Sentenza 19 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 19/05/2023, n. 8613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8613 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/05/2023
N. 08613/2023 REG.PROV.COLL.
N. 06946/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ZI
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6946 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Annibali, Andrea Ruffini, Marco Orlando, Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marco Orlando in Roma, via Sistina n. 48;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, in persona del Capo del Dipartimento pro tempore , non costituito come tale in giudizio;
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale del personale e delle risorse, in persona del Direttore pro tempore , non costituito come tale in giudizio;
per l'accertamento e la declaratoria
della condotta illecita posta in essere dalle suindicate Amministrazioni nei confronti del Generale -OMISSIS- inerente il suo demansionamento e la sua dequalificazione, in violazione delle norme previste in materia di pubblico impiego contrattualizzato, nonché di quelle espressamente previste per la carriera dirigenziale penitenziaria;
e per l'accertamento
del diritto del Generale -OMISSIS- al risarcimento dei danni subiti in ragione di tale condotta, con particolare riferimento al danno patrimoniale per dequalificazione, demansionamento e perdita di chance.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 la dott.ssa Virginia Arata e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 10 settembre 2020 e ritualmente notificato l’odierno ricorrente ha agito per l’accertamento dell’illegittimità della condotta serbata dall’Amministrazione resistente e per la conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione controdeducendo quanto sostenuto nell’atto introduttivo e depositando documentazione.
All’udienza del 19 aprile 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Il ricorrente, in qualità di Generale di Brigata della Polizia penitenziaria, lamenta che a far data dalla sua nomina a LL – corrispondente alla qualifica di Dirigente penitenziario e a Primo Dirigente della Polizia di Stato – avvenuta in data 4 novembre 2009 e notificata il 12 marzo 2010, è stato posto in uno stato di totale inattività, non essendogli mai state conferite quelle mansioni dirigenziali che gli sarebbero spettate, stante la disciplina applicabile ai ruoli ad esaurimento degli Ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di custodia, rispetto ai quali l’art. 25, comma 6, della l. n. 395/1990 ha disposto il conferimento delle funzioni e degli obblighi dei dirigenti dell’Amministrazione penitenziaria.
Nella specie, l’amministrazione avrebbe negato qualsiasi richiesta di incarico formulata dal ricorrente.; egli inoltre, sarebbe stato escluso dagli avvisi di servizio e, quindi, da ogni attività legata alla Segreteria a cui era a capo; avrebbe ricevuto, inoltre, autorizzazioni e permessi da personale a lui subordinato.
L’amministrazione resistente ha controdedotto, osservando come gli incarichi di funzione dirigenziale dell'Amministrazione penitenziaria, individuati prima nel d.m. 27 settembre 2007 e poi nei successivi dd.mm. 2 marzo 2016 e 22 marzo 2018, possono essere conferiti al solo personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria di diritto pubblico, al personale dirigenziale contrattualizzato di Area I (c.d. impiego pubblico “privatizzato”) e al personale dirigenziale del Corpo di Polizia Penitenziaria.
Inoltre, avendo riguardo precisamente alla carriera del ricorrente e agli incarichi ricevuti, ha chiarito come egli abbia assunto le funzioni di Capo dell’Area segreteria, oltre a singoli incarichi di volta in volta attribuiti con ordine di servizio (tra i quali, ad esempio, quello di responsabile del trattamento dei dati personali (ods n. 10 del 9 novembre 2010) e della individuazione del materiale interessato allo scarto d’archivio (ods n. 2 del 18 gennaio 2016); con decreto del Direttore Generale del Personale e delle Risorse datato 27 gennaio 2020, ha ricevuto l'incarico di Consigliere tecnico del Direttore generale della formazione per gli ambiti tecnico-logistici di controllo ispettivo e di controllo interno, di gestione delle risorse nonché per la formazione e l'addestramento del personale del Corpo e per l'intervento di reparti e di rappresentanze del Corpo a cerimonie a carattere civile e militare.
