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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 30/01/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 10435/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Mariarosa Pipponzi Presidente dott. Luciano Ambrosoli Giudice dott. Andrea Gaboardi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 27.1.2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 10435/2024, promosso da:
nato in [...] il [...], c.f. , CUI Parte_1 C.F._1
0616PUP; con il patrocinio dell'avv. Alberto RAIMONDI;
RICORRENTE contro
; Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
Rilevato in fatto
1. In data 16.10.2023, cittadino marocchino nato il [...], ha presentato in via Parte_1 amministrativa istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, rigettata dalla Questura di con provvedimento in data 29.7.2024 (notificato all'istante in data 1.8.2024). CP_1
Il diniego oggetto di impugnazione – pronunciato sulla scorta del parere vincolante emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia – si fonda sul fatto che dalla documentazione prodotta dall'istante non affiorerebbe né un suo compiuto radicamento sul territorio nazionale né una sua situazione di particolare vulnerabilità. In ogni caso, non sussisterebbero fondati motivi di ritenere che il suo allontanamento dal territorio nazionale possa comportare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, in quanto il ricorrente non avrebbe documentato la presenza di legami familiari o affettivi in Italia e neppure la percezione di redditi da lavoro in modo costante e in misura sufficiente ad assicurargli effettive possibilità di
Pag. 1 di 7 integrazione.
Infine, la sua zona di provenienza non sarebbe soggetta a indicazioni di non rimpatrio a livello internazionale.
2. Avverso tale provvedimento è stato proposto in data 2.9.2024 tempestivo ricorso. La difesa ha dato atto della situazione personale del ricorrente sul territorio nazionale, sottolineando (e documentando) il percorso di integrazione socio-lavorativa da lui intrapreso nel Paese di accoglienza (sono stati prodotti, tra gli altri, i seguenti documenti: estratto conto previdenziale aggiornato al 21.5.2024; CU 2024 CP_2 rilasciata dalla in relazione al contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato con il CP_3 ricorrente;
comunicazione relativa al contratto di lavoro a tempo parziale e indeterminato Pt_2 concluso con l'impresa individuale di IJ YA con alcune buste paga;
contratto di lavoro a tempo pieno e determinato stipulato con la per il periodo 1.9.2024-31.10.2024; buste paga relative CP_4 ai brevi rapporti di lavoro instaurati, rispettivamente nell'aprile e nel giugno 2024, con la ditta individuale di OU ME NA El YE e con la CMA s.r.l.; comunicazione di ospitalità rilasciata in favore del ricorrente da tale il 20.8.2024). Persona_1
Sulla scorta di quanto sopra, il difensore del ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto del suo assistito all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale, con vittoria di spese.
3. Il si è costituito in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di Brescia, in data 21.10.2024, ribadendo la correttezza delle valutazioni effettuate nel provvedimento impugnato e invocando, pertanto, il rigetto della domanda avversaria, con vittoria di spese.
Unitamente alla comparsa di risposta, l'amministrazione resistente ha depositato in atti una relazione stilata lo stesso 21.10.2024 dall'Ufficio Immigrazione della Questura di in ordine alla CP_1 posizione personale del ricorrente, corredata della documentazione acquisita nel procedimento amministrativo e della comunicazione relativa al rapporto di lavoro instaurato da con Pt_2 Pt_1 la dopo la notifica del decreto di rigetto dell'istanza di protezione speciale. CP_4
4. L'udienza di comparizione delle parti fissata in data 31.10.2024 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. e in data 28.10.2024 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta con cui ha chiesto la rimessione della causa in decisione, insistendo per l'accoglimento del ricorso. Contestualmente ha prodotto la comunicazione di proroga del contratto di lavoro stipulato con la sino al 28.2.2025, la busta paga emessa dal datore di lavoro per la mensilità di settembre CP_4
2024, nonché una dichiarazione notarile certificante l'avvenuto acquisto, da parte del ricorrente, di un'unità immobiliare sita a Roncola (BG).
5. Il Giudice designato ha fissato udienza davanti al Collegio – ai sensi del previgente art. 281-terdecies c.p.c. – il 28.11.2024, disponendo la sua sostituzione con note scritte in surroga delle difese orali e assegnando termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di note conclusionali. In data 8.11.2024 parte ricorrente ha precisato le sue conclusioni e in data 12.11.2024 ha articolato le proprie difese finali, insistendo per l'accoglimento del ricorso. Lette le note da ultimo depositate da parte ricorrente il 26.11.2024, la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 27.1.2025.
