Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/06/2025, n. 3310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3310 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1826/2021, riservata in decisione all'udienza cartolare del 29.1.2025 e vertente
TRA
Parte_1
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in P.IVA_1 forza di procura alle liti apposta in calce all'originaria comparsa di costituzione, dall'avv. Andrea Porzio (C.F. ), nel cui studio in C.F._1
Castellammare di Stabia (Na), alla Via Catello Fusco n. 39, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE PRINCIPALE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2
procura a margine della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Enrico Cuomo (C.F.
) e (C.F. ), ed C.F._3 Parte_2 C.F._4
elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Torre del Greco (NA), alla via Circumvallazione nr. 179
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
-Sentenza CP_2
- 1 -
(P.I. , in persona del l. r. p. t., con sede in Roma, al Controparte_3 P.IVA_2
Viale Castello della Magliana n. 25, elett.te dom.ta presso il procuratore costituito di primo grado avv. Elisabetta Cerioli
APPELLATA CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 3.11.2015 Controparte_1
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, la
[...]
nonché la per sentirle Parte_1 Controparte_3
condannare, ex artt. 1453 e 1218 c.c., previo accertamento della loro esclusiva responsabilità in relazione all'evento dannoso occorso il 23.04.2015, al pagamento della somma di € 9.964,50 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, di cui €
7.339,70 a titolo di danni subiti dall'autovettura Vito Mercedes Benz di proprietà dell'esponente; € 204,80 a titolo di spese sostenute a causa del disagio subito ed €
2.420,00 a titolo di mancato guadagno nonché al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente all'inadempimento contrattuale delle convenute.
A fondamento della domanda l'attore sosteneva che le suindicate società si erano rese responsabili, in solido, dei danni occorsi al proprio autoveicolo a causa di un rifornimento di carburante “sporco”, effettuato presso la stazione di servizio della sita in Sorrento al Corso Italia n° 248, che aveva provocato Parte_1
l'arresto del veicolo qualche ora dopo, nei pressi del casello autostradale di Roma
Sud.
1.1 Si costituivano le società convenute, le quali eccepivano la nullità della domanda e, nel merito, l'insussistenza del nesso causale. In particolare, la società CP_3
eccepiva la decadenza dal diritto alla garanzia ai sensi dell'art. 1495 c.c., a
[...]
norma del quale i vizi della cosa venduta devono essere denunziati nel termine di otto giorni dalla loro scoperta;
la società eccepiva l'infondatezza Parte_1
della domanda, poiché nessun collegamento era ipotizzabile tra il rifornimento effettuato presso la propria area di servizio ed i danni all'autoveicolo dell'attore verificatisi nei pressi di Roma.
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- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
1.2 Escussi i testi, acquisita la documentazione ed espletata CTU, la causa veniva rinviata ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 19.10.2020 e decisa con la sentenza n°1496/2020 con la quale il Tribunale di Torre Annunziata rigettava la domanda attorea.
1.3 Segnatamente il giudice di prime cure, ritenendo la domanda sufficientemente chiara con riferimento alla causa petendi ed al petitum, ha rigettato l'eccezione di nullità ex artt. 163 e 164 c.p.c. sollevata dalle convenute;
ha affermato, altresì, tanto la legittimazione attiva quanto la legittimazione passiva delle rispettive parti processuali;
nel merito, ha, tuttavia, denegato la pretesa risarcitoria, ritenendo non provato il nesso eziologico tra l'avvenuto rifornimento di carburante ed i danni occorsi all'autoveicolo dell'attore, compensando le spese di lite, ad eccezione delle spese di CTU poste a carico del CP_1
1.4 Avverso tale pronuncia, con appello notificato in data
15/16.04.2021, la ha proposto Parte_1 gravame affidato ad un unico motivo, denunziando l'erronea compensazione delle spese di lite, in violazione degli artt. 91 e 92 cpc, non sussistendo le “gravi ed eccezionali ragioni” per derogare al principio della soccombenza.
1.5 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 22.06.2021, si è costituito in giudizio , resistendo all'impugnazione principale ed Controparte_1
interponendo, a sua volta, appello incidentale affidato a cinque motivi.
