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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/10/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
Dott. Maria Rosaria Carlà Presidente
Dott. Viviana Urso Consigliere
Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 836/2022 R.G., avente ad oggetto: appello. Malattia professionale promossa da
Parte_1
(c.f. ), in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresen- P.IVA_1 tato e difeso per procura generale, dall'avv.ta M. Gigliola Marino, domiciliato presso la sede dell'avvocatura in Catania alla via Cifali, 76/A – Pt_1
Appellante contro
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'avv.ta Giuseppa Cannizzaro –
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 15 settembre 2022, l proponeva appello avverso Pt_1 la sentenza del Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, n. 1042 del 18.3.2022, con la quale l'odierno appellato, in esito alla prova testi e alla disposta consulenza tecnica d'ufficio, era stato ritenuto affetto da «pneumopa- tia interstiziale con lieve quadro ristrettivo», da cui era derivato un danno bio- logico pari al 7% a seguito dell'attività lavorativa descritta in ricorso di «mari- naio di coperta, a bordo di navi coibentate con l'amianto, trasportanti greggio, gas e semilavorati» (pag. 2 ricorso di primo grado).
R.G. 836_2022 2
Il Tribunale reputava validamente accertato il nesso eziologico «con sufficiente certezza», in esito alle indagini del consulente tecnico nominato, «nonostante le considerazioni sulla astratta possibilità di concause».
In particolare, il primo giudice valorizzava il dato di indagine peritale in merito alla circostanza che il lavoratore, lavorando all'ordinaria manutenzione delle strutture degli scafi, era stato esposto alle polveri di amianto «assai presente nelle navi ai fini antiincendio ed antirumore».
si costituiva nel giudizio di appello resistendo all'interposto Controparte_1 gravame e chiedendone il rigetto.
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 11.9.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note tele- matiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l censura la sentenza per aver il Tri- Pt_1 bunale prestato acritica adesione alle conclusioni del CTU senza «considerare che né il ricorrente né la C.T.U. hanno dimostrato l'esistenza del nesso eziolo- gico fra patologie lamentate e attività espletata ai sensi delle disposizioni del
T.U.1124/65».
In ordine al nesso eziologico lamenta che le considerazioni medico-legali del
C.T.U. risultino fondate su “criteri di possibilità” laddove sono richiesti criteri di “significato probabilistico rilevante”.
Richiama a tal fine la differente valutazione dell'origine della malattia, per co- me emersa dalla U.O.C. di Medicina del Lavoro di Messina, che, in esito alle indagini diagnostiche eseguite nei confronti dell'originario ricorrente nel 2018, aveva concluso che le risultanze di tali indagini deponevano «per una patologia broncopneomonica non tecnopatica (di origine non lavorativa)».
2. Con il secondo motivo, l'appellante chiede la riforma della condanna alle spese in conseguenza dell'accoglimento del gravame.
L'appello è infondato.
2.1. È d'uopo osservare che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte
«costituisce infatti principio consolidato quello secondo il quale l'inclusione
R.G. 836_2022 3
nella tabella sia della lavorazione svolta che della malattia contratta (purché insorta entro il periodo massimo d'indennizzabilità eventualmente previsto) comporta l'applicazione della presunzione di eziologia professionale della pa- tologia sofferta dall'assicurato. In tal caso, dunque, al lavoratore è sufficiente dimostrare lo svolgimento professionale della lavorazione indicata in tabella e di essere affetto dalla malattia ivi prevista, per essere esonerato dalla prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'uno e l'altra, avendo già
l'ordinamento compiuto la correlazione causale tra i due termini (v. Cass. n.
3207 del 2019, Cass. n. 16248 del 2018, Cass. n. 13024 del 2017, Cass. n.
