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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/06/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1719/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai signori:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1719/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Ferdinando Pietropaolo;
appellante
e
(P.I.: ), in persona ON P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore sig. nonché CP CP in proprio (C.F.: ), rappresentate e difese dall'avv. Pasquale C.F._2
Michele Contartese;
(C.F.: ), rappresentata e Parte_2 C.F._3 difesa dagli avv.ti Enrico La Pergola e Damiano Scaltriti;
(C.F.: ), Parte_3 C.F._4 rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Corrado Terranova;
appellati
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 116/2018 del Tribunale di Vibo Valentia, pubblicata il 28.02.2018, avente ad oggetto risarcimento danni da inadempimento contrattuale
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO e DIRITTO
1. Il giudizio di primo e di secondo grado
1.1. Con ricorso del 5 febbraio 2016, – premesso di aver concesso Parte_1 in locazione alla e , con scrittura Controparte_2 Controparte_3 privata del 1.1.2008, il locale di sua proprietà sito in Pizzo, Piazza della Repubblica nn. 1 e 2, per uso bar pasticceria e rosticceria, e che detto immobile era stato restituito dalla sig.ra subentrata nelle more quale legale rappresentante della CP predetta società, a seguito di sfratto coattivamente eseguito a ministero dell'Ufficiale
Giudiziario del Tribunale di Vibo Valentia in data 26 marzo 2014, ma in condizioni fortemente deteriorate – adiva il Tribunale di Vibo Valentia per sentire dichiarare e accertare il grave inadempimento della locatrice ON all'obbligo, assunto con il contratto di locazione, di conservare e mantenere l'immobile locato e, per l'effetto, condannare la Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore e, in solido o in base alla accertande concorrenti responsabilità e tenutezze, con la stessa socio CP accomandatario in carica, e i precedenti soci accomandatari e Parte_2
, al pagamento in suo favore della somma di € Parte_3
25.000,00, o di quella ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, e oltre Iva e spese di causa.
Si costituivano in giudizio la Controparte_5 CP contestando e impugnando la pretesa del ricorrente e, in particolare, negando di aver arrecato danni all'immobile prima del rilascio e di averlo restituito in condizioni deteriori rispetto a quelle in cui si trovava al momento della stipula del contratto di locazione.
Si costituiva in giudizio anche che, evidenziato il Parte_3 contenuto della domanda relativa esclusivamente agli obblighi di conservazione e manutenzione del bene, negava la sussistenza di una propria legittimazione passiva, chiedendo nel merito il rigetto delle domande del ricorrente perché infondate e rimaste sfornite di ogni supporto probatorio, tanto più che il aveva fatto T_
2 eseguire nel locale consistenti lavori di ristrutturazione, modificando lo stato dei luoghi.
Si costituiva altresì la convenuta eccependo la carenza della Parte_2 propria legittimazione passiva, e contestando altresì la mancanza di supporto probatorio e l'infondatezza della pretesa risarcitoria e chiedendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Disposta ed espletata prova per testi, con sentenza emessa ex art. 429 c.p.c. il
Tribunale di Vibo Valentia rigettava la domanda, ritenendo che le prove documentali offerte dal fossero state contrastate e smentite dalla prova per testi, dalla quale T_ emergeva che le condizioni dell'immobile al momento del rilascio non fossero quelle descritte nella consulenza di parte redatta nell'immediatezza della riconsegna del bene. Rilevava, inoltre, che sul conduttore gravava solo l'onere della piccola manutenzione, mentre erano a carico del locatore le riparazioni attinenti alla pavimentazione o agli infissi, questi ultimi, peraltro, segnati solo dall'usura consona al loro uso;
e poiché il ricorrente non aveva dimostrato né le condizioni dell'immobile all'inizio della locazione né quelle all'atto del rilascio, la domanda, sfornita di supporto, non poteva che andare disattesa. Le spese venivano regolate in conseguenza.
