dall'uscita di scuola alle ore 21,00 e in mancanza di accordo comunque il mercoledì pomeriggio dall'uscita di scuola alle ore
21,00; ad anni alterni durante le vacanze Natalizie dal 23 al 30 dicembre un anno e dal
31 dicembre al 6 gennaio l'anno seguente e per le vacanze di Pasqua la domenica di
Pasqua e l'anno seguente il lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive quindici giorni anche non consecutivi da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 maggio;
sempre ad anni alterni i figli trascorreranno inoltre in modo alternato o con la mamma oppure con il papà ogni altra singola festività, quali a mero titolo di esempio i ponti primaverili, il 2 giugno, i compleanni e onomastici e le altre ricorrenze, invertendo l'anno successivo tale frequentazione per ogni singola festività;
4) attribuisce mensilmente alla un assegno di euro 300,00 per il Pt_1 mantenimento dei figli (considerati i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le presumibili esigenze della prole, la condizione sociale della famiglia, le rispettive condizioni economiche dei genitori e la valenza economica delle incombenze domestiche) da corrispondersi da parte del dal mese di giugno 2025 al domicilio CP_1 dell'avente diritto, entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei pressi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
5) dispone che l'assegno unico familiare per i figli di euro 400,00 mensili circa venga percepito integralmente dalla quale ulteriore contributo per il mantenimento Pt_1 dei figli e che, laddove venga meno tale sussidio, il si impegni a corrispondere CP_1 ulteriori 200,00 euro di mantenimento che si aggiungono ai 300,00 euro disposti dal
Tribunale;
6) dispone che ciascuno dei coniugi contribuisca alla metà delle spese mediche,
d'istruzione e sportive relative ai figli secondo le disposizioni del Protocollo in vigore presso il Tribunale di Civitavecchia, e che le spese straordinarie mediche sostenute per i figli nell'anno 2025 saranno oggetto di rimborso del 50% da parte del Parte_2 nche in maniera rateizzata;
Pt_1
7) dispone un monitoraggio da parte degli assistenti sociali del comune di Cerveteri al fine di verificare le condizioni di vita dei figli e per un eventuale sostegno psicologico dei medesimi, segnalando all'Autorità giudiziaria eventuali situazioni di pregiudizio per
4 i minori.
8) compensate integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi ai Servizi Sociali del comune di Cerveteri.
Così deciso in Civitavecchia, il 15 maggio 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
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