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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 02/04/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1697/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1697/2023 promossa da:
(C.F.: ), con l'avv. ANTONELLA Parte_1 C.F._1
DALLAVALLE
- Ricorrente -
contro
(C.F. ), con l'avv. SARA BOTTI Controparte_1 CodiceFiscale_2
- Resistente - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come in atti, da intendersi qui integralmente richiamati.
Il PM ha chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge.
§ § §
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 8 agosto 2023, conveniva in giudizio Parte_1
, chiedendo: - la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Controparte_1
Coniugi in Caorso (PC) il 1° settembre 2012; - l'affidamento esclusivo del figlio minore alla Per_1
madre, con collocamento presso la residenza materna sita in Caorso (PC), via Brodolini,
prevedendo che le eventuali visite al padre avvengano solo in presenza dei Servizi sociali territorialmente competenti;
- di porre a carico del padre il versamento di una somma mensile di €
250,00 per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per lo stesso;
- di autorizzare l'espatrio del Minore per motivi di studio o turismo.
A sostegno della domanda, la Ricorrente deduceva: - di aver contratto matrimonio in data 1°
settembre 2012 con il signor e che dalla loro relazione, in data 29 giugno 2013, Controparte_1 nasceva a Fiorenzuola d'Arda (PC) il figlio - le Parti ottenevano la separazione coniugale Per_1
con omologa del Tribunale di Piacenza in data 25 settembre 2018 ed in sede di separazione concordavano l'affidamento condiviso del Minore ad entrambi i genitori, con ampia libertà del padre di frequentare il bambino ed un contributo al mantenimento a carico del primo nella misura di € 250,00 mensili rivalutabili come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- attualmente svolge regolare attività lavorativa e vive con il figlio nella casa di via Brodolini 2 mentre la casa coniugale, occupata sino al momento della separazione, è stata da subito abbandonata dai coniugi;
-
l'odierno resistente, benché al momento della separazione lavorasse regolarmente, non ha mai contribuito spontaneamente al mantenimento del figlio sino a che non è intervenuto l'addebito diretto sullo stipendio e non ha mai avuto contatti regolari col figlio tali da instaurare con lui un rapporto affettivo solido;
- dal gennaio 2021, i rapporti padre-figlio sono quasi inesistenti ed il padre, che ha perso il lavoro a causa del proprio stato di tossicodipendente, ha smesso di contribuire al mantenimento del figlio, tanto che la ricorrente ha denunciato il comportamento manchevole del sig. con querela in data 4 luglio 2023; - attualmente il Resistente percepisce CP_1
il contributo alla disoccupazione ed è controllato dal ma non pare essere perfettamente CP_2
consapevole dei suoi problemi di dipendenza, con il rischio che possa esporre il figlio a situazioni potenzialmente pericolose come, ad esempio, il mettersi alla guida con il bambino in evidente stato di alterazione, cosa di cui la Ricorrente è stata messa al corrente dalle forze dell'ordine; - infine, che il contributo per il mantenimento del figlio stabilito a carico del padre in sede di separazione risulta ancora equo e pertanto, se ne chiede la conferma.
pagina 2 di 6 All'udienza del 28 novembre 2023, compariva, oltre alla Ricorrente, anche Controparte_1 personalmente, il quale dichiarava di avere interesse a costituirsi in giudizio e pertanto, l'udienza veniva rinviata al 23 gennaio 2024, sempre per comparizione personale delle Parti, al fine di consentire al Resistente di munirsi di un difensore.
In data 21 gennaio 2024, si costituiva tardivamente in giudizio , aderendo alla Controparte_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle Parti in Caorso in data
1.9.2012, confermando che la crisi coniugale che aveva portato la coppia alla separazione consensuale non si era mai ricomposta e opponendosi, invece, alla domanda di affidamento esclusivo del figlio alla madre, non avendo lo stesso mai posto in essere atti pregiudizievoli Per_1
nei confronti del figlio, verso il quale aveva sempre mostrato interesse anche successivamente alla nuova convivenza ed alla nascita, con l'attuale compagna, degli altri due figli che Per_1
frequenterebbe con piacere regolarmente;
- non appena ha goduto della Naspi, per il tramite del
CP_ riprendeva a versare l'assegno di mantenimento in favore del figlio minore e di aver sempre provveduto anche in via diretta al mantenimento di nei limiti delle sue modificate capacità Per_1
economiche.