Ebbene, per giurisprudenza costante, per mobbing da demansionamento si intende comunemente, in assenza di una definizione normativa, una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, complessa, continuata e protratta nel tempo, tenuta nei confronti di un lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si manifesta con comportamenti intenzionalmente ostili, reiterati e sistematici, esorbitanti o incongrui rispetto all'ordinaria gestione del rapporto, espressivi di un disegno in realtà finalizzato alla persecuzione o alla vessazione del lavoratore, tale che ne consegua un effetto lesivo della sua salute psicofisica; pertanto, ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro, sono rilevanti:
a) la molteplicità e globalità di comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche di per sé leciti, posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente secondo un disegno vessatorio;
b) l'evento lesivo della salute psicofisica del dipendente;
c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e la lesione dell'integrità psicofisica del lavoratore;
d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio.
Tale condotta di mobbing del datore di lavoro va esposta nei suoi elementi essenziali dal lavoratore, che non può limitarsi a genericamente dolersi di esser vittima di un illecito (ovvero ad allegare l'esistenza di specifici atti illegittimi), ma deve quanto meno evidenziare qualche concreto elemento in base al quale il giudice amministrativo, anche con i suoi poteri ufficiosi, possa verificare la sussistenza nei suoi confronti di un più complessivo disegno preordinato alla vessazione o alla prevaricazione, in quanto, la pur accertata esistenza di uno o più atti illegittimi adottati in danno di un lavoratore non consente di per sé di affermare l'esistenza di un’ipotesi di mobbing , laddove il lavoratore stesso non alleghi ulteriori e concreti elementi idonei a dimostrare l'esistenza effettiva di un univoco disegno vessatorio o escludente in suo proprio danno (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 12 marzo 2012, n. 1388).
Nel caso di specie, la condotta dell’Amministrazione non risulta viziata.
Con riferimento al conferimento di incarichi di funzione dirigenziale dell'Amministrazione penitenziaria, correttamente l’Amministrazione ha ritenuto che gli stessi - individuati prima nel d.m. 27 settembre 2007 e poi nei successivi dd.mm. 2 marzo 2016 e 22 marzo 2018 - possano essere conferiti al solo personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria di diritto pubblico, al personale dirigenziale contrattualizzato di Area I (c.d. impiego pubblico “privatizzato”) e al personale dirigenziale del Corpo di Polizia Penitenziaria.
Avendo riguardo, in secondo luogo, agli incarichi comunque affidati al ricorrente fin dal 2010 (fra cui quello di responsabile del trattamento dei dati personali (ods n. 10 del 9.11.2010) e della individuazione del materiale interessato allo scarto d’archivio (ods n. 2 del 18.01.2016) - nonché nel 2020 l'incarico di Consigliere tecnico del Direttore generale della formazione per gli ambiti tecnico-logistici di controllo ispettivo e di controllo interno, di gestione delle risorse nonché per la formazione e l'addestramento del personale del Corpo e per l'intervento di reparti e di rappresentanze del Corpo a cerimonie a carattere civile e militare -, non è dato ravvisarsi quella condotta vessatoria e persecutoria richiesta per l’integrazione della fattispecie di mobbing da demansionamento.
Non vi è, infatti, prova della molteplicità e globalità di comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche di per sé leciti, posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente secondo un disegno vessatorio; né, d’altra parte, è data dimostrazione dell’elemento soggettivo del dolo richiesto dalla fattispecie.
Non sussiste, pertanto, ad avviso del Collegio, il lamentato demansionamento accusato dal dipendente.
Per tutto quanto precede il Collegio ritiene che la sequenza dei singoli episodi e/o comportamenti posti a fondamento della proposta azione risarcitoria integrino fatti che appaiono riflettere dinamiche lavorative conformi alla disciplina vigente e, comunque, non risultano riconducibili ad un disegno unitario persecutorio avente come unico scopo la mortificazione e la marginalizzazione del ricorrente.
In conclusione, per quanto sin qui argomentato, deve escludersi nel caso in esame tanto la sussistenza di una condotta mobbizzante, quanto il demansionamento lamentato dal dipendente e, per l'effetto, deve anche escludersi ogni ipotesi di responsabilità civile dell'Amministrazione nei sensi prospettati in ricorso.
La relativa domanda risarcitoria va, pertanto, respinta essendo il ricorso infondato.
In considerazione della complessità delle questioni affrontate e della natura degli interessi coinvolti, sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ZI (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario
Virginia Arata, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Virginia Arata | Leonardo Spagnoletti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.