TRIB
Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 28/01/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 2071/2023
Verbale di udienza del 28/01/2025
Alle 11:48 sono presenti gli avv. Tolino per parte ricorrente e Raffaele Moretti per delega orale dell'avv. Napolillo per parte resistente.
Entrambi i procuratori si riportano ai propri scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate. Chiedono che la causa venga decisa e dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo alla presenza dei procuratori.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e all'esito provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Avellino, 28/1/2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 28.1.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 2071/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. TOLINO GERARDO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. indicato: , in persona del l. r. p. t., rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. NAPOLILLO EMANUELE, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25.7.2023 il ricorrente, come in epigrafe indicato, impugnava il licenziamento comminatogli con lettera del 30.3.2023 e chiedeva: “a) accertare e dichiarare la nullità/illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente a mezzo raccomandata a/r datata 30.03.2023 per violazione dell'obbligo di repechage e, per l'effetto, condannare in persona del legale CP_1 rappresentante ex art. 18 comma 4 della legge n. 300/1970, nel testo vigente a seguito
2 delle sentenze n. 59/2021 e 125 /2022 della Corte Costituzionale, alla reintegrazione del sig. nel posto di lavoro precedente occupato nonché al pagamento Parte_1 di un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (€
2.111,06 lordi) dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione nella misura massima prevista dalla prefata norma (12 mensilità) ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia. Condannare, altresì, la resistente al CP_2 versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione. Con vittoria delle competenze di causa, con attribuzione;
ovvero b) accertare e dichiarare la nullità/illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente a mezzo raccomandata a/r datata 30.03.2023 per violazione dei criteri legali di scelta ex art. 5 legge n. 223/19911 applicabili in via analogica e, per l'effetto, condannare in persona del legale CP_1 rappresentante ex art. 18 comma 4 della legge n. 300/1970 nel testo vigente a seguito delle sentenze n. 59/2021 e 125/2022 della Corte Costituzionale, alla reintegrazione del sig. nel posto di lavoro precedente occupato nonché al pagamento Parte_1 di un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (€
2.111,06 lordi) dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione nella misura massima prevista dalla prefata norma (12 mensilità) ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia. Condannare, altresì, la resistente al CP_2 versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione. Con vittoria delle competenze di causa, con attribuzione;
ovvero c) accertare e dichiarare la nullità/illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente a mezzo raccomandata a/r datata 30.03.2023 per insussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto a fondamento dello stesso
e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante, ex art. CP_1
18 comma 4 della legge n. 300/1970, nel testo vigente a seguito delle sentenze n.
59/2021 e 125/2022 della Corte Costituzionale, alla reintegrazione del sig. Pt_1 nel posto di lavoro precedente occupato nonché al pagamento di
[...] un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (€
2.111,06 lordi) dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione nella misura massima prevista dalla prefata norma (12 mensilità) ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia. Condannare, altresì, la resistente al CP_2 versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione. Con vittoria delle competenze di causa,
3 con attribuzione;
in via subordinata e salvo rispettoso gravame d) accertare e dichiarare la inefficacia del licenziamento intimato al ricorrente a mezzo raccomandata a/r datata 30.03.2023 per violazione dell'art. 2 comma 2 della legge
n. 604/1966 (omessa / insufficiente indicazione dei motivi posti a fondamento del recesso) e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante CP_1
p.t., ex art. 18 comma 6 della legge n. 300/1970, al pagamento, in favore del ricorrente, di una indennità risarcitoria commisurata alla ultima retribuzione globale di fatto (€ 2.111,06 lordi) nella misura di 12 mensilità ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, comunque non inferiore a 6 mensilità. Con vittoria delle competenze di causa, con attribuzione”.
A sostegno delle domande parte ricorrente deduceva di aver lavorato alle dipendenze della società operante nel settore della concia, con qualifica di operaio, CP_1 mansioni di coloritore pelli ed inquadramento (da ultimo) nel livello C1 di cui al CCNL
Industria Conciaria a far tempo dal 3 novembre 2006 e fino al 3 aprile 2023, data questa in cui veniva licenziato per giustificato motivo oggettivo.
Dopo avere ricostruito la propria situazione personale e familiare, rappresentava che nel corso del rapporto lavorativo era stato adibito a mansioni promiscue e pienamente fungibili di addetto allo spruzzo, addetto alla spazzolatrice, addetto alla stiratrice, addetto ai bottali, addetto alla selezione, addetto alla follonatura ed addetto alla vibratura, osservando sempre l'orario di lavoro dalle ore 07,00 alle ore 17,00 (con un'ora di pausa pranzo) dal lunedì al venerdì e con retribuzione come da buste paga prodotte in atti.
Allegava inoltre che con comunicazione datata 02.03.2023, la società datrice gli notificava comunicazione ex art. 7 della legge n. 604/1966, preannunciando l'intenzione di procedere alla risoluzione del rapporto per motivi di natura economica;
Con che nel corso del tentativo obbligatorio di conciliazione esperito dall' di Avellino in data 23.03.2023, la società dichiarava l'insussistenza “di altre collocazioni di lavoro”, limitandosi ad offrirgli un incentivo all'esodo ed esso ricorrente, nel contestare le ragioni addotte a fondamento del licenziamento e le modalità di selezione del personale da licenziare, formalizzava la disponibilità anche all'espletamento di mansioni inferiori rispetto a quelle proprie del profilo professionale di appartenenza;
che faceva seguito l'intimazione, a mezzo raccomandata a/r datata 30.03.2023, del licenziamento per giustificato motivo oggettivo riportante la motivazione “per ragioni di tipo economico inerenti l'attività produttiva”.
4 Lamentava quindi la nullità/illegittimità del licenziamento per violazione dell'obbligo di repechage ovvero per violazione dei criteri legali di scelta ex art. 5 l. 223/1991 da ritenersi applicabili in via analogica ovvero per insussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto a fondamento del recesso e, in via subordinata, per omessa e/o insufficiente esplicitazione dei motivi posti a fondamento dello stesso.
Sulla scorta di tali doglianze rassegnava le conclusioni come sopra riportate.
2. Instauratosi il contraddittorio si costituiva la società contestando, CP_1 sulla scorta di ampie e articolate motivazioni, le censure del ricorrente e le pretese svolte e chiedendo: “rigettare integralmente il ricorso per dichiarata infondatezza in fatto e diritto di tutte le domande in esso contenute;
In via gradata e con riserva di gravame in caso di accoglimento dell'avversa impugnativa di licenziamento, condannare la società resistente al pagamento dell'indennità risarcitoria, nella misura minima di legge, in ragione di tutte le circostanze del caso concreto e tenendo conto della condotta tenuta dalla parte datoriale”. Il tutto con il favore delle spese processuali e clausola di distrazione.
La società resistente allegava di essere “giunta alla determinazione obbligata di ridurre l'organico aziendale, con la soppressione di due unità lavorative, a seguito di una articolata riorganizzazione dell'attività produttiva ed a causa della necessità di conseguire una riduzione dei costi aziendali, nell'ottica di fronteggiare la persistente
e, purtroppo, ingentissima contrazione del volume d'affari e dei ricavi dell'attività”.
Esponeva, in particolare, che: nel periodo compreso tra l'anno 2018 e l'anno 2022, aveva registrato una drastica riduzione del fatturato e conseguentemente degli utili;
aveva dovuto, in ragione di una tale situazione, necessariamente procedere ad una riorganizzazione complessiva dell'attività produttiva, sia sul piano strutturale che su quello della manodopera.
