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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 15/07/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 381/2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Miele all'udienza del 15.7.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art.281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 381/2007 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv.to Parte_4 C.F._4
VENEROSO BERNARDO e dall'avv.to FIERRO FRANCESCO, giusta procura in atti;
ATTORE/I
Contro
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv.to DI CP_1 C.F._5
SEVO SAVERIO e FERRARA ANNARITA, giusta procura in atti;
CONVENUTO/I in persona del l.r. , (C.F. , Controparte_2 CP_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to DOMENICO LENTINI e dall'avv.to GIOVANNI LENTINI;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAIAFA MASSIMO e Controparte_3 dell'avv. CAIAFA DOMENICO ( ) DOM. PRESSO AVV SCARPA C.F._6
FRANCESCO VIA F. CAMMAROTA,19 VALLO DELLA LUCANIA;
, elettivamente domiciliato in DOM.C/O AVV.FRANCECO SCARPA VIA F.CAMMAROTA VALLO presso il difensore avv.
CAIAFA MASSIMO
TERZI CHIAMATI
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
pagina 1 di 8 Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L.
69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo
132, secondo comma, n. 4), consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
In applicazione del principio della ragione più liquida che, imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 c.p.c. con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio − ormai anche costituzionalizzata (cfr., in termini espressi, Cass. 23621/2011 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito, Cass.
Sez. Un. 20932/2011, n. 24883/2008, n. 29523/2008, Cass. n. 11356/2006) le domande avanzate dalle parti, vanno accolte nei termini che seguono.
Con atto di citazione, notificato in data 30 gennaio 2007, i sigg. , Avv. Parte_1 [...]
, Avv. convenivano in giudizio innanzi Pt_2 Parte_5 Parte_4 all'intestata Autorità Giudiziaria l'ing. per ivi sentir accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: “a) sentir accertare la veridicità di quanto in premessa;
b) sentir accertare il suo inadempimento costituito da: …… c) per effetto di quanto sub b sentir dichiarare
l'avvenuta risoluzione del contratto di prestazioni professionali intercorso tra le parti per esclusiva responsabilità di esso convenuto;
d) in conseguenza di quanto sopra sentirsi condannare al risarcimento danni in favore degli istanti che vengono quantificati: d. 1) E.
30.000,00 o la somma che sarà ritenuta equa e provata per l'impossibilità indotta di locare
a terzi i sei appartamenti di cui è causa per l'anno 2006; E. 30.000,00 per la stessa causale per tutti gli anni a venire finché l'immobile non potrà essere ritenuto agibile e locabile a terzi, con l'acquisizione di tutti i collaudi e le certificazioni di legge e l'eliminazione di tutti i difetti costruttivi indicati;
d. 2) tutte le somme che risulteranno occorrenti per ottenere relazioni sui lavori eseguiti, quantificazione degli stessi, certificazione di legge per tutti gli impianti, collaudi delle opere eseguite, il tutto in modo che sia consentita l'opponibilità
pagina 2 di 8 all'impresa e nella misura che sarà poi richiesta in separata sede, se in questa sede non determinabile;
d. 3) tutte le somme che risulteranno occorrenti per la eliminazione dei vizi costruttivi conseguenti a quelli che dovessero risultare ordini errati emanati o omessi controlli della DL e che saranno richieste in separata sede, se in questa sede dovessero risultare non determinabili. e) sentir accertare quanto effettivamente dovuto al convenuto per l'opera che risulterà da questo utilmente prestata. f) Sentirsi condannare al pagamento delle spese di giudizio”.
Costituitosi con comparsa di costituzione e risposta con domande riconvenzionali e richieste di chiamata in causa di terzi, depositata in data 27 aprile 2007, si costituiva in giudizio il sig.
, il quale contestava la domanda attorea, in rito e nel merito, e chiedeva CP_4 CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare: - disporre, ai sensi dell'art.