All'udienza del 23 gennaio 2024, le Parti chiedevano un rinvio al fine di valutare un'ipotesi conciliativa della vertenza;
di talché, il Giudice delegato differiva la causa all'udienza del 20 febbraio 2024, in occasione della quale le Parti raggiungevano un accordo provvisorio in ordine all'affidamento esclusivo del Minore alla madre, che avrebbe mantenuto la propria residenza anagrafica presso l'abitazione materna sita in Caorso e avrebbe visto il padre secondo le modalità indicate dai Servizi sociali, con il quale le Parti confermavano altresì l'assegno di mantenimento per il figlio a carico del padre nella misura di € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per lo stesso ed il padre prestava l'autorizzazione all'espatrio del minore per motivi di studio o turismo. Il Giudice delegato disponeva in conformità Persona_2 all'accordo provvisorio sottoscritto dalle Parti, rinviando all'udienza del 31 ottobre 2024 sempre per comparizione personale delle Parti, demandando al Servizio sociale di Caorso di proseguire nel monitoraggio del nucleo, prevedendo incontri padre- figlio ove non disturbanti per il minore e con le modalità più opportune. Alla predetta udienza, i Procuratori delle parti chiedevano un rinvio al fine di valutare la possibilità di addivenire ad un accordo definitivo anche in ordine alle modalità di frequentazione padre-figlio e veniva, pertanto, fissata la nuova udienza del 30 gennaio 2025 che si svolgeva in modalità cartolare, assegnando ai Servizi sociali territorialmente competenti termine sino al 16 gennaio 2025 per depositare una relazione di aggiornamento sull'attività svolta. pagina 3 di 6 Con ordinanza in data 5 febbraio 2025, il Giudice delegato, rilevato che con rispettive note scritte di udienza, le Parti avevano dato atto di non essere riuscite ad addivenire ad una regolamentazione definitiva ed avevano, pertanto, insistito per l'accoglimento delle proprie domande come in atti, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del PM in sede.
***
La domanda di divorzio formulata dalla Parte ricorrente ed a cui il Resistente ha aderito, risulta meritevole di accoglimento.
E' infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia il Decreto di Omologazione di separazione consensuale fra i emesso dal Tribunale di Piacenza in data 25 settembre 2018. Pt_2
E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra gli stessi, quantomeno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla Parte resistente il quale, al contrario, ha confermato che non si è mai ricomposta la crisi coniugale che aveva portato la coppia alla separazione consensuale.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i Coniugi sia definitivamente venuta meno già dall'anno 2018 e non possa perciò più ricostituirsi.
Quanto all'affidamento del minore giova premettere che, pur a fronte della preferenza Per_1 accordata dall'ordinamento al regime di affidamento condiviso dei figli minori, in ogni caso l'affidamento condiviso può essere derogato in presenza di circostanze ormai tipizzate dalla giurisprudenza, quali situazioni di manifesto disinteresse o incapacità dei genitori (Cass.
17.01.2021 n. 977) oppure gravi situazioni di rischio per il benessere e l'incolumità del minore
(Cass. 22.9.2016 n. 18559) e dunque, ogni qual volta l'affidamento condiviso sia ritenuto
“contrario all'interesse del minore”.
