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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 05/11/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 483/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di CUNEO Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro nella persona della Dott.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 483/2025 promossa da:
difesa e rappresentata da avv Ivan Giordano per procura in atti e presso lo stesso Parte_1 elettivamente domiciliata RICORRENTE contro
(c.f. ), con sede in Roma, Via Ciro il Controparte_1 P.IVA_1 Grande 21, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Atanasio Maurizio GRECO
[... dell'Avvocatura dell'Istituto, giusta procura generale alle liti rilasciata per atto a ministero del notaio del 22.3.2024, elettivamente domiciliato in Torino, Via dell'Arcivescovado n. 09 – presso l'ULD di Per_1
CONVENUTO
ad oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, etc. CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Rilevato che la ricorrente ha depositato ricorso esponendo di aver in data 25.10.24 Parte_1 presentato domanda di ac e di anzianità/anticipata con decorrenza dal 1.11.24; che la domanda era stata respinta in quanto non risultava cessata l'attività lavorativa della ricorrente;
che aveva fatto ricorso allegando l'avvenuta cessazione dell'attività lavorativa sin dal 30.6.24; che con provvedimento CP_ 19.2.25 annullava i motivi del precedente rifiuto specificando però che la domanda non poteva comunq sere accolta in quanto sussistevano soltanto 1178 contributi utili al diritto sino al 31.12.23, a fronte di 1820 contributi necessari, in virtù del fatto che ai sensi della normativa pensionistica del 1995 erano richiesti 35 anni di contribuzione effettiva;
chiedeva pertanto
“ RICONOSCERE in capo alla Sig.ra il diritto alla pensione di anzianità/anticipata Parte_1 sussistendo tutti i relativi requisiti di legge nte CP_
- CONDANNARE l' all'erogazione della stessa dalla data della domanda con relativi arretrati ed oltre interessi legali sino al , Con il favore delle spese ed onorari di giudizio. “ Rilevato che si costituiva contestando il ricorso e chiedendone il rigetto, CP_1 Rilevato che la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ( sentenze nn 24952 e 24916 del 2024) ha ripensato e modificato il precedente orientamento espresso nella sentenza n. 30265/22, cosi motivando e decidendo:
“ Il sistema della prestazione pensionistica anticipata rispetto alla vecchiaia è cambiato all'esito della legge del 2011. La riforma del 2011 (D.L. n. 201 del 2011 convertito con modifiche nella legge n. 214 del 2011), meglio nota come "riforma Monti - Fornero", completò la transizione della riforma del 1995 (legge n. 335 pagina 1 di 3 del 1995)…Il contenuto sostanziale del provvedimento è racchiuso nell'art. 24, il quale affronta il tema dell'unificazione dei trattamenti pensionistici dal punto di vista del calcolo della pensione e dell'innalzamento dell'età di accesso effettivo alla prestazione, innovando la disciplina della pensione di vecchiaia e mantenendo in vita, entro limiti assai più rigorosi, la pensione di anzianità, che da quel momento ha assunto la denominazione di "pensione anticipata". La legge del 2011 ha dunque introdotto una nuova prestazione, con criteri distinti rispetto a quelli pregressi che erano stabiliti per la pensione di anzianità. La legge invero disciplina le prestazioni pensionistiche a decorrere dal 1 gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data. All'esito della riforma, dunque, il vecchio requisito dei 35 anni non opera più nel nuovo sistema: la sentenza impugnata, che invoca l'applicabilità del vecchio regime normativo dei 35 anni di contribuzione, è dunque errata in diritto e deve essere cassata. Nel nuovo sistema normativo, i requisiti della prestazione della pensione anticipata sono dettati dai commi 10 ed 11 sopra richiamati: il comma 10 prevede che l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici previsti è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Il comma 11 prevede che "fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1 gennaio 1996, il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, può essere conseguito, altresì, al compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile...". Il co. 11, in particolare, interessa quei pensionati per i quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1 gennaio 1996, in altri termini coloro per i quali il trattamento pensionistico ricade integralmente sotto il calcolo contributivo, essendo andata a pieno regime la riforma di cui alla legge n. 335 del 1995: anche per tali assicurati, alla cessazione del rapporto, è consentita la possibilità di vedersi riconoscere la pensione anticipata con i presupposti sopra descritti, ma - e qui subentra una differenza sostanziale rispetto all'ipotesi di cui al comma 10 – in questo caso rientra in gioco l'età anagrafica (63 anni), purché, però, l'interessato o l'interessata possano far valere un'anzianità assicurativa di almeno venti anni di "contribuzione effettiva".
