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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 22/05/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
- SEZIONE UNICA CIVILE -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, dott.ssa Anna Destito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2016 e vertente
TRA
P. IVA: , già in persona dei Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
suoi procuratori speciali, elettivamente domiciliata in Catanzaro, Via Alessandro Turco n. 71, presso lo studio dell'avv. Sergio Campise, da cui è rappresentata e difesa come da procura generale alle liti in calce all'atto di citazione in opposizione a precetto;
- OPPONENTE -
E
Avv. (C.F.: ) rappresentato e difeso da Controparte_2 C.F._1
se medesimo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Soveria Mannelli, Via Piero
Ciampi n. 6;
- OPPOSTO -
OGGETTO: opposizione a precetto.
Conclusioni: come da verbale in atti
***
Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L. 18 giugno 2009
n. 69, ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., disponendo, in relazione al contenuto della sentenza (art. 132 n. 4 c.p.c.), che la motivazione debba esprimere: “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e non più lo svolgimento del processo. L'art. 58 della predetta legge regola la fase transitoria di 2
applicazione delle nuove norme prevedendo il novellato art. 132 c.p.c. tra le disposizioni applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore (4 luglio 2009).
Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione notificato nei modi di legge la proponeva Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto notificatole il 03.12.2015, con il quale l'avv. CP_2
le intimava, in esecuzione della sentenza n. 1083/2015 del Tribunale di Lamezia
[...]
Terme, il pagamento delle spese del relativo giudizio distratte in suo favore.
Nell'atto di opposizione, la Compagnia di Assicurazioni precisava che i Sig.ri e Parte_2
, con il patrocinio del detto difensore, avevano convenuto in giudizio l' Controparte_3 Pt_3
di Lamezia Terme nonchè tre medici dipendenti della stessa al fine di ottenere il
[...]
risarcimento dei danni che assumevano aver subito per negligenza dei professionisti in esecuzione di un intervento chirurgico cui si era sottoposta la . Nel corso del processo, Pt_2 si erano costituiti in giudizio l' convenuta, che chiamava in garanzia l'odierna CP_4
opponente, con la quale aveva stipulato una polizza per la copertura della responsabilità civile verso terzi, nonché due dei tre medici convenuti, che chiamavano anch'essi in garanzia le rispettive compagnie di assicurazione.
Nel definire il giudizio con la sentenza sopra citata, il Tribunale di Lamezia Terme condannava i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni richiesto ed al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi in favore dell'avv. accogliendo, altresì, la domanda di manleva proposta CP_2 dalla , con conseguente condanna di a tenere indenne l'assicurata Pt_3 Parte_1
dal pagamento delle somme da corrispondere agli attori ed al loro difensore.
Sulla scorta di tale statuizione, l'avv. notificava l'atto di precetto avverso il quale la CP_2
ha proposto l'opposizione che ci occupa, eccependo l'inesistenza e/o Parte_1 inopponibilità e/o inammissibilità e/o nullità dell'atto di precetto medesimo per inesistenza di un titolo esecutivo nei suoi confronti nonché per carenza della propria legittimazione passiva, atteso che la sentenza de qua non contempla alcuna sua condanna al pagamento in favore dell'opposto, limitandosi a statuire esclusivamente in ordine al suo obbligo di tenere indenne l'assicurata dalle conseguenze pregiudizievoli della decisione. Contestava, altresì,
l'inopponibilità e/o inammissibilità dell'atto di precetto per sopravvenuta estinzione del debito a seguito di un accordo transattivo intervenuto tra gli attori e la compagnia di assicurazioni di uno dei medici convenuti, nonché l'erroneità dell'importo indicato in precetto a titolo di compenso professionale per la sua redazione. 3
Con il deposito di propria comparsa, si costituiva in giudizio l'avv. il quale contestava CP_2 la fondatezza delle avverse eccezioni e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
All'esito dell'emissione di ordinanza che disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, la causa veniva istruita mediante produzione documentale e, nel corso del processo, si registrava la pubblicazione della sentenza n. 2131/2019 della Corte di Appello di Catanzaro, con la quale, in parziale riforma della sentenza posta a fondamento dell'atto di precetto opposto e precedentemente impugnata, veniva ridotto l'importo del risarcimento dovuto alla Sig.ra e veniva rigettata la domanda proposta da , con riduzione, tra Parte_2 Controparte_3
l'altro, anche dell'importo delle spese del giudizio di primo grado.
