Sentenza breve 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 08/05/2026, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00868/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00661/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 661 del 2026, proposto da Itek Costruzioni S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Quindici, non costituito in giudizio;
nei confronti
Comune di Terzigno, non costituito in giudizio;
Dr Group S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Clemente Manzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della Determinazione Dirigenziale n. 284/2026 del 16/03/2026 del Comune di Terzigno, recante l'aggiudicazione dei lavori di "Ristrutturazione e riqualificazione dell'ex edificio adibito a casa comunale ubicata in piazza Municipio" (CUP: B92F25000260004 - CIG: B9DC643AD4) in favore della D.R. GROUP SRL;
del riscontro all'istanza di autotutela formulata dalla ricorrente, con il quale la Stazione Appaltante ha illegittimamente negato l'esclusione della controinteressata giustificando la presenza di prezzi nell'offerta tecnica;
del Verbale di gara n. 1 del 09.02.2026, relativo alla ricezione delle offerte;
del Verbale di gara n. 2 del 16.02.2026, relativo all'apertura delle buste tecniche;
del Verbale di gara n. 3 del 16.02.2026 (seduta riservata per valutazione tecnica);
del Verbale di gara n. 4 del 26.02.2026 (seduta riservata per valutazione tecnica);
del Verbale di gara n. 5 del 03.03.2026, relativo alla lettura dei punteggi tecnici, apertura delle offerte economiche e stesura della graduatoria provvisoria;
del Verbale di gara n. 6 del 04.03.2026, relativo all'esame della documentazione amministrativa del 1° e 2° classificato (inversione procedimentale) e attivazione del soccorso istruttorio per la controinteressata;
del Verbale di gara n. 7 del 11.03.2026, relativo alla verifica positiva del soccorso istruttorio e conferma della graduatoria;
ove e per quanto occorra, in parte qua, del Disciplinare di Gara e della Lex Specialis, se ed in quanto interpretati nel senso di consentire la violazione del principio di separazione tra offerta tecnica ed economica;
di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Dr Group S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 il dott. IC Di IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con il ricorso all’esame del Collegio, la società ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità dell’aggiudicazione disposta nei confronti della DR Group s.r.l. con determinazione dirigenziale n. 284/2026 del 16/03/2026 dalla SUA del Comune di Terzigno.
2. A fondamento del ricorso, ha allegato e dedotto che: il Comune di Quindici, avvalendosi della SUA del Comune di Terzigno, ha indetto una procedura aperta per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione della ex casa comunale, per un importo a base di gara pari ad € 629.846,82, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; l’art. 16 del disciplinare di gara prescriveva puntualmente il contenuto dell’offerta tecnica, imponendo la presentazione di un “ELENCO DELLE VOCI DI PREZZO E DEI NUOVI PREZZI senza indicazione degli importi” e di un “QUADRO DI RAFFRONTO senza prezzi”, nonché prevedendo una clausola escludente di carattere perentorio secondo cui la documentazione tecnica, a pena di esclusione, non doveva contenere, neppure per mero errore, alcun elemento idoneo a rendere palese, direttamente o indirettamente, l’offerta economica; le operazioni di gara si sono svolte mediante il meccanismo dell’inversione procedimentale; con i verbali nn. 1 e 2 sono state aperte le offerte tecniche delle 15 imprese partecipanti e successivamente valutate dalla Commissione nelle sedute riservate; con il verbale n. 5 sono stati attribuiti i punteggi tecnici e successivamente aperte le offerte economiche, con esito che vedeva la D.R. Group S.r.l. prima classificata e la ITEK Costruzioni S.r.l.s. seconda classificata; con il verbale n. 6 è stata svolta la verifica della documentazione amministrativa della prima classificata, nell’ambito della quale è stata rilevata un’irregolarità in relazione alla garanzia provvisoria, successivamente sanata mediante soccorso istruttorio; con il verbale n. 7 la Commissione ha ritenuto legittimo il soccorso istruttorio, confermando la graduatoria, poi recepita nella determina di aggiudicazione n. 284/2026; a seguito di accesso agli atti, la ITEK Costruzioni S.r.l.s. ha rilevato che la D.R. Group S.r.l., nell’ambito dell’offerta tecnica, aveva inserito un elenco prezzi contenente importi e valori economici relativi alle migliorie offerte, in violazione dell’art. 16 del disciplinare di gara; ha pertanto presentato istanza di autotutela, chiedendo l’esclusione della controinteressata per violazione del divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica; tuttavia, con il provvedimento impugnato, la stazione appaltante ha respinto l’istanza, ritenendo che: non vi fosse indicazione del valore complessivo dell’offerta economica; i prezzi unitari delle migliorie fossero desumibili da prezzari pubblici; l’inserimento non avesse inciso sulla valutazione della Commissione; il documento fosse un mero elenco privo di valenza economica; non fosse possibile desumere il contenuto dell’offerta economica.
