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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 27/11/2025, n. 1752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1752 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. 585/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 27 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 585/2025 R.G.L., avente ad oggetto: “ripetizione di indebito”,
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...], cf Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dalla EL ST SR (cf: ), in persona dell'avv. P.IVA_1
ES IA (cf ) e dall'avv. Daniela DE SALVATORE (cf C.F._2
), giusta procura allegata al ricorso;
C.F._3
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del suo Controparte_1
Presidente, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21 (codice fiscale ), P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Simona Miglio, (c.f. ), in virtù di C.F._4 procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Repertorio n. Persona_1
37875 e Raccolta n. 7313 del 22.03.2024, allegata alla memoria;
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 28/1/2025, chiedeva al Tribunale di cui in Parte_1 epigrafe di: “A) NEL MERITO: Accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito oggettivo pari ad euro 9670,48, per le motivazioni tutte espresse in narrativa.
Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2. L' si costituiva in giudizio con memoria difensiva dell'11/11/2025 per chiedere di: CP_2
“rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata per il giorno 27/11/2025 e, all'esito della discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
2. In fatto e in diritto.
4.Dagli atti di causa si ritiene accertato quanto segue.
5. è vedovo e titolare della pensione di reversibilità SO da giugno 2011 pari Parte_1 ad euro 971,98 lorde mensili (v. doc. n. 2 allegato al ricorso).
6. L' con note del 19/11/2019 e del 20/12/2021, chiedeva al la comunicazione CP_2 Pt_1 della situazione reddituale riferita – rispettivamente – agli anni 2017 e 2018, in virtù del disposto dell'art. 13, comma 6, lett. C, del d.l. n. 78/2010 cit. (v. all. 1 e 2 memoria).
Successivamente, in data 24 giugno 2021 l' inoltrava al ricorrente un avviso di CP_2 sospensione in quanto non risultava presentata alcuna dichiarazione reddituale inerente ai redditi del 2017 e 2018, con l'invito a presentarla entro il termine perentorio del 15.09.2021
(v. all. 3 memoria).
2 Poiché il ricorrente non provvedeva alla presentazione di alcuna dichiarazione entro il predetto termine, in data 24.06.2021 l' provvedeva alla sospensione della prestazione CP_1 legata al reddito per gli anni interessati e, infine, con lettera del 20.10.2021, provvedeva alla revoca definitiva con comunicazione delle modalità di recupero dell'indebito (v. all. 4 memoria).
7. Il ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto alcuna comunicazione e che sul cedolino della pensione verificava la trattenuta rateale per indebito pari ad euro 163,91 (v. documento n 2 allegato al ricorso), quindi acquisiva personalmente presso una stampa anagrafica da cui CP_2 emergeva un indebito di euro 9670,48 di cui 4917,09 già recuperati (v. doc. n 3 allegato al ricorso). In data 19/4/2024 il ricorrente chiedeva all' la ricostituzione della propria CP_2 pensione.
8. Si osserva che l' non ha prodotto prova della notifica del provvedimento di indebito al CP_2 ricorrente, ma deduce che l'indebito è scaturito dalla omessa comunicazione dei redditi all' relativamente agli anni 2017 e 2018, atteso che il ricorrente è titolare di pensione CP_1 collegata al reddito, per cui l'omessa comunicazione dei redditi ai sensi dell'art. 13 co 6 lett c)
d.l. 78/2010 conv. in L. 122/2010 ha determinato la sospensione della prestazione per gli anni interessati (2017-2018) con applicazione del piano rateale di recupero dell'indebito.
9. Nel caso di specie il ricorrente ha redditi solo previdenziali.
10. Il ricorso è fondato.
11. Poiché nel caso di specie il ricorrente non aveva redditi ulteriori rispetto alla pensione erogata dall' , non era tenuto ad effettuare alcuna comunicazione. CP_1
12. La circolare n. 195/2015 dettata proprio per disciplinare gli adempimenti in tema di CP_2 acquisizione dei dati reddituali ex art 13 co. 6 lett. c) del d.l. n. 78/2010 conv. in L. 122/2010 al punto 3.3. così recita: “nel caso in cui, ai fini della comunicazione all'Istituto della situazione reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall' e, più in generale, rispetto alle prestazioni presenti nel Casellario Centrale dei CP_1
3 Pensionati e conosciute dall' il titolare non è tenuto ad effettuare nessuna dichiarazione CP_2 reddituale all' .” CP_1
13. Su detto esonero comunicativo di cui al punto 3.3. della circolare n. 195/2015 si CP_2 veda anche Cass. sez. lavoro, sentenza n. 115/2025, del 14/1/2025, che conferma detto esonero alla luce della circolare richiamata, per i titolari di prestazioni previdenziali collegate al reddito, che non abbiano altri redditi oltre quelli erogati dall' . CP_2
14. Si aggiunga che in tema di indebito previdenziale si è espressa la Suprema Corte affermando quanto segue: “L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva negato la ripetibilità di quanto indebitamente corrisposto dall a titolo di trattamento pensionistico di anzianità CP_2 carente della relativa provvista contributiva - per effetto dell'annullamento dei contributi figurativi, accreditati per i periodi di mobilità, a cagione del contemporaneo svolgimento, da parte dell'assicurato, di attività lavorativa autonoma -, escludendo il dolo dell'assicurato medesimo, sul presupposto che quest'ultimo non avesse mai celato lo svolgimento della predetta attività nel periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, provvedendo anche al regolare versamento dei relativi contributi, ragion per cui lo stesso già prima della CP_2 liquidazione della pensione e nel corso dell'erogazione dell'indennità in questione, era o avrebbe dovuto essere a conoscenza della situazione professionale del lavoratore)” (Cfr.
Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 10337 del 18/04/2023).
15. Nel caso di specie, dunque, l'indebito in sé non è imputabile all'accipiens in quanto il ricorrente non era tenuto ad alcuna comunicazione reddituale, ne deriva altresì che devono applicarsi le regole derogatorie rispetto al principio generale espresso dall'art. 2033 c.c. per
4 tutela del legittimo affidamento dell'accipiens sulla definitività delle erogazioni dell'Istituto, necessarie per le esigenze di vita del titolare della prestazione, sopra richiamate espresse dalla
Corte di legittimità.
16. Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, il Tribunale accerta e dichiara l'irripetibilità dell'indebito preteso da nella misura complessiva di € 9670,48 e condanna l'Istituto alla CP_2 restituzione in favore del ricorrente di quanto già trattenuto a tale titolo, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo.
3. Le spese di lite.
17. Le spese di lite seguono la soccombenza, per l'effetto condanna l' alla rifusione delle CP_2 spese di lite in favore del ricorrente che liquida come segue, in applicazione della tabella n. 4
(cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n.
37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore pari a 9670,48 euro, compreso nel
III scaglione come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase decisionale: 2021,50 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,75 €
per un totale di 1863,75 € oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara l'irripetibilità dell'indebito preteso da nei confronti del CP_2 ricorrente nella misura complessiva di € 9670,48;
- condanna l' alla restituzione in favore del ricorrente di quanto già trattenuto a tale CP_2 titolo oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
5 - condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate nella CP_2 misura di 1863,75 €, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Velletri, il 27/11/2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 27 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 585/2025 R.G.L., avente ad oggetto: “ripetizione di indebito”,
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...], cf Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dalla EL ST SR (cf: ), in persona dell'avv. P.IVA_1
ES IA (cf ) e dall'avv. Daniela DE SALVATORE (cf C.F._2
), giusta procura allegata al ricorso;
C.F._3
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del suo Controparte_1
Presidente, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21 (codice fiscale ), P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Simona Miglio, (c.f. ), in virtù di C.F._4 procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Repertorio n. Persona_1
37875 e Raccolta n. 7313 del 22.03.2024, allegata alla memoria;
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 28/1/2025, chiedeva al Tribunale di cui in Parte_1 epigrafe di: “A) NEL MERITO: Accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito oggettivo pari ad euro 9670,48, per le motivazioni tutte espresse in narrativa.
Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2. L' si costituiva in giudizio con memoria difensiva dell'11/11/2025 per chiedere di: CP_2
“rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata per il giorno 27/11/2025 e, all'esito della discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
2. In fatto e in diritto.
4.Dagli atti di causa si ritiene accertato quanto segue.
5. è vedovo e titolare della pensione di reversibilità SO da giugno 2011 pari Parte_1 ad euro 971,98 lorde mensili (v. doc. n. 2 allegato al ricorso).
6. L' con note del 19/11/2019 e del 20/12/2021, chiedeva al la comunicazione CP_2 Pt_1 della situazione reddituale riferita – rispettivamente – agli anni 2017 e 2018, in virtù del disposto dell'art. 13, comma 6, lett. C, del d.l. n. 78/2010 cit. (v. all. 1 e 2 memoria).
Successivamente, in data 24 giugno 2021 l' inoltrava al ricorrente un avviso di CP_2 sospensione in quanto non risultava presentata alcuna dichiarazione reddituale inerente ai redditi del 2017 e 2018, con l'invito a presentarla entro il termine perentorio del 15.09.2021
(v. all. 3 memoria).
2 Poiché il ricorrente non provvedeva alla presentazione di alcuna dichiarazione entro il predetto termine, in data 24.06.2021 l' provvedeva alla sospensione della prestazione CP_1 legata al reddito per gli anni interessati e, infine, con lettera del 20.10.2021, provvedeva alla revoca definitiva con comunicazione delle modalità di recupero dell'indebito (v. all. 4 memoria).