269 c.p.c., lo spostamento della prima udienza onde consentire la citazione della
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Bologna alla via Parte_6
Stalingrado n. 45, nonché della ditta appaltatrice in persona del Controparte_2 legale rapp.te p.t., con sede in San Nicola di Centola (Sa) alla via De Gasperi n. 5, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.; in rito ed in via preliminare: - dichiarare
l'improponibilità, l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda avversa;
- dichiarare la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire dei sigg. Avv. Parte_2
e Avv. ; nel merito: - rigettare la domanda Parte_5 Parte_4 avversa, perché infondata in fatto ed in diritto. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea: - accogliere la domanda di regresso esperita nei confronti della ditta appaltatrice in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 con sede in San Nicola di Centola (Sa) alla via De Gasperi n. 5, per consentire all'ing. CP_1 il recupero di tutte le somme che eventualmente sarà tenuto a versare alla parte attrice ed all'esito del presente giudizio, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di lite. In via riconvenzionale: - accertata e dichiarata la lesione del diritto all'immagine professionale, nonché i danni morali pure subiti dall'odierno convenuto a causa ed in conseguenza del comportamento tenuto dalla parte attrice, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento, in favore del convenuto ing. della somma di Euro 10.000,00 CP_1 CP_1
(Euro diecimila/00) o della diversa somma che il sig. Giudice riterrà equa e/o di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni morali ed all'immagine di esso ing. ; - CP_1 CP_1 accertato e dichiarato il diritto dell'ing. ad ottenere il pagamento delle CP_1 spettanze professionali, per l'effetto, condannare parte attrice al pagamento della somma di
pagina 3 di 8 Euro 9.820,50 (Euro novemilaottocentoventi/50), come da regolare parcella prodotta, oltre interessi;
in ogni caso: vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 17 aprile 2008, si costituiva in giudizio la , in persona del legale rapp.te p.t., chiedendo Parte_6
l'accoglimento delle seguenti conclusioni “… in ordine alla chiamata in causa proposta dall'ing. nei suoi confronti, dichiararla infondata per inoperatività della CP_1 garanzia in relazione ai profili evidenziati nella presente comparsa. In via del tutto subordinata Voglia dichiarare che la accetta il contraddittorio Controparte_5 esclusivamente nei limiti e con le esposizioni previste in polizza e specificate nella presente comparsa e che, nel malaugurato caso di declaratoria di responsabilità solidale,
l'assicurazione vale esclusivamente per la sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'assicurato, con esclusione di quella parte di responsabilità che gli possa derivare dal vincolo di solidarietà con altre persone. Voglia dichiarare, in ordine alla domanda principale, che la stessa è stata promossa in carenza di legittimazione attiva ed interesse ad agire da parte dei sigg.ri , e Parte_2 Parte_5 Pt_4
e, comunque, dichiararne l'infondatezza nel merito con consequenziale declaratoria
[...] di rigetto e con tutte le necessarie e consequenziali declaratorie di legge …”.
Infine con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 15.05.2008, si costituiva in giudizio la in persona del legale rapp.te p.t., chiedendo l'estromissione dal Controparte_6 giudizio.
All'udienza del 15.5.2008, la difesa degli attori, preso atto della chiamata in causa della ditta appaltatrice ha esperito nei confronti della stessa formale domanda Controparte_7 riconvenzionale, volta all'accertamento di eventuali errori nello svolgimento dei lavori di ristrutturazione dello stabile e alla conseguente condanna al risarcimento del danno. All'esito della formulazione di tale domanda riconvenzionale, la società ha richiesto Controparte_2 il pagamento di 80.000,00 euro oltre interessi e svalutazione monetaria.
Preliminarmente occorre dichiarare inammissibile sia la domanda riconvenzionale formulata da parte attrice nei confronti della sia la richiesta di pagamento formulata Controparte_2 dalla società chiamata in causa.