3. Tanto premesso in fatto, la ricorrente ha lamentato l’illegittimità dell’impugnata aggiudicazione, in quanto il concorrente DR Group s.r.l. avrebbe valorizzato l’elenco prezzi con le migliorie munite di importi violando il principio di segretezza e di conseguenza di separazione tra offerta tecnica e offerta economica con richiamo al corredo giurisprudenziale del Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 6308/2020.
Inoltre, la ricorrente ha evidenziato che le lavorazioni indicate da DR Group s.r.l. non sarebbero riconducibili a lavorazioni standardizzate e non sono rinvenibili nei listini ufficiali.
La società istante, in via subordinata, ha impugnato la lex specialis di gara invocandone l’annullabilità o la nullità, nella parte in cui vada interpretata come “velatamente adombrata” dalla Stazione appaltante nella nota di riscontro fornita a ITEK Costruzioni s.r.l. in ordine alla istanza di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione.
Su tale punto, parte ricorrente ha ritenuto che la P.A. resistente avrebbe evidenziato che la richiesta del computo metrico consentisse o tollerasse in qualche modo l’inserimento dei prezzi.
Inoltre, a dire di parte ricorrente, la dedotta illegittimità dell'aggiudicazione disposta in favore della controinteressata radicherebbe in suo favore – in qualità di legittima seconda classificata – il diritto al conseguimento del bene della vita, venendo in rilievo un vizio che comporta l'esclusione automatica e vincolata dell'aggiudicataria.
Esclusivamente in via gradata, per la subordinata ipotesi in cui non venissero conseguiti l’aggiudicazione ed il contratto, ovvero in cui (in caso di intervenuta esecuzione integrale o parziale dei lavori da parte della controinteressata, o per qualunque altra causa ostativa), il Tribunale ritenesse non possibile o non accoglibile la domanda di subentro, la ricorrente ha formulato richiesta di condanna della Stazione Appaltante al risarcimento per equivalente monetario per la refusione dei danni subiti e subendi a causa dei provvedimenti impugnati.
4. Non si è costituito il Comune di Quindici, ancorchè ritualmente evocato in giudizio.
5. Si è costituita la controinteressata DR Group s.r.l., eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso e chiedendone, nel merito, il rigetto.
6. Nell’udienza camerale del 6 maggio 2026, la causa è introitata per la decisione.
7. Il ricorso è manifestamente fondato e, pertanto, può essere deciso con sentenza in forma semplificata ex ar. 60 c.p.a..
8. In via preliminare deve essere esaminata la doglianza con cui la controinteressata ha eccepito l’inammissibilità del ricorso introduttivo per violazione degli artt. 40 e 64 c.p.a., avendo la ricorrente solo enunciato senza sorreggere le censure prospettate da alcun principio di prova.
8.1. L’eccezione è infondata.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte resistente, il ricorso introduttivo non è affetto da alcuna violazione degli artt. 40 e 64 c.p.a., poiché le censure risultano adeguatamente supportate da elementi documentali specifici e puntualmente richiamati.
La ricorrente ha infatti indicato in modo preciso i fatti di causa, gli atti impugnati e la relativa documentazione di gara, dai quali emerge già un principio di prova idoneo a sorreggere le doglianze formulate, con particolare riferimento alle modalità di predisposizione dell’offerta e ai verbali di gara.
