CA
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/10/2025, n. 1729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1729 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2563/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Annarita Donofrio Consigliere dott. Rosanna Scarano Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2563/2019 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. BASSI CLAUDIO C.F._2
APPELLANTE
contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._3
(C.F. ), Controparte_2 C.F._4 C.F. ), Controparte_3 C.F._3 tutti con il patrocinio dell'avv. PECCE MARZIA
APPELLATO IN PUNTO A: Appello avverso Ordinanza n. 5384/2019 , emessa dal Tribunale di Reggio Emilia il
23.09.2019.
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 10.09.2024, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel giudizio di primo grado e chiedevano Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
l'accertamento del diritto di accedere liberamente al tetto comune dello stabile sito in Reggio Emilia,
Via Garibaldi n. 22, sul presupposto della natura condominiale di alcune aree dell'edificio, nonché
l'accertamento della arbitraria appropriazione di parti comuni del condominio da parte dei signori pagina 1 di 10 e , i quali avevano apposto un cancello per impedire alle parti Parte_2 Controparte_4 attrici l'accesso al corridoio comune che portava all'altana ed alla soffitta comuni, oltre che al tetto.
Parte attrice nell'atto di citazione di primo grado concludeva chiedendo:
“- accertare e dichiarare che il corridoio posto al terzo piano del che conduce Controparte_5 all' altana ed al solaio comune ha natura condominiale e pertanto è comune a tutti i condomini;
- accertare e dichiarare che l'apposizione del cancello metallico all'ingresso del predetto corridoio da parte dei convenuti è illegittima e conseguentemente
- condannare i convenuti al ripristino dello stato dei luoghi, mediante la rimozione del predetto cancello, a loro cura e spese”.
Si costituivano i signori e , eccependo che il cancello in questione Parte_2 Controparte_4 era stato apposto per motivi di sicurezza e che essi mai avevano impedito l'accesso ai condomini, ogni qualvolta ne avevano fatto richiesta “per motivata necessità”, per cui non vi era violazione dell'art. 1102 c.c..
Deducevano inoltre che parte attrice non aveva offerto la prova di essere comproprietaria del corridoio in questione e che tale corridoio era di proprietà esclusiva dei proprietari delle unità immobiliari che vi si affacciano e, dunque, dei convenuti e dei condomini e i quali, Controparte_6 CP_7 Pt_3 tutti, possedevano le chiavi del suddetto cancello.
Alla luce delle difese dei convenuti parte attrice chiamava in causa anche gli altri proprietari - ed Pt_3
– che, secondo quanto sostenuto dai convenuti, erano in possesso delle chiavi del cancello, CP_7 al fine di dispiegare le loro richieste anche nei confronti di questi ultimi. La terza chiamata si Pt_3 costituiva aderendo agli assunti attorei, mentre rimaneva contumace. CP_7
All'esito delle prove testimoniali, il Giudice nominava il Geometra formulando il seguente Per_1 quesito:“ Dica il CTU e descriva lo stato dei luoghi, ricostruisca gli eventi storici e catastali dell'immobile e la attuale destinazione e divisione degli spazi in comune e/o comunque oggetto del presente procedimento, tenti la conciliazione e, ove sia necessario e/o possibile indichi eventuale soluzione della problematica in atto con relativi costi ed oneri, fornisca ogni informazione ritenuta utile ai fini della decisione”.
Con Ordinanza del 23 settembre 2019 il Tribunale di Reggio Emilia, così disponeva: “ordina ai sigg.
e di consegnare, entro e non oltre otto giorni, a decorrere dalla Controparte_4 Parte_2 comunicazione del presente provvedimento al loro avvocato, copia delle chiavi del cancello e della porta d'accesso al corridoio del terzo piano dell'edificio, da loro installato, a tutti i condomini ed all'amministratore dell'immobile, cosicché chiunque, in qualsiasi momento possa avere libero accesso
pagina 2 di 10 a tutte le parti comuni dello stabile. In difetto del suddetto adempimento, il suddetto cancello e qualsiasi altro impedimento dovranno essere rimossi a spese dei convenuti”.
In data 21 novembre 2019 veniva notificato alle signore e atto di appello avverso la CP_1 CP_2 suddetta Ordinanza, in cui i signori e proponevano i seguenti Parte_2 Controparte_4 motivi di gravame:
- il provvedimento del Giudice di prime cure era anomalo per la forma (ordinanza, anziché sentenza);
- carenza di interesse ad agire in primo grado in capo alle odierne appellate;
- omessa motivazione da parte del primo giudice del dissenso rispetto alle risultanze della CTU;
- omessa valutazione delle esigenze di sicurezza degli appellanti ed erroneo riconoscimento del diritto delle appellate di “avere libero ed indiscriminato accesso al tetto”.
Si costituivano e che chiedevano il rigetto Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 dell'appello perché infondato. Proponevano appello incidentale chiedendo la parziale riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice, nonostante la soccombenza dei convenuti, in applicazione dell'art. 92 c.p.c., disponeva la compensazione delle spese di lite “in considerazione della complessità degli argomenti trattati”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
In via preliminare si esamina il motivo di gravame in cui si rileva l'anomalia formale della decisione di primo grado in quanto emessa con forma di ordinanza che estingue il giudizio invece che con sentenza.
Il motivo è infondato.
Sul punto il Collegio rileva che i provvedimenti di primo grado, pur avendo forma esteriore di ordinanza e non di sentenza, quando esplicitamente o implicitamente risolvono la questione che oppone le parti, hanno reale contenuto decisorio della controversia, trovando così applicazione il principio della
“prevalenza della sostanza sulla forma” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 14/08/2020, n. 5036; Cass. civ., n. 15644/2017).
Sul punto è costante la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui in tema di conclusione del processo civile il provvedimento di estinzione del giudizio, adottato dal Tribunale in composizione unipersonale o monocratica, ai sensi dell'art. 305 cod. proc. civ., ha il contenuto sostanziale di una sentenza, in quanto contiene una pronuncia definitiva sui presupposti e condizioni processuali della domanda. (Cass. sent. n. 18499/21; Cass. sent. n. 950/2005; Cass. sent. n. 17772/2004).