Rappresentava di avere proceduto, sotto il primo aspetto, all'ammodernamento di alcuni settori produttivi, con l'acquisto di macchinari più efficienti e meno esigenti sul piano dei consumi e della forza lavoro.
Allegava, inoltre, che il generale ridimensionamento dell'assetto aziendale, resosi necessario al fine di ottenere una ottimizzazione dell'attività lavorativa, ovviamente aveva interessato anche il costo della “forza lavoro” e che sul piano del fabbisogno di manodopera, per effetto degli investimenti tecnologici realizzati e della generale politica di limitazione dei costi, la consistenza complessiva dell'organico aziendale era stata progressivamente ridotta dalle complessive 29 unità assunte come operai
5 dell'anno 2019 alle 19 unità dell'anno 2020, alle 18 unità dell'anno 2021, per giungere alle 15 unità di inizio anno 2023, ma che tuttavia, a causa del perdurante calo dei volumi produttivi registratosi anche nei primi mesi dell'anno 2023, gli sforzi effettuati non erano risultati sufficienti, costringendo l'azienda ad una ulteriore riduzione dei costi di gestione e, quindi, dell'organico, con il licenziamento del ricorrente e del collega . Persona_1
Deduceva ancora la non applicabilità dei criteri di cui all'art. 5 legge n. 223/1991 ai licenziamenti individuali e, comunque, l'insussistenza del presupposto della fungibilità professionale tra i dipendenti contemplati dal nel proprio ricorso. Pt_1
Soggiungeva, infine, che pur non essendovi tenuta, la società resistente aveva, comunque, fatto riferimento ad uno dei criteri indicati dal suddetto art. 5, L. n.
223/1991, effettuando la valutazione del personale sulla base delle proprie esigenze tecnico-produttive ed organizzative, corrispondenti alla fattispecie di cui alla lett. c).
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta e l'espletamento della prova orale: di poi all'esito della udienza di discussione, la causa veniva decisa come da sentenza.
3. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato in ragione delle motivazioni che di seguito si esporranno.
4. Vale premettere che il giustificato motivo oggettivo di licenziamento è determinato da "ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa" (art. 3 L. n. 604 del 1966).
In linea di diritto, seguendo l'orientamento giurisprudenziale espresso in sede di legittimità sul tema (tra le altre, di recente Cass. n. 1508/2021), va tenuto conto di quanto segue: "grava sul datore di lavoro l 'onere di provare, tra l 'altro, le ragioni inerenti alle attività produttive che rendono impossibile impiegare il dipendente nella organizzazione aziendale, da accertare in base agli elementi di fatto sussistenti alla data della comunicazione del recesso, spettando al giudice di verificarne l'effettiva ricorrenza attraverso un apprezzamento delle prove incensurabile in sede di legittimità, se effettuato con una motivazione coerente e completa (Cass. n. 17928 del
2002; Cass. n. 12261 del 2003; Cass. n. 6363 del 2000)".
In ossequio a tale principio occorre valutare preliminarmente se la circostanza addotta dalla convenuta a fondamento del licenziamento fosse realmente esistente al momento del recesso.
6 In proposito la società resistente ha dedotto di essersi determinata a ridurre l'organico aziendale, con la soppressione di due unità lavorative, a seguito di una articolata riorganizzazione dell'attività produttiva ed a causa della necessità di conseguire una riduzione dei costi aziendali, nell'ottica di fronteggiare la persistente contrazione del volume d'affari e dei ricavi dell'attività.
Nel dettaglio, la convenuta ha allegato di avere provveduto alla sostituzione, tra il mese di dicembre 2021 ed i primi mesi dell'anno 2022, dei due macchinari di “spruzzo” in uso nello stabilimento, rispettivamente ad una ed a due cabine, con un più moderno ed unico “spruzzo” a tre cabine, tanto al fine di ottimizzare i costi aziendali di tipo energetico (gas ed elettricità) e di ridurre il fabbisogno di manodopera dai 6/8 operai necessari per il funzionamento dei due “spruzzi” preesistenti a 3/4 operai per la gestione dello “spruzzo” unico a tre cabine.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che sia da ritenersi sussistente il giustificato motivo oggettivo posto a fondamento dell'impugnato licenziamento.
La società resistente ha difatti fornito la prova delle ragioni economiche che hanno legittimato il licenziamento del ricorrente: dal confronto dei dati del fatturato degli ultimi anni è emersa una riduzione significativa degli incassi.
A riprova di ciò, la resistente ha ridotto l'orario di lavoro dei suoi dipendenti e attuato la a partire dal 12 giugno 2023 fino al mese di giugno 2024. CP_4
Inoltre, dalla espletata istruttoria documentale e orale ha trovato altresì riscontro la circostanza della riorganizzazione del processo produttivo relativo allo spruzzo, (vedasi le fatture relative all'acquisto del nuovo spruzzo, allegate sub 15 e sub 16 in produzione di parte resistente, npnchè le dichiarazioni rese dal teste contenute Testimone_1 nel verbale di udienza del 9/4/2024: “ADR Ricordo che la lavorazione ha registrato il passaggio di uno spruzzo a due cabine ad uno spruzzo a tre cabine, previo accorpamento dei macchinari per migliorare l'efficienza del processo lavorativo.
ADR l'accorpamento di cui dicevo ha inciso sul fabbisogno di manodopera, ricordo che prima per due spruzzi (di cui uno a due cabine e uno ad una cabina) servivano circa sei operai, mentre con uno solo macchinario a spruzzo a tre cabine servono quattro operai al massimo…ADR il passaggio da due macchinari ad un solo macchinario di spruzzo vi è stato se non ricordo male nel 2021… ADR la cessazione del rapporto tra Euro tre e ricorrente è avvenuta sicuramente dopo la introduzione del macchinario a spruzzo a tre cabine…”).
E' pacifico inoltre che a seguito dei licenziamenti del ricorrente e di , Persona_1
7 la società non ha proceduto ad alcuna nuova assunzione. CP_1
La valutazione complessiva del contesto probatorio consente, quindi, di ritenere sussistente il giustificato motivo oggettivo individuato nella riduzione dei costi aziendali.
5. Il ricorrente ha lamentato la violazione dell'obbligo di repechage, allegando di avere sempre svolto mansioni promiscue e pienamente fungibili nei diversi settori della conceria, sulla base delle esigenze tecniche, organizzative e produttive della parte datoriale.
Ciò detto, la dedotta presenza di più posizioni fungibili occupate da operai con professionalità sostanzialmente omogenee contrasta, sotto il profilo logico ancor prima che sotto quello giuridico, con la lamentata violazione dell'obbligo di repechage.
Infatti quando -come nel caso di specie- le motivazioni del recesso sono strettamente collegate alla mera riduzione dei costi per il personale, non sussiste alcun obbligo in tal senso da parte del datore di lavoro (cfr. Cass. Sez. L., Sentenza n. 1508 del 25/01/2021;
Cass. n. 21715 del 2018: “l'obbligo per il datore di lavoro di dimostrare l'impossibilità di adibire il dipendente da licenziare in altri posti di lavoro rispetto a quello da sopprimere (cd. obbligo di repéchage) è incompatibile con motivazioni strettamente collegate alla mera riduzione dei costi per il personale (come nel caso di specie) in quanto, in tal caso, il mantenimento in servizio del dipendente, seppure in altre mansioni, contrasterebbe con tale esigenza. Ne consegue che il detto obbligo non può ritenersi violato quando l'ipotetica ricollocazione del lavoratore nella compagine aziendale non è compatibile con il concreto assetto organizzativo stabilito dalla parte datoriale).
