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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 15/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1174/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale ordinario di Gela, sez. civile, in funzione di giudice di appello nella persona della dott.ssa
Stefania Sgroi, all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 15.01.2025, sostituita da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 425/2021 R.G., promossa da c.f. ), in persona della procuratrice Parte_1 P.IVA_1
speciale (c.f. ), giusta procura speciale a rogito del notaio dott. Parte_2 C.F._1
di Roma del 11.05.2021, rep. n. 7971, racc. n. 6451, con il ministero dell'avv. Walter Persona_1
Giacomo Caturano
APPELLANTE contro
(c.f. ), con il ministero dell'avv. Annarita Controparte_1 C.F._2
Lorefice
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato con p.e.c. del 30.09.2021, Parte_1
ha proposto appello nei confronti di , avverso la sentenza n. 401/2021 del
[...] Controparte_1
Giudice di pace di Gela, depositata il 30.08.2021 a definizione del giudizio n. 379/2021 R.G.civ., con cui, in accoglimento della domanda di , è Controparte_1 Parte_1
stata condannata alla restituzione della somma di euro 1.662,24 oltre interessi legali, per estinzione anticipata del finanziamento n. P685079, e al pagamento delle spese di lite, liquidate nella somma di euro 500,00 oltre i.v.a. e c.p.a. per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario dell'attore.
1 Con l'atto di appello, ha chiesto: “1) accertata la Parte_1
fondatezza dei motivi di appello più ampiamente esposti in parte narrativa, revocare, dichiarare nulla ed improduttiva di effetti e/o comunque riformare nel merito la sentenza del Giudice di Pace di Gela n.
401/2021 del 30.08.2021, resa nel giudizio n.r.g. 379/2021 A.C., non notificata dal procuratore dell'appellato, nelle parti e per le motivazioni meglio precisate in parte narrativa;
2) per l'effetto accogliere le modifiche alla sentenza proposte in parte motiva e, quindi, le conclusioni rassegnate in prime cure, nelle parti che di seguito si ritrascrivono per completezza, confermando per il resto la sentenza: «c) rigettare integralmente tutte le domande – principali ed accessorie – eccezioni e pretese formulate da parte attrice, perché infondate, in fatto ed in diritto, nell'an e nel quantum, nonché pretestuose, generiche e neppure provate, oltreché non formulabili e non meritevoli di accoglimento, nei termini e per le ragioni di cui s'è detto, nei confronti di;
d) in ogni caso – ciò sia in via CP_2
pregiudiziale che nel merito – accertare e dichiarare che la convenuta, all'atto della sottoscrizione del contratto di mutuo, ha provveduto al versamento al terzo intermediario della somma pattuita tra
l'Attore ed il medesimo intermediario, e conseguentemente rilevare la carenza di legittimazione passiva di con riferimento alle richieste restitutorie di costi e commissioni incassati da CP_2 detto soggetto terzo, individuando detta legittimazione in capo all'effettivo “accipiens” delle somme
(mediatore creditizio) e rigettando la domanda nei confronti della , che non può essere CP_2 neppure individuata quale titolare di un eventuale debito restitutorio;
[…] f) condannare parte attrice alla refusione di spese, competenze ed onorari in favore della convenuta, da liquidarsi nella misura massima di legge. in via istruttoria: g) rilevare l'inammissibilità delle eventuali avverse richieste di prova, in quanto non poste in correlazione con i necessari oneri allegatori;
con ogni più ampia riserva, da parte di questa difesa, di qualsivoglia richiesta di prova necessaria ed opportuna, nei termini di legge, a supportare le difese e le domande spiegate». 3) condannare parte appellata al pagamento delle spese e dei compensi professionali del doppio grado di giudizio;
4) condannare parte appellata alla restituzione di quanto spontaneamente versato dalla in esecuzione della CP_2 riformanda sentenza.”.