1.2. Avverso la sentenza proponeva appello , prospettando la Parte_1 erroneità della stessa per i seguenti motivi: a) essere in atti la piena prova sulla condizione dell'immobile al momento dell'inizio della locazione, in quanto descritto nel contratto come “appena ristrutturato”; b) la incongruente lettura delle risultanze istruttorie quanto alle condizioni in cui il locale era stato restituito, posto che le stesse erano state descritte nell'accertamento di parte redatto a pochi giorni dal rilascio e che comunque anche dalle prove escusse emergeva che erano presenti dei danni, peraltro incontestati;
c) questi non potevano, di contro a quanto ritenuto dal primo giudice, derivare dall'usura connessa all'uso normale dell'immobile, né potevano essere riferiti alla necessità di manutenzione straordinaria;
d) andava affermata la responsabilità solidale di tutti i soci accomandatari che si erano succeduti nel contratto, il quale primo consegnatario dell'immobile, l' e la Parte_3 Parte_2
perché tali rispettivamente nel momento della pronuncia dello sfratto e all'atto CP del rilascio;
peraltro i soci, anche quando receduti, continuavano a rispondere delle obbligazioni maturate nel periodo di loro adesione alla compagine sociale;
e) del pari, anche le cessioni di quote intervenute comportavano la cessione dell'azienda e
3 dunque anche del contratto di locazione, con ogni conseguenza legata a tale fattispecie.
Si costituiva in proprio e nella qualità di accomandatario della CP
che preliminarmente eccepiva la inammissibilità CP ON dell'appello ex art. 434 c.p.c., contestando ogni avversa deduzione e rimarcando la correttezza della decisione sotto tutti i profili addotti. Sottolineava comunque che i luoghi erano stati modificati dal subito dopo il rilascio, e ciò aveva impedito T_ il loro accertamento, sì che non solo era carente la prova dei pregiudizi lamentati, ma tale carenza era inoltre addebitabile allo stesso ricorrente. Ribadiva, in proprio, la sua carenza di legittimazione passiva, posto che ella era subentrata nel contratto quando già era stato pronunciato lo sfratto e dunque si era risolto il rapporto medesimo.
Si costituiva , che, respinte le richieste spiegate con l'appello, Parte_2 nuovamente prospettava la sua carenza di legittimazione passiva, posto che l'eventuale inadempimento era addebitabile alla società, quale parte del contratto, e all'amministratore in carica, ex lege deputato, in quanto tale, a rappresentare la società ed a rispondere personalmente per le sue obbligazioni.
Spiegava costituzione anche , che, esposte le ragioni Parte_3 di contrasto all'appello, richiamava l'eccezione, già spiegata in primo grado, di inammissibilità del deposito della consulenza di parte, in quanto depositata in violazione dell'art. 414 c.p.c.. Sottolineava che dei presunti danni, indimostrati, mancava la prova anche quanto al tempo del loro verificarsi, sì che esso appellato era da tenersi come estraneo al risarcimento richiesto. Negava infine, inoltre, che fosse possibile identificare una sua responsabilità solidale.
1.3. Con sentenza non definitiva n. 2262 del 26.11/15.02.2019 la Corte d'Appello così statuiva: "1) in riforma della sentenza impugnata, dichiara tenuti in solido la
, , e ON CP Parte_2 [...]
, questi ultimi due limitatamente alle obbligazioni insorte fino al Parte_3
20 settembre 2013, al risarcimento, in favore di , dei danni come Parte_1 specificati in parte motiva;
2) dispone rimettersi la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
3) rimette al definitivo la regolamentazione delle spese di lite”.
La Corte, respinta l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., riteneva accertata, sulla scorta della documentazione in atti e delle risultanze della prova orale, la responsabilità della conduttrice Parte_4
[..
