Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5S, sentenza 27/01/2025, n. 1753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1753 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01753/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07521/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7521 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da RG S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Mari, Patrizia Gozzoli, Pietro Pizzolato, Giorgio Castorina, Elena Mitzman, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandra Mari in Roma, via degli Scialoja, 18;
contro
Gestore dei Servizi Energetici – Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Maria Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere Arnaldo Da Brescia, 11;
per l'annullamento
a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento di annullamento del provvedimento di accoglimento delle Richieste di Verifica e Certificazione (RVC) della PPPM prot. n. GSE/-OMISSIS- del 28.03.2018, nonchè di tutti gli altri atti connessi precedenti e/o conseguenti, ivi inclusa, per quanto occorrer possa, la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. GSE/-OMISSIS- dell'1.03.2018;
- nonché del documento del GSE “Progetti standard. Chiarimenti operativi”, del 2017 nei termini indicati in narrativa;
per l’accertamento del diritto della società RG s.r.l. alla percezione dei Certificati Bianchi spettanti ai sensi del D.M. 28.12.2012, con riferimento alla Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) annullata a mezzo del provvedimento impugnato;
per la condanna del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., ai sensi dell'art. 34 c.p.a., a porre in essere tutte le azioni conseguenti necessarie al riconoscimento dei Certificati Bianchi e/o comunque, anche in virtù di risarcimento in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 c.c., all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio.
b) per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- del provvedimento prot. n. GSE/-OMISSIS- del 01.06.2018, ricevuto dalla ricorrente via PEC nella medesima data, recante “Annullamento d'ufficio, ai sensi della Legge n. 241/1990, del provvedimento di accoglimento della Richie-sta di Verifica e Certificazione (RVC) 0415255027517R1149_rev1, presentata da ESERGETICA SRL - Richiesta restituzione incentivi”;
- di tutti gli altri atti connessi precedenti e/o conseguenti, ivi inclusi quelli già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio, prot. n. GSE/-OMISSIS- del 28.03.2018 e prot. n. GSE/-OMISSIS- del 1.03.2018;
- del documento del GSE “Progetti standard. Chiarimenti operativi”, del 2017, nei termini indicati in narrativa e nella misura in cui sia interpretato come applicabile retroattivamente al caso di specie.
per l’accertamento del diritto della società RG s.r.l. alla percezione dei Certificati Bianchi spettanti ai sensi del D.M. 28.12.2012, con riferimento alla Richiesta di Verifica e Certifica-zione (RVC) annullata a mezzo del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo;
per la condanna del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., ai sensi dell'art. 34 c.p.a., a porre in essere tutte le azioni conseguenti necessarie al riconoscimento dei Certificati Bianchi e/o comunque, anche in virtù di risarcimento in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 c.c., all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio.
c) per quanto riguarda gli ulteriori motivi aggiunti:
- del provvedimento prot. n. GSE/-OMISSIS- del 28.03.2018, ricevuto dalla ricorrente via PEC nella medesima data, recante "Annullamento d'ufficio, ai sensi della Legge n. 241/1990, del provvedimento di accoglimento della Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) 0415255027517R1149_rev1, presentata da ESERGETICA SRL", con cui il Gestore dei Servizi Energetici - G.S.E. S.p.A., Divisione Incentivi, in persona del Direttore -OMISSIS-, ha disposto l'annullamento d'ufficio della RVC n. 0415255027517R1149_rev1;
- nonché di tutti gli altri atti connessi precedenti e/o conseguenti, ivi inclusa, per quanto occorrer possa, la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. GSE/-OMISSIS- dell'1.03.2018;
- del documento del GSE “Progetti standard. Chiarimenti operativi”, del 2017, nella misura in cui sia per l’accertamento del diritto della società RG s.r.l. alla percezione dei Certificati Bianchi spettanti ai sensi del D.M. 28.12.2012, con riferimento alle Richieste di Verifica e Certificazione (RVC) annullate a mezzo del provvedimento impugnato;
per la condanna del Gestore dei Servizi Energetici - GSE s.p.a., ai sensi dell'art. 34 c.p.a., a porre in essere tutte le azioni conseguenti necessarie al riconoscimento dei Certificati Bianchi e/o comunque, anche in virtù di risarcimento in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 c.c., all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 dicembre 2024 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe RG S.r.l., società certificata ai sensi della norma UNI CEI 11352, operante da alcuni anni nel settore dell’efficienza energetica e avente titolo a partecipare al meccanismo dei certificati bianchi, ha impugnato in via principale l’annullamento del provvedimento di accoglimento delle richieste di verifica e certificazione (RVC) prot. n. GSE/-OMISSIS- del 28.03.2018, concernente vari progetti relativi all’installazione di impianti fotovoltaici di potenza elettrica inferiore a 20 kW (scheda tecnica 7T), nonché di caldaie unifamiliari a 4 stelle di efficienza (scheda tecnica 3T) di cui al meccanismo incentivante dei certificati bianchi, di cui al d.m. 28 dicembre 2012.
