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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 13/05/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 13 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1340/2019 R.G. vertente
fra
(C.F. ) nato ad [...] il [...] e residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Potenza alla Via Gandhi 49 rappresentato e difeso come da procura rilasciata ai sensi del comma 3 dell'art. 83 c.p.c., dagli avv.ti MICHELE CAMPANIELLO (C.F.: , e CodiceFiscale_2
(C.F.: ), entrambi del foro di Bologna, ed Parte_2 CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. ; Parte_2
RICORRENTE
e
(C.F. ), in persona del pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Maria Rosa Zaccardo
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il giorno 1.5.2013 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe ha adito il Tribunale al fine di accertare e dichiarare che le mansioni svolte dallo stesso nel
1 periodo intercorrente dal 30/10/2008 al 31.12.2017 (ovvero nel diverso periodo che si riterrà di giustizia) sono riconducibili alla categoria C livello economico 4 (ovvero nel livello che si riterrà di giustizia) e per l'effetto condannare il in persona del sindaco Controparte_1
p.t., (C.F. e P.IVA: , con sede in Potenza, Piazza Matteotti n. 1 a corrispondere P.IVA_1 al sig. tutte le differenze retributive maturate e non corrisposte per un totale di € Parte_1
25.295,59 o nella misura anche maggiore ritenuta di giustizia oltre all'adeguamento del TFR per un totale di € 1.730,19 o della misura anche maggiore ritenuta di giustizia, nonché
l'adeguamento contributivo per il quale ci si riserva di agire con separato procedimento.
Si costituiva il in persona del Sindaco pro-tempore, chiedendo nel merito il rigetto CP_1
del ricorso, con vittoria di spese. La società rilevava, in particolare, la legittimità del proprio operato e la infondatezza e la pretestuosità delle allegazioni avversarie.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita attraverso l'espletamento della prova testimoniale e, all'odierna udienza, questo giudice, subentrata solo recentemente nello studio del presente fascicolo, (essendo stato istruito da altri magistrati), lette le note scritte, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. La domanda merita parzialmente accoglimento.
Preliminarmente l'eccezione di prescrizione sollevata dal di Potenza è infondata, CP_1
difatti, il rapporto di lavoro subordinato tra le parti è sorto in data 30.10.2008 ed è cessato in data 31.12.2017, in conseguenza del pensionamento del sig. È documentalmente Parte_1
provato che il primo atto interruttivo della prescrizione è stato notificato al CP_1
in data 17.08.2017, con la conseguenza che tutti i crediti nel quinquennio precedente
[...]
(dunque a far data dal 17.08.2012) non si sono prescritti.
Parte ricorrente rileva di essere stato dipendente del Comune di Potenza dal 30/10/2008 al
31.12.2017, inquadrato nella categoria B, posizione economica B1, di cui all'art. 3, comma 1, del “nuovo” sistema di classificazione del comparto Regioni – Autonomie Locali, del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato il 31/03/1999, con formale qualifica di
2 “Esecutore amministrativo” , ma di aver svolto, per tutto il periodo, mansioni superiori riconducibili alla categoria C , livello economico 4, del c.c.n.l.
Sostiene, infatti, il ricorrente di aver svolto, nel primo periodo del suo percorso lavorativo
(2008 – 2010), attività di istruttore amministrativo, avendo ricoperto la responsabilità della tenuta e dell'aggiornamento dell'AIRE e, successivamente, fino al 2017 ha svolto attività di istruttore amministrativo assumendo su di sé la responsabilità dei procedimenti che seguiva relativamente alla tenuta dei registri di nascita, morte, matrimonio e stato civile, formava gli atti e i relativi certificati. Inoltre, istruiva e gestiva in completa autonomia i matrimoni civili, autenticava le firme, si occupava del processo verbale di cremazione, ricopriva, anche le funzioni di Ufficiale di Stato civile.
In conseguenza dell'accoglimento di detti accertamenti chiede al giudice il superiore inquadramento e la conseguente condanna, del Comune, datore di lavoro, al pagamento delle differenze retributive con interessi e rivalutazione.
Al fine di individuare il livello corrispondente alle mansioni esercitate dalla ricorrente è necessario, preliminarmente, verificare quelle che sono le descrizioni contenute nelle declaratorie del Contratto collettivo di Lavoro di settore (si veda fascicolo parte ricorrente).
Per quanto riguarda il livello posseduto dal ricorrente (categoria B), la relativa declaratoria recita:
“appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzata da: buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado dell'esperienza discreto;
Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi;
Discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale.
Relazioni con gli utenti di natura diretta.
Esemplificazione dei profili: lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza. Collabora, inoltre, alla gestione degli archivi e degli schedari ed all'organizzazione di viaggi e riunioni.
3 Lavoratore che provvede alla esecuzione di operazioni tecnico manuali di tipo specialistico quali l'installazione, conduzione e riparazione di impianti complessi o che richiedono specifica abilitazione o patente. Coordina dal punto di vista operativo altro personale addetto all'impianto.