Infatti, con la propria costituzione in giudizio, la società di costruzioni non ha formulato nei confronti di parte attrice alcuna domanda riconvenzionale, limitandosi a chiedere l'estromissione dal giudizio;
non risulta pertanto una formale domanda di condanna degli attori al pagamento della somma anzidetta.
pagina 4 di 8 Conseguentemente parte attrice avrebbe potuto formulare domande riconvenzionali nei confronti di parte attrice solo qualora fosse diretta conseguenza della difesa della società chiamata in causa. La difesa della si è basata esclusivamente nell'eccepire Controparte_2 il proprio difetto di legittimazione passiva, richiedendo l'estromissione dal giudizio.
Pertanto la domanda riconvenzionale volta all'accertamento di vizi nella realizzazione delle opere eseguite nella proprietà di parte attrice e il conseguente risarcimento del danno sono del tutto avulsi dalla difesa formulata da parte chiamata in causa;
parte attrice per fare valere tale diritto avrebbe dovuto citare direttamente in questo giudizio, o in un giudizio autonomo, la società appaltatrice.
Inoltre occorre sottolineare che la domanda riconvenzionale è stata formulata a verbale all'udienza del 15.5.2008, senza concessione dei termini dilatori in favore della Controparte_2
[...]
Occore sempre preliminarmente dichiarare il difetto di legittimazione passiva della società
atteso che tutte le doglianze sollevate da parte attrice attengono alla Controparte_2 responsabilità professionale del direttore dei lavori. Detta circostanza incide anche nei confronti della domanda riconvenzionale avanzata da parte attrice nei confronti della società chiamata in causa, che non può essere vagliata essendo venuta meno la domanda principale di manleva avanzata nei suoi confronti.
Nel merito, la domanda degli attori è infondata e va rigettata.
Parte attrice, infatti, non ha dato prova del cd “danno evento” essendosi limitata esclusivamente ad eccepire l'inadempimento senza dare la prova del danno conseguenza, provando l'evento dannoso e l'ammontare del risarcimento.
Infatti, è principio consolidato in giurisprudenza che, sia nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sia in quella di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato, e della sua riconducibilità al fatto del debitore. A tal fine l'art. 1218 cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, non agevola la posizione del danneggiato in ordine alla prova dell'effettiva esistenza del danno derivante dall'inadempimento, onere che non è diverso da quello incombente su colui che faccia valere una responsabilità extracontrattuale (cfr ex multis, Cass. 18 marzo 2005 n.
5960).
Occorre a tal fine segnalare che, nel caso de qua agitur, parte attrice ha individuato come danno “conseguenza” la mancata locazione degli immobili in corso di costruzione, indicando quale importo del risarcimento del danno quello di euro 30.000,00.
pagina 5 di 8 Tuttavia, dall'istruttoria effettuata in giudizio, non è stata data la prova del nesso di causalità tra l'inadempimento del convenuto e i presunti danni dedotti da parte attrice. Infatti secondo la giurisprudenza di legittimità in materia contrattuale, i danni risarcibili sono solo quelli che discendono in maniera diretta ed immediata dall'inadempimento riscontrato.
In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che: ”Ove venga dedotto in giudizio un danno da inadempimento contrattuale che si limiti al solo lucro cessante, dovendosi quest'ultimo concretizzare nel mancato guadagno, ovvero nell'accrescimento patrimoniale ridottosi o azzeratosi proprio a causa dell'inadempimento, la parte che lo deduce avrà il compito di fornire la prova, anche indiziaria, dell'utilità patrimoniale che avrebbe conseguito, se al contratto fosse stata data corretta e puntuale esecuzione. A tal fine, tuttavia, saranno da escludersi i guadagni ipotetici, perché dipendenti da condizioni incerte.
(Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, ordinanza n. 25160/18, depositata l'11 ottobre 2018).