Nello specifico, a seguito dello svolgimento di approfondita istruttoria con riferimento alle citate schede tecniche, il G.S.E. ha rilevato che la documentazione inizialmente trasmessa dalla società non era idonea a garantire con certezza che gli interventi rendicontati fossero stati realizzati in modo conforme alla normativa di settore.
Pertanto, con provvedimento prot. GSE/P-OMISSIS- dell’1.03.2018 il G.S.E. comunicava alla ricorrente l’avvio del procedimento di annullamento dei provvedimenti di accoglimento delle RVC invitando la stessa a presentare osservazioni nel termine di 10 giorni.
In particolare, il GSE richiedeva alla società ricorrente di presentare entro il termine di 10 giorni osservazioni in merito a :
“i. la caldaia Baxi modello Luna 3 Avant + 240 Fi presenterebbe “un’efficienza energetica stagionale per il riscaldamento inferiore al 92%” (requisito in alcun modo richiesto dal legislatore);
ii. per ogni intervento non sarebbe possibile verificare il rilascio della dichiarazione di conformità dell’impianto (profilo irrilevante ai fini dell’accesso ai CB);
iii. l’intervento effettuato da RG sarebbe stato già rendicontato in altra RVC (profilo che sarà chiarito sub B);
iv. non sarebbe possibile verificare il rispetto della quota minima di risparmio netto integrale, pari a 20 tep/anno (argomento infondato stante la proposizione di interventi ammissibili in numero sufficiente al raggiungimento di tale soglia);
v. per tutti gli interventi non sarebbero stati forniti i documenti di identità in corso di validità dei clienti partecipanti (requisito documentale non richiesto dal legislatore) .
Con provvedimento prot. GSE/-OMISSIS- del 28.03.2018, in assenza della trasmissione delle richieste osservazioni, il G.S.E procedeva all’annullamento d’ufficio del provvedimento di accoglimento delle RVC che veniva impugnato dalla società ricorrente a mezzo delle seguenti doglianze:
I. Illegittimo esercizio del potere di annullamento d’ufficio. Violazione dell’art. 21-nonies, l. 241/1990 – violazione dell’art. 42 del d.lgs 28/2011 – violazione del principio di buona fede e proporzionalità procedi-mentale – violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 – violazione dell’art. 3 della l. 241/1990 – eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti – Violazione del D.M. 28 dicembre 2012 .
Deduce in sintesi la società ricorrente l’illegittimo esercizio del potere di annullamento d’ufficio da parte del G.S.E. per violazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990 e del termine ragionevole ivi previsto per il relativo annullamento.