Ritenuto in diritto
1. In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di
Pag. 2 di 7 violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il legislatore ha, pertanto, nuovamente conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali (a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità di cui all'art. 2, comma 2, Cost.), nonché di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma 1, Cost. (artt. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 3 e 8 CEDU).
Con riguardo alla seconda fattispecie – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – questo Collegio ravvisa nella formulazione legislativa una sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con mod., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Secondo la normativa introdotta con il d.l. 130/2020, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha, peraltro, disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento di tale diritto, stabilendo che costituiscono parametro di valutazione la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché (e per converso) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (v., per tutte, Cass., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Un primo elemento comune tra la protezione speciale e quella umanitaria riposa, dunque, proprio sul rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – dipendente dal rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
L'altro elemento comune attiene, poi, al contenuto del giudizio di accertamento del diritto alla protezione interna, fondato sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, quindi, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese di origine. Non è, pertanto, sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, al fine di accertare se lo straniero sia al punto sradicato dal Paese di provenienza (sul piano socio-economico e su quello personale) che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali della sua persona.
Di recente, l'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con mod., dalla l. 5 maggio
Pag. 3 di 7 2023, n. 50, ha però soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1, cit.
Il legislatore ha, tuttavia, dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, comma 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.).
Atteso che il ricorrente risulta aver manifestato esplicitamente la volontà di presentare istanza di protezione speciale nel 2022 (come comprovato dalla missiva prodotta sub doc. 9 del fascicolo di parte), limitandosi in data 26.10.2023 alla mera formalizzazione dell'istanza presso gli uffici della Questura di
, la domanda va esaminata sulla base del regime previgente, novellato nel 2020. CP_1
Risulta, allora, irrilevante in questa sede interrogarsi circa la legittimità costituzionale dell'ultima novella e, in caso positivo, circa l'esatta identificazione del nuovo regime in conseguenza dell'abrogazione espressa dei periodi menzionati.
2. Tanto premesso e considerato, il ricorso merita senz'altro accoglimento.
2.1. Va preliminarmente evidenziato che non ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 19, comma 1, d.lgs. 286/1998 (ai sensi del quale «in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione»). Il rischio descritto da tale disposizione non emerge, infatti, in alcun modo dagli atti di causa.
2.2. Quanto alla fattispecie di cui all'art. 19, comma 1.1, I-II periodo, d.lgs. cit. – nella parte in cui stabilisce che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti» e che «nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani» – la situazione presente in Marocco, pur presentando alcuni aspetti di criticità (si segnalano diversi episodi di repressione, anche violenta, del dissenso contro le autorità governative, specie ai danni di giornalisti o di oppositori politici), non evidenzia violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani né un rischio generalizzato per la popolazioni di subire torture o trattamenti inumani o degradanti.
Sul punto, basti rilevare che il Marocco è annoverato tra i Paesi di origine sicuri ai sensi dell'art. 2-bis del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25.
Dalla Scheda Paese redatta il 2.5.2024 dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ai fini di tale qualificazione si ricavano le informazioni che seguono.
Con riferimento alla pena di morte, essa è stata de facto abolita fin dal 1993, anno a cui risale l'ultima Per esecuzione. Dalla salita al trono di nel 1999, molte decine di prigionieri nel braccio Persona_3 della morte hanno ricevuto la commutazione della condanna capitale in ergastolo. Nondimeno, nel 2003 è stata estesa la pena capitale a reati legati al terrorismo.
Quanto al rispetto della libertà personale, si segnala che la legge marocchina proibisce arresti e detenzioni arbitrarie e ogni individuo ha il diritto di ricorrere in via giudiziale contro il proprio arresto o la detenzione. Va detto che diversi osservatori hanno documentato, però, che la polizia non sempre rispetta queste disposizioni, in particolare durante o a séguito di manifestazioni di protesta.
Negli ultimi anni si sono registrati notevoli progressi nella tutela della libertà di parola e di stampa: nel 2016, è stata approvata una legge che ha stabilito la presunzione di buona fede anche nei casi di diffamazione e la comminazione di ammende in luogo della reclusione in carcere;
i media indipendenti e le testate online godono di una discreta libertà, mentre le televisioni statali offrono programmi di dibattito e giornalismo d'inchiesta. Nondimeno, i giornalisti e i difensori dei diritti umani sono a volta oggetto di minacce e persecuzioni.
