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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/02/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 377/2024
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 359 e 281 sexies c.p.c. -
*
Causa d'appello n.: 377/2024 r.g. promossa da: A (P.IVA , con il patrocinio dell'Avv. Andrea Brini (C.F. Parte_1 P.IVA_1
C.F._1
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Mario Rosana (C.F Controparte_1 C.F._2
) C.F._3
APPELLATO
*
Oggi 12 Febbraio 2025, alle ore 12:55 dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta dai magistrati:
Dr. Carlo Breggia Presidente
Dr. Marco Cecchi Consigliere
Dr. Antonio Picardi Consigliere Relatore con l'assistenza del Funzionario Addetto UPP Dr.ssa Elena Escriva. nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, aula 1, sono comparsi:
Per parte appellante: l'avv. Andrea Brini. Per parte appellata: l'avv. Mario Rosana.
Il Collegio invita le parti alla discussione.
Le parti si riportano ai propri scritti difensivi ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate. Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente. La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
pagina 1 di 10 N. R.G. 377/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore
ha emesso, ai sensi degli artt. 350-bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 377/2024 promossa da:
A (P.IVA , con il patrocinio dell'Avv. Andrea Brini (C.F. Parte_1 P.IVA_1
C.F._1
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Mario Rosana (C.F Controparte_1 C.F._2
) C.F._3
APPELLATO
avverso la sentenza n. 2322/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 26.07.2023
CONCLUSIONI
In data 12.02.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in totale riforma della sentenza n. 2322/2023 del 25-26/7/2023 del Tribunale di Firenze: A) IN VIA ISTRTTORIA, ammettere le prove per testi già richieste nel giudizio di primo grado, sui seguenti capitoli: 1) “DCV che, a seguito dell'incarico conferitole dal Sig.
in data 8/11/2017, l'Agenzia Immobiliare A Cinque del Rag. Controparte_1 Persona_1 iniziò a promuovere la vendita dell'appartamento ad uso civile abitazione posto in Via Ferdinando Paoletti n. 22 – piano seminterrato a Firenze, di proprietà dello stesso Sig. , ad un prezzo CP_1
pagina 2 di 10 di € 240.000,00”; 2) “DCV che in data 10/1/2018 alle ore 14,30 il Rag. Persona_1 unitamente alla di lui figlia e collaboratrice dell'Agenzia, Dr.ssa NN RA, portò a visionare detto appartamento il Sig. e, su richiesta di quest'ultimo, con mail in pari data alle Controparte_2 ore 15,58 (prodotta agli atti dalla attrice quale doc.to n. 1, che Vi si mostra) gli trasmise la relativa planimetria”; 3) “DCV se in tale circostanza il Sig. disse di avere già visitato CP_2 l'appartamento con altre agenzie immobiliari”; 4) “DCV se, dopo avere visitato l'appartamento e ricevuto la planimetria, il Sig. manifestò interesse all'acquisto dello stesso”; a teste su CP_2 tutti i capitoli la Dr.ssa NN RA, residente in [...]; B) NEL MERITO, condannare il Sig.
al pagamento in favore della , in persona del suo Controparte_1 Parte_2 titolare Rag. della somma di € 5.734,00 IVA compresa (pari ad € 4.700,00 Persona_1 oltre IVA), o di quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata: “Affinchè l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, Nel merito: voglia respingere l'appello presentato dalla alla sentenza n. Parte_3 2322/2023 del Tribunale di Firenze, con sua integrale conferma e condanna di parte attrice appellante al pagamento delle spese di lite”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, A (di seguito, per brevità, Parte_1 anche solo “ ”), in persona del suo titolare , conveniva in giudizio, Parte_1 Persona_1 innanzi questa Corte di Appello, , proponendo gravame avverso la sentenza n. Controparte_1
2322/2023, emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 26.07.2023, che, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall' , l'aveva rigettata, con conseguente Parte_1 condanna al pagamento delle spese di lite.
1- Il giudizio di primo grado
1.1. – Immobiliare aveva convenuto in giudizio e esponendo: Controparte_1 Controparte_2
- di avere iniziato, a seguito dell'incarico conferito da in data 8.11.2017, a Controparte_1 promuovere la vendita dell'appartamento ad uso civile abitazione posto in Firenze, alla via
Ferdinando Paoletti n. 22, piano seminterrato, di proprietà dello stesso , ad un prezzo di € CP_1
240.000,00;
- che, in data 10.1.2018, unitamente alla di lui figlia e collaboratrice Persona_1 dell'agenzia, NN RA, aveva accompagnato a visionare il suddetto appartamento
[...]
al quale, su richiesta del medesimo, era stata in pari data trasmessa via mail la relativa CP_2 planimetria;
- che dopo avere visionato l'appartamento e ricevuta la planimetria, non aveva Controparte_2 manifestato più alcun interesse all'acquisto dell'immobile de quo;
- che, successivamente, da una visura eseguita presso la competente Conservatoria dei Registri
Immobiliari, il aveva appurato che l'appartamento suddetto era stato venduto da Per_1 pagina 3 di 10 proprio a ed alla di lui moglie, con atto ai rogiti Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 del Notaio Dr. del 30.05.2018, ad un prezzo di € 235.000,00; Persona_2
- che, pertanto, era evidente che l'affare fosse stato concluso a seguito e per effetto dell'attività di intermediazione svolta da A CINQUE IMMOBILIARE, la quale aveva di conseguenza diritto a percepire la provvigione dovuta, nella misura di € 4.700,00 (pari al 2% del prezzo di vendita), oltre Iva 22%, per ciascuna parte;
- che le richieste di pagamento inviate in via stragiudiziale erano rimaste senza esito.