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che la vicinanza del padre ad una realtà di tossicodipendenza come ammesso dalla parte stessa e provato dal proprio inserimento in una comunità per il recupero di tossicodipendenti, unitamente al comportamento serbato dal che, come emerge CP_1 dall'ultima relazione di aggiornamento depositata dal Servizio sociale di Caorso, a partire dal mese di settembre 2024, ha interrotto i contatti con l'Operatore incaricato dal Servizio e dal mese di ottobre 2024, ha interrotto anche gli incontri protetti padre-figlio e da quanto riportato dall'educatore del non si sarebbe attenuto al percorso terapeutico precedentemente Pt_3 pagina 4 di 6 concordato tanto che gli ultimi esami tossicologici effettuati dal padre sono risultati positivi alla cocaina, giustifichino la scelta della madre quale unico genitore affidatario del minore in Per_1 quanto l'affidamento condiviso dello stesso ad entrambi i genitori risulta, allo stato, pregiudizievole per una crescita equilibrata del Minore stesso.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei tempi e delle modalità di incontro padre- figlio, ritiene il Collegio che a tutela del Minore, le frequentazioni padre-figlio possano riprendere solo se il padre mostrerà un serio interesse ad un recupero del rapporto con il figlio e con modalità protette, all'esito di una valutazione ad opera del SERDP o di eventuali altri servizi sanitari circa la condizione psicofisica dell'uomo e la compatibilità delle condizioni dello stesso con un percorso di recupero della competenza genitoriale e previo supporto psicologico alle parti ed al Minore.
Quanto agli aspetti relativi al mantenimento del figlio minore giova rilevare che il Per_1
parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è
costituito, secondo il disposto dell'art. 316-bis c.c. non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali. Ne consegue, secondo giurisprudenza consolidata, che la disagiata condizione economica dell'obbligato non fa venir meno il dovere alla corresponsione dei mezzi di sussistenza o del pagamento dell'assegno all'avente diritto e che, a tal fine non è sufficiente la semplice indicazione dello stato di disoccupazione, giacché incombe pur sempre al soggetto obbligato l'onere di allegazione di idonei e convincenti elementi indicativi della concreta impossibilità di adempiere e dimostrativi del fatto che la causa della stessa non sia ricollegabile ad un suo comportamento, anche soltanto negligente, in relazione al primario dovere di contribuire al mantenimento dei figli.
Lo stato di disoccupazione di un genitore non può, quindi, giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento, il quale, in assenza di altri parametri, va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa generica, ossia della potenzialità a lavorare, in assenza di concrete e adeguate prove che dimostrino una limitazione anche solo parziale nella capacità lavorativa.
Al contempo, in considerazione della circostanza sopravvenuta che il Resistente, attualmente disoccupato, dovrà provvedere a contribuire, in via indiretta, anche al mantenimento degli altri due figli minori avuti da una relazione affettiva conclusasi di recente, si giustifica una riduzione del contributo a carico dello stesso per il mantenimento del figlio che viene rideterminato Per_1 nell'importo di € 180,00, da versarsi in via anticipata entro i primi 10 giorni di ogni mese, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT sul costo della vita per famiglie di operai ed pagina 5 di 6 impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per ciascun figlio individuate secondo le linee guida del C.N.F..
Si dà atto che l'assegno unico universale per il figlio minore spetterà integralmente alla madre in quanto affidataria in via esclusiva del Minore al cui ascolto in giudizio non si è provveduto in quanto ritenuto dal Tribunale manifestamente superfluo.
***
Quanto alle spese processuali, tenuto conto della natura della causa, dei motivi della decisione e della circostanza che il Resistente ha aderito alla domanda di divorzio ed ha visto l'accoglimento della richiesta di riduzione dell'importo concordato dalle Parti in sede di separazione a titolo di contributo al mantenimento del figlio se ne giustifica la compensazione. Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle Parti in data 1° settembre 2012 nel comune di Caorso;
- affida in via esclusiva il minore alla madre con la quale convive, disciplinando il diritto di Per_1
visita paterno come in parte motiva;
- pone a carico del Resistente il versamento di un assegno mensile di € 180,00 quale contributo per il mantenimento del figlio da versarsi in via anticipata entro i primi 10 giorni di ogni mese, Per_1
assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT sul costo della vita per famiglie di operai ed impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per il Minore individuate secondo le linee guida del C.N.F;
- dà atto che il padre ha prestato l'autorizzazione all'espatrio del minore per motivi Persona_2
di studio o turismo;
- dichiara integralmente compensate le spese del presente procedimento;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per la trascrizione, le annotazioni e ogni ulteriore incombenza.
