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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/04/2025, n. 2001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2001 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Venezia, Sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5813 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2019, promossa con ricorso depositato in data 05/06/2019 da:
- (c.f. , elettivamente domiciliata in Venezia – Parte_1 C.F._1
Mestre (VE), via Caneve n. 13, presso lo Studio dell'avv. Stefano Chiaromanni (pec
, il quale la rappresenta e difende per procura allegata telematicamente al Email_1 ricorso introduttivo;
ricorrente contro
- alias (c.f. ), Controparte_1 Persona_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Padova, via A. Da Bassano n. 9, presso lo Studio dell'avv. Fabio
Beda (pec , il quale lo rappresenta e difende per procura Email_2 allegata telematicamente alla memoria di costituzione;
resistente
e con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica, dott. Roberto
Piccione; intervenuto per legge
1 Conclusioni: per parte attrice: “Nel merito, chiede che l'adito Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, accolga le seguenti conclusioni:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito;
2. ordinare al padre di riportare entrambi i figli, e in Italia e di affidarli alla Persona_2 Persona_3 madre;
3. disporre l'affido super esclusivo dei figli minori alla madre riguardo alla scelta della scuola, del domicilio, del lavoro e le principali scelte educative dei figli, con residenza e collocazione prevalente presso la stessa;
4. assegnare la casa familiare alla moglie, che vi potrà risiedere con i propri figli e Persona_2 Persona_3
5. disporre, per le ragioni di cui in narrativa, che il padre possa vedere i figli e Persona_2 Persona_3 esclusivamente sotto il monitoraggio del Servizio Sociale territorialmente competente, secondo le modalità ritenute adeguate all'interesse preminente dei minori, all'esito di una precedente relazione da parte di questi ultimi in ordine alla capacità genitoriale del padre, alla sua personalità, alle sue consuetudini di vita e all'ambiente in cui vive e che
è in grado di offrire ai figli minori;
6. disporre che i figli minori e siano fiscalmente al 100% a carico di Persona_2 Persona_3 [...]
e che l'eventuale percepimento di assegni familiari o di agevolazioni o prestazioni sociali, come da Pt_1 normativa vigente, spetti per intero alla signora in qualità di collocataria dei figli minori;
Parte_1
7. autorizzare la signora al rilascio e/o rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi ai Parte_1 fini dell'espatrio anche per i figli e Persona_2 Persona_3
8. disporre a carico del marito un assegno di mantenimento in favore dei figli minori e Persona_2 Per_3
e da corrispondere alla madre entro il giorno 20 di ogni mese, con rivalutazione I.S.T.A.T., pari ad €
[...]
250,00 per ciascun figlio, ovvero la diversa somma, anche superiore, che sarà ritenuta di giustizia;
ciò oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Venezia;
9. in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni da 2. a 8. nei confronti di entrambi i figli, assuma i richiesti provvedimenti (ordine di riportare in Italia, affido super esclusivo, assegnazione della casa familiare, visite protette, figlio a carico fiscalmente della madre, autorizzazione al rinnovo passaporto e documenti alla madre, mantenimento ordinario mensile di € 250 a carico del padre e mantenimento straordinario al 50%) almeno nei confronti del solo figlio Persona_2
10. disporre a carico del marito un assegno di mantenimento pari ad € 250,00, ovvero la diversa somma, anche superiore, che sarà ritenuta di giustizia, in favore della moglie, da corrispondere a quest'ultima entro il giorno 20 di ogni mese, con rivalutazione I.S.T.A.T.;
11. con vittoria di compensi, spese, anche generali, e accessori di causa come per legge.
In via istruttoria: …”. per parte convenuta: “In via preliminare di rito:
2 - accertato che i coniugi hanno già divorziato in Bangladesh dimostrando di aver scelto la Legge di questo Paese quale norma applicabile per lo scioglimento del loro matrimonio, dichiarare il difetto di giurisdizione dell'Italia nonché il difetto di applicabilità della Legge italiana a conoscere e a decidere su tutte le domande di cui al ricorso e, per l'effetto, dichiarare inammissibile il ricorso per separazione coniugale proposto da , con Parte_1 condanna alle spese di lite;
Nel merito: in denegata ipotesi di rigetto della domanda proposta in via preliminare di rito, nel merito si chiede il rigetto di tutte le domande proposte dalla ricorrente siccome infondate in fatto ed in diritto.