Questa Corte - che in precedenza, con sentenza n. 30265 del 2022 ha optato per una lettura restrittiva delle norme, sul presupposto di una finalità disincentivante del pensionamento anticipato perseguita dalla riforma - rileva tuttavia che l'esclusione della contribuzione figurativa dall'ambito di applicazione del co. 10 (come invocata dall' avrebbe scarsa giustificazione e porterebbe alla sostanziale disapplicazione della CP_1 fattispecie, atteso l'ampiezza della contribuzione (ben 42 anni) richiesta per beneficiare della prestazione. Peraltro, sulla base del criterio letterale dell'interpretazione delle norme in discorso la domanda di pensione anticipata della lavoratrice, sulla base del computo in via aggiuntiva della contribuzione figurativa maturata, risulta fondata, in quanto solo nel comma 11 si richiede l'effettività della contribuzione, mentre nel comma 10 nulla si dice. Invero, nel nuovo sistema normativo che segna il passaggio dalla pensione di anzianità alla pensione anticipata, il comma 10, a differenza del comma 11, non fa riferimento all'effettività della contribuzione (né richiama il regime contributivo successivo al 1996), ma si limita a richiamare la contribuzione utile;
per converso,nel comma 11 si dà rilievo alla contribuzione effettiva (per 20 anni) in collegamento con l'età. Può dunque affermarsi che, nel sistema di cui all'art. 24, co. 10, della legge n. 214 del 2011, che prevede l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici previsti se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, la contribuzione figurativa può concorrere ad integrare i presupposti per il pensionamento, laddove nel sistema di cui al co. 11 (che consente l'accesso alla pensione anticipata anche sulla base del requisito anagrafico oltre che di quello contributivo) la minor contribuzione richiesta deve essere effettiva.”
pagina 2 di 3 Ritenuto di aderire a tale autorevole orientamento, sussistendo nel caso i requisiti di legge in quanto risulta dalla prodotta documentazione che la vanta una contribuzione, già in data 31.12.23, pari a 2278 Pt_1 settimane, corrispondenti a 43 anni e 1 on un'età, al momento della domanda di pensione, di anni 64 ( come da doc. 8). Ritenuto quindi che il ricorso vada accolto e le spese di lite compensate alla luce della sussistenza di differenti pronunce della Cassazione
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, CP_ dichiara che ha diritto alla pensione anticipata e quindi condanna all'erogazione della Parte_1 stessa dalla data della domanda con relativi arretrati ed oltre interessi legali sino al saldo, compensa le spese di lite
Cuneo, 5.11.25
Il Giudice
dott. Natalia Fiorello
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di CUNEO Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro nella persona della Dott.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 483/2025 promossa da:
difesa e rappresentata da avv Ivan Giordano per procura in atti e presso lo stesso Parte_1 elettivamente domiciliata RICORRENTE contro
(c.f. ), con sede in Roma, Via Ciro il Controparte_1 P.IVA_1 Grande 21, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Atanasio Maurizio GRECO
[... dell'Avvocatura dell'Istituto, giusta procura generale alle liti rilasciata per atto a ministero del notaio del 22.3.2024, elettivamente domiciliato in Torino, Via dell'Arcivescovado n. 09 – presso l'ULD di Per_1
CONVENUTO
ad oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, etc. CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Rilevato che la ricorrente ha depositato ricorso esponendo di aver in data 25.10.24 Parte_1 presentato domanda di ac e di anzianità/anticipata con decorrenza dal 1.11.24; che la domanda era stata respinta in quanto non risultava cessata l'attività lavorativa della ricorrente;
che aveva fatto ricorso allegando l'avvenuta cessazione dell'attività lavorativa sin dal 30.6.24; che con provvedimento CP_ 19.2.25 annullava i motivi del precedente rifiuto specificando però che la domanda non poteva comunq sere accolta in quanto sussistevano soltanto 1178 contributi utili al diritto sino al 31.12.23, a fronte di 1820 contributi necessari, in virtù del fatto che ai sensi della normativa pensionistica del 1995 erano richiesti 35 anni di contribuzione effettiva;
chiedeva pertanto
“ RICONOSCERE in capo alla Sig.ra il diritto alla pensione di anzianità/anticipata Parte_1 sussistendo tutti i relativi requisiti di legge nte CP_
- CONDANNARE l' all'erogazione della stessa dalla data della domanda con relativi arretrati ed oltre interessi legali sino al , Con il favore delle spese ed onorari di giudizio. “ Rilevato che si costituiva contestando il ricorso e chiedendone il rigetto, CP_1 Rilevato che la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ( sentenze nn 24952 e 24916 del 2024) ha ripensato e modificato il precedente orientamento espresso nella sentenza n. 30265/22, cosi motivando e decidendo:
