Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/01/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Presidente della Terza Sezione Civile, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9743/2016 R.G., avente per oggetto:
“risarcimento danni”;
TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giannelli C.F._1
Pier Luigi, Bogani Giovanna e Sileci Giuseppe giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
e nata a [...] il C.F._2 CP_2
25/10/1988, c.f. rappresentate e difese C.F._3
dall'avv. Moro Maria giusta procura in atti;
PARTI CONVENUTE
nata a [...] il [...], c.f. CP_3
, rappresentata e difesa dall'avv. Lombardo C.F._4
Luigi giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
nata a [...] il [...], c.f. CP_4
Catania il 14/05/1986, c.f. , C.F._6 CP_6
nato a [...] il [...], c.f.
[...]
e nato a [...] C.F._7 CP_7
Catania il 09/10/1951, c.f. rappresentati e difesi C.F._8
dagli avv.ti Cittadino Salvatore e Peluso Federica giusta procura in atti;
PARTI CONVENUTE
all'udienza del 17 dicembre 2024 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Preliminarmente vanno rigettate le domande formulata nei confronti di considerato che la rinuncia della madre, CP_2
, all'eredità di non risulta Controparte_1 Parte_2
regolare, per come ammesso dalla stessa atteso che la sua CP_1
rinuncia veniva revocata perché tardiva rispetto alla già avvenuta accettazione tacita dell'eredità medesima.
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese processuali tra la e tutte le parti processuali, considerato che appunto, la CP_2
sussistenza della rinuncia, e i dubbi sulla sua validità, o meno,
giustificavano la sua citazione nel presente giudizio essendo la CP_2
eventuale erede in rappresentazione;
in ogni caso, a seguito della costituzione dell'erede accettante, tutte le altre parti hanno chiesto immediatamente la estromissione della al giudizio. CP_2
_______________________
La domanda di scioglimento delle comunioni ereditarie dei beni relitti da deceduto il 10 ottobre 1999, e da Persona_1 , deceduta il 13 gennaio 2009, riguarda i seguenti Parte_2
beni:
- unità immobiliare sita nel comune di Camporotondo Etneo(CT)-
Catasto dei Fabbricati – Foglio 2 Sub 1 – Categoria A/2 - Classe
4 – Consistenza 7,5 vani – Sup. Catastale totale 201 mq, totale escluse aree scoperte 186 mq - Rendita 464,81 – Contrada
Carcarazza P.T.
- unità immobiliare sita nel comune di Camporotondo Etneo(CT)-
Catasto dei Fabbricati – Foglio 2 Sub 2 – Categoria C/2 - Classe
8 – Consistenza 163 mq – Sup. Catastale to tale 168 mq, -
Rendita 488,26 – Contrada Carcarazza P.S1
- appezzamenti di terreno nel comune di Camporotondo Etneo
(CT)- Catasto dei Terreni – Foglio 2 – Particella 211, 213,
214,215, 216, 217, 218, 234,365, 366 e 438;
- tratto di terreno sito nel comune di Camporotondo Etneo Catasto
dei Terreni – Foglio 3 – Particella 19, 20, 225, 226, 282, 283,
284, 285, 286 e 287.
Le unità immobiliari di Camporotondo Etneo sono interessate da vari abusi edilizi;
infatti, per come emerge da entrambe le relazioni di consulenza tecnica di ufficio, le difformità rispetto al progetto assentito con la C.E. n. 11/87 del 23.10.1987 riguardano sia i due piani dell'edificio previsti in progetto - seminterrato e terra - sia il sottotetto, che avrebbe dovuto costituire un'intercapedine non praticabile ed è stato invece reso accessibile.
In particolare, l'ing. confermando quanto già evidenziato dal Per_2
precedente consulente di ufficio, ha evidenziato le seguenti difformità
rispetto al progetto approvato: «- difformità di lieve entità, quali la diversa distribuzione degli
spazi interni, per la cui regolarizzazione occorre comunque un nuovo
titolo edilizio, ad esempio una CILA in sanatoria;
- difformità più importanti, quali l'aumento delle superfici utili, il
parziale cambio di destinazione d'uso del piano seminterrato, da
deposito a residenza, e la modifica dei prospetti;
difformità per i quali
occorrerebbe un nuovo titolo ottenibile mediante pratica SCIA, previo
parere della Soprintendenza;
- abusi insanabili - eliminabili quindi solo con la rimessione in pristino del fabbricato - quali l'innalzamento della linea di gronda, col
conseguente aumento di cubatura, nonché la realizzazione di strutture
in cemento armato in zona sismica in assenza di autorizzazione da parte
del Genio Civile».