A seguito di tale pronuncia, l'avv. nel corso dell'udienza del 14.03.2022, dichiarava CP_2
di rinunciare all'azione e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio. Parte opponente, dal canto suo, pur non contestando la rinuncia e la richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere, chiedeva la condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio.
All'udienza del 28.01.2025, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RILEVATO IN DIRITTO
Deve preliminarmente evidenziarsi come parte opposta, all'udienza del 14.03.2022, quindi successivamente alla pubblicazione della sentenza n. 2131/2019 della Corte d'Appello di
Catanzaro, con cui era stata parzialmente riformata la sentenza in forza della quale era stato notificato l'atto di precetto in contestazione, ha manifestato la propria volontà di rinunciare all'azione chiedendo che venisse dichiarata cessata la materia del contendere. Tale intento, poi, veniva ribadito nel corso delle udienze successive.
Al riguardo, occorre osservare che, come più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, qualora il creditore agisca in forza di una sentenza di primo grado che risulti essere stata impugnata, la sentenza con cui viene definito il giudizio di appello ha efficacia sostitutiva rispetto alla prima. Ciò avviene non solo nell'eventualità in cui quest'ultima venga riformata ma anche in caso di sua conferma. Tale efficacia sostitutiva rimane, poi, anche qualora la sentenza di appello venga a sua volta rimossa a seguito di cassazione senza rinvio (Cass. Civ.
n. 29021/2018). In applicazione di tali principi, dovrà concludersi che, ove l'esecuzione non sia ancora iniziata, essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado, mentre, qualora l'esecuzione sia già stata promossa in virtù del primo titolo esecutivo, la stessa proseguirà sulla base delle statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in sede di impugnazione (Cass. Civ. n. 9161/2013). 4
Nel caso di specie può ragionevolmente affermarsi che la procedura esecutiva non può considerarsi iniziata, essendosi proceduto esclusivamente alla notifica dell'atto di precetto. E', infatti, principio pacifico quello secondo cui il precetto è un atto di carattere stragiudiziale propedeutico all'esecuzione, che deve iniziare, salvo eccezioni, non prima di 10 giorni dalla sua notifica, onde consentire al debitore di adempiere spontaneamente all'intimazione ivi contenuta, e non oltre 90 giorni. Esso non è, quindi, un atto di esecuzione.
Sulla scorta di tali considerazioni ed alla luce dell'avvenuta sostituzione, in corso di causa, dell'originario titolo esecutivo con quello emesso in grado di appello, deve concludersi che l'esecuzione forzata potrà essere eventualmente avviata solo in forza della sentenza che ha deciso il gravame, per cui, riguardo alla presente opposizione, essendo venuto meno il titolo in contestazione a seguito della detta sua sostituzione, deve ritenersi pienamente realizzato l'interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell'azione giudiziaria, che è quello di paralizzare la procedura esecutiva, per cui deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, essendo inutile la prosecuzione del giudizio e l'adozione di ogni altra diversa statuizione.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere rende superflua la trattazione delle ulteriori questioni sollevate.