1.6 Con il primo ed il secondo motivo, che si illustrano congiuntamente in quanto strettamente connessi, protesta che il giudice di primo grado, pur Controparte_1
correttamente inquadrando la fattispecie nell'ambito della responsabilità contrattuale, ha invertito il criterio di riparto dell'onere probatorio, addossando sull'odierno comparente, nella qualità di danneggiato, l'onere di dimostrare il nesso causale tra l'inadempimento imputabile alle convenute e il danno conseguentemente subito;
adduce che, in applicazione del principio sancito dall'art. 1218 c.c, il creditore- danneggiato è tenuto soltanto a provare la fonte negoziale o legale del suo diritto e ad allegare l'inadempimento di controparte;
viceversa spetta al debitore-danneggiante fornire la prova liberatoria, dimostrando che l'inadempimento è dipeso da impossibilità della prestazione o da causa a lui non imputabile;
insiste, pertanto, per
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda l'affermazione della responsabilità delle convenute nonché per la condanna delle medesime al risarcimento dei danni conseguentemente subiti.
1.7 Con il terzo motivo l'appellante incidentale sollecita, in subordine, la riforma della statuizione nella parte in cui il giudice a quo ha escluso, sulla base degli esiti della CTU, la sussistenza del nesso eziologico tra il rifornimento avvenuto presso la stazione di servizio della Romeo Carburanti e l'avaria al motore Pt_1 dell'autoveicolo; evidenzia, in proposito, che l'indagine peritale è stata espletata in modo del tutto esplorativo, esorbitando dai limiti dei quesiti formulati dall'organo giudicante e dalle risultanze documentali acquisite;
in particolare, contesta la conclusione negativa del CTU, recepita acriticamente dal Tribunale, fondata su un inaffidabile ragionamento deduttivo, secondo cui, dovendo presumersi, in base ad un calcolo matematico, che al momento del rifornimento del 23.4.2015 erano già presenti nel serbatoio 26 lt di carburante di incerta provenienza, non è stato possibile stabilire con certezza che il gasolio contaminato fosse quello immesso nel serbatoio presso la stazione di servizio della sul punto, obietta che Parte_1
dalla documentazione prodotta risulta che anche i rifornimenti precedenti a quello dedotto del 23.4.2015 erano stati fatti presso la stazione della società appellata per un quantitativo più o meno costante di gasolio e che, perciò, pur volendo accedere all'ipotesi prospettata dall'ausiliario d'ufficio, rimane ferma la responsabilità delle controparti.
1.8 Con il quarto motivo il reitera la domanda di risarcimento del danno CP_1 patrimoniale, da quantificarsi in conformità alle singole voci indicate nell'atto introduttivo o, in subordine, nel minor importo stimato dal CTU.
1.9 Con il quinto motivo l'appellante incidentale chiede la riforma del capo sulle spese di lite, da governare secondo l'integrale soccombenza delle controparti all'esito dell'accoglimento dei precedenti mezzi.
1.10 All'udienza del 29.01.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, la Corte ha riservato la causa in decisione assegnando i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse e delle repliche conclusionali.
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2. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di ritualmente Controparte_3
citata e non comparsa.
2.1 Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 15/16.04.2021, risultando rispettato il termine di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza avvenuta in data 19.10.2020.
2.2 I primi due motivi di gravame incidentale, di cui si anticipa la trattazione per ragioni di priorità logico-giuridica, sono infondati e vanno, pertanto, rigettati.
Costituisce ius receptum che anche in caso di responsabilità contrattuale il regime di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c. fa gravare, sull'attore, la prova del nesso causale fra la condotta dell'obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento e, sulla parte che si assume inadempiente o non esattamente adempiente, l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento o dell'esattezza dello stesso (Cass. Sez. 6 - 3, n. 8849 del 31/03/2021).
La responsabilità contrattuale, disciplinata dall'articolo 1218 c.c., prevede, infatti, che l'obbligato risarcisca il danno derivante dall'inadempimento o dall'adempimento inesatto di un obbligo contrattuale. In tale ambito, incombe pur sempre sull'attore che si assuma danneggiato e che intenda ottenere il risarcimento, l'onere di dimostrare il nesso causale tra la condotta colposa dell'inadempiente e il pregiudizio subito. Al contrario, al debitore inadempiente è attribuito l'onere di fornire la prova, qualora contestata e solo dopo che l'attore abbia dimostrato il nesso causale, dell'avvenuto adempimento o dell'impossibilità, sopravvenuta per causa a lui non imputabile, di adempiere correttamente all'obbligazione contrattuale. L'evento di danno è, cioè, comune ad ogni ipotesi di responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale.
