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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 4115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4115 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro
Il giudice designato, dott. Maria Gaia Majorano , all'udienza del 26/05/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al R.G. n. 15200 /2024 promossa da:
nata il [...] a [...], (CF. e ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via Attila Sallustro cv.171, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, dall'Avv. Marina Gilardi (C.F.
), domiciliata presso il suo studio in Napoli, 80147 alla Piazza C.F._2
Vincenzo Aprea cv. 11 (tele e fax 08119575714 pec Email_1
RICORRENTE
CONTRO
l' (C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale Rappresentante pro tempore con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'AVV. CARMINE BARONE (c.f. ; p.e.c. C.F._3
t;), giusta procura generale alle liti per Notar Email_2
in Fiumicino del 22.03.2024, n. rep. 37875 e n. racc. 7313, ed Persona_1 elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Napoli, Via A. De CP_1
Gasperi 5
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento e riconoscimento handicap grave
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l esponendo che in data 09/02/23 effettuava visita di revisione per il CP_1 riconoscimento della invalidità civile;
il Centro Medico Legale dell' di Napoli, le CP_1 riconosceva la condizione di “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88. 124/98) grave 100%” con la diagnosi di “Esiti di quadrandectomia mammella destra (12/2021) con sampling ascellare omolaterale per carcinoma duttale infiltrante (G3-triplo negativo) successivamente chemio e radio-trattato in attuale follow-up, complicato da polineuropatia sinsitivo-motoria. Esiti di artroprotesi ginocchio destro”.
Rilevava che aveva proposto ricorso giudiziario per ATP ai sensi dell'art.445 bis c.p.c.
- Che depositava regolare dichiarazione di dissenso dalla relazione del CTU depositata nell'ambito del procedimento così sorto
- Che all'esito depositava ricorso giurisdizionale
Chiedeva pertanto che il Tribunale adito, avuto riguardo alle patologie da cui essa parte ricorrente era affetta, dichiarasse il suo diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento in questione con decorrenza di legge e il riconoscimento della stessa come portatrice di handicap grave, con la conseguente condanna dell' alla CP_1
corresponsione dei relativi ratei maturati e maturandi, oltre gli interessi legali;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi.
L' si costituiva in giudizio, contestando la ritualità e la fondatezza della domanda e CP_1
chiedendone il rigetto.
Il giudice invitava il CTU a rendere chiarimenti e, sulla documentazione in atti, la causa
è stata decisa con la presente contestuale sentenza di cui era data pubblica lettura.
Va rilevato che gli stati patologici riscontrati dal consulente tecnico d'ufficio e riportati nella sua relazione – che deve intendersi qui richiamata e trascritta – e nei suoi chiarimenti non hanno comportato l'accertamento in capo alla parte ricorrente dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto in sede di CTU (che appare completa ed esaustiva, oltre che scevra da vizi logici o giuridici) e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
2 Scrive il CTU in conclusione: “…non sono ravvisabili gli estremi per riconoscere alla ricorrente anche la necessità dell'assistenza continua per deambulare e/o per compiere gli atti quotidiani della vita dall'epoca della visita di revisione da parte dell' (09/02/2023) né CP_1 da epoche successive.”
La domanda va pertanto rigettata difettando il presupposto sanitario necessario per il suo accoglimento.
Le spese di lite stimasi equo vadano compensate.
P.Q.M.
Rigetta la domanda e compensa le spese di lite.
Pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1
Napoli, 26/05/2025 Il giudice
Dr.Maria Gaia Majorano
3
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro
Il giudice designato, dott. Maria Gaia Majorano , all'udienza del 26/05/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al R.G. n. 15200 /2024 promossa da:
nata il [...] a [...], (CF. e ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via Attila Sallustro cv.171, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, dall'Avv. Marina Gilardi (C.F.
), domiciliata presso il suo studio in Napoli, 80147 alla Piazza C.F._2
Vincenzo Aprea cv. 11 (tele e fax 08119575714 pec Email_1
RICORRENTE
CONTRO
l' (C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale Rappresentante pro tempore con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'AVV. CARMINE BARONE (c.f. ; p.e.c. C.F._3
t;), giusta procura generale alle liti per Notar Email_2
in Fiumicino del 22.03.2024, n. rep. 37875 e n. racc. 7313, ed Persona_1 elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Napoli, Via A. De CP_1
Gasperi 5
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento e riconoscimento handicap grave
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l esponendo che in data 09/02/23 effettuava visita di revisione per il CP_1 riconoscimento della invalidità civile;
il Centro Medico Legale dell' di Napoli, le CP_1 riconosceva la condizione di “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88. 124/98) grave 100%” con la diagnosi di “Esiti di quadrandectomia mammella destra (12/2021) con sampling ascellare omolaterale per carcinoma duttale infiltrante (G3-triplo negativo) successivamente chemio e radio-trattato in attuale follow-up, complicato da polineuropatia sinsitivo-motoria. Esiti di artroprotesi ginocchio destro”.
Rilevava che aveva proposto ricorso giudiziario per ATP ai sensi dell'art.445 bis c.p.c.
- Che depositava regolare dichiarazione di dissenso dalla relazione del CTU depositata nell'ambito del procedimento così sorto
- Che all'esito depositava ricorso giurisdizionale
Chiedeva pertanto che il Tribunale adito, avuto riguardo alle patologie da cui essa parte ricorrente era affetta, dichiarasse il suo diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento in questione con decorrenza di legge e il riconoscimento della stessa come portatrice di handicap grave, con la conseguente condanna dell' alla CP_1
corresponsione dei relativi ratei maturati e maturandi, oltre gli interessi legali;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi.
L' si costituiva in giudizio, contestando la ritualità e la fondatezza della domanda e CP_1
chiedendone il rigetto.
Il giudice invitava il CTU a rendere chiarimenti e, sulla documentazione in atti, la causa
è stata decisa con la presente contestuale sentenza di cui era data pubblica lettura.
Va rilevato che gli stati patologici riscontrati dal consulente tecnico d'ufficio e riportati nella sua relazione – che deve intendersi qui richiamata e trascritta – e nei suoi chiarimenti non hanno comportato l'accertamento in capo alla parte ricorrente dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto in sede di CTU (che appare completa ed esaustiva, oltre che scevra da vizi logici o giuridici) e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
2 Scrive il CTU in conclusione: “…non sono ravvisabili gli estremi per riconoscere alla ricorrente anche la necessità dell'assistenza continua per deambulare e/o per compiere gli atti quotidiani della vita dall'epoca della visita di revisione da parte dell' (09/02/2023) né CP_1 da epoche successive.”
La domanda va pertanto rigettata difettando il presupposto sanitario necessario per il suo accoglimento.
Le spese di lite stimasi equo vadano compensate.
P.Q.M.
Rigetta la domanda e compensa le spese di lite.
Pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1
Napoli, 26/05/2025 Il giudice
Dr.Maria Gaia Majorano
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