6. Il ricorrente ha denunciato la violazione dei criteri di scelta nella individuazione del ricorrente quale lavoratore da licenziare, individuando quali dipendenti con mansioni fungibili alle proprie tutti gli operai alle dipendenze della convenuta e deducendo che, all'epoca del licenziamento, almeno nove tra questi ultimi possedevano un'anzianità di servizio e un carico di famiglia inferiori (o uguali) a quelli posseduti dal ricorrente e precisamente:
• (minore anzianità di servizio e senza figli a carico); Persona_2
• (stessa anzianità di servizio ma senza alcun carico di famiglia Persona_3 in quanto celibe);
• (minore anzianità di servizio senza figli a carico); Persona_4
• (minore anzianità di servizio e senza alcun carico di famiglia Testimone_1
8 in quanto celibe);
• (anzianità di servizio superiore di 4 giorni ma senza alcun Controparte_5 carico di famiglia in quanto celibe);
• (minore anzianità di servizio e minore carico di famiglia); Controparte_6
• (minore anzianità di servizio e minore carico di famiglia); Controparte_7
• (stessa anzianità di servizio e minore carico di famiglia); Controparte_8
• (minore anzianità di servizio e minore carico di famiglia). Controparte_9
La società resistente ha dedotto che il personale operaio della società non CP_1
è mai stato pienamente fungibile ed interscambiabile, che il era addetto allo Pt_1 spruzzo e soltanto occasionalmente è stato impiegato per operazioni di supporto al personale specializzato nella singola fare di lavorazione, soggiungendo che gli altri operai addetti alla “spruzzatrice” sono, a differenza del in grado di ricoprire più Pt_1 ruoli e postazioni in seno agli settori e/o presso altri macchinari, svolgendone abitualmente le relative mansioni.
In particolare, la società resistente ha allegato i nominativi, l'inquadramento e il tipo di mansioni svolte da ciascuno degli operai alle sue dipendenze:
• assunto in data 17.10.2006, livello D/2, con mansioni di Parte_2
“smerigliatore”;
• , assunto in data 17.10.2006, livello D/2, con mansioni di Persona_5
“smerigliatore”;
• , assunto in data 30.10.2006, livello D/1, con mansioni di “addetto Controparte_5 allo spruzzo” – Responsabile delle fasi di “misurazione”, “laminatura” e “lissa”;
• , assunto in data 30.10.2006, livello E/2, con mansioni di “addetto Testimone_2 allo spruzzo” – Nel corso del rapporto, impiegato anche presso il “bottale a secco” ed il
“bottale ad umido”;
• ; assunto in data 03.11.2006, livello E/3, con mansioni di “addetto Persona_3 allo spruzzo” – Capace di gestire l'intera procedura di avvio dello “spruzzo”, svolgendo le attività di caricamento dei prodotti chimici ed il controllo delle “pistole” nonché unico addetto alle operazioni di pulizia dei bottali – Nel corso del rapporto, impiegato anche nelle operazioni di “misurazione” per la movimentazione delle pelli in uscita già lavorate;
• assunto in data 03.11.2006, livello D/1, con mansioni di “spruzzatore Controparte_8
– Nel corso del rapporto, impiegato come responsabile dell'intero procedimento di
“selezione” ed anche in mansioni di “selezionatore”;
9 • , assunto in data 05.03.2010, livello D/1, con mansioni di “tecnico Controparte_7 chimico”;
• , assunto in data 05.03.2010, livello D/1, con mansioni di “tecnico Testimone_3 chimico”;
• assunto in data 05.03.2010, livello D/1, con mansioni di Controparte_9
“selezionatore pelli” – Responsabile del magazzino esterno, sito in Solofra (AV), alla via Arco Torre;
• , assunto in data 02.11.2010, livello F/1, con mansioni di “conciatore” Persona_4
– Capace di svolgere mansioni di “rasatore”, “raffinatore” e “smerigliatore” –
Responsabile della “spazzolatrice” e già prima dell'anno 2020, individuato come responsabile della gestione del “magazzino” e della relativa logistica;
• , assunto in data 25.01.2011, livello F/1, con mansioni di Controparte_6
“bottalista”, unico addetto al funzionamento del “bottale ad umido”;
• assunto in data 22.03.2016, livello E/2, con mansioni di “coloritore Persona_2 pelli” – Nel corso del rapporto, impiegato anche in mansioni di “rasatore”,
“misuratore”, “smerigliatore” e come responsabile della “spazzolatrice” in caso di assenza o impedimento del collega;
Per_4
• , assunto in data 09.09.2019, livello F/1, con mansioni di “tecnico Testimone_1 chimico” – Responsabile del “bottale a secco” e dello “spruzzo”;
• , assunto in data 06.11.2006, livello E/1, con mansioni di Persona_1
“conciatore” – Licenziato nel mese di marzo 2023 (all.ti nn. 19 – 20);
• , ricorrente, assunto in data 03.11.2006, livello F/1, con mansioni di Parte_1
“addetto allo spruzzo”;
Il primo profilo di indagine attiene quindi al presupposto -non pacifico- dell'essere le mansioni già svolte dal omogenee e fungibili rispetto a quelle degli altri operai. Pt_1
Ritiene il Tribunale che gli esiti della istruttoria conducano a ritenere che il ricorrente abbia sempre lavorato come “addetto allo spruzzo”, operando in alcuni degli altri settori dell'azienda resistente solo in appoggio ai colleghi stabilmente addetti a quella determinata lavorazione: la prova testimoniale è stata sostanzialmente univoca nel confermare le mansioni di addetto allo spruzzo svolte dal ricorrente.
In particolare, tecnico chimico, escusso alla udienza del 9/4/2024 Testimone_1 ha dichiarato:“…SI era operaio della manutenzione e si occupava d Pt_1 regola dello spruzzo e come ho detto, talvolta, dello stiraggio…”; Persona_3 già operaio addetto allo spruzzo, escusso nel corso della medesima udienza, ha
10 dichiarato: “…Preciso che di regola era addetto allo spruzzo, fu proprio assunto
Pt_1 per quella mansione…”; , conciatore licenziato nel marzo del 2023, Persona_1 escusso alla udienza del 10/9/2024 ha dichiarato:”…SI si occupava
Pt_1 prevalentemente dello spruzzo e precisamente sia dell'avviamento del macchinario, caricando i colori preparati dal chimico e occupandosi della manutenzione, come ad esempio in caso di ostruzione degli ugelli o di rottura dei fili, sia della ordinaria attività di spruzzo mediante la immissione del pellame…oltre allo spruzzo, il
Pt_1 la cui attività era assorbita dallo spruzzo per circa l'80% del tempo, saltuariamente ha lavorato con la stiratrice, la spazzolatrice, i bottali follonatura…”; , Testimone_2 operaio addetto allo spruzzo, escusso alla udienza del 10/9/2024, ha dichiarato: “…il compito principale del era lo spruzzo, pochissime volte l'ho visto stirare…prima
Pt_1 del Covid ciascun operaio svolgeva l'attività cui era stato specificamente addetto, mentre dopo il Covid, essendosi ridotto il lavoro, tutti gli operai ruotavano nei vari reparti. ADR Ribadisco che il era addetto allo spruzzo, anche dopo il Covid
Pt_1 salvo qualche volta che stirava ma non so dire con quale frequenza… ADR Escludo che il abbia svolto altre attività in azienda in quanto lui era funzionale allo
Pt_1 spruzzo”.
Conseguentemente, considerato il livello di inquadramento (F/1) e la qualifica rivestita
(addetto allo spruzzo) dal ricorrente– egli non era certamente fungibile con tutti quei dipendenti con qualifica di “tecnico chimico” ( e o con CP_7 Tes_3 Tes_1 qualifica di “selezionatore di pelli” ( ) o “coloritore di pelli” ( ), o CP_9 Per_2
“conciatore” ( ) o “bottalista” ( ) o “smerigliatore” ( trattandosi Per_4 CP_6 Per_5 di mansioni specialistiche afferenti a settori/reparti diversi da quello dello spruzzo cui era addetto il ricorrente (vedasi documento allegato sub 8 in produzione di parte ricorrente).
Deve altresì escludersi la piena fungibilità delle mansioni svolte dal con quelle Pt_1 degli altri operai addetti allo spruzzo, ( , e CP_8 Persona_3 [...]
), in quanto gli stessi, oltre a svolgere le mansioni di spruzzo, hanno svolto in CP_5 concreto, in maniera fissa e/o abituale e costante, anche mansioni specialistiche tali da caratterizzare significativamente la loro posizione lavorativa.
Nel dettaglio, il , operaio con qualifica di spruzzatore, svolgeva CP_8 prevalentemente le mansioni di selezionatore di pelli (cfr. le dichiarazioni rese dal teste
“…RO era al 90% selezionatore di pelli finite e per il Persona_1 CP_8 residuo 10% si divideva tra misuratrice e stiratrice. Pertanto era addetto allo spruzzo
11 in maniera del tutto sporadica ad esempio in caso di sostituzione di altro operaio o in situazioni emergenziali. Tanto so per averlo visto fino a quando ho lavorato alle dipendenze di Eurotre…”, nonché le dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di interrogatorio formale in risposta al capo XIX).
Il , operaio assunto con la qualifica di addetto allo spruzzo, svolgeva per lo più CP_5 mansioni di addetto alla misuratrice e alla laminatura (cfr. le dichiarazioni rese dal teste “… era addetto al 90% alla misuratrice e Persona_1 Controparte_5 per il residuo 10% alla stampante…”, nonché le dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di interrogatorio formale in risposta ai capi XXII e XXIII), mansioni queste all'evidenza non fungibili né omogenee rispetto a quelle svolte dal ricorrente.
operaio addetto allo spruzzo, era l'unico addetto alle mansioni di Persona_3 pulizia dei bottali -macchinari questi afferenti ad un diverso reparto rispetto a quello dello spruzzo (vedasi sul punto le dichiarazioni rese dal teste - come Testimone_1 confermato dal teste (“…Mio fratello era addetto Persona_1 Per_3 principalmente a togliere la pelle dietro lo spruzzo e anche lui, quando lo spruzzo veniva fermato passava, come il alla stiratrice, e al bottale e poi mio fratello Pt_1 si occupava anche della pulizia dei macchinari…”).
Se questi sono i fatti sottesi alla vicenda in esame, attesa la non piena fungibilità delle mansioni in concreto svolte dagli operai, non può affermarsi l'arbitrarietà dei criteri di scelta nell'individuazione del lavoratore eccedentario, non ricorrendo nel caso di specie una parità di condizioni (id est: lo svolgimento delle medesime mansioni).
Sul punto vale la pena ricordare che secondo la Suprema Corte, in caso di licenziamento per ragioni inerenti l'attività produttiva e l'organizzazione del lavoro, ex art. 3 legge n. 604 cit., ove il giustificato motivo oggettivo si identifichi nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, nell'individuare il dipendente da licenziare, il datore di lavoro, oltre a tener conto del divieto di atti discriminatori, deve agire in conformità ai principi di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e
1375 c.c., che devono in generale guidare ogni comportamento delle parti di un rapporto obbligatorio (cfr. Cass. Sez. L., Sentenza n. 14021 del 08/07/2016; Cass. civ.,
Sez. L, Sentenza n. 25192 del 7/12/2016: “In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ravvisato nella soppressione di un posto di lavoro in presenza di più posizioni fungibili perchè occupate da lavoratori con professionalità sostanzialmente omogenee, non essendo utilizzabile il criterio dell'impossibilità di
“repechage”, il datore di lavoro deve individuare il soggetto da licenziare secondo i
12 principi di correttezza e buona fede;
in questo contesto l'art. 5 della l. n. 223 del 1991 offre uno “standard” idoneo ad assicurare una scelta conforme a tale canone, ma non può escludersi l'utilizzabilità di altri criteri, purché non arbitrari, improntati a razionalità e graduazione delle posizioni dei lavoratori interessati (Nella specie, la
S.C. ha considerato ragionevoli i criteri del maggior costo della retribuzione, del minore rendimento lavorativo e delle condizioni economiche complessive di ciascun lavoratore)”.
7. Sul presunto difetto di motivazione del licenziamento impugnato.
Sul punto vale richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 d.a. c.p.c., quanto statuito dalla
Corte d'Appello di Napoli con sentenza n. 2378/2024 resa in un caso analogo al presente.
In linea con l'orientamento di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 16795/2020), la motivazione del recesso datoriale, per poter ritenersi valida, deve essere tale da consentire al lavoratore di apprendere nei suoi elementi essenziali le ragioni poste alla base della decisione datoriale.
Va, invece, escluso che l'assolvimento di tale onere richieda una puntuale indicazione di tutte le circostanze di fatto su cui si basa la valutazione di incompatibilità della permanenza del rapporto di lavoro con l'attuazione del processo di riorganizzazione dell'attività produttiva per cui viene a mancare l'interesse del datore alla prestazione del dipendente licenziato.
Nel caso di specie nella lettera di licenziamento si legge: “Con la presente…. espletata la procedura ex art. 7 L. 604/66 così come modificata dalla L. 92/2012, che avuto esito di mancato accordo, le comunichiamo … che siamo costretti a licenziarla per ragioni di tipo economico inerenti l'attività produttiva”.
Il chiaro richiamo non soltanto alle “ragioni di tipo economico inerenti l'attività produttiva”, ma anche alla procedura ex art. 7 L. n. 604/1966 rende la comunicazione sufficientemente specifica.
Ed invero, dalla documentazione in atti, emerge chiaramente che la società aveva indirizzato all' di Avellino la richiesta di tentativo di conciliazione Controparte_10 espressamente evidenziando che “i motivi del licenziamento sono di natura economica. L'azienda negli ultimi anni ha subito importanti cali di fatturato e produzione” e che “l'azienda ha fatto ricorso per quanto possibile all'ammortizzatore sociale della cassa integrazione ordinaria sperando in una ripresa che purtroppo non vi è stata”.
13 Tale essendo il dato letterale, ritiene la Tribunale che il motivo del licenziamento sia stato sufficientemente evidenziato, posto che il lavoratore ha partecipato alla procedura conciliativa ed è stato edotto più specificamente dei motivi del licenziamento.
8. In conclusione, alla luce delle motivazioni innanzi illustrate, complessivamente considerate, il ricorso va rigettato.
9. In punto di regolamentazione delle spese di lite, le connotazioni obiettive e subiettive della vicenda in esame idonee ad incidere sull'astratta conoscibilità delle rispettive ragioni giuridiche, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro, nella causa iscritta al n. 1785/2023 vertente tra nei confronti di Parte_1 CP_1
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, disattesa e/o assorbita
[...] così decide:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Avellino, alla udienza del 28/1/2025.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
14
Settore lavoro e previdenza
R.G. 2071/2023
Verbale di udienza del 28/01/2025
Alle 11:48 sono presenti gli avv. Tolino per parte ricorrente e Raffaele Moretti per delega orale dell'avv. Napolillo per parte resistente.