Infatti, posto che al fine di stabilire se un provvedimento abbia o meno carattere di ordinanza o di sentenza, deve darsi prevalenza alla sostanza più che alla forma della decisione, si è in presenza di un'ordinanza quando il provvedimento dispone circa il contenuto formale delle attività consentite dalle pagina 3 di 10 parti, mentre si è dinanzi ad una sentenza quando il giudice, nell'esercizio del suo potere giurisdizionale, si pronuncia in via definitiva o non definitiva sul merito della controversia o sui presupposti processuali.
Inoltre, la Suprema Corte, con la citata sentenza n. 18499/21, si è espressa in punto di estinzione del procedimento avvenuto con provvedimenti diversi dalla sentenza affermando che: "Il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di decreto;
pertanto, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello". (Cass. 6023/2007; nello stesso senso : Cass.
n. 8041/2006; Cass. 3330/2002).
****
Con il secondo motivo di gravame l'appellante eccepisce la carenza di interesse ad agire in capo alle odierne appellate e CP_1 CP_2
Il motivo è infondato.
Il Collegio rileva che il giudizio radicato dalle attrici, odierne appellate, in primo grado risulta avere ad oggetto una azione di mero accertamento. E', quindi, con riguardo a tale tipologia di azione che va condotta l'indagine e la valutazione sulla esistenza dell'interesse ad agire.
Sul punto la giurisprudenza è costante nel ritenere che “in tema di azione di mero accertamento,
l'interesse ad agire postula che colui che agisce si qualifichi titolare di diritti o di rapporti giuridici e non anche l'attualità della lesione del diritto poiché è sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, dovendosi ritenere che la rimozione di tale incertezza non rappresenti un interesse di mero fatto ma un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice” (Cass. civ., n. 13791 del 06/07/2016; Cass. Civ., sez. III, n. 12893 del 23/06/2015; Cass. Civ., sez. II, n. 17026 del 26/07/2006).
Il Collegio condivide la motivazione del primo giudice che, sulla scorta della complessiva ricostruzione probatoria, con riguardo al corridoio per cui è causa, dispone che “...alcuni spazi dello stabile...danno di fatto accesso a luoghi condominiali, che a prescindere dal loro utilizzo, reale o ipotetico, devono essere liberamente accessibili a tutti gli altri condomini in modo libero ed incondizionato”.
Da tali considerazioni consegue che la sussistenza dell'interesse ad agire in primo grado in capo alle odierne appellate discende - premessa la natura condominiale degli spazi in oggetto - dalla impossibilità, per le stesse, di esercitare in maniera libera il loro diritto di condomine a causa della deliberata condotta di parte appellante che disconosce la loro qualità di comproprietarie. pagina 4 di 10 Il Collegio evidenzia anche che la stessa circostanza incontestata di dovere richiedere l' ”assenso” degli odierni appellanti all'apertura di detto cancello in caso di necessità, costituisce una evidente violazione al libero esercizio del diritto delle appellate che, come correttamente disposto dal primo giudice, dovrebbero poter accedere a tutti gli spazi comuni, compreso il corridoio, in maniera autonoma ed incondizionata.
Può, quindi, ritenersi che, alla luce dell'azione di accertamento esperita dalle attrici in primo grado, può ritenersi sussistente il loro interesse ad agire a prescindere dalla effettiva attualità della lesione del diritto dedotto in giudizio.
L'interesse delle sigg.re e era, infatti, la rimozione di tale stato di incertezza, risultato CP_1 CP_2 utile conseguibile esclusivamente per mezzo della invocata pronuncia giudiziale.
A parere di questa Corte deve ritenersi altresì riscontrabile un pregiudizio attuale e concreto al diritto vantato dalle odierne appellate giacchè dai documenti versati in atti in primo grado (rogiti, tabelle millesimali e planimetrie catastali), risulta provato che il citato corridoio costituisce parte comune del e non, invece, spazio di proprietà esclusiva degli appellanti (v. atto di acquisto CP_5
- doc. n. 14 fascicolo attoreo). Controparte_8
In particolare, nell'atto di divisione a Ministero del Notaio del 12/06/1975 – trascritto presso la Per_2
Conservatoria dei RR. II. Di Reggio Emilia il 28/06/1975 ai NN. 4767 R.G. E 4013 R.P.- , di provenienza di tutte le unità immobiliari di cui è costituito il si prevede Controparte_9 espressamente che: “rimangono comuni tra i condividenti, in proporzione alle rispettive assegnazioni, le seguenti parti di fabbricato […] il vano scale da terra a tetto, e una porzione di sottotetto non praticabile, altana [...]” (vd. pg. 16 Atto di divisione 1975, in allegati alla CTU denominati “allegati 2-
3.pdf” nel fascicolo di primo grado).
Dal tenore letterale dell'atto, dunque, il corridoio al terzo piano è da considerarsi spazio comune a tutti i condomini, in quanto ricompreso, appunto, nel vano scale.
Tale assetto risulta conforme anche a quanto previsto nell'atto di acquisto del defunto sig. Per_3
(atto a Ministero del Notaio del 30/10/1995 – Rep. N. 3425), dante causa delle
[...] Persona_4 odierne appellate (v. doc. n. 1 fascicolo attoreo di primo grado).
Dalla accertata natura di parte comune del corridoio in oggetto appare indiscusso il diritto delle appellate ad un uso paritetico e, soprattutto, libero ed incondizionato di tale spazio, come di tutte le altre parti comuni, in qualità di condomine, ex artt. 1102 e 1117 c.c .