In via istruttoria …
In ogni caso condannare la ricorrente alla rifusione delle spese di lite”. per il Pubblico Ministero: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La signora ha promosso il presente procedimento al fine di veder Parte_1 dichiarata la separazione personale dal marito, signor , sposato in Controparte_1
Bangladesh nel 2006.
Il matrimonio, pur non trascritto, veniva comunicato all'ufficio anagrafe del Comune di Venezia, nel quale veniva fissata la residenza della famiglia dal 2009 ad oggi.
Dal matrimonio sono nati i figli:
- nata a [...] il [...]; Persona_3
- nato a [...] il [...]. Persona_2
La ricorrente ha chiesto, altresì, l'addebito della separazione al marito, ricostruendo come segue le vicende familiari che hanno portato alla fine dell'unione coniugale.
Ha riferito che, data la sua più giovane età, si era fidata del marito ma questi non aveva mai adempiuto ai propri obblighi di rispetto, cura e di mantenimento della moglie e della propria famiglia.
In particolare, diceva apertamente alla moglie di averla sposata solo per Controparte_1 avere dei figli, che non l'avrebbe mai amata né considerata quale moglie e che non la reputava degna di lui.
Quando ancora la ricorrente era incinta della prima figlia, nel 2006, la Controparte_1 abbandonava per andare in Italia.
Ogni volta che il marito telefonava alla moglie dall'Italia la trattava male, offendeva lei e i suoi genitori e proferiva parolacce nei loro confronti. In queste telefonate, il marito le diceva anche che non aveva bisogno di lei perché per strada in Italia c'erano donne più belle.
3 Il marito era stato quindi sempre assente per tutto il primo anno di vita della primogenita, Per_3
[...]
Tornato in Bangladesh nel 2007, chiedeva un altro figlio alla moglie, la quale acconsentiva sperando che questo potesse servire per normalizzare la loro relazione e sistemare i problemi del loro matrimonio.
Dopo il concepimento, però, tornava a lavorare in Italia, lasciando in Controparte_1
Bangladesh la moglie, che partoriva il secondogenito, nel 2008. Persona_2
Nemmeno in caso di necessità si faceva vivo né aiutava la moglie e i due Controparte_1 figli.
Quando nel 2009, ottenne il visto per far arrivare in Italia la moglie e i due Controparte_1 figli, la signora aveva sperato davvero che fosse finalmente la volta buona e di Parte_1 poter vivere in Italia come una vera e propria famiglia. Tuttavia, appena atterrati in Italia, il marito le disse che la stava portando in Italia solo per far credere alla comunità bangladese in Italia di essere una persona per bene e di avere una famiglia regolare. In realtà, aggiunse, egli non l'aveva mai amata, anzi la trattava di proposito male affinché non si affezionasse e non restasse con lui.
In pratica, il marito si faceva vedere con solo per salvare le apparenze, ma non Parte_1
l'avrebbe mai reputata sua moglie legittima.
Alle presenze in Italia, e i figli alternavano periodi di ritorno nel Paese natale. Parte_1
Ogni volta che tornavano in Italia, aggrediva sistematicamente la moglie: Controparte_1
- sia psicologicamente, dicendole che ella e la sua famiglia non erano alla sua altezza e che egli non l'amava,
- sia fisicamente, tirandole i capelli, colpendola con schiaffi e con pugni.
Questo comportamento, caratterizzato da maltrattamenti posti in essere nella loro residenza italiana, si protraeva per una decina di anni.
Inoltre, la ricorrente, a causa del forte stress per i maltrattamenti, si ammalava verso marzo-aprile
2017: in Bangladesh, il medico che la visitò le suggerì di raggiungere il marito in Italia per farsi curare. Per tutta risposta, replicava ancora una volta che non la aveva Controparte_1 sposata per trattarla come la propria moglie, ma solo per avere dei figli.