Indi, la domanda di scioglimento della comunione sui detti immobili deve essere rigettata.
Infatti, l' art. 46, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – già art. 17, legge
28 febbraio 1985, n. 47 – al primo comma così dispone: “Gli atti tra
vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto
trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti
reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo
il 17 marzo 1985 sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi
non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso
di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si
applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù”.
È vero che secondo la più recente interpretazione della giurisprudenza di legittimità la nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art. 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità “testuale”, con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile. Pertanto, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato (Cass. s.u. n.8230/2019) ed anche gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380
del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dall'art. 40, comma 2,
della l. n. 47 del 1985, per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti, ove da essi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria (Cass. s.u. n.25021/2019).
Tuttavia, la S.C. ha precisato con la sentenza sopra cit. n. 25021 che
«Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione
(ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione
che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza
della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli
atti ad essa equipollenti, come richiesti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n.
380, art. 46 e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione
dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica",
e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore
e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della
loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione
attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa
da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del
giudizio».
Anche successivamente la S.C. con la sentenza n. 26564/2021 ha sottolineato che «Il giudice non può disporre la divisione, ereditaria o
comune che sia, che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di
esso in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione
edilizia e degli atti ad essa equipollenti costituendo la regolarità
edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il
profilo della possibilità giuridica, e non potendo la pronuncia del
giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è
consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziate» (cfr.
in questo senso, in motivazione, Cass. n. 6228/2023).
In definitiva, gli originari titoli abilitativi non possono ritenersi, allo stato, “riferibili” agli attuali immobili da dividere e ciò in quando le modifiche apportate rendono le unità immobiliari diverse da quelle di cui al rispettivo titolo abilitativo.
Si consideri che si sta parlando di 'condizione dell'azione' per cui la documentazione relativa alla conformità urbanistica sarebbe ben potuta intervenire anche in corso di causa;
ma non avendo le parti proceduto in corso di causa alla detta regolarizzazione, la rilevata irregolarità
urbanistica dell'immobile ne preclude la divisione. Deve inoltre aggiungersi che l'art. 29 Legge 27 febbraio 1985, n.
52, come modificato dall'articolo 19, comma 14, del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, prevede che la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
E nella specie lo stato di fatto degli immobili non corrisponde alle rispettive planimetrie depositate, in quanto, per come riferito dall'ing.
«le planimetrie catastali (All. 1) dei piani seminterrato e terra Per_2
sono difformi rispetto ai luoghi;
l'intero piano seminterrato (sub 2) è censito in categoria C/2 (deposito), mentre, come detto, esso è in gran
parte adibito a residenza;
il piano sottotetto non è censito in catasto ed
è quindi privo di planimetria».
Indi, anche sotto questo ulteriore profilo, la domanda di scioglimento della comunione delle unità immobiliari appare infondata.
Parimenti la domanda di scioglimento della comunione è infondata con riferimento al tratto di terreno in Camporotondo Etneo censito al foglio di mappa 2, particelle 211, 213, 214,215, 216, 217, 218, 234,365,
366 e 438.
Infatti, per come risulta dalla relazione di consulenza tecnica di ufficio depositata il 6 ottobre 2021 risulta che il detto tratto di terreno costituisce una pertinenza del fabbricato di cui alla particella 661 (il terreno e il fabbricato sono intimamente connessi urbanisticamente,
quale presupposto al rilascio dei provvedimenti concessori); connessione ribadita anche dall'altro consulente tecnico di ufficio, ing.
il quale appunto nella sua relazione ha riferito che il suindicato Per_2
terreno costituisce il lotto di pertinenza della casa, per il quale è stata rilasciata la concessione edilizia;
peraltro, la stessa parte attrice afferma nella comparsa conclusionale che «i terreni di cui al Catasto Terreni al
Foglio 2 sono legati da un vincolo necessario di pertinenzialità con
l'edificio di Campo Rotondo Etneo e ne seguono dunque la sorte» (cfr. comparsa conclusionale).
Quanto, invece, alla domanda di divisione solo del tratto di terreno, censito in catasto al Fg 3, p.lle 20, 226, 19, 225, 286, 284, 287, 285,
283, 282, formulata dalle parti a seguito dell'accertamento relativo agli altri immobili, la causa deve essere rimessa sul ruolo come da ordinanza emessa in pari data.