[...] in relazione ai danni dettagliatamente elencati. Dichiarava tenuti in solido
[...] con la società quale socio accomandatario, per l'intero e CP Parte_2
e limitatamente ai danni verificatisi sino al
[...] Parte_3
20 settembre 2013. A tale riguardo rilevava che la rimozione dei faretti, il danneggiamento al quadro ed all'impianto elettrico, la rimozione delle placche copri presa e degli sportelli dei quadri elettrico ed idrico erano tutti fatti che, secondo le testimonianze rese, erano avvenuti in occasione del rilascio, e dunque dopo la cessione delle quote alla . CP
Pertanto, con separata ordinanza disponeva consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare, sulla scorta delle risultanze documentali già in atti, l'ammontare dell'esborso occorrente a: ripristinare le condizioni degli infissi;
ripristinare la omogeneità e la integrità della pavimentazione, con sostituzione parziale o totale;
rispristinare l'impianto e il quadro elettrico;
rispristinare le pareti e l'intonaco nelle parti danneggiate;
riapporre le placche copri presa, gli sportelli dei quadri dell'impianto idrico ed elettrico, e i faretti;
rimuovere e smaltire la parete in legno presente nel locale, designando il dott. il quale prestava il giuramento CP_6 di rito all'udienza dell'11.02.2020.
Il c.t.u. depositava in data 22.02.2021 la propria relazione che tuttavia veniva ritenuta inutilizzabile da questa Corte giusta ordinanza del 29.10.2021 con la quale, preso atto che il consulente aveva effettuato la stima dei danni, non come richiesto
“sulla scorta delle risultanze documentali in atti”, ma esclusivamente in base al sopralluogo effettuato in data 27.02.2020, veniva disposto che il c.t.u. provvedesse alla stima dei danni indicati nell'ordinanza del 26.11.2019 tenendo conto della documentazione, anche fotografica, in atti, riferita alla data del rilascio dei locali.
Il c.t.u. depositava la nuova relazione in data 27.02.2023, all'esito della quale la
Corte disponeva la convocazione del c.t.u. a chiarimenti sulla scorta dei rilievi formulati dalle parti.
Seguivano rinvii per l'acquisizione dei predetti chiarimenti.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
5 Con ordinanza del 25.09.2024 veniva ordinato al c.t.u. la restituzione dei fascicoli di parte e il deposito dei chiarimenti. Con nota del 30.09.2024 il dr. CP_6 dichiarava di rinunciare all'incarico.
Con ordinanza del 14.11.2024 veniva disposto il rinnovo della c.t.u. sui quesiti di cui all'ordinanza del 26.11.2019 con affidamento dell'incarico all'ing. Persona_1 il quale depositava la sua relazione in data 22.02.2025.
Con provvedimento del 05.03.2025 il Consigliere Istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la discussione l'udienza collegiale del
10.06.2025, assegnando alle parti termine fino a 15 giorni prima per il deposito di note difensive.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Per effetto della sopra richiamata sentenza non definitiva, residua alla Corte di accertare l'entità dei danni risarcibili corrispondenti, per come indicato nella stessa sentenza, all'esborso occorrente a: ripristinare le condizioni degli infissi;
ripristinare la omogeneità e la integrità della pavimentazione, con sostituzione parziale o totale;
rispristinare l'impianto e il quadro elettrico;
rispristinare le pareti e l'intonaco nelle parti danneggiate;
riapporre le placche copri presa, gli sportelli dei quadri dell'impianto idrico ed elettrico, e i faretti;
rimuovere e smaltire la parete in legno presente nel locale.
È noto, infatti, che la sentenza non definitiva esplica effetti vincolanti nei confronti del giudice che l'ha emessa. Il giudice non può infatti riesaminare le questioni che ha deciso con sentenza non definitiva o discostarsi dall'accertamento in essa contenuto: la forma della sentenza fa sì che in quel grado del giudizio non si possa più ridiscutere la questione. La sentenza non definitiva è pertanto immodificabile e irrevocabile nel corso del giudizio, anche ad opera della sentenza definitiva. In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva "non possono infatti essere modificate o revocate con la sentenza definitiva, in quanto i singoli punti della prima possono essere sottoposti a riesame solo con le impugnazioni, mentre la non definitività concerne soltanto la non integralità della decisione della controversia, ma non anche la mutabilità, da parte dello stesso giudice, di ciò che è
6 stato deciso (Cass. 16 febbraio 2001, n. 2332; Cass. 16 giugno 2014, n. 13621) ..."
