Ordinanza collegiale 25 novembre 2022
Ordinanza collegiale 3 febbraio 2023
Sentenza 18 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza collegiale 25/11/2022, n. 1862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1862 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/11/2022
N. 00987/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 987 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Tommasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del silenzio - rigetto formatosi in data 21/08/2022 sulla domanda di accesso presentata dal ricorrente in data 22/07/2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 65 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti il difensore avv. A. Tommasi per la parte ricorrente;
Premesso che l’accesso è una situazione giuridica qualificabile in termini di diritto soggettivo (cfr. C.d.S., AA.PP. nn. 5-6/2005) e, come tale, costituisce oggetto di accertamento in sede giudiziale;
Ritenuto che, ciò detto nonché preso atto della mancata costituzione in giudizio dell’INPS, sussista la necessità di acquisire una relazione di chiarimenti, utile a rappresentare le ragioni del mancato riscontro all’istanza di accesso del ricorrente e, segnatamente, a dare conto dell’effettiva disponibilità o meno in capo all’Amministrazione intimata dell’atto richiesto ( ossia dell’atto con cui l’INPS ha chiesto alla Commissione Medica di Verifica di Bari di effettuare l’accertamento sanitario per il riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità del ricorrente a svolgere qualsiasi attività lavorativa );
Ritenuto pertanto di ordinare all’INPS – Direzione Provinciale di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , di procedere al deposito della su indicata relazione, all’uopo fissando il termine di gg. 15 decorrente dalla data notificazione della presente ordinanza presso la sede reale dell’Amministrazione, di cui il ricorrente è espressamente onerato;
Ritenuto di rinviare, per le ulteriori determinazioni, all’udienza camerale del 26.1.2023;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Rinvia la causa, per il prosieguo, alla camera di consiglio del 26.1.2023.
Onera parte ricorrente della notificazione della presente ordinanza all’INPS – Direzione Provinciale di Lecce, presso la sede reale.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.