Per ciò che riguarda le libertà di riunione e di associazione, riconosciute e tutelate dalla Costituzione, significative compressioni si registrano solo nel Sahara Occidentale nel contesto del noto conflitto tra
Pag. 4 di 7 e forze armate marocchine. Parte_3
Sebbene l'Islam sia riconosciuto come religione di Stato, la Costituzione garantisce libertà di pensiero ed espressione, oltreché il diritto di ogni individuo di praticare il proprio credo religioso;
essa riconosce, inoltre, la comunità ebraica come parte integrante della società. Il codice penale proibisce però con pene detentive fino a 3 anni chi pone in questione la fede di un musulmano o ne sollecita la conversione;
di fatto questa circostanza costituisce un deterrente al pieno esercizio della libertà di religione.
Notevoli progressi si sono registrati nella tutela dei diritti delle donne: una legge del 2014 ha eliminato la possibilità per i colpevoli di violenza sessuale su ragazze minorenni di contrarre matrimonio con le stesse (c.d. matrimonio riparatore) ed evitare quindi la persecuzione giudiziale;
nel luglio 2016 è stata adottata una legge sulla lotta contro la violenza sulle donne, il cui campo di applicazione è stato esteso nel 2018 arrivando a ricomprendere nella fattispecie di violenza anche gli atti di aggressione (incluso sul posto di lavoro), le molestie in via digitale, lo sfruttamento sessuale e l'aggressione; la nuova legge prevede anche il divieto di matrimoni precoci e forzati. Non è ancora stata penalizzata ufficialmente la violenza domestica. Rimangono, però, sensibili disparità di trattamento tra uomo e donna nell'esercizio effettivo dei diritti civili, nelle questioni economiche e sul posto di lavoro.
Il Marocco ha ratificato la maggior parte delle Convenzioni internazionali in materia di diritti del fanciullo e il codice penale prevede sanzioni aggravate e particolarmente severe per i casi di violenza sessuale nei confronti dei minori. La violenza sessuale ai danni di minori rimane però un fenomeno sociale piuttosto diffuso.
Potenziali vittime di persecuzione o comunque di discriminazione segnalate dalle fonti sono essenzialmente le persone LGBTI (l'art. 489 del codice penale marocchino criminalizza i rapporti sessuali consenzienti tra le persone dello stesso sesso con pene detentive fino a 3 anni, anche se recentemente non sono però stati riportati significativi casi di discriminazione per orientamento sessuale su questioni lavorative e di accesso ai servizi sociali/sanitari e pubblici) e quelle di etnia (anche in questo caso Per_4 nel quadro di una situazione in miglioramento), categorie a cui non appartiene, per quanto si è esposto sopra, l'odierno ricorrente.
Quanto, poi, al pericolo di tortura o di altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, la Costituzione e la legge ne proibiscono il ricorso e il governo marocchino in più occasioni ha dichiarato l'impegno a rendere effettive queste disposizioni, ammettendo al contempo l'esistenza di alcuni casi, che sarebbero però non sistematici e comunque meno frequenti che in passato. In effetti le autorità marocchine si sono impegnate negli ultimi anni a contrastare il fenomeno. Nel febbraio 2018 il Parlamento ha votato all'unanimità un ampliamento del mandato del Consiglio Nazionale dei Diritti dell'Uomo (CNDH), in modo tale che esso accolga un Meccanismo di prevenzione nazionale (NPM), in linea con i requisiti del Protocollo Opzionale alla Convenzione contro la Tortura. La legge definisce la tortura e sancisce che tutti gli ufficiali del governo e i membri delle forze di sicurezza che «facciano uso di violenza contro altri individui senza legittimi motivi, o incitino altri a fare lo stesso, durante il corso delle loro funzioni verranno puniti in conformità con la gravità della violenza perpetrata». A cospetto dei diversi casi denunciati, le iniziative disciplinari o processuali avviate nei confronti dei presunti responsabili sembrano essersi tradotte, però, finora in pochi provvedimenti concreti.