II. Infondatezza dei rilievi mossi dal GSE. Eccesso di potere per difetto di istruttoria – Violazione del D.M. 28 dicembre 2012 – Violazione del principio di legalità, buon andamento e legittimo affidamento (art. 97 Cost.) – violazione del principio di non aggravamento del procedimento (art. 1, l. 241/1990) - violazione del principio di predeterminazione dei criteri per la concessione di vantaggi economici (art. 12 della l.241/1990) – Violazione dell’art. 12 d.m. 28 dicembre 2012 – Eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti – Eccesso di potere per illogicità manifesta ed irrazionalità – Violazione del principio di proporzionalità – Violazione delle schede tecniche – Incompetenza del GSE – Illegittimo esercizio di poteri normativi non conferiti all’Ente – Violazione dell’art. 42 del d.lgs. 28/2011 – violazione dell’art. 4.3 delle Linee Guida AEEG 9/11 e dell’art. 12 Decreto CB 2012 .
Sostiene la ricorrente che i rilievi formulati dal GSE mascherano una surrettizia introduzione di requisiti documentali non richiesti dal legislatore e certamente non prevedibili al momento della presentazione delle RVC e pertanto non esigibili.
III. Violazione ed elusione del Decreto Romani. Violazione dell’art. 42 d.lgs. 28/2011 – violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza – violazione dei principi di non retroattività, certezza del diritto, legittimo affidamento – violazione del principio di ragionevolezza e uguaglianza – violazione dell’art. 21 nonies della l. 241/1990 – sviamento di potere .
Invoca la società ricorrente la violazione dell’art. 42 del D.lgs. 28/2011 asserendo che il G.S.E. avrebbe violato i limiti riguardanti i poteri di verifica e controllo.
IV. Illegittima applicazione dei Chiarimenti. Violazione del principio di legalità (art. 97 Cost.) e uguaglianza (art. 3 Cost.) – Violazione del principio di non retroattività – Violazione dei principi nazionali ed Europei di legittimo affidamento, buona fede, certezza del diritto e proporzionalità – Sviamento di potere – Violazione delle Direttive 27/2012 e 28/2009 - Violazione dell’art. 1 del I Protocollo Addizionale alla CEDU e dell’art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea – Violazione degli articoli 41, 97 e 117 della Costituzione – Violazione del divieto di aggravamento del procedimento, art. 1 della l. 241/1990 – Ulteriori profili di eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, manifesta illogicità, incongruenza e ingiustizia del provvedimento - Violazione dell’art. 3 della l. 241/1990 ed eccesso di potere difetto di motivazione – Violazione dell’art. 16 del Decreto CB 2017 .
Censura la ricorrente l’applicazione dei chiarimenti riguardanti la disciplina dei certificati bianchi invocandone l’inapplicabilità al caso di specie ritenendo che il G.S.E. avrebbe introdotto retroattivamente nuove regole e requisiti per la presentazione delle RVC.
V. Violazione di norme e principi del diritto UE e della CEDU. Violazione delle Direttive 27/2012 e 28/2009 – Violazione dei principi generali di legittimo affidamento, certezza del diritto e proporzionalità - Viola-zione dell’art. 1 del I Protocollo Addizionale alla CEDU e dell’art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea – Violazione degli arti-coli 41, 97 e 117 della Costituzione – Violazione dell’art. 1 della L. n. 241/1990 – Ulteriori profili di eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, manifesta illogicità, incongruenza e ingiustizia del provvedimento .
Riferisce da ultimo la ricorrente che l’atto impugnato risulta in aperto contrasto con le previsioni di cui alle Direttive 27/2012 e 28/2009, il cui obbiettivo dichiarato è quello di promuovere “l’efficienza energetica nell’Unione al fine di garantire il conseguimento dell’obiettivo principale dell’Unione relativo all'efficienza energetica del 20% entro il 2020 e di gettare le basi per ulteriori miglioramenti dell’efficienza energetica al di là di tale data” (art. 1 della Direttiva n. 27/2012).