Concludeva, quindi, chiedendo di condannare i convenuti e al pagamento della CP_1 CP_2 somma di € 5.734,00 (pari ad € 4.700,00 oltre IVA) per ciascuno, o di quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi legali a decorrere dall' 11.1.2019
(data della messa in mora) fino all'effettivo soddisfo.
1.2 – Radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio, rispettivamente, Controparte_1
e chiedendo entrambi il rigetto della domanda di parte attrice. Controparte_2
1.2.1. – , in particolare, deduceva: Controparte_1 di avere, per la vendita dell'immobile oggetto di causa, conferito incarico senza esclusiva a numerose agenzie, fra cui la A CINQUE IMMOBILIARE, concordando con ciascuna di esse che la provvigione per la mediazione, in caso di esito positivo delle eventuali trattative, sarebbe stata versata dalla sola parte acquirente;
che il 16.12.2017, moglie del aveva visitato l'appartamento de quo, Controparte_3 CP_2 per il tramite della Group Immobiliare s.a.s. di NI NA & C., e che a tale appuntamento erano seguite, sempre a mezzo della ridetta agenzia immobiliare, trattative fra esso e la CP_1
che si erano concluse in data 7.2.2018 con la presentazione di un'offerta di acquisto per € CP_3
215.000,00, la quale, peraltro, era stata da lui rifiutata;
che, in seguito, la aveva avviato autonome trattative con il medesimo che CP_3 CP_1 avevano portato, il 30 maggio 2018, alla conclusione dell'affare; di essersi reso conto solo il giorno della stipula del rogito che il il quale aveva CP_2 effettivamente visonato l'immobile in data 10.1.2018 a mezzo della sola NN RA (e non anche del padre , fosse il marito di Per_1 Controparte_3 che, quindi, nessuna provvigione era dal medesimo dovuta alla A CINQUE IMMOBILIARE, non avendo l'attività di quest'ultima fornito alcun contributo causale alla conclusione dell'affare.
Eccepiva, altresì, la carenza, in capo ad NN RA, del requisito dell'iscrizione all'albo dei mediatori.
1.2.2. – nel costituirsi in giudizio, deduceva: Controparte_2
pagina 4 di 10 di essere stato accompagnato a visitare l'immobile di proprietà del dalla A CINQUE CP_1
IMMOBILIARE, in persona della sola NN RA, e di non aver più dato seguito all'affare, essendosi reso conto, a seguito di colloquio con la moglie, nelle more rientrata in Italia da un viaggio all'estero, che trattavasi della stessa abitazione che quest'ultima stava trattando per il tramite di altra agenzia;
che nessuna attività di mediazione era stata svolta dalla A CINQUE IMMOBILIARE tale da far sorgere il diritto alla provvigione, dal momento che la visita del 10.1.2018 non aveva avuto alcun effetto causale sulla conclusione dell'affare avvenuta per autonome trattative condotte dalla già in contatto con a seguito di una precedente visita avvenuta il 16.12.2017 per CP_3 CP_1 il tramite di altro agente immobiliare;
che nessuna attività di mediazione era stata svolta da atteso che alla visita Persona_1 del 10.1.2018 era presente solo la di lui figlia, NN RA, non iscritta all'albo degli agenti immobiliari, la cui attività, peraltro, consistente nella mera trasmissione tramite mail della planimetria dell'immobile ad esso non poteva aver fatto sorgere alcun diritto al CP_2 pagamento delle provvigioni richieste.
1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove orali e documentali, il tribunale, preso atto della rinuncia alla domanda di A CINQUE IMMOBILIARE nei confronti del convenuto e dell'accettazione da parte di quest'ultimo, decideva nei termini sopra esposti Controparte_2 sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) a fronte delle contestazioni dei convenuti non risultava provato, il possesso, da parte del mediatore, del requisito indefettibile della regolare iscrizione alla camera di commercio;
(-) inoltre, l'unica attività era stata svolta da RA NN, figlia del titolare dell'agenzia, priva del c.d. “patentino” e non dipendente della stessa;
(-) al riguardo, se era vero che i collaboratori possono certamente svolgere una attività di assistenza nell'ambito della mediazione posta in essere dall'agenzia, era altrettanto vero che, per far sorgere il diritto alla provvigione, era necessario che l'attività caratteristica fosse stata svolta dal soggetto abilitato;
(-) pertanto, non era stata fornita la prova del compimento dell'attività di mediazione da parte dell'unico soggetto abilitato e cioè il titolare dell'agenzia, in quanto dagli elementi acquisiti emergeva che tale attività, tralasciando ogni considerazione sulla sua effettiva efficacia causale in ordine alla conclusione dell'affare, era stata posta in essere da una mera collaboratrice dell'agenzia, non iscritta all'apposito albo;
(-) le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
pagina 5 di 10 2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello la A CINQUE IMMOBILIARE per i seguenti motivi:
1) contrariamente a quanto affermato dal tribunale, essa aveva provato la sua iscrizione alla
Camera di Commercio, dal momento che i convenuti niente avevano contestato al riguardo
(essendosi limitati solo ad eccepire la mancata iscrizione all'albo dei mediatori di RA NN, unica presente, a loro dire, all'incontro con il con la conseguenza che il primo giudice CP_2 non aveva fatto corretta applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.