La moglie non denunciò mai il marito perché, secondo la cultura bangladese, il marito avrebbe perso la reputazione se si fosse saputo che la picchiava.
Più volte, aveva chiesto addirittura alla moglie e ai figli, quando venivano Controparte_1 in Italia, di smettere di abitare nella sua stessa casa. Inoltre, il marito minacciava di creare grossi problemi alla famiglia di in Bangladesh e anche a lei stessa facendole terra Parte_1 bruciata nella comunità dei connazionali, se ella avesse insistito per vivere con lui. Tali minacce
4 apparivano temibili e verosimili, dal momento che il marito appartiene a una famiglia molto più in vista e potente in Bangladesh rispetto a quella della moglie.
L'ultima volta in cui e si trovarono insieme in Italia, la Parte_1 Controparte_1 moglie lasciò la figlia maggiore in Bangladesh con i nonni e portò con sé solo il figlio minore, intenzionata a restare in Italia e a convivere con il proprio legittimo marito. Ma questi non era d'accordo, la picchiava e non la manteneva per costringerla ad andarsene.
si trovò dunque un lavoro, ma il marito diveniva sempre più violento, tanto che Parte_1 in un paio di occasioni fece intervenire anche la Polizia di Stato. Parte_1
Adirato perché la moglie, pur non parlando ancora italiano, aveva trovato un lavoro e stava cercando di mettere radici in Italia, il che avrebbe reso più arduo cacciarla via, il signor chiedeva in farmacia dei farmaci da far assumere alla moglie, sostenendo Controparte_1 che le avrebbero fatto bene.
Dopo la prima somministrazione di tali farmaci, al contrario, la signora non riuscì Parte_1 ad alzarsi dal letto per due o tre giorni. Capì che non si sarebbe dovuta fidare del marito e delle medicine da lui imposte.
Invece, con l'ausilio di tali medicine, aveva architettato delle messe in Controparte_1 scena per far credere ai vicini che l'odierna ricorrente fosse pazza. Solo in seguito, Parte_1 capì che il marito le dava potenti sonniferi, con notevoli sovradosaggi Controparte_1
(circa 25 gocce per volta anziché 2). Quando il marito comprese che la moglie aveva capito l'inganno e non voleva più assumere i medicinali italiani e bangladesi che egli le propinava, si arrabbiò moltissimo. Per tali maltrattamenti e tentativo di avvelenamento, Parte_1 presentava denuncia-querela in data 11/03/2019 (doc. 4).
Da ultimo, il marito sottraeva addirittura il figlio minore dalla madre, portandolo via dal tetto coniugale assieme ai documenti del piccolo validi per l'espatrio, trasferendolo in Bangladesh ad insaputa della madre e senza la sua autorizzazione. Anche di ciò veniva presentata denuncia querela all'autorità italiana, in data 08/01/2019 (doc. 3).
Nel frattempo, la ricorrente era costretta a riparare in una struttura protetta, in cui viene attualmente seguita dai servizi sociali del Comune di Venezia, per evitare il perpetuarsi di violenze a suo danno.
Il padre attualmente non consente alla madre di vedere né sentire i propri figli, che si trovano in
Bangladesh. Il marito, tuttora residente in Italia, lasciati i figli in Bangladesh a propri parenti, da quel che le constava lavorava in in Italia presso una struttura alberghiera, con un buono stipendio di circa 1.500,00 euro al mese.
Così ricostruita la vicenda familiare, in punto di diritto, nel richiamare anche la disciplina
5 comunitaria di riferimento (v. anche amplius infra), la ricorrente ha dedotto preliminarmente la giurisdizione del giudice italiano e l'applicabilità della legge italiana sia in ordine alla domanda di separazione con addebito, sia quanto alle domande alimentari che di affidamento dei minori.
Quanto all'addebito della separazione, ha dedotto che il marito è ripetutamente venuto meno ai propri obblighi, sia con il mancato o limitato mantenimento, sia mancando di rispetto nei riguardi della consorte usandole violenza psicologica e fisica, sia con la sottrazione del figlio minore.