“ Il sistema della prestazione pensionistica anticipata rispetto alla vecchiaia è cambiato all'esito della legge del 2011. La riforma del 2011 (D.L. n. 201 del 2011 convertito con modifiche nella legge n. 214 del 2011), meglio nota come "riforma Monti - Fornero", completò la transizione della riforma del 1995 (legge n. 335 pagina 1 di 3 del 1995)…Il contenuto sostanziale del provvedimento è racchiuso nell'art. 24, il quale affronta il tema dell'unificazione dei trattamenti pensionistici dal punto di vista del calcolo della pensione e dell'innalzamento dell'età di accesso effettivo alla prestazione, innovando la disciplina della pensione di vecchiaia e mantenendo in vita, entro limiti assai più rigorosi, la pensione di anzianità, che da quel momento ha assunto la denominazione di "pensione anticipata". La legge del 2011 ha dunque introdotto una nuova prestazione, con criteri distinti rispetto a quelli pregressi che erano stabiliti per la pensione di anzianità. La legge invero disciplina le prestazioni pensionistiche a decorrere dal 1 gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data. All'esito della riforma, dunque, il vecchio requisito dei 35 anni non opera più nel nuovo sistema: la sentenza impugnata, che invoca l'applicabilità del vecchio regime normativo dei 35 anni di contribuzione, è dunque errata in diritto e deve essere cassata. Nel nuovo sistema normativo, i requisiti della prestazione della pensione anticipata sono dettati dai commi 10 ed 11 sopra richiamati: il comma 10 prevede che l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici previsti è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Il comma 11 prevede che "fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1 gennaio 1996, il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, può essere conseguito, altresì, al compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile...". Il co. 11, in particolare, interessa quei pensionati per i quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1 gennaio 1996, in altri termini coloro per i quali il trattamento pensionistico ricade integralmente sotto il calcolo contributivo, essendo andata a pieno regime la riforma di cui alla legge n. 335 del 1995: anche per tali assicurati, alla cessazione del rapporto, è consentita la possibilità di vedersi riconoscere la pensione anticipata con i presupposti sopra descritti, ma - e qui subentra una differenza sostanziale rispetto all'ipotesi di cui al comma 10 – in questo caso rientra in gioco l'età anagrafica (63 anni), purché, però, l'interessato o l'interessata possano far valere un'anzianità assicurativa di almeno venti anni di "contribuzione effettiva".
Questa Corte - che in precedenza, con sentenza n. 30265 del 2022 ha optato per una lettura restrittiva delle norme, sul presupposto di una finalità disincentivante del pensionamento anticipato perseguita dalla riforma - rileva tuttavia che l'esclusione della contribuzione figurativa dall'ambito di applicazione del co. 10 (come invocata dall' avrebbe scarsa giustificazione e porterebbe alla sostanziale disapplicazione della CP_1 fattispecie, atteso l'ampiezza della contribuzione (ben 42 anni) richiesta per beneficiare della prestazione. Peraltro, sulla base del criterio letterale dell'interpretazione delle norme in discorso la domanda di pensione anticipata della lavoratrice, sulla base del computo in via aggiuntiva della contribuzione figurativa maturata, risulta fondata, in quanto solo nel comma 11 si richiede l'effettività della contribuzione, mentre nel comma 10 nulla si dice. Invero, nel nuovo sistema normativo che segna il passaggio dalla pensione di anzianità alla pensione anticipata, il comma 10, a differenza del comma 11, non fa riferimento all'effettività della contribuzione (né richiama il regime contributivo successivo al 1996), ma si limita a richiamare la contribuzione utile;
per converso,nel comma 11 si dà rilievo alla contribuzione effettiva (per 20 anni) in collegamento con l'età. Può dunque affermarsi che, nel sistema di cui all'art. 24, co. 10, della legge n. 214 del 2011, che prevede l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici previsti se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, la contribuzione figurativa può concorrere ad integrare i presupposti per il pensionamento, laddove nel sistema di cui al co. 11 (che consente l'accesso alla pensione anticipata anche sulla base del requisito anagrafico oltre che di quello contributivo) la minor contribuzione richiesta deve essere effettiva.”
pagina 2 di 3 Ritenuto di aderire a tale autorevole orientamento, sussistendo nel caso i requisiti di legge in quanto risulta dalla prodotta documentazione che la vanta una contribuzione, già in data 31.12.23, pari a 2278 Pt_1 settimane, corrispondenti a 43 anni e 1 on un'età, al momento della domanda di pensione, di anni 64 ( come da doc. 8). Ritenuto quindi che il ricorso vada accolto e le spese di lite compensate alla luce della sussistenza di differenti pronunce della Cassazione
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, CP_ dichiara che ha diritto alla pensione anticipata e quindi condanna all'erogazione della Parte_1 stessa dalla data della domanda con relativi arretrati ed oltre interessi legali sino al saldo, compensa le spese di lite
Cuneo, 5.11.25
Il Giudice
dott. Natalia Fiorello
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