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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/11/2025, n. 1853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1853 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 436/2024 R.G.
TRA rappresentato e difeso dall'avv. CALVELLI Parte_1
ANTONELLO;
Ricorrente
E
rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. VARANI MANUELA;
Resistente
OGGETTO: Prestazione: pensione - assegno di invalidita CP_2
- Inpdai - Enpals, etc..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato esponeva Parte_1 che con istanza n. 2049865800050 del 14.09.2020 aveva presentato all' , domanda per il riconoscimento CP_2 dell'assegno ordinario di invalidità ex art.1 della L.
n. 222/1984 nella gestione Artigiani e nel fondo
Artigiani; che la domanda era stata rigettata sul presupposto che non erano risultate infermità tali da determinare una riduzione permanente a meno di un terzo delle capacità lavorative in occupazioni confacenti alle attitudini personali;
di aver impugnato detto provvedimento in sede amministrativa rimasto senza esito
, che aveva proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale veniva emesso decreto di omologa in data 05.10.2022, con il quale si accertava la sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento, in suo favore, dell'assegno ordinario di invalidità, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
che tuttavia, con provvedimento del
10.03.2023 l'ente previdenziale non provvedeva a liquidare la prestazione previdenziale in parola, sul presupposto dell'insussistenza del requisito contributivo di cui all'art. 4 della L. n. 222/1984.
Eccepiva l'illegittimità della determinazione dell'ente previdenziale e concludeva chiedendo “accertare e dichiarare la sussistenza, in capo alla ricorrente, del requisito contributivo ex art. 4 della L. n. 222/1984 e per l'effetto, annullare il provvedimento impugnato e condannare l' al riconoscimento, alla CP_2 liquidazione ed al pagamento, in favore della ricorrente, dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della L.
222/1984 per come accertato nel decreto di omologa del
05.10.2022 reso all'esito del procedimento n 854/2021, con pagamento di tutti i ratei maturati e maturandi.”
Si costituiva l' eccependo la decadenza dal diritto CP_2 ex art. 47, 3° comma, del DPR 639/1970,e l'insussistenza del requisito contributivo.
All'esito del deposito delle note ex art.127 ter cpc la causa è stata decisa.
Va rigettata l'eccezione di decadenza .
Ed invero l'art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 prevede che: “Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di CP_1 scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n.
88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma"… (omissis)…”.
Orbene oggetto della materia del contendere non è il provvedimento del 05.10.2020, con cui l'ente resistente ha rigettato la domanda per il riconoscimento della prestazione per insussistenza del requisito sanitario ma il provvedimento emesso dall' in data 10.03.2023. CP_2
Ne consegue che il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato entro il termine di decadenza di cui alla sopra citata normativa.
Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Ai sensi della legge 12 giugno 1984 n. 222, per ottenere l'assegno ordinario di invalidità il richiedente deve essere in possesso oltre che del requisito sanitario, anche del requisito contributivo pari ad almeno 5 anni di assicurazione e di contribuzione (260 contributi settimanali) di cui almeno 3 anni
(156 contributi settimanali) nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda.
Ponendo come dies a quo l'anno della domanda amministrativa del 14.09.2020,la ricorrente ha maturato nei cinque anni precedenti, oltre, 5 anni di contribuzione (260 contributi settimanali), di cui 3 anni
(156 contributi settimanali) nel periodo antecedente alla data di presentazione della domanda amministrativa del 14.09.2020 per come emerge dall'estratto contro contributivo prodotto(All. 9).
Il ricorso va dunque accolto e va condannato l' CP_2 al riconoscimento, in favore della ricorrente,dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della L. 222/1984 e al pagamento dei ratei maturati e maturandi con decorrenza dalla domanda.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Condanna l' al riconoscimento, in favore della CP_2 ricorrente, dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della L.
222/1984 e al pagamento dei ratei maturati e maturandi con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che CP_2 liquida in € 4600,00 oltre iva , cpc e rimborso forfettario con distrazione.
Cosenza,28.11.2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana D.Ferrentino