E' evidente che la circostanza dedotta da parte attrice ha condizioni incerte, dettate dalla circostanza che gli immobili erano in corso di costruzione, i cui lavori sono terminati dopo alcuni anni la revoca dell'incarico di direttore dei lavori di . CP_1
Amche gli importi indicati nella consulenza tecnica di ufficio, per la regolarizzazione delle difformità urbanistiche e catastali, nonché per l'eliminazione dei vizi della costruzione, non sono addebitabili al convenuto.
Infatti, per quanto concerne la regolarizzazione amministrativa, essa attiene alla sanatoria del balcone realizzato al quarto piano e realizzato, secondo quanto dimostrato in giudizio, dagli attori d'intesa con la società appaltatrice ed estromettendo il direttore dei lavori, che in plurime occasioni aveva comunicato le proprie perplessità nella realizzazione del balcone per problemi strutturali.
Infatti , il balcone è stato completato successivamente alla revoca dell'incarico di direttore dei lavori al convenuto e con l'ausilio di altri tecnici. Dalla relazione del CTU, infatti, si evince come il balcone sia stato realizzato direttamente dalla committenza d'intesa con l'impresa appaltatrice;
si legge nella relazione a pag.26:”Operativamente, come si evince dagli atti di causa e dai verbali di sopralluogo, risulta che l'impresa ha eseguito la costruzione del balcone in intesa con il Committente e, nel contempo, eludendo l'alta sorveglianza del D.L.
(che aveva verbalmente mostrato perplessità sulla esecuzione di detta opera) e rivolgendosi ad altro tecnico di fiducia della Committenza stessa”.
pagina 6 di 8 Inoltre risulta sempre dalla relazione che successivamente alle dimissioni di , la CP_1 committenza ha presentato istanze di concessione edilizia in variante, senza mai tuttavia richiedere e/o menzionare la realizzazione del balcone al quarto piano.
Pertanto, tutte le spese relative alla regolarizzazione del balcone in oggetto possono essere solo a carico di parte attrice.
In merito al balcone del quarto piano, occorre anche sottolineare che, legittimamente, nella propria funzione di direttore dei lavori, il convenuto ha sempre comunicato alla committenza l'impossibilità di realizzazione del balcone al quarto piano, circostanza riferita dalla stessa parte attrice e pertanto non contestata.
Inoltre il balcone al quarto piano è stato anche espunto dal progetto esecutivo depositato al
Genio Civile, che è stato firmato dalla committente , che con tale comportamento Parte_1 ha accettato l'operato del convenuto.
Per quanto concerne invece l'eliminazione dei vizi, occorre rilevare che gli stessi sono stati effettuati successivamente alla revoca dell'incarico di direttore dei lavori a , CP_1 conseguentemente non gli può essere addebitato alcunché. In particolare, eventuali vizi nella realizzazione dell'opera dovevano essere eccepiti nei confronti della società appaltatrice, in autonomo giudizio.
Anche le domande riconvenzionali formulate da parte convenuta devono essere rigettate.
Infatti anche non ha dato prova dei presunti danni d'immagine subiti, né sono stati CP_1 quantificati.
Per quanto riguarda invece la richiesta di condanna degli attori al pagamento delle proprie competenze, il convenuto non ha dato prova di aver effettuato tutte le attività indicate nella fattura prodotta in giudizio.
Con il rigetto delle domande principali, vengono meno anche le domande riconvenzionali avanzate nei confronti dei terzi chiamati in causa.
La soccombenza reciproca, giustifica la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti, anche per le fasi di ATP introdotte in corso di causa.
Pone a carico solidale di parte attrice e di parte convenuta le spese relative alla consulenza tecnica di ufficio nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
1. dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
2. rigetta la domanda principale avanzata da parte attrice;
3. rigetta le domande riconvenzionali formulate da parte convenuta;
pagina 7 di 8 5. compensa le spese di lite tra le parti anche per le fasi di ATP;
4. Pone definitivamente a carico solidale di parte attrice e parte convenuta nella misura del
50% ciascuna le spese relative alla CTU.
Si comunichi.