7. Il ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto alcuna comunicazione e che sul cedolino della pensione verificava la trattenuta rateale per indebito pari ad euro 163,91 (v. documento n 2 allegato al ricorso), quindi acquisiva personalmente presso una stampa anagrafica da cui CP_2 emergeva un indebito di euro 9670,48 di cui 4917,09 già recuperati (v. doc. n 3 allegato al ricorso). In data 19/4/2024 il ricorrente chiedeva all' la ricostituzione della propria CP_2 pensione.
8. Si osserva che l' non ha prodotto prova della notifica del provvedimento di indebito al CP_2 ricorrente, ma deduce che l'indebito è scaturito dalla omessa comunicazione dei redditi all' relativamente agli anni 2017 e 2018, atteso che il ricorrente è titolare di pensione CP_1 collegata al reddito, per cui l'omessa comunicazione dei redditi ai sensi dell'art. 13 co 6 lett c)
d.l. 78/2010 conv. in L. 122/2010 ha determinato la sospensione della prestazione per gli anni interessati (2017-2018) con applicazione del piano rateale di recupero dell'indebito.
9. Nel caso di specie il ricorrente ha redditi solo previdenziali.
10. Il ricorso è fondato.
11. Poiché nel caso di specie il ricorrente non aveva redditi ulteriori rispetto alla pensione erogata dall' , non era tenuto ad effettuare alcuna comunicazione. CP_1
12. La circolare n. 195/2015 dettata proprio per disciplinare gli adempimenti in tema di CP_2 acquisizione dei dati reddituali ex art 13 co. 6 lett. c) del d.l. n. 78/2010 conv. in L. 122/2010 al punto 3.3. così recita: “nel caso in cui, ai fini della comunicazione all'Istituto della situazione reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall' e, più in generale, rispetto alle prestazioni presenti nel Casellario Centrale dei CP_1
3 Pensionati e conosciute dall' il titolare non è tenuto ad effettuare nessuna dichiarazione CP_2 reddituale all' .” CP_1
13. Su detto esonero comunicativo di cui al punto 3.3. della circolare n. 195/2015 si CP_2 veda anche Cass. sez. lavoro, sentenza n. 115/2025, del 14/1/2025, che conferma detto esonero alla luce della circolare richiamata, per i titolari di prestazioni previdenziali collegate al reddito, che non abbiano altri redditi oltre quelli erogati dall' . CP_2
14. Si aggiunga che in tema di indebito previdenziale si è espressa la Suprema Corte affermando quanto segue: “L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva negato la ripetibilità di quanto indebitamente corrisposto dall a titolo di trattamento pensionistico di anzianità CP_2 carente della relativa provvista contributiva - per effetto dell'annullamento dei contributi figurativi, accreditati per i periodi di mobilità, a cagione del contemporaneo svolgimento, da parte dell'assicurato, di attività lavorativa autonoma -, escludendo il dolo dell'assicurato medesimo, sul presupposto che quest'ultimo non avesse mai celato lo svolgimento della predetta attività nel periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, provvedendo anche al regolare versamento dei relativi contributi, ragion per cui lo stesso già prima della CP_2 liquidazione della pensione e nel corso dell'erogazione dell'indennità in questione, era o avrebbe dovuto essere a conoscenza della situazione professionale del lavoratore)” (Cfr.
Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 10337 del 18/04/2023).
15. Nel caso di specie, dunque, l'indebito in sé non è imputabile all'accipiens in quanto il ricorrente non era tenuto ad alcuna comunicazione reddituale, ne deriva altresì che devono applicarsi le regole derogatorie rispetto al principio generale espresso dall'art. 2033 c.c. per
4 tutela del legittimo affidamento dell'accipiens sulla definitività delle erogazioni dell'Istituto, necessarie per le esigenze di vita del titolare della prestazione, sopra richiamate espresse dalla
Corte di legittimità.
16. Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, il Tribunale accerta e dichiara l'irripetibilità dell'indebito preteso da nella misura complessiva di € 9670,48 e condanna l'Istituto alla CP_2 restituzione in favore del ricorrente di quanto già trattenuto a tale titolo, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo.
3. Le spese di lite.
17. Le spese di lite seguono la soccombenza, per l'effetto condanna l' alla rifusione delle CP_2 spese di lite in favore del ricorrente che liquida come segue, in applicazione della tabella n. 4
(cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n.
37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore pari a 9670,48 euro, compreso nel
III scaglione come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase decisionale: 2021,50 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,75 €
per un totale di 1863,75 € oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara l'irripetibilità dell'indebito preteso da nei confronti del CP_2 ricorrente nella misura complessiva di € 9670,48;
- condanna l' alla restituzione in favore del ricorrente di quanto già trattenuto a tale CP_2 titolo oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
5 - condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate nella CP_2 misura di 1863,75 €, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Velletri, il 27/11/2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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