Così deciso in Piacenza, il 1° aprile 2025
Il Presidente Il Giudice Relatore dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1697/2023 promossa da:
(C.F.: ), con l'avv. ANTONELLA Parte_1 C.F._1
DALLAVALLE
- Ricorrente -
contro
(C.F. ), con l'avv. SARA BOTTI Controparte_1 CodiceFiscale_2
- Resistente - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come in atti, da intendersi qui integralmente richiamati.
Il PM ha chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge.
§ § §
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 8 agosto 2023, conveniva in giudizio Parte_1
, chiedendo: - la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Controparte_1
Coniugi in Caorso (PC) il 1° settembre 2012; - l'affidamento esclusivo del figlio minore alla Per_1
madre, con collocamento presso la residenza materna sita in Caorso (PC), via Brodolini,
prevedendo che le eventuali visite al padre avvengano solo in presenza dei Servizi sociali territorialmente competenti;
- di porre a carico del padre il versamento di una somma mensile di €
250,00 per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per lo stesso;
- di autorizzare l'espatrio del Minore per motivi di studio o turismo.
A sostegno della domanda, la Ricorrente deduceva: - di aver contratto matrimonio in data 1°
settembre 2012 con il signor e che dalla loro relazione, in data 29 giugno 2013, Controparte_1 nasceva a Fiorenzuola d'Arda (PC) il figlio - le Parti ottenevano la separazione coniugale Per_1
con omologa del Tribunale di Piacenza in data 25 settembre 2018 ed in sede di separazione concordavano l'affidamento condiviso del Minore ad entrambi i genitori, con ampia libertà del padre di frequentare il bambino ed un contributo al mantenimento a carico del primo nella misura di € 250,00 mensili rivalutabili come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- attualmente svolge regolare attività lavorativa e vive con il figlio nella casa di via Brodolini 2 mentre la casa coniugale, occupata sino al momento della separazione, è stata da subito abbandonata dai coniugi;
-
l'odierno resistente, benché al momento della separazione lavorasse regolarmente, non ha mai contribuito spontaneamente al mantenimento del figlio sino a che non è intervenuto l'addebito diretto sullo stipendio e non ha mai avuto contatti regolari col figlio tali da instaurare con lui un rapporto affettivo solido;
- dal gennaio 2021, i rapporti padre-figlio sono quasi inesistenti ed il padre, che ha perso il lavoro a causa del proprio stato di tossicodipendente, ha smesso di contribuire al mantenimento del figlio, tanto che la ricorrente ha denunciato il comportamento manchevole del sig. con querela in data 4 luglio 2023; - attualmente il Resistente percepisce CP_1
il contributo alla disoccupazione ed è controllato dal ma non pare essere perfettamente CP_2
consapevole dei suoi problemi di dipendenza, con il rischio che possa esporre il figlio a situazioni potenzialmente pericolose come, ad esempio, il mettersi alla guida con il bambino in evidente stato di alterazione, cosa di cui la Ricorrente è stata messa al corrente dalle forze dell'ordine; - infine, che il contributo per il mantenimento del figlio stabilito a carico del padre in sede di separazione risulta ancora equo e pertanto, se ne chiede la conferma.
pagina 2 di 6 All'udienza del 28 novembre 2023, compariva, oltre alla Ricorrente, anche Controparte_1 personalmente, il quale dichiarava di avere interesse a costituirsi in giudizio e pertanto, l'udienza veniva rinviata al 23 gennaio 2024, sempre per comparizione personale delle Parti, al fine di consentire al Resistente di munirsi di un difensore.
In data 21 gennaio 2024, si costituiva tardivamente in giudizio , aderendo alla Controparte_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle Parti in Caorso in data
1.9.2012, confermando che la crisi coniugale che aveva portato la coppia alla separazione consensuale non si era mai ricomposta e opponendosi, invece, alla domanda di affidamento esclusivo del figlio alla madre, non avendo lo stesso mai posto in essere atti pregiudizievoli Per_1
nei confronti del figlio, verso il quale aveva sempre mostrato interesse anche successivamente alla nuova convivenza ed alla nascita, con l'attuale compagna, degli altri due figli che Per_1
frequenterebbe con piacere regolarmente;
- non appena ha goduto della Naspi, per il tramite del
CP_ riprendeva a versare l'assegno di mantenimento in favore del figlio minore e di aver sempre provveduto anche in via diretta al mantenimento di nei limiti delle sue modificate capacità Per_1
economiche.
