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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 31/03/2025, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Protezione internazionale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Marisa Attollino - Presidente dr. Enzo Davide Ruffo - Giudice dr. Gianluca Tarantino - Giudice rel. nel procedimento recante n. 13940/2023 r.g. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281-decies c.p.c., depositato il
19.12.2023, proposto da
C. F. – CUI: nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 Pt_2 rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Mucciarone
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso ope legis Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari
RESISTENTI
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI dato atto che il provvedimento viene reso all'esito della trattazione scritta del procedimento ex artt.
127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c., come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 – Il ricorrente, cittadino nigeriano, ha impugnato il provvedimento adottato dal Questore di
Foggia il 3.8.2023 e notificato il 20.11.2023, recante rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ed ha, per tale ragione, adito l'autorità giurisdizionale chiedendo, previa sospensione del provvedimento impugnato, il riconoscimento della protezione speciale.
1 Con decreto del 27.12.2023, emesso inaudita altera parte, è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed è stata fissata l'udienza di comparizione del 7.5.2024 per la trattazione dell'istanza di sospensione e del merito della controversia.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.5.2024, Il G.I. con ordinanza del
15.5.2024 ha revocato il decreto del 27.12.2023, sospendendo l'efficacia esecutiva del provvedimento opposto, ed ha rinviato la causa al 26.6.2024 per la trattazione dell'udienza del merito della controversia.
In data 28.6.2024 il si è costituito in giudizio Controparte_1
istando per il rigetto della domanda.
La causa è stata trattata alle udienze del 26.6.2024 e del 19.11.2024, ove è stata rimessa al collegio per la decisione con concessione dei termini per il deposito di note scritte entro il
15.3.2025.
All'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
2.1 – In primo luogo, deve evidenziarsi come la valutazione dei profili di illegittimità formale del diniego opposto (quali, violazione di legge, carenza di motivazione, difetto di istruttoria in sede amministrativa, ecc.) può dirsi assorbita nella prevalente esigenza di esaminare, nel merito, la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda di protezione.
2.2 – Circoscrivendo, quindi, lo scrutinio di questo Tribunale alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale, giova chiarire che l'art. 19 comma 1.1 (“divieto di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categoria vulnerabili”) d.lgs. n. 286/1998 è stato parzialmente modificato – con riferimento alla normativa che disciplina la protezione speciale – dal D.L. n. 20 del 2023 (c.d. “Decreto Cutro”), convertito con l. n. 50 del 5 maggio 2023.
Tuttavia, come espressamente previsto dal su richiamato Decreto-legge all'art. 7 comma 2,
“per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Pertanto, considerando che, nel caso di specie, il ricorrente ha avanzato richiesta di rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19 commi 1.1. e 1.2 d. lgs. n. 286/1998 alla Questura in data antecedente all'entrata in vigore del D.L. n. 20/2023, si applica il disposto del suddetto art. 19 nella sua forma previgente.
2 2.3 – Il ricorrente ha allegato al fascicolo di parte documenti da cui emergono elementi e circostanze tali da giustificare valutazioni positive in ordine all'accoglimento della spiegata domanda.
In particolare, risulta depositata in atti la seguente documentazione: (i) buste paga emesse da nel 2024 per le mensilità di gennaio (€ 1.477,19), febbraio ( € 858,55), marzo (€ Controparte_2
1.144,58), aprile (€ 1.422,88), maggio (€ 1.570,16), giugno (€ 1.278,49), luglio ( € 1.293,15), agosto (€ 1.206,15) e settembre ( € 1.571,27); (ii) modello Unilav/ comunicazione obbligatoria di assunzione relativo al rapporto di lavoro prestato alle dipendenze di Controparte_3 dall'1.2.2024 al 29.2.2024, con mansione di manovale edile;
(iii) CU 2024, attestante la percezione di una retribuzione pari a € 5.850,42, per l'attività lavorativa prestata dal 26.8.2023 alle dipendenze di nonché contratto di lavoro e quattro buste paga emesse nel 2023; (iv) estratto Controparte_2
conto previdenziale , emesso il 18.12.2023, attestante il versamento di contributi per attività CP_4
svolta nei seguenti periodi: anno 2020 (7 giorni), anno 2021 (34 giorni) e anno 2023 (11 settimane);
(v) attestato del 23.7.2018 di frequenza del "Corso di lingua italiana per stranieri"; (vi) comunicazione di ospitalità in favore di cittadino extra-comunitario dal 15.12.2023 al 15.3.2024 presso IA EL in Napoli.
Le comunicazioni UNILAV, la certificazione unica 2024, la documentazione contrattuale relativa ai rapporti di lavoro avviati sono indicativi della serietà dello sforzo di integrazione manifestato dal richiedente.
Emerge, quindi, che l'istante ha principiato e proseguito un effettivo percorso d'integrazione lavorativa in Italia.
Deve essere, pertanto, conclusivamente riconosciuto il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 5, co. 6, e dell'art. 19, co. 1.1, del d.lgs. 286/1998.
3 – Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, atteso che, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione degli onorari del difensore deve avvenire ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 115/2002.
Si veda sul punto Cass. Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018 secondo cui “Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato”.
3 4 – All'accoglimento della domanda consegue la conferma dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta in via provvisoria e anticipata dal COA di Bari in data 23.1.2024.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così Parte_1
provvede:
1) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, DICHIARA che il ricorrente ha diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 del d.lgs. 286/1998.
