Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/03/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10197-22
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 11 marzo 2025, davanti al Giudice Adriana Pandolfo, chiama-
ta la causa iscritta al n. 10197/2022 R.G.A.C., sono presenti l'Avv. Giu-
liano Delle Vedove per e l'avv. Carolina Sabrina Mes- Parte_1
sina, in sostituzione degli Avv.ti Ficarra e Bognanni, per CP_1
[...]
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti e, in particolare, delle note conclusive e chiedono che la stessa venga decisa.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 15:36, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Adriana Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10197/2022 del Ruolo Generale degli Affari
civili contenziosi vertente
TRA
( ), in persona del suo legale rappre- Parte_1 P.IVA_1
sentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliano Delle Ve-
dove ( per procura in calce all'atto di ci- Email_1
tazione in opposizione;
- opponente -
E
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Simona Bognanni (
[...]
e Salvatore Ficarra per procura in Email_2
calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
- opposta -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
❖❖❖
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Sezione Terza Civile
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da in persona Parte_1
del suo legale rappresentante pro tempore, e conferma il decreto in-
giuntivo n. 2123/2022 del Tribunale di Palermo depositato il 23
maggio 2022;
2) dichiara esecutivo il suddetto decreto ingiuntivo;
3) condanna in persona del suo legale rappresen- Parte_1
tante pro tempore, al pagamento delle spese di lite sostenute dall'opposta con riferimento al giudizio di op- Controparte_1
posizione, che liquida in complessivi € 2.540,00 per compenso pro-
fessionale, oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
4) lascia a carico dell'opponente le spese del giudizio monitorio.
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmente notificato, verte sull'opposizione proposta da in per- Parte_1
sona del suo legale rappresentante pro tempore, avverso il decreto ingiun-
tivo n. 2123/2022 di questo Tribunale (depositato il 23 maggio 2022 e no-
tificato il 9 giugno 2022), con cui si è ingiunto alla predetta il pagamento,
in favore della della somma di € 14.892,31 a titolo di Controparte_1
saldo di alcune fatture emesse per la fornitura di merce (abbigliamento),
oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
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Tanto premesso, va evidenziato che – in base ad un orientamento giu-
risprudenziale ormai consolidato (ex plurimis, Cass. civ., SS.UU., n.
13533/2001) – al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito,
laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, sicché il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, men-
tre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto in-
giuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr.,
ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) –
si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione,
nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Nella fattispecie in esame, l'opposta ha assolto pienamente al proprio onere probatorio, attraverso il deposito (oltre che delle fatture)
dell'estratto autentico delle scritture contabili, le note di credito emesse dalla stessa nonché la corrispondenza intercorsa tra le parti [cfr. doc. 1 e 2,
fascicolo monitorio;
doc. n. 5 e 6, produzione parte opposta]; documentazione tutta dalla quale risulta la pretesa creditoria posta a fondamento del decreto
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ingiuntivo opposto.
Deve altresì ritenersi provata la sussistenza del rapporto professionale tra la e la non contestato e anzi Controparte_1 Parte_1
pacificamente ammesso da entrambe le parti.
Invero, “per effetto del novellato art. 115 c.p.c., …, la mancata contesta-
zione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab
onere probandi per la controparte, sancendo espressamente che il giudice
ponga a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati
dalla parte costituita” (ex multis: Cass. Civ. n. 14594/2012).
In buona sostanza, i fatti non contestati devono essere ritenuti certi dal giudice "senza nessuna possibilità di andare in contrario avviso" (Cass.
Civ., SS.UU., 23/1/2002 n. 761) e, pertanto, possono essere posti dal giudice a fondamento della decisione senza che occorra dimostrarli.
Invero, come più volte evidenziato dalla Corte di Cassazione, la nuova formulazione dell'art. 115 c.p.c. (come novellato dalla L. 18 giugno 2009,
n. 69, art. 45, comma 14) non ha fatto altro che recepire un principio,
quello di non contestazione - che opera, indifferentemente, nei confronti del convenuto, come dell'attore (Cass. Civ., III, n. 8647/2016) – pacifica-
mente affermato dalla dottrina e dalla giurisprudenza che ha ritenuto “…
l'art. 167 c.p.c., comma 1, imponendo al convenuto di prendere posizione
nell'atto di costituzione sui fatti posti dall'attore a fondamento della do-
manda, configurano la non contestazione un comportamento univocamente
rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio con effetti vin-
colanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio
del fatto non contestato, e dovrà ritenerlo sussistente proprio per la ragione
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che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta
regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli ac-
certamenti richiesti;
pertanto la mancata contestazione, a fronte di un onere
esplicitamente imposto dal legislatore, rappresenta l'adozione di una linea
incompatibile con la negazione del fatto, e quindi rende inutile provarlo per-
ché non controverso (così, in motivazione, Corte cass. Sez. U, Sentenza n.
12065 del 29/05/2014” (Cass. Civ., III, 19/7/2018, n. 19185; Cass. Civ.,
III, n. 12517/2016).
La non contestazione, quindi, è mero strumento di economia proces-
suale, che determina una relevatio ab onere probandi, consentendo di ri-
solvere la questione da decidere senza necessità di ricorrere all'istruzione probatoria dal momento che il fatto non specificamente contestato è
espunto dal novero dei fatti bisognosi di prova.