La illegittima apposizione del cancello di ingresso a tale corridoio da parte dei sigg.ri e CP_4
e la mancata consegna delle relative chiavi agli altri condomini – circostanza provata in Parte_2
pagina 5 di 10 primo grado e comunque pacifica in quanto ammessa - costituiscono una palese violazione del diritto dedotto in causa dalle sigg.re e CP_1 CP_2
Di qui la sussistenza dell'interesse ad agire delle odierne appellate, costrette ad invocare un provvedimento giudiziale al fine di vedere garantito l'esercizio di un proprio diritto.
****
Con il terzo motivo di gravame si censura la decisione impugnata deducendo la immotivata mancata adesione del primo giudice alle conclusioni del CTU.
Per una migliore comprensione degli eventi si riporta il quesito formulato dal primo giudice: “Dica il
CTU e descriva lo stato dei luoghi, ricostruisca gli eventi storici e catastali dell'immobile e la attuale destinazione e divisione degli spazi in comune e/o comunque oggetto del presente procedimento, tenti la conciliazione e, ove sia necessario e/o possibile indichi eventuale soluzione della problematica in atto con relativi costi ed oneri, fornisca ogni informazione ritenuta utile ai fini della decisione”.
In sostanza il primo giudice chiedeva al CTU di descrivere lo stato dei luoghi, ricostruendo le vicende storiche dell'edificio e dando atto della attuale destinazione e divisione delle parti oggetto della causa.
Il CTU procedeva al sopralluogo nel all'esame di numerosi atti notarili e delle Controparte_5 planimetrie catastali.
L'elaborato peritale ha consentito di reperire, oltre alla documentazione già prodotta dalle attrici con il deposito della documentazione attestante il diritto vantato, l'atto divisionale del 1975, le planimetrie dei vari immobili facenti parte del tra loro discordanti, nonché la documentazione CP_5 fotografica attestante lo stato dei luoghi.
In particolare, con il citato atto divisionale del 1975 le parti e , vedove di Parte_4 Parte_5
e , avevano proceduto alla divisione dell'edificio de qua, caduto in comunione a Persona_5 Per_6 seguito della successione ai rispettivi mariti (cfr. allegati alla CTU “allegati 2-3.pdf”).
Così concludeva il CTU: “ 4a) La soffitta sottotetto non utilizzabile del quarto piano e l'altana posta al quinto piano sono risultate essere in comproprietà comune dei convenuti del Controparte_8 fondo nonché di due appartamenti al piano primo di ragioni della dante causa CP_7 [...]
e fors'anche di possibili ragioni della dante causa in forza della divisione Parte_4 Parte_5
12.06.1975 –atto Soffitta quarto piano e altana quinto piano non risultano comprese – quali enti Per_2 comuni – nel fondo di parte attrice né in quello limitrofo Parte_6 Controparte_10
4b) Il corridoio comune posto al terzo piano, che dal vano scala comune si sviluppa in senso ovestest per dare accesso ai fondi e oltre che al vano per accedere al Controparte_8 CP_7 sottotetto del quarto piano ed all'altana del quinto piano, risulta essere un ente comune ai soli
e Il corridoio di cui al precedente capo 4b) risulta – di fatto – essere Controparte_8 CP_7
pagina 6 di 10 gravato da servitù di passaggio, per accedere ai vani Soffitta (4°P.) e (5°P.), a favore dei Pt_7 comproprietari dei beni che – nelle relative pertinenze - includono la comproprietà dei comuni vani soffitta ed altana. I fondi che risultano aver diritto di passaggio, oltre alle proprietà della convenuta e
sono i due appartamenti del primo piano in provenienza e quelli di CP_7 Parte_4 provenienza che avessero la comunione della soffitta e dell'altana” (pgg 12 e 13 CTU). Parte_5
Il Collegio rileva come il primo giudice, esaminato l'elaborato peritale e rilevata la contraddittorietà e molteplicità dei documenti e degli atti pubblici acquisiti, concludeva che non era possibile individuare in maniera esatta, tra gli spazi oggetto del contendere (corridoio, altana e soffitta) spazi esclusivi di proprietà solo di alcuni condomini.
Tuttavia, richiamava la normativa in tema di parti comuni degli edifici condominiali, e precisamente l'art. 1117 c.c., recante una descrizione dettagliata delle parti degli edifici da considerarsi comuni, se non risulta diversamente dal titolo e così motivava: “Considerato che, in modo indiscutibile ed inequivoco il tetto di qualsiasi immobile è parte comune a tutto l'edificio ed in quanto tale è di proprietà, in via proporzionale, a tutti i condomini dello stabile in questione. Posto che, nel caso in questione la conformazione dell'immobile (vecchio edificio riadattato a condominio) e la vetustà, nonché la molteplicità di documenti catastali e atti pubblici non perfettamente concordanti con la reale condizione divisoria dello stesso, non hanno consentito una esatta e coincidente identificazioni di spazi esclusivi di alcuni condomini;
Posto che, pur volendo forzatamente ricondurre a proprietà esclusiva alcuni spazi dello stabile, non si può negare che questi danno di fatto accesso a luoghi condominiali, che a prescindere dal loro utilizzo reale o paritetico, devono essere liberamente accessibili a tutti i condomini in modo libero ed incondizionato”.
Vale la pena di precisare che il citato art. 1117 c.c. così dispone: “Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo : 1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari , le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate…”.
Il Collegio condivide la motivazione del primo giudice secondo cui la discordanza tra alcune planimetrie e le risultanze dei rogiti va risolta considerando che, in tema di trasferimenti immobiliari, il titolo è costituito dall'atto di acquisto, laddove espliciti il riferimento generale all'art. 1117 cc (cfr.
RO , ovvero indichi espressamente talune parti di edificio quali comuni (cfr. rogito CP_1
, senza ulteriori specificazioni. Controparte_6
pagina 7 di 10 Dall'esame dell'elaborato peritale emerge che dal contenuto dell'atto di divisione del 1975 dei due immobili caduti in successione emergevano con chiarezza i patti di divisione (pag. 16), i quali, espressamente, prevedevano che “Rimangono comuni….le seguenti parti di fabbricato: … vano scale da terra a tetto, e una porzione di sottotetto non praticabile, altana..”