Esiste, quindi, un "tronco comune" delle azioni di danno, in cui gli oneri di prova del danneggiato sono uguali, gravando sempre su costui l'onere di provare il nesso causale (così, Cass. 9721/2025).
Alla luce dei principi richiamati è immune da vizi l'affermazione del primo giudice secondo cui grava sul il quale si assume danneggiato dall'altrui condotta CP_1
colposa, l'onere di provare il nesso causale tra l'inadempimento dedotto ed il pregiudizio conseguentemente risentito;
coerente con tale premessa è stata, poi, la
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda conclusione secondo cui il (ritenuto) mancato assolvimento di detto onere dovesse ridondare negativamente a carico dell'istante, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria.
2.3 E', altresì, infondato il terzo mezzo, con cui contesta le Controparte_1 risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, sulla cui base il Tribunale ha escluso la sussistenza del nesso causale ai fini della invocata responsabilità delle società odierne appellate.
L'ausiliario d'ufficio ha preliminarmente ricostruito l'accaduto, evidenziando, sulla scorta della documentazione versata in atti, che l'autoveicolo Mercedes Benz (tg.
EY386NC) modello Vito di proprietà di in data 23/04/2015, alcune Controparte_1
ore dopo aver eseguito il rifornimento di carburante presso l'area di servizio Esso
“ in Sorrento (circostanza in sé Parte_1 Parte_1
incontestata e, comunque, documentata da uno scontrino di acquisto), nel tratto autostradale direzione Roma Sud rimaneva in panne, arrestandosi e non riuscendo a ripartire, necessitando dell'intervento del soccorso stradale che trasferiva il mezzo, non marciante, presso l'autofficina autorizzata Mercedes Benz di Roma.
Nell'indagine sulle cause dell'avaria il CTU ha rimarcato che l'autovettura
[...]
del è stata immatricolata nel febbraio 2015 e che, pertanto, alla data CP_4 CP_1 dell'evento, con i suoi 8745 km percorsi, la meccanica generale dell'autovettura era verosimilmente in una condizione di “nuovo di fabbrica”; inoltre, la stessa autovettura era stata interessata da una campagna di richiamo in data 23/02/2015 al chilometro 53 per la sostituzione dell'anello di tenuto del tendicatena, come da risposta data ad interrogazione formale dalla Mercedes Benz Roma S.p.A tramite posta certificata.
Alla luce di tali evidenze il CTU ha coerentemente escluso che il guasto al motore sia dipeso dall'obsolescenza o da una scarsa manutenzione del veicolo ovvero, ancora, da una difettosità precoce (mortalità infantile) dei componenti del circuito di alimentazione, affermando che la causa principale dell'arresto del veicolo sia da cercare nella contaminazione del carburante da inizio ciclo vita del mezzo
(complessivamente circa 2 mesi).
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L'ausiliario d'ufficio ha, tuttavia, immediatamente segnalato la carenza di dati che avrebbero consentito di individuare, in maniera certa, la presenza ed il tipo di contaminanti del gasolio. In particolare, il CTU ha osservato che l'autoveicolo
Mercedes Benz modello VITO monta un filtro gasolio a separazione d'acqua (come da comunicazione ricevuta dalla Mercedes), anch'esso oggetto di sostituzione durante la riparazione del veicolo, e che, tuttavia, a differenza di altri elementi meccanici sostituiti ed accuratamente custoditi dal danneggiato, non era stato fotografato e né tantomeno messo a disposizione durante le operazioni peritali.
L'analisi del filtro, secondo le condivisibili valutazioni del CTU, sarebbe stata fondamentale per accertare la presenza e/o tipologia dei contaminanti, atteso che su di esso sono visibili le impurità e la miscela gelatinosa che viene a formarsi quando il biodiesel è a contatto con l'acqua, provocando il blocco della pompa e degli iniettori.