Con primo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento con il quale il G.S.E. ha sollecitato la restituzione degli incentivi indebitamente percepiti a seguito dell’impugnato provvedimento di annullamento d’ufficio del provvedimento di accoglimento delle RVC, riproponendo nella sostanza le medesime censure di cui al ricorso introduttivo e formulando, altresì, le seguenti ulteriori doglianze:
I. Incompetenza – Incompetenza del GSE nella richiesta di restituzione dei CB – Violazione del principio di legalità di cui all’art. 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione dell’art. 2014 c.c. – Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità e ingiustizia manifesta .
Invoca la società ricorrente un presunto vizio di incompetenza da parte del G.S.E. a richiedere la restituzione degli incentivi che, stando alla ricostruzione della società, spetterebbe al G.M.E. (Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.).
Con il secondo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente deduce l’illegittimità sopravvenuta dei provvedimenti impugnati per violazione dell’art. 42 del d.lgs. 28/2011, come novellato dall’art. 56 dell’applicazione del d.l. n. 76/2020, a tenore del quale “nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE, in presenza dei presupposti di cui all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi (…)” .
Il Gestore dei Servizi Energetici si è costituito in giudizio per resistere al ricorso introduttivo e ai motivi aggiunti, contestando le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento dei provvedimenti impugnato.
Con memorie di replica e controreplica entrambe le parti in causa hanno ribadito le proprie posizioni difensive.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del giorno 20 dicembre 2024 la causa è passata in decisione.
Il ricorso principale e i ricorsi per motivi aggiunti sono infondati e vanno respinti.
Occorre sul punto osservare, alla luce della giurisprudenza formatasi in materia di potere di verifica e controllo da parte del G.S.E., espressamente disciplinato all’art. 42 del d.lgs. 28/2011, che l’esercizio di tale potere si risolve in “un’azione di controllo ad ampio raggio, tesa a verificare la regolarità dei progetti di risparmio energetico alla luce del vigente quadro regolamentare” (in ipotesi, anche di tutti i progetti riferibili a un medesimo soggetto)” , e ciò in conformità a quanto previsto dall’art. 14, comma 2, delle Linee guida approvate con la delibera dell’Aeeg EEN 9/2011 le quali prevedono che, “al fine di consentire i controlli di cui al comma 14.1, i soggetti titolari dei progetti sono tenuti a conservare, per un numero di anni pari a quelli di vita tecnica delle tipologie di intervento incluse nel progetto medesimo, la documentazione idonea a consentire il riscontro di quanto dichiarato nelle schede di rendicontazione e nella documentazione inviata al soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi” (cfr., T.A.R. Lazio, Roma, sez. stralcio, 21.10.2024, n. 18177).
In particolare , “l’atto emesso dal Gestore, ai sensi dell’art. 42, D.Lgs. n. 28 del 2011, non è manifestazione del potere di autotutela, ancorché nel provvedimento sia fatto testuale riferimento all'art. 21 nonies, L. n. 241 del 1990, ma è espressione di un potere di verifica, accertamento e controllo, di natura doverosa ed esito vincolato, “volto ad acclarare lo stato dell' impianto ed accertarne la corrispondenza rispetto a quanto dichiarato dall' interessato; siffatto potere è, dunque, privo di spazi di discrezionalità”, essendo deputato non già “al riesame della legittimità di una precedente decisione amministrativa di spessore provvedimentale, bensì al controllo circa la veridicità delle dichiarazioni formulate da un privato nell'ambito di una procedura volta ad attribuire sovvenzioni pubbliche" (Cons. Stato, sez. IV, 12 dicembre 2019, n. 8442)” (T.A.R. Lazio Roma, Sez. stralcio, Sent., 21.10.2024, n. 18177).
Nello stesso senso, si è espresso di recente anche il Consiglio di Stato il quale ha chiarito che “Il potere di verifica e di controllo esercitato nel caso di specie dal G. presenta caratteristiche del tutto peculiari rispetto al generale potere di autotutela…Ne discende che, come correttamente osservato dal Tar anche in altre pronunce non impugnate e, pertanto, coperte dal giudicato, per il legittimo esercizio di tale potere non sono richiesti i presupposti sostanziali (interesse pubblico attuale e valutazione dell'affidamento) e temporali (termine ragionevole comunque non superiore a 18 mesi, ora ridotti a 12) previsti per il legittimo esercizio del potere di autotutela.