23653 del 2016). Invero, il sistema tabellare esonera il lavoratore dalla prova del nesso di causalità tra la lavorazione tabellata e la malattia, ma non dalla prova dell'adibizione professionale alla prima. Per far scattare la presunzione di nesso causale in concreto ed in relazione al caso specifico, la prova del la- voratore dovrà dunque avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia. Solo in tal caso la fattispecie concreta potrà ritenersi aderente a quella astratta prevista dalla tabella e potrà scattare la presunzione di eziologia professionale con specifico riferimento a quel lavoratore. La presunzione legale in questione non è assoluta, rimanendo la possibilità per l di fornire la prova con- Pt_1 traria, ad esempio dimostrando che la malattia, per la sua rapida evolutività, non è ricollegabile all'esposizione a rischio, in quanto quest'ultima sia cessata da lungo tempo, oppure che il lavoratore è stato concretamente esposto all'agente patogeno connesso alla lavorazione tabellata in misura non suffi- ciente nel caso concreto a cagionare la malattia, o che sussista un fattore ex- tralavorativo che sia stato di per sé idoneo a determinarla (Cass. n. 19312 del
25/09/2004, Cass. n. 14023 del 26/07/2004)» (Cass. 39751/2021).
Nella specie, l'odierno appellato aveva dedotto in primo grado di aver svolto, per molti anni (dal 1970 sino al 18.01.2017), l'attività lavorativa di marinaio di coperta, a bordo di navi coibentate con l'amianto, trasportanti greggio, gas e
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semilavorati dal lunedì al sabato, per otto ore al giorno, che era addetto alle operazioni di carico da terra di carbone, gas, gasolio, propilene, butano, benzi- ne, con l'ausilio di strumenti, quali le “manichette” di carico e scarico dei pro- dotti, nonché alla pulizia delle cisterne e all'esecuzione di interventi di pittura- zione e di picchettaggio delle stesse ove colpite da ruggine.
L , tuttavia, nel costituirsi in giudizio in primo grado, oltre a non conte- Pt_1 stare le mansioni dell'appellato, si limitava a dedurre che «non vi è prova della esistenza di nesso eziologico tra la patologia lamentata e l'attività svolta per in- sufficiente esposizione a rischio» (cfr. pagg. 1-2, memoria di primo grado dell ). Pt_1
Non contestava, dunque, l'Istituto che l'assicurato avesse svolto le lavorazioni indicate nella tabella delle malattie professionali allegata al D.P.R. n. 1124/65
(all. 8).
Peraltro, anche il teste assunto in primo grado, , ha confermato Testimone_1 lo svolgimento delle lavorazioni indicate dall'originario ricorrente («Conosco
sin da quando eravamo ragazzi, entrambi abbiamo fatto lo Controparte_1 stesso lavoro di marinai imbarcati su navi. Sono stato imbarcato sulla stessa barca dello NA per un paio di mesi intorno al 2003/2004. Io ho iniziato a la- vorare sulle navi nel 1974 ed anche lo NA agli inizi degli anni 70. Sino al
2000 la maggior parte delle navi su cui si lavorava erano coibentate intera- mente con l'amianto. Solo a decorrere dal 2000 tutte le navi per disposizione di legge erano senza amianto." Art. 2): "Nel periodo in cui abbiamo lavorato insieme io e la ci occupavamo del controllo sull'attività di carico e sca- CP_1 rico degli idrocarburi dalla nave che veniva svolta dagli ufficiali e dal tanghi- sta della nave che maneggiavano il carico. Durante la navigazione ci occupa- vamo dell'attività di guardia notturna sulla plancia ed alla manutenzione della nave, anche con picchettaggio e tinteggiatura. Sulla nave in cui eravamo en- trambi imbarcati si trasportava benzina ed altri idrocarburi. Preciso che per circa 6/7 anni io e abbiamo lavorato alle dipendenze della Controparte_1 stessa ditta seppur imbarcati su navi diverse. Quando la nave va in cantiere, e cioè ogni 3-4 anni si provvede alla pulizia delle cisterne". Art. 3) "Quando
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svolgevamo attività che comportavano immissioni di gas o altro utilizzavamo mascherine con filtri;
mentre per lo svolgimento delle altre attività non usava- mo mascherine»; verbale udienza del 9.9.2021).
