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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/05/2025, n. 4488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4488 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
n. 11129/2024 r.g.a.c.
Tribunale di Napoli 13 SEZIONE CIVILE Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marida Corso Presidente dott. Mario De Simone Giudice dott.ssa Alessandra Aiello Giudice riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 11129\2024 promossa da:
nato in [...], il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Rosalisa D'Amaro, C.F. , con la C.F._2 stessa elettivamente domiciliato in Portici (NA) in Piazza San Ciro 4
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 CP_2 in persona del Questore p.t. rapp.ti e difesi dall'Avvocatura Distrettale
[...] dello Stato, con sede a in via A. Diaz n. 11 CP_2
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.5.2024 e ritualmente notificato ai resistenti, domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, avente sede a il ricorrente indicato CP_2 in epigrafe, cittadino del Pakistan, impugnava il provvedimento di respingimento dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali Cat emesso il 12.2.2024 dal Questore della provincia NumeroDiCartaIdentita_1 di e notificato il 26.4.2024. CP_2
Il ricorrente riteneva di avere diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari o per casi speciali, di cui all'art. 1, comma 9, d-l 113\2018, convertito nella legge 132\18; o alla protezione speciale ex art. 19, comma 1 e 1.1., t.u.i. Disposta la sospensione del provvedimento. Integrato il contraddittorio nei confronti del CP_1
pagina 1 di 10 , questi si costituiva in giudizio e resisteva alla domanda cautelare e di CP_1 merito, depositando comparsa di risposta con cui ne chiedeva il rigetto. Disposta la trattazione in forma scritta dell'udienza del 10.4.2025, vi partecipavano le parti che si riportavano alle rispettive conclusioni. All'esito della stessa, prodotti documenti, il giudice designato riservava al Collegio la decisione della causa.
Ritiene, in via preliminare, il Tribunale adito che la controversia debba essere decisa in composizione collegiale ai sensi dell'art. 702 bis e ss. c.p.c. in virtù della disciplina dettata dal d-l 113\2018, convertito nella legge 132\18, che ha introdotto l'art. 19ter nel d.lgs. 150\11. L'istante ha impugnato, come sopra visto, il provvedimento emesso dal Questore il quale ha fatto proprio il parere espresso dalla Commissione territoriale di Salerno – Sezione di che ha negato la ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. CP_2
19, comma 1 e 1.1. per il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 32, comma 3, CP_3
d.lgs. 25\2008 e art.1, comma 9, d-l 113\2018, convertito nella legge 132\18. Vertendosi in ipotesi di controversia riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018), la decisione è collegiale. L'articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020, ha modificato l'articolo 19, (rubricato “Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili”), commi 1 e 1.1., del d.lgs 286/1998, così statuisce:« in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione...» mentre al comma 1.1., prima parte, si riconosce il divieto di refoulement qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 d.lgs 286/98. Con la precisazione che “Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”. La modifica introdotta in sede di conversione del DL. 130/20 richiama altresì, sempre al comma 1.1 dell'articolo 19, circa il divieto di respingimento ed espulsione, il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (“Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6”), impiegando la stessa espressione che il medesimo decreto-legge (all'articolo 1, comma 1, lettera a)) utilizza nel novellare altra disposizione del Testo unico (ossia il suo articolo 5, comma 6). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». Si prevede inoltre che pagina 2 di 10 “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.”
Circa le disposizioni transitorie, l'articolo 15, comma 1, prevede, infine, che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali. Ritiene, dunque, questo Collegio che il diritto al rinnovo del permesso per protezione speciale, debba essere regolato dalla nuova disciplina, attesa la pendenza del giudizio al 22 ottobre 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge cit.
Con le nuove disposizioni, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). Il Collegio ritiene che vi sia continuità di disciplina tra la protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, t.u.i. nel testo vigente ratione temporis, e la protezione speciale, di cui all'art. 19 comma 1.1, come introdotto dal d-l 130. I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta
“umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057). Essi, invero, sono ricognitivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249). Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato pagina 3 di 10 qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. A questo proposito vale la pena ricordare la recente sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio
2011, . Belgio e Grecia, § da 252 a 263). CP_4
Anche con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – questo Collegio ritiene sussistente una sostanziale continuità con la disciplina precedente. Secondo la nuova normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (per tutte, Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
pagina 4 di 10 Entrambe le forme di protezione – umanitaria e speciale – richiedono l'apprezzamento del rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – scaturente dal rimpatrio, in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero. Entrambe, inoltre, fondano il giudizio di accertamento sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, dunque, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel paese di origine. Come prima, quindi, anche tuttora si deve pervenire alla conclusione per cui non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (Cass. civ., sez. I, n. 7733/2020 cit.), al fine di accertare se lo straniero sia a tal punto sradicato dal paese di provenienza (sul piano socioeconomico e su quello personale) e radicato nel territorio nazionale, che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali personali. Inoltre, come il permesso per protezione umanitaria, il permesso per protezione speciale contemplato dall'art. 19, comma 1 e 1.1. t.u.i., a seguito delle modifiche introdotte dal DL 130/20, ha durata biennale e, ad esclusione dei casi in cui si riscontrano cause di esclusione della protezione internazionale, può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, giusta le modifiche apportate agli artt. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008 e 6 t.u.i. dalla novella in questione. Pertanto, nelle modifiche apportate dal d-l 130/20 non si ritrova alcun pregiudizio per il ricorrente, né alcuna disparità di trattamento.