Altra carenza è stata rilevata in relazione alla verifica eseguita presso l'officina autorizzata Mercedenz-Benz di Roma di via Giulio Vincenzo Bona 110, ove l'autovettura fu trasferita immediatamente dopo il guasto per l'intervento di riparazione. In particolare, l'autofficina rilasciava una certificazione sulla causa dell'avaria al motore, attestando che era stato “trovato gasolio contaminato all'interno dell'impianto di iniezione” (documento N° 31201094 versato in atti), ma a richiesta del CTU di un duplicato dell'analisi di laboratorio, che certificasse la composizione e la percentuale dei contaminanti presenti nel carburante, la stessa autofficina rispondeva che non era stata effettuata alcuna analisi perché “non richiesta dal cliente”.
Pur in assenza di tali dati, che l'attore ben avrebbe potuto precostituirsi e/o fornire in quanto nella sua immediata disponibilità, il CTU non si è sottratto alla verifica demandatagli, procedendo con un'analisi di tipo matematico-deduttivo. Sulla base delle circostanze note egli ha elaborato una stima dei chilometri percorsi con la quantità di gasolio immessa nel serbatoio il giorno 23 aprile, utilizzando un modello di calcolo che considera la presenza di eventuali contaminanti oltre la soglia definita dalle Specifiche Europee in materia. In applicazione di tale modello di calcolo ha escluso che il serbatoio fosse stato riempito- completamente o per i soli 44 lt. di gasolio di cui al rifornimento effettuato presso la stazione il 23 aprile- di CP_3
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda contaminanti, poiché in entrambe le ipotesi il motore sarebbe andato immediatamente in blocco e l'autovettura non si sarebbe avviata affatto.
Considerando, invece, che l'autovettura aveva percorso 150 km prima che si accendesse la spia “avaria motore” e che successivamente aveva proseguito per ulteriori 100km fino al casello autostradale di Roma Sud, il CTU ha ipotizzato che il fermo fosse dipeso dalla presenza di acqua nel gasolio e ne ha determinato la quantità presuntiva sulla base di un ragionamento deduttivo basato sulla percorrenza chilometrica “media” dopo la quale è prevista la sostituzione programmata del filtro del gasolio per le autovetture diesel (percorrenza di circa 30.000km – 40.000km con un consumo medio di gasolio pari a circa 2000 -2800 lt nell'ipotesi di percorso prevalentemente extraurbano, come nella specie, in cui il veicolo veniva impiegato per il servizio di trasposto turisti).
In base al modello di calcolo utilizzato il CTU ha concluso che, con elevata probabilità, all'interno del serbatoio ci fosse una quantità di acqua superiore a quello ammesso a Norma, valutato intorno a 350-450 gr di H2O, superiore a quanto prescritto dalla EN 590-04 (200mg di acqua per ogni chilogrammo di gasolio) e che in tali condizioni un'autovettura a gasolio può arrestare la sua corsa entro i 300km.
Considerato che il giorno 23 aprile l'autovettura aveva percorso circa 256 km, al di sotto della soglia stimata come percorribile nelle condizioni di un rifornimento
“sporco” d'acqua, il CTU ha ritenuto di non poter affermare con certezza che il guasto fosse dipeso dall'immissione di gasolio con una quantità di acqua superiore a quella consentita effettuata lo stesso 23 aprile, atteso che, a quella stessa data, nel serbatoio erano già presenti 25,65 lt di carburante di incerta provenienza ed il cui consumo era ancora compatibile con il raggiungimento della soglia chilometrica stimata come percorribile alle anomale condizioni assunte in premessa. A tale risultato l'ausiliario è pervenuto comparando la quantità di gasolio immessa nel serbatoio il giorno 23 aprile (44,35 lt) con la capacità complessiva del serbatoio
(70lt), stimando per differenza quella imputabile al precedente rifornimento (25,65 lt).