In sostanza il corridoio veniva qualificato come parte comune in tutte le assegnazioni degli appartamenti del terzo piano e nell'atto di divisione e nulla veniva stabilito in deroga all'art. 1117 c.c..
Inoltre, dall'esame dei titoli di acquisto delle parti di causa non appare nulla di diverso.
Sul punto si rileva che l'art. 1118 c.c. dispone che: “ Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni”, così come non può sottrarsi all'obbligo di contribuire pro quota alle relative spese.
Nell'atto di acquisto di dante causa delle odierne appellate (30 ottobre 1995, Notaio Persona_3
, allegato all'atto di citazione di primo grado (doc. n. 1) unitamente alle planimetrie (doc. 3 Persona_4 citazione), è previsto, in perfetta coerenza e continuità con l'atto divisionale del 1975, che “nella vendita e relativo prezzo è altresì compresa la proporzionale quota di comproprietà sulle parti di fabbricato , di cui l'unità immobiliare in oggetto costituisce parte, oggetto di proprietà comune ai sensi dell' art. 1117 del codice civile” .
A parere di questa Corte può, quindi, ritenersi che i titoli esaminati sono coerenti tra loro e che le attrici, odierne appellate, hanno provato la sussistenza del loro diritto con la produzione dell'atto di acquisto di del quale le appellate sono eredi e nel quale egli risulta proprietario, Persona_3 senza esclusione alcuna, delle parti di edificio da ritenersi comuni ex art. 1117 cc e, pertanto, anche delle parti di edificio per cui è causa.
Peraltro, da nessuno degli atti di causa emerge sussistere un titolo che attribuisca agli appellanti un diritto esclusivo su corridoio, altana e soffitta. Gli odierni appellanti avrebbero, dunque, dovuto provare il proprio diritto esclusivo, producendo un titolo dal quale risultasse “diversamente”. Onere probatorio che non è stato assolto e che ha comportato, correttamente, la soccombenza in primo grado.
*****
Con il quarto motivo di gravame gli appellanti sostengono di avere più volte “sollecitato” il primo giudice a pronunciarsi circa le “esigenze di sicurezza” dei sigg.ri e che tale Controparte_6 valutazione sarebbe stata del tutto omessa, non essendo stata svolta “alcuna considerazione relativa alla modalità e frequenza di utilizzo dell'unico bene comune (tetto) da parte delle odierne appellate, limitandosi in maniera illegittima ed ingiustificata ad affermare che le stesse devono avere accesso
“…in modo libero ed incondizionato….”.
Il Collegio, condividendo l'assunto delle appellate, rileva come le “esigenze di sicurezza”, cui gli appellanti fanno riferimento e riguardanti la protezione delle loro unità immobiliari, sono comuni a tutti pagina 8 di 10 i condomini e possono essere certamente soddisfatte dall'apposizione di porte blindate e di cancelli metallici a difesa delle porte d'ingresso degli appartamenti, nonché da raccomandazioni verbalizzate in assemblea a tutti i condomini, affinché il portone posto nell'androne di ingresso del sia CP_5 tenuto chiuso, onde evitare l'accesso di estranei.
Del tutto infondate appaiono, quindi, le argomentazioni sulla sicurezza degli appartamenti che, peraltro, non sono oggetto del presente giudizio. Non vi è dubbio che l'accesso alle parti comuni debba essere libero ed incondizionato e che la necessità di recarsi sul tetto sia saltuaria sia per i sigg. che per tutti gli altri condomini. Non è ravvisabile alcun più intenso utilizzo della Controparte_6 cosa comune da parte degli appellanti, tale da giustificare l'appropriazione di parti comuni.
****
Con appello incidentale gli appellati censurano la decisione impugnata nella parte in cui il primo giudice, nonostante la soccombenza dei convenuti, in applicazione dell'art. 92 c.p.c., ha disposto la compensazione delle spese di causa “in considerazione della complessità degli argomenti trattati”.
Il motivo è infondato. Il Collegio condivide la motivazione del primo giudice nella parte in cui, evidenziando la complessità degli argomenti, ha rilevato che: “Posto che, nel caso in questione la conformazione dell'immobile (vecchio edificio riadattato a condominio) e la vetustà, nonché la molteplicità di documenti catastali e atti pubblici non perfettamente concordanti con la reale condizione divisoria dello stesso, non hanno consentito una esatta e coincidente identificazioni di spazi esclusivi di alcuni condomini….”.
Il Collegio, concordando con il primo giudice, rileva che la complessità degli argomenti rinviene dalla molteplicità dei documenti catastali e degli atti pubblici acquisiti, tanto che si è reso necessario anche disporre una CTU suppletiva.
Tra l'altro il CTU, per la redazione dell'elaborato peritale e di quello suppletivo, ha dovuto procedere ad una laboriosa ricostruzione storica del contenuto dei rogiti d'acquisto delle parti in causa, nonché dei loro danti causa.
Va anche rilevato che, dall'esame degli atti e documenti di causa, emerge l'esistenza di uno stato di incertezza oggettiva sulla effettiva portata degli obblighi e diritti reciproci delle parti, derivante dalle condotte appropriative poste in essere dai convenuti, odierni appellanti, atteso che essi si ritenevano proprietari esclusivi di parti condominiali.
Conclusivamente, per tutti i suddetti motivi, l'appello va rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 6.946,00, oltre il 30 % per pluralità di parti nella stessa posizione e così per complessivi € 9.029,80, ai sensi del D.M.
pagina 9 di 10 147/2022, per tre fasi di giudizio, esclusa istruttoria, tenuto conto dei compensi medi relativi alla fascia di valore indicata in atti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – respinge l'appello proposto da e;
Parte_2 Controparte_4
II – condanna e , in solido tra loro, alla refusione in favore di Parte_2 Controparte_4
e delle spese di lite, che liquida in complessive € Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
9.029,80,00, per compenso oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
III- sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, ove dovuto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 14.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Rosanna Scarano dott. Giuseppe De Rosa
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Annarita Donofrio Consigliere dott. Rosanna Scarano Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2563/2019 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. BASSI CLAUDIO C.F._2
APPELLANTE
contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._3
(C.F. ), Controparte_2 C.F._4 C.F. ), Controparte_3 C.F._3 tutti con il patrocinio dell'avv. PECCE MARZIA
APPELLATO IN PUNTO A: Appello avverso Ordinanza n. 5384/2019 , emessa dal Tribunale di Reggio Emilia il
23.09.2019.