In ogni caso, tale iscrizione emergeva dalla visura camerale prodotta dall'attrice.
2) Il tribunale avrebbe errato nella ricostruzione dei fatti, imputando al mediatore la mancata prova circa lo svolgimento di una effettiva e rilevante attività tale da poter essere ritenuta determinante per la conclusione dell'affare.
In particolare, il primo giudice aveva errato nel non ammettere la prova orale articolata dall'attrice che era finalizzata proprio a dimostrare che la visita dell'immobile, insieme al non era CP_2 stata effettuata dalla sola NN RA, essendo presente anche il padre titolare Per_1 dell'Agenzia.
Del resto, ai fini del riconoscimento del diritto alla provvigione a favore del mediatore, non occorre la partecipazione dello stesso ad ogni fase della trattativa, essendo sufficiente la semplice messa in relazione fra le parti, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata.
Per tali ragioni veniva formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, , nel costituirsi in giudizio, contestava, Controparte_1 perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – Con ordinanza dell'11.7.2024, il Consigliere Istruttore ritenendo che la causa potesse essere decisa ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c., rinviava per la discussione orale ex artt. 281 sexies all'udienza del 12.2.2025, con termine fino al 3.2.2025 per il deposito di note conclusive.
2.4 – Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado (R.G. Trib. Firenze n. 17296/2019), la causa viene decisa oggi a seguito di discussione orale, come da retroesteso verbale.
***
3 – L'esame del gravame pagina 6 di 10 3.1. – Deve, in ordine logico, essere prioritariamente esaminato il secondo motivo di appello che si appalesa infondato per le ragioni che seguono, da valere anche quale integrazione ed emendazione della sentenza impugnata.
3.1.1. – Difatti, come affermato dalla Suprema Corte: “al fine del sorgere del diritto alla provvigione ex art. 1755, comma 1, c.c., è necessario che tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare vi sia un nesso di causalità adeguata, alla stregua di un giudizio ex post, ad affare compiuto, ed incombendo sul mediatore la relativa prova, senza che l'aver messo le parti in relazione tra loro sia di per sé sufficiente a conferire all'intervento il carattere dell'adeguatezza”
(cfr. ex plurimis Cassazione civile, ordinanza dell'8.1.2024, n. 538).
Pertanto, il diritto alla provvigione sorge nel caso in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività del mediatore, circostanza rinvenibile ogni qual volta il mediatore abbia utilmente messo in relazione le parti intervenendo nelle varie fasi delle trattative, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, nel senso che quest'ultima possa ritenersi conseguenza dell'opera prestata dall'intermediario, tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non sarebbe stato concluso (ex plurimis Cass. Civ. n. 7626/2023, n. 3165/2023 n. 27185/2022, n. 11443/2022, n.
22426/2020).
Invero, sebbene la Corte di Cassazione riconosca il diritto del mediatore al percepimento della provvigione pur in assenza di un intervento dello stesso in tutte le fasi della trattativa
(presupponendosi in ogni caso che una concreta trattativa sia stata posta in essere), l'intervento del professionista deve comunque essere stato tale da avere inequivocabilmente, sia sotto il profilo materiale che funzionale, costituito l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo il sopra richiamato principio della causalità adeguata, ovvero sempre che l'affare, successivamente conclusosi, possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario (cfr. Cass. Civ.,n. 3165/2023).
3.1.2. – Nella specie, è pacifico che il avesse incaricato più agenzie immobiliari di CP_1 vendere l'immobile, come confermato anche dagli agenti Cantini Gastone e (cfr. Controparte_4 verbale di udienza del 3.2.2022).
Risulta, inoltre, dimostrato che il predetto immobile, antecedentemente alla visita del per CP_2 il tramite della A CINQUE IMMOBILIARE (avvenuta il 10.1.2018), fosse già stato visionato dalla moglie di quest'ultimo ( , a mezzo di altra agenzia, Group Immobiliare sas di Controparte_3
NI NA & C.
Significativa, in proposito, si presenta la comunicazione del 16.12.2017 inviata, via mail, dalla
Group Immobiliare a (del seguente tenore: “Buongiorno , ti inoltro la CP_3 CP_3
pagina 7 di 10 planimetria dell'immobile di via Paoletti che abbiamo visionato insieme oggi. Per quanto riguarda altri immobili ho controllato, con il giardino ho solo appartamento tra i 50 e 60 mq con una camera. Fammi spare se vuoi tornare a vedere l'immobile di via Paletti”), e la successiva presentazione (in data 7.2.2018), da parte della per il tramite della predetta agenzia, di CP_3 una proposta di acquisto (rifiutata dal ), documenti che sono stati contestati solo CP_1 genericamente dall'odierna appellante ed ai quali, pertanto, può attribuirsi piena efficacia probatoria.