Vallo della Lucania, 15/07/2025
Il Giudice
dott. Mario Miele
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Miele all'udienza del 15.7.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art.281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 381/2007 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv.to Parte_4 C.F._4
VENEROSO BERNARDO e dall'avv.to FIERRO FRANCESCO, giusta procura in atti;
ATTORE/I
Contro
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv.to DI CP_1 C.F._5
SEVO SAVERIO e FERRARA ANNARITA, giusta procura in atti;
CONVENUTO/I in persona del l.r. , (C.F. , Controparte_2 CP_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to DOMENICO LENTINI e dall'avv.to GIOVANNI LENTINI;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAIAFA MASSIMO e Controparte_3 dell'avv. CAIAFA DOMENICO ( ) DOM. PRESSO AVV SCARPA C.F._6
FRANCESCO VIA F. CAMMAROTA,19 VALLO DELLA LUCANIA;
, elettivamente domiciliato in DOM.C/O AVV.FRANCECO SCARPA VIA F.CAMMAROTA VALLO presso il difensore avv.
CAIAFA MASSIMO
TERZI CHIAMATI
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
pagina 1 di 8 Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L.
69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo
132, secondo comma, n. 4), consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
In applicazione del principio della ragione più liquida che, imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 c.p.c. con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio − ormai anche costituzionalizzata (cfr., in termini espressi, Cass. 23621/2011 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito, Cass.
Sez. Un. 20932/2011, n. 24883/2008, n. 29523/2008, Cass. n. 11356/2006) le domande avanzate dalle parti, vanno accolte nei termini che seguono.
Con atto di citazione, notificato in data 30 gennaio 2007, i sigg. , Avv. Parte_1 [...]
, Avv. convenivano in giudizio innanzi Pt_2 Parte_5 Parte_4 all'intestata Autorità Giudiziaria l'ing. per ivi sentir accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: “a) sentir accertare la veridicità di quanto in premessa;
b) sentir accertare il suo inadempimento costituito da: …… c) per effetto di quanto sub b sentir dichiarare
l'avvenuta risoluzione del contratto di prestazioni professionali intercorso tra le parti per esclusiva responsabilità di esso convenuto;
d) in conseguenza di quanto sopra sentirsi condannare al risarcimento danni in favore degli istanti che vengono quantificati: d. 1) E.
30.000,00 o la somma che sarà ritenuta equa e provata per l'impossibilità indotta di locare
a terzi i sei appartamenti di cui è causa per l'anno 2006; E. 30.000,00 per la stessa causale per tutti gli anni a venire finché l'immobile non potrà essere ritenuto agibile e locabile a terzi, con l'acquisizione di tutti i collaudi e le certificazioni di legge e l'eliminazione di tutti i difetti costruttivi indicati;
d. 2) tutte le somme che risulteranno occorrenti per ottenere relazioni sui lavori eseguiti, quantificazione degli stessi, certificazione di legge per tutti gli impianti, collaudi delle opere eseguite, il tutto in modo che sia consentita l'opponibilità
pagina 2 di 8 all'impresa e nella misura che sarà poi richiesta in separata sede, se in questa sede non determinabile;
d. 3) tutte le somme che risulteranno occorrenti per la eliminazione dei vizi costruttivi conseguenti a quelli che dovessero risultare ordini errati emanati o omessi controlli della DL e che saranno richieste in separata sede, se in questa sede dovessero risultare non determinabili. e) sentir accertare quanto effettivamente dovuto al convenuto per l'opera che risulterà da questo utilmente prestata. f) Sentirsi condannare al pagamento delle spese di giudizio”.
Costituitosi con comparsa di costituzione e risposta con domande riconvenzionali e richieste di chiamata in causa di terzi, depositata in data 27 aprile 2007, si costituiva in giudizio il sig.
, il quale contestava la domanda attorea, in rito e nel merito, e chiedeva CP_4 CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare: - disporre, ai sensi dell'art.