Con comparsa depositata il 28.12.2021, si è costituito , chiedendo: “- Controparte_3 preliminarmente, accertare la nullità e /o l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione art. 348 bis cpc;
- respingere e rigettare, per le ragioni di fatto e di diritto esposte in narrativa, tutte le eccezioni e domande avanzate nei confronti del sig. , in quanto infondate in fatto Controparte_1
ed in diritto e, conseguentemente, confermare la sentenza n. 401/2021 R. Sent., pubblicata il
30.08.2021 e mai notificata, emessa dal Giudice di Pace di Gela, nella causa civile n. 379/2020 R.G.; -
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore avendo questi anticipato le prime e non riscosso i secondi ex art. 93 cpc.”.
2 2. L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
2.1. Il primo motivo di appello, con cui si deduce “sulle provvigioni percepite dall'intermediario del credito – carenza di legittimazione passiva/titolarità passiva di – erroneità del capo di CP_2 condanna restitutoria a carico della banca”, il secondo motivo di appello, con cui si deduce
“trasparenza contrattuale – rispetto della normativa di settore – riforma dell'art. 125 sexies TUB
(legge di conversione del d.l. 25 maggio 2021, n. 73) e definitiva irrilevanza dell'orientamento
“Lexitor” per i “vecchi” contratti (ante 25 luglio 2021)”, ed il terzo motivo di appello, con cui si deduce “sul quantum debeatur – erronea applicazione del criterio di quantificazione pro rata temporis”, da valutarsi congiuntamente, sono infondati per le ragioni che seguono.
E' provato documentalmente che con scrittura privata del 14.10.2016, , n.q. Controparte_1 di “parte mutuataria”, ha stipulato con n.q. di “parte mutuante”, Parte_1
il contratto n. P685079 di “mutuo rimborsabile con mandato a pagare su stipendi/salari/compensi”, per il “capitale lordo mutuato” di euro 35.280,00 da restituirsi in n. 120 rate mensili di euro 294,00 ciascuna, con decorrenza dall'1.12.2016, estinto anticipatamente con il calcolo in sede di conteggio estintivo del 28.12.2020, alla data del 31.01.2021 di n. 50 rate mensili scadute, e con un conseguente residuo di n. 70 rate mensili non scadute.
Il contratto per cui è causa è soggetto alla disciplina in materia di estinzione anticipata del finanziamento di cui all'art. 125-sexies d.lgs. n. 385/1993, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (cd. T.U.B.), nel testo vigente alla data del 14.10.2016 di stipula del contratto stesso, introdotto dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 141/2010, recante “Attuazione della Direttiva
2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori”, il cui art. 16, paragrafo 1, è stato oggetto della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, prima sezione, dell'11 settembre 2019, nella causa C-383/18 relativa al caso Lexitor, e che è stato modificato dall'art. 11-octies, d.l. n.
73/2021, l.conv. n. 106/2021, dichiarato in parte costituzionalmente illegittimo con la sentenza della
Corte costituzionale n. 263/2022, in quanto ai fini dell'applicazione dell'art. 125-sexies T.U.B. , per espressa previsione del citato art. 11-octies, comma 2, rileva la data di stipula del contratto, e non la data di estinzione anticipata del contratto stesso, contrariamente a quanto dedotto con il secondo motivo di appello.
Ai sensi dell'art. 125-sexies, comma 1, T.U.B., nel testo vigente alla data di stipula del contratto per cui è causa, “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.”.
Come chiarito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Prima Sezione, sentenza 11 settembre 2019, C-383/18, relativa al caso Lexitor, “L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
3 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio”, a cui l'Italia ha dato attuazione proprio con il d.lgs. n. 141/2010, recante “Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori”, con cui è stato introdotto l'art. 125-sexies T.U.B., come tale applicabile al caso di specie contrariamente a quanto dedotto con il secondo motivo di appello, “deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”, senza alcuna una distinzione tra costi cd. up front e costi cd. recurring, contrariamente a quanto dedotto con il secondo motivo di appello, per il quantum correttamente riconosciuto dal Giudice a quo secondo il criterio “pro rata temporis” in base al numero di rate non ancora scadute al momento dell'estinzione anticipata, contrariamente a quanto dedotto con il terzo motivo di appello, e senza che sia vincolante ex art. 1372 c.c. la clausola del contratto che escluda la rimborsabilità dei costi del finanziamento in caso di estinzione anticipata, contrariamente a quanto dedotto con il secondo motivo di appello, in quanto si tratta di una clausola vessatoria inserita in un contratto tra consumatore e professionista ex art. 33, comma 1, d.lgs. n. 206/2005, come tale colpita da nullità di protezione ex art. 36, d.lgs. n. 206/2005
(cfr. Cass. civ., sez. II, dep. 06/09/2023, n. 25977, principio di diritto: “E' nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33.”; conforme, Cass. civ., sez. I, dep. 28/05/2024, n. 14836).