Poiché la riforma parziale della sentenza di primo grado in forza della quale è stato notificato l'atto di precetto opposto è intervenuta nel corso della celebrazione del presente giudizio, si ritiene giustificata l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice avv. Anna Destito, definitivamente pronunciando sulla domanda indicata in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Lamezia Terme, 22.05.2025
Il GOP
Dott.ssa Anna Destito
- SEZIONE UNICA CIVILE -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, dott.ssa Anna Destito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2016 e vertente
TRA
P. IVA: , già in persona dei Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
suoi procuratori speciali, elettivamente domiciliata in Catanzaro, Via Alessandro Turco n. 71, presso lo studio dell'avv. Sergio Campise, da cui è rappresentata e difesa come da procura generale alle liti in calce all'atto di citazione in opposizione a precetto;
- OPPONENTE -
E
Avv. (C.F.: ) rappresentato e difeso da Controparte_2 C.F._1
se medesimo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Soveria Mannelli, Via Piero
Ciampi n. 6;
- OPPOSTO -
OGGETTO: opposizione a precetto.
Conclusioni: come da verbale in atti
***
Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L. 18 giugno 2009
n. 69, ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., disponendo, in relazione al contenuto della sentenza (art. 132 n. 4 c.p.c.), che la motivazione debba esprimere: “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e non più lo svolgimento del processo. L'art. 58 della predetta legge regola la fase transitoria di 2
applicazione delle nuove norme prevedendo il novellato art. 132 c.p.c. tra le disposizioni applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore (4 luglio 2009).
Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione notificato nei modi di legge la proponeva Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto notificatole il 03.12.2015, con il quale l'avv. CP_2
le intimava, in esecuzione della sentenza n. 1083/2015 del Tribunale di Lamezia
[...]
Terme, il pagamento delle spese del relativo giudizio distratte in suo favore.
Nell'atto di opposizione, la Compagnia di Assicurazioni precisava che i Sig.ri e Parte_2
, con il patrocinio del detto difensore, avevano convenuto in giudizio l' Controparte_3 Pt_3
di Lamezia Terme nonchè tre medici dipendenti della stessa al fine di ottenere il
[...]
risarcimento dei danni che assumevano aver subito per negligenza dei professionisti in esecuzione di un intervento chirurgico cui si era sottoposta la . Nel corso del processo, Pt_2 si erano costituiti in giudizio l' convenuta, che chiamava in garanzia l'odierna CP_4
opponente, con la quale aveva stipulato una polizza per la copertura della responsabilità civile verso terzi, nonché due dei tre medici convenuti, che chiamavano anch'essi in garanzia le rispettive compagnie di assicurazione.
Nel definire il giudizio con la sentenza sopra citata, il Tribunale di Lamezia Terme condannava i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni richiesto ed al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi in favore dell'avv. accogliendo, altresì, la domanda di manleva proposta CP_2 dalla , con conseguente condanna di a tenere indenne l'assicurata Pt_3 Parte_1
dal pagamento delle somme da corrispondere agli attori ed al loro difensore.
Sulla scorta di tale statuizione, l'avv. notificava l'atto di precetto avverso il quale la CP_2
ha proposto l'opposizione che ci occupa, eccependo l'inesistenza e/o Parte_1 inopponibilità e/o inammissibilità e/o nullità dell'atto di precetto medesimo per inesistenza di un titolo esecutivo nei suoi confronti nonché per carenza della propria legittimazione passiva, atteso che la sentenza de qua non contempla alcuna sua condanna al pagamento in favore dell'opposto, limitandosi a statuire esclusivamente in ordine al suo obbligo di tenere indenne l'assicurata dalle conseguenze pregiudizievoli della decisione. Contestava, altresì,
l'inopponibilità e/o inammissibilità dell'atto di precetto per sopravvenuta estinzione del debito a seguito di un accordo transattivo intervenuto tra gli attori e la compagnia di assicurazioni di uno dei medici convenuti, nonché l'erroneità dell'importo indicato in precetto a titolo di compenso professionale per la sua redazione. 3
Con il deposito di propria comparsa, si costituiva in giudizio l'avv. il quale contestava CP_2 la fondatezza delle avverse eccezioni e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
All'esito dell'emissione di ordinanza che disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, la causa veniva istruita mediante produzione documentale e, nel corso del processo, si registrava la pubblicazione della sentenza n. 2131/2019 della Corte di Appello di Catanzaro, con la quale, in parziale riforma della sentenza posta a fondamento dell'atto di precetto opposto e precedentemente impugnata, veniva ridotto l'importo del risarcimento dovuto alla Sig.ra e veniva rigettata la domanda proposta da , con riduzione, tra Parte_2 Controparte_3
l'altro, anche dell'importo delle spese del giudizio di primo grado.