Venendo alla disamina del caso concreto, il ricorso merita di essere accolto, alla luce delle condizioni oggettive del paese di origine del ricorrente, proveniente da Faisalabad, una città pakistana della provincia del Punjab. Le notizie acquisite d'ufficio riferiscono il peggioramento dell'economia generale, avvertito soprattutto nel settore informale, intensificatosi per via della pandemia di covid, che ha vieppiù depauperato il paese (cfr. EUAA Country Focus, dicembre 2024, secondo cui, previa traduzione, L'UNICEF ha osservato a dicembre 2023 che l'impatto dei disastri naturali e causati dall'uomo è stato aggravato da "radicate disuguaglianze, cambiamenti climatici e incertezza politica ed economica". Nel suo rapporto mensile per paese di luglio 2024, il Programma alimentare mondiale (WFP) ha osservato in modo simile che "fragilità economica, polarizzazione politica, ricorrenti disastri naturali e alta inflazione" hanno portato a crescenti livelli di povertà e minato la resilienza. Secondo il Gruppo della Banca mondiale, il 40% della popolazione del paese viveva al di sotto della soglia di povertà ad aprile 2024. Secondo il Pakistan Economic Survey 2023-24, pubblicato dalla Divisione finanziaria del governo del Pakistan, il costo di un paniere alimentare minimo pro capite al mese era di 6.384 PKR (20,6 EUR)1638 a marzo 2024. Il sondaggio ha affermato che tra luglio 2023 e marzo 2024 questi costi erano aumentati del 9,6%...La Commissione non governativa per i diritti umani del Pakistan (HRCP) ha sottolineato in un comunicato stampa del novembre 2023 un aumento dei suicidi (soprattutto a , Per_1
pagina 5 di 10 e nel , osservando che molti di questi casi erano collegati Per_2 Persona_3 all'aumento della povertà. Per lo stesso motivo, molte persone mandavano i loro figli non a scuola ma nei seminari religiosi (madrasse) dove, secondo HRCP, la radicalizzazione poteva "essere prevista; , BTI 2022 Country Controparte_5
Report Pakistan, 23.2.2022), le intense, disastrose alluvioni ed inondazioni ed altri eccezionali eventi climatici, che hanno travolto e distrutto estese zone del Pakistan, particolarmente esposto agli effetti devastanti del cambiamento climatico, compreso il Punjab (cfr. Pakistan - update (NDMA, PMD, PDMA, FFD, Controparte_6
Media, (ECHO Daily Flash of 29 August 2024), CP_7
https://reliefweb.int/report/pakistan/pakistan-severe-weather-and-floods-update- ndmapmd-pdma-ffd-media-echo-partners-echo-daily-flash-29-august-2024, secondo cui, previa traduzione, Nel Punjab, l'aumento dei livelli del fiume Indo potrebbe causare inondazioni fluviali e frane, con picchi previsti tra il 28 e il 30 agosto. Nel Gujarat- Punjab 119.000 persone non protette sono a rischio di inondazioni fluviali e 200 persone sono esposte nel Sindh; OCHA, PAKISTAN: Monsoon 2024 Flash Update #6, Latest Monsoon Developments and Response Efforts As of 27 August 2024, https://reliefweb.int/report/pakistan/pakistan-monsoon-2024-flash-update-6- latestmonsoon-developments-and-response-efforts-27-august-2024; Pakistan Floods 2024 Situation Report – Islamic Relief, September 03, 2024, https://reliefweb.int/report/pakistan/pakistan-floods-2024-situation-report-september-03- 2024, secondo cui, previa traduzione, la stagione dei monsoni in corso nel 2024 ha causato notevoli devastazioni in tutto il Pakistan, in particolare nelle province di
ST, Punjab e . Le forti piogge hanno provocato inondazioni diffuse, frane Per_1
e danni alle infrastrutture. Al 1° settembre 2024, il paese ha registrato precipitazioni superiori alla media. Temperature insolitamente elevate hanno esacerbato la situazione, accelerando lo scioglimento della neve in regioni come l'alto KP, Azad Jammu e e . La National Disaster Management Authority (NDMA) Per_4 Persona_5 segnala che, al 1° settembre, 306 persone sono morte in tutto il paese, tra cui 155 bambini. Inoltre, 584 persone sono rimaste ferite, 212 delle quali sono bambini. Le inondazioni hanno danneggiato 20.646 case e si sono verificati notevoli danni alle infrastrutture di ponti e strade. La National Disaster Management Authority (NDMA) continua a monitorare e registrare l'entità dei danni per assistere negli sforzi di risposta coordinati…Punjab: forti piogge hanno colpito anche la provincia del Punjab. Secondo i rapporti della PDMA, dal 1° luglio sono stati segnalati 114 decessi e 307 feriti in diversi incidenti legati alla pioggia. Le inondazioni fluviali e le forti piogge del torrente DG Khan Hill hanno colpito Rajanpur, Rujhan e Jampur tehsil. Il governo distrettuale ha chiesto il supporto delle organizzazioni di soccorso nel distretto di Rajanpur, dove centinaia di residenti sono stati sfollati dalle loro case. Piogge intermittenti nel Punjab la scorsa settimana hanno causato inondazioni improvvise urbane in diverse città come Multan, e A causa di fulmini e crolli di tetti, una Per_6 Per_7 Per_8 persona è morta e altre cinque sono rimaste ferite.; Controparte_8
pagina 6 di 10 14.2.2024, January 2024, per il quale, previa traduzione, Controparte_9
Il Pakistan si trova ad affrontare notevoli rischi multidimensionali ostacolando il suo progresso verso il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) e