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 10.09.2024, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel giudizio di primo grado e chiedevano Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
l'accertamento del diritto di accedere liberamente al tetto comune dello stabile sito in Reggio Emilia,
Via Garibaldi n. 22, sul presupposto della natura condominiale di alcune aree dell'edificio, nonché
l'accertamento della arbitraria appropriazione di parti comuni del condominio da parte dei signori pagina 1 di 10 e , i quali avevano apposto un cancello per impedire alle parti Parte_2 Controparte_4 attrici l'accesso al corridoio comune che portava all'altana ed alla soffitta comuni, oltre che al tetto.
Parte attrice nell'atto di citazione di primo grado concludeva chiedendo:
“- accertare e dichiarare che il corridoio posto al terzo piano del che conduce Controparte_5 all' altana ed al solaio comune ha natura condominiale e pertanto è comune a tutti i condomini;
- accertare e dichiarare che l'apposizione del cancello metallico all'ingresso del predetto corridoio da parte dei convenuti è illegittima e conseguentemente
- condannare i convenuti al ripristino dello stato dei luoghi, mediante la rimozione del predetto cancello, a loro cura e spese”.
Si costituivano i signori e , eccependo che il cancello in questione Parte_2 Controparte_4 era stato apposto per motivi di sicurezza e che essi mai avevano impedito l'accesso ai condomini, ogni qualvolta ne avevano fatto richiesta “per motivata necessità”, per cui non vi era violazione dell'art. 1102 c.c..
Deducevano inoltre che parte attrice non aveva offerto la prova di essere comproprietaria del corridoio in questione e che tale corridoio era di proprietà esclusiva dei proprietari delle unità immobiliari che vi si affacciano e, dunque, dei convenuti e dei condomini e i quali, Controparte_6 CP_7 Pt_3 tutti, possedevano le chiavi del suddetto cancello.
Alla luce delle difese dei convenuti parte attrice chiamava in causa anche gli altri proprietari - ed Pt_3
– che, secondo quanto sostenuto dai convenuti, erano in possesso delle chiavi del cancello, CP_7 al fine di dispiegare le loro richieste anche nei confronti di questi ultimi. La terza chiamata si Pt_3 costituiva aderendo agli assunti attorei, mentre rimaneva contumace. CP_7
All'esito delle prove testimoniali, il Giudice nominava il Geometra formulando il seguente Per_1 quesito:“ Dica il CTU e descriva lo stato dei luoghi, ricostruisca gli eventi storici e catastali dell'immobile e la attuale destinazione e divisione degli spazi in comune e/o comunque oggetto del presente procedimento, tenti la conciliazione e, ove sia necessario e/o possibile indichi eventuale soluzione della problematica in atto con relativi costi ed oneri, fornisca ogni informazione ritenuta utile ai fini della decisione”.
Con Ordinanza del 23 settembre 2019 il Tribunale di Reggio Emilia, così disponeva: “ordina ai sigg.
e di consegnare, entro e non oltre otto giorni, a decorrere dalla Controparte_4 Parte_2 comunicazione del presente provvedimento al loro avvocato, copia delle chiavi del cancello e della porta d'accesso al corridoio del terzo piano dell'edificio, da loro installato, a tutti i condomini ed all'amministratore dell'immobile, cosicché chiunque, in qualsiasi momento possa avere libero accesso
pagina 2 di 10 a tutte le parti comuni dello stabile. In difetto del suddetto adempimento, il suddetto cancello e qualsiasi altro impedimento dovranno essere rimossi a spese dei convenuti”.
In data 21 novembre 2019 veniva notificato alle signore e atto di appello avverso la CP_1 CP_2 suddetta Ordinanza, in cui i signori e proponevano i seguenti Parte_2 Controparte_4 motivi di gravame:
- il provvedimento del Giudice di prime cure era anomalo per la forma (ordinanza, anziché sentenza);
- carenza di interesse ad agire in primo grado in capo alle odierne appellate;
- omessa motivazione da parte del primo giudice del dissenso rispetto alle risultanze della CTU;
- omessa valutazione delle esigenze di sicurezza degli appellanti ed erroneo riconoscimento del diritto delle appellate di “avere libero ed indiscriminato accesso al tetto”.
Si costituivano e che chiedevano il rigetto Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 dell'appello perché infondato. Proponevano appello incidentale chiedendo la parziale riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice, nonostante la soccombenza dei convenuti, in applicazione dell'art. 92 c.p.c., disponeva la compensazione delle spese di lite “in considerazione della complessità degli argomenti trattati”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
In via preliminare si esamina il motivo di gravame in cui si rileva l'anomalia formale della decisione di primo grado in quanto emessa con forma di ordinanza che estingue il giudizio invece che con sentenza.
Il motivo è infondato.
Sul punto il Collegio rileva che i provvedimenti di primo grado, pur avendo forma esteriore di ordinanza e non di sentenza, quando esplicitamente o implicitamente risolvono la questione che oppone le parti, hanno reale contenuto decisorio della controversia, trovando così applicazione il principio della
“prevalenza della sostanza sulla forma” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 14/08/2020, n. 5036; Cass. civ., n. 15644/2017).
Sul punto è costante la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui in tema di conclusione del processo civile il provvedimento di estinzione del giudizio, adottato dal Tribunale in composizione unipersonale o monocratica, ai sensi dell'art. 305 cod. proc. civ., ha il contenuto sostanziale di una sentenza, in quanto contiene una pronuncia definitiva sui presupposti e condizioni processuali della domanda. (Cass. sent. n. 18499/21; Cass. sent. n. 950/2005; Cass. sent. n. 17772/2004).