A fronte di ciò e dell'allegazione relativa ad un residuo dovuto di €
14.892,31 a saldo delle fatture emesse, l'odierno opponente non ha prova-
to l'intervento di alcun fatto estintivo del debito ma si è limitato a prospet-
tare la carenza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato,
precisando che “non si comprende come il Tribunale possa aver emesso un
decreto ingiuntivo, che oggi si oppone, sulla base di documenti assoluta-
mente parziali e, che nella somma, non coincidono con quella ingiunta
all'odierno opponente … Sarebbe stato sufficiente effettuare il calcolo delle
fatture depositate nel fascicolo del monitorio, per verificare l'inammissibilità
della domanda proposta” [cfr. atto di citazione in opposizione, pag. 4].
L'eccezione è innanzitutto sostanzialmente priva di rilevanza nell'ambito del presente giudizio di opposizione, ove si consideri che
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l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di co-
gnizione, in cui il giudice deve non già stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (ex plurimis, Cass.
Civ. n. 22489/2006, n. 16911/2005, n. 15186/2004 e n. 1657/2004),
sicché, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipen-
dentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione è stata emessa, ri-
manendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della pro-
cedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura, mentre l'eventuale assenza delle condizioni legitti-
manti l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza, al più, sul regolamento delle spese della fase monitoria (Cass. civ. n.
419/2006).
Oggetto della presente causa, dunque, non è stabilire se il decreto in-
giuntivo n. 2123/2022 sia stato (o meno) emesso in presenza dei presup-
posti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., bensì verificare la fondatezza nel merito del credito azionato in via monitoria dall'odierna opposta.
L'eccezione è comunque parimente infondata.
L'opponente ha eccepito con estrema genericità la non congruità del chiesto pagamento senza suffragare le proprie affermazioni con ulteriori elementi ma limitandosi ad affermare di nulla dovere alla CP_1
atteso che “dai documenti che si allegano alla presente opposizione
[...]
e, quindi nota di credito e copie degli assegni, la domanda della CP_2
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lution, ancorché integralmente pagata dall'odierna opponente, andrà consi-
derata illegittima per la su indicata carenza dei presupposti di legge previ-
sti per la richiesta e la conseguente emissione del decreto ingiuntivo” [cfr.
atto di citazione in opposizione, pag. 4].
Sul punto si deve, preliminarmente, rilevare che, secondo un orienta-
mento ormai consolidato, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'opponente non può limitarsi a formulare contestazioni generiche, ma de-
ve supportare la domanda di revoca del decreto allegando (in maniera specifica) fatti estintivi, impeditivi e modificativi del credito. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, è un giudizio ordinario in cui l'attore opponente – in qualità di debitore – è tenuto a contestare attiva-
mente il decreto.
Nel caso in esame, invece, la mera produzione degli assegni (privi di al-
cun indicazione delle collezioni di riferimento) non permette di stabilire quale esposizione debitoria (collezioni 2019 o 2020) fossero destinati a coprire e se tale complessivo importo fosse sufficiente a estinguere l'intero debito (risultante dalle scritture contabili in atti) per le forniture ricevute,
risultando peraltro, dalla documentazione in atti che ad agosto 2020 ri-
sultava ancora da sanare sia l'esposizione debitoria relativa alla fornitura autunno/inverno 2019 sia quella relativa alla collezione primavera/estate
2020 [doc. 6, produzione parte opposta].
In buona sostanza l'opponente ha allegato di avere integralmente sod-
disfatti la pretesa creditoria dell'opposta senza però Controparte_1
fornirne prova.
L'eccezione, quindi, non può trovare accoglimento atteso che l'eccesiva
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genericità delle allegazioni, non permette di ritenere raggiunta la prova della fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, vanno pertanto afferma-
te l'inconsistenza dell'opposizione proposta da le cui Parte_1
domande devono essere rigettate, non avendo la stessa ottemperato all'onere probatorio relativo ai fatti costitutivi delle proprie pretese, e la fondatezza della pretesa avanzata in sede monitoria.
Deve, pertanto, ritenersi legittimo il decreto ingiuntivo n. 2123/2022 di questo Tribunale.
Conseguentemente, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo de-
ve essere confermato e dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
❖❖❖
In base al principio della soccombenza – da applicare, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, tenendo conto che nel procedimento per ingiunzione l'atto introduttivo del giudizio conseguente all'opposizione dell'ingiunto è costituito dalla richiesta del creditore intesa ad ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo, ed è in relazione a tale domanda che va determinato chi è vittorioso e chi è soccombente (cfr. Cass. civ. n.
1977/1983) – l'opponente deve essere condannato al pagamento, in favo-
re della delle spese processuali della presente fase di Controparte_1
opposizione, la cui liquidazione viene effettuata (come in dispositivo) sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014, come aggiorna-
to dal D.M. Giustizia 147/2022, applicando, in relazione al valore della causa (scaglione da € 5.201 a € 26.000), i parametri minimi in ragione del grado di difficoltà della controversia.
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Va inoltre mantenuta ferma la condanna della parte ingiunta – poi op-
ponente – al pagamento delle spese (già liquidate) della fase monitoria.
❖❖❖
Così deciso in Palermo in data 11 marzo 2025
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e, previa lettura alle parti, sottoscritto con firma
digitale dal Giudice Adriana Pandolfo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e
succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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