L'art. 11-octies, comma 2, d.l. n. 73/2021, l. conv. n. 106/2021, aveva disposto che “Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”, ma ne è stata dichiarata la parziale illegittimità costituzionale con la sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022, depositata il 22.12.2022 in corso di causa, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”, proprio in quanto contrastante con i principi della sentenza con conseguente infondatezza del CP_4
secondo motivo di appello (cfr. Corte cost. n. 263/2022, par. 14.2, testualmente: “La disposizione censurata deve, dunque, ritenersi costituzionalmente illegittima limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia», sicché l'art.
125-sexies, comma 1, t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il
4 solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor. L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea.”).
Inoltre, contrariamente a quanto ulteriormente dedotto con il primo motivo di appello,
l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di in ordine ai costi del finanziamento per Parte_1
commissioni di intermediazione finanziaria, da riqualificarsi in base al principio “iura novit curia” come eccezione di infondatezza nel merito della pretesa dell'attore, coerentemente con la prospettazione dell'attore (cfr. SS.UU. civili, n. 2951/2016, principi di diritto nn. 60 e 61), è infondata, in quanto il “capitale lordo mutuato” di euro 35.280,00 che la “parte mutuataria” Controparte_1 era tenuta a restituire alla “parte mutuante” in n. 120 rate mensili di euro 294,00 ciascuna, Parte_1
ricomprende espressamente in contratto anche i “costi di intermediazione”, per cui l'obbligo restitutorio, a titolo di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., di tutti i costi del finanziamento non maturati per estinzione anticipata, tra cui essi rientrano, ai sensi dell'art. 125-sexies T.U.B. grava su in favore di . Parte_1 Controparte_1
2.2. Il quarto motivo di appello, con cui si deduce “erronea condanna alla restituzione dell'indennizzo per anticipata estinzione – omessa pronuncia – omessa motivazione”, è infondato per le ragioni che seguono.
Ai sensi dell'art. 125-sexies, commi 2 e 3, T.U.B., nel testo vigente alla data di stipula del contratto per cui è causa, “In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare
l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.” (comma
2); “L'indennizzo di cui al comma 2 non è dovuto: a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;
c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;
d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a
10.000 euro.” (comma 3).
Nel caso di specie risulta documentalmente che il contratto di finanziamento prevedeva una polizza assicurativa collegata al contratto stesso, sia per “rischio vita”, sia per “rischio impiego” (v. contratto in atti, pp. 4-5), sicchè l'indennizzo per estinzione anticipata, addebitato in sede di conteggio estintivo del 28.12.2020, calcolato alla data del 31.01.2021, per la somma di euro 181,05, non era
5 dovuto ai sensi dell'art. 125-sexies, comma 3, lett. a), T.U.B. nel testo vigente alla data di stipula del contratto, come correttamente ritenuto dal Giudice a quo in accoglimento della domanda restitutoria avanzata dall'attore, contrariamente a quanto dedotto con il quarto motivo di appello.
3. Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello va rigettato e, per l'effetto, la sentenza appellata va confermata.
Le spese del presente giudizio di appello sono integralmente compensate tra le parti ex art. 92
c.p.c., tenuto conto della complessità dell'interpretazione della normativa di origine unionale, in materia di estinzione anticipata del finanziamento.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/2002, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di spese di giustizia”.
P.Q.M.