All'udienza del 23 gennaio 2024, le Parti chiedevano un rinvio al fine di valutare un'ipotesi conciliativa della vertenza;
di talché, il Giudice delegato differiva la causa all'udienza del 20 febbraio 2024, in occasione della quale le Parti raggiungevano un accordo provvisorio in ordine all'affidamento esclusivo del Minore alla madre, che avrebbe mantenuto la propria residenza anagrafica presso l'abitazione materna sita in Caorso e avrebbe visto il padre secondo le modalità indicate dai Servizi sociali, con il quale le Parti confermavano altresì l'assegno di mantenimento per il figlio a carico del padre nella misura di € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per lo stesso ed il padre prestava l'autorizzazione all'espatrio del minore per motivi di studio o turismo. Il Giudice delegato disponeva in conformità Persona_2 all'accordo provvisorio sottoscritto dalle Parti, rinviando all'udienza del 31 ottobre 2024 sempre per comparizione personale delle Parti, demandando al Servizio sociale di Caorso di proseguire nel monitoraggio del nucleo, prevedendo incontri padre- figlio ove non disturbanti per il minore e con le modalità più opportune. Alla predetta udienza, i Procuratori delle parti chiedevano un rinvio al fine di valutare la possibilità di addivenire ad un accordo definitivo anche in ordine alle modalità di frequentazione padre-figlio e veniva, pertanto, fissata la nuova udienza del 30 gennaio 2025 che si svolgeva in modalità cartolare, assegnando ai Servizi sociali territorialmente competenti termine sino al 16 gennaio 2025 per depositare una relazione di aggiornamento sull'attività svolta. pagina 3 di 6 Con ordinanza in data 5 febbraio 2025, il Giudice delegato, rilevato che con rispettive note scritte di udienza, le Parti avevano dato atto di non essere riuscite ad addivenire ad una regolamentazione definitiva ed avevano, pertanto, insistito per l'accoglimento delle proprie domande come in atti, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del PM in sede.
***
La domanda di divorzio formulata dalla Parte ricorrente ed a cui il Resistente ha aderito, risulta meritevole di accoglimento.
E' infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia il Decreto di Omologazione di separazione consensuale fra i emesso dal Tribunale di Piacenza in data 25 settembre 2018. Pt_2
E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra gli stessi, quantomeno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla Parte resistente il quale, al contrario, ha confermato che non si è mai ricomposta la crisi coniugale che aveva portato la coppia alla separazione consensuale.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i Coniugi sia definitivamente venuta meno già dall'anno 2018 e non possa perciò più ricostituirsi.
Quanto all'affidamento del minore giova premettere che, pur a fronte della preferenza Per_1 accordata dall'ordinamento al regime di affidamento condiviso dei figli minori, in ogni caso l'affidamento condiviso può essere derogato in presenza di circostanze ormai tipizzate dalla giurisprudenza, quali situazioni di manifesto disinteresse o incapacità dei genitori (Cass.
17.01.2021 n. 977) oppure gravi situazioni di rischio per il benessere e l'incolumità del minore
(Cass. 22.9.2016 n. 18559) e dunque, ogni qual volta l'affidamento condiviso sia ritenuto
“contrario all'interesse del minore”.