Ne consegue il rigetto dell’eccezione di inammissibilità.
9. Ciò posto, nel merito, il ricorso si appalesa fondato.
9.1. L’art. 16 del disciplinare di gara imponeva, a pena di esclusione, la redazione dell’elenco delle voci di prezzo e del quadro di raffronto “senza indicazione degli importi” e “senza prezzi”, vietando espressamente qualsiasi elemento idoneo a rendere conoscibile, anche indirettamente, il contenuto dell’offerta economica nell’ambito della documentazione tecnica.
Nel caso di specie, le emergenze istruttorie documentali, acquisite agli atti di causa, hanno consentito di rilevare ed accertare che la controinteressata ha inserito nell’offerta tecnica un elenco prezzi valorizzato, comprensivo di nuovi prezzi relativi alle migliorie proposte.
Tale condotta integra una evidente violazione del principio di separazione tra offerta tecnica ed economica, costantemente affermato dalla giurisprudenza, secondo cui è causa di esclusione l’inserimento, nella documentazione tecnica, di elementi economici anche solo potenzialmente idonei a condizionare la valutazione della Commissione (Cons. Stato, Sez. V, n. 6308/2020; n. 5006/2025).
Non rileva, in senso contrario, che i prezzi unitari siano in parte desumibili da prezzari pubblici, né che non sia immediatamente ricostruibile l’importo complessivo dell’offerta, atteso che ciò che rileva è il rischio di anticipata conoscenza della convenienza economica delle soluzioni migliorative, idoneo di per sé ad alterare la par condicio dei concorrenti.
9.2. Parimenti irrilevante è l’assunto della stazione appaltante secondo cui la Commissione non sarebbe stata concretamente influenzata, poiché la violazione del divieto opera su un piano oggettivo e preventivo, essendo sufficiente la mera potenzialità lesiva della segretezza dell’offerta economica.
Deve quindi ribadirsi che il bene giuridico tutelato non è l’effettiva alterazione del giudizio, ma la sua possibile condizionabilità, essendo sufficiente la sola esposizione di elementi economici nella fase tecnica per determinare l’illegittimità della procedura.
Ne consegue che l’inserimento dei prezzi delle migliorie nell’offerta tecnica costituisce violazione espressa della lex specialis e del principio di separazione delle offerte, con conseguente doverosa esclusione del concorrente.
10. Per le ragioni appena espresse la prima censura del ricorso è fondata e deve essere accolta, sicché non resta che annullare l’aggiudicazione impugnata, con accoglimento della domanda di subentro di Itek Costruzioni S.r.l.S., seconda classificata in graduatoria, nel contratto ove stipulato, previa verifica dei requisiti e dei presupposti di legge e previa declaratoria di inefficacia del contratto stesso.
Tale inefficacia merita di essere dichiarata ai sensi dell’art. 122 c.p.a., posto che: a) la parte vi ha interesse e può conseguire l’aggiudicazione; b) la natura delle prestazioni rese permette il subentro della ricorrente a contratto in corso.
11. Considerato che l’accoglimento del motivo di ricorso determina per la ricorrente il conseguimento della massima utilità ottenibile con il presente giudizio, viene meno il suo interesse all’esame delle ulteriori doglianze formulate nel ricorso.
12. L’accoglimento della domanda di subentro nel contratto, ove stipulato, comporta reintegrazione in forma specifica del danno patito.
Invero, il subentro nell’aggiudicazione della ricorrente è di per sé satisfattorio di ogni ulteriore pretesa.
13. In conclusione, il ricorso del giudizio è fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di cui si è detto.
14. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della peculiarità della fattispecie e del generale andamento del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
1) accoglie il ricorso;
2) annulla l’aggiudicazione;
3) dichiara l’inefficacia dell’eventuale contratto stipulato;
4) in accoglimento della domanda di subentro e di risarcimento del danno in forma specifica, dispone che la ricorrente subentri nel contratto eventualmente stipulato, ove non vi ostino altre ragioni.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO UR, Presidente
AE RE, Primo Referendario
IC Di IN, Primo Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| IC Di IN | CO UR |
IL SEGRETARIO