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 401/2021 del Giudice di pace di Gela, depositata il 30.08.2021 a definizione del giudizio n. 379/2021 R.G.civ.; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di appello;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante
[...] dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Parte_1 dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Gela, 15/01/2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale ordinario di Gela, sez. civile, in funzione di giudice di appello nella persona della dott.ssa
Stefania Sgroi, all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 15.01.2025, sostituita da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 425/2021 R.G., promossa da c.f. ), in persona della procuratrice Parte_1 P.IVA_1
speciale (c.f. ), giusta procura speciale a rogito del notaio dott. Parte_2 C.F._1
di Roma del 11.05.2021, rep. n. 7971, racc. n. 6451, con il ministero dell'avv. Walter Persona_1
Giacomo Caturano
APPELLANTE contro
(c.f. ), con il ministero dell'avv. Annarita Controparte_1 C.F._2
Lorefice
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato con p.e.c. del 30.09.2021, Parte_1
ha proposto appello nei confronti di , avverso la sentenza n. 401/2021 del
[...] Controparte_1
Giudice di pace di Gela, depositata il 30.08.2021 a definizione del giudizio n. 379/2021 R.G.civ., con cui, in accoglimento della domanda di , è Controparte_1 Parte_1
stata condannata alla restituzione della somma di euro 1.662,24 oltre interessi legali, per estinzione anticipata del finanziamento n. P685079, e al pagamento delle spese di lite, liquidate nella somma di euro 500,00 oltre i.v.a. e c.p.a. per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario dell'attore.
1 Con l'atto di appello, ha chiesto: “1) accertata la Parte_1
fondatezza dei motivi di appello più ampiamente esposti in parte narrativa, revocare, dichiarare nulla ed improduttiva di effetti e/o comunque riformare nel merito la sentenza del Giudice di Pace di Gela n.
401/2021 del 30.08.2021, resa nel giudizio n.r.g. 379/2021 A.C., non notificata dal procuratore dell'appellato, nelle parti e per le motivazioni meglio precisate in parte narrativa;
2) per l'effetto accogliere le modifiche alla sentenza proposte in parte motiva e, quindi, le conclusioni rassegnate in prime cure, nelle parti che di seguito si ritrascrivono per completezza, confermando per il resto la sentenza: «c) rigettare integralmente tutte le domande – principali ed accessorie – eccezioni e pretese formulate da parte attrice, perché infondate, in fatto ed in diritto, nell'an e nel quantum, nonché pretestuose, generiche e neppure provate, oltreché non formulabili e non meritevoli di accoglimento, nei termini e per le ragioni di cui s'è detto, nei confronti di;
d) in ogni caso – ciò sia in via CP_2
pregiudiziale che nel merito – accertare e dichiarare che la convenuta, all'atto della sottoscrizione del contratto di mutuo, ha provveduto al versamento al terzo intermediario della somma pattuita tra
l'Attore ed il medesimo intermediario, e conseguentemente rilevare la carenza di legittimazione passiva di con riferimento alle richieste restitutorie di costi e commissioni incassati da CP_2 detto soggetto terzo, individuando detta legittimazione in capo all'effettivo “accipiens” delle somme
(mediatore creditizio) e rigettando la domanda nei confronti della , che non può essere CP_2 neppure individuata quale titolare di un eventuale debito restitutorio;
[…] f) condannare parte attrice alla refusione di spese, competenze ed onorari in favore della convenuta, da liquidarsi nella misura massima di legge. in via istruttoria: g) rilevare l'inammissibilità delle eventuali avverse richieste di prova, in quanto non poste in correlazione con i necessari oneri allegatori;
con ogni più ampia riserva, da parte di questa difesa, di qualsivoglia richiesta di prova necessaria ed opportuna, nei termini di legge, a supportare le difese e le domande spiegate». 3) condannare parte appellata al pagamento delle spese e dei compensi professionali del doppio grado di giudizio;
4) condannare parte appellata alla restituzione di quanto spontaneamente versato dalla in esecuzione della CP_2 riformanda sentenza.”.