Spese al definitivo con riferimento alle dette domande di scioglimento delle comunioni ereditarie.
__________________
Quanto alle domande di fruttificazione, le stesse sono tutte infondate e ciò in quanto risultano formulate sulla base soltanto del fatto che uno dei coeredi abbia abitato l'immobile comune, per cui l'attore e gli altri condividenti chiedono ad il pagamento dei Controparte_1
frutti proprio perché il bene è stato utilizzato esclusivamente dal condividente.
Orbene, la S.C. di Cassazione, seguendo anche i principi di cui alla sentenza delle sezioni unite n. 33645/2022, ha statuito che «L'art. 1102
c.c. consente al comproprietario l'utilizzazione ed il godimento
dell'intera cosa comune anche in modo particolare e più intenso, con il divieto di alterare la destinazione della cosa e di impedire agli altri
partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Qualora l'uso individuale del bene in comunione non ecceda i limiti
dell'art. 1102 c.c., non è dovuto alcun risarcimento ai comproprietari
che siano rimasti inerti o vi abbiano acconsentito, né è possibile
riconoscere una "indennità" per la semplice occupazione del bene,
poiché tale utilizzo costituisce pur sempre manifestazione del diritto di
comproprietà che compete al singolo e che investe l'intera cosa
comune; l'eventuale ripartizione dei frutti naturali e civili tratti dal bene goduto individualmente è regolata in sede di divisione e di resa
del conto (cfr. Cass. 18458/2022; Cass. 7019/2019; Cass. 14213/2012).
L'occupante è invece tenuto al pagamento della corrispondente
quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto solo se gli altri
partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in
maniera diretta senza nulla ottenere, ove ne abbia tratto un vantaggio
patrimoniale (Cass. 2423/2015; Cass. 24647/2010; Cass. 13036/1991).
Occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto
all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del
bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri
stabiliti dall'art. 1102 c.c.; in tal caso il danno può essere quantificato
in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo del bene (Cass.
18458/2022; Cass. 10264/2023)» (Cass. n. n.31105/2023; cfr. in questo senso anche Cass. 10264/2023).
Orbene, nella fattispecie in esame nessuno dei comproprietari ha chiesto alle comproprietarie che hanno avuto la disponibilità dei beni ereditari, un uso diretto del bene (o turnario o con altri metodi), di guisa che le domande di fruttificazione devono essere rigettate. Sussistono giustificati motivi, in considerazione dell'orientamento della Corte di Cassazione intervenuto con la sentenza delle sezioni unite del 2022 (successivo all'introduzione del presente giudizio) per compensare tra le parti le spese processuali relative alla domanda di fruttificazione.
P.Q.M.
Il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania,
dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico,
pronunciando nella causa civile iscritta al n.9743/2016 R.G., rigetta le domande formulata nei confronti di e CP_2
compensa le spese processuali tra la predetta e tutte le altre parti processuali.
Rigetta le domande di fruttificazione e compensa tra le parti le spese processuali relative alle dette domande.
Rigetta la domanda di scioglimento delle comunioni ereditarie con riferimento solo ai seguenti beni:
- Unità immobiliare sita nel comune di Camporotondo
Etneo(CT)- Catasto dei Fabbricati – Foglio 2 Sub 1 – Categoria
A/2 - Classe 4 – Consistenza 7,5 vani – Sup. Catastale totale 201
mq, totale escluse aree scoperte 186 mq - Rendita 464,81 –
Contrada Carcarazza P.T.
- Unità immobiliare sita nel comune di Camporotondo
Etneo(CT)- Catasto dei Fabbricati – Foglio 2 Sub 2 – Categoria
C/2 - Classe 8 – Consistenza 163 mq – Sup. Catastale to tale 168
mq, - Rendita 488,26 – Contrada Carcarazza P.S1 - tratto di terreno in Camporotondo Etneo censito al foglio di mappa 2, particelle 211, 213, 214,215, 216, 217, 218, 234,365,
366 e 438.
Rimette la causa sul ruolo come da ordinanza emessa in pari data.
Spese al definitivo con riferimento alle domande di scioglimento delle comunioni ereditarie.
Così deciso in Catania il 17 gennaio 2025
IL PRESIDENTE EST.
(dott.ssa Grazia Longo)