2) per le spese di lite. CP_5
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 26 marzo 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Gianluca Tarantino dott.ssa Marisa Attollino
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Protezione internazionale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Marisa Attollino - Presidente dr. Enzo Davide Ruffo - Giudice dr. Gianluca Tarantino - Giudice rel. nel procedimento recante n. 13940/2023 r.g. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281-decies c.p.c., depositato il
19.12.2023, proposto da
C. F. – CUI: nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 Pt_2 rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Mucciarone
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso ope legis Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari
RESISTENTI
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI dato atto che il provvedimento viene reso all'esito della trattazione scritta del procedimento ex artt.
127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c., come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 – Il ricorrente, cittadino nigeriano, ha impugnato il provvedimento adottato dal Questore di
Foggia il 3.8.2023 e notificato il 20.11.2023, recante rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ed ha, per tale ragione, adito l'autorità giurisdizionale chiedendo, previa sospensione del provvedimento impugnato, il riconoscimento della protezione speciale.
1 Con decreto del 27.12.2023, emesso inaudita altera parte, è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed è stata fissata l'udienza di comparizione del 7.5.2024 per la trattazione dell'istanza di sospensione e del merito della controversia.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.5.2024, Il G.I. con ordinanza del
15.5.2024 ha revocato il decreto del 27.12.2023, sospendendo l'efficacia esecutiva del provvedimento opposto, ed ha rinviato la causa al 26.6.2024 per la trattazione dell'udienza del merito della controversia.
In data 28.6.2024 il si è costituito in giudizio Controparte_1
istando per il rigetto della domanda.
La causa è stata trattata alle udienze del 26.6.2024 e del 19.11.2024, ove è stata rimessa al collegio per la decisione con concessione dei termini per il deposito di note scritte entro il
15.3.2025.
All'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
2.1 – In primo luogo, deve evidenziarsi come la valutazione dei profili di illegittimità formale del diniego opposto (quali, violazione di legge, carenza di motivazione, difetto di istruttoria in sede amministrativa, ecc.) può dirsi assorbita nella prevalente esigenza di esaminare, nel merito, la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda di protezione.
2.2 – Circoscrivendo, quindi, lo scrutinio di questo Tribunale alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale, giova chiarire che l'art. 19 comma 1.1 (“divieto di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categoria vulnerabili”) d.lgs. n. 286/1998 è stato parzialmente modificato – con riferimento alla normativa che disciplina la protezione speciale – dal D.L. n. 20 del 2023 (c.d. “Decreto Cutro”), convertito con l. n. 50 del 5 maggio 2023.
Tuttavia, come espressamente previsto dal su richiamato Decreto-legge all'art. 7 comma 2,
“per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Pertanto, considerando che, nel caso di specie, il ricorrente ha avanzato richiesta di rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19 commi 1.1. e 1.2 d. lgs. n. 286/1998 alla Questura in data antecedente all'entrata in vigore del D.L. n. 20/2023, si applica il disposto del suddetto art. 19 nella sua forma previgente.
2 2.3 – Il ricorrente ha allegato al fascicolo di parte documenti da cui emergono elementi e circostanze tali da giustificare valutazioni positive in ordine all'accoglimento della spiegata domanda.
In particolare, risulta depositata in atti la seguente documentazione: (i) buste paga emesse da nel 2024 per le mensilità di gennaio (€ 1.477,19), febbraio ( € 858,55), marzo (€ Controparte_2
1.144,58), aprile (€ 1.422,88), maggio (€ 1.570,16), giugno (€ 1.278,49), luglio ( € 1.293,15), agosto (€ 1.206,15) e settembre ( € 1.571,27); (ii) modello Unilav/ comunicazione obbligatoria di assunzione relativo al rapporto di lavoro prestato alle dipendenze di Controparte_3 dall'1.2.2024 al 29.2.2024, con mansione di manovale edile;
(iii) CU 2024, attestante la percezione di una retribuzione pari a € 5.850,42, per l'attività lavorativa prestata dal 26.8.2023 alle dipendenze di nonché contratto di lavoro e quattro buste paga emesse nel 2023; (iv) estratto Controparte_2
conto previdenziale , emesso il 18.12.2023, attestante il versamento di contributi per attività CP_4
svolta nei seguenti periodi: anno 2020 (7 giorni), anno 2021 (34 giorni) e anno 2023 (11 settimane);
(v) attestato del 23.7.2018 di frequenza del "Corso di lingua italiana per stranieri"; (vi) comunicazione di ospitalità in favore di cittadino extra-comunitario dal 15.12.2023 al 15.3.2024 presso IA EL in Napoli.
Le comunicazioni UNILAV, la certificazione unica 2024, la documentazione contrattuale relativa ai rapporti di lavoro avviati sono indicativi della serietà dello sforzo di integrazione manifestato dal richiedente.
Emerge, quindi, che l'istante ha principiato e proseguito un effettivo percorso d'integrazione lavorativa in Italia.
Deve essere, pertanto, conclusivamente riconosciuto il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 5, co. 6, e dell'art. 19, co. 1.1, del d.lgs. 286/1998.
3 – Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, atteso che, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione degli onorari del difensore deve avvenire ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 115/2002.
Si veda sul punto Cass. Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018 secondo cui “Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato”.
3 4 – All'accoglimento della domanda consegue la conferma dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta in via provvisoria e anticipata dal COA di Bari in data 23.1.2024.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così Parte_1
provvede:
1) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, DICHIARA che il ricorrente ha diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 del d.lgs. 286/1998.
2) per le spese di lite. CP_5
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 26 marzo 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Gianluca Tarantino dott.ssa Marisa Attollino
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