2.2. Come osservato dalla S.C. «la tabella n. 8 allegata a detto T.U. prevede poi genericamente come causa di asbestosi tutte le lavorazioni che comportano l'impiego e l'applicazione di amianto e di materiali che lo contengono o che comunque espongono ad inalazione di polvere di amianto e si tratta di una de- finizione generica, onnicomprensiva di tutte le lavorazioni che comportano il contatto nei termini previsti con la sostanza nociva, e ciò a prescindere dalle previsioni normative, quali il D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, che impongano per determinati settori l'adozione di cautele specifiche e che non si applichino alla navigazione marittima per le peculiarità che la caratterizzano;
questa Corte di cassazione (Cass. n. 19399 del 2014) ha, pure, affermato che la normativa di riferimento depone univocamente per l'inclusione tra le malattie tabellate dell'asbestosi anche se contratta nella navigazione marittima, né sussisterebbe- ro ragionevoli giustificazioni ad un'eventuale esclusione di tale settore di atti- vità» (Cass. 16173/2019).
Pertanto, dall'inclusione nella tabella dell'asbestosi (per la quale non sussiste un periodo massimo di indennizzabilità; cfr. Cass. 2913/2005), deriva, pertan- to, l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato. Conseguentemente, sarebbe stato precipuo onere dell - nella specie rimasto del tutto non assolto - provare una diversa Pt_1 eziologia della malattia stessa e in particolare la dipendenza dell'infermità da una causa extralavorativa, ovvero che la lavorazione non avesse avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, e dunque dimostrare, rigorosamente, che vi fosse stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che, da solo o in misura prevalente, avesse cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia, rilevandosi a tal fine insufficiente il riferimento agli esami eseguiti nel 2018 presso l'U.O.C. di Medicina del Lavoro di Messina.
3.
Per questi motivi
l'appello deve essere respinto.
4. Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo secondo i pa-
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rametri di cui al DM 55/2014, come aggiornati dal DM 147/2022, seguono la soccombenza.
5. In applicazione dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002, deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater del cita- to articolo, comma inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre
2012, n. 228, cui consegue l'obbligo in capo all'appellante del pagamento di un ulteriore contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e conferma la decisione impu- gnata;
condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese proces- suali del grado, liquidate in euro 2.906,00, oltre rimborso forfetario spese gene- rali nella misura del 15%, CPA e IVA.
Dà atto della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza dell'11.9.2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Maria Rosaria Carlà
R.G. 836_2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
Dott. Maria Rosaria Carlà Presidente
Dott. Viviana Urso Consigliere
Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 836/2022 R.G., avente ad oggetto: appello. Malattia professionale promossa da
Parte_1
(c.f. ), in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresen- P.IVA_1 tato e difeso per procura generale, dall'avv.ta M. Gigliola Marino, domiciliato presso la sede dell'avvocatura in Catania alla via Cifali, 76/A – Pt_1
Appellante contro
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'avv.ta Giuseppa Cannizzaro –
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 15 settembre 2022, l proponeva appello avverso Pt_1 la sentenza del Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, n. 1042 del 18.3.2022, con la quale l'odierno appellato, in esito alla prova testi e alla disposta consulenza tecnica d'ufficio, era stato ritenuto affetto da «pneumopa- tia interstiziale con lieve quadro ristrettivo», da cui era derivato un danno bio- logico pari al 7% a seguito dell'attività lavorativa descritta in ricorso di «mari- naio di coperta, a bordo di navi coibentate con l'amianto, trasportanti greggio, gas e semilavorati» (pag. 2 ricorso di primo grado).
R.G. 836_2022 2
Il Tribunale reputava validamente accertato il nesso eziologico «con sufficiente certezza», in esito alle indagini del consulente tecnico nominato, «nonostante le considerazioni sulla astratta possibilità di concause».
In particolare, il primo giudice valorizzava il dato di indagine peritale in merito alla circostanza che il lavoratore, lavorando all'ordinaria manutenzione delle strutture degli scafi, era stato esposto alle polveri di amianto «assai presente nelle navi ai fini antiincendio ed antirumore».
si costituiva nel giudizio di appello resistendo all'interposto Controparte_1 gravame e chiedendone il rigetto.
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 11.9.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note tele- matiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l censura la sentenza per aver il Tri- Pt_1 bunale prestato acritica adesione alle conclusioni del CTU senza «considerare che né il ricorrente né la C.T.U. hanno dimostrato l'esistenza del nesso eziolo- gico fra patologie lamentate e attività espletata ai sensi delle disposizioni del
T.U.1124/65».