La responsabilità per la fine del matrimonio, pertanto, era totalmente a carico del marito.
Il resistente aveva anche violato ogni dovere nei confronti dei figli in quanto aveva abbandonato due volte la moglie in Bangladesh dopo averla messa incinta e in entrambi i casi non si era curato delle necessità alimentari e di assistenza morale e materiale della sua famiglia. Né si era preoccupato di aiutare la moglie a mantenere i figli neppure allorché questi si trovavano e chiedevano di rimanere in Italia presso la casa coniugale, dalla quale anzi il padre cercava di scacciare i figli e la loro madre.
Da ultimo, aveva portato il figlio minore all'estero, privando la madre della Controparte_1 possibilità di vedere entrambi i figli, con rischio il rischio di ulteriori violenze qualora tentasse di riavvicinarsi a loro. Da quel che le constava, attualmente i figli si trovano in Bangladesh presso parenti del marito. Ha chiesto, quindi, ordinarsi il ricongiungimento dei figli alla madre in Italia e la previsione di un assegno di mantenimento pari ad € 900,00, di cui € 300,00 per la moglie e €
300,00 per ciascun figlio minorenne.
Dal punto di vista del diritto di visita, aveva chiesto che il padre potesse vedere i due figli minori solo sotto il monitoraggio del Servizio Sociale territorialmente competente, anche per evitare ulteriori episodi di sottrazione dei minori.
Alla luce delle medesime circostanze, ha chiesto l'affidamento esclusivo a sé dei minori nella forma rafforzata consentita dall'art. 377 – quater c.c. In particolare, ha chiesto che la signora possa decidere in via esclusiva sulla residenza dei figli minori e sulle loro scelte Parte_1 scolastiche ed educative.
***
Si è costituito il signor (alias il quale, in via Controparte_2 CP_3 preliminare, ha rappresentato che i coniugi hanno già divorziato in Bangladesh il 9 Aprile 2019, come comprovato dall'allegato certificato di divorzio (doc. 3) rilasciato dall'Ufficiale dello Stato civile della città di SI - Pourasava, atto di cui è stata dichiarata l'autenticità dall'Advocate
Sheikh Nurul Islam in data 7 gennaio 2020 . L'atto è stato emesso dal giudice Atikul Islam Senior
Judicial Magistrate di Dhaka.
Secondo l'allegato certificato, il divorzio è stato celebrato il 9 Aprile 2019, registrato il 9 luglio
6 2019, registro numero 4 all'atto numero 1, sezione 12, volume numero 1/2019 pagina 48 libro B del distaccamento di SI in Bangladesh.
I coniugi hanno quindi già scelto le norme del Bangladesh quale legge applicabile per lo scioglimento del loro matrimonio.
In virtù di questo, il resistente ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso in quanto non sussisterebbe né la giurisdizione italiana né la competenza del Tribunale di Venezia a decidere in ordine a tutte le domande proposte in questo giudizio dalla ricorrente.
Per quanto riguarda la riferita ed ipotizzata sottrazione che il marito avrebbe effettuato in ordine al minore portato in Bangladesh nel 2018, ha rilevato in primo luogo che vi era stato anche il consenso della madre al trasferimento del figlio in Bangladesh e che quindi non sussisteva alcuna penale responsabilità del convenuto. Ha dedotto che di tale questione avrebbe dovuto occuparsi quindi il giudice penale e non il tribunale civile adito dalla ricorrente, con conseguente rigetto del richiesto ordine al padre di riportare in Italia i figli.
Nel merito, ha in ogni caso contestato i fatti allegati dalla ricorrente. Ha ricordato che i coniugi si sono sposati nel 2006 in Bangladesh. Mentre il convenuto era giunto in Italia nel 2002, la moglie
è arrivata soltanto nel 2010 con ricongiungimento familiare chiesto dal marito. Nel frattempo, la coppia aveva avuto due figli. nata a [...] il [...], Persona_3 nato a [...] il [...]. I minori, quindi, prima di Persona_2 arrivare in Italia, sono vissuti in Bangladesh con la madre rispettivamente per 4 e 2 anni.