Pertanto, le norme generali di cui all’art. 21 nonies non possono costituire parametro di legittimità per valutare le fattispecie in cui il G. esercita il proprio potere di accertamento e verifica ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 28 del 2011, nella versione vigente ratione temporis…Dunque, secondo la citata disposizione, nella versione applicabile ratione temporis, tale attività di verifica può collocarsi anche a valle del provvedimento di ammissione al beneficio ..in quanto espressione di un potere immanente di verifica della spettanza del diritto agli incentivi, e può sfociare in un provvedimento di “decadenza”, come tale non riconducibile, a prescindere dalle indicazioni nominali dell'amministrazione, alla potestà di autotutela ex art. 21 nonies della L. n. 241 del 1990” (Cons. Stato, Sez. III, Sent., 11/11/2024, n. 8963).
Applicando le suesposte coordinate giurisprudenziali al caso di specie, ritiene il Collegio infondate le censure svolte con il ricorso introduttivo (primo motivo), avendo il G.S.E., all’esito di articolata istruttoria sulle RCV di parte ricorrente, puntualmente rappresentato ricorrente le ragioni a base dell’avvio del procedimento di annullamento, a fronte delle quali la stessa ricorrente ha omesso di presentare le relative osservazioni, essendosi limitata a far pervenire alcune note successivamente alla chiusura del procedimento di annullamento delle RVC, comunicato con provvedimento del 28.03.2018.
Non può d’altra parte lamentarsi la concessione di un termine breve per la richiesta produzione documentale, trattandosi di informazioni che avrebbero dovuto essere già in possesso della società ricorrente, in quanto preposte alla necessaria verifica dell’effettiva e regolare realizzazione dell’intervento.
Nemmeno può condividersi l’assunto di parte ricorrente circa l’irrilevanza della richiesta documentazione (secondo motivo) atteso che, “Quanto al tema dell’integrazione documentazione richiesta dal G., poi, questo Tribunale, con specifico riferimento al controllo delle RVC, ha ripetutamente evidenziato (cfr., ex multis, TAR Lazio, sez. V ter, n. 19800 del 2023; sez. III ter, n. 6554 del 2021) che:
- il Gestore ha il potere di impostare “un’azione di controllo ad ampio raggio, tesa a verificare la regolarità dei progetti di risparmio energetico alla luce del vigente quadro regolamentare” (in ipotesi, anche di tutti i progetti riferibili a un medesimo soggetto);
- la “complessità documentale e informativa” delle richieste del G. in fase di verifica non inficia l’accertamento di eventuali violazioni anche nel caso di concessione di termini non particolarmente estesi, posto che “per orientamento consolidato, dalla concessione di provvidenze in materia di incentivazione energetica discende, sulla base del principio di autoresponsabilità, l’obbligo di apprestare un assetto organizzativo adeguato al beneficio ricevuto” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. stralcio, 21.10.2024, n. 18177).
In altri termini, “l’Amministrazione deve essere posta in condizione di verificare che clienti siano i soggetti che in concreto hanno beneficiato dei risparmi energetici oggetto di incentivo; in questa prospettiva la mancanza di documento idoneo all’identificazione del cliente non rende possibile verificare, tra l’altro, l’effettiva disponibilità dell’opera e la veridicità e l’attendibilità degli impegni assunti in ordine al divieto di cumulo degli incentivi ” (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. III ter, 5 maggio 2022, n. 5648; TAR Lazio, Roma, sez. III ter, 7 luglio 2020, n. 7775).