Infatti, posto che al fine di stabilire se un provvedimento abbia o meno carattere di ordinanza o di sentenza, deve darsi prevalenza alla sostanza più che alla forma della decisione, si è in presenza di un'ordinanza quando il provvedimento dispone circa il contenuto formale delle attività consentite dalle pagina 3 di 10 parti, mentre si è dinanzi ad una sentenza quando il giudice, nell'esercizio del suo potere giurisdizionale, si pronuncia in via definitiva o non definitiva sul merito della controversia o sui presupposti processuali.
Inoltre, la Suprema Corte, con la citata sentenza n. 18499/21, si è espressa in punto di estinzione del procedimento avvenuto con provvedimenti diversi dalla sentenza affermando che: "Il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di decreto;
pertanto, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello". (Cass. 6023/2007; nello stesso senso : Cass.
n. 8041/2006; Cass. 3330/2002).
****
Con il secondo motivo di gravame l'appellante eccepisce la carenza di interesse ad agire in capo alle odierne appellate e CP_1 CP_2
Il motivo è infondato.
Il Collegio rileva che il giudizio radicato dalle attrici, odierne appellate, in primo grado risulta avere ad oggetto una azione di mero accertamento. E', quindi, con riguardo a tale tipologia di azione che va condotta l'indagine e la valutazione sulla esistenza dell'interesse ad agire.
Sul punto la giurisprudenza è costante nel ritenere che “in tema di azione di mero accertamento,
l'interesse ad agire postula che colui che agisce si qualifichi titolare di diritti o di rapporti giuridici e non anche l'attualità della lesione del diritto poiché è sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, dovendosi ritenere che la rimozione di tale incertezza non rappresenti un interesse di mero fatto ma un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice” (Cass. civ., n. 13791 del 06/07/2016; Cass. Civ., sez. III, n. 12893 del 23/06/2015; Cass. Civ., sez. II, n. 17026 del 26/07/2006).
Il Collegio condivide la motivazione del primo giudice che, sulla scorta della complessiva ricostruzione probatoria, con riguardo al corridoio per cui è causa, dispone che “...alcuni spazi dello stabile...danno di fatto accesso a luoghi condominiali, che a prescindere dal loro utilizzo, reale o ipotetico, devono essere liberamente accessibili a tutti gli altri condomini in modo libero ed incondizionato”.
Da tali considerazioni consegue che la sussistenza dell'interesse ad agire in primo grado in capo alle odierne appellate discende - premessa la natura condominiale degli spazi in oggetto - dalla impossibilità, per le stesse, di esercitare in maniera libera il loro diritto di condomine a causa della deliberata condotta di parte appellante che disconosce la loro qualità di comproprietarie. pagina 4 di 10 Il Collegio evidenzia anche che la stessa circostanza incontestata di dovere richiedere l' ”assenso” degli odierni appellanti all'apertura di detto cancello in caso di necessità, costituisce una evidente violazione al libero esercizio del diritto delle appellate che, come correttamente disposto dal primo giudice, dovrebbero poter accedere a tutti gli spazi comuni, compreso il corridoio, in maniera autonoma ed incondizionata.
Può, quindi, ritenersi che, alla luce dell'azione di accertamento esperita dalle attrici in primo grado, può ritenersi sussistente il loro interesse ad agire a prescindere dalla effettiva attualità della lesione del diritto dedotto in giudizio.
L'interesse delle sigg.re e era, infatti, la rimozione di tale stato di incertezza, risultato CP_1 CP_2 utile conseguibile esclusivamente per mezzo della invocata pronuncia giudiziale.
A parere di questa Corte deve ritenersi altresì riscontrabile un pregiudizio attuale e concreto al diritto vantato dalle odierne appellate giacchè dai documenti versati in atti in primo grado (rogiti, tabelle millesimali e planimetrie catastali), risulta provato che il citato corridoio costituisce parte comune del e non, invece, spazio di proprietà esclusiva degli appellanti (v. atto di acquisto CP_5
- doc. n. 14 fascicolo attoreo). Controparte_8
In particolare, nell'atto di divisione a Ministero del Notaio del 12/06/1975 – trascritto presso la Per_2
Conservatoria dei RR. II. Di Reggio Emilia il 28/06/1975 ai NN. 4767 R.G. E 4013 R.P.- , di provenienza di tutte le unità immobiliari di cui è costituito il si prevede Controparte_9 espressamente che: “rimangono comuni tra i condividenti, in proporzione alle rispettive assegnazioni, le seguenti parti di fabbricato […] il vano scale da terra a tetto, e una porzione di sottotetto non praticabile, altana [...]” (vd. pg. 16 Atto di divisione 1975, in allegati alla CTU denominati “allegati 2-
3.pdf” nel fascicolo di primo grado).
Dal tenore letterale dell'atto, dunque, il corridoio al terzo piano è da considerarsi spazio comune a tutti i condomini, in quanto ricompreso, appunto, nel vano scale.
Tale assetto risulta conforme anche a quanto previsto nell'atto di acquisto del defunto sig. Per_3
(atto a Ministero del Notaio del 30/10/1995 – Rep. N. 3425), dante causa delle
[...] Persona_4 odierne appellate (v. doc. n. 1 fascicolo attoreo di primo grado).
Dalla accertata natura di parte comune del corridoio in oggetto appare indiscusso il diritto delle appellate ad un uso paritetico e, soprattutto, libero ed incondizionato di tale spazio, come di tutte le altre parti comuni, in qualità di condomine, ex artt. 1102 e 1117 c.c .
La illegittima apposizione del cancello di ingresso a tale corridoio da parte dei sigg.ri e CP_4
e la mancata consegna delle relative chiavi agli altri condomini – circostanza provata in Parte_2
pagina 5 di 10 primo grado e comunque pacifica in quanto ammessa - costituiscono una palese violazione del diritto dedotto in causa dalle sigg.re e CP_1 CP_2
Di qui la sussistenza dell'interesse ad agire delle odierne appellate, costrette ad invocare un provvedimento giudiziale al fine di vedere garantito l'esercizio di un proprio diritto.