Vision 2025, che delinea gli obiettivi e le priorità di sviluppo nazionale del paese. Anche il Pakistan continua a lottare con una situazione economica precaria e di maggiore polarizzazione politica. La convergenza dell'instabilità politica, dell'incertezza economica e delle minacce alla sicurezza potrebbero potenzialmente destabilizzare ulteriormente il Paese in vista delle elezioni generali del 2024. Allo stesso tempo, gli elevati tassi di inflazione stanno aggravando le sfide, spingendo più persone verso la povertà e aumentando la loro vulnerabilità agli shock. Il piano strategico nazionale del WFP 2023-2027 è in linea con le priorità di sviluppo nazionale del Pakistan e con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, concentrandosi su Fame Zero (SDG 2). Il Contro fornisce aiuti essenziali e supporto nutrizionale alle persone vulnerabili in tutto il Pakistan. Promuove inoltre gli sforzi del governo per migliorare la sicurezza alimentare e nutrizionale fornendo consulenza politica e sostenendo la formulazione di strategie sostenibili che rafforzino i sistemi alimentari del Pakistan e migliorino la resilienza Contro delle comunità ai ricorrenti eventi meteorologici estremi… Il sostiene 55 mulini di grano su piccola scala, di cui cinque distretti di KP, Punjab e territorio della capitale Islamabad per produrre farina di grano fortificato che può essere acquistati dai consumatori locali. Ilprogetto sostiene la fortificazione per il 90% (oltre 696 mt) di produzione commerciale della farina fortificata in distretti pilota. Entro marzo 2024, il WFP triplicherà il numero di stabilimenti supportati a 155 in 22 distretti; IFRC, Pakistan: Monsoon Floods - Operation Update #6 (MDRPK023), 2.2.2024, https://reliefweb.int/report/pakistan/pakistan-monsoon-floods-operationupdate-6- mdrpk023, secondo cui, previa traduzione, Secondo l' , dopo 16 mesi da CP_10 quando il governo ha dichiarato l'emergenza nazionale, circa 1,8 milioni di individui continuano a risiedere in prossimità di acque alluvionali stagnanti e inquinate, costituendo un grave pericolo per la salute. Le preoccupazioni principali persistono in settori quali gli alloggi, la sicurezza alimentare, l'acqua, i servizi igienico-sanitari e la salute pubblica. Molti sopravvissuti all'alluvione vivono ancora in rifugi temporanei, senza accesso a beni di prima necessità come cibo, acqua potabile, strutture igienico- sanitarie e assistenza sanitaria di base. Secondo i dati dell'UNOSAT, il numero di persone nelle aree con acque stagnanti è diminuito, ma il problema continua a rappresentare una sfida significativa. L'acqua stagnante continua a impedire ai residenti di tornare alle loro case danneggiate o distrutte, colpendo in particolare coloro che dipendono dall'agricoltura e dall'allevamento per il proprio sostentamento.. Secondo la National Disaster Management Authority (NDMA) le inondazioni hanno danneggiato o distrutto più di 2,3 milioni di case e spazzato via oltre 1,7 milioni di ettari (4,4 milioni di acri) di raccolti, mentre oltre 800.000 capi di bestiame sono morti, spingendo oltre 8 milioni di persone nella povertà. I prezzi dei prodotti alimentari nelle zone rurali sono aumentati del 45%, lasciando più di un milione di persone dipendenti dagli aiuti umanitari. Il rapporto di valutazione dei danni della divisione finanziaria del
pagina 7 di 10 governo del Pakistan stima i danni e le perdite dovuti alle inondazioni per il 2022 in quanto il danno è stimato a 14,9 miliardi di dollari, la perdita per il PIL a 15,2 miliardi di dollari e le esigenze totali di riabilitazione a 16,3 miliardi di dollari. Il settore che ha subito i maggiori danni è quello immobiliare, con 5,6 miliardi di dollari;
agricoltura, alimentazione, allevamento e pesca per 3,7 miliardi di dollari;
e trasporti e comunicazioni a 3,3 miliardi di dollari. Circa otto milioni di persone colpite dalle inondazioni necessitano di assistenza sanitaria, con rischi in aumento man mano che le popolazioni sfollate ritornano in comunità con infrastrutture danneggiate, accesso limitato all'acqua pulita e fonti d'acqua stagnanti. Le ultime notizie delle Nazioni Unite riportano che ad oggi sono stati segnalati oltre 540.000 casi di malaria Novembre 2023. La mancanza di accesso all'acqua potabile sicura ha aumentato il rischio di malattie trasmesse dall'acqua. Inoltre, si sono verificati ingenti danni a strade, ponti, strutture sanitarie e scuole 7. L'assistenza immediata è fondamentale, soprattutto con l'inverno in corso e l'intensificarsi della necessità di alloggi, cibo e articoli domestici, in particolare nella provincia del ; HRW, World Report 2024 – Pakistan 11.1.2024, secondo cui, Per_1 previa traduzione, Con povertà, inflazione e disoccupazione in aumento, il Pakistan ha dovuto affrontare una delle peggiori crisi economiche della sua storia, mettendo a repentaglio i diritti di milioni di persone alla salute, al cibo e a un adeguato standard di vita. L'insistenza del Fondo monetario internazionale (FMI) sull'austerità e sulla rimozione dei sussidi senza adeguate misure compensative ha comportato ulteriori difficoltà per i gruppi a basso reddito. Il Pakistan è rimasto estremamente vulnerabile ai cambiamenti climatici e ha dovuto affrontare tassi di riscaldamento notevolmente superiori alla media globale, rendendo gli eventi climatici estremi più frequenti e intensi… Nel 2023, il deprezzamento della valuta locale, l'inflazione alle stelle e la rimozione dei sussidi per l'elettricità e il carburante senza adeguate misure compensative hanno reso difficile per molte persone in Pakistan realizzare i propri diritti economici e sociali. Le riserve valutarie della banca centrale del Pakistan sono scese al minimo storico di 3 miliardi di dollari a gennaio, un importo che copre meno di tre settimane di importazioni. A luglio, il Pakistan ha raggiunto un accordo con il Fondo monetario internazionale per 3 miliardi di dollari che imponeva algoverno di rimuovere i sussidi per l'energia e il carburante, passare a un tasso di cambio basato sul mercato e aumentare le tasse. Ciò ha provocato proteste diffuse contro l'aumento delle bollette elettriche, l'inflazione e la carenza di cibo. La crisi economica è arrivata nel contesto del devastante costo economico delle inondazioni del 2022. Nel 2018, quasi il 37% dei 230 milioni di abitanti del Pakistan si trovavano a fronteggiare l'insicurezza alimentare, ma solo 8,9 milioni di famiglie hanno ricevuto assistenza per mitigare l'impatto dell'inflazione dilagante; OCHA, Revised Pakistan 2022 Floods Response Plan Final Report (Issued 15 Dec 2023), 18.12.2023, https://reliefweb.int/report/pakistan/revised-pakistan2022-floods-response-plan-final- report-issued-15-dec-2023, previa traduzione, riporta che Tra giugno e agosto 2022, il Pakistan ha dovuto affrontare forti piogge e inondazioni senza precedenti a seguito di una combinazione di precipitazioni estreme e altri fattori, tra cui lo scioglimento dei