In ordine al nesso eziologico lamenta che le considerazioni medico-legali del
C.T.U. risultino fondate su “criteri di possibilità” laddove sono richiesti criteri di “significato probabilistico rilevante”.
Richiama a tal fine la differente valutazione dell'origine della malattia, per co- me emersa dalla U.O.C. di Medicina del Lavoro di Messina, che, in esito alle indagini diagnostiche eseguite nei confronti dell'originario ricorrente nel 2018, aveva concluso che le risultanze di tali indagini deponevano «per una patologia broncopneomonica non tecnopatica (di origine non lavorativa)».
2. Con il secondo motivo, l'appellante chiede la riforma della condanna alle spese in conseguenza dell'accoglimento del gravame.
L'appello è infondato.
2.1. È d'uopo osservare che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte
«costituisce infatti principio consolidato quello secondo il quale l'inclusione
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nella tabella sia della lavorazione svolta che della malattia contratta (purché insorta entro il periodo massimo d'indennizzabilità eventualmente previsto) comporta l'applicazione della presunzione di eziologia professionale della pa- tologia sofferta dall'assicurato. In tal caso, dunque, al lavoratore è sufficiente dimostrare lo svolgimento professionale della lavorazione indicata in tabella e di essere affetto dalla malattia ivi prevista, per essere esonerato dalla prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'uno e l'altra, avendo già
l'ordinamento compiuto la correlazione causale tra i due termini (v. Cass. n.
3207 del 2019, Cass. n. 16248 del 2018, Cass. n. 13024 del 2017, Cass. n.
23653 del 2016). Invero, il sistema tabellare esonera il lavoratore dalla prova del nesso di causalità tra la lavorazione tabellata e la malattia, ma non dalla prova dell'adibizione professionale alla prima. Per far scattare la presunzione di nesso causale in concreto ed in relazione al caso specifico, la prova del la- voratore dovrà dunque avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia. Solo in tal caso la fattispecie concreta potrà ritenersi aderente a quella astratta prevista dalla tabella e potrà scattare la presunzione di eziologia professionale con specifico riferimento a quel lavoratore. La presunzione legale in questione non è assoluta, rimanendo la possibilità per l di fornire la prova con- Pt_1 traria, ad esempio dimostrando che la malattia, per la sua rapida evolutività, non è ricollegabile all'esposizione a rischio, in quanto quest'ultima sia cessata da lungo tempo, oppure che il lavoratore è stato concretamente esposto all'agente patogeno connesso alla lavorazione tabellata in misura non suffi- ciente nel caso concreto a cagionare la malattia, o che sussista un fattore ex- tralavorativo che sia stato di per sé idoneo a determinarla (Cass. n. 19312 del
25/09/2004, Cass. n. 14023 del 26/07/2004)» (Cass. 39751/2021).
Nella specie, l'odierno appellato aveva dedotto in primo grado di aver svolto, per molti anni (dal 1970 sino al 18.01.2017), l'attività lavorativa di marinaio di coperta, a bordo di navi coibentate con l'amianto, trasportanti greggio, gas e
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semilavorati dal lunedì al sabato, per otto ore al giorno, che era addetto alle operazioni di carico da terra di carbone, gas, gasolio, propilene, butano, benzi- ne, con l'ausilio di strumenti, quali le “manichette” di carico e scarico dei pro- dotti, nonché alla pulizia delle cisterne e all'esecuzione di interventi di pittura- zione e di picchettaggio delle stesse ove colpite da ruggine.
L , tuttavia, nel costituirsi in giudizio in primo grado, oltre a non conte- Pt_1 stare le mansioni dell'appellato, si limitava a dedurre che «non vi è prova della esistenza di nesso eziologico tra la patologia lamentata e l'attività svolta per in- sufficiente esposizione a rischio» (cfr. pagg. 1-2, memoria di primo grado dell ). Pt_1
Non contestava, dunque, l'Istituto che l'assicurato avesse svolto le lavorazioni indicate nella tabella delle malattie professionali allegata al D.P.R. n. 1124/65
(all. 8).