269 c.p.c., lo spostamento della prima udienza onde consentire la citazione della
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Bologna alla via Parte_6
Stalingrado n. 45, nonché della ditta appaltatrice in persona del Controparte_2 legale rapp.te p.t., con sede in San Nicola di Centola (Sa) alla via De Gasperi n. 5, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.; in rito ed in via preliminare: - dichiarare
l'improponibilità, l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda avversa;
- dichiarare la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire dei sigg. Avv. Parte_2
e Avv. ; nel merito: - rigettare la domanda Parte_5 Parte_4 avversa, perché infondata in fatto ed in diritto. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea: - accogliere la domanda di regresso esperita nei confronti della ditta appaltatrice in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 con sede in San Nicola di Centola (Sa) alla via De Gasperi n. 5, per consentire all'ing. CP_1 il recupero di tutte le somme che eventualmente sarà tenuto a versare alla parte attrice ed all'esito del presente giudizio, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di lite. In via riconvenzionale: - accertata e dichiarata la lesione del diritto all'immagine professionale, nonché i danni morali pure subiti dall'odierno convenuto a causa ed in conseguenza del comportamento tenuto dalla parte attrice, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento, in favore del convenuto ing. della somma di Euro 10.000,00 CP_1 CP_1
(Euro diecimila/00) o della diversa somma che il sig. Giudice riterrà equa e/o di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni morali ed all'immagine di esso ing. ; - CP_1 CP_1 accertato e dichiarato il diritto dell'ing. ad ottenere il pagamento delle CP_1 spettanze professionali, per l'effetto, condannare parte attrice al pagamento della somma di
pagina 3 di 8 Euro 9.820,50 (Euro novemilaottocentoventi/50), come da regolare parcella prodotta, oltre interessi;
in ogni caso: vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 17 aprile 2008, si costituiva in giudizio la , in persona del legale rapp.te p.t., chiedendo Parte_6
l'accoglimento delle seguenti conclusioni “… in ordine alla chiamata in causa proposta dall'ing. nei suoi confronti, dichiararla infondata per inoperatività della CP_1 garanzia in relazione ai profili evidenziati nella presente comparsa. In via del tutto subordinata Voglia dichiarare che la accetta il contraddittorio Controparte_5 esclusivamente nei limiti e con le esposizioni previste in polizza e specificate nella presente comparsa e che, nel malaugurato caso di declaratoria di responsabilità solidale,
l'assicurazione vale esclusivamente per la sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'assicurato, con esclusione di quella parte di responsabilità che gli possa derivare dal vincolo di solidarietà con altre persone. Voglia dichiarare, in ordine alla domanda principale, che la stessa è stata promossa in carenza di legittimazione attiva ed interesse ad agire da parte dei sigg.ri , e Parte_2 Parte_5 Pt_4
e, comunque, dichiararne l'infondatezza nel merito con consequenziale declaratoria
[...] di rigetto e con tutte le necessarie e consequenziali declaratorie di legge …”.
Infine con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 15.05.2008, si costituiva in giudizio la in persona del legale rapp.te p.t., chiedendo l'estromissione dal Controparte_6 giudizio.
All'udienza del 15.5.2008, la difesa degli attori, preso atto della chiamata in causa della ditta appaltatrice ha esperito nei confronti della stessa formale domanda Controparte_7 riconvenzionale, volta all'accertamento di eventuali errori nello svolgimento dei lavori di ristrutturazione dello stabile e alla conseguente condanna al risarcimento del danno. All'esito della formulazione di tale domanda riconvenzionale, la società ha richiesto Controparte_2 il pagamento di 80.000,00 euro oltre interessi e svalutazione monetaria.
Preliminarmente occorre dichiarare inammissibile sia la domanda riconvenzionale formulata da parte attrice nei confronti della sia la richiesta di pagamento formulata Controparte_2 dalla società chiamata in causa.