pagina 8 di 10 ghiacciai urbani e inondazioni improvvise esacerbate dai cambiamenti climatici. Un terzo del paese ha subito l'impatto di diffuse inondazioni e frane che hanno avuto gravi ripercussioni su vite umane, proprietà, agricoltura e infrastrutture. Sono stati colpiti circa 33 milioni di persone e 20,6 milioni avevano bisogno di assistenza salvavita, metà dei quali erano bambini. In totale, gli sfollati sono stati 7,9 milioni, di cui almeno 664.000 si sono spostati nei campi di soccorso e in siti informali. Il governo del Pakistan ha designato 84 distretti come “colpiti dalla calamità”, con l'impatto più significativo avvertito nelle regioni meridionali e centrali del paese. L'impatto economico è stato più evidente nel , che ha subito il 70% delle perdite e dei danni Per_1 totali del paese. Le province del Punjab, del ST e del KH HT (KP) sono state colpite in misura minore, sebbene comunque significativa. Secondo la National Disaster Management Authority (NDMA) le inondazioni hanno danneggiato o distrutto più di 2,3 milioni di case e spazzato via oltre 1,7 milioni di ettari (4,4 milioni di acri) di raccolti, mentre oltre 800.000 capi di bestiame sono morti, spingendo più di 8 milioni di persone nella povertà. Inoltre, oltre 30.000 scuole e 2.000 strutture sanitarie sono state danneggiate e hanno dovuto essere riparate o interamente ricostruite. La mancanza di accesso ai servizi essenziali, tra cui latrine sicure, acqua potabile pulita e strutture sanitarie, ha rappresentato un fattore di rischio critico per le popolazioni sfollate. A causa della crescente minaccia del cambiamento climatico, le inondazioni in Pakistan sono diventate più frequenti, costringendo alcune comunità a dover affrontare cicli ripetuti di sfollamento. Per queste comunità, la fatica causata dai disastri indotti dal clima ha avuto un grave impatto sul loro benessere. Tali rischi hanno avuto un impatto negativo sulla vita e sui mezzi di sostentamento di milioni di persone, comportando un costo umano e socioeconomico significativo ed esacerbando la vulnerabilità e l'esposizione ai rischi di protezione, in particolare per gruppi tra cui donne, bambini, anziani e persone con disabilità; OCHA, 12.7.2023, PAKISTAN: 2022 Monsoon Floods Situation Report No. 18; Islamic Relief, Climate Crisis in Pakistan: Voices from the Ground, 22.6.2023, https://reliefweb.int/report/pakistan/climate-crisis- pakistan-voices-ground; UNICEF, Pakistan Humanitarian Situation Report No. 11: March 2023, pubblicato il 17.4.2023, reperibile su https://reliefweb.int/report/pakistan/unicef-pakistan-humanitarian-situation-report-no11- march-2023; HRW, World Report 2023 – Pakistan, pubblicato il 12.1.2023, reperibile su ecoi.net, secondo cui, previa traduzione, Il Pakistan è estremamente vulnerabile ai cambiamenti climatici e affronta tassi di riscaldamento notevolmente superiori alla media globale, rendendo gli eventi climatici estremi più frequenti e intensi. A marzo e aprile, un'ondata di caldo estremo nell'Asia ha caratterizzato alcune delle Persona_3 temperature più calde registrate nella storia moderna del paese e ha portato a picchi nella mortalità materna e nella morte di persone anziane. Ad agosto, il Pakistan ha subito inondazioni devastanti che hanno coperto oltre un terzo del paese, uccidendo oltre 1.000 persone, sfollandopiù di 30 milioni e causando danni per miliardi di dollari. Queste crisi sono arrivate quando il Pakistan ha dovuto affrontare crisi politiche ed economiche sempre più profonde e prezzi del cibo e del carburante alle stelle).
pagina 9 di 10 Il ricorrente ha dimostrato, inoltre, depositando una copiosa documentazione, di avere avviato un serio percorso d'integrazione lavorativa in Italia. Con l'ultimo deposito di note scritte egli ha prodotto una comunicazione unilav di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, le buste paga da novembre 2024 a febbraio 2025, nonché la dichiarazione, a fini fiscali, dei redditi percepiti nel 2024. La considerazione complessiva di tali elementi conduce a scongiurare il suo rimpatrio, che esporrebbe l'istante, in questo momento, al rischio concreto di essere sradicato dal territorio nazionale, dove ha avviato un fattivo percorso d'integrazione, finendo per subire la violazione dei suoi fondamentali diritti alla vita privata e familiare e, a fronte delle su richiamate condizioni oggettive del paese di origine, lo costringerebbe a subire la privazione del suo fondamentale diritto alla salute, di cui all'art. 32 C, nonché al cibo, ad un'abitazione e ad un ambiente salubre, riconosciuti anche dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottato dall'Assemblea Generale il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 3 gennaio 1976 e ratificato in Italia con legge 881/1977. Il ricorrente, dunque, si trova in una condizione d'inespellibilità prevista dall'art. 19, comma 1.1., t.u.i. Né dagli atti sono emersi motivi ostativi di sicurezza nazionale o di ordine e di sicurezza pubblica che la p.a. o il PM abbiano dedotto. In ordine alle spese processuali si provvede ad una loro compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., integrato dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale, per gravi ed eccezionali ragioni, consistenti nell'ampio esercizio dei poteri istruttori ufficiosi per addivenire all'accertamento della fondatezza della domanda.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• annulla il provvedimento della Questura di e riconosce al ricorrente il CP_2 diritto al rilascio del permesso di soggiorno nel territorio italiano per "casi speciali" ai sensi dell'art.32 comma 3 DLgs n.25\08, come modificato e dispone la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza.