È, dunque, documentalmente dimostrato che a mettere in relazione il venditore Controparte_1 con ed il di lei marito, non sia stata l'odierna appellante, ma altra Controparte_3 Controparte_2 agenzia.
Alla luce di tali circostanze, costituiva precipuo onere della fornire la prova del suo Parte_1 contributo causale alla conclusione dell'affare, non potendosi certamente ritenere sufficiente l'avere accompagnato il a visionare l'immobile (ed avergli inviato, poco dopo la visita, CP_2 una sua planimetria, cfr. doc.
1-2 del fascicolo di parte appellante) dopo che lo stesso era stato già visitato da sua moglie appena un mese prima.
Del resto, se è vero che l'atto di compravendita è stato stipulato solo a distanza di qualche mese
(30.5.2018) e ad un prezzo (€ 235.000) sostanzialmente in linea con l'iniziale richiesta del venditore (€ 240.000), è altrettanto vero che l'appellante non ha offerto alcun elemento che consenta di ritenere che l'affare sia stato concluso proprio grazie alla sua attività e non a quella delle altre agenzie che erano state incaricate dal . CP_1
Ciò tanto più se si considera che la messa in contatto delle parti era avvenuta per effetto dell'attività posta in essere, un mese prima, da altra agenzia (Group Immobiliare s.a.s. di
NI NA & C.).
Non risulta, dunque, dimostrato il contributo causale dato dal mediatore alla conclusione dell'affare, anche in considerazione del fatto che la Immobiliare non ha proceduto neppure a raccogliere una proposta di acquisto da parte del per poi inoltrarla al . CP_2 CP_1
Da questo punto di vista, è la stessa parte appellante ad ammettere di non avere, a seguito della visita dell'immobile da parte del ed all'invio a quest'ultimo della relativa planimetria, CP_2 svolto nessuna ulteriore attività, non avendo il medesimo più manifestato alcun CP_2 interesse.
Si deve, quindi, ritenere che le parti siano giunte alla stipula della compravendita in maniera autonoma o, comunque, indipendente dall'intervento dell'appellante, in assenza di qualsiasi elemento che consenta di apprezzare, in un contesto caratterizzato dalla presenza di più mediatori pagina 8 di 10 a cui era stato dato incarico da parte del , l'adeguatezza dell'apporto causale fornito dalla CP_1
(che, si ripete, non aveva neppure proceduto a mettere in contatto le parti). Parte_1
3.2. – Ne deriva l'inammissibilità della prova orale che è stata reiterata dall'appellante in questo grado di giudizio (“1) “DCV che, a seguito dell'incarico conferitole dal Sig. in data Controparte_1
8/11/2017, l'Agenzia Immobiliare a Cinque del Rag. iniziò a promuovere la Persona_1 vendita dell'appartamento ad uso civile abitazione posto in Via Ferdinando Paoletti n. 22 – piano seminterrato a Firenze, di proprietà dello stesso Sig. , ad un prezzo di € 240.000,00”; 2) CP_1
“DCV che in data 10/1/2018 alle ore 14,30 il Rag. unitamente alla di lui figlia Persona_1
e collaboratrice dell'Agenzia Dr.ssa NN RA, portò a visionare detto appartamento il Sig.
e, su richiesta di quest'ultimo, con mail in pari data alle ore 15,58 (prodotta agli Controparte_2 atti dalla attrice quale doc.to n. 1, che Vi si mostra) gli trasmise la relativa planimetria”; 3) “DCV se in tale circostanza il Sig. disse di avere già visitato l'appartamento con altre agenzie CP_2 immobiliari”; 4) “DCV se, dopo avere visitato l'appartamento e ricevuto la planimetria, il Sig. manifestò interesse all'acquisto dello stesso”), in quanto anche qualora fosse raggiunta la CP_2 prova delle circostanze capitolate (a mezzo della deposizione testimoniale di NN RA, la cui attendibilità, in ogni caso, si dovrebbe attentamente vagliare, stante il rapporto di stretta parentela con ), esse sarebbero totalmente irrilevanti ai fini decisionali. Persona_1
Nemmeno in tal caso, invero, la conclusione dell'affare de quo potrebbe essere considerata conseguenza dell'opera prestata dal mediatore il quale né ha messo in relazione le parti né è minimamente intervenuto in altre fasi della trattativa.
Il che rende superfluo procedere all'esame del primo motivo di appello, tenuto conto del carattere assorbente delle questioni trattate.
4 – Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.
4.1. – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12, secondo il presente computo (valore € 5.201-
26.000):
Fase di studio della controversia (valore medio): € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 921,00
Fase istruttoria/trattazione (valore minimo): € 922,00
Fase decisionale (valore medio) € 1.911,00
Compenso tabellare: € 4.888,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e
CAP come per legge.
Si applica il valore minimo per la fase istruttoria/trattazione, in considerazione della ridotta attività espletata.
pagina 9 di 10 4.2 – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da A CINQUE IMMOBILIARE avverso la sentenza n.
2322/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 26.07.2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €
4.888,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico dell'appellante.