Per quanto concerne, infine, gli eventi climatici e i più recenti eventi sismici dell'8-9 settembre 2023 (i quali hanno interessato comunque la sola area di Marrakech, che dista oltre 500 chilometri da quella di provenienza di originario di Fès: v., al riguardo, https://reliefweb.int/disaster/eq-2023-000166- Parte_1 mar), occorre, in ogni caso, rilevare che il Governo si è efficacemente adoperato per fornire adeguato supporto alla popolazione e, quanto al problema della penuria d'acqua nelle aree rurali (ma anche urbane), per approntare un imponente piano di investimenti (vòlti alla realizzazione di bacini per lo stoccaggio dell'acqua, canali per la distribuzione della risorsa, moderni sistemi di irrigazione e anche dissalatori per usare l'acqua del mare nel settore primario), con l'obiettivo di aumentare significativamente le disponibilità d'acqua e i relativi approvvigionamenti specie nelle aree rurali (quelle più colpite dal fenomeno) entro il
Pag. 5 di 7 2030 (cfr., ex multis, https://www.africaeaffari.it/39100/marocco-ingente-impegno-del-governo-
contro
-la-siccita). La difficile situazione ambientale – monitorata e fronteggiata dalle autorità di governo – non appare, dunque, allo stato suscettibile, di per sé sola, di arrecare pregiudizio a quel «nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale» che «costituisce il limite minimo essenziale al di sotto del quale non è rispettato il diritto individuale alla vita e all'esistenza dignitosa» (così Cass., sez. II, 24 febbraio 2021, n. 5022).
Non ricorrono, dunque, i presupposti per ravvisare una situazione di non-refoulement alla stregua dell'art. 19, commi 1 e 1.1, I-II periodo, d.lgs. 286/1998.
2.3. Ciò posto, ha, però, dimostrato di aver intrapreso un buon percorso di integrazione in Parte_1
Italia.
Si rammenta, in proposito, che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. III, 2 ottobre 2020, n. 21240) «il livello di integrazione raggiunto in Italia dal richiedente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile, in ipotesi, attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana o di partecipazione ad attività di volontariato nonché di contratti di lavoro anche a tempo determinato».
Ebbene, – giunto in Italia nell'agosto 2020 – è stato difatti regolarmente assunto già in data Pt_1
12.5.2021 dall'impresa individuale ER Jaouad, per la quale ha lavorato in forza di contratto a tempo parziale e determinato sino al 31.8.2021. Dal 29.8.2022 egli è stato, poi, assunto dalla per la CP_3 quale ha lavorato, in forza di contratto a tempo indeterminato, sino al 15.6.2023, per poi passare – per un breve periodo (5.8.2023-26.8.2023) – alle dipendenze della Dal 23.9.2023 ha, Controparte_5 Pt_1 quindi, lavorato come parrucchiere per la ditta di BA YA in esecuzione di un contratto a tempo parziale e indeterminato. L'istante ha in séguito lavorato per brevi periodi come manovale edile per la ditta individuale di (nell'aprile 2024) e per la CMA s.r.l. (nel giugno Controparte_6
2024). Da ultimo, in data 1.9.2024, egli è stato assunto dalla con la qualifica di operaio, in CP_4 forza di contratto a tempo pieno e determinato in scadenza al 31.10.2024 e poi prorogato sino al 28.2.2025.
Lo svolgimento di tali attività lavorative ha consentito a di percepire retribuzioni adeguate ad Parte_1 assicurargli un tenore di vita dignitoso in Italia e a consentirgli di acquistare, in data 19.9.2024, un'unità immobiliare sita a Roncola (BG). Si ricorda in ogni caso, al riguardo, che secondo Cass., sez. VI, 15 marzo 2022, n. 8373, «l'esiguità delle retribuzioni non costituisce un elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto, atteso che la consistenza delle retribuzioni lavorative va apprezzata tenendo conto del graduale incremento delle stesse nel tempo, elemento che fornisce indicazioni utili in merito al consolidarsi del processo di integrazione in Italia».
Considerata tale documentata integrazione lavorativa e rilevata anche la sua protratta assenza dal Paese di origine, stima allora il Tribunale che l'eventuale rimpatrio del ricorrente andrebbe ad interrompere il positivo percorso di inserimento avviato e si porrebbe in contrasto con il suo diritto alla vita privata e familiare, tutelato dall'art. 8 CEDU.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1, III-IV periodo, e 1.2, d.lgs. 286/1998.
3. Le spese di lite debbono essere dichiarate irripetibili, essendo il ricorrente vittorioso ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a nato in [...] il [...] (c.f. Parte_1
, CUI 0616PUP), il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1, C.F._1
Pag. 6 di 7 III-IV periodo, e 1.2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel testo posteriore alla novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. e), nn. 1) e 2), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173; dispone la trasmissione degli atti al Questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale ex artt. 32, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 e 6, comma 1-bis, lettera a), d.lgs. 286/1998, quindi di durata biennale, rinnovabile previo parere della Commissione territoriale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
dichiara irripetibili le spese processuali;
manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2025.
Il Giudice est.
Dott. Andrea Gaboardi
La Presidente
Dott.ssa Mariarosa Pipponzi
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