• compensa le spese processuali. Così deciso a Napoli, nella camera di consiglio del 29.4.2025 Si comunichi IL PRESIDENTE Dott.ssa Marida Corso
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Tribunale di Napoli 13 SEZIONE CIVILE Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marida Corso Presidente dott. Mario De Simone Giudice dott.ssa Alessandra Aiello Giudice riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 11129\2024 promossa da:
nato in [...], il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Rosalisa D'Amaro, C.F. , con la C.F._2 stessa elettivamente domiciliato in Portici (NA) in Piazza San Ciro 4
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 CP_2 in persona del Questore p.t. rapp.ti e difesi dall'Avvocatura Distrettale
[...] dello Stato, con sede a in via A. Diaz n. 11 CP_2
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.5.2024 e ritualmente notificato ai resistenti, domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, avente sede a il ricorrente indicato CP_2 in epigrafe, cittadino del Pakistan, impugnava il provvedimento di respingimento dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali Cat emesso il 12.2.2024 dal Questore della provincia NumeroDiCartaIdentita_1 di e notificato il 26.4.2024. CP_2
Il ricorrente riteneva di avere diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari o per casi speciali, di cui all'art. 1, comma 9, d-l 113\2018, convertito nella legge 132\18; o alla protezione speciale ex art. 19, comma 1 e 1.1., t.u.i. Disposta la sospensione del provvedimento. Integrato il contraddittorio nei confronti del CP_1
pagina 1 di 10 , questi si costituiva in giudizio e resisteva alla domanda cautelare e di CP_1 merito, depositando comparsa di risposta con cui ne chiedeva il rigetto. Disposta la trattazione in forma scritta dell'udienza del 10.4.2025, vi partecipavano le parti che si riportavano alle rispettive conclusioni. All'esito della stessa, prodotti documenti, il giudice designato riservava al Collegio la decisione della causa.
Ritiene, in via preliminare, il Tribunale adito che la controversia debba essere decisa in composizione collegiale ai sensi dell'art. 702 bis e ss. c.p.c. in virtù della disciplina dettata dal d-l 113\2018, convertito nella legge 132\18, che ha introdotto l'art. 19ter nel d.lgs. 150\11. L'istante ha impugnato, come sopra visto, il provvedimento emesso dal Questore il quale ha fatto proprio il parere espresso dalla Commissione territoriale di Salerno – Sezione di che ha negato la ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. CP_2
19, comma 1 e 1.1. per il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 32, comma 3, CP_3
d.lgs. 25\2008 e art.1, comma 9, d-l 113\2018, convertito nella legge 132\18. Vertendosi in ipotesi di controversia riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018), la decisione è collegiale. L'articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020, ha modificato l'articolo 19, (rubricato “Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili”), commi 1 e 1.1., del d.lgs 286/1998, così statuisce:« in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione...» mentre al comma 1.1., prima parte, si riconosce il divieto di refoulement qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 d.lgs 286/98. Con la precisazione che “Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”. La modifica introdotta in sede di conversione del DL. 130/20 richiama altresì, sempre al comma 1.1 dell'articolo 19, circa il divieto di respingimento ed espulsione, il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (“Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6”), impiegando la stessa espressione che il medesimo decreto-legge (all'articolo 1, comma 1, lettera a)) utilizza nel novellare altra disposizione del Testo unico (ossia il suo articolo 5, comma 6). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». Si prevede inoltre che pagina 2 di 10 “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.”
Circa le disposizioni transitorie, l'articolo 15, comma 1, prevede, infine, che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali. Ritiene, dunque, questo Collegio che il diritto al rinnovo del permesso per protezione speciale, debba essere regolato dalla nuova disciplina, attesa la pendenza del giudizio al 22 ottobre 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge cit.
Con le nuove disposizioni, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). Il Collegio ritiene che vi sia continuità di disciplina tra la protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, t.u.i. nel testo vigente ratione temporis, e la protezione speciale, di cui all'art. 19 comma 1.1, come introdotto dal d-l 130. I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta
“umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057). Essi, invero, sono ricognitivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249). Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato pagina 3 di 10 qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. A questo proposito vale la pena ricordare la recente sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio
2011, . Belgio e Grecia, § da 252 a 263). CP_4
Anche con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – questo Collegio ritiene sussistente una sostanziale continuità con la disciplina precedente. Secondo la nuova normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (per tutte, Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
pagina 4 di 10 Entrambe le forme di protezione – umanitaria e speciale – richiedono l'apprezzamento del rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – scaturente dal rimpatrio, in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero. Entrambe, inoltre, fondano il giudizio di accertamento sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, dunque, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel paese di origine. Come prima, quindi, anche tuttora si deve pervenire alla conclusione per cui non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (Cass. civ., sez. I, n. 7733/2020 cit.), al fine di accertare se lo straniero sia a tal punto sradicato dal paese di provenienza (sul piano socioeconomico e su quello personale) e radicato nel territorio nazionale, che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali personali. Inoltre, come il permesso per protezione umanitaria, il permesso per protezione speciale contemplato dall'art. 19, comma 1 e 1.1. t.u.i., a seguito delle modifiche introdotte dal DL 130/20, ha durata biennale e, ad esclusione dei casi in cui si riscontrano cause di esclusione della protezione internazionale, può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, giusta le modifiche apportate agli artt. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008 e 6 t.u.i. dalla novella in questione. Pertanto, nelle modifiche apportate dal d-l 130/20 non si ritrova alcun pregiudizio per il ricorrente, né alcuna disparità di trattamento.