A seguito di tale pronuncia, l'avv. nel corso dell'udienza del 14.03.2022, dichiarava CP_2
di rinunciare all'azione e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio. Parte opponente, dal canto suo, pur non contestando la rinuncia e la richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere, chiedeva la condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio.
All'udienza del 28.01.2025, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RILEVATO IN DIRITTO
Deve preliminarmente evidenziarsi come parte opposta, all'udienza del 14.03.2022, quindi successivamente alla pubblicazione della sentenza n. 2131/2019 della Corte d'Appello di
Catanzaro, con cui era stata parzialmente riformata la sentenza in forza della quale era stato notificato l'atto di precetto in contestazione, ha manifestato la propria volontà di rinunciare all'azione chiedendo che venisse dichiarata cessata la materia del contendere. Tale intento, poi, veniva ribadito nel corso delle udienze successive.
Al riguardo, occorre osservare che, come più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, qualora il creditore agisca in forza di una sentenza di primo grado che risulti essere stata impugnata, la sentenza con cui viene definito il giudizio di appello ha efficacia sostitutiva rispetto alla prima. Ciò avviene non solo nell'eventualità in cui quest'ultima venga riformata ma anche in caso di sua conferma. Tale efficacia sostitutiva rimane, poi, anche qualora la sentenza di appello venga a sua volta rimossa a seguito di cassazione senza rinvio (Cass. Civ.
n. 29021/2018). In applicazione di tali principi, dovrà concludersi che, ove l'esecuzione non sia ancora iniziata, essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado, mentre, qualora l'esecuzione sia già stata promossa in virtù del primo titolo esecutivo, la stessa proseguirà sulla base delle statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in sede di impugnazione (Cass. Civ. n. 9161/2013). 4
Nel caso di specie può ragionevolmente affermarsi che la procedura esecutiva non può considerarsi iniziata, essendosi proceduto esclusivamente alla notifica dell'atto di precetto. E', infatti, principio pacifico quello secondo cui il precetto è un atto di carattere stragiudiziale propedeutico all'esecuzione, che deve iniziare, salvo eccezioni, non prima di 10 giorni dalla sua notifica, onde consentire al debitore di adempiere spontaneamente all'intimazione ivi contenuta, e non oltre 90 giorni. Esso non è, quindi, un atto di esecuzione.
Sulla scorta di tali considerazioni ed alla luce dell'avvenuta sostituzione, in corso di causa, dell'originario titolo esecutivo con quello emesso in grado di appello, deve concludersi che l'esecuzione forzata potrà essere eventualmente avviata solo in forza della sentenza che ha deciso il gravame, per cui, riguardo alla presente opposizione, essendo venuto meno il titolo in contestazione a seguito della detta sua sostituzione, deve ritenersi pienamente realizzato l'interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell'azione giudiziaria, che è quello di paralizzare la procedura esecutiva, per cui deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, essendo inutile la prosecuzione del giudizio e l'adozione di ogni altra diversa statuizione.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere rende superflua la trattazione delle ulteriori questioni sollevate.
Poiché la riforma parziale della sentenza di primo grado in forza della quale è stato notificato l'atto di precetto opposto è intervenuta nel corso della celebrazione del presente giudizio, si ritiene giustificata l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice avv. Anna Destito, definitivamente pronunciando sulla domanda indicata in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Lamezia Terme, 22.05.2025
Il GOP
Dott.ssa Anna Destito