Firenze, 12.2.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 10 di 10
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 359 e 281 sexies c.p.c. -
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Causa d'appello n.: 377/2024 r.g. promossa da: A (P.IVA , con il patrocinio dell'Avv. Andrea Brini (C.F. Parte_1 P.IVA_1
C.F._1
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Mario Rosana (C.F Controparte_1 C.F._2
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APPELLATO
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Oggi 12 Febbraio 2025, alle ore 12:55 dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta dai magistrati:
Dr. Carlo Breggia Presidente
Dr. Marco Cecchi Consigliere
Dr. Antonio Picardi Consigliere Relatore con l'assistenza del Funzionario Addetto UPP Dr.ssa Elena Escriva. nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, aula 1, sono comparsi:
Per parte appellante: l'avv. Andrea Brini. Per parte appellata: l'avv. Mario Rosana.
Il Collegio invita le parti alla discussione.
Le parti si riportano ai propri scritti difensivi ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate. Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente. La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
pagina 1 di 10 N. R.G. 377/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore
ha emesso, ai sensi degli artt. 350-bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 377/2024 promossa da:
A (P.IVA , con il patrocinio dell'Avv. Andrea Brini (C.F. Parte_1 P.IVA_1
C.F._1
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Mario Rosana (C.F Controparte_1 C.F._2
) C.F._3
APPELLATO
avverso la sentenza n. 2322/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 26.07.2023
CONCLUSIONI
In data 12.02.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in totale riforma della sentenza n. 2322/2023 del 25-26/7/2023 del Tribunale di Firenze: A) IN VIA ISTRTTORIA, ammettere le prove per testi già richieste nel giudizio di primo grado, sui seguenti capitoli: 1) “DCV che, a seguito dell'incarico conferitole dal Sig.
in data 8/11/2017, l'Agenzia Immobiliare A Cinque del Rag. Controparte_1 Persona_1 iniziò a promuovere la vendita dell'appartamento ad uso civile abitazione posto in Via Ferdinando Paoletti n. 22 – piano seminterrato a Firenze, di proprietà dello stesso Sig. , ad un prezzo CP_1
pagina 2 di 10 di € 240.000,00”; 2) “DCV che in data 10/1/2018 alle ore 14,30 il Rag. Persona_1 unitamente alla di lui figlia e collaboratrice dell'Agenzia, Dr.ssa NN RA, portò a visionare detto appartamento il Sig. e, su richiesta di quest'ultimo, con mail in pari data alle Controparte_2 ore 15,58 (prodotta agli atti dalla attrice quale doc.to n. 1, che Vi si mostra) gli trasmise la relativa planimetria”; 3) “DCV se in tale circostanza il Sig. disse di avere già visitato CP_2 l'appartamento con altre agenzie immobiliari”; 4) “DCV se, dopo avere visitato l'appartamento e ricevuto la planimetria, il Sig. manifestò interesse all'acquisto dello stesso”; a teste su CP_2 tutti i capitoli la Dr.ssa NN RA, residente in [...]; B) NEL MERITO, condannare il Sig.
al pagamento in favore della , in persona del suo Controparte_1 Parte_2 titolare Rag. della somma di € 5.734,00 IVA compresa (pari ad € 4.700,00 Persona_1 oltre IVA), o di quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata: “Affinchè l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, Nel merito: voglia respingere l'appello presentato dalla alla sentenza n. Parte_3 2322/2023 del Tribunale di Firenze, con sua integrale conferma e condanna di parte attrice appellante al pagamento delle spese di lite”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, A (di seguito, per brevità, Parte_1 anche solo “ ”), in persona del suo titolare , conveniva in giudizio, Parte_1 Persona_1 innanzi questa Corte di Appello, , proponendo gravame avverso la sentenza n. Controparte_1
2322/2023, emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 26.07.2023, che, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall' , l'aveva rigettata, con conseguente Parte_1 condanna al pagamento delle spese di lite.
1- Il giudizio di primo grado
1.1. – Immobiliare aveva convenuto in giudizio e esponendo: Controparte_1 Controparte_2
- di avere iniziato, a seguito dell'incarico conferito da in data 8.11.2017, a Controparte_1 promuovere la vendita dell'appartamento ad uso civile abitazione posto in Firenze, alla via
Ferdinando Paoletti n. 22, piano seminterrato, di proprietà dello stesso , ad un prezzo di € CP_1
240.000,00;
- che, in data 10.1.2018, unitamente alla di lui figlia e collaboratrice Persona_1 dell'agenzia, NN RA, aveva accompagnato a visionare il suddetto appartamento
[...]
al quale, su richiesta del medesimo, era stata in pari data trasmessa via mail la relativa CP_2 planimetria;
- che dopo avere visionato l'appartamento e ricevuta la planimetria, non aveva Controparte_2 manifestato più alcun interesse all'acquisto dell'immobile de quo;
- che, successivamente, da una visura eseguita presso la competente Conservatoria dei Registri
Immobiliari, il aveva appurato che l'appartamento suddetto era stato venduto da Per_1 pagina 3 di 10 proprio a ed alla di lui moglie, con atto ai rogiti Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 del Notaio Dr. del 30.05.2018, ad un prezzo di € 235.000,00; Persona_2
- che, pertanto, era evidente che l'affare fosse stato concluso a seguito e per effetto dell'attività di intermediazione svolta da A CINQUE IMMOBILIARE, la quale aveva di conseguenza diritto a percepire la provvigione dovuta, nella misura di € 4.700,00 (pari al 2% del prezzo di vendita), oltre Iva 22%, per ciascuna parte;
- che le richieste di pagamento inviate in via stragiudiziale erano rimaste senza esito.
