TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 28/03/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1892/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1892/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. STEFANO Parte_1 C.F._1
BRACCI e da (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
ELENA JACCHERI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei predetti difensori avente ad oggetto: domanda congiunta cessazione effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per lo scioglimento del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e il 25 febbraio 1995, contraevano, in Pisa Parte_1 Controparte_1
matrimonio concordatario, trascritto nei registri dello Stato civile del predetto comune di Città di Pisa al n. 12, parte II, serie A, anno 1995; - che i ricorrenti hanno, ora, proposto domanda congiunta per ottenere la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che il Tribunale di Pisa – dopo la comparizione dei coniugi davanti al Presidente - ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, con sentenza n. 160/2024 rg.vg. 1892/2024;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato Pisa il 25 febbraio 1995 tra trascritto nei registri dello stato civile del Comune Parte_1 Controparte_1
di Pisa nel Registro Atti di Matrimonio al n. 12, parte II, serie A, anno 1995;
Sull'accordo delle parti, il Tribunale
DISPONE che
1) la casa coniugale sita in via Piave, 24 viene assegnata alla sig.ra che Controparte_1
continuerà a viverci insieme alla figlia la figlia ormai maggiorenne Per_1 Persona_2
si è laureata, rimarrà a vivere presso la casa coniugale insieme alla madre, secondo la prassi ormai consolidata nel tempo. Si precisa che l'abitazione è in comproprietà fra la signora e la sorella signora Controparte_1 Parte_2
2) le spese post - universitarie e connesse della figlia (tasse di iscrizioni, libri, master, specializzazioni anche all'estero, corsi di perfezionamento, convegni e quant'altro utile per lo studio e la professione, la formazione post laurea ai fini del conseguimento dell'indipendenza economica e lavorativa, esami di stato, iscrizione all'ordine, specializzazioni e corsi di formazione, sostengo a tirocini non retribuiti, le vacanze e viaggi studio) saranno a totale carico del sig. così come tutte le spese straordinarie inerenti alla figlia;
le Parte_1
spese non urgenti e comunque assolutamente necessarie, dovranno essere previamente concordate dalla stessa con entrambi i genitori. Per spese straordinarie si intendono a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) le spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, oculistiche e comunque relative alla salute non coperte dal SSN;
b) le spese sportive intese come iscrizione e l'abbigliamento sportivo relativo.
3) Per quanto concerne le spese di mantenimento ordinario, i coniugi contribuiranno in maniera diretta allorquando la figlia starà con gli stessi.
4) La detrazione fiscale per il carico della figlia verrà effettuata al 50% come per legge. Le spese extra relative alla figlia detraibili ai fini fiscali verranno detratte al 50% ciascuno, considerato che la madre provvede al mantenimento ordinario in via esclusiva vivendo la figlia con la stessa ed essendo quindi a totale carico per quanto attiene alle spese ordinarie. Nel caso in cui uno dei due coniugi non presenti per un dato anno, o più anni, denuncia dei redditi, questi ha l'onere di comunicarlo tempestivamente all'altro al fine di consentire a quest'ultimo la detrazione al 100% delle spese extra sostenute nell'interesse della figlia. Colui che sosterrà le spese detraibili ai fini fiscali avrà l'onere di chiederne la fatturazione a nome della figlia, dare un secondo originale o copia della stessa all'altro per consentirgli la detrazione fiscale e/o il rimborso da assicurazione o ente pubblico.
5) Il sig. verserà mensilmente alla sig.ra la somma di 700,00 euro, Parte_1 CP_1
quale contributo al di lei mantenimento, entro il giorno 27 del mese antecedente al mese a cui si riferisce il mantenimento per dare agio alla predetta di pagare la rata del mutuo puntualmente (che scade il primo del mese), somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT annualmente;
Prende altresì atto che:
a) la signora si farà carico del pagamento mensile della rata del mutuo Controparte_1
ipotecario contratto con la banca MPS Filiale di Livorno di cui alle premesse (n. 80805015.38) fino all'estinzione dello stesso prevista per il giorno 31 agosto 2035 (rata mensile € 590,39 versata fino all'ultima mensilità dal sig. , pur essendo contratto per la ristrutturazione Pt_1
della casa coniugale e quindi a beneficio anche del sig. A tal fine la signora Pt_1 CP_1
provvederà a comunicare alla banca MPS Filiale di Livorno gli estremi del proprio conto corrente che sarà dedicato al pagamento della suddetta rata del mutuo ed al contempo il sig. comunicherà alla propria banca la cessazione della disposizione a suo tempo attivata Pt_1 per lo stesso scopo. Nell'ipotesi in cui la sig.ra non pagasse una rata del mutuo, il CP_1 sig. – nella sua qualità di cointestatario – provvederà al pagamento nei confronti di Pt_1
MPS e verserà alla signora il residuo della somma prevista a titolo di mantenimento al punto n. 6 (ad oggi € 700,00 - € 530,39 = € 169,61). b) Le parti concordano che allo scadere del mutuo il sig. continuerà a provvedere al Pt_1
versamento del mantenimento della moglie nella medesima misura, avendo definito la somma di € 700,00 per il contributo al mantenimento mensile, considerando il mutuo in essere e la durata dello stesso e considerando di comune accordo che la somma risulti equa nel complesso, valutando quindi anche la futura estinzione del rateo mensile del mutuo, che non comporterà quindi mutamento delle circostanze atto a richiedere la revisione dell'assegno divorzile da pate del sig. considerato altresì che il mutuo è stato contratto per la Pt_1
ristrutturazione della casa adibita ad abitazione coniugale.