A fronte di tale ragionamento logico-deduttivo l'appellante incidentale non ha contestato la preesistenza, alla data del rifornimento del 23.4.2015, di una quantità di
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda gasolio nella percentuale stimata dal CTU, peraltro coerente con il proprio assunto secondo cui egli era abituato a “rabboccare” periodicamente il serbatoio prima di trovarsi in una condizione di “riserva”, circostanza suffragata dagli scontrini prodotti, da cui, come evidenziato dal CTU, si evince che i rifornimenti venivano effettuati mediamente ogni qualvolta il livello carburante si attestava nell'ordine del 30% della capacità totale. Il si è, piuttosto, limitato ad obiettare che, pur a voler CP_1 ipotizzare che il carburante “sporco” non fosse quello immesso nel serbatoio con il rifornimento del 23 aprile, ciò non vale ad elidere la responsabilità delle odierne appellate, poiché, come avvalorato dal prospetto elaborato dal CTU sulla base degli scontrini prodotti, anche i pregressi rifornimenti erano avvenuti presso la stazione della Romeo Carburanti in Sant'Agnello, ove l'appellante abitualmente riforniva l'automezzo.
L'argomentazione difensiva non coglie nel segno.
In disparte il rilievo che l'eventualità profilata introduce un profilo di assoluta incertezza sul fatto generatore della responsabilità, che sarebbe da individuare in un episodio storicamente diverso da quello descritto dall'attore nell'atto introduttivo e di cui rimane indefinita quanto meno la collocazione temporale, si osserva, in via assorbente, che proprio la tabella dei rifornimenti periodici, riportata nel corpo dell'elaborato peritale ed elaborata sulla base degli scontrini prodotti dal CP_1
mostra un intervallo temporale di sei giorni (il rifornimento immediatamente precedente a quello del 23 aprile risale al 17/4/2015), in relazione al quale non si ha alcuna notizia degli spostamenti eseguiti dall'odierno istante.
Nel quadro delineato non può, allora, ragionevolmente escludersi, anche tenuto conto del tipo di attività professionale esercitata dal (servizio di trasposto turistico CP_1
con frequenti corse extraurbane), che la quantità di gasolio già presente nel serbatoio in data 23/4/2015 derivasse da un rifornimento avvenuto presso una stazione diversa da quella della Considerata, pertanto, la sussistenza di un fattore Parte_1 alternativo e di pari efficienza causale rispetto a quello prospettato dall'attore, non può affermarsi, secondo la regola della “causalità adeguata”, che il gasolio contaminato dalla presenza di una quantità di acqua superiore alla soglia consentita, che provocava l'arresto del veicolo, fosse quello di cui al rifornimento avvenuto nelle
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda circostanze spazio-temporali dedotte dall'attore di primo grado (arg. Cass. Civ. S.U.
581/2008; Cass. 8461/2019, secondo cui in materia civile vige la regola della
“preponderanza dell'evidenza” o del “più probabile che non”).
2.4 Dal rigetto del precedente motivo, che investe l'an della responsabilità, discende l'assorbimento della disamina del quarto motivo, relativo all'accertamento e alla quantificazione dei danni, e del quinto motivo sulla condanna alle spese di lite di primo grado.
2.5 Deve essere, infine, accolto l'appello principale interposto dalla
[...]
per la riforma, nei rapporti con la medesima, del capo della Parte_1
statuizione con cui è stata disposta la compensazione delle spese di lite, ad eccezione che delle spese di CTU.
Si premette che l'art. 92 comma 2 cit. stabilisce, nel testo innovato dall'intervento di riforma recato dall'art. 13 d.l. 12 settembre 2014, n. 132, modificato, in sede di conversione, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162, che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma, nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione totale o parziale, oltre che nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, anche qualora sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
La Corte ha osservato, invero, che, negli interventi normativi susseguitisi sull'art. 92 comma 2 c.p.c. a partire dalla legge n. 263/2005, sia rintracciabile l'intento del legislatore di restringere sempre di più il perimetro del potere del giudice di compensare le spese di lite, lasciando, invece, alla più ampia estensione possibile l'applicazione della regola generale della soccombenza.
La progressiva delimitazione dell'ambito di ammissibilità della compensazione rinviene la sua evidente ratio nella volontà di rafforzare il principio di responsabilità di chi promuove una lite o resiste ad essa, al fine di conseguire un effetto deflativo sul contenzioso civile.