Ha poi precisato cha signora non si è mai integrata in Italia e non è mai andata d'accordo con il marito, con il quale aveva molto spesso diverbi e litigi. E' capitato in numerosissime occasioni che la moglie abbia picchiato il marito e gli abbia anche tirato addosso oggetti.
A febbraio 2017, i genitori hanno deciso di comune accordo di far tornare in Bangladesh i figli dove volevano farli studiare. Quindi la ricorrente ed i due figli minori a febbraio 2017 hanno fatto rientro in Bangladesh. Ad agosto 2017 la ricorrente ritornava in Italia solo con il figlio maschio, mentre lasciava la figlia femmina in Bangladesh coi nonni ed i parenti. Per_3
Dopo essere rientrata in Italia, la ricorrente era caduta in un profondo stato di depressione, a causa del quale aveva innescato frequenti e violenti litigi con il marito. In più occasioni questi aveva riportato anche lividi in faccia a causa delle aggressioni fisiche subite dalla moglie.
Il 5 giugno 2018 il signor ha fatto intervenire la polizia perché la moglie stava CP_1 rompendo tutto in casa e litigava con lui. A causa di questo stato di depressione, la ricorrente trascurava anche di seguire il bambino e la casa. Era capitato molto di frequente che il bimbo non fosse stato portato a scuola e, mentre il papà era al lavoro, il bambino veniva lasciato a casa da solo per molte ore senza assistenza della madre. Era accaduto anche che il bambino si fosse
7 ammalato e non fosse stato portato dal pediatra.
La ricorrente, a causa dei problemi nervosi, si era anche recata al Centro di Salute Mentale di
Mestre, dove tuttavia si era presentata solo due volte, dopodiché aveva disertato gli appuntamenti senza neppure assumere i farmaci che il medico le aveva prescritto. Il marito notava che sempre più spesso la moglie trascurava non solo se stessa, la casa ma soprattutto il bambino che Per_2 non veniva fatto andare a scuola, non veniva seguito nei compiti e non veniva accudito.
A causa delle difficoltà con gli insegnanti dovute alla scarsa frequentazione, a settembre 2018 il bambino aveva cambiato scuola;
ma comunque la madre non lo seguiva nello studio, tanto che vi erano state numerose e reiterate lamentele e richiami degli insegnanti ai genitori.
A settembre-ottobre 2018 preso atto della impossibilità di continuare in un simile rapporto coniugale e soprattutto vedendo la trascuratezza in cui veniva lasciato il figlio minore, il marito chiedeva alla moglie il consenso di portare il bambino in Bangladesh, dove si sarebbe riunito con la sorella e sarebbe stato seguito dai nonni.
La signora acconsentiva e, pertanto il 6 novembre 2018, il padre ha riportato in Bangladesh il bambino. Dal 6 novembre 2018 la ricorrente era rimasta via di casa fino al 3 dicembre 2018, e quando il marito era ritornato in Italia non ha più trovato a casa la moglie.
Di fronte al fatto che ormai il matrimonio era finito, i coniugi decidevano consensualmente di divorziare, cosa che facevano nell'aprile 2019, come riferito sopra.
La fine della relazione matrimoniale è terminata, quindi, a causa del fatto che la moglie non si era mai integrata in Italia dove non aveva mai voluto restare, del fatto che la stessa è caduta in un profondo stato depressivo rifiutando di assumere i farmaci, e da ultimo a causa del fatto che la donna aveva definitivamente abbandonato la casa coniugale per trasferirsi a vivere altrove, tra l'altro allacciando anche nuova relazione sentimentale.
Infine, il resistente ha negato di aver mai picchiato la moglie né di averle mai fatto mancare nulla.
***
All'esito dell'audizione dei coniugi con l'ausilio di un interprete all'udienza del 20.10.2020, con ordinanza 19.05.2021, il Presidente del Tribunale f.f., ritenuta l'infondatezza dell'eccepita inammissibilità del ricorso e la giurisdizione del giudice italiano ai sensi del regolamento UE
2201/2003 (Bruxelles II bis), ha affidato in via sua super – esclusiva la prole alla madre, assegnandole la casa coniugale, valorizzando la condotta paterna di ostacolare il rientro dei figli minori in Italia e di non consentire la comunicazione e l'accesso del genitore materno, unitamente alle altre dedotte condotte di violenza perpetrata nei confronti della moglie.