****
Con il terzo motivo di gravame si censura la decisione impugnata deducendo la immotivata mancata adesione del primo giudice alle conclusioni del CTU.
Per una migliore comprensione degli eventi si riporta il quesito formulato dal primo giudice: “Dica il
CTU e descriva lo stato dei luoghi, ricostruisca gli eventi storici e catastali dell'immobile e la attuale destinazione e divisione degli spazi in comune e/o comunque oggetto del presente procedimento, tenti la conciliazione e, ove sia necessario e/o possibile indichi eventuale soluzione della problematica in atto con relativi costi ed oneri, fornisca ogni informazione ritenuta utile ai fini della decisione”.
In sostanza il primo giudice chiedeva al CTU di descrivere lo stato dei luoghi, ricostruendo le vicende storiche dell'edificio e dando atto della attuale destinazione e divisione delle parti oggetto della causa.
Il CTU procedeva al sopralluogo nel all'esame di numerosi atti notarili e delle Controparte_5 planimetrie catastali.
L'elaborato peritale ha consentito di reperire, oltre alla documentazione già prodotta dalle attrici con il deposito della documentazione attestante il diritto vantato, l'atto divisionale del 1975, le planimetrie dei vari immobili facenti parte del tra loro discordanti, nonché la documentazione CP_5 fotografica attestante lo stato dei luoghi.
In particolare, con il citato atto divisionale del 1975 le parti e , vedove di Parte_4 Parte_5
e , avevano proceduto alla divisione dell'edificio de qua, caduto in comunione a Persona_5 Per_6 seguito della successione ai rispettivi mariti (cfr. allegati alla CTU “allegati 2-3.pdf”).
Così concludeva il CTU: “ 4a) La soffitta sottotetto non utilizzabile del quarto piano e l'altana posta al quinto piano sono risultate essere in comproprietà comune dei convenuti del Controparte_8 fondo nonché di due appartamenti al piano primo di ragioni della dante causa CP_7 [...]
e fors'anche di possibili ragioni della dante causa in forza della divisione Parte_4 Parte_5
12.06.1975 –atto Soffitta quarto piano e altana quinto piano non risultano comprese – quali enti Per_2 comuni – nel fondo di parte attrice né in quello limitrofo Parte_6 Controparte_10
4b) Il corridoio comune posto al terzo piano, che dal vano scala comune si sviluppa in senso ovestest per dare accesso ai fondi e oltre che al vano per accedere al Controparte_8 CP_7 sottotetto del quarto piano ed all'altana del quinto piano, risulta essere un ente comune ai soli
e Il corridoio di cui al precedente capo 4b) risulta – di fatto – essere Controparte_8 CP_7
pagina 6 di 10 gravato da servitù di passaggio, per accedere ai vani Soffitta (4°P.) e (5°P.), a favore dei Pt_7 comproprietari dei beni che – nelle relative pertinenze - includono la comproprietà dei comuni vani soffitta ed altana. I fondi che risultano aver diritto di passaggio, oltre alle proprietà della convenuta e
sono i due appartamenti del primo piano in provenienza e quelli di CP_7 Parte_4 provenienza che avessero la comunione della soffitta e dell'altana” (pgg 12 e 13 CTU). Parte_5
Il Collegio rileva come il primo giudice, esaminato l'elaborato peritale e rilevata la contraddittorietà e molteplicità dei documenti e degli atti pubblici acquisiti, concludeva che non era possibile individuare in maniera esatta, tra gli spazi oggetto del contendere (corridoio, altana e soffitta) spazi esclusivi di proprietà solo di alcuni condomini.
Tuttavia, richiamava la normativa in tema di parti comuni degli edifici condominiali, e precisamente l'art. 1117 c.c., recante una descrizione dettagliata delle parti degli edifici da considerarsi comuni, se non risulta diversamente dal titolo e così motivava: “Considerato che, in modo indiscutibile ed inequivoco il tetto di qualsiasi immobile è parte comune a tutto l'edificio ed in quanto tale è di proprietà, in via proporzionale, a tutti i condomini dello stabile in questione. Posto che, nel caso in questione la conformazione dell'immobile (vecchio edificio riadattato a condominio) e la vetustà, nonché la molteplicità di documenti catastali e atti pubblici non perfettamente concordanti con la reale condizione divisoria dello stesso, non hanno consentito una esatta e coincidente identificazioni di spazi esclusivi di alcuni condomini;
Posto che, pur volendo forzatamente ricondurre a proprietà esclusiva alcuni spazi dello stabile, non si può negare che questi danno di fatto accesso a luoghi condominiali, che a prescindere dal loro utilizzo reale o paritetico, devono essere liberamente accessibili a tutti i condomini in modo libero ed incondizionato”.
Vale la pena di precisare che il citato art. 1117 c.c. così dispone: “Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo : 1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari , le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate…”.
Il Collegio condivide la motivazione del primo giudice secondo cui la discordanza tra alcune planimetrie e le risultanze dei rogiti va risolta considerando che, in tema di trasferimenti immobiliari, il titolo è costituito dall'atto di acquisto, laddove espliciti il riferimento generale all'art. 1117 cc (cfr.
RO , ovvero indichi espressamente talune parti di edificio quali comuni (cfr. rogito CP_1
, senza ulteriori specificazioni. Controparte_6
pagina 7 di 10 Dall'esame dell'elaborato peritale emerge che dal contenuto dell'atto di divisione del 1975 dei due immobili caduti in successione emergevano con chiarezza i patti di divisione (pag. 16), i quali, espressamente, prevedevano che “Rimangono comuni….le seguenti parti di fabbricato: … vano scale da terra a tetto, e una porzione di sottotetto non praticabile, altana..”