Peraltro, anche il teste assunto in primo grado, , ha confermato Testimone_1 lo svolgimento delle lavorazioni indicate dall'originario ricorrente («Conosco
sin da quando eravamo ragazzi, entrambi abbiamo fatto lo Controparte_1 stesso lavoro di marinai imbarcati su navi. Sono stato imbarcato sulla stessa barca dello NA per un paio di mesi intorno al 2003/2004. Io ho iniziato a la- vorare sulle navi nel 1974 ed anche lo NA agli inizi degli anni 70. Sino al
2000 la maggior parte delle navi su cui si lavorava erano coibentate intera- mente con l'amianto. Solo a decorrere dal 2000 tutte le navi per disposizione di legge erano senza amianto." Art. 2): "Nel periodo in cui abbiamo lavorato insieme io e la ci occupavamo del controllo sull'attività di carico e sca- CP_1 rico degli idrocarburi dalla nave che veniva svolta dagli ufficiali e dal tanghi- sta della nave che maneggiavano il carico. Durante la navigazione ci occupa- vamo dell'attività di guardia notturna sulla plancia ed alla manutenzione della nave, anche con picchettaggio e tinteggiatura. Sulla nave in cui eravamo en- trambi imbarcati si trasportava benzina ed altri idrocarburi. Preciso che per circa 6/7 anni io e abbiamo lavorato alle dipendenze della Controparte_1 stessa ditta seppur imbarcati su navi diverse. Quando la nave va in cantiere, e cioè ogni 3-4 anni si provvede alla pulizia delle cisterne". Art. 3) "Quando
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svolgevamo attività che comportavano immissioni di gas o altro utilizzavamo mascherine con filtri;
mentre per lo svolgimento delle altre attività non usava- mo mascherine»; verbale udienza del 9.9.2021).
2.2. Come osservato dalla S.C. «la tabella n. 8 allegata a detto T.U. prevede poi genericamente come causa di asbestosi tutte le lavorazioni che comportano l'impiego e l'applicazione di amianto e di materiali che lo contengono o che comunque espongono ad inalazione di polvere di amianto e si tratta di una de- finizione generica, onnicomprensiva di tutte le lavorazioni che comportano il contatto nei termini previsti con la sostanza nociva, e ciò a prescindere dalle previsioni normative, quali il D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, che impongano per determinati settori l'adozione di cautele specifiche e che non si applichino alla navigazione marittima per le peculiarità che la caratterizzano;
questa Corte di cassazione (Cass. n. 19399 del 2014) ha, pure, affermato che la normativa di riferimento depone univocamente per l'inclusione tra le malattie tabellate dell'asbestosi anche se contratta nella navigazione marittima, né sussisterebbe- ro ragionevoli giustificazioni ad un'eventuale esclusione di tale settore di atti- vità» (Cass. 16173/2019).
Pertanto, dall'inclusione nella tabella dell'asbestosi (per la quale non sussiste un periodo massimo di indennizzabilità; cfr. Cass. 2913/2005), deriva, pertan- to, l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato. Conseguentemente, sarebbe stato precipuo onere dell - nella specie rimasto del tutto non assolto - provare una diversa Pt_1 eziologia della malattia stessa e in particolare la dipendenza dell'infermità da una causa extralavorativa, ovvero che la lavorazione non avesse avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, e dunque dimostrare, rigorosamente, che vi fosse stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che, da solo o in misura prevalente, avesse cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia, rilevandosi a tal fine insufficiente il riferimento agli esami eseguiti nel 2018 presso l'U.O.C. di Medicina del Lavoro di Messina.
3.
Per questi motivi
l'appello deve essere respinto.
4. Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo secondo i pa-
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rametri di cui al DM 55/2014, come aggiornati dal DM 147/2022, seguono la soccombenza.
5. In applicazione dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002, deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater del cita- to articolo, comma inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre
2012, n. 228, cui consegue l'obbligo in capo all'appellante del pagamento di un ulteriore contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e conferma la decisione impu- gnata;
condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese proces- suali del grado, liquidate in euro 2.906,00, oltre rimborso forfetario spese gene- rali nella misura del 15%, CPA e IVA.
Dà atto della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza dell'11.9.2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Maria Rosaria Carlà
R.G. 836_2022