Il Presidente in quella sede ha, altresì, disposto un monitoraggio del nucleo familiare da parte dei
Servizi Sociali di Venezia, anche al fine di predisporre adeguato calendario di visite padre figli in
8 spazio neutro o in modalità protetta.
Alla luce della disparità reddituale (la ricorrente priva di occupazione ed il resistente con un reddito di €1.300,00 mensili), ha posto a carico del resistente un assegno, a titolo di contributo al mantenimento del coniuge per € 250,00, oltre ad € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento di ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di
Venezia.
Ha, infine, rigettato la domanda di pronuncia di ordine di rientro dei minori, non avendo lo stato di rifugio (Bangladesh) aderito alla convenzione dell'Aja del 1980 e dovendo sul punto parte ricorrente adire le autorità giudiziarie o amministrative di quest'ultimo.
In parziale accoglimento del reclamo proposto da avverso l'ordinanza Controparte_2 presidenziale, con provvedimento 13.09.2021, la Corte d'appello di Venezia ha poi limitato l'affidamento super esclusivo al solo figlio minore circoscrivendo il contributo Persona_2 dovuto dal padre per il mantenimento dei figli unicamente a quello previsto per il medesimo, essendo trascorso oltre un anno tra il momento del trasferimento della figlia Persona_3 all'estero e il momento di presentazione della domanda.
Nelle more, questo giudizio è proseguito avanti al Giudice istruttore, ove, depositate le memorie di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., è stato istruito con l'espletamento di prova orale.
Dopo un rinvio richiesto dalle parti al fine di valutare la possibilità di addivenire ad un accordo in ordine alle condizioni di separazione, all'ultima udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
In via preliminare, va confermata la giurisdizione del giudice italiano a decidere in ordine alla domanda di separazione proposta da nei confronti del marito Parte_1 CP_1 secondo la previsione di cui all'art. 3, n. 1, lett. a) del Regolamento UE 2201/2003
[...]
(Bruxelles II Bis) quale autorità dello Stato membro nel cui territorio pacificamente si trova la residenza abituale dei coniugi, intendendosi per tale luogo il concreto e continuativo svolgimento della vita personale. E' lo stesso resistente a riferire di essere giunto in Italia nel 2002, ove si è stabilmente inserito nel mondo lavorativo, e che la moglie lo ha raggiunto nel 2010 insieme ai due figli con ricongiungimento familiare richiesto dal marito (v. pag. 5 memoria di costituzione).
Va, poi, rigettata la domanda di inammissibilità della domanda di separazione per essere già intervenuta tra le parti pronuncia di divorzio da parte delle autorità del Bangladesh in data
9.4.2019, condividendosi sul punto le motivazioni rese dal Presidente f.f. all'esito della fase
9 presidenziale e già confermate dalla Corte d'appello di Venezia in sede di reclamo avverso quel provvedimento.
Invero, il resistente, sul quale gravava il relativo onere, non ha dimostrato di aver regolarmente notificato la procedura divorzile alla sig.ra , rimasta contumace;
pertanto, non ha Parte_1 nemmeno dimostrato di aver rispettato il diritto essenziale di difesa di quest'ultima.
Invero l'art 65 della legge 218/1995 stabilisce che: “hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza dei rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da un altro Stato, purchè non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa”
Stante l'impossibilità di procedere ad un riconoscimento automatico della citata sentenza di divorzio, priva oltretutto di traduzione asseverata e di apostilla da parte della competente autorità consolare (incombente mai ottemperato dal resistente nonostante gli inviti in tal senso formulati in corso di causa), la domanda di separazione è pertanto ammissibile (v. anche punto 5.2 pronuncia della Corte d'appello) e, in assenza di prova di un accordo tra le parti, fortemente contestato dalla ricorrente, deve trovare applicazione la legge italiana quale legge della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale ai sensi dell'art. 8, lett. a)
Reg. (UE) n. 1259/2010 del 20 dicembre 2010 (c.d. Roma III).