Entrambi i procuratori si riportano ai propri scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate. Chiedono che la causa venga decisa e dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo alla presenza dei procuratori.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e all'esito provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Avellino, 28/1/2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 28.1.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 2071/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. TOLINO GERARDO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. indicato: , in persona del l. r. p. t., rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. NAPOLILLO EMANUELE, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25.7.2023 il ricorrente, come in epigrafe indicato, impugnava il licenziamento comminatogli con lettera del 30.3.2023 e chiedeva: “a) accertare e dichiarare la nullità/illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente a mezzo raccomandata a/r datata 30.03.2023 per violazione dell'obbligo di repechage e, per l'effetto, condannare in persona del legale CP_1 rappresentante ex art. 18 comma 4 della legge n. 300/1970, nel testo vigente a seguito
2 delle sentenze n. 59/2021 e 125 /2022 della Corte Costituzionale, alla reintegrazione del sig. nel posto di lavoro precedente occupato nonché al pagamento Parte_1 di un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (€
2.111,06 lordi) dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione nella misura massima prevista dalla prefata norma (12 mensilità) ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia. Condannare, altresì, la resistente al CP_2 versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione. Con vittoria delle competenze di causa, con attribuzione;
ovvero b) accertare e dichiarare la nullità/illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente a mezzo raccomandata a/r datata 30.03.2023 per violazione dei criteri legali di scelta ex art. 5 legge n. 223/19911 applicabili in via analogica e, per l'effetto, condannare in persona del legale CP_1 rappresentante ex art. 18 comma 4 della legge n. 300/1970 nel testo vigente a seguito delle sentenze n. 59/2021 e 125/2022 della Corte Costituzionale, alla reintegrazione del sig. nel posto di lavoro precedente occupato nonché al pagamento Parte_1 di un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (€
2.111,06 lordi) dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione nella misura massima prevista dalla prefata norma (12 mensilità) ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia. Condannare, altresì, la resistente al CP_2 versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione. Con vittoria delle competenze di causa, con attribuzione;
ovvero c) accertare e dichiarare la nullità/illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente a mezzo raccomandata a/r datata 30.03.2023 per insussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto a fondamento dello stesso
e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante, ex art. CP_1
18 comma 4 della legge n. 300/1970, nel testo vigente a seguito delle sentenze n.
59/2021 e 125/2022 della Corte Costituzionale, alla reintegrazione del sig. Pt_1 nel posto di lavoro precedente occupato nonché al pagamento di
[...] un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (€
2.111,06 lordi) dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione nella misura massima prevista dalla prefata norma (12 mensilità) ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia. Condannare, altresì, la resistente al CP_2 versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione. Con vittoria delle competenze di causa,
3 con attribuzione;
in via subordinata e salvo rispettoso gravame d) accertare e dichiarare la inefficacia del licenziamento intimato al ricorrente a mezzo raccomandata a/r datata 30.03.2023 per violazione dell'art. 2 comma 2 della legge
n. 604/1966 (omessa / insufficiente indicazione dei motivi posti a fondamento del recesso) e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante CP_1
p.t., ex art. 18 comma 6 della legge n. 300/1970, al pagamento, in favore del ricorrente, di una indennità risarcitoria commisurata alla ultima retribuzione globale di fatto (€ 2.111,06 lordi) nella misura di 12 mensilità ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, comunque non inferiore a 6 mensilità. Con vittoria delle competenze di causa, con attribuzione”.
A sostegno delle domande parte ricorrente deduceva di aver lavorato alle dipendenze della società operante nel settore della concia, con qualifica di operaio, CP_1 mansioni di coloritore pelli ed inquadramento (da ultimo) nel livello C1 di cui al CCNL
Industria Conciaria a far tempo dal 3 novembre 2006 e fino al 3 aprile 2023, data questa in cui veniva licenziato per giustificato motivo oggettivo.
Dopo avere ricostruito la propria situazione personale e familiare, rappresentava che nel corso del rapporto lavorativo era stato adibito a mansioni promiscue e pienamente fungibili di addetto allo spruzzo, addetto alla spazzolatrice, addetto alla stiratrice, addetto ai bottali, addetto alla selezione, addetto alla follonatura ed addetto alla vibratura, osservando sempre l'orario di lavoro dalle ore 07,00 alle ore 17,00 (con un'ora di pausa pranzo) dal lunedì al venerdì e con retribuzione come da buste paga prodotte in atti.
Allegava inoltre che con comunicazione datata 02.03.2023, la società datrice gli notificava comunicazione ex art. 7 della legge n. 604/1966, preannunciando l'intenzione di procedere alla risoluzione del rapporto per motivi di natura economica;
Con che nel corso del tentativo obbligatorio di conciliazione esperito dall' di Avellino in data 23.03.2023, la società dichiarava l'insussistenza “di altre collocazioni di lavoro”, limitandosi ad offrirgli un incentivo all'esodo ed esso ricorrente, nel contestare le ragioni addotte a fondamento del licenziamento e le modalità di selezione del personale da licenziare, formalizzava la disponibilità anche all'espletamento di mansioni inferiori rispetto a quelle proprie del profilo professionale di appartenenza;
che faceva seguito l'intimazione, a mezzo raccomandata a/r datata 30.03.2023, del licenziamento per giustificato motivo oggettivo riportante la motivazione “per ragioni di tipo economico inerenti l'attività produttiva”.
4 Lamentava quindi la nullità/illegittimità del licenziamento per violazione dell'obbligo di repechage ovvero per violazione dei criteri legali di scelta ex art. 5 l. 223/1991 da ritenersi applicabili in via analogica ovvero per insussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto a fondamento del recesso e, in via subordinata, per omessa e/o insufficiente esplicitazione dei motivi posti a fondamento dello stesso.
Sulla scorta di tali doglianze rassegnava le conclusioni come sopra riportate.
2. Instauratosi il contraddittorio si costituiva la società contestando, CP_1 sulla scorta di ampie e articolate motivazioni, le censure del ricorrente e le pretese svolte e chiedendo: “rigettare integralmente il ricorso per dichiarata infondatezza in fatto e diritto di tutte le domande in esso contenute;
In via gradata e con riserva di gravame in caso di accoglimento dell'avversa impugnativa di licenziamento, condannare la società resistente al pagamento dell'indennità risarcitoria, nella misura minima di legge, in ragione di tutte le circostanze del caso concreto e tenendo conto della condotta tenuta dalla parte datoriale”. Il tutto con il favore delle spese processuali e clausola di distrazione.
La società resistente allegava di essere “giunta alla determinazione obbligata di ridurre l'organico aziendale, con la soppressione di due unità lavorative, a seguito di una articolata riorganizzazione dell'attività produttiva ed a causa della necessità di conseguire una riduzione dei costi aziendali, nell'ottica di fronteggiare la persistente
e, purtroppo, ingentissima contrazione del volume d'affari e dei ricavi dell'attività”.
Esponeva, in particolare, che: nel periodo compreso tra l'anno 2018 e l'anno 2022, aveva registrato una drastica riduzione del fatturato e conseguentemente degli utili;
aveva dovuto, in ragione di una tale situazione, necessariamente procedere ad una riorganizzazione complessiva dell'attività produttiva, sia sul piano strutturale che su quello della manodopera.