(cfr. Cass. civ., 11 agosto 2016, n. 17038).
In punto di quantificazione del danno, premessa l'inutilizzabilità della prima c.t.u. a firma dr. giusta ordinanza del 22.02.2021, e della seconda CP_6
c.t.u. in quanto meramente riproduttiva della prima, le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico ing. sono pienamente condivise da questa Corte, Persona_1
data la loro logicità, concludenza e complessiva aderenza alle risultanze istruttorie e segnatamente a quelle documentali rappresentative dello stato dei luoghi al momento del rilascio.
Il c.t.u. ha motivato analiticamente il proprio convincimento, con riguardo in particolare alla ravvisata necessità della completa demolizione del pavimento del locale con rifacimento del massetto e della relativa pavimentazione, ed ha adeguatamente replicato ai rilievi critici dei consulenti di parte.
Ciò posto, il c.t.u ha quantificato i costi di ripristino con riferimento all'epoca del rilascio del locale (26.03.2014) utilizzando il Prezzario della Regione Calabria aggiornato al 2013, sicchè la somma di €6.252,97, trattandosi di debito di valore, va rivalutata alla data della presente decisione ed è pari ad €7.578,60.
Avuto riguardo ai criteri di riparto delle responsabilità indicati nella sentenza non definitiva, la va condannata al pagamento della ON ON somma di €7.578,69, in solido con per l'intero, nonché, limitatamente CP alla somma di €6.085,11 (corrispondente ai costi di ripristino dei danni verificatisi sino al 20.09.2013), in solido con e Parte_2 Parte_3
.
[...]
Sui predetti importi come sopra liquidati sono poi dovuti gli interessi compensativi che secondo l'insegnamento della Suprema Corte debbono calcolarsi dal giorno dell'insorgenza del credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che si incrementa anno per anno per effetto della rivalutazione monetaria in base ai dati Istat.
Pertanto gli importi devono essere devalutati all'epoca del rilascio (26.03.2014) e gli interessi calcolati al saggio legale sulle somme rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat dalla data del fatto sino alla presente decisione.
Successivamente alla pubblicazione della presente sentenza, sulle somme come sopra liquidate sono dovuti gli interessi nella misura legale fino all'effettivo soddisfacimento del credito.
7 Per tali motivi, l'appello va accolto per quanto di ragione e, per l'effetto, la sentenza impugnata va riformata nei termini appena indicati.
3. Le spese processuali
3.1. In merito alle spese processuali, occorre rilevare che il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 27606/2019).
Ora, avuto riguardo all'esito finale del processo che vede soccombenti gli appellati, le spese di entrambi i gradi, ivi comprese quelle di c.t.u., vanno poste a carico dei predetti.
Esse vengono liquidate come in dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 per il primo grado ed al D.M. n. 147/22 per il secondo grado, in base al criterio del decisum
(così Cass. civ. sez. II, 09.09.2019, n. 22462), ai valori minimi (stante la non novità
e non particolare difficoltà della materia trattata).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di ON CP Parte_2
e , avverso la sentenza n. 116/2018 del Tribunale di Parte_3
Vibo Valentia, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna la al pagamento, in favore di ON T_
, a titolo di risarcimento danni, della somma già rivalutata di €7.578,69, in
[...] solido con nonché, limitatamente alla somma di €6.085,11, in solido CP
con e , oltre interessi nei termini Parte_2 Parte_3
specificati in parte motiva;
b) condanna gli appellati, in solido tra di loro, alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'appellante nei due gradi del giudizio liquidandole: per il primo grado in €292,00 per spese vive ed in €2.738,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
8 per il secondo grado in €382,5 per spese vive ed in €2.906,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
il tutto da distrarsi in favore dell'avv. Ferdinando Pietropaolo dichiaratosi antistatario;
c) pone a carico degli appellati, in solido, le spese di CTU.
Catanzaro, 10/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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