Ciò premesso, nel merito, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve trovare integrale accoglimento. Sia il comportamento delle parti nel corso del presente giudizio, sia quanto emerso dagli atti di causa, come qui di seguito verrà meglio esplicitato, hanno dimostrato l'impossibilità di prosecuzione del rapporto coniugale e l'accesa conflittualità tra i coniugi. Il signor del resto, ha già creato una nuova famiglia in Bangladesh CP_1 CP_1 con un'altra donna.
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di addebito della separazione al marito formulata dalla ricorrente.
Come è noto, la pronuncia di addebito richiede la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri coniugali da parte di uno o di entrambi i coniugi, e cioè che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (v. ad es. Cassazione civile, sez. I, sentenza 28.05.2008, n. 14042; Cassazione civile, sez. I, sentenza
20.09.2007, n. 19450; Cass. civ. sez. I, 06.02.2003, n. 1744).
10 Nella fattispecie in esame, peraltro, anche all'esito istruttoria espletata, non è stata raggiunta la prova delle gravi condotte che la ricorrente afferma di avere subito dal coniuge, consistenti in violenze sia psicologiche che fisiche (il marito sarebbe giunto persino ad avvelenarla con farmaci che si era artatamente procurato accusandola di inesistenti disturbi depressivi). A tal fine, non possono ritenersi idonei e sufficienti i soli atti di denuncia querela proposti dalla stessa ricorrente o l'attestazione che la stessa si sia rivolta ad un centro antiviolenza e neppure i generali report internazionali allegati sulla condizione della donna in Bangladesh. I due figli indicati quali testimoni dalla ricorrente, nonostante i rinvii d'udienza, non si sono mai presentati a rendere testimonianza, né è staro possibile disporre il loro accompagnamento coattivo, in quanto residenti in Bangladesh. Anche la vicenda del presunto avvelenamento da parte del marito è rimasta priva di qualsiasi sostegno probatorio, così come nulla è stato più documentato dell'esito dei procedimenti penali nei confronti del resistente avviati a seguito delle denunce sporte dalla signora . Pt_1
***
Quanto alle domande relative ai figli minori, va ribadito anche in questa sede quanto già condivisibilmente già ritenuto dalla Corte d'appello di Venezia in ordine al difetto di giurisdizione del giudice italiano rispetto alla figlia (27.10.2006) posto che fra il trasferimento Persona_3 all'estero della ragazza in Bangladesh nel 2017 e il momento di presentazione della domanda il
5.6.2019, era trascorso più di un anno (art. 10 lett. b. reg. (CE) n. 2201 del 2003). In ogni caso, si osserva che la ragazza è divenuta maggiorenne nelle more del giudizio e sono venuti meno i presupposti inerenti ad una pronuncia inerente all'affidamento della stessa.
Ferma la giurisdizione rispetto al figlio minore portato in Bangladesh dal padre in Persona_4 data 6.11.2018, può, invece, essere confermato anche in questa sede l'affidamento in forma super
– esclusiva del medesimo alla madre già disposto in via provvisoria all'esito della fase presidenziale (ferma anche sotto questo profilo l'applicazione della legge italiana quale legge dello
Stato di residenza abituale del minore secondo la previsione di cui all'art. 16 della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, ratificata con legge 18.06.2015, n. 101).
Invero, anche se i testimoni escussi di parte resistente hanno sostanzialmente confermato la versione del resistente, anche in ordine al fatto che la madre sarebbe stata inizialmente d'accordo al ritorno del minore in Bangladesh, è pacifico che, sin dall'introduzione del presente procedimento, la madre ha chiesto che entrambi i figli rientrassero in Italia e che, poi, il resistente non ha mai eseguito il provvedimento reso in via provvisoria di affidamento esclusivo dei minori alla madre, trattenendo così illegittimamente i figli all'estero e tenendo così un comportamento particolarmente grave che ha impedito il mantenimento di un equilibrato rapporto dei figli con la
11 madre, con lesione del diritto alla bigenitorialità, oltre che qualunque ulteriore approfondimento sui minori nel corso del presente procedimento (v. anche in materia di illecito trattenimento all'estero Cass. cvi., Sez. 1 - , Ordinanza n. 7261 del 04/03/2022).