Infatti, con la propria costituzione in giudizio, la società di costruzioni non ha formulato nei confronti di parte attrice alcuna domanda riconvenzionale, limitandosi a chiedere l'estromissione dal giudizio;
non risulta pertanto una formale domanda di condanna degli attori al pagamento della somma anzidetta.
pagina 4 di 8 Conseguentemente parte attrice avrebbe potuto formulare domande riconvenzionali nei confronti di parte attrice solo qualora fosse diretta conseguenza della difesa della società chiamata in causa. La difesa della si è basata esclusivamente nell'eccepire Controparte_2 il proprio difetto di legittimazione passiva, richiedendo l'estromissione dal giudizio.
Pertanto la domanda riconvenzionale volta all'accertamento di vizi nella realizzazione delle opere eseguite nella proprietà di parte attrice e il conseguente risarcimento del danno sono del tutto avulsi dalla difesa formulata da parte chiamata in causa;
parte attrice per fare valere tale diritto avrebbe dovuto citare direttamente in questo giudizio, o in un giudizio autonomo, la società appaltatrice.
Inoltre occorre sottolineare che la domanda riconvenzionale è stata formulata a verbale all'udienza del 15.5.2008, senza concessione dei termini dilatori in favore della Controparte_2
[...]
Occore sempre preliminarmente dichiarare il difetto di legittimazione passiva della società
atteso che tutte le doglianze sollevate da parte attrice attengono alla Controparte_2 responsabilità professionale del direttore dei lavori. Detta circostanza incide anche nei confronti della domanda riconvenzionale avanzata da parte attrice nei confronti della società chiamata in causa, che non può essere vagliata essendo venuta meno la domanda principale di manleva avanzata nei suoi confronti.
Nel merito, la domanda degli attori è infondata e va rigettata.
Parte attrice, infatti, non ha dato prova del cd “danno evento” essendosi limitata esclusivamente ad eccepire l'inadempimento senza dare la prova del danno conseguenza, provando l'evento dannoso e l'ammontare del risarcimento.
Infatti, è principio consolidato in giurisprudenza che, sia nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sia in quella di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato, e della sua riconducibilità al fatto del debitore. A tal fine l'art. 1218 cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, non agevola la posizione del danneggiato in ordine alla prova dell'effettiva esistenza del danno derivante dall'inadempimento, onere che non è diverso da quello incombente su colui che faccia valere una responsabilità extracontrattuale (cfr ex multis, Cass. 18 marzo 2005 n.
5960).
Occorre a tal fine segnalare che, nel caso de qua agitur, parte attrice ha individuato come danno “conseguenza” la mancata locazione degli immobili in corso di costruzione, indicando quale importo del risarcimento del danno quello di euro 30.000,00.
pagina 5 di 8 Tuttavia, dall'istruttoria effettuata in giudizio, non è stata data la prova del nesso di causalità tra l'inadempimento del convenuto e i presunti danni dedotti da parte attrice. Infatti secondo la giurisprudenza di legittimità in materia contrattuale, i danni risarcibili sono solo quelli che discendono in maniera diretta ed immediata dall'inadempimento riscontrato.
In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che: ”Ove venga dedotto in giudizio un danno da inadempimento contrattuale che si limiti al solo lucro cessante, dovendosi quest'ultimo concretizzare nel mancato guadagno, ovvero nell'accrescimento patrimoniale ridottosi o azzeratosi proprio a causa dell'inadempimento, la parte che lo deduce avrà il compito di fornire la prova, anche indiziaria, dell'utilità patrimoniale che avrebbe conseguito, se al contratto fosse stata data corretta e puntuale esecuzione. A tal fine, tuttavia, saranno da escludersi i guadagni ipotetici, perché dipendenti da condizioni incerte.
(Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, ordinanza n. 25160/18, depositata l'11 ottobre 2018).