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che la vicinanza del padre ad una realtà di tossicodipendenza come ammesso dalla parte stessa e provato dal proprio inserimento in una comunità per il recupero di tossicodipendenti, unitamente al comportamento serbato dal che, come emerge CP_1 dall'ultima relazione di aggiornamento depositata dal Servizio sociale di Caorso, a partire dal mese di settembre 2024, ha interrotto i contatti con l'Operatore incaricato dal Servizio e dal mese di ottobre 2024, ha interrotto anche gli incontri protetti padre-figlio e da quanto riportato dall'educatore del non si sarebbe attenuto al percorso terapeutico precedentemente Pt_3 pagina 4 di 6 concordato tanto che gli ultimi esami tossicologici effettuati dal padre sono risultati positivi alla cocaina, giustifichino la scelta della madre quale unico genitore affidatario del minore in Per_1 quanto l'affidamento condiviso dello stesso ad entrambi i genitori risulta, allo stato, pregiudizievole per una crescita equilibrata del Minore stesso.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei tempi e delle modalità di incontro padre- figlio, ritiene il Collegio che a tutela del Minore, le frequentazioni padre-figlio possano riprendere solo se il padre mostrerà un serio interesse ad un recupero del rapporto con il figlio e con modalità protette, all'esito di una valutazione ad opera del SERDP o di eventuali altri servizi sanitari circa la condizione psicofisica dell'uomo e la compatibilità delle condizioni dello stesso con un percorso di recupero della competenza genitoriale e previo supporto psicologico alle parti ed al Minore.
Quanto agli aspetti relativi al mantenimento del figlio minore giova rilevare che il Per_1
parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è
costituito, secondo il disposto dell'art. 316-bis c.c. non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali. Ne consegue, secondo giurisprudenza consolidata, che la disagiata condizione economica dell'obbligato non fa venir meno il dovere alla corresponsione dei mezzi di sussistenza o del pagamento dell'assegno all'avente diritto e che, a tal fine non è sufficiente la semplice indicazione dello stato di disoccupazione, giacché incombe pur sempre al soggetto obbligato l'onere di allegazione di idonei e convincenti elementi indicativi della concreta impossibilità di adempiere e dimostrativi del fatto che la causa della stessa non sia ricollegabile ad un suo comportamento, anche soltanto negligente, in relazione al primario dovere di contribuire al mantenimento dei figli.
Lo stato di disoccupazione di un genitore non può, quindi, giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento, il quale, in assenza di altri parametri, va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa generica, ossia della potenzialità a lavorare, in assenza di concrete e adeguate prove che dimostrino una limitazione anche solo parziale nella capacità lavorativa.
Al contempo, in considerazione della circostanza sopravvenuta che il Resistente, attualmente disoccupato, dovrà provvedere a contribuire, in via indiretta, anche al mantenimento degli altri due figli minori avuti da una relazione affettiva conclusasi di recente, si giustifica una riduzione del contributo a carico dello stesso per il mantenimento del figlio che viene rideterminato Per_1 nell'importo di € 180,00, da versarsi in via anticipata entro i primi 10 giorni di ogni mese, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT sul costo della vita per famiglie di operai ed pagina 5 di 6 impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per ciascun figlio individuate secondo le linee guida del C.N.F..
Si dà atto che l'assegno unico universale per il figlio minore spetterà integralmente alla madre in quanto affidataria in via esclusiva del Minore al cui ascolto in giudizio non si è provveduto in quanto ritenuto dal Tribunale manifestamente superfluo.
***
Quanto alle spese processuali, tenuto conto della natura della causa, dei motivi della decisione e della circostanza che il Resistente ha aderito alla domanda di divorzio ed ha visto l'accoglimento della richiesta di riduzione dell'importo concordato dalle Parti in sede di separazione a titolo di contributo al mantenimento del figlio se ne giustifica la compensazione. Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle Parti in data 1° settembre 2012 nel comune di Caorso;
- affida in via esclusiva il minore alla madre con la quale convive, disciplinando il diritto di Per_1
visita paterno come in parte motiva;
- pone a carico del Resistente il versamento di un assegno mensile di € 180,00 quale contributo per il mantenimento del figlio da versarsi in via anticipata entro i primi 10 giorni di ogni mese, Per_1
assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT sul costo della vita per famiglie di operai ed impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per il Minore individuate secondo le linee guida del C.N.F;
- dà atto che il padre ha prestato l'autorizzazione all'espatrio del minore per motivi Persona_2
di studio o turismo;
- dichiara integralmente compensate le spese del presente procedimento;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per la trascrizione, le annotazioni e ogni ulteriore incombenza.
Così deciso in Piacenza, il 1° aprile 2025
Il Presidente Il Giudice Relatore dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia pagina 6 di 6