Inoltre, le relazioni del centro antiviolenza e dei servizi sociali acquisite nel corso del presente procedimento attestano un comportamento corretto e rispettoso da parte della resistente e il suo impegno per inserirsi positivamente in Italia, tali per cui appare smentito quanto sostenuto dal resistente in ordine all'incapacità genitoriale della stessa.
Appare, dunque opportuno disporre che, al rientro del minore in Italia, venga riattivato il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei competenti servizi sociali con incarico agli stessi di organizzare un eventuale calendario di visite tra il minore ed il padre che tenga conto dell'età ormai adolescenziale anche di (n. il 13.09.2008, prossimo alla maggiore età). Per_2
Infine, appare congruo confermare in questa sede sia il contributo al mantenimento del minore che l'assegno per la moglie posti a carico di già all'esito della fase Controparte_1 presidenziale, da rideterminarsi nella misura di € 300 mensili rivalutabili ciascuno, oltre alla metà delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del minore e alle somme eventualmente percepite quale assegno unico per il figlio.
Invero, mentre il resistente è bene inserito nel mondo del lavoro, avendo negli anni lavorato stabilmente nel mondo alberghiero e della ristorazione, con retribuzione netta mensile di € 1.300
– 1.500 mensili, la resistente, arrivata in Italia solamente molti anni dopo rispetto al marito, ha seguito corsi di lingua italiana e si è attivata per trovare una decorosa soluzione abitativa, ma non ha ancora reperito una stabile occupazione, nonostante l'impegno profuso (v. relazione servizi sociali trasmessa il 17.03.2022).
Non è poi di rilievo ai fini del riconoscimento del diritto ad un contributo al mantenimento per il minore il fatto che si trovi attualmente in Bangladesh. La giurisprudenza di legittimità (v. Per_2 ad esempio Cass. civ., sentenza 2 luglio 2019, n. 17689) ha, infatti, già avuto modo di chiarire che l'eventuale modifica di fatto della collocazione della prole non ha effetto sul contributo al mantenimento e che eventuali fatti idonei ad incidere sulle statuizioni patrimoniali possono essere fatti valere solo nell'ambito dei procedimenti di separazione o divorzio o dei relativi procedimenti di revisione, dinanzi al giudice ordinario, non conseguendo automaticamente ad una diversa pronuncia di altro giudice né a decisione unilaterale dell'obbligato.
Per lo stesso motivo, va confermata, infine, anche l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, quale genitore affidatario del figlio minore.
In considerazione della soccombenza reciproca delle parti, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per la compensazione integrale delle spese di lite.
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P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra domanda ed eccezione,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
alias
[...] CP_3
2) affida il figlio minore (13.9.2008), in via super esclusiva alla madre, alla quale Persona_2 spetteranno tutte le decisioni in ordine alla cura, salute, istruzione e fissazione della residenza;
3) dispone la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare al rientro del minore in Italia da parte dei Servizi Sociali di Venezia Mestre, con predisposizione di un calendario di visite padre
- figlio in spazio neutro ovvero in modalità protetta;
4) pone a carico di a titolo di contributo al mantenimento del figlio Controparte_1 minore (13.9.2008), l'obbligo di corrispondere in favore di , entro il Persona_2 Parte_1 giorno 10 di ogni mese, la somma (annualmente rivalutata su base istat) di €. 300,00 oltre importi percepiti dal resistente a titolo di ANF, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Venezia;
5) pone a carico di a titolo di contributo al mantenimento di Controparte_1 [...]
, l'obbligo di corrispondere in favore di quest'ultima, entro il giorno 10 di ogni mese, la Pt_1 complessiva somma (annualmente rivalutata su base Istat) di €. 300,00;
6) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio della Sezione seconda civile del Tribunale, in data 16.01.2025.
Il Giudice estensore
(Dott.ssa Tania Vettore)
Il Presidente
(Dott.ssa Lisa Micochero)
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