Venendo alla disamina del caso concreto, il ricorso merita di essere accolto, alla luce delle condizioni oggettive del paese di origine del ricorrente, proveniente da Faisalabad, una città pakistana della provincia del Punjab. Le notizie acquisite d'ufficio riferiscono il peggioramento dell'economia generale, avvertito soprattutto nel settore informale, intensificatosi per via della pandemia di covid, che ha vieppiù depauperato il paese (cfr. EUAA Country Focus, dicembre 2024, secondo cui, previa traduzione, L'UNICEF ha osservato a dicembre 2023 che l'impatto dei disastri naturali e causati dall'uomo è stato aggravato da "radicate disuguaglianze, cambiamenti climatici e incertezza politica ed economica". Nel suo rapporto mensile per paese di luglio 2024, il Programma alimentare mondiale (WFP) ha osservato in modo simile che "fragilità economica, polarizzazione politica, ricorrenti disastri naturali e alta inflazione" hanno portato a crescenti livelli di povertà e minato la resilienza. Secondo il Gruppo della Banca mondiale, il 40% della popolazione del paese viveva al di sotto della soglia di povertà ad aprile 2024. Secondo il Pakistan Economic Survey 2023-24, pubblicato dalla Divisione finanziaria del governo del Pakistan, il costo di un paniere alimentare minimo pro capite al mese era di 6.384 PKR (20,6 EUR)1638 a marzo 2024. Il sondaggio ha affermato che tra luglio 2023 e marzo 2024 questi costi erano aumentati del 9,6%...La Commissione non governativa per i diritti umani del Pakistan (HRCP) ha sottolineato in un comunicato stampa del novembre 2023 un aumento dei suicidi (soprattutto a , Per_1
pagina 5 di 10 e nel , osservando che molti di questi casi erano collegati Per_2 Persona_3 all'aumento della povertà. Per lo stesso motivo, molte persone mandavano i loro figli non a scuola ma nei seminari religiosi (madrasse) dove, secondo HRCP, la radicalizzazione poteva "essere prevista; , BTI 2022 Country Controparte_5
Report Pakistan, 23.2.2022), le intense, disastrose alluvioni ed inondazioni ed altri eccezionali eventi climatici, che hanno travolto e distrutto estese zone del Pakistan, particolarmente esposto agli effetti devastanti del cambiamento climatico, compreso il Punjab (cfr. Pakistan - update (NDMA, PMD, PDMA, FFD, Controparte_6
Media, (ECHO Daily Flash of 29 August 2024), CP_7
https://reliefweb.int/report/pakistan/pakistan-severe-weather-and-floods-update- ndmapmd-pdma-ffd-media-echo-partners-echo-daily-flash-29-august-2024, secondo cui, previa traduzione, Nel Punjab, l'aumento dei livelli del fiume Indo potrebbe causare inondazioni fluviali e frane, con picchi previsti tra il 28 e il 30 agosto. Nel Gujarat- Punjab 119.000 persone non protette sono a rischio di inondazioni fluviali e 200 persone sono esposte nel Sindh; OCHA, PAKISTAN: Monsoon 2024 Flash Update #6, Latest Monsoon Developments and Response Efforts As of 27 August 2024, https://reliefweb.int/report/pakistan/pakistan-monsoon-2024-flash-update-6- latestmonsoon-developments-and-response-efforts-27-august-2024; Pakistan Floods 2024 Situation Report – Islamic Relief, September 03, 2024, https://reliefweb.int/report/pakistan/pakistan-floods-2024-situation-report-september-03- 2024, secondo cui, previa traduzione, la stagione dei monsoni in corso nel 2024 ha causato notevoli devastazioni in tutto il Pakistan, in particolare nelle province di
ST, Punjab e . Le forti piogge hanno provocato inondazioni diffuse, frane Per_1
e danni alle infrastrutture. Al 1° settembre 2024, il paese ha registrato precipitazioni superiori alla media. Temperature insolitamente elevate hanno esacerbato la situazione, accelerando lo scioglimento della neve in regioni come l'alto KP, Azad Jammu e e . La National Disaster Management Authority (NDMA) Per_4 Persona_5 segnala che, al 1° settembre, 306 persone sono morte in tutto il paese, tra cui 155 bambini. Inoltre, 584 persone sono rimaste ferite, 212 delle quali sono bambini. Le inondazioni hanno danneggiato 20.646 case e si sono verificati notevoli danni alle infrastrutture di ponti e strade. La National Disaster Management Authority (NDMA) continua a monitorare e registrare l'entità dei danni per assistere negli sforzi di risposta coordinati…Punjab: forti piogge hanno colpito anche la provincia del Punjab. Secondo i rapporti della PDMA, dal 1° luglio sono stati segnalati 114 decessi e 307 feriti in diversi incidenti legati alla pioggia. Le inondazioni fluviali e le forti piogge del torrente DG Khan Hill hanno colpito Rajanpur, Rujhan e Jampur tehsil. Il governo distrettuale ha chiesto il supporto delle organizzazioni di soccorso nel distretto di Rajanpur, dove centinaia di residenti sono stati sfollati dalle loro case. Piogge intermittenti nel Punjab la scorsa settimana hanno causato inondazioni improvvise urbane in diverse città come Multan, e A causa di fulmini e crolli di tetti, una Per_6 Per_7 Per_8 persona è morta e altre cinque sono rimaste ferite.; Controparte_8
pagina 6 di 10 14.2.2024, January 2024, per il quale, previa traduzione, Controparte_9
Il Pakistan si trova ad affrontare notevoli rischi multidimensionali ostacolando il suo progresso verso il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) e
Vision 2025, che delinea gli obiettivi e le priorità di sviluppo nazionale del paese. Anche il Pakistan continua a lottare con una situazione economica precaria e di maggiore polarizzazione politica. La convergenza dell'instabilità politica, dell'incertezza economica e delle minacce alla sicurezza potrebbero potenzialmente destabilizzare ulteriormente il Paese in vista delle elezioni generali del 2024. Allo stesso tempo, gli elevati tassi di inflazione stanno aggravando le sfide, spingendo più persone verso la povertà e aumentando la loro vulnerabilità agli shock. Il piano strategico nazionale del WFP 2023-2027 è in linea con le priorità di sviluppo nazionale del Pakistan e con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, concentrandosi su Fame Zero (SDG 2). Il Contro fornisce aiuti essenziali e supporto nutrizionale alle persone vulnerabili in tutto il Pakistan. Promuove inoltre gli sforzi del governo per migliorare la sicurezza alimentare e nutrizionale fornendo consulenza politica e sostenendo la formulazione di strategie sostenibili che rafforzino i sistemi alimentari del Pakistan e migliorino la resilienza Contro delle comunità ai ricorrenti eventi meteorologici estremi… Il sostiene 55 mulini di grano su piccola scala, di cui cinque distretti di KP, Punjab e territorio della capitale Islamabad per produrre farina di grano fortificato che può essere acquistati dai consumatori locali. Ilprogetto sostiene la fortificazione per il 90% (oltre 696 mt) di produzione commerciale della farina fortificata in distretti pilota. Entro marzo 2024, il WFP triplicherà il numero di stabilimenti supportati a 155 in 22 distretti; IFRC, Pakistan: Monsoon Floods - Operation Update #6 (MDRPK023), 2.2.2024, https://reliefweb.int/report/pakistan/pakistan-monsoon-floods-operationupdate-6- mdrpk023, secondo cui, previa traduzione, Secondo l' , dopo 16 mesi da CP_10 quando il governo ha dichiarato l'emergenza nazionale, circa 1,8 milioni di individui continuano a risiedere in prossimità di acque alluvionali stagnanti e inquinate, costituendo un grave pericolo per la salute. Le preoccupazioni principali persistono in settori quali gli alloggi, la sicurezza alimentare, l'acqua, i servizi igienico-sanitari e la salute pubblica. Molti sopravvissuti all'alluvione vivono ancora in rifugi temporanei, senza accesso a beni di prima necessità come cibo, acqua potabile, strutture igienico- sanitarie e assistenza sanitaria di base. Secondo i dati dell'UNOSAT, il numero di persone nelle aree con acque stagnanti è diminuito, ma il problema continua a rappresentare una sfida significativa. L'acqua stagnante continua a impedire ai residenti di tornare alle loro case danneggiate o distrutte, colpendo in particolare coloro che dipendono dall'agricoltura e dall'allevamento per il proprio sostentamento.. Secondo la National Disaster Management Authority (NDMA) le inondazioni hanno danneggiato o distrutto più di 2,3 milioni di case e spazzato via oltre 1,7 milioni di ettari (4,4 milioni di acri) di raccolti, mentre oltre 800.000 capi di bestiame sono morti, spingendo oltre 8 milioni di persone nella povertà. I prezzi dei prodotti alimentari nelle zone rurali sono aumentati del 45%, lasciando più di un milione di persone dipendenti dagli aiuti umanitari. Il rapporto di valutazione dei danni della divisione finanziaria del
pagina 7 di 10 governo del Pakistan stima i danni e le perdite dovuti alle inondazioni per il 2022 in quanto il danno è stimato a 14,9 miliardi di dollari, la perdita per il PIL a 15,2 miliardi di dollari e le esigenze totali di riabilitazione a 16,3 miliardi di dollari. Il settore che ha subito i maggiori danni è quello immobiliare, con 5,6 miliardi di dollari;
agricoltura, alimentazione, allevamento e pesca per 3,7 miliardi di dollari;
e trasporti e comunicazioni a 3,3 miliardi di dollari. Circa otto milioni di persone colpite dalle inondazioni necessitano di assistenza sanitaria, con rischi in aumento man mano che le popolazioni sfollate ritornano in comunità con infrastrutture danneggiate, accesso limitato all'acqua pulita e fonti d'acqua stagnanti. Le ultime notizie delle Nazioni Unite riportano che ad oggi sono stati segnalati oltre 540.000 casi di malaria Novembre 2023. La mancanza di accesso all'acqua potabile sicura ha aumentato il rischio di malattie trasmesse dall'acqua. Inoltre, si sono verificati ingenti danni a strade, ponti, strutture sanitarie e scuole 7. L'assistenza immediata è fondamentale, soprattutto con l'inverno in corso e l'intensificarsi della necessità di alloggi, cibo e articoli domestici, in particolare nella provincia del ; HRW, World Report 2024 – Pakistan 11.1.2024, secondo cui, Per_1 previa traduzione, Con povertà, inflazione e disoccupazione in aumento, il Pakistan ha dovuto affrontare una delle peggiori crisi economiche della sua storia, mettendo a repentaglio i diritti di milioni di persone alla salute, al cibo e a un adeguato standard di vita. L'insistenza del Fondo monetario internazionale (FMI) sull'austerità e sulla rimozione dei sussidi senza adeguate misure compensative ha comportato ulteriori difficoltà per i gruppi a basso reddito. Il Pakistan è rimasto estremamente vulnerabile ai cambiamenti climatici e ha dovuto affrontare tassi di riscaldamento notevolmente superiori alla media globale, rendendo gli eventi climatici estremi più frequenti e intensi… Nel 2023, il deprezzamento della valuta locale, l'inflazione alle stelle e la rimozione dei sussidi per l'elettricità e il carburante senza adeguate misure compensative hanno reso difficile per molte persone in Pakistan realizzare i propri diritti economici e sociali. Le riserve valutarie della banca centrale del Pakistan sono scese al minimo storico di 3 miliardi di dollari a gennaio, un importo che copre meno di tre settimane di importazioni. A luglio, il Pakistan ha raggiunto un accordo con il Fondo monetario internazionale per 3 miliardi di dollari che imponeva algoverno di rimuovere i sussidi per l'energia e il carburante, passare a un tasso di cambio basato sul mercato e aumentare le tasse. Ciò ha provocato proteste diffuse contro l'aumento delle bollette elettriche, l'inflazione e la carenza di cibo. La crisi economica è arrivata nel contesto del devastante costo economico delle inondazioni del 2022. Nel 2018, quasi il 37% dei 230 milioni di abitanti del Pakistan si trovavano a fronteggiare l'insicurezza alimentare, ma solo 8,9 milioni di famiglie hanno ricevuto assistenza per mitigare l'impatto dell'inflazione dilagante; OCHA, Revised Pakistan 2022 Floods Response Plan Final Report (Issued 15 Dec 2023), 18.12.2023, https://reliefweb.int/report/pakistan/revised-pakistan2022-floods-response-plan-final- report-issued-15-dec-2023, previa traduzione, riporta che Tra giugno e agosto 2022, il Pakistan ha dovuto affrontare forti piogge e inondazioni senza precedenti a seguito di una combinazione di precipitazioni estreme e altri fattori, tra cui lo scioglimento dei