Nella medesima ottica, è stato evidenziato (T.A.R. Lazio, sentenza n. 6554/2021 cit.) che “non integra una mera irregolarità l’assenza (come accaduto nel caso di specie), nell’autodichiarazione resa dai pretesi clienti partecipanti ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 2000 , inclusa nella scheda tecnica di intervento”, del “documento di identità dei medesimi clienti” dell’indicazione del titolo di disponibilità dell'opera” e dell’impegno “da parte dei clienti medesimi di non richiedere altri incentivi non cumulabili con i certificati bianchi in relazione ai medesimi interventi”; la mancanza di tali elementi “determina, infatti, l’impossibilità di verificare la veridicità e l’attendibilità di quanto dichiarato nelle schede di rendicontazione e nella documentazione ad essa allegata all'atto di presentazione delle relative RVC”, non risultando attestata (tra l’altro) l’effettiva imputazione del progetto rendicontato al cliente finale” (si veda al riguardo Tar Lazio, n. 13521 del 2024, cit.)” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. stralcio, 21.10.2024, n. 18177).
Quanto all’infondatezza della presunta violazione dell’art. 42 del d.lgs. 28/2011 per avere il G.S.E. violato i limiti riguardanti i poteri di verifica e controllo (terzo motivo), è sufficiente rilevare che nel caso di specie , “viene in rilievo, un prius, ossia la mancanza di elementi documentali essenziali al fine dell'accoglimento della domanda e sia la mancanza di documenti necessari per la valutazione adeguata dei progetti presentati… Infatti, la mancanza della documentazione in questione configura un vizio radicale ab origine della domanda che giustamente il G. ha considerato come decisivo in relazione alle esigenze di tutela dell’interesse pubblico perseguito dal legislatore con la disciplina in esame” (T.A.R. Lazio Roma, sez. stralcio, 21.10.2024, n. 18177).
Come pure chiarito recentemente da questo Tribunale, “giova precisare innanzitutto che il D.M. 31 gennaio 2014 (recante "Attuazione dell'articolo 42 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore elettrico di competenza del G.D.S.E.") annovera tra le violazioni rilevanti di cui all'Allegato 1, la "a) presentazione al G. di dati non veritieri o di documenti falsi, mendaci o contraffatti, in relazione alla richiesta di incentivi, ovvero mancata presentazione di documenti indispensabili ai fini della verifica della ammissibilità agli incentivi".
Ciò posto, deve ritenersi che il comma 3-bis dell'art. 42 del D.Lgs. n. 28 del 2011 non possa essere teleologicamente orientato a garantire la conservazione degli incentivi (indebitamente percepiti) a soggetti che - nel corso del procedimento amministrativo e finanche in fase conteziosa - non abbiano mai dimostrato l'effettiva sussistenza dei requisiti che consentono l'accesso agli incentivi.
Nel caso in esame, pertanto, è evidente che la sanzione del recupero integrale degli incentivi (prevista per il caso di dichiarazioni false e/o mendaci) debba necessariamente essere estesa anche alla mancata produzione della documentazione attestante il possesso dei requisiti, atteso che la sua ratio è chiaramente quella di escludere dal novero dei beneficiari delle erogazioni pubbliche i soggetti che in concreto non soddisfino i requisiti all'uopo necessari per la relativa spettanza” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. stralcio, 21.10.2024, n. 18177).