Rappresentava di avere proceduto, sotto il primo aspetto, all'ammodernamento di alcuni settori produttivi, con l'acquisto di macchinari più efficienti e meno esigenti sul piano dei consumi e della forza lavoro.
Allegava, inoltre, che il generale ridimensionamento dell'assetto aziendale, resosi necessario al fine di ottenere una ottimizzazione dell'attività lavorativa, ovviamente aveva interessato anche il costo della “forza lavoro” e che sul piano del fabbisogno di manodopera, per effetto degli investimenti tecnologici realizzati e della generale politica di limitazione dei costi, la consistenza complessiva dell'organico aziendale era stata progressivamente ridotta dalle complessive 29 unità assunte come operai
5 dell'anno 2019 alle 19 unità dell'anno 2020, alle 18 unità dell'anno 2021, per giungere alle 15 unità di inizio anno 2023, ma che tuttavia, a causa del perdurante calo dei volumi produttivi registratosi anche nei primi mesi dell'anno 2023, gli sforzi effettuati non erano risultati sufficienti, costringendo l'azienda ad una ulteriore riduzione dei costi di gestione e, quindi, dell'organico, con il licenziamento del ricorrente e del collega . Persona_1
Deduceva ancora la non applicabilità dei criteri di cui all'art. 5 legge n. 223/1991 ai licenziamenti individuali e, comunque, l'insussistenza del presupposto della fungibilità professionale tra i dipendenti contemplati dal nel proprio ricorso. Pt_1
Soggiungeva, infine, che pur non essendovi tenuta, la società resistente aveva, comunque, fatto riferimento ad uno dei criteri indicati dal suddetto art. 5, L. n.
223/1991, effettuando la valutazione del personale sulla base delle proprie esigenze tecnico-produttive ed organizzative, corrispondenti alla fattispecie di cui alla lett. c).
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta e l'espletamento della prova orale: di poi all'esito della udienza di discussione, la causa veniva decisa come da sentenza.
3. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato in ragione delle motivazioni che di seguito si esporranno.
4. Vale premettere che il giustificato motivo oggettivo di licenziamento è determinato da "ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa" (art. 3 L. n. 604 del 1966).
In linea di diritto, seguendo l'orientamento giurisprudenziale espresso in sede di legittimità sul tema (tra le altre, di recente Cass. n. 1508/2021), va tenuto conto di quanto segue: "grava sul datore di lavoro l 'onere di provare, tra l 'altro, le ragioni inerenti alle attività produttive che rendono impossibile impiegare il dipendente nella organizzazione aziendale, da accertare in base agli elementi di fatto sussistenti alla data della comunicazione del recesso, spettando al giudice di verificarne l'effettiva ricorrenza attraverso un apprezzamento delle prove incensurabile in sede di legittimità, se effettuato con una motivazione coerente e completa (Cass. n. 17928 del
2002; Cass. n. 12261 del 2003; Cass. n. 6363 del 2000)".
In ossequio a tale principio occorre valutare preliminarmente se la circostanza addotta dalla convenuta a fondamento del licenziamento fosse realmente esistente al momento del recesso.
6 In proposito la società resistente ha dedotto di essersi determinata a ridurre l'organico aziendale, con la soppressione di due unità lavorative, a seguito di una articolata riorganizzazione dell'attività produttiva ed a causa della necessità di conseguire una riduzione dei costi aziendali, nell'ottica di fronteggiare la persistente contrazione del volume d'affari e dei ricavi dell'attività.
Nel dettaglio, la convenuta ha allegato di avere provveduto alla sostituzione, tra il mese di dicembre 2021 ed i primi mesi dell'anno 2022, dei due macchinari di “spruzzo” in uso nello stabilimento, rispettivamente ad una ed a due cabine, con un più moderno ed unico “spruzzo” a tre cabine, tanto al fine di ottimizzare i costi aziendali di tipo energetico (gas ed elettricità) e di ridurre il fabbisogno di manodopera dai 6/8 operai necessari per il funzionamento dei due “spruzzi” preesistenti a 3/4 operai per la gestione dello “spruzzo” unico a tre cabine.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che sia da ritenersi sussistente il giustificato motivo oggettivo posto a fondamento dell'impugnato licenziamento.
La società resistente ha difatti fornito la prova delle ragioni economiche che hanno legittimato il licenziamento del ricorrente: dal confronto dei dati del fatturato degli ultimi anni è emersa una riduzione significativa degli incassi.
A riprova di ciò, la resistente ha ridotto l'orario di lavoro dei suoi dipendenti e attuato la a partire dal 12 giugno 2023 fino al mese di giugno 2024. CP_4
Inoltre, dalla espletata istruttoria documentale e orale ha trovato altresì riscontro la circostanza della riorganizzazione del processo produttivo relativo allo spruzzo, (vedasi le fatture relative all'acquisto del nuovo spruzzo, allegate sub 15 e sub 16 in produzione di parte resistente, npnchè le dichiarazioni rese dal teste contenute Testimone_1 nel verbale di udienza del 9/4/2024: “ADR Ricordo che la lavorazione ha registrato il passaggio di uno spruzzo a due cabine ad uno spruzzo a tre cabine, previo accorpamento dei macchinari per migliorare l'efficienza del processo lavorativo.
ADR l'accorpamento di cui dicevo ha inciso sul fabbisogno di manodopera, ricordo che prima per due spruzzi (di cui uno a due cabine e uno ad una cabina) servivano circa sei operai, mentre con uno solo macchinario a spruzzo a tre cabine servono quattro operai al massimo…ADR il passaggio da due macchinari ad un solo macchinario di spruzzo vi è stato se non ricordo male nel 2021… ADR la cessazione del rapporto tra Euro tre e ricorrente è avvenuta sicuramente dopo la introduzione del macchinario a spruzzo a tre cabine…”).
E' pacifico inoltre che a seguito dei licenziamenti del ricorrente e di , Persona_1
7 la società non ha proceduto ad alcuna nuova assunzione. CP_1
La valutazione complessiva del contesto probatorio consente, quindi, di ritenere sussistente il giustificato motivo oggettivo individuato nella riduzione dei costi aziendali.
5. Il ricorrente ha lamentato la violazione dell'obbligo di repechage, allegando di avere sempre svolto mansioni promiscue e pienamente fungibili nei diversi settori della conceria, sulla base delle esigenze tecniche, organizzative e produttive della parte datoriale.
Ciò detto, la dedotta presenza di più posizioni fungibili occupate da operai con professionalità sostanzialmente omogenee contrasta, sotto il profilo logico ancor prima che sotto quello giuridico, con la lamentata violazione dell'obbligo di repechage.
Infatti quando -come nel caso di specie- le motivazioni del recesso sono strettamente collegate alla mera riduzione dei costi per il personale, non sussiste alcun obbligo in tal senso da parte del datore di lavoro (cfr. Cass. Sez. L., Sentenza n. 1508 del 25/01/2021;
Cass. n. 21715 del 2018: “l'obbligo per il datore di lavoro di dimostrare l'impossibilità di adibire il dipendente da licenziare in altri posti di lavoro rispetto a quello da sopprimere (cd. obbligo di repéchage) è incompatibile con motivazioni strettamente collegate alla mera riduzione dei costi per il personale (come nel caso di specie) in quanto, in tal caso, il mantenimento in servizio del dipendente, seppure in altre mansioni, contrasterebbe con tale esigenza. Ne consegue che il detto obbligo non può ritenersi violato quando l'ipotetica ricollocazione del lavoratore nella compagine aziendale non è compatibile con il concreto assetto organizzativo stabilito dalla parte datoriale).