Lavoratore che esegue interventi di tipo risolutivo sull'intera gamma di apparecchiature degli impianti, effettuando in casi complessi diagnosi;
impostazione e preparazione dei lavori.
Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: lavoratore addetto alla cucina, addetto all'archivio, operatori CED, conduttore di macchine complesse (scuolabus, macchine operatrici che richiedono specifiche abilitazioni o patenti), operaio professionale, operatore socio assistenziale.
Con riferimento, invece alla categoria C, di cui asseritamente il ricorrente svolge le mansioni, la declaratoria è la seguente:
“Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzata da:
- Approfondita conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquistabile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
- Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi;
- Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
- Relazione organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse e negoziali.
Esemplificazione dei profili:
- Lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza.
- Lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati.
Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: esperto di attività socioculturali, agente di polizia municipale e locale, educatore asili nido e figure assimilate geometra,
4 ragioniere, maestra di scuola materna, istruttore amministrativo, assistente del registro delle imprese”.
Come è agevole verificare, e per quel che rileva nel caso di specie, tra i due livelli non vi è una stretta correlazione, in quanto i profili differenziali ineriscono diversi aspetti delle mansioni, e, in particolare, il carattere meramente esecutivo delle mansioni di cui al livello posseduto dal ricorrente e le particolari capacità tecnico-pratiche anche volte all'attività di coordinamento e sorveglianza di cui al livello domandato.
Da ciò ne consegue che l'analisi necessaria per valutare la domanda deve essere ad ampio raggio e non limitata solo ad alcuni aspetti, al fine di confrontare le diverse mansioni (cfr.,
Tribunale Genova, sez. V, 03/02/2009, n. 70: «In tema di riconoscimento di esercizio di mansioni superiori, grava sulla parte ricorrente che agisce in giudizio deducendo lo svolgimento di mansioni superiori l'onere di allegare in punto di fatto e di provare compiutamente le mansioni svolte in concreto, in modo tale da consentire al giudice il confronto tra le mansioni superiori asseritamente svolte e le mansioni che connotano
l'inquadramento di appartenenza, anche ai fini della formulazione del giudizio di prevalenza richiesto a norma dell'art. 52 d.lg. n. 165 del 2001. Nella specie, parte ricorrente, pur chiedendo il riconoscimento dell'avvenuto svolgimento di mansioni superiori - specificamente delle mansioni di dirigente dell'ufficio del g.d.p. di appartenenza - e nonostante la chiara elencazione dei compiti rientranti in detta qualifica ex art. 4 e 17 d.lg. 165/2001, nessuna prova forniva in ordine al concreto svolgimento di dette funzioni, dovendosi al contrario escludere, già sulla base delle dichiarazioni rese dalla medesima, l'espletamento, per l'intero periodo dedotto in giudizio, delle funzioni in oggetto, nonché, in particolare, dei compiti di gestione delle risorse finanziarie e strumentali assegnate all'ufficio. In ogni caso, nulla deduceva nemmeno in ordine al requisito della prevalenza - sotto i diversi profili previsti dall'art. 52 d.lg. n. 165 del 2001 - delle mansioni dirigenziali asseritamente svolte rispetto ai compiti propri della qualifica e del profilo di appartenenza, compiti che, per stessa ammissione della ricorrente, non erano mai venuti meno»).
Così ricostruita la base dell'indagine, occorre, allora, volgere l'attenzione alle mansioni in concreto svolte dalla ricorrente, al fine di pervenire al corretto inquadramento.
Sul punto, l'istruttoria orale ammessa consente di ritenere provata la pretesa azionata dal lavoratore, avendo i testi escussi confermato lo svolgimento delle mansioni superiori rivendicate (si vedano, al riguardo, le deposizioni rese dalla sig.ra dalla Testimone_1
sig.ra e della sig.ra ). Testimone_2 Testimone_3
5 Ne consegue che va dichiarato lo svolgimento da parte della sig.re delle mansioni Pt_1
riconducibili alla categoria C, posizione economica C1 del c.c.n.l. da agosto 2012 a dicembre
2017 e che la stessa ha diritto a percepire le relative differenze retributive ammontanti ad euro
13.220,00 e non contestate dalla parte resistente.
Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la condanna del in persona del Controparte_1
pro-tempore , al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 13.220,00 CP_2
oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
3. Le spese di lite vanno compensate in ragione dell'accoglimento parziale della domanda, oltre che per il tempo trascorso e le connotazioni oggettive e soggettive della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il giorno 1.5.2019, ogni altra Parte_1
domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara lo svolgimento da parte del sig.re delle mansioni riconducibili Parte_1
alla categoria C del c.c.n.l. in oggetto, da agosto 2012 a dicembre 2017 e il diritto della ricorrente a percepire le relative differenze retributive ammontanti ad euro
13.220,00 ;
2) condanna il in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento in Controparte_1
favore del ricorrente della somma di euro 13.220,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
3) compensa le spese di lite
Potenza, 13 maggio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Giuseppina Valestra
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