c) il sig. analogamente a quanto avvenuto fino alla data odierna, si farà carico Parte_1
del pagamento mensile della rata del prestito chirografario contratto con la CP_2
, sempre per far fronte alle spese della casa coniugale e familiari in genere, all'epoca
[...]
Filiale di Pisa e oggi domiciliato presso la Filiale principale di Livorno, di cui alle premesse
(n. 68571/2016/0007), fino all'estinzione dello stesso prevista per il giorno 1 febbraio 2026
(rata mensile € 573,76);
d) il sig. analogamente a quanto avvenuto fino alla data odierna, si farà carico Parte_1
del pagamento mensile della rata del prestito chirografario contratto con la società AL PA (Agenzia di Pisa) di cui alle premesse (n. 700907200) e per i medesimi motivi di cui sopra, fino all'estinzione dello stesso prevista per il giorno 28 agosto 2027 (rata mensile 335,20)
e) il sig. ha stipulato una polizza assicurativa a garanzia del pagamento di tutti i mutui e Pt_1
finanziamenti, in caso di morte, per tenere indenne e manlevare da ogni posizione debitoria la sig.ra CP_1
f) l'autovettura marca Renault Modello Clio targa EL048WJ, formalmente intestato al sig.
continuerà ad essere utilizzata in via esclusiva dalla signora e dalla Pt_1 Controparte_1
figlia ed a semplice richiesta delle stesse verrà a loro trasferita, con spese di Persona_2 trasferimento a carico del sig. fino al momento dell'eventuale trasferimento di Pt_1
proprietà il sig. continuerà a farsi carico delle spese necessarie al pagamento del bollo Pt_1
e dell'assicurazione.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del
Comune di Pisa per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 28/03/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1892/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. STEFANO Parte_1 C.F._1
BRACCI e da (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
ELENA JACCHERI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei predetti difensori avente ad oggetto: domanda congiunta cessazione effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per lo scioglimento del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e il 25 febbraio 1995, contraevano, in Pisa Parte_1 Controparte_1
matrimonio concordatario, trascritto nei registri dello Stato civile del predetto comune di Città di Pisa al n. 12, parte II, serie A, anno 1995; - che i ricorrenti hanno, ora, proposto domanda congiunta per ottenere la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che il Tribunale di Pisa – dopo la comparizione dei coniugi davanti al Presidente - ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, con sentenza n. 160/2024 rg.vg. 1892/2024;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato Pisa il 25 febbraio 1995 tra trascritto nei registri dello stato civile del Comune Parte_1 Controparte_1
di Pisa nel Registro Atti di Matrimonio al n. 12, parte II, serie A, anno 1995;
Sull'accordo delle parti, il Tribunale
DISPONE che
1) la casa coniugale sita in via Piave, 24 viene assegnata alla sig.ra che Controparte_1
continuerà a viverci insieme alla figlia la figlia ormai maggiorenne Per_1 Persona_2
si è laureata, rimarrà a vivere presso la casa coniugale insieme alla madre, secondo la prassi ormai consolidata nel tempo. Si precisa che l'abitazione è in comproprietà fra la signora e la sorella signora Controparte_1 Parte_2
2) le spese post - universitarie e connesse della figlia (tasse di iscrizioni, libri, master, specializzazioni anche all'estero, corsi di perfezionamento, convegni e quant'altro utile per lo studio e la professione, la formazione post laurea ai fini del conseguimento dell'indipendenza economica e lavorativa, esami di stato, iscrizione all'ordine, specializzazioni e corsi di formazione, sostengo a tirocini non retribuiti, le vacanze e viaggi studio) saranno a totale carico del sig. così come tutte le spese straordinarie inerenti alla figlia;
le Parte_1
spese non urgenti e comunque assolutamente necessarie, dovranno essere previamente concordate dalla stessa con entrambi i genitori. Per spese straordinarie si intendono a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) le spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, oculistiche e comunque relative alla salute non coperte dal SSN;
b) le spese sportive intese come iscrizione e l'abbigliamento sportivo relativo.
3) Per quanto concerne le spese di mantenimento ordinario, i coniugi contribuiranno in maniera diretta allorquando la figlia starà con gli stessi.