Concludeva, quindi, chiedendo di condannare i convenuti e al pagamento della CP_1 CP_2 somma di € 5.734,00 (pari ad € 4.700,00 oltre IVA) per ciascuno, o di quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi legali a decorrere dall' 11.1.2019
(data della messa in mora) fino all'effettivo soddisfo.
1.2 – Radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio, rispettivamente, Controparte_1
e chiedendo entrambi il rigetto della domanda di parte attrice. Controparte_2
1.2.1. – , in particolare, deduceva: Controparte_1 di avere, per la vendita dell'immobile oggetto di causa, conferito incarico senza esclusiva a numerose agenzie, fra cui la A CINQUE IMMOBILIARE, concordando con ciascuna di esse che la provvigione per la mediazione, in caso di esito positivo delle eventuali trattative, sarebbe stata versata dalla sola parte acquirente;
che il 16.12.2017, moglie del aveva visitato l'appartamento de quo, Controparte_3 CP_2 per il tramite della Group Immobiliare s.a.s. di NI NA & C., e che a tale appuntamento erano seguite, sempre a mezzo della ridetta agenzia immobiliare, trattative fra esso e la CP_1
che si erano concluse in data 7.2.2018 con la presentazione di un'offerta di acquisto per € CP_3
215.000,00, la quale, peraltro, era stata da lui rifiutata;
che, in seguito, la aveva avviato autonome trattative con il medesimo che CP_3 CP_1 avevano portato, il 30 maggio 2018, alla conclusione dell'affare; di essersi reso conto solo il giorno della stipula del rogito che il il quale aveva CP_2 effettivamente visonato l'immobile in data 10.1.2018 a mezzo della sola NN RA (e non anche del padre , fosse il marito di Per_1 Controparte_3 che, quindi, nessuna provvigione era dal medesimo dovuta alla A CINQUE IMMOBILIARE, non avendo l'attività di quest'ultima fornito alcun contributo causale alla conclusione dell'affare.
Eccepiva, altresì, la carenza, in capo ad NN RA, del requisito dell'iscrizione all'albo dei mediatori.
1.2.2. – nel costituirsi in giudizio, deduceva: Controparte_2
pagina 4 di 10 di essere stato accompagnato a visitare l'immobile di proprietà del dalla A CINQUE CP_1
IMMOBILIARE, in persona della sola NN RA, e di non aver più dato seguito all'affare, essendosi reso conto, a seguito di colloquio con la moglie, nelle more rientrata in Italia da un viaggio all'estero, che trattavasi della stessa abitazione che quest'ultima stava trattando per il tramite di altra agenzia;
che nessuna attività di mediazione era stata svolta dalla A CINQUE IMMOBILIARE tale da far sorgere il diritto alla provvigione, dal momento che la visita del 10.1.2018 non aveva avuto alcun effetto causale sulla conclusione dell'affare avvenuta per autonome trattative condotte dalla già in contatto con a seguito di una precedente visita avvenuta il 16.12.2017 per CP_3 CP_1 il tramite di altro agente immobiliare;
che nessuna attività di mediazione era stata svolta da atteso che alla visita Persona_1 del 10.1.2018 era presente solo la di lui figlia, NN RA, non iscritta all'albo degli agenti immobiliari, la cui attività, peraltro, consistente nella mera trasmissione tramite mail della planimetria dell'immobile ad esso non poteva aver fatto sorgere alcun diritto al CP_2 pagamento delle provvigioni richieste.
1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove orali e documentali, il tribunale, preso atto della rinuncia alla domanda di A CINQUE IMMOBILIARE nei confronti del convenuto e dell'accettazione da parte di quest'ultimo, decideva nei termini sopra esposti Controparte_2 sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) a fronte delle contestazioni dei convenuti non risultava provato, il possesso, da parte del mediatore, del requisito indefettibile della regolare iscrizione alla camera di commercio;
(-) inoltre, l'unica attività era stata svolta da RA NN, figlia del titolare dell'agenzia, priva del c.d. “patentino” e non dipendente della stessa;
(-) al riguardo, se era vero che i collaboratori possono certamente svolgere una attività di assistenza nell'ambito della mediazione posta in essere dall'agenzia, era altrettanto vero che, per far sorgere il diritto alla provvigione, era necessario che l'attività caratteristica fosse stata svolta dal soggetto abilitato;
(-) pertanto, non era stata fornita la prova del compimento dell'attività di mediazione da parte dell'unico soggetto abilitato e cioè il titolare dell'agenzia, in quanto dagli elementi acquisiti emergeva che tale attività, tralasciando ogni considerazione sulla sua effettiva efficacia causale in ordine alla conclusione dell'affare, era stata posta in essere da una mera collaboratrice dell'agenzia, non iscritta all'apposito albo;
(-) le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
pagina 5 di 10 2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello la A CINQUE IMMOBILIARE per i seguenti motivi:
1) contrariamente a quanto affermato dal tribunale, essa aveva provato la sua iscrizione alla
Camera di Commercio, dal momento che i convenuti niente avevano contestato al riguardo
(essendosi limitati solo ad eccepire la mancata iscrizione all'albo dei mediatori di RA NN, unica presente, a loro dire, all'incontro con il con la conseguenza che il primo giudice CP_2 non aveva fatto corretta applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.
In ogni caso, tale iscrizione emergeva dalla visura camerale prodotta dall'attrice.
2) Il tribunale avrebbe errato nella ricostruzione dei fatti, imputando al mediatore la mancata prova circa lo svolgimento di una effettiva e rilevante attività tale da poter essere ritenuta determinante per la conclusione dell'affare.
In particolare, il primo giudice aveva errato nel non ammettere la prova orale articolata dall'attrice che era finalizzata proprio a dimostrare che la visita dell'immobile, insieme al non era CP_2 stata effettuata dalla sola NN RA, essendo presente anche il padre titolare Per_1 dell'Agenzia.
Del resto, ai fini del riconoscimento del diritto alla provvigione a favore del mediatore, non occorre la partecipazione dello stesso ad ogni fase della trattativa, essendo sufficiente la semplice messa in relazione fra le parti, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata.
Per tali ragioni veniva formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, , nel costituirsi in giudizio, contestava, Controparte_1 perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – Con ordinanza dell'11.7.2024, il Consigliere Istruttore ritenendo che la causa potesse essere decisa ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c., rinviava per la discussione orale ex artt. 281 sexies all'udienza del 12.2.2025, con termine fino al 3.2.2025 per il deposito di note conclusive.
2.4 – Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado (R.G. Trib. Firenze n. 17296/2019), la causa viene decisa oggi a seguito di discussione orale, come da retroesteso verbale.
***
3 – L'esame del gravame pagina 6 di 10 3.1. – Deve, in ordine logico, essere prioritariamente esaminato il secondo motivo di appello che si appalesa infondato per le ragioni che seguono, da valere anche quale integrazione ed emendazione della sentenza impugnata.
3.1.1. – Difatti, come affermato dalla Suprema Corte: “al fine del sorgere del diritto alla provvigione ex art. 1755, comma 1, c.c., è necessario che tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare vi sia un nesso di causalità adeguata, alla stregua di un giudizio ex post, ad affare compiuto, ed incombendo sul mediatore la relativa prova, senza che l'aver messo le parti in relazione tra loro sia di per sé sufficiente a conferire all'intervento il carattere dell'adeguatezza”
(cfr. ex plurimis Cassazione civile, ordinanza dell'8.1.2024, n. 538).
Pertanto, il diritto alla provvigione sorge nel caso in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività del mediatore, circostanza rinvenibile ogni qual volta il mediatore abbia utilmente messo in relazione le parti intervenendo nelle varie fasi delle trattative, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, nel senso che quest'ultima possa ritenersi conseguenza dell'opera prestata dall'intermediario, tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non sarebbe stato concluso (ex plurimis Cass. Civ. n. 7626/2023, n. 3165/2023 n. 27185/2022, n. 11443/2022, n.
22426/2020).
Invero, sebbene la Corte di Cassazione riconosca il diritto del mediatore al percepimento della provvigione pur in assenza di un intervento dello stesso in tutte le fasi della trattativa
(presupponendosi in ogni caso che una concreta trattativa sia stata posta in essere), l'intervento del professionista deve comunque essere stato tale da avere inequivocabilmente, sia sotto il profilo materiale che funzionale, costituito l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo il sopra richiamato principio della causalità adeguata, ovvero sempre che l'affare, successivamente conclusosi, possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario (cfr. Cass. Civ.,n. 3165/2023).
3.1.2. – Nella specie, è pacifico che il avesse incaricato più agenzie immobiliari di CP_1 vendere l'immobile, come confermato anche dagli agenti Cantini Gastone e (cfr. Controparte_4 verbale di udienza del 3.2.2022).
Risulta, inoltre, dimostrato che il predetto immobile, antecedentemente alla visita del per CP_2 il tramite della A CINQUE IMMOBILIARE (avvenuta il 10.1.2018), fosse già stato visionato dalla moglie di quest'ultimo ( , a mezzo di altra agenzia, Group Immobiliare sas di Controparte_3
NI NA & C.
Significativa, in proposito, si presenta la comunicazione del 16.12.2017 inviata, via mail, dalla
Group Immobiliare a (del seguente tenore: “Buongiorno , ti inoltro la CP_3 CP_3
pagina 7 di 10 planimetria dell'immobile di via Paoletti che abbiamo visionato insieme oggi. Per quanto riguarda altri immobili ho controllato, con il giardino ho solo appartamento tra i 50 e 60 mq con una camera. Fammi spare se vuoi tornare a vedere l'immobile di via Paletti”), e la successiva presentazione (in data 7.2.2018), da parte della per il tramite della predetta agenzia, di CP_3 una proposta di acquisto (rifiutata dal ), documenti che sono stati contestati solo CP_1 genericamente dall'odierna appellante ed ai quali, pertanto, può attribuirsi piena efficacia probatoria.
È, dunque, documentalmente dimostrato che a mettere in relazione il venditore Controparte_1 con ed il di lei marito, non sia stata l'odierna appellante, ma altra Controparte_3 Controparte_2 agenzia.
Alla luce di tali circostanze, costituiva precipuo onere della fornire la prova del suo Parte_1 contributo causale alla conclusione dell'affare, non potendosi certamente ritenere sufficiente l'avere accompagnato il a visionare l'immobile (ed avergli inviato, poco dopo la visita, CP_2 una sua planimetria, cfr. doc.
1-2 del fascicolo di parte appellante) dopo che lo stesso era stato già visitato da sua moglie appena un mese prima.
Del resto, se è vero che l'atto di compravendita è stato stipulato solo a distanza di qualche mese
(30.5.2018) e ad un prezzo (€ 235.000) sostanzialmente in linea con l'iniziale richiesta del venditore (€ 240.000), è altrettanto vero che l'appellante non ha offerto alcun elemento che consenta di ritenere che l'affare sia stato concluso proprio grazie alla sua attività e non a quella delle altre agenzie che erano state incaricate dal . CP_1
Ciò tanto più se si considera che la messa in contatto delle parti era avvenuta per effetto dell'attività posta in essere, un mese prima, da altra agenzia (Group Immobiliare s.a.s. di
NI NA & C.).
Non risulta, dunque, dimostrato il contributo causale dato dal mediatore alla conclusione dell'affare, anche in considerazione del fatto che la Immobiliare non ha proceduto neppure a raccogliere una proposta di acquisto da parte del per poi inoltrarla al . CP_2 CP_1
Da questo punto di vista, è la stessa parte appellante ad ammettere di non avere, a seguito della visita dell'immobile da parte del ed all'invio a quest'ultimo della relativa planimetria, CP_2 svolto nessuna ulteriore attività, non avendo il medesimo più manifestato alcun CP_2 interesse.
Si deve, quindi, ritenere che le parti siano giunte alla stipula della compravendita in maniera autonoma o, comunque, indipendente dall'intervento dell'appellante, in assenza di qualsiasi elemento che consenta di apprezzare, in un contesto caratterizzato dalla presenza di più mediatori pagina 8 di 10 a cui era stato dato incarico da parte del , l'adeguatezza dell'apporto causale fornito dalla CP_1
(che, si ripete, non aveva neppure proceduto a mettere in contatto le parti). Parte_1
3.2. – Ne deriva l'inammissibilità della prova orale che è stata reiterata dall'appellante in questo grado di giudizio (“1) “DCV che, a seguito dell'incarico conferitole dal Sig. in data Controparte_1
8/11/2017, l'Agenzia Immobiliare a Cinque del Rag. iniziò a promuovere la Persona_1 vendita dell'appartamento ad uso civile abitazione posto in Via Ferdinando Paoletti n. 22 – piano seminterrato a Firenze, di proprietà dello stesso Sig. , ad un prezzo di € 240.000,00”; 2) CP_1
“DCV che in data 10/1/2018 alle ore 14,30 il Rag. unitamente alla di lui figlia Persona_1
e collaboratrice dell'Agenzia Dr.ssa NN RA, portò a visionare detto appartamento il Sig.
e, su richiesta di quest'ultimo, con mail in pari data alle ore 15,58 (prodotta agli Controparte_2 atti dalla attrice quale doc.to n. 1, che Vi si mostra) gli trasmise la relativa planimetria”; 3) “DCV se in tale circostanza il Sig. disse di avere già visitato l'appartamento con altre agenzie CP_2 immobiliari”; 4) “DCV se, dopo avere visitato l'appartamento e ricevuto la planimetria, il Sig. manifestò interesse all'acquisto dello stesso”), in quanto anche qualora fosse raggiunta la CP_2 prova delle circostanze capitolate (a mezzo della deposizione testimoniale di NN RA, la cui attendibilità, in ogni caso, si dovrebbe attentamente vagliare, stante il rapporto di stretta parentela con ), esse sarebbero totalmente irrilevanti ai fini decisionali. Persona_1
Nemmeno in tal caso, invero, la conclusione dell'affare de quo potrebbe essere considerata conseguenza dell'opera prestata dal mediatore il quale né ha messo in relazione le parti né è minimamente intervenuto in altre fasi della trattativa.
Il che rende superfluo procedere all'esame del primo motivo di appello, tenuto conto del carattere assorbente delle questioni trattate.
4 – Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.
4.1. – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12, secondo il presente computo (valore € 5.201-
26.000):
Fase di studio della controversia (valore medio): € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 921,00
Fase istruttoria/trattazione (valore minimo): € 922,00
Fase decisionale (valore medio) € 1.911,00
Compenso tabellare: € 4.888,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e
CAP come per legge.
Si applica il valore minimo per la fase istruttoria/trattazione, in considerazione della ridotta attività espletata.
pagina 9 di 10 4.2 – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da A CINQUE IMMOBILIARE avverso la sentenza n.
2322/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 26.07.2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €
4.888,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico dell'appellante.
Firenze, 12.2.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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