Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/06/2025, n. 2610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2610 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA
CIRCOLAZIONE CITTADINI UE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Angela Lo Piparo Giudice rel. dr. Michele Guarnotta Giudice nel procedimento iscritto al n. R.G. 8575 dell'anno 2024; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 8575/2024 R.G.
PROMOSSO DA
nato a [...] il [...] (Avv. MARCO SCALSEGGI MARCO); Pt_1
-ricorrente-
CONTRO
(Avvocatura Distrettuale di Stato di Palermo); Controparte_1
-resistente-
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
-interveniente necessario-
Oggetto: Impugnazione avverso diniego di rilascio permesso di soggiorno per protezione speciale
Conclusioni: si vedano atto di costituzione di parte resistente e note scritte depositate dal ricorrente per l'udienza cartolare del 27 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., il ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso dalla Questura di CP_1
( ) del 3 giugno 2024 notificato all'interessato il 18 giugno 2024 CodiceFiscale_1
, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire un permesso di soggiorno
Il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla Questura di he CP_1
esaminati i pareri negativi della Commissione Territoriale di Trapani, non ha ravvisato i requisiti previsti per il rilascio del permesso, chiedendo il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale in considerazione del livello di integrazione raggiunto in Italia ove afferma di avere sempre svolto attività lavorativa.
L'Amministrazione resistente si è costituito in giudizio con memoria depositata il 21 maggio 2025, nella quale ha richiesto il rigetto del ricorso ritenendolo manifestamente infondato, alla luce delle vincolanti valutazioni della Commissione Territoriale di Trapani, per carenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale alla luce delle valutazioni della Commissione Territoriale di Trapani ed evidenziando che la Tunisia, Paese di provenienza del ricorrente è annoverato tra i Paesi considerati di origine sicura.
In vista dell'udienza di discussione del 27 maggio 2025, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, parte ricorrente ha depositato delle note di trattazione scritta parte, con le quali ha chiesto a questo Tribunale il riconoscimento della protezione speciale e ha insistito in quanto precedentemene dedotto.
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2. Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento sulla scorta delle seguenti considerazioni.
In punto di diritto il collegio prende atto dell'intervenuta modifica della normativa in esame ovvero del D.L. 130/2020 entrato in vigore in data 22 ottobre 2020, convertito nella legge
173/2020 che ha abrogato l'istituto del permesso di soggiorno per “casi speciali”, introdotto con il D.L. 113/2018 in luogo del permesso per motivi umanitari, ed interamente innovato la disciplina così prevedendo: nell'art. 5 c. 6 d. lgs. 286/1998, in materia di revoca del permesso di soggiorno, viene inserito il riferimento al rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano;
l'art. 6, con il nuovo comma 1 bis d. lgs. 286/1998 prevede che sono “convertibili” in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i seguenti permessi:
1. permesso di soggiorno per protezione speciale (art. 32 c. 3 d. lgs. 25/2008) ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale (art. 10, comma 2, art. 12, comma 1, lettere b) e c), e art.16 d. lgs. 251/2007);
2. permesso di soggiorno per calamità (art. 20 bis d. lgs. 286/1998);
3. permesso di soggiorno per residenza elettiva (art. 11 c. 1 lettera c quater DPR
394/1999);
4. permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all'articolo (art. 11 c. 1 lettera c, DPR 394/1999 ad eccezione dei casi in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso per richiesta asilo);
5. permesso di soggiorno per attività sportiva (art. 27 c. 1 lett. p, d. lgs. 286/1998);
6. permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico (art. 27 c. 1 lett. m, n, o, d. lgs.
286/1998);
7. permesso di soggiorno per motivi religiosi (art. 5 c. 2 d. lgs. 286/1998);
8. permesso di soggiorno per assistenza minori (art. 31 c. 3 d. lgs. 286/1998);
9. permesso di soggiorno per gravi motivi sanitari.
È stato, inoltre, modificato l'art. 19 d.lgs. n. 296/1998 rubricato “Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili” il cui nuovo comma 1.1, come sostituito dal d.l. 130/2020, estende la casistica in cui sono vietati il respingimento,
l'espulsione o l'estradizione:
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (nella valutazione di tali motivi, occorre tenere conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani);
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica (nella valutazione del rischio, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine). Il comma 1.2., aggiunto all'art. 19, prevede che, nel caso in cui sia rigettata la domanda di protezione internazionale, qualora ricorrano i requisiti di cui sopra, la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, e che nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi
1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il combinato delle norme modificate, in forza del disposto dell'art. 15 delle disposizioni transitorie del D.L. 130/2020, subentra alla precedente disciplina introdotta con il D.L.
113/2018 convertito nella legge 132/2018, sicché deve ritenersi la stessa applicabile a decorrere dalla data nella quale, alla stregua dei principi affermati dalle stesse SS.UU. n.
29460/2019 del 13.11.2019 e condivisi dal Tribunale, non può più ritenersi operante l'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari, vale a dire per domande di protezione internazionale formalizzate in data anteriore al 5 ottobre 2018 le quali rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina in vigore ancora prima del citato D.L. 113/2018.
Nel caso in esame, la domanda di rilascio del permesso di soggiorno è stata formalizzata in data 3 febbraio 2023, pertanto successivamente all'entrata in vigore del D.L. 113/2018, abrogato tuttavia per il tramite della novella legislativa esaminata, di cui al D.L 130/2020, che deve pertanto ritenersi applicabile al caso in esame.