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Il legislatore del 2014, ponendosi nel solco della tendenza restrittiva segnalata, ha circoscritto ulteriormente il perimetro della compensabilità delle spese, sostituendo alla clausola delle «gravi ed eccezionali ragioni» (introdotta dall'art. 45, comma 11,
l. 18 giugno 2009, n. 69), le due ipotesi nominate (oltre quella della soccombenza reciproca che non è mai mutata), ossia l'“assoluta novità della questione trattata” ed il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
E, tuttavia, la Corte Costituzionale, con la pronunzia sopra citata, ha affermato che la rigidità delle due sole ipotesi tassative, considerate dalla norma, violasse il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, lasciando fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa.
La Corte ha osservato in proposito, che “la prevista ipotesi del mutamento della giurisprudenza su una questione dirimente è connotata dal fatto che, in sostanza, risulta modificato, in corso di causa, il quadro di riferimento della controversia. Ma tale ratio può rinvenirsi anche in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che nulla possa addebitarsi alle parti: tra le più evidenti, una norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva;
o una pronuncia della Corte Costituzionale, in particolare se di illegittimità costituzionale;
o una decisione di una Corte europea;
o una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea;
o altre analoghe sopravvenienze. Le quali tutte, ove concernenti una "questione dirimente" al fine della decisione della controversia, sono connotate da pari "gravità" ed "eccezionalità", ma non sono iscrivibili in un rigido catalogo di ipotesi nominate e come tali necessariamente debbono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia”.
Nella specie, il giudice a quo ha giustificato la compensazione con l'apprezzamento del “pregiudizio subito dall'attore”. E, tuttavia, una volta esclusa la riconducibilità causale di siffatto pregiudizio ad una condotta imputabile alla società odierna appellante, viene meno ogni ragione per cui di esso debba farsi carico quest'ultima, sia pure sotto il profilo della non ripetibilità delle spese processuali sostenute per resistere alla pretesa infondatamente diretta contro di essa.
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- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Nemmeno poi ricorre una delle ipotesi esemplificativamente prese in considerazione dalla C. Cost. e suscettibili di essere sussunte sotto la previsione normativa novellata, posto che i termini della controversia sono rimasti immutati nel corso del giudizio e non appaiono condizionati da alcuna sopravvenienza in ipotesi non prevedibile al momento in cui è stata intrapresa l'iniziativa processuale.
In riforma in parte qua della statuizione impugnata deve essere, Controparte_1
perciò, condannato alle spese di lite del primo grado di giudizio nei rapporti con la
Parte_1
3. Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante incidentale nei rapporti con la controparte costituita.
I compensi professionali per entrambi i gradi si liquidano in applicazione del D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione. (Cass. 19989/2021).
Tali parametri sono determinati con riferimento ai parametri medi dello scaglione delle cause di valore fino ad € 26.000,00, diminuiti, per il primo grado, del 50% per la fase di trattazione/istruttoria, di natura prevalentemente documentale e rimessa, per il profilo strettamente tecnico, all'indagine peritale, i cui costi sono stati già posti dal primo giudice a carico del Per i compensi del presente grado viene esclusa CP_1 la fase di trattazione/istruttoria, essendo del tutto mancata un'attività istruttoria ed essendosi risolta quella di trattazione nel richiamo alle conclusioni introduttive;
infine, non si fa luogo al rimborso del contributo unificato, non essendo documentato il relativo pagamento.
3.1 Nulla per spese del presente grado nei rapporti con l'appellata contumace vittoriosa Controparte_3
4. Essendo stato rigettato l'appello incidentale, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il
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- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, definitivamente pronunziando, tra le parti indicate in epigrafe, sugli appelli come in epigrafe proposti avverso la sentenza del
Tribunale di Torre Annunziata n. 1496/2020, pubblicata il 19.10.2020, così provvede:
1) dichiara la contumacia di Controparte_3
2) rigetta l'appello incidentale;
3) accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma del capo b) della statuizione impugnata, condanna alla refusione, in favore della Controparte_1
delle spese di lite di primo grado, Parte_1 che liquida in € 4.237,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Andrea Porzio dichiaratosene anticipatario;
4) conferma per il resto la statuizione di primo grado;
5) condanna alla refusione, in favore della Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite del presente grado, che liquida in €
[...]
3.966,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA
e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Andrea Porzio dichiaratosene anticipatario;
6) nulla per spese del presente grado nei rapporti con Controparte_3
7) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR
30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante incidentale.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 18.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
RGn°1826/21 -Sentenza
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