Art. 18.
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113 , riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attivita' e che modifica la direttiva (UE) 2015/849 , e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849 , relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, e per dare attuazione alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015 , come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113 .
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all' articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) con riferimento alla disciplina in materia di sanzioni e misure amministrative previste dal regolamento (UE) 2023/1113 :
1) per le violazioni di cui all' articolo 29 del regolamento (UE) 2023/1113 , stabilire il tipo e il livello di sanzione o misura amministrativa, tenuto conto dell'impianto sanzionatorio previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 , per gli intermediari bancari e finanziari;
2) attribuire alla Banca d'Italia il potere di irrogare le sanzioni e di imporre le altre misure amministrative, anche interdittive, previste dal capo VI del regolamento (UE) 2023/1113 agli intermediari bancari e finanziari da essa vigilati;
b) in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 , come modificata dall' articolo 38 del regolamento (UE) 2023/1113 , apportare al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 , le modificazioni necessarie a comprendere i prestatori di servizi per le criptoattivita' nel novero degli intermediari finanziari e conseguentemente a sottoporli al corrispondente regime di controlli e sanzionatorio.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 18:
- Il regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, che riguarda i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attivita' e che modifica la direttiva (UE) 2015/849 (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella GUUE 9 giugno 2023, n. L 150.
- La direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015 , relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicata nella GUUE 5 giugno 2015, n. L 141.
- Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234 , si veda nelle note all'articolo 1.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 , si veda nelle note all'articolo 15.
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113 , riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attivita' e che modifica la direttiva (UE) 2015/849 , e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849 , relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, e per dare attuazione alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015 , come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113 .
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all' articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) con riferimento alla disciplina in materia di sanzioni e misure amministrative previste dal regolamento (UE) 2023/1113 :
1) per le violazioni di cui all' articolo 29 del regolamento (UE) 2023/1113 , stabilire il tipo e il livello di sanzione o misura amministrativa, tenuto conto dell'impianto sanzionatorio previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 , per gli intermediari bancari e finanziari;
2) attribuire alla Banca d'Italia il potere di irrogare le sanzioni e di imporre le altre misure amministrative, anche interdittive, previste dal capo VI del regolamento (UE) 2023/1113 agli intermediari bancari e finanziari da essa vigilati;
b) in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 , come modificata dall' articolo 38 del regolamento (UE) 2023/1113 , apportare al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 , le modificazioni necessarie a comprendere i prestatori di servizi per le criptoattivita' nel novero degli intermediari finanziari e conseguentemente a sottoporli al corrispondente regime di controlli e sanzionatorio.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 18:
- Il regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, che riguarda i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attivita' e che modifica la direttiva (UE) 2015/849 (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella GUUE 9 giugno 2023, n. L 150.
- La direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015 , relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicata nella GUUE 5 giugno 2015, n. L 141.
- Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234 , si veda nelle note all'articolo 1.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 , si veda nelle note all'articolo 15.