4) La detrazione fiscale per il carico della figlia verrà effettuata al 50% come per legge. Le spese extra relative alla figlia detraibili ai fini fiscali verranno detratte al 50% ciascuno, considerato che la madre provvede al mantenimento ordinario in via esclusiva vivendo la figlia con la stessa ed essendo quindi a totale carico per quanto attiene alle spese ordinarie. Nel caso in cui uno dei due coniugi non presenti per un dato anno, o più anni, denuncia dei redditi, questi ha l'onere di comunicarlo tempestivamente all'altro al fine di consentire a quest'ultimo la detrazione al 100% delle spese extra sostenute nell'interesse della figlia. Colui che sosterrà le spese detraibili ai fini fiscali avrà l'onere di chiederne la fatturazione a nome della figlia, dare un secondo originale o copia della stessa all'altro per consentirgli la detrazione fiscale e/o il rimborso da assicurazione o ente pubblico.
5) Il sig. verserà mensilmente alla sig.ra la somma di 700,00 euro, Parte_1 CP_1
quale contributo al di lei mantenimento, entro il giorno 27 del mese antecedente al mese a cui si riferisce il mantenimento per dare agio alla predetta di pagare la rata del mutuo puntualmente (che scade il primo del mese), somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT annualmente;
Prende altresì atto che:
a) la signora si farà carico del pagamento mensile della rata del mutuo Controparte_1
ipotecario contratto con la banca MPS Filiale di Livorno di cui alle premesse (n. 80805015.38) fino all'estinzione dello stesso prevista per il giorno 31 agosto 2035 (rata mensile € 590,39 versata fino all'ultima mensilità dal sig. , pur essendo contratto per la ristrutturazione Pt_1
della casa coniugale e quindi a beneficio anche del sig. A tal fine la signora Pt_1 CP_1
provvederà a comunicare alla banca MPS Filiale di Livorno gli estremi del proprio conto corrente che sarà dedicato al pagamento della suddetta rata del mutuo ed al contempo il sig. comunicherà alla propria banca la cessazione della disposizione a suo tempo attivata Pt_1 per lo stesso scopo. Nell'ipotesi in cui la sig.ra non pagasse una rata del mutuo, il CP_1 sig. – nella sua qualità di cointestatario – provvederà al pagamento nei confronti di Pt_1
MPS e verserà alla signora il residuo della somma prevista a titolo di mantenimento al punto n. 6 (ad oggi € 700,00 - € 530,39 = € 169,61). b) Le parti concordano che allo scadere del mutuo il sig. continuerà a provvedere al Pt_1
versamento del mantenimento della moglie nella medesima misura, avendo definito la somma di € 700,00 per il contributo al mantenimento mensile, considerando il mutuo in essere e la durata dello stesso e considerando di comune accordo che la somma risulti equa nel complesso, valutando quindi anche la futura estinzione del rateo mensile del mutuo, che non comporterà quindi mutamento delle circostanze atto a richiedere la revisione dell'assegno divorzile da pate del sig. considerato altresì che il mutuo è stato contratto per la Pt_1
ristrutturazione della casa adibita ad abitazione coniugale.
c) il sig. analogamente a quanto avvenuto fino alla data odierna, si farà carico Parte_1
del pagamento mensile della rata del prestito chirografario contratto con la CP_2
, sempre per far fronte alle spese della casa coniugale e familiari in genere, all'epoca
[...]
Filiale di Pisa e oggi domiciliato presso la Filiale principale di Livorno, di cui alle premesse
(n. 68571/2016/0007), fino all'estinzione dello stesso prevista per il giorno 1 febbraio 2026
(rata mensile € 573,76);
d) il sig. analogamente a quanto avvenuto fino alla data odierna, si farà carico Parte_1
del pagamento mensile della rata del prestito chirografario contratto con la società AL PA (Agenzia di Pisa) di cui alle premesse (n. 700907200) e per i medesimi motivi di cui sopra, fino all'estinzione dello stesso prevista per il giorno 28 agosto 2027 (rata mensile 335,20)
e) il sig. ha stipulato una polizza assicurativa a garanzia del pagamento di tutti i mutui e Pt_1
finanziamenti, in caso di morte, per tenere indenne e manlevare da ogni posizione debitoria la sig.ra CP_1
f) l'autovettura marca Renault Modello Clio targa EL048WJ, formalmente intestato al sig.
continuerà ad essere utilizzata in via esclusiva dalla signora e dalla Pt_1 Controparte_1
figlia ed a semplice richiesta delle stesse verrà a loro trasferita, con spese di Persona_2 trasferimento a carico del sig. fino al momento dell'eventuale trasferimento di Pt_1
proprietà il sig. continuerà a farsi carico delle spese necessarie al pagamento del bollo Pt_1
e dell'assicurazione.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del
Comune di Pisa per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 28/03/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina