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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 02/10/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 62/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
La Corte d'Appello di Trieste, I Sez. Civile, riunita in persona dei Magistrati
Dott. Arturo Picciotto Presidente
Dott. Daniele Venier Consigliere
Dott. Alberto Valle Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello promossa con atto di citazione notificato in data 20.2.2024
da
(C.F. , in persona del legale rappresentante, rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Gianfranco Mattei di Bolzano e dall'Avv. Maddalena D'Andrea di Udine e presso lo studio della seconda in Udine elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel processo di primo grado appellante
contro
(c.f. e p. i.v.a. n. ), in TRarte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Zanardo di Pordenone
e presso il suo studio in Pordenone elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta appellata Oggetto: appello avverso la sentenza n. 38/2024 del Tribunale di Udine pubblicata il
16.1.2024.
Conclusioni delle parti:
per l'appellante:
in via principale: in totale riforma della Sentenza impugnata, rigettare in toto e per i motivi esposti in narrativa l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da TRarte_1
con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e comunque
[...]
con condanna dell'appellata al pagamento della somma di € 9.837,00, oltre interessi ex d.lgs.
231/2002 dal ricorso per decreto ingiuntivo al saldo, oltre alle spese di procedura liquidate nel medesimo decreto e rigettare in toto la domanda riconvenzionale avanzata dall'appellata
[...]
siccome infondata in fatto ed in diritto, con obbligo TRarte_1
per l'appellata di restituzione di quanto eventualmente nel frattempo versato a seguito della provvisoria esecutorietà della Sentenza di primo grado e rigettare le istanze istruttorie di controparte, in quanto inammissibili ed irrilevanti. In ogni caso: Con rifusione di compensi,
spese ed oneri per entrambi i gradi di giudizio e con il pagamento delle spese di CTP e CTU
per l'appellata:
Nel merito: - Rigettarsi l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto;
In ogni caso: - spese di lite rifuse di entrambi i gradi di giudizio;
In via istruttoria: Si chiede di ammettersi la prova per testi e per interpello sui seguenti capitoli istruttori: 1. “Vero che ha formulato la Pt_1
propria offerta indicando il modello di colonne motorizzate da lei stessa ritenuto idoneo dopo aver ricevuto le specifiche – peso e dimensione – delle cisterne prodotte dalla CP_2
come da docc.
2-3 che si rammostrano?”; 2. “Vero che, dopo aver ricevuto l'offerta di Pt_1
TR sub doc.2 che si rammostra e prima di formulare l'ordine, ha nuovamente inviato via mail ad le specifiche tecniche delle cisterne della come da doc. 4, 4a e Pt_1 CP_2 TR 4b che si rammostrano?”; 3. “Vero che ha formulato l'ordine dopo aver ricevuto rassicurazioni da sull'idoneità del modello di colonne motorizzate proposto da Pt_1
quest'ultima?”; 4. “Vero che, ricevute e messe in funzione le colonne motorizzate,
[...]
si è dichiarata preoccupata dalla eccessiva rotazione, ritenendo che questa, unita alle CP_2
dimensioni delle cisterne, fosse motivo di pericolo e di instabilità, come da documenti 5 -6 che si rammostrano?”; 5. “Vero che si è dapprima dichiarata disponibile a sostituire Pt_1
gratuitamente i riduttori al fine di ridurre la velocità di rotazione del 33% (come da docc. 7 -8
che si rammostrano) e poi, a seguito della richiesta di si è dichiarata disponibile CP_2
a sostituire anche i motori, così da ridurre la velocità di rotazione del 50%, a fronte del pagamento di € 250,00 per ogni motore (come da docc.
9 -10 che si rammostrano)?”; 6. “Vero
che ha fornito i nuovi riduttori e i nuovi motori in sostituzione dei precedenti, senza Pt_1
richiedere sovrapprezzi?”; 7. “Vero che, dopo la sostituzione dei motori, in data 10.12.2020,
mentre i dipendenti della tavano azionando le colonne motorizzate della CP_2 Pt_1
a cui era agganciata una cisterna, le colonne motorizzate e la cisterna si sono ribaltate come da
TR docc. 11 -12 che si rammostrano?”; 8. “Vero che, su richiesta della la ha CP_2
provveduto a eseguire i calcoli strutturali evidenziando ad la necessità di rinforzare i Pt_1
basamenti delle colonne motorizzate, ritenuti inidonei a reggere il peso della cisterna durante
TR la rotazione, come da doc. 13 che si rammostra?”; 9. “Vero che ha comunicato ad che avrebbe provveduto direttamente a modificare i basamenti delle colonne Pt_1
motorizzate, addebitando i relativi costi, qualora non vi avesse provveduto (si Pt_1
TR rammostri il doc. 13)?”; 10. “Vero che la ha materialmente sostituito i riduttori e i motori delle colonne motorizzate, eseguito i calcoli ed i progetti per rinforzare i basamenti delle colonne motorizzate per cui è causa, realizzato i nuovi basamenti delle colonne motorizzate,
verificato il collaudo dei basamenti tramite controllo magnetoscopico, montato i nuovi basamenti e infine collaudato in opera le colonne motorizzate con i nuovi basamenti?”; 11.
TR
“Vero che in data 28.11.2020 il signor partendo dalla sede della si è recato CP_1
presso la sede della in Tortona (AL) al fine di sostituire i motori e i riduttori CP_2
impiegando a tal fine, compresa la trasferta, 14 ore?”; 12. “Vero che in data 11.12.2020 il
TR signor partendo dalla sede della si è recato presso la sede della CP_1 CP_2
in Tortona (AL) al fine di verificare il ribaltamento delle colonne motorizzate e valutare le soluzioni da adottare, impiegando a tal fine, com-presa la trasferta, 12 ore?”; 13. “Vero che in
TR data 03.02.2021 il signor e il signor della partendo dalla sede di CP_1 Tes_1
quest'ultima, si sono recati insieme presso la sede della n Tortona (AL) e sono CP_2
tornati il 04.02.2021?”; 14. “Vero che durante la trasferta di cui al capitolo precedente i signori e hanno montato i nuovi basamenti ed effettuato il nuovo collaudo delle CP_1 Tes_1
colonne, impiegando, trasferta compresa, 12 ore (per due persone = 24 ore) il 03.02.2021 e 10
TR ore (per due persone = 24 ore) il 04.02.2021?”; 15. “Vero che tra la sede della e la sede della sita in Tortona (AL) Strada Prov.le Pozzolo Formigaro n. 3/5, vi è una CP_2
distanza di 427 Km ed il tempo di percorrenza è di 4 ore e mezza, come da doc.16 che si rammostra?”; 16. “Vero che per tutte le trasferte è stato utilizzato il furgone Volvo V40 D2
TR targato FR 233 JP, noleggiato dalla come da sub doc.17 che si rammostra?”; 17. “Vero
che nella tabella sub doc. 15 è stato addebitato, quale costo di trasferta l'importo di € 0,45 per chilometro, indicando un importo inferiore a quello di € 0,4910 previsto in Gazzetta Ufficiale
quale costo chilometrico relativo all'automezzo utilizzato (si rammostri doc.18, voce Volvo
TR V40 D2 Cross Country 2.0, 120 cv)?”; 18. “Vero che della ha Testimone_2
impiegato, tra dicembre 2020 e gennaio 2021, n. 42 ore per eseguire i calcoli dei nuovi basamenti, n. 51 ore per eseguire i relativi progetti e n. 30,5 ore per seguire in officina la realizzazione dei basamenti?”; 19. “Vero che il costo di realizzazione dei basamenti in officina, tra manodopera e materiali, ammonta a € 3.500,00 per ciascuna colonna motorizzata?”; 20.
TR
“Vero che della nel mese di gennaio 2021, ha impiegato 30 ore per Tes_3
eseguire la verifica magnetoscopica dei nuovi basamenti delle colonne al fine di verificare la presenza di eventuali discontinuità nel materiale o cricche nelle saldature?”; 21. “Vero che il
TR magnetoscopio utilizzato per le verifiche di cui sopra è di proprietà della come da libro cespiti sub doc.19, pag.13, n. 140?”; 22. “Vero che quelle sub doc.20 -24 sono le buste paga di e iferite al periodo da novembre 2011 a febbraio 2012?”; Testimone_2 Tes_3
23.“Vero che è un perito industriale?”; Si indicano come testi: ▪ TRarte_1 Tes_3
Strada di Guardiella n. 42, Trieste (TS); ▪ , Via Principe di Udine
[...] Testimone_2
n. 104/3, Campoformido (UD); ▪ c/o di Tortona (AL); ▪ Testimone_4 CP_2
Dott.ssa Vicolo Resia n. 1/1, Codroipo. Si chiede altresì di essere ammessi Testimone_5
a prova contraria sui capitoli istruttori di controparte eventualmente ammessi”
Motivi della decisione
1. (di seguito: proponeva TRarte_1 CP_1
opposizione avverso il decreto con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore di Parte_1
della somma di € 9.837,00, oltre interessi e spese, a saldo della fornitura e
[...]
dell'installazione di due colonne meccaniche per il sollevamento e la rotazione di cisterne..
L'opponente contestava la debenza della somma deducendo che le colonne meccaniche,
destinate alla propria cliente ed ordinate in base alle esigenze di questa, ben note CP_2
alla società fornitrice, si erano rivelate inidonee all'uso a causa della velocità di rotazione eccessiva e del basamento insufficiente e si erano rovesciate a terra provocando il ribaltamento di una cisterna. Per eseguire le modifiche necessarie per rendere le colonne utilizzabili, CP_1
aveva sostenuto spese per € 19.409,70 sicchè chiedeva in via riconvenzionale la condanna della fornitrice a pagarle, previa compensazione, la differenza rispetto all'importo da essa dovuto a saldo si costituiva in giudizio deducendo di avere realizzato le colonne motorizzate Parte_1
in conformità all'ordine ricevuto e di essersi resa poi disponibile a trovare delle soluzioni tecniche per venire incontro alle successive richieste del cliente e concludeva per il rigetto dell'opposizione.
Istruita la causa documentalmente ed a mezzo di ctu diretta ad accertare le cause del ribaltamento del macchinario, con sentenza 16.1.2024 il Tribunale di Udine revocava il decreto ingiuntivo, accertava il diritto di ad essere rimborsata delle spese sostenute per gli CP_1
interventi eseguiti ed, operata la compensazione con il saldo corrispettivo a credito di Pt_1
condannava quest'ultima al pagamento della somma capitale di € 10.860,87, oltre interessi legali dalla sentenza, alla rifusione delle spese di lite ed alla sopportazione dei costi di ctu.
Il tribunale, effettuata una analitica ricostruzione delle cause del ribaltamento, disattendendo le conclusioni della ctu, ravvisava la responsabilità di la quale, conoscendo le Pt_1
caratteristiche delle colonne motorizzate da essa prodotte, l'uso al quale erano destinate e le modalità con cui le cisterne sarebbero state agganciate al sistema di sollevamento, aveva fornito a n macchinario inidoneo;
quanto alle spese di cui veva chiesto il CP_1 CP_1
rimborso, rilevava che non erano state contestate da ed erano tutte relative ad Pt_1
interventi finalizzati a rimediare all'inadeguatezza del macchinario.
2. Avverso la sentenza ha interposto appello con istanza di sospensiva, che è stata in Pt_1
seguito rinunciata, chiedendo nel merito l'accoglimento del gravame e la condanna di CP_1
al pagamento della somma di euro 9.837,00 oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 ed il rigetto della domanda riconvenzionale, in forza di cinque motivi. Con il primo motivo denuncia erronea valutazione dei fatti e violazione dell'art. 1326 c.c. nella parte in cui il tribunale ha affermato che essa, in quanto a conoscenza dell'uso cui le colonne motorizzate erano destinate e sulla base delle informazioni in suo possesso, avrebbe dovuto capire che quelle da essa consigliate non erano idonee. Sostiene di aver esattamente precisato le caratteristiche e le specifiche tecniche del macchinario in sede di formulazione dell'offerta e che l'offerta era stata pienamente accettata senza osservazione o riserva alcuna da CP_1
che in quanto acquirente aveva il dovere di controllare che le caratteristiche tecniche del
TR modello proposto da fossero quelle richieste dal proprio cliente Pt_1
Con il secondo motivo lamenta di essere stata ritenuta responsabile della fornitura di un macchinario inidoneo, malgrado non fosse mai stata informata dell'attrezzatura di fissaggio
TR delle cisterne utilizzata da L'appellante sostiene di aver proposto il macchinario poi acquistato da ulla base del solo peso della cisterna e di non essere mai stata posta a CP_1
conoscenza del pezzo di collegamento (barra di fissaggio) tra braccio meccanico e cisterna
TR utilizzato da di cui ignorava le caratteristiche.
Con il terzo motivo critica la decisione nella parte in cui afferma che il CTU avrebbe valutato l'idoneità del basamento del macchinario solamente su una base statica senza considerare la dinamica dell'incidente effettivamente verificatosi. Sostiene che il CTU aveva chiarito che ad non era stato fornito un disegno del pezzo di collegamento della colonna con la Pt_1
cisterna e che quindi ignorava le caratteristiche del pezzo di collegamento, che non Pt_1
era neppure possibile ipotizzare.
Con il quarto motivo lamenta l'erroneità della decisione per non aver considerato che la probabile causa del ribaltamento della cisterna potesse essere stata la modifica unilateralmente
TR apportata al sistema di sollevamento dal cliente finale che aveva in tal modo trasformato il macchinario fornito da sulla base dell'ordine, in un altro macchinario, che non era Pt_1
stato preceduto da adeguata progettazione.
Con il quinto motivo, infine, si duole che il tribunale, pur avendo accertato una
TR corresponsabilità del cliente finale per avere realizzato una barra di collegamento non adeguata, aveva condannato al rimborso di tutte le spese ed interventi sul macchinario Pt_1
oggetto della fornitura.
4. i è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. CP_1
e chiedendone nel merito il rigetto.
Ripercorso lo svolgimento delle vicende che avevano preceduto l'offerta di e la sua Pt_1
accettazione, ha in sintesi sostenuto:
TR
- di avere inviato ad le specifiche indicate da segnatamente la finalità di utilizzo Pt_1
delle colonne, le loro dimensioni e peso e la modalità di fissaggio delle cisterne alle colonne motorizzate mediante una barra di sostegno. Ne discendeva, secondo l'appellata, la responsabilità di per l'inadeguatezza del macchinario fornito, in quanto a conoscenza Pt_1
delle caratteristiche tecniche e prestazionali che le colonne avrebbero dovuto soddisfare e per il solo fatto che le prestazioni richieste non erano state soddisfatte;
- che al fine di superare la 'presunzione di colpa prevista in capo all'appaltatore ed al Pt_1
venditore', avrebbe potuto andare esente da responsabilità solo dimostrando la possibilità di realizzare una barra di sostegno delle cisterne che, in quanto di dimensioni tali da consentire che il punto di fissaggio tra essa ed il profilo esterno delle cisterne ricadesse all'interno del basamento delle colonne, non ne compromettesse la stabilità;
- che era tecnicamente impossibile realizzare una barra di sostegno che soddisfacesse tale esigenza, stante le dimensioni e la conformazione delle cisterne e le caratteristiche delle colonne motorizzate fornite da Pt_1 - che correttamente il tribunale, accanto alla circostanza che il punto di fissaggio tra barra di sostegno e profilo della cisterna si trovasse all'esterno del basamento delle colonne, aveva individuato quali ulteriori concause del ribaltamento la presenza di ruote nel basamento e la velocità del motore delle colonne.
5. Senza ulteriore svolgimento d'attività istruttoria, la causa è passata in decisione sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
6. Inammissibilità dell'appello.
L'eccezione, fondata sull'assenza di riferimenti nei motivi d'appello, eccezion fatta per il primo, alle norme di legge asseritamente violate, va respinta. L'atto d'appello si sottrae alla censura d'inammissibilità per carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., contenendo una sufficientemente chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata ed affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa diretta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice a fondamento della decisione (Cass. S.U.
16.11.2017, n. 27199; Cass. 30.5.2018,n. 13535; Cass. S.U. 13.12.2022, n. 36481). Nel caso di specie, va del resto considerata la natura delle questioni dibattute tra le parti, legate alle caratteristiche tecniche del macchinario oggetto di fornitura, quali si riflettono nella motivazione del provvedimento impugnato e, conseguentemente, nel contenuto dei motivi d'appello.
7. I primi tre motivi, di cui si ritiene opportuna la congiunta trattazione in quanto logicamente connessi, sono fondati, per le ragioni di seguito esposte.
7.1. Adempimento contrattuale di Informazioni e specifiche tecniche fornite da Pt_1
Pt_2
. E' il caso di puntualizzare, sebbene si tratti di questione non trattata nella sentenza e non
[...]
oggetto del contraddittorio processuale in appello, che la vicenda negoziale in esame, avente ad oggetto la fornitura di un macchinario industriale, va qualificata come compravendita di bene mobile (artt. 1470 ss. e 1510 ss. c.c.).
TR Benchè infatti siano state fornite da nella fase precedente l'ordine, indicazioni sull'uso cui il macchinario era destinato, sulle caratteristiche delle cisterne da sollevare e sulle modalità
del loro fissaggio alle colonne motorizzate, non vi è stata da parte di alcuna particolare Pt_1
attività di adattamento alle specifiche esigenze della controparte della res, la cui fornitura costituisce dunque l'oggetto proprio del negozio.
TR Tanto ciò è vero che, a fronte della richiesta di trasmessa da ad di CP_1 Pt_1
formulare un'offerta dei 'modelli che ritenete più adatti', tenendo conto che 'per adattare i rotori avrete bisogno di una barra di sostegno con due perni rimuovibili che scorrano sulla barra di sostegno e che innestino nei fori del profilo' (delle cisterne), rispondeva con Pt_1
mail 13.12.2019 raccomandando il dispositivo ESH 0621 DV 6, precisando 'penso che dovremmo offrirlo – il riferimento è ad 'un dispositivo sollevatore e rotante standard': “a
standard Lifting and turning device” - con misure standard e piastra d'adattamento standard e loro (ndr.: OMT) possono produrre una traversa (“crossbar”) da fissare sulla piastra di adattamento e sulle loro unità' (cfr. scambio di mail sub doc. 3 fascicolo appellata).
7.1.2. ha effettivamente eseguito la prestazione posta a suo carico dal contratto di Pt_1
TR compravendita, avendo fornito ad il macchinario che le era stato ordinato. Non rileva che il tipo di macchinario sia stato consigliato dal venditore. Una tale consulenza al cliente in sede di individuazione e scelta del prodotto, del tutto normale nella vendita, tanto più ove essa riguardi dispositivi tecnicamente complessi, non ha comportato l'assunzione di alcuna speciale ed ulteriore garanzia da parte di e va in ogni caso riguardata alla luce delle Pt_1
informazioni a disposizione del venditore all'atto in cui il prodotto è stato consigliato.
7.1.3. In proposito deve rilevarsi che, mentre alla mail 13.12.2019 di erano allegati i Pt_1
disegni tecnici delle colonne motorizzate che la fornitrice aveva individuato come rispondenti
TR alle esigenze di quest'ultima non ha fatto pervenire all'appellante, a parte quelli riguardanti le cisterne da sollevare (ivi, doc.4) alcun disegno tecnico o fotografia, in particolare raffiguranti la barra di sostegno od altro dispositivo per il fissaggio delle cisterne alle colonne
TR di sollevamento, dispositivo che, secondo gli accordi tra le parti, spettava ad di realizzare.
La circostanza, incontroversa in causa, ha trovato ulteriore conferma da parte del ctu che,
sentito a chiarimenti sul punto, ha dichiarato all'udienza 19.9.2023: “dai documenti e dalle fotografie prodotte in causa, si poteva dedurre la necessità di collocare un braccio di sostegno o comunque un generico supporto, ma tale supporto poteva essere realizzato secondo varie modalità Il problema è che non era stato fornito un disegno del pezzo di collegamento della colonna con la cisterna. aveva consigliato un determinato modello di colonna sulla Pt_1
base del peso della cisterna, ma ignorava le caratteristiche del pezzo di collegamento che non era possibile ipotizzare.”
TR era dunque l'unico soggetto in possesso di tutte le informazioni necessarie a valutare l'idoneità funzionale del macchinario compravenduto, con particolare riferimento alle modalità di esecuzione delle lavorazioni ed ai dispositivi utilizzato per la giunzione tra cisterne e colonne sollevatrici.
7.1.4. Infine, nel post vendita si è dimostrata pronta ad intervenire per risolvere le Pt_1
TR problematiche sollevate da in relazione al funzionamento del macchinario, le quali, fino al ribaltamento verificatosi il 10.12.2020 (vale a dire, a quasi un anno di distanza dal perfezionamento del contratto), avevano riguardato soltanto la velocità di rotazione delle
TR cisterne impressa dai motori delle colonne, ritenuta da eccessiva.
7.2. Cause del ribaltamento.
TR
7.2.1. Muovendo dal presupposto, incontroverso tra le parti, che era stata a fornire il pezzo di collegamento (barra di fissaggio) tra braccio meccanico e cisterna, installandolo sul macchinario, e dopo aver osservato che “ogni modifica apportata a un qualsiasi sistema
'standard' dovrebbe essere preceduta da una verifica sulla base delle specifiche aperto disegni misure, carichi chiusa parentesi di quel singolo progetto particolare”, sicchè “il sistema diventa quindi non più 'standard' ma 'custom' e andrà ripensato progettato e verificato appositamente su misura per la specifica applicazione”, il consulente dell'ufficio ha rilevato (pagg. 14 ss.,
passim) che:
TR
- “L'adattatore realizzato in proprio dall'utente finale … fissato sul lato anteriore della piastra flangiata TO … risulta avere dimensioni importanti nella direzione longitudinale della colonna, in particolare tali da superare la lunghezza degli sbracci originari del basamento in questa direzione, creando una instabilità che porta la colonna a inclinarsi all'applicazione del carico sulla parte anteriore.”;
- “l'elemento che sposta il peso (ndr.: il peso della cisterna sollevata) al di là del basamento è
TR precisamente l'adattatore costruito da la velocità di rotazione non è la causa dell'instabilità, che è dovuta invece alla effettiva configurazione finale del sistema, posto in opera senza adeguata verifica delle condizioni specifiche di installazione del sistema acquistato con l'ordine N. 57/OR/20 del 29.01.2020”;
- “il basamento delle colonne, in un sistema “standard” come richiesto all'ordine, era adeguato in relazione alla velocità di rotazione indicata nell'offerta del fornitore e nelle specifiche del sistema (0.9 rpm), e idoneo a evitare il ribaltamento della cisterna e delle colonne motorizzate
(sicchè il ribaltamento verificatosi il 10.02.2020 non è stato causato dalla inidoneità del basamento in relazione alla velocità di rotazione della cisterna”.
7.2.2. Non si ravvisano ragioni convincenti per disattendere le conclusioni raggiunte dalla ctu in ordine all'eziologia del ribaltamento, tanto più che – e ne viene dato riscontro nella parte espositiva dell'elaborato - le stesse parti concordano sull'instabilità del sistema nelle condizioni di funzionamento concretamente derivanti dalle dimensioni dei piedi d'appoggio delle colonne motorizzate e del sistema d'aggancio delle cisterne e sulla dinamica dell'incidente.
7.3. Instabilità del macchinario e sue cause.
7.3.1. Non sono state dunque – in sé, pur tenuto conto del peso delle cisterne da sollevare – le caratteristiche costruttive originarie del macchinario a renderlo 'instabile e, quindi, 'inidoneo'
rispetto alle esigenze del destinatario della fornitura, ed a richiedere le modifiche apportate dopo il ribaltamento (vale a dire l'allungamento dei piedi costituenti la base d'appoggio delle colonne) sibbene “la effettiva configurazione finale del sistema, posto in opera senza adeguata verifica delle condizioni specifiche di installazione del sistema acquistato con l'ordine N.
57/OR/20 del 29.01.2020” (ctu, cit.).
7.3.2. L'inidoneità della 'configurazione finale del sistema' non è ascrivibile ad Pt_1
sicchè non integra inadempimento generatore di responsabilità in capo alla venditrice, stante
TR che, come rilevato sopra, tale configurazione finale è stata posta in essere da mediante
TR l'applicazione al macchinario di barre di fissaggio predisposte dalla stessa e le cui specifiche non erano note alla venditrice, né è stata richiesta e si è assunta Pt_1
contrattualmente l'obbligazione di adattare il macchinario fornito al sistema di fissaggio
TR praticato da né ha comunque in alcun modo partecipato alla sua configurazione finale.
In difetto di che, non era tenuta a farsi carico di acquisire dati (che sarebbe stato onere Pt_1
della controparte fornirle) e compiere verifiche e riscontri tecnici ulteriori rispetto ad una generale valutazione di rispondenza del macchinario proposto con le esigenze produttive della cliente, per come le erano state rappresentate.
8. Restano assorbiti, in conseguenza del deciso, il quarto e quinto motivo d'appello.
9. Sono irrilevanti i capitoli di prova articolati dall'appellata, perché aventi ad oggetto circostanze pacifiche e/o documentali (capp. 1, 2 e da 4 a 9), ovvero generici e, anche per ciò,
valutativi (cap. 3), ovvero riguardanti gli esborsi sostenuti da dei quali, per quanto CP_1
esposto, essa non ha diritto ad ottenere il ristoro da (capp. 10 a 23). Pt_1
10. va conclusivamente condannata a pagare ad la somma capitale di euro CP_1 Pt_1
9.837,00, residuo corrispettivo del contratto di vendita, importo da maggiorarsi degli interessi ex d.lgs. 231/2002 dal ricorso per decreto ingiuntivo al saldo.
11. Non vi è prova del pagamento di somme in esecuzione della sentenza di primo grado, ai fini della pronuncia di statuizioni restitutorie.
12. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza dell'odierna appellata e sono liquidate,
quanto all'appello, a valori minimi dello scaglione di competenza per la fase di trattazione/istruttoria tenuto conto dell'attività effettivamente svolta, a valori medi per tutte le altre fasi.
Vengono poste a definitivo ed integrale carico dell'appellata i costi della Ctu, siccome liquidati.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, , ogni contraria domanda od istanza disattesa e respinta, così
provvede:
1) in totale riforma della sentenza appellata, condanna TRarte_1
a pagare ad la somma capitale di euro 9.837,00
[...] Parte_1 oltre ad interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo al saldo;
2) condanna a rifondere ad TRarte_1 Parte_1
le spese di lite, che liquida quanto al primo grado come in sentenza appellata,
[...]
quanto all'appello in euro 8.469,00 per competenze ed euro 804,00 per spese, oltre 15%
spese generali forfettarie, Cassa ed Iva come per legge. Pone ad integrale e definitivo carico di le spese di Ctu, siccome TRarte_1
liquidate.
Trieste, 30.9.2025
Il Presidente
dott. Arturo Picciotto
Il consigliere estensore dott. Alberto Valle
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
La Corte d'Appello di Trieste, I Sez. Civile, riunita in persona dei Magistrati
Dott. Arturo Picciotto Presidente
Dott. Daniele Venier Consigliere
Dott. Alberto Valle Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello promossa con atto di citazione notificato in data 20.2.2024
da
(C.F. , in persona del legale rappresentante, rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Gianfranco Mattei di Bolzano e dall'Avv. Maddalena D'Andrea di Udine e presso lo studio della seconda in Udine elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel processo di primo grado appellante
contro
(c.f. e p. i.v.a. n. ), in TRarte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Zanardo di Pordenone
e presso il suo studio in Pordenone elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta appellata Oggetto: appello avverso la sentenza n. 38/2024 del Tribunale di Udine pubblicata il
16.1.2024.
Conclusioni delle parti:
per l'appellante:
in via principale: in totale riforma della Sentenza impugnata, rigettare in toto e per i motivi esposti in narrativa l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da TRarte_1
con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e comunque
[...]
con condanna dell'appellata al pagamento della somma di € 9.837,00, oltre interessi ex d.lgs.
231/2002 dal ricorso per decreto ingiuntivo al saldo, oltre alle spese di procedura liquidate nel medesimo decreto e rigettare in toto la domanda riconvenzionale avanzata dall'appellata
[...]
siccome infondata in fatto ed in diritto, con obbligo TRarte_1
per l'appellata di restituzione di quanto eventualmente nel frattempo versato a seguito della provvisoria esecutorietà della Sentenza di primo grado e rigettare le istanze istruttorie di controparte, in quanto inammissibili ed irrilevanti. In ogni caso: Con rifusione di compensi,
spese ed oneri per entrambi i gradi di giudizio e con il pagamento delle spese di CTP e CTU
per l'appellata:
Nel merito: - Rigettarsi l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto;
In ogni caso: - spese di lite rifuse di entrambi i gradi di giudizio;
In via istruttoria: Si chiede di ammettersi la prova per testi e per interpello sui seguenti capitoli istruttori: 1. “Vero che ha formulato la Pt_1
propria offerta indicando il modello di colonne motorizzate da lei stessa ritenuto idoneo dopo aver ricevuto le specifiche – peso e dimensione – delle cisterne prodotte dalla CP_2
come da docc.
2-3 che si rammostrano?”; 2. “Vero che, dopo aver ricevuto l'offerta di Pt_1
TR sub doc.2 che si rammostra e prima di formulare l'ordine, ha nuovamente inviato via mail ad le specifiche tecniche delle cisterne della come da doc. 4, 4a e Pt_1 CP_2 TR 4b che si rammostrano?”; 3. “Vero che ha formulato l'ordine dopo aver ricevuto rassicurazioni da sull'idoneità del modello di colonne motorizzate proposto da Pt_1
quest'ultima?”; 4. “Vero che, ricevute e messe in funzione le colonne motorizzate,
[...]
si è dichiarata preoccupata dalla eccessiva rotazione, ritenendo che questa, unita alle CP_2
dimensioni delle cisterne, fosse motivo di pericolo e di instabilità, come da documenti 5 -6 che si rammostrano?”; 5. “Vero che si è dapprima dichiarata disponibile a sostituire Pt_1
gratuitamente i riduttori al fine di ridurre la velocità di rotazione del 33% (come da docc. 7 -8
che si rammostrano) e poi, a seguito della richiesta di si è dichiarata disponibile CP_2
a sostituire anche i motori, così da ridurre la velocità di rotazione del 50%, a fronte del pagamento di € 250,00 per ogni motore (come da docc.
9 -10 che si rammostrano)?”; 6. “Vero
che ha fornito i nuovi riduttori e i nuovi motori in sostituzione dei precedenti, senza Pt_1
richiedere sovrapprezzi?”; 7. “Vero che, dopo la sostituzione dei motori, in data 10.12.2020,
mentre i dipendenti della tavano azionando le colonne motorizzate della CP_2 Pt_1
a cui era agganciata una cisterna, le colonne motorizzate e la cisterna si sono ribaltate come da
TR docc. 11 -12 che si rammostrano?”; 8. “Vero che, su richiesta della la ha CP_2
provveduto a eseguire i calcoli strutturali evidenziando ad la necessità di rinforzare i Pt_1
basamenti delle colonne motorizzate, ritenuti inidonei a reggere il peso della cisterna durante
TR la rotazione, come da doc. 13 che si rammostra?”; 9. “Vero che ha comunicato ad che avrebbe provveduto direttamente a modificare i basamenti delle colonne Pt_1
motorizzate, addebitando i relativi costi, qualora non vi avesse provveduto (si Pt_1
TR rammostri il doc. 13)?”; 10. “Vero che la ha materialmente sostituito i riduttori e i motori delle colonne motorizzate, eseguito i calcoli ed i progetti per rinforzare i basamenti delle colonne motorizzate per cui è causa, realizzato i nuovi basamenti delle colonne motorizzate,
verificato il collaudo dei basamenti tramite controllo magnetoscopico, montato i nuovi basamenti e infine collaudato in opera le colonne motorizzate con i nuovi basamenti?”; 11.
TR
“Vero che in data 28.11.2020 il signor partendo dalla sede della si è recato CP_1
presso la sede della in Tortona (AL) al fine di sostituire i motori e i riduttori CP_2
impiegando a tal fine, compresa la trasferta, 14 ore?”; 12. “Vero che in data 11.12.2020 il
TR signor partendo dalla sede della si è recato presso la sede della CP_1 CP_2
in Tortona (AL) al fine di verificare il ribaltamento delle colonne motorizzate e valutare le soluzioni da adottare, impiegando a tal fine, com-presa la trasferta, 12 ore?”; 13. “Vero che in
TR data 03.02.2021 il signor e il signor della partendo dalla sede di CP_1 Tes_1
quest'ultima, si sono recati insieme presso la sede della n Tortona (AL) e sono CP_2
tornati il 04.02.2021?”; 14. “Vero che durante la trasferta di cui al capitolo precedente i signori e hanno montato i nuovi basamenti ed effettuato il nuovo collaudo delle CP_1 Tes_1
colonne, impiegando, trasferta compresa, 12 ore (per due persone = 24 ore) il 03.02.2021 e 10
TR ore (per due persone = 24 ore) il 04.02.2021?”; 15. “Vero che tra la sede della e la sede della sita in Tortona (AL) Strada Prov.le Pozzolo Formigaro n. 3/5, vi è una CP_2
distanza di 427 Km ed il tempo di percorrenza è di 4 ore e mezza, come da doc.16 che si rammostra?”; 16. “Vero che per tutte le trasferte è stato utilizzato il furgone Volvo V40 D2
TR targato FR 233 JP, noleggiato dalla come da sub doc.17 che si rammostra?”; 17. “Vero
che nella tabella sub doc. 15 è stato addebitato, quale costo di trasferta l'importo di € 0,45 per chilometro, indicando un importo inferiore a quello di € 0,4910 previsto in Gazzetta Ufficiale
quale costo chilometrico relativo all'automezzo utilizzato (si rammostri doc.18, voce Volvo
TR V40 D2 Cross Country 2.0, 120 cv)?”; 18. “Vero che della ha Testimone_2
impiegato, tra dicembre 2020 e gennaio 2021, n. 42 ore per eseguire i calcoli dei nuovi basamenti, n. 51 ore per eseguire i relativi progetti e n. 30,5 ore per seguire in officina la realizzazione dei basamenti?”; 19. “Vero che il costo di realizzazione dei basamenti in officina, tra manodopera e materiali, ammonta a € 3.500,00 per ciascuna colonna motorizzata?”; 20.
TR
“Vero che della nel mese di gennaio 2021, ha impiegato 30 ore per Tes_3
eseguire la verifica magnetoscopica dei nuovi basamenti delle colonne al fine di verificare la presenza di eventuali discontinuità nel materiale o cricche nelle saldature?”; 21. “Vero che il
TR magnetoscopio utilizzato per le verifiche di cui sopra è di proprietà della come da libro cespiti sub doc.19, pag.13, n. 140?”; 22. “Vero che quelle sub doc.20 -24 sono le buste paga di e iferite al periodo da novembre 2011 a febbraio 2012?”; Testimone_2 Tes_3
23.“Vero che è un perito industriale?”; Si indicano come testi: ▪ TRarte_1 Tes_3
Strada di Guardiella n. 42, Trieste (TS); ▪ , Via Principe di Udine
[...] Testimone_2
n. 104/3, Campoformido (UD); ▪ c/o di Tortona (AL); ▪ Testimone_4 CP_2
Dott.ssa Vicolo Resia n. 1/1, Codroipo. Si chiede altresì di essere ammessi Testimone_5
a prova contraria sui capitoli istruttori di controparte eventualmente ammessi”
Motivi della decisione
1. (di seguito: proponeva TRarte_1 CP_1
opposizione avverso il decreto con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore di Parte_1
della somma di € 9.837,00, oltre interessi e spese, a saldo della fornitura e
[...]
dell'installazione di due colonne meccaniche per il sollevamento e la rotazione di cisterne..
L'opponente contestava la debenza della somma deducendo che le colonne meccaniche,
destinate alla propria cliente ed ordinate in base alle esigenze di questa, ben note CP_2
alla società fornitrice, si erano rivelate inidonee all'uso a causa della velocità di rotazione eccessiva e del basamento insufficiente e si erano rovesciate a terra provocando il ribaltamento di una cisterna. Per eseguire le modifiche necessarie per rendere le colonne utilizzabili, CP_1
aveva sostenuto spese per € 19.409,70 sicchè chiedeva in via riconvenzionale la condanna della fornitrice a pagarle, previa compensazione, la differenza rispetto all'importo da essa dovuto a saldo si costituiva in giudizio deducendo di avere realizzato le colonne motorizzate Parte_1
in conformità all'ordine ricevuto e di essersi resa poi disponibile a trovare delle soluzioni tecniche per venire incontro alle successive richieste del cliente e concludeva per il rigetto dell'opposizione.
Istruita la causa documentalmente ed a mezzo di ctu diretta ad accertare le cause del ribaltamento del macchinario, con sentenza 16.1.2024 il Tribunale di Udine revocava il decreto ingiuntivo, accertava il diritto di ad essere rimborsata delle spese sostenute per gli CP_1
interventi eseguiti ed, operata la compensazione con il saldo corrispettivo a credito di Pt_1
condannava quest'ultima al pagamento della somma capitale di € 10.860,87, oltre interessi legali dalla sentenza, alla rifusione delle spese di lite ed alla sopportazione dei costi di ctu.
Il tribunale, effettuata una analitica ricostruzione delle cause del ribaltamento, disattendendo le conclusioni della ctu, ravvisava la responsabilità di la quale, conoscendo le Pt_1
caratteristiche delle colonne motorizzate da essa prodotte, l'uso al quale erano destinate e le modalità con cui le cisterne sarebbero state agganciate al sistema di sollevamento, aveva fornito a n macchinario inidoneo;
quanto alle spese di cui veva chiesto il CP_1 CP_1
rimborso, rilevava che non erano state contestate da ed erano tutte relative ad Pt_1
interventi finalizzati a rimediare all'inadeguatezza del macchinario.
2. Avverso la sentenza ha interposto appello con istanza di sospensiva, che è stata in Pt_1
seguito rinunciata, chiedendo nel merito l'accoglimento del gravame e la condanna di CP_1
al pagamento della somma di euro 9.837,00 oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 ed il rigetto della domanda riconvenzionale, in forza di cinque motivi. Con il primo motivo denuncia erronea valutazione dei fatti e violazione dell'art. 1326 c.c. nella parte in cui il tribunale ha affermato che essa, in quanto a conoscenza dell'uso cui le colonne motorizzate erano destinate e sulla base delle informazioni in suo possesso, avrebbe dovuto capire che quelle da essa consigliate non erano idonee. Sostiene di aver esattamente precisato le caratteristiche e le specifiche tecniche del macchinario in sede di formulazione dell'offerta e che l'offerta era stata pienamente accettata senza osservazione o riserva alcuna da CP_1
che in quanto acquirente aveva il dovere di controllare che le caratteristiche tecniche del
TR modello proposto da fossero quelle richieste dal proprio cliente Pt_1
Con il secondo motivo lamenta di essere stata ritenuta responsabile della fornitura di un macchinario inidoneo, malgrado non fosse mai stata informata dell'attrezzatura di fissaggio
TR delle cisterne utilizzata da L'appellante sostiene di aver proposto il macchinario poi acquistato da ulla base del solo peso della cisterna e di non essere mai stata posta a CP_1
conoscenza del pezzo di collegamento (barra di fissaggio) tra braccio meccanico e cisterna
TR utilizzato da di cui ignorava le caratteristiche.
Con il terzo motivo critica la decisione nella parte in cui afferma che il CTU avrebbe valutato l'idoneità del basamento del macchinario solamente su una base statica senza considerare la dinamica dell'incidente effettivamente verificatosi. Sostiene che il CTU aveva chiarito che ad non era stato fornito un disegno del pezzo di collegamento della colonna con la Pt_1
cisterna e che quindi ignorava le caratteristiche del pezzo di collegamento, che non Pt_1
era neppure possibile ipotizzare.
Con il quarto motivo lamenta l'erroneità della decisione per non aver considerato che la probabile causa del ribaltamento della cisterna potesse essere stata la modifica unilateralmente
TR apportata al sistema di sollevamento dal cliente finale che aveva in tal modo trasformato il macchinario fornito da sulla base dell'ordine, in un altro macchinario, che non era Pt_1
stato preceduto da adeguata progettazione.
Con il quinto motivo, infine, si duole che il tribunale, pur avendo accertato una
TR corresponsabilità del cliente finale per avere realizzato una barra di collegamento non adeguata, aveva condannato al rimborso di tutte le spese ed interventi sul macchinario Pt_1
oggetto della fornitura.
4. i è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. CP_1
e chiedendone nel merito il rigetto.
Ripercorso lo svolgimento delle vicende che avevano preceduto l'offerta di e la sua Pt_1
accettazione, ha in sintesi sostenuto:
TR
- di avere inviato ad le specifiche indicate da segnatamente la finalità di utilizzo Pt_1
delle colonne, le loro dimensioni e peso e la modalità di fissaggio delle cisterne alle colonne motorizzate mediante una barra di sostegno. Ne discendeva, secondo l'appellata, la responsabilità di per l'inadeguatezza del macchinario fornito, in quanto a conoscenza Pt_1
delle caratteristiche tecniche e prestazionali che le colonne avrebbero dovuto soddisfare e per il solo fatto che le prestazioni richieste non erano state soddisfatte;
- che al fine di superare la 'presunzione di colpa prevista in capo all'appaltatore ed al Pt_1
venditore', avrebbe potuto andare esente da responsabilità solo dimostrando la possibilità di realizzare una barra di sostegno delle cisterne che, in quanto di dimensioni tali da consentire che il punto di fissaggio tra essa ed il profilo esterno delle cisterne ricadesse all'interno del basamento delle colonne, non ne compromettesse la stabilità;
- che era tecnicamente impossibile realizzare una barra di sostegno che soddisfacesse tale esigenza, stante le dimensioni e la conformazione delle cisterne e le caratteristiche delle colonne motorizzate fornite da Pt_1 - che correttamente il tribunale, accanto alla circostanza che il punto di fissaggio tra barra di sostegno e profilo della cisterna si trovasse all'esterno del basamento delle colonne, aveva individuato quali ulteriori concause del ribaltamento la presenza di ruote nel basamento e la velocità del motore delle colonne.
5. Senza ulteriore svolgimento d'attività istruttoria, la causa è passata in decisione sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
6. Inammissibilità dell'appello.
L'eccezione, fondata sull'assenza di riferimenti nei motivi d'appello, eccezion fatta per il primo, alle norme di legge asseritamente violate, va respinta. L'atto d'appello si sottrae alla censura d'inammissibilità per carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., contenendo una sufficientemente chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata ed affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa diretta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice a fondamento della decisione (Cass. S.U.
16.11.2017, n. 27199; Cass. 30.5.2018,n. 13535; Cass. S.U. 13.12.2022, n. 36481). Nel caso di specie, va del resto considerata la natura delle questioni dibattute tra le parti, legate alle caratteristiche tecniche del macchinario oggetto di fornitura, quali si riflettono nella motivazione del provvedimento impugnato e, conseguentemente, nel contenuto dei motivi d'appello.
7. I primi tre motivi, di cui si ritiene opportuna la congiunta trattazione in quanto logicamente connessi, sono fondati, per le ragioni di seguito esposte.
7.1. Adempimento contrattuale di Informazioni e specifiche tecniche fornite da Pt_1
Pt_2
. E' il caso di puntualizzare, sebbene si tratti di questione non trattata nella sentenza e non
[...]
oggetto del contraddittorio processuale in appello, che la vicenda negoziale in esame, avente ad oggetto la fornitura di un macchinario industriale, va qualificata come compravendita di bene mobile (artt. 1470 ss. e 1510 ss. c.c.).
TR Benchè infatti siano state fornite da nella fase precedente l'ordine, indicazioni sull'uso cui il macchinario era destinato, sulle caratteristiche delle cisterne da sollevare e sulle modalità
del loro fissaggio alle colonne motorizzate, non vi è stata da parte di alcuna particolare Pt_1
attività di adattamento alle specifiche esigenze della controparte della res, la cui fornitura costituisce dunque l'oggetto proprio del negozio.
TR Tanto ciò è vero che, a fronte della richiesta di trasmessa da ad di CP_1 Pt_1
formulare un'offerta dei 'modelli che ritenete più adatti', tenendo conto che 'per adattare i rotori avrete bisogno di una barra di sostegno con due perni rimuovibili che scorrano sulla barra di sostegno e che innestino nei fori del profilo' (delle cisterne), rispondeva con Pt_1
mail 13.12.2019 raccomandando il dispositivo ESH 0621 DV 6, precisando 'penso che dovremmo offrirlo – il riferimento è ad 'un dispositivo sollevatore e rotante standard': “a
standard Lifting and turning device” - con misure standard e piastra d'adattamento standard e loro (ndr.: OMT) possono produrre una traversa (“crossbar”) da fissare sulla piastra di adattamento e sulle loro unità' (cfr. scambio di mail sub doc. 3 fascicolo appellata).
7.1.2. ha effettivamente eseguito la prestazione posta a suo carico dal contratto di Pt_1
TR compravendita, avendo fornito ad il macchinario che le era stato ordinato. Non rileva che il tipo di macchinario sia stato consigliato dal venditore. Una tale consulenza al cliente in sede di individuazione e scelta del prodotto, del tutto normale nella vendita, tanto più ove essa riguardi dispositivi tecnicamente complessi, non ha comportato l'assunzione di alcuna speciale ed ulteriore garanzia da parte di e va in ogni caso riguardata alla luce delle Pt_1
informazioni a disposizione del venditore all'atto in cui il prodotto è stato consigliato.
7.1.3. In proposito deve rilevarsi che, mentre alla mail 13.12.2019 di erano allegati i Pt_1
disegni tecnici delle colonne motorizzate che la fornitrice aveva individuato come rispondenti
TR alle esigenze di quest'ultima non ha fatto pervenire all'appellante, a parte quelli riguardanti le cisterne da sollevare (ivi, doc.4) alcun disegno tecnico o fotografia, in particolare raffiguranti la barra di sostegno od altro dispositivo per il fissaggio delle cisterne alle colonne
TR di sollevamento, dispositivo che, secondo gli accordi tra le parti, spettava ad di realizzare.
La circostanza, incontroversa in causa, ha trovato ulteriore conferma da parte del ctu che,
sentito a chiarimenti sul punto, ha dichiarato all'udienza 19.9.2023: “dai documenti e dalle fotografie prodotte in causa, si poteva dedurre la necessità di collocare un braccio di sostegno o comunque un generico supporto, ma tale supporto poteva essere realizzato secondo varie modalità Il problema è che non era stato fornito un disegno del pezzo di collegamento della colonna con la cisterna. aveva consigliato un determinato modello di colonna sulla Pt_1
base del peso della cisterna, ma ignorava le caratteristiche del pezzo di collegamento che non era possibile ipotizzare.”
TR era dunque l'unico soggetto in possesso di tutte le informazioni necessarie a valutare l'idoneità funzionale del macchinario compravenduto, con particolare riferimento alle modalità di esecuzione delle lavorazioni ed ai dispositivi utilizzato per la giunzione tra cisterne e colonne sollevatrici.
7.1.4. Infine, nel post vendita si è dimostrata pronta ad intervenire per risolvere le Pt_1
TR problematiche sollevate da in relazione al funzionamento del macchinario, le quali, fino al ribaltamento verificatosi il 10.12.2020 (vale a dire, a quasi un anno di distanza dal perfezionamento del contratto), avevano riguardato soltanto la velocità di rotazione delle
TR cisterne impressa dai motori delle colonne, ritenuta da eccessiva.
7.2. Cause del ribaltamento.
TR
7.2.1. Muovendo dal presupposto, incontroverso tra le parti, che era stata a fornire il pezzo di collegamento (barra di fissaggio) tra braccio meccanico e cisterna, installandolo sul macchinario, e dopo aver osservato che “ogni modifica apportata a un qualsiasi sistema
'standard' dovrebbe essere preceduta da una verifica sulla base delle specifiche aperto disegni misure, carichi chiusa parentesi di quel singolo progetto particolare”, sicchè “il sistema diventa quindi non più 'standard' ma 'custom' e andrà ripensato progettato e verificato appositamente su misura per la specifica applicazione”, il consulente dell'ufficio ha rilevato (pagg. 14 ss.,
passim) che:
TR
- “L'adattatore realizzato in proprio dall'utente finale … fissato sul lato anteriore della piastra flangiata TO … risulta avere dimensioni importanti nella direzione longitudinale della colonna, in particolare tali da superare la lunghezza degli sbracci originari del basamento in questa direzione, creando una instabilità che porta la colonna a inclinarsi all'applicazione del carico sulla parte anteriore.”;
- “l'elemento che sposta il peso (ndr.: il peso della cisterna sollevata) al di là del basamento è
TR precisamente l'adattatore costruito da la velocità di rotazione non è la causa dell'instabilità, che è dovuta invece alla effettiva configurazione finale del sistema, posto in opera senza adeguata verifica delle condizioni specifiche di installazione del sistema acquistato con l'ordine N. 57/OR/20 del 29.01.2020”;
- “il basamento delle colonne, in un sistema “standard” come richiesto all'ordine, era adeguato in relazione alla velocità di rotazione indicata nell'offerta del fornitore e nelle specifiche del sistema (0.9 rpm), e idoneo a evitare il ribaltamento della cisterna e delle colonne motorizzate
(sicchè il ribaltamento verificatosi il 10.02.2020 non è stato causato dalla inidoneità del basamento in relazione alla velocità di rotazione della cisterna”.
7.2.2. Non si ravvisano ragioni convincenti per disattendere le conclusioni raggiunte dalla ctu in ordine all'eziologia del ribaltamento, tanto più che – e ne viene dato riscontro nella parte espositiva dell'elaborato - le stesse parti concordano sull'instabilità del sistema nelle condizioni di funzionamento concretamente derivanti dalle dimensioni dei piedi d'appoggio delle colonne motorizzate e del sistema d'aggancio delle cisterne e sulla dinamica dell'incidente.
7.3. Instabilità del macchinario e sue cause.
7.3.1. Non sono state dunque – in sé, pur tenuto conto del peso delle cisterne da sollevare – le caratteristiche costruttive originarie del macchinario a renderlo 'instabile e, quindi, 'inidoneo'
rispetto alle esigenze del destinatario della fornitura, ed a richiedere le modifiche apportate dopo il ribaltamento (vale a dire l'allungamento dei piedi costituenti la base d'appoggio delle colonne) sibbene “la effettiva configurazione finale del sistema, posto in opera senza adeguata verifica delle condizioni specifiche di installazione del sistema acquistato con l'ordine N.
57/OR/20 del 29.01.2020” (ctu, cit.).
7.3.2. L'inidoneità della 'configurazione finale del sistema' non è ascrivibile ad Pt_1
sicchè non integra inadempimento generatore di responsabilità in capo alla venditrice, stante
TR che, come rilevato sopra, tale configurazione finale è stata posta in essere da mediante
TR l'applicazione al macchinario di barre di fissaggio predisposte dalla stessa e le cui specifiche non erano note alla venditrice, né è stata richiesta e si è assunta Pt_1
contrattualmente l'obbligazione di adattare il macchinario fornito al sistema di fissaggio
TR praticato da né ha comunque in alcun modo partecipato alla sua configurazione finale.
In difetto di che, non era tenuta a farsi carico di acquisire dati (che sarebbe stato onere Pt_1
della controparte fornirle) e compiere verifiche e riscontri tecnici ulteriori rispetto ad una generale valutazione di rispondenza del macchinario proposto con le esigenze produttive della cliente, per come le erano state rappresentate.
8. Restano assorbiti, in conseguenza del deciso, il quarto e quinto motivo d'appello.
9. Sono irrilevanti i capitoli di prova articolati dall'appellata, perché aventi ad oggetto circostanze pacifiche e/o documentali (capp. 1, 2 e da 4 a 9), ovvero generici e, anche per ciò,
valutativi (cap. 3), ovvero riguardanti gli esborsi sostenuti da dei quali, per quanto CP_1
esposto, essa non ha diritto ad ottenere il ristoro da (capp. 10 a 23). Pt_1
10. va conclusivamente condannata a pagare ad la somma capitale di euro CP_1 Pt_1
9.837,00, residuo corrispettivo del contratto di vendita, importo da maggiorarsi degli interessi ex d.lgs. 231/2002 dal ricorso per decreto ingiuntivo al saldo.
11. Non vi è prova del pagamento di somme in esecuzione della sentenza di primo grado, ai fini della pronuncia di statuizioni restitutorie.
12. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza dell'odierna appellata e sono liquidate,
quanto all'appello, a valori minimi dello scaglione di competenza per la fase di trattazione/istruttoria tenuto conto dell'attività effettivamente svolta, a valori medi per tutte le altre fasi.
Vengono poste a definitivo ed integrale carico dell'appellata i costi della Ctu, siccome liquidati.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, , ogni contraria domanda od istanza disattesa e respinta, così
provvede:
1) in totale riforma della sentenza appellata, condanna TRarte_1
a pagare ad la somma capitale di euro 9.837,00
[...] Parte_1 oltre ad interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo al saldo;
2) condanna a rifondere ad TRarte_1 Parte_1
le spese di lite, che liquida quanto al primo grado come in sentenza appellata,
[...]
quanto all'appello in euro 8.469,00 per competenze ed euro 804,00 per spese, oltre 15%
spese generali forfettarie, Cassa ed Iva come per legge. Pone ad integrale e definitivo carico di le spese di Ctu, siccome TRarte_1
liquidate.
Trieste, 30.9.2025
Il Presidente
dott. Arturo Picciotto
Il consigliere estensore dott. Alberto Valle