Con comparsa depositata il 28.12.2021, si è costituito , chiedendo: “- Controparte_3 preliminarmente, accertare la nullità e /o l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione art. 348 bis cpc;
- respingere e rigettare, per le ragioni di fatto e di diritto esposte in narrativa, tutte le eccezioni e domande avanzate nei confronti del sig. , in quanto infondate in fatto Controparte_1
ed in diritto e, conseguentemente, confermare la sentenza n. 401/2021 R. Sent., pubblicata il
30.08.2021 e mai notificata, emessa dal Giudice di Pace di Gela, nella causa civile n. 379/2020 R.G.; -
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore avendo questi anticipato le prime e non riscosso i secondi ex art. 93 cpc.”.
2 2. L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
2.1. Il primo motivo di appello, con cui si deduce “sulle provvigioni percepite dall'intermediario del credito – carenza di legittimazione passiva/titolarità passiva di – erroneità del capo di CP_2 condanna restitutoria a carico della banca”, il secondo motivo di appello, con cui si deduce
“trasparenza contrattuale – rispetto della normativa di settore – riforma dell'art. 125 sexies TUB
(legge di conversione del d.l. 25 maggio 2021, n. 73) e definitiva irrilevanza dell'orientamento
“Lexitor” per i “vecchi” contratti (ante 25 luglio 2021)”, ed il terzo motivo di appello, con cui si deduce “sul quantum debeatur – erronea applicazione del criterio di quantificazione pro rata temporis”, da valutarsi congiuntamente, sono infondati per le ragioni che seguono.
E' provato documentalmente che con scrittura privata del 14.10.2016, , n.q. Controparte_1 di “parte mutuataria”, ha stipulato con n.q. di “parte mutuante”, Parte_1
il contratto n. P685079 di “mutuo rimborsabile con mandato a pagare su stipendi/salari/compensi”, per il “capitale lordo mutuato” di euro 35.280,00 da restituirsi in n. 120 rate mensili di euro 294,00 ciascuna, con decorrenza dall'1.12.2016, estinto anticipatamente con il calcolo in sede di conteggio estintivo del 28.12.2020, alla data del 31.01.2021 di n. 50 rate mensili scadute, e con un conseguente residuo di n. 70 rate mensili non scadute.
Il contratto per cui è causa è soggetto alla disciplina in materia di estinzione anticipata del finanziamento di cui all'art. 125-sexies d.lgs. n. 385/1993, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (cd. T.U.B.), nel testo vigente alla data del 14.10.2016 di stipula del contratto stesso, introdotto dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 141/2010, recante “Attuazione della Direttiva
2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori”, il cui art. 16, paragrafo 1, è stato oggetto della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, prima sezione, dell'11 settembre 2019, nella causa C-383/18 relativa al caso Lexitor, e che è stato modificato dall'art. 11-octies, d.l. n.
73/2021, l.conv. n. 106/2021, dichiarato in parte costituzionalmente illegittimo con la sentenza della
Corte costituzionale n. 263/2022, in quanto ai fini dell'applicazione dell'art. 125-sexies T.U.B. , per espressa previsione del citato art. 11-octies, comma 2, rileva la data di stipula del contratto, e non la data di estinzione anticipata del contratto stesso, contrariamente a quanto dedotto con il secondo motivo di appello.
Ai sensi dell'art. 125-sexies, comma 1, T.U.B., nel testo vigente alla data di stipula del contratto per cui è causa, “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.”.
Come chiarito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Prima Sezione, sentenza 11 settembre 2019, C-383/18, relativa al caso Lexitor, “L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
3 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio”, a cui l'Italia ha dato attuazione proprio con il d.lgs. n. 141/2010, recante “Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori”, con cui è stato introdotto l'art. 125-sexies T.U.B., come tale applicabile al caso di specie contrariamente a quanto dedotto con il secondo motivo di appello, “deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”, senza alcuna una distinzione tra costi cd. up front e costi cd. recurring, contrariamente a quanto dedotto con il secondo motivo di appello, per il quantum correttamente riconosciuto dal Giudice a quo secondo il criterio “pro rata temporis” in base al numero di rate non ancora scadute al momento dell'estinzione anticipata, contrariamente a quanto dedotto con il terzo motivo di appello, e senza che sia vincolante ex art. 1372 c.c. la clausola del contratto che escluda la rimborsabilità dei costi del finanziamento in caso di estinzione anticipata, contrariamente a quanto dedotto con il secondo motivo di appello, in quanto si tratta di una clausola vessatoria inserita in un contratto tra consumatore e professionista ex art. 33, comma 1, d.lgs. n. 206/2005, come tale colpita da nullità di protezione ex art. 36, d.lgs. n. 206/2005
(cfr. Cass. civ., sez. II, dep. 06/09/2023, n. 25977, principio di diritto: “E' nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33.”; conforme, Cass. civ., sez. I, dep. 28/05/2024, n. 14836).