6. Il ricorrente ha denunciato la violazione dei criteri di scelta nella individuazione del ricorrente quale lavoratore da licenziare, individuando quali dipendenti con mansioni fungibili alle proprie tutti gli operai alle dipendenze della convenuta e deducendo che, all'epoca del licenziamento, almeno nove tra questi ultimi possedevano un'anzianità di servizio e un carico di famiglia inferiori (o uguali) a quelli posseduti dal ricorrente e precisamente:
• (minore anzianità di servizio e senza figli a carico); Persona_2
• (stessa anzianità di servizio ma senza alcun carico di famiglia Persona_3 in quanto celibe);
• (minore anzianità di servizio senza figli a carico); Persona_4
• (minore anzianità di servizio e senza alcun carico di famiglia Testimone_1
8 in quanto celibe);
• (anzianità di servizio superiore di 4 giorni ma senza alcun Controparte_5 carico di famiglia in quanto celibe);
• (minore anzianità di servizio e minore carico di famiglia); Controparte_6
• (minore anzianità di servizio e minore carico di famiglia); Controparte_7
• (stessa anzianità di servizio e minore carico di famiglia); Controparte_8
• (minore anzianità di servizio e minore carico di famiglia). Controparte_9
La società resistente ha dedotto che il personale operaio della società non CP_1
è mai stato pienamente fungibile ed interscambiabile, che il era addetto allo Pt_1 spruzzo e soltanto occasionalmente è stato impiegato per operazioni di supporto al personale specializzato nella singola fare di lavorazione, soggiungendo che gli altri operai addetti alla “spruzzatrice” sono, a differenza del in grado di ricoprire più Pt_1 ruoli e postazioni in seno agli settori e/o presso altri macchinari, svolgendone abitualmente le relative mansioni.
In particolare, la società resistente ha allegato i nominativi, l'inquadramento e il tipo di mansioni svolte da ciascuno degli operai alle sue dipendenze:
• assunto in data 17.10.2006, livello D/2, con mansioni di Parte_2
“smerigliatore”;
• , assunto in data 17.10.2006, livello D/2, con mansioni di Persona_5
“smerigliatore”;
• , assunto in data 30.10.2006, livello D/1, con mansioni di “addetto Controparte_5 allo spruzzo” – Responsabile delle fasi di “misurazione”, “laminatura” e “lissa”;
• , assunto in data 30.10.2006, livello E/2, con mansioni di “addetto Testimone_2 allo spruzzo” – Nel corso del rapporto, impiegato anche presso il “bottale a secco” ed il
“bottale ad umido”;
• ; assunto in data 03.11.2006, livello E/3, con mansioni di “addetto Persona_3 allo spruzzo” – Capace di gestire l'intera procedura di avvio dello “spruzzo”, svolgendo le attività di caricamento dei prodotti chimici ed il controllo delle “pistole” nonché unico addetto alle operazioni di pulizia dei bottali – Nel corso del rapporto, impiegato anche nelle operazioni di “misurazione” per la movimentazione delle pelli in uscita già lavorate;
• assunto in data 03.11.2006, livello D/1, con mansioni di “spruzzatore Controparte_8
– Nel corso del rapporto, impiegato come responsabile dell'intero procedimento di
“selezione” ed anche in mansioni di “selezionatore”;
9 • , assunto in data 05.03.2010, livello D/1, con mansioni di “tecnico Controparte_7 chimico”;
• , assunto in data 05.03.2010, livello D/1, con mansioni di “tecnico Testimone_3 chimico”;
• assunto in data 05.03.2010, livello D/1, con mansioni di Controparte_9
“selezionatore pelli” – Responsabile del magazzino esterno, sito in Solofra (AV), alla via Arco Torre;
• , assunto in data 02.11.2010, livello F/1, con mansioni di “conciatore” Persona_4
– Capace di svolgere mansioni di “rasatore”, “raffinatore” e “smerigliatore” –
Responsabile della “spazzolatrice” e già prima dell'anno 2020, individuato come responsabile della gestione del “magazzino” e della relativa logistica;
• , assunto in data 25.01.2011, livello F/1, con mansioni di Controparte_6
“bottalista”, unico addetto al funzionamento del “bottale ad umido”;
• assunto in data 22.03.2016, livello E/2, con mansioni di “coloritore Persona_2 pelli” – Nel corso del rapporto, impiegato anche in mansioni di “rasatore”,
“misuratore”, “smerigliatore” e come responsabile della “spazzolatrice” in caso di assenza o impedimento del collega;
Per_4
• , assunto in data 09.09.2019, livello F/1, con mansioni di “tecnico Testimone_1 chimico” – Responsabile del “bottale a secco” e dello “spruzzo”;
• , assunto in data 06.11.2006, livello E/1, con mansioni di Persona_1
“conciatore” – Licenziato nel mese di marzo 2023 (all.ti nn. 19 – 20);
• , ricorrente, assunto in data 03.11.2006, livello F/1, con mansioni di Parte_1
“addetto allo spruzzo”;
Il primo profilo di indagine attiene quindi al presupposto -non pacifico- dell'essere le mansioni già svolte dal omogenee e fungibili rispetto a quelle degli altri operai. Pt_1
Ritiene il Tribunale che gli esiti della istruttoria conducano a ritenere che il ricorrente abbia sempre lavorato come “addetto allo spruzzo”, operando in alcuni degli altri settori dell'azienda resistente solo in appoggio ai colleghi stabilmente addetti a quella determinata lavorazione: la prova testimoniale è stata sostanzialmente univoca nel confermare le mansioni di addetto allo spruzzo svolte dal ricorrente.
In particolare, tecnico chimico, escusso alla udienza del 9/4/2024 Testimone_1 ha dichiarato:“…SI era operaio della manutenzione e si occupava d Pt_1 regola dello spruzzo e come ho detto, talvolta, dello stiraggio…”; Persona_3 già operaio addetto allo spruzzo, escusso nel corso della medesima udienza, ha
10 dichiarato: “…Preciso che di regola era addetto allo spruzzo, fu proprio assunto
Pt_1 per quella mansione…”; , conciatore licenziato nel marzo del 2023, Persona_1 escusso alla udienza del 10/9/2024 ha dichiarato:”…SI si occupava
Pt_1 prevalentemente dello spruzzo e precisamente sia dell'avviamento del macchinario, caricando i colori preparati dal chimico e occupandosi della manutenzione, come ad esempio in caso di ostruzione degli ugelli o di rottura dei fili, sia della ordinaria attività di spruzzo mediante la immissione del pellame…oltre allo spruzzo, il
Pt_1 la cui attività era assorbita dallo spruzzo per circa l'80% del tempo, saltuariamente ha lavorato con la stiratrice, la spazzolatrice, i bottali follonatura…”; , Testimone_2 operaio addetto allo spruzzo, escusso alla udienza del 10/9/2024, ha dichiarato: “…il compito principale del era lo spruzzo, pochissime volte l'ho visto stirare…prima
Pt_1 del Covid ciascun operaio svolgeva l'attività cui era stato specificamente addetto, mentre dopo il Covid, essendosi ridotto il lavoro, tutti gli operai ruotavano nei vari reparti. ADR Ribadisco che il era addetto allo spruzzo, anche dopo il Covid
Pt_1 salvo qualche volta che stirava ma non so dire con quale frequenza… ADR Escludo che il abbia svolto altre attività in azienda in quanto lui era funzionale allo
Pt_1 spruzzo”.