Non può d’altra parte condividersi neppure la dedotta inapplicabilità al caso di specie dei chiarimenti riguardanti la disciplina dei certificati bianchi (quarto motivo), emergendo invero “dall’esame complessivo della normativa primaria e secondaria di settore, in particolare anche dal D.M. 28 dicembre 2012 richiamato a fondamento del provvedimento in questa sede impugnato, un elemento fondamentale per il funzionamento del sistema dei “certificati bianchi” è che si realizzi un risparmio energetico direttamente con riferimento agli utenti finali, cioè ai “clienti” che godono dell’installazione degli impianti fotovoltaici e rispetto alle esigenze dei quali vengono conformati i progetti. In questo senso, quindi, deve essere letto l’incipit dell'art. 1 del D.M. 28 dicembre 2012, secondo cui “il presente decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per la realizzazione di interventi di efficienza energetica negli usi finali”. Ne consegue che il riferimento a detti usi finali, non è il risultato dei “chiarimenti" G. del 17 marzo 2017, così come è del tutto irrilevante che detto presupposto non sia puntualmente previsto dalla scheda 7T, perché è un elemento insito nelle previsioni della normativa primaria e secondaria di settore. Il G., pertanto, non ha introdotto prescrizioni non precedentemente stabilite dal legislatore o dalle Autorità competenti, così come non ha modificato le disposizioni adottate da altri Enti a ciò competenti (segnatamente con i Chiarimenti sui progetti standard pubblicati sul proprio sito internet dal G. in data 17 marzo 2017)” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. stralcio, 21.06.2024, n. 12663).
Deve in fine ritenersi infondato anche l’assunto inerente presunta violazione da parte del G.S.E. dei principi generali del diritto dell’Unione Europea di certezza del diritto e legittimo affidamento (quinto motivo), avendo al riguardo la giurisprudenza definitivamente chiarito che “a) sia la direttiva 2009/28 che la giurisprudenza della Corte di giustizia escludono che la previsione di un potere di verifica e decadenza in capo al G.. sia, di per sé, in contrasto con il legittimo affidamento e la fiducia degli investitori la quale viene, per contro, tutelata, attraverso il corretto funzionamento dei regimi di sostegno che impongono un controllo non limitato alla mera fase iniziale di incentivazione (Cons. Stato, sez. II, n. 640 del 2023 con rinvio a Corte giustizia UE grande sezione - 6 ottobre 2021, in causa C-561/19, punto 47);
b) la decadenza dalla tariffa incentivante, anche se applicata a distanza di un certo lasso di tempo dal provvedimento di ammissione, non può rappresentare un rimedio incompatibile con gli obiettivi di corretto funzionamento dei regimi di sostegno nazionali, poiché l' istituzione di procedure di controllo non è idonea a ingenerare la sfiducia negli operatori in possesso dei requisiti per il conseguimento degli incentivi e non produce alcuna situazione di instabilità, non determinando una sopravvenuta modifica della normativa (cfr. Cons. Stato, sez. II, 18 gennaio 2023, n. 640; sez. IV, 20 gennaio 2021, n. 594)” (Cons. Stato, sez. III, 11.11.2024, n. 8963).
Né può condividersi l’asserita incompetenza del G.S.E. in materia di restituzione degli incentivi indebitamente percepiti (primo atto di motivi aggiunti), avendo al riguardo questo Tribunale recentemente ribadito che “Va attribuita la competenza al G., quale titolare del potere di attribuzione del beneficio in oggetto (e dunque del relativo ritiro), ai sensi dell'art. 29 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 28 del 2011 che ha disposto il passaggio al G. dell'attività di gestione del meccanismo di certificazione relativo ai certificati bianchi (in termini cfr. questa Sezione, sentenza 7979/2020)” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III ter, 23.09.2020, n. 9743).
Deve, da ultimo, essere respinto il secondo atto di motivi aggiunti con cui si deduce la violazione dell’art. 42 del d.lgs. 28/2011 come novellato dall’art. 56 dell’applicazione del d.l. n. 76/2020, trattandosi di modifica legislativa entrata in vigore nel luglio 2020 e dunque in epoca successiva all’adozione dei provvedimenti impugnati.
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto dell’intero ricorso principale e dei due atti per motivi aggiunti; quanto alla domanda di reintegrazione in forma specifica questa è dedotta genericamente e tanto meno dimostrata; pertanto la relativa domanda non può essere accolta.
Tenuto comunque conto dell’evidente complessità delle valutazioni demandate al GSE nell’ambito del procedimento di rilascio dei c.d. certificati bianchi, si rinvengono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, in uno con i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Ida Tascone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ida Tascone | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.