L'art. 11-octies, comma 2, d.l. n. 73/2021, l. conv. n. 106/2021, aveva disposto che “Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”, ma ne è stata dichiarata la parziale illegittimità costituzionale con la sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022, depositata il 22.12.2022 in corso di causa, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”, proprio in quanto contrastante con i principi della sentenza con conseguente infondatezza del CP_4
secondo motivo di appello (cfr. Corte cost. n. 263/2022, par. 14.2, testualmente: “La disposizione censurata deve, dunque, ritenersi costituzionalmente illegittima limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia», sicché l'art.
125-sexies, comma 1, t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il
4 solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor. L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea.”).
Inoltre, contrariamente a quanto ulteriormente dedotto con il primo motivo di appello,
l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di in ordine ai costi del finanziamento per Parte_1
commissioni di intermediazione finanziaria, da riqualificarsi in base al principio “iura novit curia” come eccezione di infondatezza nel merito della pretesa dell'attore, coerentemente con la prospettazione dell'attore (cfr. SS.UU. civili, n. 2951/2016, principi di diritto nn. 60 e 61), è infondata, in quanto il “capitale lordo mutuato” di euro 35.280,00 che la “parte mutuataria” Controparte_1 era tenuta a restituire alla “parte mutuante” in n. 120 rate mensili di euro 294,00 ciascuna, Parte_1
ricomprende espressamente in contratto anche i “costi di intermediazione”, per cui l'obbligo restitutorio, a titolo di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., di tutti i costi del finanziamento non maturati per estinzione anticipata, tra cui essi rientrano, ai sensi dell'art. 125-sexies T.U.B. grava su in favore di . Parte_1 Controparte_1
2.2. Il quarto motivo di appello, con cui si deduce “erronea condanna alla restituzione dell'indennizzo per anticipata estinzione – omessa pronuncia – omessa motivazione”, è infondato per le ragioni che seguono.
Ai sensi dell'art. 125-sexies, commi 2 e 3, T.U.B., nel testo vigente alla data di stipula del contratto per cui è causa, “In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare
l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.” (comma
2); “L'indennizzo di cui al comma 2 non è dovuto: a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;
c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;
d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a
10.000 euro.” (comma 3).
Nel caso di specie risulta documentalmente che il contratto di finanziamento prevedeva una polizza assicurativa collegata al contratto stesso, sia per “rischio vita”, sia per “rischio impiego” (v. contratto in atti, pp. 4-5), sicchè l'indennizzo per estinzione anticipata, addebitato in sede di conteggio estintivo del 28.12.2020, calcolato alla data del 31.01.2021, per la somma di euro 181,05, non era
5 dovuto ai sensi dell'art. 125-sexies, comma 3, lett. a), T.U.B. nel testo vigente alla data di stipula del contratto, come correttamente ritenuto dal Giudice a quo in accoglimento della domanda restitutoria avanzata dall'attore, contrariamente a quanto dedotto con il quarto motivo di appello.
3. Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello va rigettato e, per l'effetto, la sentenza appellata va confermata.
Le spese del presente giudizio di appello sono integralmente compensate tra le parti ex art. 92
c.p.c., tenuto conto della complessità dell'interpretazione della normativa di origine unionale, in materia di estinzione anticipata del finanziamento.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/2002, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di spese di giustizia”.
P.Q.M.
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 401/2021 del Giudice di pace di Gela, depositata il 30.08.2021 a definizione del giudizio n. 379/2021 R.G.civ.; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di appello;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante
[...] dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Parte_1 dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Gela, 15/01/2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
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