pagina 8 di 10 ghiacciai urbani e inondazioni improvvise esacerbate dai cambiamenti climatici. Un terzo del paese ha subito l'impatto di diffuse inondazioni e frane che hanno avuto gravi ripercussioni su vite umane, proprietà, agricoltura e infrastrutture. Sono stati colpiti circa 33 milioni di persone e 20,6 milioni avevano bisogno di assistenza salvavita, metà dei quali erano bambini. In totale, gli sfollati sono stati 7,9 milioni, di cui almeno 664.000 si sono spostati nei campi di soccorso e in siti informali. Il governo del Pakistan ha designato 84 distretti come “colpiti dalla calamità”, con l'impatto più significativo avvertito nelle regioni meridionali e centrali del paese. L'impatto economico è stato più evidente nel , che ha subito il 70% delle perdite e dei danni Per_1 totali del paese. Le province del Punjab, del ST e del KH HT (KP) sono state colpite in misura minore, sebbene comunque significativa. Secondo la National Disaster Management Authority (NDMA) le inondazioni hanno danneggiato o distrutto più di 2,3 milioni di case e spazzato via oltre 1,7 milioni di ettari (4,4 milioni di acri) di raccolti, mentre oltre 800.000 capi di bestiame sono morti, spingendo più di 8 milioni di persone nella povertà. Inoltre, oltre 30.000 scuole e 2.000 strutture sanitarie sono state danneggiate e hanno dovuto essere riparate o interamente ricostruite. La mancanza di accesso ai servizi essenziali, tra cui latrine sicure, acqua potabile pulita e strutture sanitarie, ha rappresentato un fattore di rischio critico per le popolazioni sfollate. A causa della crescente minaccia del cambiamento climatico, le inondazioni in Pakistan sono diventate più frequenti, costringendo alcune comunità a dover affrontare cicli ripetuti di sfollamento. Per queste comunità, la fatica causata dai disastri indotti dal clima ha avuto un grave impatto sul loro benessere. Tali rischi hanno avuto un impatto negativo sulla vita e sui mezzi di sostentamento di milioni di persone, comportando un costo umano e socioeconomico significativo ed esacerbando la vulnerabilità e l'esposizione ai rischi di protezione, in particolare per gruppi tra cui donne, bambini, anziani e persone con disabilità; OCHA, 12.7.2023, PAKISTAN: 2022 Monsoon Floods Situation Report No. 18; Islamic Relief, Climate Crisis in Pakistan: Voices from the Ground, 22.6.2023, https://reliefweb.int/report/pakistan/climate-crisis- pakistan-voices-ground; UNICEF, Pakistan Humanitarian Situation Report No. 11: March 2023, pubblicato il 17.4.2023, reperibile su https://reliefweb.int/report/pakistan/unicef-pakistan-humanitarian-situation-report-no11- march-2023; HRW, World Report 2023 – Pakistan, pubblicato il 12.1.2023, reperibile su ecoi.net, secondo cui, previa traduzione, Il Pakistan è estremamente vulnerabile ai cambiamenti climatici e affronta tassi di riscaldamento notevolmente superiori alla media globale, rendendo gli eventi climatici estremi più frequenti e intensi. A marzo e aprile, un'ondata di caldo estremo nell'Asia ha caratterizzato alcune delle Persona_3 temperature più calde registrate nella storia moderna del paese e ha portato a picchi nella mortalità materna e nella morte di persone anziane. Ad agosto, il Pakistan ha subito inondazioni devastanti che hanno coperto oltre un terzo del paese, uccidendo oltre 1.000 persone, sfollandopiù di 30 milioni e causando danni per miliardi di dollari. Queste crisi sono arrivate quando il Pakistan ha dovuto affrontare crisi politiche ed economiche sempre più profonde e prezzi del cibo e del carburante alle stelle).
pagina 9 di 10 Il ricorrente ha dimostrato, inoltre, depositando una copiosa documentazione, di avere avviato un serio percorso d'integrazione lavorativa in Italia. Con l'ultimo deposito di note scritte egli ha prodotto una comunicazione unilav di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, le buste paga da novembre 2024 a febbraio 2025, nonché la dichiarazione, a fini fiscali, dei redditi percepiti nel 2024. La considerazione complessiva di tali elementi conduce a scongiurare il suo rimpatrio, che esporrebbe l'istante, in questo momento, al rischio concreto di essere sradicato dal territorio nazionale, dove ha avviato un fattivo percorso d'integrazione, finendo per subire la violazione dei suoi fondamentali diritti alla vita privata e familiare e, a fronte delle su richiamate condizioni oggettive del paese di origine, lo costringerebbe a subire la privazione del suo fondamentale diritto alla salute, di cui all'art. 32 C, nonché al cibo, ad un'abitazione e ad un ambiente salubre, riconosciuti anche dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottato dall'Assemblea Generale il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 3 gennaio 1976 e ratificato in Italia con legge 881/1977. Il ricorrente, dunque, si trova in una condizione d'inespellibilità prevista dall'art. 19, comma 1.1., t.u.i. Né dagli atti sono emersi motivi ostativi di sicurezza nazionale o di ordine e di sicurezza pubblica che la p.a. o il PM abbiano dedotto. In ordine alle spese processuali si provvede ad una loro compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., integrato dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale, per gravi ed eccezionali ragioni, consistenti nell'ampio esercizio dei poteri istruttori ufficiosi per addivenire all'accertamento della fondatezza della domanda.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• annulla il provvedimento della Questura di e riconosce al ricorrente il CP_2 diritto al rilascio del permesso di soggiorno nel territorio italiano per "casi speciali" ai sensi dell'art.32 comma 3 DLgs n.25\08, come modificato e dispone la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza.
• compensa le spese processuali. Così deciso a Napoli, nella camera di consiglio del 29.4.2025 Si comunichi IL PRESIDENTE Dott.ssa Marida Corso
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