Conseguentemente, considerato il livello di inquadramento (F/1) e la qualifica rivestita
(addetto allo spruzzo) dal ricorrente– egli non era certamente fungibile con tutti quei dipendenti con qualifica di “tecnico chimico” ( e o con CP_7 Tes_3 Tes_1 qualifica di “selezionatore di pelli” ( ) o “coloritore di pelli” ( ), o CP_9 Per_2
“conciatore” ( ) o “bottalista” ( ) o “smerigliatore” ( trattandosi Per_4 CP_6 Per_5 di mansioni specialistiche afferenti a settori/reparti diversi da quello dello spruzzo cui era addetto il ricorrente (vedasi documento allegato sub 8 in produzione di parte ricorrente).
Deve altresì escludersi la piena fungibilità delle mansioni svolte dal con quelle Pt_1 degli altri operai addetti allo spruzzo, ( , e CP_8 Persona_3 [...]
), in quanto gli stessi, oltre a svolgere le mansioni di spruzzo, hanno svolto in CP_5 concreto, in maniera fissa e/o abituale e costante, anche mansioni specialistiche tali da caratterizzare significativamente la loro posizione lavorativa.
Nel dettaglio, il , operaio con qualifica di spruzzatore, svolgeva CP_8 prevalentemente le mansioni di selezionatore di pelli (cfr. le dichiarazioni rese dal teste
“…RO era al 90% selezionatore di pelli finite e per il Persona_1 CP_8 residuo 10% si divideva tra misuratrice e stiratrice. Pertanto era addetto allo spruzzo
11 in maniera del tutto sporadica ad esempio in caso di sostituzione di altro operaio o in situazioni emergenziali. Tanto so per averlo visto fino a quando ho lavorato alle dipendenze di Eurotre…”, nonché le dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di interrogatorio formale in risposta al capo XIX).
Il , operaio assunto con la qualifica di addetto allo spruzzo, svolgeva per lo più CP_5 mansioni di addetto alla misuratrice e alla laminatura (cfr. le dichiarazioni rese dal teste “… era addetto al 90% alla misuratrice e Persona_1 Controparte_5 per il residuo 10% alla stampante…”, nonché le dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di interrogatorio formale in risposta ai capi XXII e XXIII), mansioni queste all'evidenza non fungibili né omogenee rispetto a quelle svolte dal ricorrente.
operaio addetto allo spruzzo, era l'unico addetto alle mansioni di Persona_3 pulizia dei bottali -macchinari questi afferenti ad un diverso reparto rispetto a quello dello spruzzo (vedasi sul punto le dichiarazioni rese dal teste - come Testimone_1 confermato dal teste (“…Mio fratello era addetto Persona_1 Per_3 principalmente a togliere la pelle dietro lo spruzzo e anche lui, quando lo spruzzo veniva fermato passava, come il alla stiratrice, e al bottale e poi mio fratello Pt_1 si occupava anche della pulizia dei macchinari…”).
Se questi sono i fatti sottesi alla vicenda in esame, attesa la non piena fungibilità delle mansioni in concreto svolte dagli operai, non può affermarsi l'arbitrarietà dei criteri di scelta nell'individuazione del lavoratore eccedentario, non ricorrendo nel caso di specie una parità di condizioni (id est: lo svolgimento delle medesime mansioni).
Sul punto vale la pena ricordare che secondo la Suprema Corte, in caso di licenziamento per ragioni inerenti l'attività produttiva e l'organizzazione del lavoro, ex art. 3 legge n. 604 cit., ove il giustificato motivo oggettivo si identifichi nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, nell'individuare il dipendente da licenziare, il datore di lavoro, oltre a tener conto del divieto di atti discriminatori, deve agire in conformità ai principi di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e
1375 c.c., che devono in generale guidare ogni comportamento delle parti di un rapporto obbligatorio (cfr. Cass. Sez. L., Sentenza n. 14021 del 08/07/2016; Cass. civ.,
Sez. L, Sentenza n. 25192 del 7/12/2016: “In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ravvisato nella soppressione di un posto di lavoro in presenza di più posizioni fungibili perchè occupate da lavoratori con professionalità sostanzialmente omogenee, non essendo utilizzabile il criterio dell'impossibilità di
“repechage”, il datore di lavoro deve individuare il soggetto da licenziare secondo i
12 principi di correttezza e buona fede;
in questo contesto l'art. 5 della l. n. 223 del 1991 offre uno “standard” idoneo ad assicurare una scelta conforme a tale canone, ma non può escludersi l'utilizzabilità di altri criteri, purché non arbitrari, improntati a razionalità e graduazione delle posizioni dei lavoratori interessati (Nella specie, la
S.C. ha considerato ragionevoli i criteri del maggior costo della retribuzione, del minore rendimento lavorativo e delle condizioni economiche complessive di ciascun lavoratore)”.
7. Sul presunto difetto di motivazione del licenziamento impugnato.
Sul punto vale richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 d.a. c.p.c., quanto statuito dalla
Corte d'Appello di Napoli con sentenza n. 2378/2024 resa in un caso analogo al presente.
In linea con l'orientamento di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 16795/2020), la motivazione del recesso datoriale, per poter ritenersi valida, deve essere tale da consentire al lavoratore di apprendere nei suoi elementi essenziali le ragioni poste alla base della decisione datoriale.
Va, invece, escluso che l'assolvimento di tale onere richieda una puntuale indicazione di tutte le circostanze di fatto su cui si basa la valutazione di incompatibilità della permanenza del rapporto di lavoro con l'attuazione del processo di riorganizzazione dell'attività produttiva per cui viene a mancare l'interesse del datore alla prestazione del dipendente licenziato.
Nel caso di specie nella lettera di licenziamento si legge: “Con la presente…. espletata la procedura ex art. 7 L. 604/66 così come modificata dalla L. 92/2012, che avuto esito di mancato accordo, le comunichiamo … che siamo costretti a licenziarla per ragioni di tipo economico inerenti l'attività produttiva”.
Il chiaro richiamo non soltanto alle “ragioni di tipo economico inerenti l'attività produttiva”, ma anche alla procedura ex art. 7 L. n. 604/1966 rende la comunicazione sufficientemente specifica.
Ed invero, dalla documentazione in atti, emerge chiaramente che la società aveva indirizzato all' di Avellino la richiesta di tentativo di conciliazione Controparte_10 espressamente evidenziando che “i motivi del licenziamento sono di natura economica. L'azienda negli ultimi anni ha subito importanti cali di fatturato e produzione” e che “l'azienda ha fatto ricorso per quanto possibile all'ammortizzatore sociale della cassa integrazione ordinaria sperando in una ripresa che purtroppo non vi è stata”.
13 Tale essendo il dato letterale, ritiene la Tribunale che il motivo del licenziamento sia stato sufficientemente evidenziato, posto che il lavoratore ha partecipato alla procedura conciliativa ed è stato edotto più specificamente dei motivi del licenziamento.
8. In conclusione, alla luce delle motivazioni innanzi illustrate, complessivamente considerate, il ricorso va rigettato.
9. In punto di regolamentazione delle spese di lite, le connotazioni obiettive e subiettive della vicenda in esame idonee ad incidere sull'astratta conoscibilità delle rispettive ragioni giuridiche, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro, nella causa iscritta al n. 1785/2023 vertente tra nei confronti di Parte_1 CP_1
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, disattesa e/o assorbita
[...] così decide:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Avellino, alla udienza del 28/1/2025.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
14