E' evidente che la circostanza dedotta da parte attrice ha condizioni incerte, dettate dalla circostanza che gli immobili erano in corso di costruzione, i cui lavori sono terminati dopo alcuni anni la revoca dell'incarico di direttore dei lavori di . CP_1
Amche gli importi indicati nella consulenza tecnica di ufficio, per la regolarizzazione delle difformità urbanistiche e catastali, nonché per l'eliminazione dei vizi della costruzione, non sono addebitabili al convenuto.
Infatti, per quanto concerne la regolarizzazione amministrativa, essa attiene alla sanatoria del balcone realizzato al quarto piano e realizzato, secondo quanto dimostrato in giudizio, dagli attori d'intesa con la società appaltatrice ed estromettendo il direttore dei lavori, che in plurime occasioni aveva comunicato le proprie perplessità nella realizzazione del balcone per problemi strutturali.
Infatti , il balcone è stato completato successivamente alla revoca dell'incarico di direttore dei lavori al convenuto e con l'ausilio di altri tecnici. Dalla relazione del CTU, infatti, si evince come il balcone sia stato realizzato direttamente dalla committenza d'intesa con l'impresa appaltatrice;
si legge nella relazione a pag.26:”Operativamente, come si evince dagli atti di causa e dai verbali di sopralluogo, risulta che l'impresa ha eseguito la costruzione del balcone in intesa con il Committente e, nel contempo, eludendo l'alta sorveglianza del D.L.
(che aveva verbalmente mostrato perplessità sulla esecuzione di detta opera) e rivolgendosi ad altro tecnico di fiducia della Committenza stessa”.
pagina 6 di 8 Inoltre risulta sempre dalla relazione che successivamente alle dimissioni di , la CP_1 committenza ha presentato istanze di concessione edilizia in variante, senza mai tuttavia richiedere e/o menzionare la realizzazione del balcone al quarto piano.
Pertanto, tutte le spese relative alla regolarizzazione del balcone in oggetto possono essere solo a carico di parte attrice.
In merito al balcone del quarto piano, occorre anche sottolineare che, legittimamente, nella propria funzione di direttore dei lavori, il convenuto ha sempre comunicato alla committenza l'impossibilità di realizzazione del balcone al quarto piano, circostanza riferita dalla stessa parte attrice e pertanto non contestata.
Inoltre il balcone al quarto piano è stato anche espunto dal progetto esecutivo depositato al
Genio Civile, che è stato firmato dalla committente , che con tale comportamento Parte_1 ha accettato l'operato del convenuto.
Per quanto concerne invece l'eliminazione dei vizi, occorre rilevare che gli stessi sono stati effettuati successivamente alla revoca dell'incarico di direttore dei lavori a , CP_1 conseguentemente non gli può essere addebitato alcunché. In particolare, eventuali vizi nella realizzazione dell'opera dovevano essere eccepiti nei confronti della società appaltatrice, in autonomo giudizio.
Anche le domande riconvenzionali formulate da parte convenuta devono essere rigettate.
Infatti anche non ha dato prova dei presunti danni d'immagine subiti, né sono stati CP_1 quantificati.
Per quanto riguarda invece la richiesta di condanna degli attori al pagamento delle proprie competenze, il convenuto non ha dato prova di aver effettuato tutte le attività indicate nella fattura prodotta in giudizio.
Con il rigetto delle domande principali, vengono meno anche le domande riconvenzionali avanzate nei confronti dei terzi chiamati in causa.
La soccombenza reciproca, giustifica la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti, anche per le fasi di ATP introdotte in corso di causa.
Pone a carico solidale di parte attrice e di parte convenuta le spese relative alla consulenza tecnica di ufficio nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
1. dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
2. rigetta la domanda principale avanzata da parte attrice;
3. rigetta le domande riconvenzionali formulate da parte convenuta;
pagina 7 di 8 5. compensa le spese di lite tra le parti anche per le fasi di ATP;
4. Pone definitivamente a carico solidale di parte attrice e parte convenuta nella misura del
50% ciascuna le spese relative alla CTU.
Si comunichi.
Vallo della Lucania, 15/07/2025
Il Giudice
dott. Mario Miele
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