In sostanza il corridoio veniva qualificato come parte comune in tutte le assegnazioni degli appartamenti del terzo piano e nell'atto di divisione e nulla veniva stabilito in deroga all'art. 1117 c.c..
Inoltre, dall'esame dei titoli di acquisto delle parti di causa non appare nulla di diverso.
Sul punto si rileva che l'art. 1118 c.c. dispone che: “ Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni”, così come non può sottrarsi all'obbligo di contribuire pro quota alle relative spese.
Nell'atto di acquisto di dante causa delle odierne appellate (30 ottobre 1995, Notaio Persona_3
, allegato all'atto di citazione di primo grado (doc. n. 1) unitamente alle planimetrie (doc. 3 Persona_4 citazione), è previsto, in perfetta coerenza e continuità con l'atto divisionale del 1975, che “nella vendita e relativo prezzo è altresì compresa la proporzionale quota di comproprietà sulle parti di fabbricato , di cui l'unità immobiliare in oggetto costituisce parte, oggetto di proprietà comune ai sensi dell' art. 1117 del codice civile” .
A parere di questa Corte può, quindi, ritenersi che i titoli esaminati sono coerenti tra loro e che le attrici, odierne appellate, hanno provato la sussistenza del loro diritto con la produzione dell'atto di acquisto di del quale le appellate sono eredi e nel quale egli risulta proprietario, Persona_3 senza esclusione alcuna, delle parti di edificio da ritenersi comuni ex art. 1117 cc e, pertanto, anche delle parti di edificio per cui è causa.
Peraltro, da nessuno degli atti di causa emerge sussistere un titolo che attribuisca agli appellanti un diritto esclusivo su corridoio, altana e soffitta. Gli odierni appellanti avrebbero, dunque, dovuto provare il proprio diritto esclusivo, producendo un titolo dal quale risultasse “diversamente”. Onere probatorio che non è stato assolto e che ha comportato, correttamente, la soccombenza in primo grado.
*****
Con il quarto motivo di gravame gli appellanti sostengono di avere più volte “sollecitato” il primo giudice a pronunciarsi circa le “esigenze di sicurezza” dei sigg.ri e che tale Controparte_6 valutazione sarebbe stata del tutto omessa, non essendo stata svolta “alcuna considerazione relativa alla modalità e frequenza di utilizzo dell'unico bene comune (tetto) da parte delle odierne appellate, limitandosi in maniera illegittima ed ingiustificata ad affermare che le stesse devono avere accesso
“…in modo libero ed incondizionato….”.
Il Collegio, condividendo l'assunto delle appellate, rileva come le “esigenze di sicurezza”, cui gli appellanti fanno riferimento e riguardanti la protezione delle loro unità immobiliari, sono comuni a tutti pagina 8 di 10 i condomini e possono essere certamente soddisfatte dall'apposizione di porte blindate e di cancelli metallici a difesa delle porte d'ingresso degli appartamenti, nonché da raccomandazioni verbalizzate in assemblea a tutti i condomini, affinché il portone posto nell'androne di ingresso del sia CP_5 tenuto chiuso, onde evitare l'accesso di estranei.
Del tutto infondate appaiono, quindi, le argomentazioni sulla sicurezza degli appartamenti che, peraltro, non sono oggetto del presente giudizio. Non vi è dubbio che l'accesso alle parti comuni debba essere libero ed incondizionato e che la necessità di recarsi sul tetto sia saltuaria sia per i sigg. che per tutti gli altri condomini. Non è ravvisabile alcun più intenso utilizzo della Controparte_6 cosa comune da parte degli appellanti, tale da giustificare l'appropriazione di parti comuni.
****
Con appello incidentale gli appellati censurano la decisione impugnata nella parte in cui il primo giudice, nonostante la soccombenza dei convenuti, in applicazione dell'art. 92 c.p.c., ha disposto la compensazione delle spese di causa “in considerazione della complessità degli argomenti trattati”.
Il motivo è infondato. Il Collegio condivide la motivazione del primo giudice nella parte in cui, evidenziando la complessità degli argomenti, ha rilevato che: “Posto che, nel caso in questione la conformazione dell'immobile (vecchio edificio riadattato a condominio) e la vetustà, nonché la molteplicità di documenti catastali e atti pubblici non perfettamente concordanti con la reale condizione divisoria dello stesso, non hanno consentito una esatta e coincidente identificazioni di spazi esclusivi di alcuni condomini….”.
Il Collegio, concordando con il primo giudice, rileva che la complessità degli argomenti rinviene dalla molteplicità dei documenti catastali e degli atti pubblici acquisiti, tanto che si è reso necessario anche disporre una CTU suppletiva.
Tra l'altro il CTU, per la redazione dell'elaborato peritale e di quello suppletivo, ha dovuto procedere ad una laboriosa ricostruzione storica del contenuto dei rogiti d'acquisto delle parti in causa, nonché dei loro danti causa.
Va anche rilevato che, dall'esame degli atti e documenti di causa, emerge l'esistenza di uno stato di incertezza oggettiva sulla effettiva portata degli obblighi e diritti reciproci delle parti, derivante dalle condotte appropriative poste in essere dai convenuti, odierni appellanti, atteso che essi si ritenevano proprietari esclusivi di parti condominiali.
Conclusivamente, per tutti i suddetti motivi, l'appello va rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 6.946,00, oltre il 30 % per pluralità di parti nella stessa posizione e così per complessivi € 9.029,80, ai sensi del D.M.
pagina 9 di 10 147/2022, per tre fasi di giudizio, esclusa istruttoria, tenuto conto dei compensi medi relativi alla fascia di valore indicata in atti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – respinge l'appello proposto da e;
Parte_2 Controparte_4
II – condanna e , in solido tra loro, alla refusione in favore di Parte_2 Controparte_4
e delle spese di lite, che liquida in complessive € Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
9.029,80,00, per compenso oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
III- sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, ove dovuto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 14.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Rosanna Scarano dott. Giuseppe De Rosa
pagina 10 di 10