Alla luce della novella legislativa esaminata, ai sensi del. D.L. 130/2020 come convertito, può ritenersi il ricorrente meritevole delle forme di protezione così istituite, posto che ha dato prova di integrazione sociale e lavorativa nel nostro territorio, nel quale si trova da tempo significativo, ossia dal 10 settembre 2022 (circostanza riportata da parte resistente e non contestata da parte ricorrente).
Infatti, al fine di provare l'avvenuta integrazione il ricorrente, infatti, ha documentato:
- di avere costituito un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 19 giugno 2023, conclusosi il 20 agosto 2023, come manovale alle dipendenze di Controparte_2
avente sede legale in Busto Arsizio alla Via Armando Diaz 25 (cfr.
[...] comunicazione Unilav, buste paga da giugno 2023 ad agosto 2023, CUD 2024, in atti)
- di costituito un rapporto di lavoro a tempo determinato, dal 3 ottobre 2023 al 31 dicembre 2023, come carpentiere alle dipendenze di avente sede Controparte_3
legale in Rovato alla Via Cesare Battisti n. 77 (cfr. comunicazione Unilav e busta paga del mese di ottobre 2023, CUD 2024, in atti)
- di costituito un rapporto di lavoro a tempo determinato dal 24 gennaio 2024 al 31 marzo 2024 come manutentore stradale alle dipendenze di Controparte_4
gener. con sede legale in Milano alla Via Quattro Novembre n. 7 (cfr. CP_5 contratto di lavoro e busta paga del mese di febbraio 2024, in atti);
- di costituito un rapporto di lavoro a tempo determinato, dal 2 febbraio 2024 al 31 dicembre 2024, come carpentiere alle dipendenze di con sede legale in Parte_2
Milano in Viale Tunisia 25 (cfr. comunicazione Unilav e contratto, in atti);
- di avere costituito un rapporto di lavoro a tempo determinato, dal 30 aprile 2024 al
31 luglio 2024, come manovale alle dipendenze di con sede legale Controparte_6
in Roma alla Via Eleonora Duse 14 (cfr. contratto di lavoro e buste paga dal mese di aprile 2024 al mese di giugno 2024, in atti);
- di avere costituito un rapporto di lavoro a tempo determinato, dal 15 aprile 2024 al
30 aprile 2024, come carpentiere alle dipendenze di con Controparte_7 sede in Vico II San Lorenzo 37 in RV RG (BT) (cfr. contratto di lavoro, in atti);
- di avere costituito un rapporto di lavoro a tempo determinato dal 24 settembre 2024 al 31 ottobre 2024 come operaio alle dipendenze di Medea srl con sede legale in via
Giuseppe Parini 15 a MO (cfr. busta paga del mese di settembre 2024, in atti);
- di avere costituito il 2 dicembre 2024 un rapporto di lavoro a tempo determinato la cui durata è stata prorogata dino al 31 marzo 2025 come carpentiere alle dipendenze di avente sede legale in Busto Arsizio alla Via Controparte_2
Armando Diaz 25 (cfr. comunicazione Unilav, in atti);
- di avere costituito un rapporot di lavoro a tempo determinato, dal 27 gennaio 2025 al
9 febbraio 2025, come manovale alle dipendenze di con sede legale Controparte_8 in Via Zeveto 19 (cfr. contratto di lavoro, in atti)
- di avere intrapreso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dal 1° maggio 2025 come muratore alle dipendenze di UC srl con sede legale in Milano alla Via
Vincenzo Monti 8 (cfr. comunicazione Unilav trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro a tempo determinato, in atti);
- di avere lavorato per il mese di febbraio 2025 alle dipendenze di Controparte_9
avente sede in Milano in Ripa di Porta Ticinense 39 (cfr. busta paga mese di febbraio
2025, in atti).
Alla luce di quanto appena evidenziato deve quindi acclararsi l'esistenza dei presupposti del divieto di respingimento ai sensi del novellato art. 19 comma 1.1. D.L. 286/98, applicabili alla presente fattispecie nella formulazione vigente ratione temporis – tenuto conto della data di presentazione della domanda di rinnovo e/o di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale - prima delle modifiche introdotte dall'art. 7 del D.L. n. 20/2023 cd “Decreto Cutro”, comma 1 lettera c, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 50 del 5 maggio 2023, che ha soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19. co.
1.1 del Decreto
Legislativo n. 286/1998, poiché esistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione della vita privata del ricorrente tenuto conto del suo effettivo inserimento sociale in Italia e della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale in quanto l'allontanamento determinerebbe uno sradicamento e affievolimento dei legami sociali e culturali instaurati.
Il ricorrente ha depositatato copia del certificato del casellario giudiziale del 3 febbraio 2025
e copia del certificato dei carichi pendenti emesso dalla Procura della Repubblica di Brescia il 3 febbraio 2025, città dove appare risiedere considerata la più recente documentazione lavorativa, dai quali nulla risulta a carico del predetto (cfr. certificato del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti, in atti).
Alla luce delle superiori considerazioni si ritiene che vada accolta la domanda di riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
4. Avuto riguardo alla particolarità dell'oggetto del giudizio ed alla complessa evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale – anche sovranazionale - di riferimento in materia, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Dichiara che il ricorrente ha il diritto di ottenere il rilascio di un permesso di Pt_1
soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998 (nella formulazione introdotta dal D.L. n. 130/20, come convertito nella legge n. 173/2020, che ha abrogato il d.l. 138/2018);
2. compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, in data 11\6\25
Il Giudice Est. Il Presidente
Dr.ssa Angela Lo Piparo Dr. Francesco Micela
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.