Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/06/2025, n. 1700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1700 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2911/2019 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 3.6.2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 2911/2019
r.g.a.c.
TRA
elett.te dom.to in Siena, alla via Camollia 83 Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Dei Michele dal quale è rappr.ta e difesa in virtù di procura in atti
- ATTRICE
E
Controparte_1
- CONVENUTO CONTUMACE
avente ad oggetto: azione di rivalsa
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4)
dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa espo-
sizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applica-
bile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo gra-
do a tale data.
La domanda è fondata e deve essere accolta per quanto di seguito si espone.
Nel merito si premette il quadro normativo di riferimento. Il fatto per cui è causa
è sussumibile sotto il disposto di cui all'art. 292 C.d.A., a norma del quale l'im-
presa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall'articolo 283, comma 1, lettere a), b), d), d-bis) e d-ter), ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro (conducente e proprietario) per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese.
In materia, viene in rilievo il recente pronunciamento delle Sezioni Unite, secon-
do cui “All'esigenza, considerata di pubblico interesse, di garantire il risarci-
mento dei danni alle vittime della strada nel caso di inoperatività o di inesistenza
di una polizza assicurativa relativa al veicolo che ha causato il sinistro non può
che accompagnarsi anche l'esigenza di assicurare un efficace recupero del sacri-
ficio solidaristicamente imposto dalla legge all'impresa designata dal Fondo di
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Garanzia delle Vittime della Strada. L'azione recuperatoria proposta ai sensi
dell'art. 292, comma 1, Cod. ass. dall'impresa designata che ha risarcito il dan-
neggiato va qualificata come azione autonoma e speciale ex lege, non assimila-
bile né allo schema tipico dell'azione di regresso tra coobbligati solidali né allo
schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato. Tale azione è con-
notata dal carattere atipico del vincolo di solidarietà passiva assunto dall'impre-
sa designata nell'interesse unisoggettivo di un terzo, in sostituzione del respon-
sabile civile. L'impresa designata può pretendere da uno qualsiasi dei responsa-
bili la restituzione dell'intero importo pagato e non solo la quota su questi gra-
vante atteso che non si applica né l'art. 1299 c.c., né l'art. 2055 c.c.” (cfr, Cassa-
zione civile sez. un., 07/07/2022, n.21514).
Tanto premesso in punto di diritto, deve altresì rilevarsi che l'onere probatorio gravante sull'attrice risulta compiutamente adempiuto dalla compagnia, in ragio-
ne delle risultanze emerse nel corso del giudizio.
Ed, infatti, per un verso, deve ritenersi dimostrata la responsabilità esclusiva del convenuto nella causazione del sinistro avvenuto il giorno 30.9.2004 in CP_1
Mariglianella, stante la presenza, agli atti del giudizio, della sentenza del giudice di pace di Marigliano, passata in giudicato (cfr. produzione attorea) con la quale
è stata accertata la responsabilità del predetto, oltre alla mancanza di copertura assicurativa del veicolo investitore.
Per altro verso, risulta parimenti provato che la Compagnia abbia emesso gli as-
segni e li abbia consegnati alla parte ed al suo avvocato. Tali assegni sono stati infatti prodotti dalla compagnia assicuratrice ed il procuratore dei danneggiati,
Avv. Antonio Mautone, escusso nel presente giudizio (cfr., verbale di udienza del
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28.9.2021) ha confermato di aver ricevuto, presso il suo studio, sia l'assegno re-
lativo alle spese legali sia quello intestato a e . Controparte_2 Parte_2
Di contro, il convenuto nulla ha ritenuto di opporre decidendo Controparte_1
di non costituirsi in giudizio e di rimanere contumace.
Alla luce di quanto dianzi illustrato, deve essere condannato a Controparte_1
pagare in favore della nella qualità in epigrafe indicata, la Pt_1 Parte_1
somma di euro 5.612,17, oltre interessi legali dalla notifica della prima costitu-
zione in mora, perfezionatasi il 20.12.2010, fino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, così
provvede:
a) accoglie la domanda, per l'effetto, condanna al pa- Controparte_1
gamento in favore di in persona del legale rap- Parte_1
presentante p.t., nella qualità di impresa territorialmente designata al
Fondo di garanzia Vittime della Strada, al pagamento della somma di euro 5.612,17, oltre interessi legali dal 20.12.2010, fino all'effettivo soddisfo;
b) condanna al pagamento delle spese del presente Controparte_1
giudizio, che si liquidano in € 2.540, oltre €. 264, rimborso spese gene-
rali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Nola, 3 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
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L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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